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Compendio di Diritto Processuale Penale (2023), Sintesi del corso di Diritto Processuale Penale

Compendio riassuntivo per la preparazione dell'esame di diritto processuale penale e per la prova orale di abilitazione all'esercizio della professione forense relativo alla materia di procedura penale..

Tipologia: Sintesi del corso

2024/2025

In vendita dal 20/04/2021

Crucciani85
Crucciani85 🇮🇹

4.4

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DIRITTO PROCESSUALE PENALE
FONDAMENTI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO PENALE
La struttura del processo penale (e non solo) italiano ruota intorno al c.d. principio del giusto processo
(art. 111 Cost.), il quale si traduce nell'insieme delle norme processuali necessarie per garantire a
ciascun soggetto la facoltà di agire e di difendersi in giudizio.
I contenuti essenziali del giusto processo, si possono identificare con taluni altri principi espressamente
sanciti dalla Costituzione, quali:
(1) principio del contraddittorio; riconosce a ciascun soggetto, suscettibile di risentire (negativamente
o positivamente) degli effetti di una pronuncia dell'autorità giudiziaria, di partecipare al processo
decisionale attraverso l'esposizione delle proprie ragioni dinanzi all'organo giudicante.
Il principio del contraddittorio rappresenta il principio cardine intorno al quale ruota il sistema processuale
italiano ed investe l'intera struttura del procedimento penale, sia in fase dibattimentale e sia anche nella
fase di acquisizione delle prove.
(2) principio di legalità; il processo penale (e non solo) e l'esercizio della funzione giurisdizionale sono
regolati dalla legge;
(3) principio della ragionevole durata del processo; esprime l'esigenza di assicurare una durata del
procedimento tale da garantire un c.d. giusto processo, senza dilatare oltremisura i termini e senza
comprimere il diritto di difesa delle parti in nome di asserite esigenze di speditezza ed efficienza;
(4) principio di motivazione; impone il dovere di motivazione di qualsiasi atto adottato dalla autorità
giudiziaria.
SOGGETTI PROCESSUALI E PARTI PROCESSUALI
Per soggetti processuali si intendono coloro i quali godono di qualche tipo di potere o di facoltà all'interno
del processo.
In particolare, sono soggetti processuali: (1) giudice; (2) PM; (3) indagato/imputato, (4) PG; (5) persona
offesa; (6) responsabile civile o persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
* Nondimeno, tra i soggetti processuali si devono distinguere: (A) soggetti processuali necessari, cioè
quei soggetti in assenza dei quali il processo penale non potrebbe validamente svolgersi (si tratta di
giudice, PM e imputato); nonché (B) soggetti processuali eventuali, cioè quei soggetti processuali la cui
presenza o meno non pregiudica il regolare svolgimento del processo (PG, persona offesa, responsabile
civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria).
Per parti processuali si intendono quei soggetti nei confronti dei quali è destinata ad incidere la pronuncia
del giudice.
In particolare, sono parti processuali: (1) PM; (2) imputato; (3) parte civile; (4) responsabile civile; (5)
civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
* Nondimeno, tra le parti processuali si possono distinguere: (A) parti processuali necessarie, vale a dire
quelle parti in assenza delle quali il processo non potrebbe regolarmente svolgersi (si tratta di PM ed
imputato); (B) parti processuali eventuali, cioè quelle parti processuali la cui presenza o meno non
pregiudica il regolare svolgimento del processo (parte civile, responsabile civile o persona civilmente
obbligata per la pena pecuniaria); nonché (C) parti formali, cioè i difensori delle parti private.
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE

FONDAMENTI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO PENALE

La struttura del processo penale (e non solo) italiano ruota intorno al c.d. principio del giusto processo (art. 111 Cost.), il quale si traduce nell'insieme delle norme processuali necessarie per garantire a ciascun soggetto la facoltà di agire e di difendersi in giudizio. I contenuti essenziali del giusto processo, si possono identificare con taluni altri principi espressamente sanciti dalla Costituzione, quali: (1) principio del contraddittorio ; riconosce a ciascun soggetto, suscettibile di risentire (negativamente o positivamente) degli effetti di una pronuncia dell'autorità giudiziaria, di partecipare al processo decisionale attraverso l'esposizione delle proprie ragioni dinanzi all'organo giudicante. Il principio del contraddittorio rappresenta il principio cardine intorno al quale ruota il sistema processuale italiano ed investe l'intera struttura del procedimento penale, sia in fase dibattimentale e sia anche nella fase di acquisizione delle prove. (2) principio di legalità ; il processo penale (e non solo) e l'esercizio della funzione giurisdizionale sono regolati dalla legge; (3) principio della ragionevole durata del processo ; esprime l'esigenza di assicurare una durata del procedimento tale da garantire un c.d. giusto processo, senza dilatare oltremisura i termini e senza comprimere il diritto di difesa delle parti in nome di asserite esigenze di speditezza ed efficienza; (4) principio di motivazione ; impone il dovere di motivazione di qualsiasi atto adottato dalla autorità giudiziaria. SOGGETTI PROCESSUALI E PARTI PROCESSUALI Per soggetti processuali si intendono coloro i quali godono di qualche tipo di potere o di facoltà all'interno del processo. In particolare, sono soggetti processuali: (1) giudice; (2) PM; (3) indagato/imputato, (4) PG; (5) persona offesa; (6) responsabile civile o persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.

  • Nondimeno, tra i soggetti processuali si devono distinguere: (A) soggetti processuali necessari, cioè quei soggetti in assenza dei quali il processo penale non potrebbe validamente svolgersi (si tratta di giudice, PM e imputato); nonché (B) soggetti processuali eventuali, cioè quei soggetti processuali la cui presenza o meno non pregiudica il regolare svolgimento del processo (PG, persona offesa, responsabile civile o civilmente obbligato per la pena pecuniaria). Per parti processuali si intendono quei soggetti nei confronti dei quali è destinata ad incidere la pronuncia del giudice. In particolare, sono parti processuali: (1) PM; (2) imputato; (3) parte civile; (4) responsabile civile; (5) civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
  • Nondimeno, tra le parti processuali si possono distinguere: (A) parti processuali necessarie, vale a dire quelle parti in assenza delle quali il processo non potrebbe regolarmente svolgersi (si tratta di PM ed imputato); (B) parti processuali eventuali, cioè quelle parti processuali la cui presenza o meno non pregiudica il regolare svolgimento del processo (parte civile, responsabile civile o persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria); nonché (C) parti formali, cioè i difensori delle parti private.

GIUDICE

GIUDICE

Il giudice identifica l'organo titolare del potere giurisdizionale e, secondo la previsione del legislatore, deve possedere tre requisiti essenziali: (1) indipendenza (art. 104 Cost.); il giudice deve essere autonomo e indipendente da qualsiasi altro potere dello Stato. Per garantire tale requisito, tutte le vicende relative alla magistratura (assunzioni, trasferimenti, provvedimenti disciplinari, ecc.) sono assegnate ad uno specifico organo di autogoverno, cioè il CSM. (2) imparzialità ; il giudice deve esercitare le proprie funzioni mantenendo ed assicurando una posizione equidistante rispetto agli interessi delle parti. In particolare, il requisito della imparzialità viene garantito (indirettamente) anche attraverso i principi di naturalità e precostituzione del giudice (art. 25 Cost.).

  • In particolare: (1) principio di naturalità, concerne la certezza delle regole di diritto che consentono la individuazione del giudice competente in relazione ad un certo fatto-reato commesso; e (2) principio di precostituzione, si traduce nella preventiva esistenza dell'organo giudicante deputato a conoscere di un certo fatto-reato. (3) terzietà ; la magistratura deve essere strutturalmente organizzata in modo da garantire la imparzialità e la posizione super partes dell'organo giudicante (si tratta di un requisito ordinamentale e si colloca a livello di assetto normativo). INCOMPATIBILITÀ DEL GIUDICE I principali istituti posti a presidio della imparzialità del giudice trovano espressione in: (1) astensione; (2) ricusazione; e (3) rimessione
  • In particolare, astensione e ricusazione riguardano il singolo giudice, mentre la rimessione riguarda l'ufficio giudiziario e determina una modificazione della competenza territoriale. La premessa e causa (ancorché non esclusiva) degli istituti della astensione e della ricusazione è da individuarsi nella c.d. incompatibilità del giudice. Per incompatibilità del giudice si fa riferimento a quelle ipotesi in cui il legislatore ravvede il pericolo di un pregiudizio alla imparzialità dell'organo giudicante e, di conseguenza, sancisce l'obbligo di astensione ovvero, in mancanza, legittima la ricusazione del giudice medesimo. La incompatibilità determina la sostituzione della persona del giudice con altro appartenente al medesimo ufficio. In ogni caso, il provvedimento adottato dal giudice incompatibile non è affetto da nullità, ma legittima solo la ricusazione. In particolare, cause di incompatibilità del giudice sono: (1) ragioni di parentela (art. 35 c.p.p.); non possono svolgere funzioni di giudice nel medesimo processo,

può essere richiesta (1) dal PM, ovvero (2) dalle singole parti, di persona o tramite il proprio difensore (munito di procura speciale), in occasione del primo contatto utile con il giudice successivo alla conoscenza della causa di ricusazione. In particolare, costituiscono causa di ricusazione: (1) le cause di incompatibilità, ivi inclusa l'incompatibilità del giudice rispetto all'oggetto od alle parti del processo (tra cui legami familiari o di grave inimicizia con le parti od altri soggetti processuali); e (2) le ipotesi in cui il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, abbia manifestato il proprio convincimento rispetto ai fatti che costituiscono oggetto della imputazione prima della pronuncia della sentenza. La competenza a decidere in merito alla ricusazione è affidata alla Corte d'Appello (con procedimento in camera di consiglio) e può avere come esito: (A) accoglimento ; in questo caso si determina la sostituzione del giudice-persona fisica con altro giudice appartenente al medesimo ufficio giudiziario ed il provvedimento di accoglimento stabilisce altresì se gli atti compiuti dal giudice ricusato (prima della richiesta di ricusazione) conservano o meno la propria efficacia (gli atti eventualmente compiuti durante il giudizio di ricusazione sono invece affetti da nullità); (B) rigetto od inammissibilità ; in questo caso, può anche essere comminata una sanzione pecuniaria nei confronti del richiedente la ricusazione (se parte privata) per avere gettato ombre sulla imparzialità del giudice. RIMESSIONE La rimessione consiste in un istituto posto a presidio della imparzialità dell'organo giudicante (da intendersi come ufficio giudicante e non come singolo giudice-persona fisica). In particolare, la rimessione può essere richiesta, in ogni stato e grado del processo di merito, (1) dal procuratore generale presso la Corte d'Appello, (2) dal PM presso il giudice procedente, nonché (3) dall'imputato o dal suo procuratore speciale.

  • La richiesta, dopo il deposito in cancelleria, deve essere notificata entro 7gg alle altre parti, a pena di inammissibilità. Per quanto concerne le cause che legittimano la richiesta di rimessione, si menzionano: (1) grave pericolo per la sicurezza e la incolumità pubblico (ad es. rischio di attentati terroristici ovvero violente manifestazioni di piazza); (2) turbamento della libertà di determinazione delle persone che partecipano al processo (ad es. giudice, PM, parti, ecc.), prodotto di coartazioni fisiche o psichiche esercitate sulle stesse; e (3) legittimo sospetto; situazioni di dubbio sulla imparzialità del giudice desumibili dalla evidenza di forti ostilità ambientali (ad es. quando più magistrati di un ufficio giudiziario, giudici e/o PM, abbiano partecipato a manifestazioni politiche o reso dichiarazioni pubbliche contrarie ad un partito politico di cui l'imputato risulta essere primario esponente). La competenza a decidere in merito alla rimessione è affidata alla Corte di Cassazione (con procedimento in camera di consiglio) e può avere come esito: (1) accoglimento ; in questo caso, si determina l'attribuzione della competenza ad un giudice diverso da

quello territorialmente competente secondo le regole ordinarie e individuato sulla base di specifici criteri predeterminati. Il nuovo giudice, su richiesta di parte, deve peraltro procedere al rinnovamento degli atti processuali anteriori al provvedimento di rimessione (salvo il caso in cui di tratti di atti irripetibili); (2) rigetto od inammissibilità ; in questo caso, può essere irrogata una sanzione pecuniaria in misura compresa tra 1.000 Euro e 5.000 Euro, la quale può essere aumentata fino al doppio (a seconda della causa di rigetto). Nondimeno, la Corte di Cassazione può decidere se procedere o meno alla sospensione del processo durante il giudizio sulla rimessione (fino alla decisione). GIURISDIZIONE La giurisdizione consiste nell'esercizio del potere giurisdizionale dello Stato da parte dell'autorità giudiziaria onde garantire l'applicazione della legge al singolo caso concreto. In particolare, l'esercizio della funzione giurisdizionale viene affidato ai c.d. magistrati ordinari, mentre vige un esplicito divieto di istituire magistrati straordinari o speciali (art. 102 Cost.). In tal senso, si deve pertanto distinguere tra: (1) giudici ordinari ; si tratta dei giudici aventi i caratteri di normalità e stabilità; e (2) giudici straordinari ; si tratta di giudici aventi carattere di eccezionalità e temporaneità, i quali sono istituiti ad hoc per decidere specifiche regiudicante e che risultano vietati dal nostro ordinamento (ex art. 102 Cost.).

  • Nondimeno, i giudici ordinari si possono distinguere in: (1) giudici comuni; si tratta di giudici ordinari competenti per la generalità dei fatti e degli imputati; e (2) giudici speciali; si tratta di giudici ordinari competenti soltanto per talune categorie di fatti ovvero di imputati (ad es. tribunale militare, tribunale dei minori, ecc.). DIFETTO DI GIURISDIZIONE Per difetto di giurisdizione si intende la carenza di potere giurisdizionale del giudice e può distinguersi in: (1) difetto assoluto di giurisdizione ; si determina quando in relazione ad un determinato caso concreto non sussiste la giurisdizione del giudice penale (ad es. per immunità dell'imputato); (2) difetto relativo di giurisdizione ; si determina quando in relazione ad un determinato caso concreto sussiste la giurisdizione di un giudice di ordine diverso rispetto a quello che procede (ad es. il giudice speciale in luogo del giudice ordinario; v. il tribunale militare in luogo del tribunale ordinario). In particolare, il difetto di giurisdizione deve essere rilevato in qualsiasi stato e grado del procedimento. In tal senso, si possono distinguere due ipotesi: (1) se il difetto di giurisdizione viene rilevato nel corso delle indagini preliminari, il PM trasferisce gli atti al GIP, il quale dichiara il difetto di giurisdizione con ordinanza e restituisce gli atti al PM; (2) se il difetto di giurisdizione viene rilevato dopo le indagini preliminari, il giudice pronuncia una sentenza mediante la quale dichiara il difetto di giurisdizione e dispone l'ordine di trasmissione al giudice ritenuto titolare della giurisdizione (in casi di difetto relativo di giurisdizione).

temporale (concorso materiale), ovvero mediante più atti teleologicamente collegati. In presenza di connessione di reati, si determina una modifica dei tradizionali criteri di determinazione della competenza; in particolare: (1) competenza per materia ; la cognizione a conoscere di tutti i reati viene assegnata al giudice di competenza superiore (ad es. la corte d'assise in luogo del tribunale ordinario); (2) competenza per connessione ; la cognizione a conoscere di tutti i reati viene assegnata al giudice competente per il reato più grave (ovvero per il reato commesso per primo, in caso di pari gravità). Nelle ipotesi in cui non si possa stabilire il luogo del reato più grave, si fa riferimento al reato più grave immediatamente successivo e, in mancanza, si applicano i criteri suppletivi di territorialità. ISTITUTI DI SEMPLIFICAZIONE PROCESSUALE Tra gli istituti di semplificazione processuale si possono distinguere: (1) riunione ; istituto che consente la trattazione unitaria di più procedimenti pendenti nel medesimo stato e grado di giudizio dinanzi al medesimo organo giudicante (fatta esclusione per la fase delle indagini preliminari), in caso di: (1) connessione soggettiva od oggettiva; e (2) collegamento probatorio ex art. 371 c.p.p..

  • In particolare, si hanno indagini collegate (c.d. collegamento probatorio) nelle ipotesi di (1) reati commessi in occasione di altri reati ovvero per assicurarne a sé o ad altri il profitto o l'impunità; (2) reati commessi da più persone in danno reciproco; e (3) quando la prova di un reato influisce sulla prova di un altro reato. (2) separazione ; istituto che impone od ammette la trattazione separata di più procedimenti. In particolare, si possono distinguere: (A) separazione obbligatoria (art. 18 c.p.p.); salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria, deve essere disposta nel caso di: (1) talune posizioni soggettive (imputati) od oggettive (imputazioni) suscettibili di essere definite più prontamente rispetto ad altre; (2) sospensione del processo pronunciata nei confronti di taluni imputati od imputazioni; (3) necessità di rinnovare la citazione o rinviare il dibattimento nei confronti di taluni imputati; e (4) scadenza prossima dei termini di custodia cautelare nei confronti di imputati detenuti. (B) separazione facoltativa ; negli altri casi in cui è ritenuta opportuna dal giudice. INCOMPETENZA Il vizio di competenza può essere rilevato d'ufficio ovvero su eccezione di parte entro i termini previsti e si ritiene sanato soltanto con il passaggio in giudicato della sentenza pronunciata dal giudice incompetente. In particolare, si deve distinguere tra:

(1) incompetenza per materia ; può essere eccepita in qualsiasi stato e grado del procedimento, salvo il caso in cui la causa sia stata assegnata ad un giudice superiore, giacché in tale ipotesi il termine per eccepire il vizio di competenza è quello degli atti introduttivi del dibattimento (dopo gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti); (2) incompetenza territoriale ; può essere eccepita prima della conclusione della udienza preliminare ovvero (in mancanza di udienza preliminare; ad es. in caso di riti speciali) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (cioè il termine per la trattazione delle questioni preliminari); (3) incompetenza per connessione ; si deve distinguere tra: (a) incompetenza per materia da connessione ; può essere eccepita in qualsiasi stato e grado del giudizio; (b) incompetenza territoriale da connessione ; può essere eccepita negli stessi termini previsti per la incompetenza territoriale. Per quanto concerne le conseguenze della incompetenza , si possono distinguere le conseguenze riguardanti: (1) prove ; le prove acquisite dal giudice competente conservano piena efficacia, salvo il caso delle prove ripetibili consistenti in dichiarazioni orali acquisite dal giudice incompetente per materia (le quali sono utilizzabili soltanto in udienza preliminare); (2) misure cautelari ; le ordinanze che dispongono misure cautelari conservano la propria efficacia per 20gg dalla trasmissione degli atti al nuovo giudice competente, entro i quali devono essere confermate ovvero perdono la propria efficacia. CONFLITTI DI GIURISDIZIONE E COMPETENZA I conflitti di giurisdizione e di competenza possono essere risolti per: (1) composizione spontanea (art. 29 c.p.p.); quando uno dei giudici coinvolti riconosce o nega la propria giurisdizione o la propria competenza; e (2) composizione giudiziale (art. 30 c.p.p.); quando con ordinanza di uno od entrambi i giudici ovvero con denuncia di una delle parti, la questione di giurisdizione o competenza viene rimessa alla Corte di Cassazione, la quale decide con sentenza inoppugnabile. In ogni caso, si deve rilevare che: (a) nelle ipotesi di conflitto tra GIP e giudice del dibattimento, il conflitto deve essere risolto in favore del giudice del dibattimento; e (b) il conflitto di competenza territoriale derivante da connessione non può essere sollevato nel corso delle indagini preliminari. QUESTIONI PREGIUDIZIALI Le questioni pregiudiziali consistono in situazioni controverse, sorte incidentalmente nel procedimento penale, le quali sarebbero di competenza del giudice civile od amministrativo, ma che possono essere eccezionalmente conosciute dal giudice penale nella misura in cui risultano rilevanti per la soluzione di un determinato caso concreto e la loro decisione esaurisce i propri effetti nel singolo processo. Tuttavia, in alcuni casi, il giudice deve (o può) sospendere il procedimento e devolvere la questione

PUBBLICO MINISTERO

PM

La figura del PM assume una triplice funzione all'interno del procedimento/processo penale, vale a dire: (1) funzione inquirente ; nel corso delle indagini preliminari, il PM rappresenta il soggetto che presidia lo svolgimento delle indagini (ad es. acquisizione della notizia di reato, atti investigativi ai fini della ricostruzione del fatto e del colpevole, ecc.), con la possibilità di delegare specifici atti alla PG, salvo quegli atti che devono essere necessariamente svolti in prima persona dallo stesso PM (cioè l'interrogatorio dell'indagato ed i confronti con l'indagato in stato di detenzione);

  • In ogni caso, la funzione inquirente costituisce prerogativa tipica del procuratore della Repubblica, mentre questa risulta esclusa per il procuratore generale presso la corte d'appello, salvo il caso di avocazione delle indagini. (2) funzione di incriminazione ; il PM ha il potere di promuovere l'azione penale, cioè di procedere con la formulazione dell'imputazione, ovvero di definire le indagini preliminari con richiesta di archiviazione. (3) funzione di parte processuale ; durante lo svolgimento del processo, il PM ricopre il ruolo dell'accusa e sostiene la pretesa punitiva nei confronti dell'imputato. STRUTTURA DEGLI UFFICI DEL PM I diversi uffici del PM sono strutturati in livelli organizzativi che comprendono: (1) procura generale presso la Corte di Cassazione; (2) procura generale presso la Corte di Appello; e (3) la procura della Repubblica presso il Tribunale (ordinario e per i minori).
  • I suddetti livelli organizzativi sono stati ulteriormente integrati, nel corso degli anni '90, con le nuove strutture (1) della Direzione Distrettuale Antimafia, e (2) della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo. Il titolare di ciascun ufficio (ad es. il procuratore della Repubblica) svolge personalmente la funzione di PM, salvo il caso in cui designa altri magistrati dell'ufficio (c.d. sostituti). Per quanto concerne i conflitti di competenza tra PM , si possono distinguere due modalità di soluzione: (1) composizione spontanea ; quando il PM incompetente trasmette gli atti al PM competente e quest'ultimo accetta; (2) composizione conflittuale ; la soluzione del conflitto viene definita dal (A) procuratore generale presso la corte d'appello , se il PM appartengono al medesimo distretto territoriale di corte d'appello; ovvero dal (B) procuratore generale presso la Corte di Cassazione , se i PM appartengono a distretti di corte d'appello diversi. Per quanto concerne il rapporto di impiego , il PM appartiene al medesimo ruolo impiegatizio dei giudici (magistrati di carriera togati), giacché la magistratura si distingue in giudicante e requirente.

AVOCAZIONE

L'avocazione consiste nella facoltà del procuratore generale presso la corte di appello di assumere in prima persona lo svolgimento delle indagini preliminari (ed ogni altra funzione), in sostituzione della procura della Repubblica, nei casi di ritardi od omissioni delle procure dovute ad inerzia del PM designato ovvero del suo dirigente. In particolare, si possono distinguere in tal senso: (A) cause di avocazione obbligatoria : (1) ritardata sostituzione del PM dichiarato incompatibile od astenuto; (2) indagini collegate svolte da PM non competenti; nonché (3) mancata richiesta di rinvio a giudizio od archiviazione entro i termini previsti; (B) cause di avocazione facoltativa : (1) se il GIP non accoglie la richiesta di archiviazione; ovvero (2) se il GUP rileva carenze investigative e chiede ulteriori indagini. La facoltà di avocazione delle indagini è riconosciuta anche al procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo nelle indagini relative a delitti di mafia, qualora non siano state coordinate con efficacia dai PM competenti.

IMPUTATO

IMPUTATO

Per imputato si intende la persona nei confronti del quale il PM esercita l'azione penale mediante la formulazione della imputazione (prima di questo momento, si parla di persona sottoposta alle indagini). In particolare, i presupposti necessari per acquisire la qualità di imputato sono: (1) identificazione ; (2) esistenza in vita ; (3) legittimazione ; si tratta della idoneità dell'imputato ad essere parte del processo (ad es. non possono assumere la qualità di imputato, per carenza di legittimazione, le persone soggette ad immunità assoluta; v. il pontefice); (4) capacità processuale ; si tratta della idoneità dell'imputato a partecipare attivamente al processo (esercitando i relativi poteri e facoltà) e presuppone la capacità di intendere e di volere. In particolare, la capacità processuale deve sussistere fino dalle indagini preliminari ed ai fini del suo accertamento il giudice può disporre una perizia, in esito alla quale si possono configurare due risultati: (a) infermità reversibile ; in questo caso, si provvede con la sospensione del processo per la durata di 6 mesi, decorsi i quali si esegue un nuovo accertamento; ovvero (b) infermità irreversibile ; in questo caso, si provvede con la sentenza di non luogo a procedere (salvo eventuale applicazione di una misura di sicurezza, fatta esclusione per la confisca). DIRITTI DELL'IMPUTATO Per quanto concerne i diritti dell'imputato , si possono distinguere: (1) diritti generalmente riconosciuti dal legislatore ; si tratta dei diritti desumibili (in quanto menzionati) dalla informazione sul diritto di difesa (ex art. 369- bis c.p.p.) che il PM deve notificare all'indagato (a pena di nullità) in occasione del primo atto in cui ha diritto di assistere il difensore, e comunque prima dell'interrogatorio ovvero, al più tardi, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari. In particolare, nella suddetta informazione l'indagato viene informato circa: (1) diritto alla difesa tecnica (nomina del difensore di fiducia ovvero di un difensore d'ufficio ed ammissione al gratuito patrocinio in presenza di insufficienti condizioni economiche); (2) diritto all'interprete ed alla traduzione degli atti fondamentali; (3) diritto di rivolgersi direttamente al giudice; (4) diritto di partecipare al processo e non presentarsi in udienza; (5) diritto a scegliere un rito alternativo; nonché (6) diritto di non rispondere in sede di interrogatorio; (2) diritti relativi all'interrogatorio ; l'interrogatorio (od esame della parte, se condotto in dibattimento) costituisce l'atto più rilevante che può coinvolgere l'imputato/indagato. In particolare, l'interrogatorio deve essere condotto dal PM ovvero dalla PG (su delega del PM) e deve necessariamente svolgersi in presenza di un difensore (di fiducia o d'ufficio) dell'indagato/imputato.

Nella fattispecie, le formalità dell'interrogatorio , sono regolare dagli artt. 64 e 65 c.p.p. e prevedono che: (1) l'imputato deve presentarsi libero nella persona dinanzi all'interrogante; (2) non possono essere utilizzati metodi e tecniche che influenzano l'interrogato circa la capacità di autodeterminarsi ovvero di ricordare i fatti; e (3) l'interrogante deve preventivamente contestare con precisione i fatti e gli elementi di prova (non anche le fonti). Per quanto concerne le garanzie dell'imputato/indagato , la persona sottoposta all'interrogatorio (prima del suo inizio) deve essere avvisata che: (1) le dichiarazioni rese potranno essere utilizzate contro di lui; (2) ha facoltà di non rispondere, ma il procedimento seguirà il suo corso; e (3) in relazione alle dichiarazioni coinvolgenti la responsabilità di altre persone, assumerà la veste di testimone.

  • In particolare, l'omissione degli avvisi sub (1) e (2) determina la inutilizzabilità assoluta della dichiarazione resa dall'interrogato, mentre l'omissione dell'avviso sub (3) comporta la inutilizzabilità della dichiarazione nei soli confronti della persona (terza) accusata. Nondimeno, il legislatore prevede altresì: (1) divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato (art. 62 c.p.p.); le dichiarazioni rese nel corso del procedimento non possono essere oggetto di testimonianza (ad es. le dichiarazioni rese in sede di confessione ovvero nel corso di programmi terapeutici per ridurre il rischio di delitti sessuali verso minori); e (2) dichiarazioni indizianti (od autoindizianti) (art. 63 c.p.p.); se una persona viene sentita dal PM o dalla PG come persona informata sui fatti (teste) e nel corso della esclussione emergono indizi di reità a suo carico (c.d. dichiarazioni indizianti od autoindizianti ), la deposizione deve essere interrotta e l'esame rinviato ovvero proseguire nella forma dell'interrogatorio (cioè in presenza di un difensore). Per quanto concerne il destino delle dichiarazioni rese prima della interruzione: (1) se la qualità di indagato/imputato emerge solo nel corso delle sue dichiarazioni, tali dichiarazioni non possono essere utilizzate contro di lui, ma soltanto contro di altri; (2) se la qualità di indagato/imputato emergeva già dall'inizio, tali dichiarazioni non possono essere utilizzate contro nessuno.
  • Le garanzie previste in favore dell'imputato trovano identica applicazione anche nel caso di interrogatorio della persona sottoposta ad indagini. (3) diritto all'autodifesa (o c.d. difesa materiale) ; in ogni momento l'imputato può affiancare alla difesa tecnica quella svolta personalmente, senza mediazione del difensore; in particolare: (a) nel corso delle indagini preliminari , il diritto all'autodifesa si traduce nella facoltà (i) di presentare memorie e richieste al giudice in ogni stato e grado del processo, ovvero (ii) di presentarsi personalmente al PM od alla PG per rendere dichiarazioni spontanee; (b) nel corso del giudizio , il diritto all'autodifesa si traduce nella facoltà di rendere dichiarazioni spontanee in sede di dibattimento (in qualsiasi stato e grado del giudizio).
  • In questo caso, la costituzione della parte civile in sede dibattimentale preclude la fase degli atti preliminari (ad es. la possibilità per la parte civile di citare testimoni, periti, consulenti tecnici, ecc.). La costituzione della parte civile, una volta perfezionata, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo, salvo il caso di revoca. REVOCA DELLA PARTE CIVILE La costituzione di parte civile può essere revocata dalla parte stessa e questa revoca può assumere la forma di: (A) revoca espressa ; mediante dichiarazione fatta personalmente dalla parte civile e comunicata all'imputato ed al responsabile civile in udienza ovvero con atto ad essi notificato (se avviene fuori dall'udienza); ovvero (B) revoca tacita ; si determina quando la parte civile non presenta la proprie conclusioni scritte nel dibattimento di primo grado (al momento della discussione finale) ovvero se promuove l'azione stessa dinanzi al giudice naturale. La revoca della costituzione di parte civile non preclude il successivo esercizio della azione civile nella sua sede naturale (civile) (art. 82 c.p.p.), salvo il caso in cui sia accompagnata dalla rinuncia alla pretesa sostanziale (cioè la rinuncia al risarcimento del danno). ESCLUSIONE DELLA PARTE CIVILE La esclusione della parte civile costituisce una causa estintiva della costituzione di parte civile (diversa rispetto alla revoca) e può essere disposta dal giudice, d'ufficio ovvero su richiesta di (i) imputato, (ii) PM, o (iii) responsabile civile, ogniqualvolta si rileva il difetto di uno dei requisiti necessari per la costituzione della parte civile (ad es. legittimazione all'azione civile ovvero la capacità processuale). In particolare, la esclusione della parte civile può verificarsi (1) in sede di udienza preliminare, ovvero (2) in sede dibattimentale, ma in ogni caso non oltre gli accertamenti relativi alla regolare costituzione delle parti. RAPPORTI TRA AZIONE CIVILE ED AZIONE PENALE Per quanto concerne i rapporti tra azione civile ed azione penale, si possono svolgere due ordini di considerazioni: (1) l'azione civile può essere sempre esercitata (entro i termini) nel processo penale, anche nella ipotesi in cui sia già stata proposta nella sua sede naturale civile, salvo il caso in cui il giudice civile abbia già pronunciato una sentenza di merito (anche di primo grado). In questo caso, si parla di c.d. trasmigrazione (dell'azione civile in sede penale) e ciò determina la estinzione del processo civile; (2) la sentenza penale irrevocabile (cioè passata in giudicato) ha efficacia di giudicato (cioè vincolante) anche nel processo civile; in particolare: (a) sentenza di condanna ; ha carattere vincolante per quanto concerne (i) la sussistenza del fatto, (ii) la illiceità penale del fatto, nonché (iii) l'affermazione che l'imputato ha commesso il fatto;

(b) sentenza di assoluzione ; ha carattere vincolante per quanto concerne (i) la non sussistenza del fatto, (ii) la non illiceità del fatto (ad es. per l'esistenza di una causa di giustificazione); e (iii) l'affermazione che l'imputato non lo ha commesso. Tenuto conto della efficacia pregiudicante della sentenza penale, il legislatore prevede la sospensione del processo civile nelle ipotesi in cui: (1) l'azione civile è stata proposta nella sua sede naturale dopo la costituzione di parte civile nel processo penale; nonché (2) (indipendentemente dalla costituzione di parte civile) l'azione civile sia proposta nella sua sede naturale dopo una sentenza penale di primo grado relativamente al medesimo fatto su cui trova fondamento la pretesa risarcitoria.

CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

CIVILMENTE OBBLIGATO PER LA PENA PECUNIARIA

Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria consiste nel soggetto civilmente obbligato a pagare una somma di denaro pari all'ammontare della multa o della ammenda inflitta al colpevole nelle ipotesi in cui il condannato sia insolvibile. In particolare, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria si identifica con quelle persone che sono responsabili della direzione ovvero della vigilanza sul colpevole. Per quanto concerne la costituzione in giudizio , il civilmente obbligato per la pena pecuniaria può essere citato dal PM ovvero dall'imputato entro i termini ordinari previsti per le parti private. La costituzione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria non può costituire oggetto di esclusione (in quanto nei suoi confronti non risulta esperibile una separata azione in sede civile) né di revoca (giacché si tratta di un soggetto passivo).

PERSONA OFFESA

PERSONA OFFESA

La persona offesa si identifica con la vittima del reato, cioè la persona titolare del bene giuridico tutelato dalla norma penale incriminatrice violata (e non necessariamente coincidente con il danneggiato). La persona offesa, in quanto vittima del reato, può avere un interesse (anche morale) alla punizione del colpevole e, pertanto, il legislatore gli riconosce una serie di prerogative e di facoltà che trova espressione in una sorta di attività ad adiuvandum il PM. In particolare, la persona offesa (anche senza divenire parte processuale, salvo il caso in cui coincida con il soggetto danneggiato e, pertanto, risulta legittimata a costituirsi parte civile) gode di una serie di prerogative e facoltà ; tra queste: (1) presentare memorie e indicare elementi di prova; (2) proporre querela od istanza di procedimento; (3) richiedere al PM di promuovere l'incidente probatorio; (4) interloquire sulla richiesta di archiviazione (eventualmente) formulata dal PM e chiedere al procuratore generale di avocare le indagini; nonché (5) (dopo l'esercizio dell'azione penale) essere convocato all'udienza preliminare ed essere informata del rinvio a giudizio. In ogni caso, la persona offesa non può proporre impugnazione avverso le sentenze, salvo se costituita parte civile. ENTI ESPONENZIALI Gli enti esponenziali si identificano in quegli enti espressivi di interessi collettivi o diffusi lesi da un reato (ad es. associazioni per la tutela dell'ambiente ovvero di particolari categorie, quali infanzia, donne, ecc.). In virtù della coincidenza di interessi tra enti esponenziali e persona offesa, gli enti esponenziali sono titolari delle medesime facoltà e degli stessi diritti riconosciuti dal legislatore alla persona offesa.