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Norme di diritto internazionale privato e criteri di collegamento, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

Una panoramica approfondita sulle norme di diritto internazionale privato (dip) in italia, con particolare focus sulla legge 218/1995 che disciplina l'ambito della giurisdizione italiana, i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. Vengono analizzati i principali elementi delle norme suscettibili di rinvio alla disciplina straniera, i criteri di collegamento (soggettivi, oggettivi e misti) utilizzati per determinare la legge applicabile, nonché i limiti all'applicazione della legge straniera come l'ordine pubblico internazionale e la conformità costituzionale. Il documento approfondisce inoltre il concetto di doppia qualificazione e il rapporto tra dip nazionale ed europeo, offrendo una panoramica completa e dettagliata della materia.

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

Caricato il 10/05/2024

gaiac3
gaiac3 🇮🇹

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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
Il D.I.P regola i rapporti tra soggetti appartenenti ad ordinamenti giuridici differenti
Es. matrimonio tra Italiano e Francese.
Il D.I.P è disciplinato dalla L. 218 del 31/05/1995 che determina l’ambito della giurisdizione italiana e pone i
criteri dell’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.
Es.:
Se 2 italiani si sposano in Italia, si applica la legge italiana;
Se un Italiano e un Francese si sposano si applica la L. 218/1995
L. 218/1995 regolamenta rapporti giuridici tra privati, appertenenti ad ordinamenti differenti di
conseguenza i soggetti di questi ordinamenti, possono avere a loro volta diritti e doveri differenti, i quali:
1. Norme di conflitto: possono entare in conflitto tra loro
Es. Un Italiano ed un Arabo hanno diritti e doveri differenti questo può causare che tra i 2
ordinamenti ci siano delle norme che entrano in conflitto.
2. Norma di scelta di legge: ci sono degli ordinamenti i quali applicano delle norme che molto spesso
possono entare in conflitto tra loro e per cui non risulterà immediato riuscire ad applicare una
determinata legge per un determinato caso.
Es.: Un matrimonio tra un Italiano ed un’Araba: l’Italiano vuole divoriare ma in Italia il matrimonio è
consentito; in Arabia no. Per risolvere si applica l’art della L.218/1995 che tratta del matrimonio.
Per giungere alla risoluzione di queste problematiche, si applica o la L.218/1995; oppure si prova a vedere
se esistono Accordi tra i 2 Stati in conflitto normativo.
Casi in cui non si hanno dubbi (certezza del diritto): 2 stranieri che si sposano in Italia, sono assoggettati
alla legge italiana.
FONTI DEL DIRITTO:
1. Fonti convenzionali= Trattati Internazionali: Es. ONU
2. Fonti sovranazionali: Es. raccomandazioni, direttive, ecc.
Le fonti convenzionali e sovranazionali sono considerate fonti normative esterne: a queste due si
aggiungono anche:
la lex marcatoria: che riguarda usi normativi e usi negoziali. All’interno degli usi negoziali, un
esempio è il trust: quando un insieme di aziende (telefoniche, ecc) si mettono d’accordo sul prezzo.
Art. 10 e 11 della Cost.:
Art. 10: regola la condizione giuridica dello straniero in conformità delle norme e dei trattati
internazionali.
Art. 11: L’Italia ripudia la guerra, promuove la pace anche attraverso l’utilizzo delle
organizzazioni internazionali
3. Fonti statali: le quali rispettino il più possibile il diritto internazionale. Es. Costituzione, leggi
parlamentari, decreti legge - decreti legislativi, regolamenti, leggi regionali, usi e consuetudini.
Es. contrabbando di sigarette in Slovenia: non essendoci Fonti convenzionali; non essendoci Fonti
sovranazionali; allora si ricerca nella Fonte statale (nello Stato in cui è stato effettuato il reato
Le fonti statali sono considerate fonti interne:
L.218/1995: composta da 5 titoli:
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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Il D.I.P regola i rapporti tra soggetti appartenenti ad ordinamenti giuridici differenti Es. matrimonio tra Italiano e Francese.

Il D.I.P è disciplinato dalla L. 218 del 31/05/1995 che determina l’ambito della giurisdizione italiana e pone i criteri dell’individuazione del diritto applicabile e disciplina l’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. Es.:  Se 2 italiani si sposano in Italia, si applica la legge italiana;  Se un Italiano e un Francese si sposano si applica la L. 218/ L. 218/1995 regolamenta rapporti giuridici tra privati, appertenenti ad ordinamenti differenti  di conseguenza i soggetti di questi ordinamenti, possono avere a loro volta diritti e doveri differenti, i quali:

1. Norme di conflitto : possono entare in conflitto tra loro Es. Un Italiano ed un Arabo hanno diritti e doveri differenti  questo può causare che tra i 2 ordinamenti ci siano delle norme che entrano in conflitto. 2. Norma di scelta di legge: ci sono degli ordinamenti i quali applicano delle norme che molto spesso possono entare in conflitto tra loro e per cui non risulterà immediato riuscire ad applicare una determinata legge per un determinato caso. Es.: Un matrimonio tra un Italiano ed un’Araba: l’Italiano vuole divoriare ma in Italia il matrimonio è consentito; in Arabia no. Per risolvere si applica l’art della L.218/1995 che tratta del matrimonio. Per giungere alla risoluzione di queste problematiche, si applica o la L.218/1995 ; oppure si prova a vedere se esistono Accordi tra i 2 Stati in conflitto normativo.

Casi in cui non si hanno dubbi (certezza del diritto): 2 stranieri che si sposano in Italia, sono assoggettati alla legge italiana.

FONTI DEL DIRITTO:

1. Fonti convenzionali= Trattati Internazionali: Es. ONU 2. Fonti sovranazionali: Es. raccomandazioni, direttive, ecc. Le fonti convenzionali e sovranazionali sono considerate fonti normative esterne: a queste due si aggiungono anche:  la lex marcatoria: che riguarda usi normativi e usi negoziali. All’interno degli usi negoziali, un esempio è il trust: quando un insieme di aziende (telefoniche, ecc) si mettono d’accordo sul prezzo.  Art. 10 e 11 della Cost.:Art. 10: regola la condizione giuridica dello straniero in conformità delle norme e dei trattati internazionali.Art. 11: L’Italia ripudia la guerra, promuove la pace anche attraverso l’utilizzo delle organizzazioni internazionali 3. Fonti statali: le quali rispettino il più possibile il diritto internazionale. Es. Costituzione, leggi parlamentari, decreti legge - decreti legislativi, regolamenti, leggi regionali, usi e consuetudini. Es. contrabbando di sigarette in Slovenia: non essendoci Fonti convenzionali; non essendoci Fonti sovranazionali; allora si ricerca nella Fonte statale (nello Stato in cui è stato effettuato il reato Le fonti statali sono considerate fonti interne:L.218/1995: composta da 5 titoli:

disposizioni generaligiurisdizione italiana (giudice italiano)  diritto applicabileefficacia di sentenze ed atti stranieridisposizioni transitorie e finali

le consuetudini: composte da 2 elementi:  elemento oggettivo: elemento che vale per una comunità  elemento soggettivo: elemento che vale per la singola persona Opionio Iuris ac Necessitatis Diuturnitas= consuetudine: il convincimento spontaneo di un soggetto che lo porta comportorarsi in un determinato modo.

La funzione delle fonti del diritto è di armonizzare (reciproco riconoscimento degli ordinamenti delle comunità internazionali) gli ordinamenti degli Stati membri. Le fonti del diritto vengono applicate quando vi è un rapporto tra uno o più soggetti provenienti da ordinamenti diversi.

CASI ECCEZIONALI:Funzione Bilaterale:concede l’ingresso delle norme stranierenon si possono applicare (in nessun caso) le norme che vanno contro i principi fondamentali di un ordinamento Il legislatore italiano in alcuni casi permette l’utilizzo di leggi straniere all’interno del suo territorio, affinchè non siano contrarie ai principi fondamentali. Es.: Uomo italiano che si sposa con donna araba applicando le leggi dello Stato arabo (in Italia)  Dominio riservato: indica che non è possibile applicare il diritto internazionale, ma lo Stato ha una piena sovranità. Es.: Italiano condannato a morte in Cina. Nel momento in cui un apolide (soggetto senza cittadinanza) va in un paese nel quale cagiona un danno, lo Stato avrà piena sovranità nel giudicarlo (non c’è conflitto tra 2 paesi).

EVOLUZIONE STRORICA DEL D.I.P.:

  1. L’evoluzione storica parte dal 262 a.C nel momento in cui Roma conquista Cartagine , producendo lo ius gentium: regolare i rapporti tra romani e stranieri + dirimere le controversie tra romani e stranieri e tra soli cittadini stranieri. Nasce la figura del pretor peregrinus: articolazione territoriale dell’amministrazione della giustizia dell’impero romano.
  2. Nell’epoca medievale venne prodotto lo ius comune: sistema integrato di diritto canonico e diritto romano; regolava i rapporti su tutto ciò che non faceva parte dell’ordinamento giuridico di riferimento. Nascono i comuni con i loro relativi Statuti Comunali. Il panorama giuridico divenne, così, frammentato perché ogni comune aveva il proprio statuto dalla vigenza territorialmente limitata (vigenti solo all’interno del comune e ai territori ad esso appartenenti).

disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.  dispone quale è l’oggetto di applicazione della legge

Art. 2 comma 1: Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia  se c’è da applicare una normativa internazionale, questa prevale perché, nella gerarchia delle fonti, il D.I. è sovraordinato rispetto alla normativa nazionale (clausola di salvezza).

LIMITI: Vi sono dei limiti all’applicazione della legge negli ambiti in cui vi è sovranità esclusiva dello Stato. Questi ambiti sono:

1. Ordine Pubblico Internazionale: L’ordine pubblico internazionale è un limite negativo (è un limite che interviene per prescrivere ciò che non si può fare) e successivo (solo dopo aver individuato la normativa applicativa, si verifica la contrarietà all’ordine pubblico internazionale). Art. 16 comma 1, L.218/1995: La legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico.  dato che questa legge non la si può applicare, si vanno a guardare se ci sono altre leggi internazionali individuate tramite gli altri criteri di collegamento. Soltanto nel caso in cui **si può individuare un’altra norma internazionale con altri criteri, si applica la legge italiana.

  1. Norme (inderogabili) di applicazione necessaria** Es. le norme penali 3. Condizione di reciprocità: principio per cui il soggetto, la cui sfera giuridica viene incisa dalla norma, deve poter godere dei medesimi diritti in entrambi gli ordinamenti. Es: estravizione= richiesta che uno Stato fa ad un altro Stato nei confronti di un condannato affinchè sconti la pena di un reato nel paesi che fa la richiesta. L’Italia può applicare una legge di uno Stato estero, soltanto nei casi in cui quello Stato ammette l’applicazione della legge italiana per la medesima fattispecie. Es: Art. 5 comma 2, del codice della navigazione: la condizione di reciprocità è la condizione per cui possono applicarsi le disposizioni di uno Stato soltanto in quelle situazioni in cui anche l’altro Stato permetterebbe l’applicazione della legge italiana. Es. Art. 16, delle preleggi: lo straniero è ammesso a godere di diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità. Uno straniero ha diritti civili in Italia soltanto se è cittadino di uno Stato in cui il cittadino italiano avrebbe gli stessi diritti. 4. Costituzionalità della norma straniera richiamata: se applicando i criteri di cui con L.218/1995, si rischia di dare applicazione ad una norma straniera che in Italia sarebbe incostituzionale, si torna ad applicare la legge italiana e non i criteri della L.218. Es: la poligamia= in Italia è reato, in altri paesi no. Se viene meno la condizione di reciprocità (le leggi dei 2 Stati sono diverse), in Italia non si potrebbe applicare la legge straniera. Nel momento in cui non si possono ammettere disciminazioni tra italiani e stranieri, ammettendo la poligamia per questo matrimonio si andrebbe a violare ciò che è stato detto in precedenza. In conclusione essendo violato unoo di questi 4 criteri, si applica la legge italiana. Il giudice italiano deve contrallora che la norma straniera sia conforme ai principi dell’ordinamento estero e ai principi dell’ordinamento italiano (che sia costituzionale sia dal punto di vista italiano, sia dal punto di vista dell’altro ordinamento). FUNZIONAMENTO DEL D.I.P.: Meccanismo di rinvio: fa riferimento a determinate fattispecie che presentano:

elementi o di collegamento: si fa riferimento agli elementi in comune tra l’ordinamento italiano e quello straniero. Es. di rinvio mediante il collegamento: la cittadinanza italiana  elementi di estraneità: elementi che ci rimandano all’ordinamento non italiano, ma straniero. Es. La rilevanza speciale viene messa in pratica tramite rinvio: il criterio della specialtà nel D.I.P si usa tramite la tecnic del rinvio. Il rinvio si usa quindi per regolare le fattispecie in via indiretta; e può essere di 2 tipi:  formale / non recettizio: quando la norma italiana richiama la norma straniera e la applica direttamente senza una disposizione che la recepisca. Quindi non vi è una legge italiana che incorpora, riproduce e duplica la legge straniera, ma si applica direttamente la legge straniera. Difetto: limita l’autonomia statale.  materiale / recettizio: il rinvio alla legge straniera si fa con una legge italiana che incorpora il contenuto della legge straniera. Il rinvio matriale è un rinvio stabile Difetto: rallenta l’applicazione delle norme  rinvio stabile

Il rinvio materiale è un rinvio di produzione con funzione bilaterale:  da un lato: vi è il rispetto dei limiti previsti dal legislatore italiano e quindi il rispetto della Costituzione  dall’altro lato: si favorisce l’ingresso della legge straniera

CHI E’ CHE DEVE INDIVIDUARE LA NORMA DA APPLICARE AL CASO CONCRETO?

La soluzione è data dall’ Art. 14, L.218/1995: il giudice d’uffice è tenuto ad individuare la norma straniera al caso concreto  Principio della Iura Novit Curia= è il giudice che deve individuare la legge da applicare ed è tenuto a conoscerla.

Art. 14 comma 1: oltre ad esprimere il principio della iura novit curia, descrive il modo in cui il giudice individua la legge straniera, cioè si avvale delle convenzioni internazionali, delle informazioni acquisite tramite il Ministero della Giustizia o interpella esperti.

Art. 14 comma 2: disciplina il caso in cui il giudice non riesca a capire quale norma straniera applicare.  utilizza altri criteri di collegamento Es: se il giudice come primo criterio di collegamento utilizza la cittadinanza, ma tramite questo criterio non riesce a comprendere quale legge straniera applicare, utilizza un altro criterio di collegamento: o residenza o luogo dove è avvenuto il fatto commesso  applica la legge italiana in via rediduale (come ultima soluzione) Es: se il giudice come primo criterio di collegamento utilizza la cittadinanza, ma tramite questo criterio non riesce a comprendere quale legge straniera applicare, utilizza un altro criterio di collegamento: o residenza o luogo dove è avvenuto il fatto commesso; se nemmeno con questi altri criteri capisce la legge straniera da applicare, in via residuale applica la legge italiana.

RINVIO OLTRE E RINVIO INDIETRO: La L.218/1995 all’ Art. 13 classifica 2 tipi di rinvio:

Es. nel caso della successione antecedente  la fattispecie non è considerata dal diritto delle successioni, ma dal diritto delle obbligazioni.

Un’altra norma che ci permette di capire quale diritto applicare alla fattispecie conncreta è: l’Art. 33, della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati del 1969: deve prevalere il significato che alla luce dell’oggetto e dello scopo del trattato, permette di conciliare meglio i testi in questione. Questo criterio è orientato ad una applicazione concreta del diritto in base alla convenienza per le parti. Si trova conferma di questo criterio anche nell’Art. 2, L. 218/1995 che contiene la clausola di salvezza: le disposizioni di D.I.P. comunque non fanno venir meno l’applicazione delle convenzioni internazionali cioè, se l’Italia e un altro Stato hanno già stipulato una Convenzione che dice quale regola applicare in una determinata fattispecie, si segue la regola che è scritta nella Convenzione senza usare i criteri del D.I.P.

LE QUALIFICAZIONI DEL D.I.P. ED EUROPEO:

Oltre alle normative nazionali, se si sta trattando un caso che coinvolge 2 Stati europei, si deve tenere presente che oltre ai singoli ordinamenti nazionali, in questi Stati è vigente anche il diritto europeo (che spesso già dice come comportarsi in alcuni casi). Es. esistono dei regolamenti che disciplinano la legge applicabile nelle obbligazioni contrattuali ed extra- contrattuali  il diritto europeo semplifica il lavoro perché ha delle sue norme direttamente applicabili in tutti gli Stati europei. Spesso non serve capire quale legge applicare, perché in molti argomenti c’è già una legge europea valida per tutti gli Stati europei.

I CRITERI DI COLLEGAMENTO:

Gli elementi di estraneità: sono degli elementi che all’interno di una controversia rinviano ad una Legge straniera e necessitano di criteri di collegamento=criteri che collegano l’ordinamento italiano con l’ordinamento di un altro Stato e ci fa capire quale regola applicare. I criteri di collegamento che servono a capire quale regola applicare sono contenuti nella L.218/1995 e sono classificabili in 3 modi:

1. Criteri soggettivi e oggettivi:Criteri soggettivi: si fondano sulle qualità personali dei soggetti interessati Es. cittadinanza o residenza  Criteri oggettivi: si fondano su elementi oggettivi, cioè il luogo in cui si trova il bene o dove è stato compiuto un atto. 2. Criteri fissi o variabili:Criteri fissi: riguardano circostanze che non cambiano nel tempo. Es. Il luogo in cui si trova un immobile  Criteri variabili: riguardano circostanze che cambiano nel tempo. Es. cittadinanza o residenza 3. Criteri di fatto soggettivi o giuridici soggettivi:Criteri di fatto soggettivi: riguardano una circostanza di puro fatto. Es. dove si trova una cosa  Criteri giuridici soggettivi: riguardano un concetto giuridico. Es. cittadinanza o il luogo dove si è verificato un evento Quanco c’è più di un criterio, bisogna saper scegliere quale applicare. Questo vuol dire che i criteri sono tra loro in concorso. Vi sono diversi tipi di concorso:

1. Concorso alternativo: si ha quando tutti i criteri sono tutti sullo stesso piano e tutti validi, quindi si sceglie quello più adatto al caso concreto. Es. Art. 48 L. 218/1995: è indifferente se il testamento è valido in qualsiasi degli Stati elencati dall’Art. 2. Concorso successivo: si ha quando il criterio indicato per primo non funziona e quindi ci si rivolge al successivo. Quindi i criteri sono in un rapporto di sussidiarità. Es. Art. 26 L. 218/1995: da come prima legge, che si applica alla promessa di matrimonio, quella dello Stato di cui sono cittadini i promittenti. In mancanza si applica la Legge italiana. 3. Concorso misto: si ha quando vi è sia il successivo, sia l’alternativo (quando vi sono più concorsi nella stessa regola). Es. Art. 62 L. 218/1995: dispone prima che la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla Legge dello Stato in cui si è verificato l’evento, ma il danneggiato può chiedere l’applicazione della Legge dello Stato in cui si è verificato il fatto che ha causato il danno. Invece qual’ora il fatto illecito coinvolga solo cittadini di un medesimo Stato (in esso residenti), si applica la Legge di tale Stato. 4. Concorso comulativo: il criterio di collegamento anche se unico richiama 2 o più ordinamenti diversi. Es. Art. 27 L.218/1995: le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla Legge nazionale di ciascuno degli sposi al momento del matrimonio. C’è quindi il richiamo ad entrambi gli ordinamenti.

Quale criterio si applica qual’ora un soggetto abbia la doppia cittadinanza oppure sia privo di cittadinanza (apolide)?  Art. 19 L. 218/1995:Comma 1: il quale dispone che qual’ora il criterio da utilizzare sia quello della legge nazionale di una persona e questa sia apolide o rifugiata , si applica la Legge dello Stato del Domicilio o in mancanza la Legge dello Stato di Residenza.Comma 2: il quale dispone che qual’ora il criterio da utilizzare sia quello della legge nazionale di una persona e questa ha più cittadinanze , si applica la Legge dello Stato con cui la persona ha il collegamento più stretto e se tra le cittadinanze vi è quella italiana, essa prevale.