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Concetti generali di Diritto Pubblico Comparato, Sintesi del corso di Diritto Pubblico Comparato

Concetti generali di Diritto Pubblico Comparato: nozioni essenziali per l'esame

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

In vendita dal 21/07/2021

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Sezione III Costituzioni senza costituzionalismo
1. Costituzioni senza costituzionalismo
La costituzione consiste in quell’insieme di regole giuridiche fondamentali che sono alla base
dell’ordinamento giuridico statale. Delineano l’identità dello Stato, tracciano i caratteri della forma
di Stato: cioè il rapporto politico e giuridico tra chi governa e chi è governato.
Se ci limitiamo a queste essenziali ed elementari funzioni della costituzione, non possiamo non
riconoscere che ogni ordinamento statuale non può non avere una propria costituzione.
Esistono Stati la cui forma è solo apparentemente (o per nulla) riconducibile ai connotati del
costituzionalismo, ma che hanno una propria costituzione.
Una costituzione che è il prodotto del costituzionalismo deve presentare questi caratteri
identificativi:
- Riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo e loro primato nell’ordinamento statuale;
- Tutela dei diritti, anche nei confronti del potere pubblico, attraverso giudici indipendenti;
- Controllo di costituzionalità delle leggi, attraverso giuridici o ad opera di Corti o tribunali
costituzionali;
- Separazione dei poteri e previsione di strumenti e tecniche di limitazione del potere politico;
- Tutti, inclusi i pubblici poteri, sono soggetti alla legge;
- Il fondamento degli organi sovrani sta nella legittimazione che deriva dalla nazione o dal
popolo;
- Adozione delle decisioni politiche fondata prevalentemente sul principio di maggioranza;
- Sfera politica e religiosa sono separate.
C’è poi il caso della Gran Bretagna, che pur non avendo una costituzione scritta nel senso
tradizionale, ha una costituzione sostanziale improntata ai principi del costituzionalismo.
Nelle costituzioni senza costituzionalismo invece, ricorrono principalmente 3 elementi:
a) Affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo non assistita da garanzie a tutela degli
stessi;
b) Separazione dei poteri non contemplata;
c) Autonomia tra potere politico e potere religioso non assicurata.
Il fenomeno è poi ulteriormente complicato dal fatto che questi tre caratteri in alcuni casi si
combinano e intersecano tra loro.
Lo studio delle costituzioni senza costituzionalismo richiede un approccio relativistico: è necessario
cioè leggere e interpretare il documento costituzionale “in relazione” ai principi e valori che
qualificano il relativo ordinamento statuale.
Il fenomeno delle costituzioni senza costituzionalismo è quindi un fenomeno che ha visto circolare
il dato formale, la formula linguistica “costituzione”, ma non i principi e valori che questa formula
intendeva esprimere in origine. A conferma che esistono “fratture” che segnano la distanza tra
costituzione formale e materiale, tra formule e regole scritte e formule e regole viventi.
Le ragioni che inducono uno Stato ad adottare formule come “costituzione” senza riconoscerne la
valenza sostanziale e farla propria sono molteplici, ma perlopiù collocabili sul piano delle relazioni
internazionali e degli interessi economici.
2. I diritti dell’uomo senza costituzionalismo nelle costituzioni dei paesi asiatici
I popoli asiatici non hanno in comune una tradizione culturale e giuridica. Le religioni (ebraismo,
buddismo, islamismo, induismo, confucianesimo, cattolicesimo, shintoismo) s’intrecciano con i
sistemi giuridici tradizionali o derivati. Non ci sono tracce di un tentativo di armonizzazione o
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Sezione III – Costituzioni senza costituzionalismo

  1. Costituzioni senza costituzionalismo La costituzione consiste in quell’insieme di regole giuridiche fondamentali che sono alla base dell’ordinamento giuridico statale. Delineano l’identità dello Stato, tracciano i caratteri della forma di Stato: cioè il rapporto politico e giuridico tra chi governa e chi è governato. Se ci limitiamo a queste essenziali ed elementari funzioni della costituzione, non possiamo non riconoscere che ogni ordinamento statuale non può non avere una propria costituzione. Esistono Stati la cui forma è solo apparentemente (o per nulla) riconducibile ai connotati del costituzionalismo, ma che hanno una propria costituzione. Una costituzione che è il prodotto del costituzionalismo deve presentare questi caratteri identificativi:
  • Riconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo e loro primato nell’ordinamento statuale;
  • Tutela dei diritti, anche nei confronti del potere pubblico, attraverso giudici indipendenti;
  • Controllo di costituzionalità delle leggi, attraverso giuridici o ad opera di Corti o tribunali costituzionali;
  • Separazione dei poteri e previsione di strumenti e tecniche di limitazione del potere politico;
  • Tutti, inclusi i pubblici poteri, sono soggetti alla legge;
  • Il fondamento degli organi sovrani sta nella legittimazione che deriva dalla nazione o dal popolo;
  • Adozione delle decisioni politiche fondata prevalentemente sul principio di maggioranza;
  • Sfera politica e religiosa sono separate. C’è poi il caso della Gran Bretagna , che pur non avendo una costituzione scritta nel senso tradizionale, ha una costituzione sostanziale improntata ai principi del costituzionalismo. Nelle costituzioni senza costituzionalismo invece, ricorrono principalmente 3 elementi: a) Affermazione dei diritti fondamentali dell’uomo non assistita da garanzie a tutela degli stessi; b) Separazione dei poteri non contemplata; c) Autonomia tra potere politico e potere religioso non assicurata. Il fenomeno è poi ulteriormente complicato dal fatto che questi tre caratteri in alcuni casi si combinano e intersecano tra loro. Lo studio delle costituzioni senza costituzionalismo richiede un approccio relativistico : è necessario cioè leggere e interpretare il documento costituzionale “in relazione” ai principi e valori che qualificano il relativo ordinamento statuale. Il fenomeno delle costituzioni senza costituzionalismo è quindi un fenomeno che ha visto circolare il dato formale, la formula linguistica “costituzione”, ma non i principi e valori che questa formula intendeva esprimere in origine. A conferma che esistono “fratture” che segnano la distanza tra costituzione formale e materiale, tra formule e regole scritte e formule e regole viventi. Le ragioni che inducono uno Stato ad adottare formule come “costituzione” senza riconoscerne la valenza sostanziale e farla propria sono molteplici, ma perlopiù collocabili sul piano delle relazioni internazionali e degli interessi economici.
  1. I diritti dell’uomo senza costituzionalismo nelle costituzioni dei paesi asiatici I popoli asiatici non hanno in comune una tradizione culturale e giuridica. Le religioni (ebraismo, buddismo, islamismo, induismo, confucianesimo, cattolicesimo, shintoismo) s’intrecciano con i sistemi giuridici tradizionali o derivati. Non ci sono tracce di un tentativo di armonizzazione o

uniformazione perché l’Asia non ha conosciuto in maniera diffusa il fenomeno del colonialismo e l’imposizione di sistemi giuridici omogenei. Tra gli Stati Asiatici esistono Stati comunisti (Cina, Vietnam, Laos), un regime militare (Birmania), un Governo autoritario (Singapore), una monarchia assoluta (Sultano del Brunei), Stati con recente democratizzazione (Filippine, Thailandia, Taiwan, Corea del Sud, Indonesia, Malaysia, Cambogia) e democrazie stabilizzate (Giappone). I sistemi giuridici di questi Paesi risentono dell’influenza dei modelli occidentali, ma anche indiano, islamico e cinese. In tutti gli Stati asiatici vi è la presenza di una costituzione, o di documenti qualificati come “costituzionali”, generalmente posta al vertice del sistema delle fonti, protetta attraverso una procedura aggravata di revisione costituzionale, contenente la proclamazione dei diritti fondamentali e le loro garanzie e che detta le regole dell’organizzazione dei poteri. Eppure, questi documenti spesso non sono riconducibili alla tavola dei valori del costituzionalismo. Secondo la “ teoria di valori asiatici ”, la concezione prevalente in Asia sulla condizione dell’uomo, mal si concilia con i diritti umani. La tradizione asiatica pone l’accento sui doveri degli individui nei confronti della collettività. I valori asiatici mettono in risalto il primato degli interessi collettivi, il rispetto degli anziani, la cura per l’ordine e la stabilità, per l’interesse della famiglia, della nazione e della comunità; il valore della frugalità, della parsimonia, del duro lavoro; la disponibilità a sacrificare sé stessi e i propri desideri per la famiglia. Ne deriva che, nella prospettiva di Governo lo sviluppo economico dal quale può trarre vantaggio l’intera comunità è di gran lunga prevalente rispetto alla tutela dei diritti civili e politici, un Governo burocratico e autoritario è più funzionale al raggiungimento del benessere collettivo. Le costituzioni dei paesi asiatici non sono finalizzate primariamente alla protezione dei diritti dell’uomo. Raramente si rinviene un riferimento al carattere inviolabile o fondamentale di diritti. Le carte costituzionali prevedono poi limiti ai diritti e alle libertà proclamate: in genere sono previste clausole di limitazione specifiche di determinati diritti e libertà. Nella maggior parte dei casi è la legge, attraverso una riserva semplice, che ha il compito di imporre il limite. Talvolta, viene dettata una clausola generale di limitazione che rimette nelle mani del legislatore la facoltà di imporre limiti all’esercizio dei diritti e delle libertà. In alcuni casi le clausole di limitazione sono così ampie da negare di fatto il diritto o la libertà affermata. Gli strumenti di tutela predisposti per respingere o arginare gli atti lesivi dei diritti e delle libertà fondamentali sono piuttosto “deboli”. Al di fuori del contenzioso giudiziario, la tutela dei diritti è affidata generalmente alla riserva di legge, all’affermazione del primato della costituzione, alla proclamazione del principio della Rule of Law e dell’indipendenza della magistratura. La revisione costituzione è affidata a procedure aggravate, raramente si rinvengono limiti materiali a tutela della sfera dei diritti e delle libertà fondamentali. La causa della rottura del nesso di collegamento con il costituzionalismo occidentale sta proprio nella sostanziale debolezza delle garanzie previste a favore dei diritti della persona. Gli elementi che più rendono vulnerabile il sistema dei diritti e delle libertà sono: presenza di clausole di rinvio al legislatore, dunque alla maggioranza politica del momento, del potere di limitare i diritti proclamati in costituzione; carenza di adeguati meccanismi di tutela e garanzia dei diritti, sia a livello istituzionale che giurisdizionale.

  1. “Costituzione” e “costituzionalismo” a colori cinesi. Secondo la concezione maoista (Mao Zedong) la costituzione era una carta di portata generale nella quale fossero tracciate le linee fondamentali del Governo dello Stato. Una sorta di “ costituzione manifesto ”, da leggersi ed interpretarsi insieme allo (o alla luce dello) Statuto del partito comunista

vigente. Queste caratteristiche sono tipiche degli Stati islamici, dove la costituzione è subordinata alla legge divina (shari’a) e l’Islam è proclamato religione di Stato (Stati confessionali). Se in uno Stato confessionale la massima autorità religiosa coincide con il vertice di Governo dello Stato stesso, si parla di Stato teocratico assoluto o “teocrazia pura” (esempio regime teocratico instaurato in Afghanistan tra il ’96 e il 2002, quando i talebani, gli studenti di teologia coranica, imposero la legge islamica in termini integralisti). Nella realtà moderna invece vi è un’evoluzione che tende a combinare i tratti dello Stato confessionale con alcuni elementi del costituzionalismo, si può parlare quindi di “ teocrazia costituzionale ”. In esse non ricorre il tratto della identificazione tra autorità religiosa e politica. Dunque, la teocrazia costituzionale realizza una separazione formale tra leadership politica e autorità religiosa : il potere politico è assegnato a organi che operano secondo la costituzione, impregnata di precetti islamici. I suoi tratti caratterizzanti sono: a) proclamazione della religione dominante come religione di Stato; b) riconoscimento costituzionale della religione, dei suoi testi sacri, delle sue prescrizioni e interpretazioni come fonte della legislazione e dell’interpretazione giudiziaria delle leggi; c) riconoscimento in costituzione di alcuni principi fondamentali del costituzionalismo moderno, come il principio di separazione dei poteri e la previsione di forme di controllo giurisdizionale della legittimità costituzionale; d) distinzione formale tra autorità politica e religiosa; e) presenza di un nesso tra gli organismi religiosi espressione della confessione di Stato e tribunali: ai primi viene riconosciuto lo status di giurisdizioni ufficiali che operano in sostituzione o in collaborazione con le corti di diritto secolare. Esempi contemporanei di teocrazie costituzionali: Arabia Saudita, Qatar, Maldive, Afghanistan, Iraq, Yemen e Iran. Diversi sono i segni di frattura rispetto ai valori del costituzionalismo. La costituzione iraniana è esemplare da questo punto di vista: è fondata sul riconoscimento della supremazia della religione islamica; nel preambolo si sottolinea che scopo della costituzione è creare le condizioni necessarie per realizzare una società nella quale possano avverarsi i valori dell’Islam. Tutte le leggi umane devono conformarsi ai precetti religiosi; al vertice del sistema delle fonti sta la legge islamica. Se vi è un conflitto tra leggi religiose e leggi secolari, dovrà essere risolto in base al principio generale della supremazia dei poteri islamici. I precetti islamici costituiscono la fonte primaria dell’ordinamento statale, essi non derivano dallo Stato ma costituiscono la fonte di legittimazione dei poteri statali. La costituzione vigente in Iran esprime la teoria dello Stato di Khomeini. In base ad essa la separazione della religione dal Governo dello Stato è ritenuta estranea all’Islam. L’Islam è una religione che contiene infatti molteplici precetti normativi, il Corano potrebbe pertanto fungere da costituzione. In realtà è qualcosa di più, perché oltre a dettare norme e principi legali, stabilisce anche norme di comportamento relative alla sfera etica, sociale e religiosa. Il diritto islamico richiede non solo di essere studiato, ma anche applicato: per questa ragione l’ ayatollah Khomeini riteneva indispensabile la presenza di una costituzione e di una struttura statale. Uno Stato e una costituzione, dunque, funzionali all’attuazione dei precetti dell’Islam. La stessa costituzione era ritenuta intanto giuridicamente vincolante per tutti i pubblici poteri, in quanto fondata sulla legge islamica. Tale condizione ha reso impossibile la funzione di limite all’azione del Governo degli istituti previsti nella costituzione e posti a garanzia del sistema, essendo essi stessi soggetti ai precetti religiosi cui la stessa azione di Governo deve ispirarsi. Anche il riconoscimento dei diritti, cui la costituzione dedica un intero capitolo, resta un’esposizione puramente teorica poiché le garanzie relative al loro effettivo godimento sono subordinate ai principi islamici. Il sistema costituzionale, quindi, trae la sua legittimità dal sistema religioso.

CAPITOLO IV

LE FORME DI STATO

  1. I criteri di classificazione Il termine forma di Stato indica l’insieme dei principi e delle regole fondamentali che caratterizzano un determinato ordinamento statale e, quindi, che disciplinano i rapporti tra lo Stato, inteso non come ordinamento ma come apparato titolare del potere di usare legittimamente la coercizione, da un lato, e la comunità dei cittadini, singoli o associati, dall’altro. Si tratta di un concetto strettamente collegato a quello di potere politico , che esprime le finalità di carattere generale che lo Stato intende perseguire, nonché a quello di costituzione materiale , che rappresenta l’insieme dei principi e dei valori che caratterizzano un determinato ordinamento costituzionale. La classificazione più diffusa per quasi duemila anni è quella di Aristotele, il quale distingue le forme di governo a seconda del numero dei soggetti titolari della sovranità, proponendo la tripartizione tra monarchia, aristocrazia, politèia (governo di uno, di pochi, di molti). A queste forme “buone” di governo, corrispondono poi quelle “degenerate”: tirannia, oligarchia, democrazia. Macchiavelli ne “Il Principe”, distingue invece tra Principati e Repubbliche. Montesquieu, ne “L’esprit de Lois”, tra governi monarchici, dispotici e repubblicani (aristocratici o democratici). Per lungo tempo la distinzione tra Monarchia e Repubblica fu proposta come criterio fondamentale di classificazione delle forme di Stato, in quanto poggiava su due principi contrapposti. Tra i criteri utilizzati oggi, quello più comunemente adottato si rifà alle modalità di derivazione e di gestione del potere politico e porta alla suddivisione delle forme di Stato in due grandi categorie: Stato democratico e Stato autocratico. Il primo è fondato sulla titolarità collettiva e su un esercizio ripartito del potere, su una modalità di formazione delle decisioni basata sul consenso popolare e sulle finalità proprie di un’ideologia liberaldemocratica. Il secondo, è caratterizzato dalla titolarità ristretta e dall’esercizio accentrato del potere, da una modalità di assunzione e attuazione delle decisioni basata sull’imposizione e da finalità ispirate a ideologie antitetiche a quella liberaldemocratica. Tuttavia, questa bipartizione ha sicuramente valore con riferimento agli Stati contemporanei, ma non tiene conto di esperienze del passato, come lo Stato liberale classico e lo Stato assoluto, che non possono essere paragonati pienamente allo Stato democratico e autocratico. Inoltre, anche chi propone questa bipartizione, distingue poi gli Stati contemporanei a seconda dei diversi sistemi economico-sociali sottostanti e delle differenti ideologie di riferimento, in Stato di derivazione liberale, Stato socialista, Stato autoritario e Stato modernizzatore. Infine, democrazia e autocrazia sono termini complessi che storicamente e teoricamente possono assumere diversi significati.
  2. Democrazia e autocrazia. La democrazia può essere definita come un sistema di regole procedurali (processo finalizzato all’adozione di decisioni politiche; sistema pluripartitico in cui una maggioranza governa nel rispetto dei diritti delle minoranze) ma anche come un insieme di principi e valori in esse incorporati o presupposti, sancito a livello costituzionale e condiviso dalla società e quindi non liberamente reversibile da una maggioranza elettorale o parlamentare. Questa duplicità fa si che un sistema democratico non si presenti mai come un “assoluto”, in sé compiuto e perfetto, ma come processo in continua evoluzione (talvolta anche involuzione) e in costante tensione verso la realizzazione dell’ideale democratico.

Indica la capacità di penetrazione e di diffusione di un potere di tipo autocratico, ma non costituisce una forma di Stato a sé, riguardando esperienze diverse (regime fascista, regime nazionalsocialista tedesco, regime comunista dell’Unione Sovietica).

  1. L’evoluzione storica: l’ordinamento feudale. Per esaminare le diverse forme di Stato è preferibile utilizzare una serie di criteri, che tenga conto sia dell’evoluzione storica degli ordinamenti statali dopo la nascita dei moderni Stati-nazione, sia della complessità delle diverse forme di organizzazione del rapporto tra Stato e società:
  • Natura del rapporto tra Stato e società civile , quindi tra sfera pubblica e privata, che a sua volta dipende strettamente dal sistema economico e dalla ideologia dominanti;
  • Individuazione del titolare del potere politico e del modo di esercizio , ripartito o accentrato, dello stesso;
  • La derivazione del potere , quindi l’individuazione della sua fonte di legittimazione, e la sua natura monolitica o pluralistica;
  • Il riconoscimento o meno dei diritti di libertà e delle garanzie della loro effettività;
  • L’esistenza o meno di una costituzione e il ruolo svolto da questa nella regolazione dei rapporti tra Stato e società e tra i pubblici poteri. Applicando tali criteri all’evoluzione storica delle forme di Stato, si può effettuare la distinzione tra Stato assoluto, Stato liberale e, nell’ambito dello Stato contemporaneo, tra Stato autoritario, Stato socialista e Stato democratico. Di forma di Stato in senso proprio si può parlare solo con la nascita degli Stati-nazione , avviatasi in Europa dalla seconda metà del XIV secolo. L’ ordinamento feudale , affermatosi in Europa dal IX secolo con l’Impero carolingio e protrattosi fino al XII secolo, non può quindi essere tale. Esso si fonda su un tessuto sociale costituito da comunità di ridotte dimensioni, isolate l’una dall’altra e su un’economia autosufficiente e basata sullo scambio in natura. Non si può parlare di Stato in senso proprio poiché vi è una totale identificazione tra la persona fisica del Signore (o del Re) e la proprietà privata della terra da un lato e il potere esercitato dalle masse contadine dall’altro. Si è parlato invece di ordinamento patrimoniale-privatistico , per sottolineare che ha un fine non pubblicistico, consistente nella cura degli interessi generali, ma incentrato sulla salvaguardia e sull’incremento della proprietà terriera del Signore e si fonda su rapporti di tipo privatistico- contrattuale tra Re e feudatari e tra questi e uomini liberi. Particolarmente importanti sono i rapporti tra il Re e i suoi feudatari, in base al quale questi ultimi acquisiscono il dominio politico del feudo e si obbligano a procurare al primo la forza armata e le entrate necessarie alla difesa o all’eventuale espansione del regno. La Magna Charta , concessa in Inghilterra nel 1215 da Giovanni Senzaterra (Re si obbliga a convocare i rappresentanti della nobiltà fondiaria ogni volta che dovrà fare ricorso alla imposizione di tributi) assume quindi natura contrattuale, anche se di tipo diseguale, così come ha natura contrattuale il rapporto tra feudatario (che si impegna a garantire la protezione armata nell’ambito del feudo) e la comunità contadina (obbligata a fornirgli una rendita in natura pari alla totalità della produzione, detratto ciò che è strettamente necessario per la propria sopravvivenza). Ogni feudo costituisce un ordinamento autonomo posto sotto la iurisdictio del feudatario, la sovranità del Re è puramente teorica. Non vi è un unico ordinamento sovrano posto al di sopra degli altri, ma una pluralità di ordinamenti autonomi : la Chiesa, che si occupa della cura degli interessi collettivi (istruzione, assistenza...); le comunità urbane, che si danno proprie regole statutarie; i ceti artigianali e mercantili; le terre comuni di proprietà contadina.

Per quello che riguarda derivazione e natura del potere, mancano elementi essenziali perché si possa parlare di potere statale: non vi è un apparato militare permanente, l’esercito del Regno è una sommatoria di milizie private costituite da mercenari; non vi è personalità del potere, che di fatto è nelle mani della persona fisica del feudatario, legato al Re da un rapporto intuitu personae , mentre in linea teorica continua ad essere imputato ai sempre più distanti poteri centrali (Impero e Papato). Non si può parlare di veri e propri diritti di libertà : la grande massa della popolazione è contadina e vive una situazione di servaggio, senza poter far valere nessuna pretesa di tipo soggettivo. Solo gli uomini liberi, appartenenti a nobiltà e clero e che hanno un titolo di proprietà, possono rivendicare alcuni privilegi , come essere giudicati solo dai propri pari, fondati su antiche consuetudini o di origine pattizia. Non esiste una costituzione feudale intesa come regolamentazione dei poteri pubblici e riconoscimento dei diritti, ma si può parlare di costituzione solo nel significato antico e generico di vigenza di tradizioni secolari e rapporti di dominio tramandatisi nel tempo.

  1. Lo Stato assoluto Si forma in Europa dalla seconda metà del XIV secolo e costituisce storicamente la prima forma di Stato, poiché si identifica con la nascita dello Stato-nazione. Essa è determinata dalla progressiva unificazione di ampi territori sotto il dominio del Re, soprattutto in Inghilterra, Francia e Spagna, mentre l’Italia e la Germania continueranno ad essere suddivise in Regni e Principati. Le ragioni alla base della nascita dello Stato assoluto sono molteplici: l’espansione demografica, lo sviluppo di un surplus nella produzione agricola che incoraggia gli scambi con le comunità vicine e il desiderio del Re di riaffermare in concreto il dominio politico sui suoi territori. Esso si basa su un’ economia che combina il tradizionale assetto agricolo con lo sviluppo del capitalismo mercantile e manifatturiero e sostituisce allo scambio in natura quello tra merci e denaro. Garantendo l’unificazione del mercato nazionale, maggiore sicurezza dei traffici commerciali, la conquista di nuovi territori e mercati tramite la guerra, determina condizioni favorevoli al rafforzamento della borghesia. Due sono le fasi in cui si sviluppa lo Stato assoluto: l’assolutismo empirico e l’ assolutismo illuminato. Nella prima (‘500 – ‘700) si parla ancora di Stato patrimoniale , poiché resta forte l’intreccio tra fine pubblicistico e fine privatistico. Nella seconda (massima realizzazione Austria e Prussia di fine ‘700) si parla di Stato di polizia (deriva dal termine greco pòlis ), lo Stato persegue la finalità pubblicistica di realizzare il benessere dei sudditi: da non confondere con lo Stato poliziesco, tipico delle esperienze totalitarie del secolo scorso. Con l’assolutismo nasce uno Stato-apparato , separato dalla società, che persegue in nome e per conto del Re un fine pubblicistico. Gli elementi che costituiscono l’apparato: un corpo amministrativo-burocratico di funzionari stipendiati , formato da ecclesiastici, giuristi e nobili; un esercito permanente formato da soldati di professione e integrato da appartenenti a ceti popolari grazie alla coscrizione obbligatoria, con il compito di garantire la pace all’interno e condurre guerre all’esterno; un sistema coordinato ed esteso di esazione dei tributi , necessari per finanziare i costi richiesti dal mantenimento dell’apparato statale. Viene stabilita poi la distinzione tra patrimonio privato del Re e patrimonio pubblico , inalienabile e indisponibile. La sovranità è considerato un potere assoluto, perpetuo e indivisibile. La titolarità della sovranità spetta alla Corona , cioè un organo dello Stato che presenta le caratteristiche della impersonalità e della continuità, grazie a rigorose leggi di successione volte ad impedire la vacanza del trono. A tali leggi, con quelle naturali e di origine divina, è soggetto anche il Sovrano, che per il resto è legibus solutus (“sciolto dalle leggi”) e può far valere il principio di autorità, basato sulla superiorità gerarchica dell’ordinamento statale su tutti gli ordinamenti particolari operanti al suo interno.

La base economica dello Stato liberale è costituita dal modo di produzione capitalistico , basato sulla proprietà privata dei mezzi di produzione, sulla libera concorrenza, sul profitto come fine ultimo dell’attività economica, sulla centralità del mercato come misura del valore delle merci e della stessa forza lavoro. Il passaggio alla nuova forma di Stato avviene con tempi e modalità differenti nei vari paesi, per cui si può dire che esistono vari liberalismi. In Inghilterra , lo Stato liberale nasce presto, in seguito alle due rivoluzioni condotte dal Parlamento contro la dinastia degli Stuart. La borghesia tramite le leggi del Parlamento trasforma gli antichi privilegi dell’epoca feudale in diritti e pone una serie di limiti al potere del Monarca. Il passaggio allo Stato liberale avviene quindi con gradualità e senza fortissimi traumi politici e sociali. Negli Stati Uniti la costituzione dello Stato liberale avviene in modo naturale con la costituzione di Filadelfia (1787), prodotto di una società formata da uomini liberi e proprietari, che non deve fare i conti con una nobiltà inesistente e nella quale le differenze di ricchezza sono attenuate da un forte spirito di gruppo e comunitario. La ricerca della massima espansione possibile dei diritti individuali ne costituisce l’effetto logico e naturale. In Francia questo passaggio avviene invece in forme traumatiche e violente, poiché la borghesia è costretta ad affermare i suoi principi ed interessi in contrasto sia con i privilegi della nobiltà e del clero sia con il potere dispotico dell’Ancien Régime. In Germania e in Italia invece, la debolezza della borghesia, derivante da uno sviluppo industriale ritardato, e l’esistenza di una forte aristocrazia terriera e militare fanno sì che lo Stato liberale nasca come frutto di un compromesso e di una rivoluzione “dall’alto”. Per questi motivi assume una connotazione fortemente statalista e centralista. Lo Stato liberale ha diversi caratteri istituzionali. Netta distinzione della sfera pubblica e privata. La prima ha per oggetto il mantenimento dell’ordine e l’uso legale della forza all’interno e all’esterno; nella seconda si esplicano liberamente i rapporti economici e gli interessi privati fondati sulla proprietà e sul contratto. La distinzione si basa su un’ ideologia individualista , che afferma il valore della persona come soggetto in sé, la cui sfera privata è teoricamente intangibile. Ciò determina sul terreno politico-sociale la soppressione degli ordinamenti corporativi e degli organismi intermedi ancora presenti nello Stato assoluto e la grande debolezza dei nuovi organismi associativi, come i partiti politici, aventi carattere elitario e interprivato. Dal punto di vista economico si ha uno Stato non interventista , anche se in realtà un intervento dello Stato c’è dovunque (tanto che nella Germania di fine ‘800 viene coniato il termine “liberalismo di Stato”). È però un intervento o puramente negativo, volto a garantire dall’esterno le condizioni per il libero svolgimento dell’attività economica privata, o di tipo sussidiario e servente nei confronti del capitale (finanziamenti ai privati, assunzione in proprio di servizi particolarmente onerosi, interventi assistenziali volti a evitare proteste sociali). Lo Stato ha il monopolio della forza legale, utilizzata sia all’interno per garantire la pace sociale, sia all’esterno nel ricorso alla guerra e all’espansione coloniale. Anche i diritti civili vengono limitati quando ritenuto indispensabile ai fini della salvaguardia dell’interesse generale della classe borghese. Titolare della sovranità non è più la Corona ma la Nazione , intesa come entità unitaria e indivisibile che trascende la volontà dei singoli. Non comprende l’intero popolo, ma solo coloro che esprimono una comune visione ideale e sociale, quindi tende ad individuare la borghesia come classe dominante, portatrice dell’interesse generale. La Nazione però può agire solo attraverso gli organi dello Stato, quindi di fatto la sovranità nazionale diventa o sovranità dello Stato (soprattutto in Germania e Italia, nei quali lo Stato viene considerato

persona giuridica e si afferma la concezione statuale del diritto) o sovranità del Parlamento, come organo titolare della funzione di fare le leggi, fonte primaria del diritto ed espressione della volontà generale (Francia e Gran Bretagna). La separazione dei poteri è uno dei principi-cardine dello Stato liberale. La borghesia vuole spezzare l’assolutismo monarchico, garantendo un’equa distribuzione del potere sovrano tra diversi soggetti. Inoltre, potere legislativo ed esecutivo rappresentano due diverse classi sociali ed è all’interno del primo che la borghesia afferma dapprima la sua supremazia. Tuttavia, fin dall’inizio si hanno interferenze funzionali tra i vari poteri, per cui si verifica una combinazione tra il principio della separazione e quello della collaborazione tra essi. L’ indipendenza del potere giudiziario si impone naturalmente nei Paesi anglosassoni di common law , data l’attività di produzione normativa dei giudici e dunque l’autorevolezza delle loro decisioni. Nei Paesi di civil law dell’Europa continentale il processo è più lento e faticoso, visto che i giudici sono funzionari pubblici soggetti alla legge e condizionati nella loro organizzazione dal potere esecutivo e nello svolgimento della funzione giurisdizionale dalla volontà del legislatore. Con lo Stato liberale si afferma il principio della rappresentanza politica (nettamente diversa dalla rappresentanza medievale). La Nazione, titolare della sovranità, può operare solo attraverso rappresentanti provenienti dal suo seno. Le elezioni diventano lo strumento fondamentale per la scelta dei “migliori”: rappresentanti che rivestono una particolare posizione sociale e legittimati a manifestare una volontà libera, non più vincolata a precise direttive dei loro elettori. Viene sancito il divieto del mandato imperativo : gli eletti rappresentano non coloro che li hanno votati, ma l’intera Nazione e quindi non interessi particolari ma l’interesse generale. Tuttavia, lo Stato liberale è sì rappresentativo ma omogeneo o monoclasse : il suffragio ristretto, basato sul censo o sul reddito, esclude dal voto la maggioranza del popolo e i rappresentanti sono notabili provenienti dalle classi più agiate. Non è quindi uno Stato democratico ma oligarchico. Altra caratteristica essenziale è il riconoscimento dei diritti di libertà : diritti civili, intesi come diritti della persona considerata nella sua individualità e come libertà negative o libertà dallo Stato, derivanti dal riconoscimento a ciascun cittadino di una sfera privata che deve restare libera da ogni ingerenza esterna, anche dei pubblici poteri (ne fa parte anche il diritto di proprietà). Lo Stato liberale però non è pienamente libero : una volta consolidato ostacola l’estensione del riconoscimento dei diritti civili e politici alle classi inferiori, i cui componenti non sono “soggetti di diritto” ma “assoggettati al diritto”. Gli stessi diritti vengono riconosciuti con notevole diversità di ampiezza e garanzie nei vari ordinamenti: sono fortemente radicati nei Paesi dove si affermano per via consuetudinaria o rivoluzionaria (Inghilterra, Francia, Stati Uniti), dove vengono considerati come diritti naturali preesistenti allo Stato e fondati su una legge superiore (Costituzione). In Germania e in Italia invece, vengono considerati come diritti pubblici soggettivi , frutto del riconoscimento da parte dello Stato del potere degli individui di far valere proprie situazioni giuridiche soggettive o status. Grande conquista dello Stato liberale è la costituzione. Essa però si configura come legge superiore alla legge ordinaria solo dov’è il frutto di un processo rivoluzionario o dell’ottenimento dell’indipendenza nazionale (Stati Uniti, Francia), mentre è derogabile dalla legge ordinaria quando deriva da una concessione del Monarca o ha un’origine compromissoria (es Statuto Albertino, Costituzione prussiana 1850). Lo Stato liberale può quindi essere definito come Stato legislativo , in quanto è la legge ordinaria l’atto fondamentale chiamato a garantire un equilibrio tra autorità dello Stato e libertà dei singoli. La mancata previsione in molte costituzioni di procedimenti aggravati per la loro modificazione deriva dalla forte omogeneità politico-ideologica della rappresentanza parlamentare, per cui non vi è il timore che una maggioranza legislativa possa pregiudicare principi ed interessi comuni.

Nello Stato autoritario si attenua la separazione tra Stato e società. Viene attuata una statalizzazione coattiva della società civile, che distrugge o sottopone a controllo gli organismi intermedi e penetra nella sfera privata dei cittadini, imponendo il giuramento di fedeltà al regime di tutti i dipendenti pubblici e utilizzando la cultura come veicolo di propaganda. Dal punto di vista economico lo Stato è interventista. In Italia si ha una proliferazione di enti pubblici e società a partecipazione statale o mista. L’intervento di tipo sociale e assistenziale dello Stato è “calato dall’alto”, non corrisponde al riconoscimento di diritti sociali ai cittadini. Vi è una fortissima concentrazione del potere sia a livello verticale che orizzontale. Le autonomie territoriali vengono soppresse o sono presiedute da organi monocratici non elettivi i cui titolari sono funzionari statali (es. Italia Podestà per il Comune e Preside per le Regioni). Il potere legislativo è subordinato a quello esecutivo, che legifera in prima persona tramite decreti con forza di legge o regolamenti in materie di sua competenza. Posizione di assoluto predominio è riconosciuta al Capo del Governo nella scelta dei Ministri, ad esso gerarchicamente subordinati e non più legati al rapporto fiduciario con il Parlamento. In Germania il “principio del comando” da ad Hitler il compito di unire partito, Stato e popolo e assumere la guida di tutte le funzioni fondamentali dello Stato. La rappresentanza politica di tipo elettivo viene sostituita da una rappresentanza monopartitica e corporativa. Il Parlamento viene dapprima controllato grazie a leggi elettorali che favoriscono il partito al potere, per poi essere completamente assimilato al regime perdendo la sua origine elettiva (la Camera dei deputati viene sostituita nel ’39 con la Camera dei fasci e delle corporazioni, non elettiva ma composta dai consiglieri nazionali delle corporazioni e del partito e dai membri del Gran Consiglio). La natura antidemocratica e antipluralistica del regime autoritario si manifesta nel ruolo del partito unico. Dopo una prima breve fase di governo di coalizione e di tolleranza verso le opposizioni, tutti gli altri partiti vengono messi fuori legge e i loro esponenti sono arrestati e condannati al carcere o al confino. Lo Stato autoritario è inoltre uno Stato corporativo , in nome di un’ideologia che per salvaguardare la nazione e la concordia tra le categorie sociali, nega il pluralismo e la legittimità del conflitto. I rapporti di lavoro vengono disciplinati da contratti collettivi di diritto pubblico validi per tutti gli appartenenti alla categoria interessata, lo sciopero viene punito come reato. Vengono istituite le Corporazioni, organismi di diritto pubblico che comprendono rappresentanti dei datori di lavoro e lavoratori. Di fatto però il sistema corporativo ha scarsa rilevanza e poca influenza sulle decisioni politiche e sul funzionamento dell’economia. In Germania l’idea corporativa non viene mai compiutamente realizzata, anche perché urta con il principio del “primato della politica”. Lo Stato autoritario è illiberale e repressivo. Nega i diritti politici e limita pesantemente i diritti civili. Vengono riconosciuti enormi poteri alle autorità di polizia e stabiliti vincoli alle attività dei privati. La costituzione preesistente rimane in vigore solo formalmente , viene progressivamente erosa e di fatto superata da un insieme di leggi e prassi che danno origine ad una costituzione vivente , frutto della progressiva cooperazione ed integrazione tra Stato e partito.

  1. Lo Stato socialista Si afferma in Russia dopo la rivoluzione del 1917 e a partire dal 1922 nell’URSS. Si è esteso dopo la 2GM a vari paesi dell’Europa centro-orientale, dell’Asia (in particolare con la creazione della Repubblica popolare cinese nel 1949) e a Cuba (in seguito alla rivoluzione castrista del 1959 contro la dittatura di Batista). A questa forma di Stato ancora si richiamano, anche se in modo diverso, vari Stati asiatici (Cina, Corea del Nord, Laos e Vietnam) e la Repubblica di Cuba. Nasce anch’esso in contrapposizione allo Stato liberale, assumendo alcune caratteristiche istituzionali e politiche simili a quelle dello Stato autoritario (partito unico, concentrazione e

personalizzazione del potere, negazione dei diritti civili e politici), ma vi sono comunque delle differenze sia a livello economico che ideologico. Nello Stato socialista si impone un modo di produzione collettivistico, basato sulla statalizzazione dei mezzi di produzione, che sostituisce al mercato un piano economico quinquennale centralizzato, nel quale sono stabiliti gli obiettivi dei vari settori delle singole unità produttive. All’opposto dello Stato autoritario (individualista, corporativo e nazionalista), lo Stato socialista è collettivista, classista e internazionalista. Lo Stato è uno strumento della dittatura di classe e quindi la “dittatura del proletariato” è una fase necessaria di passaggio ad una società comunista senza classi. La statalizzazione determina una netta preponderanza della politica sull’economia e della sfera pubblica su quella privata. Lo Stato-apparato viene ad essere gestito da un ceto burocratico, di notevole consistenza e costantemente integrato mediante cooptazione, che adotta tutte le decisioni e gode di condizioni di vita privilegiate rispetto alla grande maggioranza della popolazione. La società è organizzata in strutture associative (collettivi di lavoro, sindacati, organizzazione delle donne, dei giovani, ecc.) collaterali al partito comunista e veicolo della sua ideologia e linea politica. L’URSS nella fase staliniana si configura come classico esempio di regime totalitario : ideologia ufficiale di Stato, ruolo determinante del partito unico e del suo capo carismatico, organizzazione capillare e mobilitazione permanente dei cittadini a sostegno del regime. Le costituzioni socialiste sanciscono il principio della sovranità popolare , ma precisano che essa si esercita tramite gli organi del potere statale e che per “popolo” si deve intendere l’alleanza degli operai e dei contadini, sotto la guida della classe operaia. Il principio della separazione dei poteri viene rifiutato, in nome dell’opposto principio dell’unità del potere statale , che si esprime a livello teorico nella qualificazione dell’organo parlamentare di origine elettiva (Soviet supremo in URSS, Assemblea popolare nazionale in Cina, Assemblea nazionale del potere popolare a Cuba) come organo superiore o supremo del potere statale. Questo esercita tutti i poteri, in particolare quello legislativo e di nomina e revoca dei titolari delle massime cariche dello Stato. Dagli organi parlamentari del potere statale, operanti a diversi livelli territoriali, derivano gli organi della amministrazione statale, al cui vertice vi è l’organo collegiale di governo. Il funzionamento dello Stato si basa sul principio della doppia dipendenza , secondo il quale ogni organo del potere statale dipende orizzontalmente dal rispettivo corpo elettorale e verticalmente dall’organo di livello superiore (fino a giungere al Parlamento nazionale) e ogni organo dell’amministrazione statale dipende orizzontalmente dall’organo parlamentare che lo ha eletto e verticalmente dall’organo superiore (fino al governo centrale del paese). La rappresentanza ha un carattere monolitico e omogeneo , chiamata ad esprimere gli interessi unitari del popolo. L’elezione del Parlamento non è realmente libera, basandosi su un sistema di candidature rigidamente selezionate dagli organi di partito e dalle organizzazioni sociali e poi confermate dal corpo elettorale con una partecipazione e un consenso plebiscitari. Il ruolo guida del partito comunista verso lo Stato e la società viene espressamente sancito dalla costituzione. Il principio che regola il funzionamento interno del partito, successivamente esteso all’organizzazione dell’intero apparato statale, è quello del centralismo democratico : ogni organo è eletto ed è responsabile verso i propri elettori, le decisioni degli organi di livello superiore sono vincolanti per quelli inferiori, la linea approvata dalla maggioranza deve essere disciplinatamente attuata. Il centralismo, sia nel partito che nello Stato, finisce per soppiantare qualsiasi spazio democratico, in quanto, pur non escludendo in via teorica il dissenso, ne impedisce e reprime l’organizzazione e sostituisce di fatto al principio di maggioranza quello di unanimità nell’adozione delle decisioni. Le costituzioni socialiste contengono una parte dedicata ai diritti e doveri dei cittadini.

costituzione e danno vita ad un regime transitorio. Tutte le Repubbliche facenti parte dell’URSS dichiarano la propria indipendenza. L’8 dicembre la Conferenza di Minsk tra i Presidenti e i Capi di Governo di Russia, Ucraina e Bielorussia constata che l’URSS ha cessato di esistere e decide di dare vita ad una Comunità di Stati Indipendenti , della quale fanno parte attualmente 10 Stati della ex URSS. La Federazione Russa subentra all’URSS come nuovo soggetto di diritto internazionale (membro permanente del Consiglio di Sicurezza ONU). Tra il 1989 e il 1991 si verifica un analogo processo di caduta dei regimi socialisti in tutti i Paesi dell’Europa centro-orientale (sulla spinta delle trasformazioni URSS). Varie sono le modalità di superamento del regime. In Bulgaria, Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria il Parlamento, eletto con nuove regole elettorali tali da garantire il pluralismo, assume di fatto una funzione costituente mediante l’approvazione di una nuova costituzione o di una revisione sostanziale di quella vigente. La Cecoslovacchia rappresenta poi un esempio di superamento pacifico e concordato di uno Stato federale: il 1° gennaio 1991 si divide, dopo il voto favorevole del Parlamento federale, in due nuovi Stati: la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca. In altri stati è più traumatico (es Romania in seguito ad un colpo di Stato o Albania con il rischio di una guerra civile). Più travagliato è il processo che porta allo smembramento della Jugoslavia in sette diversi Stati (tra il 1991 e il 2006). Nel 1995, dopo una lunga e feroce guerra interetnica, la Bosnia-Erzegovina si trasforma in una sorta di confederazione, costituita da una Federazione croato-musulmana e una Repubblica serbo- bosniaca. Tra il 1989 e il 1998 tutti gli Stati ex socialisti danno vita a nuove costituzioni o modificano in profondità quella vigente (Ungheria), in modo da segnare una rottura con il passato e avviare la transizione verso un modello democratico-pluralistico, il cui compimento richiede anche trasformazioni economiche, sociali e politiche. I principi proclamati nelle costituzioni sono gli stessi di uno Stato democratico: separazione dei poteri, pluralismo, rappresentanza politica, riconoscimento e garanzia dei diritti civili, politici e sociali, indipendenza dalla magistratura, Stato di diritto costituzionale. Tuttavia, questo processo è tutt’altro che lineare e irreversibile. In molti Paesi emergono seri problemi: come il mancato o parziale riconoscimento dei diritti delle minoranze nazionali, l’arretratezza economica e politica, la limitazione dei diritti dell’opposizione, l’accentramento del potere e l’emergere di leadership ultranazionaliste e populiste. Tutti elementi che li configurano come “ democrazie di facciata ”. È il caso dell’Ungheria dopo l’entrata in vigore della nuova costituzione l’1 gennaio 2012. È caratterizzata da un’impostazione nazionalistica, integralista e tradizionalista che comprime i diritti delle minoranze nazionali ed etniche, la libertà di professare un credo religioso diverso da quello cristiano, il diritto delle donne ad una maternità libera e consapevole, il diritto alla diversità sessuale, i diritti dei conviventi di fatto. Questa impostazione trova riscontro nell’indebolimento delle garanzie costituzionali e dunque nella sostanziale ineffettività di importanti diritti civili e politici. I diritti sociali sono concepiti piuttosto come doveri e riconosciuti sono il via residuale e subordinata rispetto alle esigenze di natura economico-finanziaria. Viene pregiudicato l’equilibrio tra i poteri a favore del Governo e del Primo Ministro. Principale esempio di una democrazia di facciata e la Federazione Russa : gestione accentrata del potere da parte del Presidente, debolezza del Parlamento, ruolo importante di gruppi affaristici e criminali, sanguinosa guerra in Cecenia, repressione nei confronti dell’opposizione, l’assassinio di giornalisti indipendenti, leggi limitative dei diritti civili e politici. Gli Stati nati dallo smembramento dell’URSS e facenti parte della CSI si trovano in una situazione di arretratezza, dovuta al mancato cambiamento della classe politica al potere (proveniente in gran parte dal vecchio regime) e dei metodi di gestione dello stesso (molto forte l’influenza del modello russo).

  1. L’evoluzione dello Stato socialista in Asia e a Cuba La crisi del modello sovietico comporta delle conseguenze anche negli altri Stati che continuano a definirsi socialisti. Unica eccezione è la Corea del Nord , regime totalitario repressivo dei diritti umani e fondato sul monopartitismo e sul culto della personalità a vantaggio del Presidente dell’organo esecutivo. Le trasformazioni più significative avvengono in Cina : data la forte crescita economica e il costante incremento degli scambi con il mondo occidentale, si verifica un parziale superamento del modello di economia statalizzata e pianificata attraverso la creazione di una “ economia di mercato socialista ”: pur affermando il principio della proprietà statale o collettiva dei mezzi di produzione, consente lo sviluppo di un settore economico privato sempre più consistente. Nel 1988 viene introdotto il riconoscimento delle imprese private e del loro carattere complementare rispetto all’economia pubblica socialista, anche se il settore privato è soggetto all’attività di indirizzo e controllo dello Stato. Nel 1999 il settore delle imprese individuali e di quelle private viene a costituire “componente importante dell’economia socialista di mercato”. Nel 2004 la protezione statale dei diritti e degli interessi dell’economia individuale e di quella privata viene estesa ai “settori non pubblici dell’economia”, per i quali la guida dello Stato riguarda solo lo sviluppo e non la gestione delle imprese. Il nuovo art. 13 della Costituzione riconosce per la prima volta il diritto di proprietà (anche dei mezzi di produzione), affermandone l’inviolabilità e subordinandone l’eventuale requisizione o espropriazione all’esistenza di un pubblico interesse, al rispetto delle previsioni di legge e al pagamento di un indennizzo. Viene quindi a svilupparsi un’economia di tipo capitalistico, basata su un mercato scarsamente regolato: ciò accentua le diseguaglianze esistenti nella società e dunque (nuovo art.14) richiede l’istituzione da parte dello Stato di un sistema di garanzie compatibile con il livello di sviluppo dell’economia. Anche dal punto di vista del riconoscimento e tutela dei diritti umani si fanno passi avanti: il nuovo art.33 stabilisce che “lo Stato rispetta e tutela i diritti umani”. La Cina aderisce poi a importanti Convenzioni internazionali sui diritti. Tuttavia, viene ribadita la prevalenza dei diritti economici su quelli civili e politici nonché il divieto di esercitarli in contrasto con le finalità dello Stato socialista. Di fatto non è assicurata l’effettività dei diritti e vi è una rigida repressione del dissenso. Il sistema politico continua ad essere inoltre incentrato sul monopolio del potere da parte del partito comunista. Anche in Vietnam e Laos vi sono innovazioni derivanti dallo sviluppo di scambi commerciali (come dimostrato dall’adesione dei due all’ASEAN e al WTO). Il Vietnam dal 1986 da avvio a riforme tendenti a creare un’economia socialista di mercato, riconoscendo il ruolo delle imprese private e della proprietà contadina e stabilendo una parziale liberalizzazione del commercio con l’estero. Tuttavia, le costituzioni di entrambi continuano a prevedere il ruolo giuda del partito unico al potere e i principi di funzionamento propri del modello socialista. Pur riconoscendo i diritti fondamentali, non prevedono adeguate garanzie per renderli effettivi. A Cuba si verificano importanti cambiamenti dopo che nel 2008 Raul Castro subentra al fratello Fidel nella carica di Presidente del Consiglio di Stato e Capo del Governo. Soprattutto a partire dal 2011 vengono introdotte diverse novità: privatizzazione di diverse attività commerciali, concessione di usufrutto di terre ai contadini, libertà dei cubani di acquistare proprietà e poter espatriare senza il consenso delle autorità statali. Nel 2014 viene autorizzato l’investimento di capitali stranieri in tutti i settori ad eccezione di sanità ed istruzione. La costituzione cubana contiene aspetti interessanti: ampiezza del catalogo dei diritti, valorizzazione delle assemblee del potere popolare a livello locale. Il potere rimane tuttavia sotto il controllo del partito comunista e il dissenso viene represso. Alla fine del 2014 il Presidente Obama annuncia la

costitutivo della stessa forma di Stato e del concetto di democrazia , tanto che lo Stato democratico contemporaneo viene definito come “ Stato di partiti ”. Il principio costitutivo dello Stato democratico è quello per cui la sovranità appartiene al popolo , da esercitare secondo le modalità e nei limiti della costituzione (rappresentativa). Lo Stato democratico è infatti un sistema complesso formato da una pluralità di poteri. La separazione dei poteri non corrisponde più a diversi interessi sociali, ma rispetto alla concezione liberale subisce una serie di modificazioni e adattamenti:

  • Si moltiplicano le funzioni statali non riconducibili alle tre tradizionali, come la funzione di indirizzo politico o di governo e la funzione di revisione costituzionale (nei sistemi a costituzione rigida è nettamente distinta da quella legislativa);
  • Si affermano nuovi poteri costituzionali che non rientrano in nessuno dei tre tradizionali ma svolgono funzioni di garanzia, controllo e intermediazione dei confronti degli organi titolari delle funzioni (classico esempio sono le Corti costituzionali);
  • Sono riconosciuti a livello legislativo soggetti che non fanno parte di nessuno dei tre poteri, come le autorità amministrative indipendenti, che nello svolgimento di funzioni di controllo e arbitrato in importanti settori (concorrenza, tutela della privacy, informazione, ecc.), esercitano funzioni di tipo amministrativo, normativo e anche giurisdizionale;
  • Vi sono interferenze funzionali tra i poteri, con superamento della concezione di esclusività della funzione di ciascuno.
  • Assumono un ruolo determinante soggetti esterni allo Stato-apparato, come i partiti politici. Questo contrappone alla classica divisione dei poteri quella tra potere di maggioranza e di opposizione. La Stato democratico è uno Stato rappresentativo che, diversamente da quello liberale, è pluralistico o pluriclasse. Ciò deriva soprattutto dal riconoscimento del suffragio universale e del principio dell’eguaglianza del voto. Anche il principio di rappresentanza politica , ereditato dallo Stato liberale cambia, estendendosi a una pluralità di classi e gruppi sociali prima esclusi da essa. Si sviluppano altri meccanismi (accanto alle elezioni) diretti a garantire il mantenimento di una concordia tra elettori e organi rappresentativi (come i partiti politici, gli istituti di democrazia diretta, un’opinione pubblica vigile, alimentata da un’informazione libera e pluralistica). La responsabilità politica degli eletti si manifesta di solito nella non rielezione al termine del mandato, raramente porta alla revocabilità della stessa: negli Stati democratici ha prevalso il principio del divieto del mandato imperativo , non quello di ispirazione giacobina per cui gli eletti sono semplici mandatari dei propri elettori. Il principio del pluralismo significa che l’ordinamento statale riconosce e garantisce l’esistenza e l’attività di una pluralità di gruppo economico sociali, religiosi, etnici, culturali, il pluripartitismo e diversi livelli di governo territoriali (pluralismo sociale, politico e istituzionale). Di conseguenza, riconosce la liceità del conflitto tra i diversi gruppi ed interessi, purché si svolga nel rispetto del metodo e delle procedure democratiche. Nello Stato democratico le decisioni dell’organo parlamentare sono adottate secondo il principio della maggioranza. Nello stato liberale poteva essere applicato senza limiti, visto che l’omogeneità della rappresentanza garantiva contro il rischio di “tirannia della maggioranza”, ma in una democrazia pluralista la salvaguardia delle minoranze politiche richiede che sia limitato da vari istituti di garanzia: la previsione di maggioranze assolute o qualificate per una serie di decisioni importanti (a cominciare dalla revisione della costituzione), l’attribuzione alle minoranze di cariche (come presidenza di commissioni parlamentari di controllo) o di poteri specifici (come impugnare legge davanti al giudice costituzionale o attivare una commissione di inchiesta), la sottrazione di alcune decisioni al circuito democratico-rappresentativo (come quelle affidate alle autorità amm.ve indipendenti), un sindacato sulla legittimità costituzionale delle leggi.

Dalla combinazione tra democrazia e pluralismo nascono le odierne “ poliarchie ”: sistemi basati su una pluralità di gruppi in competizione per la gestione del potere. Hanno due caratteri distintivi: la massima estensione possibile della cittadinanza (le distingue dai regimi oligarchici), il pieno riconoscimento dei diritti e di una vera e propria funzione costituzionalmente garantita dell’opposizione (le differenzia dai regimi autoritari). Nello Stato democratico si affermano, accanto ai diritti civili, le libertà positive , che richiedono un intervento attivo dello Stato. Sono tali i diritti politici o “nello Stato”, che favoriscono la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, e i diritti sociali o “attraverso lo Stato”, cioè diritti ad ottenere prestazioni dallo Stato (al lavoro, alla salute, all’istruzione, ecc.). Gli stessi diritti civili assumono caratteri nuovi, sia perché non più strutturati sul parametro rappresentato dal diritto di proprietà, sia perché vengono ad integrarsi con le libertà positive. L’uguaglianza va intesa sia in senso formale – pari accesso al godimento dei diritti e divieto di discriminazioni arbitrarie – sia in senso sostanziale – parità delle posizioni di partenza ed obbligo del legislatore di rimuovere gli ostacoli al pieno sviluppo delle potenzialità di ciascuno. Lo Stato democratico è uno Stato costituzionale. Le costituzioni democratiche sono costituzioni aperte (affermano una serie di principi basati su valori condivisi dal – e non imposti al – corpo sociale e ne garantiscono la costante integrazione; lunghe (per lo più incorporano le dichiarazioni dei diritti e disciplinano più ampiamente i rapporti tra i poteri pubblici); rigide (previsione di un procedimento aggravato per la propria revisione). Anche la concezione di Stato di diritto evolve. Alla concezione liberale della legalità in senso formale , per cui basta che il potere amministrativo si esercita sulla base di una previa autorizzazione legislativa, subentra quella della legalità in senso sostanziale , in quanto la legge è chiamata a stabilire anche finalità, procedure, oggetto e forma del provvedimento amministrativo. Le garanzie giurisdizionali dei diritti hanno una duplice espansione: nei confronti degli atti della PA e nei riguardi delle leggi ordinarie grazie all’attività del giudice costituzionale che deve garantire il rispetto dei diritti e principi costituzionali. Cambia parzialmente il ruolo del giudice, non più “bocca della legge” come nello Stato liberale, ma chiamato a svolgere un’azione di mediazione tra il potere statale, che si esprime attraverso la legge, e le rivendicazioni della società, basate sui principi di giustizia e sui diritti sanciti nella costituzione.

  1. La diffusione del modello democratico e i problemi della democrazia. Nel mondo contemporaneo lo Stato democratico sta vivendo una situazione paradossale: si è diffuso in aree geografiche in cui hanno prevalso regimi di tipo autocratico; negli stessi paesi di democrazia consolidata vi sono stati segnali di crisi e ci si interroga sulla possibile evoluzione futura. La diffusione del modello democratico , verificatasi dopo la seconda guerra mondiale, si è manifestata in 4 fasi: nell’immediato dopoguerra in Germania, Giappone e Italia; nella metà degli anni ’70 con la caduta di regimi autocratici e l’adozione di costituzioni democratiche in Grecia, Portogallo e Spagna; dagli anni ’80 il processo di democratizzazione ha interessato diversi paesi in via di sviluppo; negli anni ’90 ha poi coinvolto tutti i paesi ex socialisti europei e quelli dell’ex Unione Sovietica. La crisi interna ha colpito lo Stato democratico-sociale su tre terreni: economico-sociale, politico e giuridico-costituzionale. Sotto il primo profilo le ragioni possono essere individuate nella globalizzazione dell’economia, nel parziale declino dello Stato-nazione, nella difficoltà dello Stato sociale a continuare a far fronte ai suoi compiti tradizionali. Per globalizzazione si intende il fenomeno per cui il mercato economico-finanziario è diventato mondiale, sfuggendo sempre più alla capacità di previsione e controllo dei singoli Stati.