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Sintesi del concordato fallimentare
Tipologia: Sintesi del corso
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Il concordato fallimentare, regolato dagli articoli che si succedono dal 124 al 141 della legge fallimentare, non rappresenta una procedura concorsuale bensì un istituto giuridico che regola un particolare modo di chiusura del fallimento. La proposta di concordato fallimentare può essere formulata da uno o più creditori, da un terzo soggetto, oppure dallo stesso fallito, purché siano decorsi sei mesi dalla dichiarazione di fallimento ma non siano superati i due anni dal decreto che ha reso esecutivo lo stato passivo. La legge in materia, ha stabilito che il soggetto proponente il concordato fallimentare può liberamente formare il contenuto della proposta con la quale espone il progetto, progetto che rappresenta la spiegazione di come debba avvenire il soddisfacimento dei creditori per chiudere il fallimento. La proposta di concordato deve essere inoltrata al Giudice Delegato, poi approvata dai creditori ed, infine, omologata dal Tribunale con decreto ad hoc. Affinché sia possibile prospettare il concordato è necessario che l’amministrazione della società o ditta individuale oggetto dell’operazione sia stata assoggettata a regolare contabilità. Ciò, per dar modo al curatore di preparare correttamente l’elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all’approvazione del Giudice Delegato. Dopo l'omologa, il giudice delegato, il curatore ed il comitato dei creditori vigilano sullo svolgimento del concordato. Le somme dei crediti in contestazione e quelle riguardanti i creditori irreperibili dovranno essere depositate in attuazione delle decisioni adottate dal Giudice Delegato che terrà conto delle varie situazioni. Vi è da rilevare che gli organi del fallimento resteranno in carica per l’intera durata del concordato. Tornando sul contenuto della proposta di concordato fallimentare sarà necessario che l’estensore della medesima proposta dimostri non solo la fattibilità della specifica operazione ma, anche,l’ adozione di criteri di equità distributiva di ricchezza ( denaro e/o beni) rivolta al soddisfacimento dei creditori. A titolo esemplificativo, la proposta in esame potrà prevedere la
suddivisione dei creditori per classi o categorie omogenee, od anche separati trattamenti a seconda della classe di appartenenza dei creditori, o un piano funzionale alla ristrutturazione dei debiti, oppure altra libera soluzione mirata all’estinzione delle esposizioni. Se il proponente del concordato è il fallito, questi può “far scendere in campo” un terzo soggetto denominato assuntore o accollante. Quest’ultimo può far proprio l’accollo liberatorio, oppure l’accollo cumulativo. Nel primo caso, quello dell’accollo liberatorio, l’accollanterisponderà al posto del debitore originario, nel secondo caso, quello dell’accollo cumulativo, l’assuntoresubentrerà nel rapporto obbligatorio insieme al debitore originario. In sintesi: l’accollo liberatorio comporta la totale sostituzione del debitore con l’assuntore, mentre l’accollo cumulativo comporta l’assunzione della responsabilità solidale tra originario debitore ed accollante. Il Giudice Delegato, dopo aver preso in carico il ricorso alla proposta di concordato fallimentare, dovrà valutare la proposta stessa, previo parere del Curatore e del Comitato dei Creditori, nonché del Tribunale, nel caso in cui la medesima proposta contenesse la suddivisione dei creditori per classi o categorie. In quest’ultimo caso, il Tribunale dovrà esaminare, preventivamente, la validità e funzionalità della proposta. Superata la fase appena descritta, il Giudice Delegato ordina che la proposta di concordato venga comunicata ai creditori, il cui silenzio diviene assenso. In caso di dissenso, i creditori dovranno inoltrare alla Cancelleria del Tribunale il rifiuto all’operazione e, ciò, entro il termine fissato dal Giudice Delegato che non può essere inferiore ai 20 giorni, né superare i
In presenza di più domande di concordato, le stesse dovranno essere spedite ai creditori in un unico momento affinché i riceventi possano compararle ed aderire a quella che ritengono più conveniente. Il concordato, è approvato se la proposta viene accettata da tanti creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso, invece, di creditori divisi in classi o categorie, il
quelli che non hanno inoltrato domanda di ammissione al passivo, ai quali “… però non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi” (articolo 135 della legge fallimentare). Il concordato fallimentare può essere risolto dal Tribunale qualora non venga regolarmente attuato, oppure nel caso in cui non siano concesse le prospettate garanzie. Verificandosi tale ipotesi, si riapre la procedura concorsuale di fallimento, ma ciò non impedisce che possa essere formulata una nuova proposta di concordato, con le regole in precedenza indicate.