Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Concorso di Norme (FIORE), Appunti di Diritto Penale

Il concorso di norme nel diritto penale

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 11/09/2018

Angrybiols111
Angrybiols111 🇮🇹

5

(2)

3 documenti

1 / 3

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Parte 5 sez 1/2
CONCORSO DI REATI E DI NORME
CONCORSO FORMALE E MATERIALE: il concorso di reati si definisce FORMALE
quando il soggetto con una sola azione o omissione, viola una o più disposizioni di legge.
Parliamo di concorso formale omogeneo quando il soggetto agente con una sola azione o
omissione, viola più volte la medesima legge (es. soggetto che con un solo colpo di arma da
fuoco uccide due persone); parliamo invece di concorso formale eterogeneo quando il
soggetto agente con una sola azione o omissione, viola diverse norme (es. congiunzione
carnale violenta con la propria sorella in cui si viola sia l’art 564 relativo all’incesto sia l’art
519 per la violenza). Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio il legislatore del 1974
ha sostituito il cumulo materiale con il CUMULO GIURIDICO per cui l’art 81 cp stabilisce
che in tal caso il soggetto agente sarà punito con la pena che deve essere inflitta per la
violazione più grave, aumentata fino al triplo. Il 3 co dello stesso art stabilisce che la pena
unica inflitta non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli art
precedenti, tuttavia, il co 4, introdotto dalla L 251/2005, prevede che, fermi restando i limiti
posti dal co 3, se i soggetti agenti sono recidivi l’aumento della quantità della pena non può
essere inferiore ad un terzo della pena stabilità per il reato più grave. Il concorso di reati si
definisce, invece, MATERIALE, quando il soggetto, con più azioni od omissioni, viola una
o più disposizioni penali. Parliamo di concorso materiale omogeneo quando l’autore, con
diverse azioni od omissioni, realizza più volte lo stesso reato (es. chi uccide, con distinte
azioni, più persone); parliamo invece di concorso materiale eterogeneo quando l’autore, con
diverse azioni od omissioni, da vita a reati diversi (es. soggetto che dopo una rapina, ruba
un’auto per fuggire e causa un sinistro mortale per un passante). Per quanto riguarda il
regime sanzionatorio è stato adottato il sistema del CUMULO MATERIALE temperato, nel
senso che si sommano le pene dei vari reati commessi, con dei temperamenti; l’art 78
stabilisce infatti che in conseguenza del cumulo non può essere ecceduto il limite di anni 30
per la reclusione, 6 per l’arresto, di 15.493 euro per la multa e 3098 euro per l’ammenda. Il
codice penale prevede inoltre una sorta di cumulo giuridico sui generis, infatti qualora
ricorrano più delitti ciascuno dei quali punibili con l’ergastolo, si applica tale ultima pena
con l’aggiunta dell’isolamento diurno da 6 mesi a 3 anni.
REATO CONTINUATO: l’art 81 cpv cp estende la regola del cumulo giuridico anche
all’ipotesi del reato continuato ovvero l’ipotesi di concorso materiale di reati, contrassegnata
dalla circostanza che le diverse violazioni di legge sono tra loro legate dall’identità del
disegno criminoso, ovvero dal coefficiente psicologico che unisce i diversi reati e che
consente di distinguere la continuazione dal mero concorso di reati. I requisiti essenziali del
reato continuato sono: 1) una pluralità di azioni od omissioni, 2) una pluralità di violazioni di
legge, in seguito all’innovazione legislativa del 1974 è stata ammessa non solo a
continuazione tra fatti omogenei ma anche eterogenei purchè abbiano il requisito
dell’identità del disegno criminoso, 3)l’identità del disegno criminoso, in merito a questo
ultimo requisito, bisogna sottolineare che parte della dottrina sostiene che per la sua
configurabilità sarebbe sufficiente la mera rappresentazione mentale anticipata dei singoli
fatti delittuosi poi commessi dal soggetto agente; altra parte della dottrina sotiene invece che
si rende necessaria anche la riconoscibilità di una prospettiva finalistica, capace di unire i
diversi fatti, occorrerebbe cioè un elemento volitivo oltre che intellettivo.
pf3

Anteprima parziale del testo

Scarica Concorso di Norme (FIORE) e più Appunti in PDF di Diritto Penale solo su Docsity!

Parte 5 sez 1/ CONCORSO DI REATI E DI NORME

CONCORSO FORMALE E MATERIALE: il concorso di reati si definisce FORMALE quando il soggetto con una sola azione o omissione, viola una o più disposizioni di legge. Parliamo di concorso formale omogeneo quando il soggetto agente con una sola azione o omissione, viola più volte la medesima legge (es. soggetto che con un solo colpo di arma da fuoco uccide due persone); parliamo invece di concorso formale eterogeneo quando il soggetto agente con una sola azione o omissione, viola diverse norme (es. congiunzione carnale violenta con la propria sorella in cui si viola sia l’art 564 relativo all’incesto sia l’art 519 per la violenza). Per quanto concerne il trattamento sanzionatorio il legislatore del 1974 ha sostituito il cumulo materiale con il CUMULO GIURIDICO per cui l’art 81 cp stabilisce che in tal caso il soggetto agente sarà punito con la pena che deve essere inflitta per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. Il 3 co dello stesso art stabilisce che la pena unica inflitta non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli art precedenti, tuttavia, il co 4, introdotto dalla L 251/2005, prevede che, fermi restando i limiti posti dal co 3, se i soggetti agenti sono recidivi l’aumento della quantità della pena non può essere inferiore ad un terzo della pena stabilità per il reato più grave. Il concorso di reati si definisce, invece, MATERIALE, quando il soggetto, con più azioni od omissioni, viola una o più disposizioni penali. Parliamo di concorso materiale omogeneo quando l’autore, con diverse azioni od omissioni, realizza più volte lo stesso reato (es. chi uccide, con distinte azioni, più persone); parliamo invece di concorso materiale eterogeneo quando l’autore, con diverse azioni od omissioni, da vita a reati diversi (es. soggetto che dopo una rapina, ruba un’auto per fuggire e causa un sinistro mortale per un passante). Per quanto riguarda il regime sanzionatorio è stato adottato il sistema del CUMULO MATERIALE temperato, nel senso che si sommano le pene dei vari reati commessi, con dei temperamenti; l’art 78 stabilisce infatti che in conseguenza del cumulo non può essere ecceduto il limite di anni 30 per la reclusione, 6 per l’arresto, di 15.493 euro per la multa e 3098 euro per l’ammenda. Il codice penale prevede inoltre una sorta di cumulo giuridico sui generis, infatti qualora ricorrano più delitti ciascuno dei quali punibili con l’ergastolo, si applica tale ultima pena con l’aggiunta dell’isolamento diurno da 6 mesi a 3 anni.

REATO CONTINUATO: l’art 81 cpv cp estende la regola del cumulo giuridico anche all’ipotesi del reato continuato ovvero l’ipotesi di concorso materiale di reati, contrassegnata dalla circostanza che le diverse violazioni di legge sono tra loro legate dall’identità del disegno criminoso, ovvero dal coefficiente psicologico che unisce i diversi reati e che consente di distinguere la continuazione dal mero concorso di reati. I requisiti essenziali del reato continuato sono: 1) una pluralità di azioni od omissioni, 2) una pluralità di violazioni di legge, in seguito all’innovazione legislativa del 1974 è stata ammessa non solo a continuazione tra fatti omogenei ma anche eterogenei purchè abbiano il requisito dell’identità del disegno criminoso, 3)l’identità del disegno criminoso, in merito a questo ultimo requisito, bisogna sottolineare che parte della dottrina sostiene che per la sua configurabilità sarebbe sufficiente la mera rappresentazione mentale anticipata dei singoli fatti delittuosi poi commessi dal soggetto agente; altra parte della dottrina sotiene invece che si rende necessaria anche la riconoscibilità di una prospettiva finalistica, capace di unire i diversi fatti, occorrerebbe cioè un elemento volitivo oltre che intellettivo.

REATO ABERRANTE è disciplinato dagli artt 82 e 83 cp. -ABERRACTIO ICTUS: Il co 1 dell’art 82 in particolare fa riferimento all’ipotesi di aberratio ictus monolesiva che si verifica nel caso in cui l’agente realizza il reato che voleva commettere ma in danno di una persona diversa dalla vittima designata (es. Tizio spara a Caio, ma uccide Sempronio che si trovava a passare per caso). L’ordinamento in questi casi considera irrilevante che l’agente volesse offendere un soggetto piuttosto che quello che ha offeso, tuttavia però appare arbitraria l’incriminazione a titolo di dolo. In ogni caso bisogna precisare che per l’applicabilità dell’art 82 co 1 è necessario che, nei confronti della vittima designata, si realizzino almeno i presupposti del tentativo punibile. L’art 82 stabilisce inoltre che qualora vengano offese sia la vittima designata sia una diversa persona, l’agente soggiage alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà. Tale ipotesi prende il nome di aberratio ictus plurilesiva e parte della dottrina sostiene che in tale caso ci troviamo dinanzi a due reati: uno più grave l’altro e l’altro meno grave ma entrambi puniti a titolo di dolo. -ABERRATIO DELICTI: l’aberratio delicti monolesiva, disciplinata dall’art 83, ricorre quando il soggetto agente offende un bene giuridico diverso da quello che voleva offendere (es. chi lanciando un sasso contro un’automobile per danneggiarla, ferisce un passante per errore nella mira). L’art 83 disciplina inoltre che qualora l’agente abbia cagionato il danno sia alla vittima designata sia ad un terzo estraneo alla fattispecie si applicano in questo caso le regole sul concorso di reati: l’autore risponderà quindi a titolo di dolo per il reato voluto ed a titolo di colpa per il reato cagionato ma non voluto, parliamo in tal caso di aberratio delicti plurioffensiva. Una specifica ipotesi di aberratio delicti è prevista anche nella parte speciale del codice all’art 586 cp che stabilisce che qualora dal un fatto previsto dalla legge come delitto doloso, deriva, come conseguenza non voluta dall’agente, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni di cui all’art 83.

CONFLITTI DI NORME: nel nostro ordinamento si parla di concorso apparente di norme quando due o più norme incriminatrici sembrano, in astratto, applicabili al medesimo fatto ma in concreto l’applicazione di una di esse esclude l’altra o le altre. Per dirimere, quindi, il conflitto tra norme vengono utilizzati diversi criteri. Il primo è il criterio di specialità, art 15 cp, per cui se tra due norme esiste un rapporto di genere a specie, la norma speciale prevale su quella generale (es. art 630 sequestro di persona a scopo di estorsione è una norma speciale rispetto all’art 605 ovvero il sequestro di persona perché aggiunge dei requisiti). Nel caso in cui il rapporto tra le due norme sia di specialità reciproca (es. art 501 aggiotaggio comune e art 2628 aggiotaggio finanziario) si tende a considerare come speciale la fattispecie che presenta il maggior numero di elementi specializzanti. Occorre comunque sottolineare che molti dei casi di specialità reciproca trovano soluzione nella stessa legge penale, attraverso il criterio della sussidiarietà che si sostanzia nella previsione di specifiche clausole di riserva, che conferiscono ad una delle norme in corso carattere sussidiario rispetto all’altra o alle altre. Queste clausole di riserva si definiscono: determinate (quando individuano in modo esatto la disposizione rispetto alla quale sussiste un rapporto di sussidiarietà. Es. art 595 che specifica “fuori dai casi indicati nell’art precedente); relativamente determinate (quando il rinvio è operato nei confronti di disposizioni che prevedono sanzioni più gravi); indeterminate (quando il rinvio ha carattere generico).