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Una panoramica delle discipline di bilancio nazionale e internazionale, basate rispettivamente sul codice civile e ias/ifrs. Viene discusso l'obiettivo di semplificare i costi amministrativi, la classificazione delle imprese, le funzioni e finalità del bilancio, i principi contabili e i destinatari delle informazioni. La disciplina tende verso l'armonizzazione tra paesi ue per favorire la comparabilità e l'efficienza.
Tipologia: Prove d'esame
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La disciplina nazionale è fondata sugli articoli 2423 e seguenti del codice civile, integrato e interpretato dai principi contabili dell’organismo italiano di contabilità (OIC). Uno degli obiettivi dei recenti provvedimenti legislativi è quello di semplificare e ridurre i costi amministrativi delle imprese di ridotte dimensioni. Le imprese possono essere classificate in tre classi: le micro imprese (bilancio delle micro imprese), le imprese di piccole dimensioni (bilancio in forma abbreviata) e le imprese di medio- grandi dimensioni (bilancio in forma ordinaria). Dal fine del 2001, l’OIC si propone come standard setter nazionale rappresentativo delle principali classi di soggetti interessati ai bilanci.
LA DISCIPLINA DI BILANCIO INTERNAZIONALE (IAS/IFRS)
La disciplina di bilancio internazionale è rappresentata dagli International Financial Reporting Standard (IFRS) omologati dall’UE e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’UE. L’attuazione della maggior parte dei principi contabili internazionali è stata realizzata con il regolamento 3 novembre 2008, n 1126, tutti i regolamenti successivi attuano nuovi principi contabili internazionali.
L’ORGANISMO ITALIANO DI OCNTABILITA’ E LE SUE FUNZIONI.
L’OIC è una fondazione di diritto privato ed è stato riconosciuto dalla legge come l’istituto nazionale per i principi contabili. All’OIC sono riconosciute le seguenti funzioni: emanazione dei principi contabili nazionali , azione di supporto all’attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri,partecipazione al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali.
ARMONIZZAZIONE DELLE DISCIPLINE DI BILANCIO: A CHE PUNTO SIAMO?
Le discipline di bilancio nei paesi dell’UE tendono ormai da quarant’anni verso l’armonizzazione dei principi contabili, con l’obbiettivo di favorire la comparabilità delle informazioni, l’utilità per destinatari, la tutela del risparmio, un efficiente funzionamento, il controllo da parte dei revisori. Non sono mancati momenti di criticità, a causa di ritardi nei processi di ammodernamento delle discipline nazionali. A livello nazionale , un segnale di avvicinamento tra disciplina nazionale e internazionale c’è stato con il D.LGS 139/2015. L’armonizzazione dei principi contabili e delle discipline di bilancio potrebbe migliorare negli anni a venire, con la consapevolezza che essa non è sufficiente per realizzare una qualità di bilanci adeguata rispetto alle attese dei destinatari.
LE FUNZIONI E LE FINALITA’ DEL BILANCIO.
Le funzioni del bilancio sono: render conto sull’operato dell’organo esecutivo (funzione di controllo) ; strumento conoscitivo della situazione economica, finanziaria, e patrimoniale per la formulazione di giudizi sull’attività passata e per la programmazione di decisioni future (funzione informativa interna); informativa verso l’esterno (stakeoholders). Le finalità sono: valutazione della struttura patrimoniale -finanziaria in termini di investimenti e fonti di finanziamento, al termine del periodo amministrativo; giudizio a riguardo alla capacità di reddito dell’azienda; apprezzamento della dinamica del sistema dei flussi finanziari relativi al periodo amministrativo in chiusura.
CHI SONO I PRINCIPALI DESTINATARI DELLE INFORMAZIONI DI BILANCIO?
I destinatari delle informazioni di bilancio sono gli stakeholders, ossia i portatori di interesse. Essi sono: i conferenti capitale di rischio, dirigenti amministrativi e sindaci, dipendenti, clienti, fornitori, banche e istituti di credito, obbligazionisti, società controllate, collegate e controllanti.
IL PRINCIPIO DI RILEVANZA DELLE INFORMAZIONI.
Tra i principi generali di redazione, il D.lgs 139/2015 ha introdotto anche il principio di irrilevanza/ rilevanza. Prima del D.LGS 139/2015 la rilevanza delle informazioni di bilancio era un principio disciplinato solamente dall’ OIC 11 e non dal codice civile. Dal 2016 non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa se l’effetto è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta.
IL PRINCIPIO DI COMPETENZA ECONOMICA.
In relazione alla prudenza si impone che siano indicati gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio; inoltre i rischi e le perdite di competenze dell’esercizio devono essere considerati anche se conosciuti dopo la chiusura.E’ un principio in base al quale si stabiliscono le modalità per attribuire i costi e i ricavi al periodo amministrativo e concorrere alla determinazione del reddito d’esercizio. La costruzione dell’esercizio si basa su convenzioni che riguardano il momento di ricognizione dei ricavi e dei correlati costi. I ricavi sono riconosciuti di competenza dell’esercizio nel momento della realizzazione economica.
IL PRINCIPIO DI PRUDENZA.
In relazione alla prudenza si impone che siano indicati gli utili realizzati alla data di chiusura del bilancio; inoltre i rischi e le perdite di competenze dell’esercizio devono essere considerati anche se conosciuti dopo la chiusura. Il principio di prudenza è definito anche dall’OIC in quanto la prudenza uno degli elementi fondamentali del processo formativo del bilancio. Tuttavia l’applicazione di questo principio non deve giungere a recare pregiudizio agli azionisti e rendere il bilancio inattendibile e non corretto, infatti secondo l’OIC 11 esso: deve rappresentare non l’arbitraria riduzione di redditi e di patrimonio , bensì quella qualità di giudizi e cui deve informarsi il procedimento valutativo di formazione del bilancio.
IL PRINCIPIO DELLA NEUTRALITA’.
Gli amministratori, che sono chiamati a redigere il bilancio d’esercizio dovrebbero manifestare onestà e neutralità per conseguire un duplice scopo: evitare favoritismi rispetto a determinati portatori di interesse, ma anche evitare distorsione del potenziale informativo del bilancio con l’esito di falsare la situazione patrimoniale , finanziaria, ed economica dell’azienda. L ‘OIC 11 si riferisce ad un principio analogo alla correttezza denominandolo “neutralità”.
IL PRINCIPIO DELLA SOSTANZA SULLA FORMA.
L’applicazione del principio della sostanza sulla forma dovrebbe indurre a maggiore attenzione alla sostanza delle operazioni, evitando di far prevalere gli aspetti formali. L ‘OIC 11 sottolinea che : si tratta di un principio che consente non soltanto di disporre di una utile indicazione generale per la soluzione delle questioni interpretative che si pongono con riferimento all’iscrizione di operazioni complesse e strutturate, ma anche di un criterio destinato ad applicarsi ad altre problematiche di controversa soluzione.
QUALI SONO I DOCUMENTI CHE COMPONGONO IL BILANCIO D’ESERCIZO SECONDO LA DISCIPLINA NAZIONALE?
Il bilancio d’esercizio secondo , secondo le disposizioni civilistiche vigenti in Italia, si compone di quattro documenti: lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa. Questi documenti formano un tutto inscindibile e congiuntamente concorrono alla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa in funzionamento.
LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DELLO STATO PATRIMONIALE.
La portata informativa dello stato patrimoniale riguarda la valutazione della struttura patrimoniale – finanziaria colta in una dato istante della vita aziendale. La struttura è composta : da uno schema obbligatorio (art 2424 e 2424 bis del codice civile), esposizione di attività e passività a sezioni contrapposte, criterio di