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Contabilità Pubblica: Nozioni Fondamentali e Principi di Bilancio, Appunti di Contabilità Pubblica

Adatto ai concorsi pubblici regionali e statali

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 10/04/2021

sofiamanfredini7
sofiamanfredini7 🇮🇹

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NOZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA'
PUBBLICA
CONTABILITA' PUBBLICA
Per contabilità pubblica si intende il sistema delle norme che regolano le attività di acquisizione,
conservazione e impiego delle risorse da parte di soggetti pubblici, nonché l'insieme delle procedure di
formazione dei documenti di bilancio e i relativi criteri di contabilizzazione e di controllo delle operazioni.
La nozione di contabilità pubblica, che comprende tutte le attività dei soggetti che prelevano ed erogano
risorse pubbliche, tende a coincidere con l'ambito della contabilità finanziaria pubblica, quale attività dello
Stato e dei soggetti pubblici che si esplica attraverso l'acquisizione, l'amministrazione e l'erogazione di
mezzi finanziari.
La contabilità pubblica può essere suddivisa in cinque grandi aree: 1) la gestione finanziaria, relativa ai
flussi di ricchezza in entrata e in uscita che gli enti pubblici realizzano; 2) la disciplina dei beni pubblici e la
gestione patrimoniale (intesa come amministrazione dello stock di patrimonio dello Stato e degli enti
pubblici); 3) l'attività contrattuale pubblica; 4) il sistema dei controlli (interni ed esterni) sulle gestioni; 5) la
responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici dipendenti.
I soggetti destinatari delle regole di contabilità pubblica sono le amministrazioni pubbliche, ossia gli enti
che hanno una veste pubblica.
METODO DELLA PARTITA DOPPIA
In Italia la contabilità generale è tenuta normalmente con il metodo della partita doppia applicato al
sistema del patrimonio e del risultato economico. L'utilizzo di tale metodo consente di considerare la
gestione sotto due aspetti, distinti ma strettamente connessi: 1) l'aspetto finanziario, che misura le
variazioni di moneta e il sorgere o l'estinguersi di debiti e crediti di varia natura conseguenti ai rapporti
dell'azienda con terze economice; 2) l'aspetto economico, che misura invece i costi e i ricavi e, di
conseguenza, gli incrementi e i decrementi del patrimonio netto.
In tale sistema, qualsiasi fenomeno oggetto di rilevazione deve essere registrato simultaneamente in due o
più conti diversi e in sezioni opposte, in modo che sia sempre rispettata l'uguaglianza tra i valori iscritti
nella sezione del Dare e i valori iscritti nella sezione Avere, per cui il totale dei saldi Dare deve essere
sempre uguale al totale del saldi Avere.
CONTABILITA' FINANZIARIA
La contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e
di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria.
La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte
le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa
effettivi.
per rilevare i costi e i ricavi derivanti dalle transazioni poste in essere da un'amministrazione pubblica al
fine di: 1) predisporre il Conto Economico; 2) consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale; 3)
permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e
organismi strumentali, aziende e società.
LE FASI DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA
Le fasi della contabilità finanziaria sono tre:
1) Programmazione
E' considerata la fase più importante, perché traduce gli orientamenti politici in previsioni di entrata e di
spesa e perché ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.
La programmazione è il processo di analisi e valutazione che consente di organizzare, in una dimensione
temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione
dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.
Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il
collegamento tra: 1) il quadro complessivo dei contenuti della programmazione; 2) i portatori di interesse
di riferimento; 3) le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; 4) le correlate responsabilità di
indirizzo, gestione e controllo.
Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il
loro grado di
raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi.
I caratteri qualificanti della programmazione sono: 1) valenza pluriennale del processo, almeno triennale;
2) lettura non solo contabile dei documenti, al fine di garantire ai portatori di interesse una lettura dei
documenti; 3) coerenza e coordinamento dei vari strumenti della programmazione, per permettere una
valutazione complessiva e integrata tra
obiettivi/risultati economico-finanziari e programmatici e tra obiettivi/risultati di breve e di medio-lungo
periodo.
2) Gestione
Durante questa fase si svolge il processo decisionale inerente l’acquisizione e l’impiego delle risorse, che
viene rilevato attraverso due fasi: A) fase giuridica, in cui si accerta la sussistenza del credito
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NOZIONI IN MATERIA DI CONTABILITA'

PUBBLICA

CONTABILITA' PUBBLICA

Per contabilità pubblica si intende il sistema delle norme che regolano le attività di acquisizione, conservazione e impiego delle risorse da parte di soggetti pubblici, nonché l'insieme delle procedure di formazione dei documenti di bilancio e i relativi criteri di contabilizzazione e di controllo delle operazioni. La nozione di contabilità pubblica, che comprende tutte le attività dei soggetti che prelevano ed erogano risorse pubbliche, tende a coincidere con l'ambito della contabilità finanziaria pubblica, quale attività dello Stato e dei soggetti pubblici che si esplica attraverso l'acquisizione, l'amministrazione e l'erogazione di mezzi finanziari. La contabilità pubblica può essere suddivisa in cinque grandi aree: 1) la gestione finanziaria, relativa ai flussi di ricchezza in entrata e in uscita che gli enti pubblici realizzano; 2) la disciplina dei beni pubblici e la gestione patrimoniale (intesa come amministrazione dello stock di patrimonio dello Stato e degli enti pubblici); 3) l'attività contrattuale pubblica; 4) il sistema dei controlli (interni ed esterni) sulle gestioni; 5) la responsabilità amministrativa e contabile dei pubblici dipendenti. I soggetti destinatari delle regole di contabilità pubblica sono le amministrazioni pubbliche, ossia gli enti che hanno una veste pubblica. METODO DELLA PARTITA DOPPIA In Italia la contabilità generale è tenuta normalmente con il metodo della partita doppia applicato al sistema del patrimonio e del risultato economico. L'utilizzo di tale metodo consente di considerare la gestione sotto due aspetti, distinti ma strettamente connessi: 1) l'aspetto finanziario, che misura le variazioni di moneta e il sorgere o l'estinguersi di debiti e crediti di varia natura conseguenti ai rapporti dell'azienda con terze economice; 2) l'aspetto economico, che misura invece i costi e i ricavi e, di conseguenza, gli incrementi e i decrementi del patrimonio netto. In tale sistema, qualsiasi fenomeno oggetto di rilevazione deve essere registrato simultaneamente in due o più conti diversi e in sezioni opposte, in modo che sia sempre rispettata l'uguaglianza tra i valori iscritti nella sezione del Dare e i valori iscritti nella sezione Avere, per cui il totale dei saldi Dare deve essere sempre uguale al totale del saldi Avere.

CONTABILITA' FINANZIARIA

La contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria. La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi ed i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi. per rilevare i costi e i ricavi derivanti dalle transazioni poste in essere da un'amministrazione pubblica al fine di: 1) predisporre il Conto Economico; 2) consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale; 3) permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società. LE FASI DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA Le fasi della contabilità finanziaria sono tre:

  1. Programmazione E' considerata la fase più importante, perché traduce gli orientamenti politici in previsioni di entrata e di spesa e perché ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa. La programmazione è il processo di analisi e valutazione che consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento. Nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano con chiarezza, il collegamento tra: 1) il quadro complessivo dei contenuti della programmazione; 2) i portatori di interesse di riferimento; 3) le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili; 4) le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo. Le finalità e gli obiettivi di gestione devono essere misurabili e monitorabili in modo da potere verificare il loro grado di raggiungimento e gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi. I caratteri qualificanti della programmazione sono: 1) valenza pluriennale del processo, almeno triennale;
  2. lettura non solo contabile dei documenti, al fine di garantire ai portatori di interesse una lettura dei documenti; 3) coerenza e coordinamento dei vari strumenti della programmazione, per permettere una valutazione complessiva e integrata tra obiettivi/risultati economico-finanziari e programmatici e tra obiettivi/risultati di breve e di medio-lungo periodo.
  3. Gestione Durante questa fase si svolge il processo decisionale inerente l’acquisizione e l’impiego delle risorse, che viene rilevato attraverso due fasi: A) fase giuridica, in cui si accerta la sussistenza del credito

(accertamento) o si origina l’obbligo a pagare (impegno); B) fase materiale, in cui avviene l’incasso del credito (riscossione) o il pagamento del debito (pagamento). Dove si compie l'iter necessario per l’accertamento e la riscossione delle entrate e l'impegno e il pagamento delle spese. 3) Rendicontazione Il Rendiconto generale dello Stato, infine, chiude il ciclo di vita del bilancio ed espone i risultati della gestione dell’esercizio scaduto il 31 dicembre dell’anno precedente.

PROGRAMMAZIONE

IL BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione è un documento contabile, che indica le entrate che si prevede di realizzare e le uscite che si prevede di pagare nel corso dell'anno cui il bilancio si riferisce. La predisposizione del bilancio è affidata al potere esecutivo, che deve essere presentato alle Camere entro il 20 ottobre, mentre al potere legislativo è riservato il compito di esaminare e discutere i vari aspetti del bilancio per concludere con una deliberazione che rende esecutivo il medesimo, entro il 31 dicembre. Il documento contabile predisposto dal potere esecutivo costituisce il "progetto di bilancio di previsione", che diventa bilancio dello Stato dopo la deliberazione parlamentare. Il bilancio ha diverse funzioni: 1) contabile, che permette di conoscere la situazione contabile dell'ente e di regolarne l'attività futura; 2) di garanzia, per i cittadini nei confronti dell'amministratore pubblico: in quanto il Governo ha meno possibilità di arbitrio quando deve rispettare le voci e le cifre esposte in bilancio; 3) politica, dal momento che i fini da raggiungere sono sempre enormemente superiori alle possibilità economiche di uno Stato, il bilancio è utile per vedere quali il Governo intenda privilegiare, e perciò quali siano le sue reali intenzioni politiche; 4) giuridica, in quanto l'approvazione del bilancio è un atto giuridico di autorizzazione, senza o contro il quale gli organi del potere esecutivo non possono gestire la spesa pubblica né riscuotere le entrate; 5) economica, quale strumento di programmazione, che permette di valutare gli effetti dell'attività finanziaria sui vari aspetti della vita economico-sociale e di orientare gli interventi di politica economica verso gli obiettivi desiderati. Il bilancio si articola in: 1) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dallo Stato; 2) programmi, ovvero aggregati di spesa diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. L'articolazione dei bilancio in missioni e programmi ha lo scopo di evidenziare maggiormente la relazione tra risorse stanziate e le finalità pubbliche perseguite. BILANCIO DI COMPETENZA E DI CASSA A seconda del momento cui sono riferite le previsioni, si possono avere due tipi di bilancio:

  1. Di competenza Contiene i debiti e i crediti dello Stato ancora non pagati o riscossi; può contenere i cosiddetti residui attivi o passivi. Si hanno residui passivi propri quando l’obbligazione prevista dal bilancio di competenza è stata assunta ma ancora non pagata; si hanno residui attivi propri quando l’obbligazione prevista è stata assunta ma non ancora riscossa, trovandosi lo Stato in posizione creditrice; si hanno residui impropri, sia attivi che passivi, quando le obbligazioni previste dal bilancio di competenza non sono state assunte.
  2. Di cassa Contiene i pagamenti e gli incassi dello Stato, tratta quindi di somme di denaro effettivamente uscite o entrate nel patrimonio dello Stato. Può succedere che le previsioni del bilancio di cassa non si realizzino, in questo caso non si hanno residui ma minori riscossioni o pagamenti, detti disavanzi di cassa o avanzi di cassa, che vengono iscritti nel bilancio dell’anno successivo come somme riscuotere o pagare. PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA Il principio della competenza finanziaria prescrive: 1) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive); 2) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l’operazione. Il principio è applicato solo a quei documenti di natura finanziaria che compongono il sistema di bilancio di ogni amministrazione pubblica che adotta la contabilità finanziaria, ed attua il contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione. Il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti. Gli stanziamenti degli esercizi del bilancio di previsione sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione. ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO Se il bilancio dello Stato non viene approvato entro il 31 dicembre, la Costituzione prevede la possibilità

L'approvazione del bilancio dello Stato costituisce la più importante decisione di finanza pubblica e, al contempo, un atto che si iscrive in un processo di formazione progressiva (manovra di bilancio), nell'ambito del quale vengon considerati unitariamente tutti gli obiettivi economico-finanziari che si intendono perseguire. La manovra di finanza pubblica è impostata su base annuale e triennale. La manovra triennale contiene, per il triennio di riferimento, le misure qualitative e quantitative che vengono individuate come necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici. In caso di eventuali aggiornamenti degli obiettivi che si rendessero necessari nel corso del periodo triennale considerato dalla manovra, ed in particolare per quelli conseguiti a cambiamenti delle condizioni economiche, la manovra annuale può rideterminare gli interventi per gli anni successivi a quello in corso. I DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO I documenti di programmazione del bilancio sono:

  1. Il Documento di Economica e Finanza (DEF) Il DEF, elaborato dal Ministero dell'economia e delle finanze, indica le linee di politica economica e finanziaria del Governo nei principali settori di intervento. Si articola in 3 sezioni, che contengono: A) Lo schema del Programma di stabilità, con l'indicazione degli obiettivi programmatici definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo. In particolare sono contenuti gli obiettivi di politica economica e il quadro delle previsioni di finanza pubblica per il triennio successivo, l'aggiornamento delle previsioni per l'anno in corso, l'articolazione della manovra necessaria per il conseguimento degli obiettivi programmatici definiti e le diverse ipotesi di evoluzione dell'indebitamento netto e del debito. B) Una serie coordinata di dati e di notizie concernenti particolarmente i dati macroeconomici di riferimento interni e nazionali; in particolare sono riportati l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche e le prospettive di sviluppo economico, finanziario e politico nel successivo triennio. C) Lo schema del Programma nazionale di riforma che indica lo stato di avanzamento delle riforme avviate, l'analisi degli squilibri macroeconomici nazionali, le priorità del paese e le principali riforme strutturali da attuare e i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita economica. Il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma devono essere presentati al Consiglio dell'UE e alla Commissione europea entro il 30 aprile. Il DEF deve essere presentato al Parlamento entro il 10 aprile per essere approvato entro il 30 aprile.
  2. L'eventuale Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza Può modificare il contenuto del DEF e deve essere presentata alle Camere entro il 27 settembre.
  3. Disegno di legge di bilancio Il Governo presenta entro il 20 settembre alle Camere il disegno di legge di bilancio, che è articolato in due sezioni. La prima sezione è dedicata esclusivamente alle misure volte a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, contiene le misure quantitative necessarie alla realizzazione degli obiettivi programmatici indicati dal DEF e i loro eventuali adeguamenti risultanti dalla Nota di aggiornamento; questa sezione della legge di bilancio non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura locatistica o micro settoriale. La seconda sezione ospita un quadro generale riassuntivo recante le risultanze complessive del bilancio, con riferimento sia alle dotazioni di cassa sia alle dotazioni di competenza, e deve indicare i seguenti risultati differenziali: A) il risparmio pubblico, è uguale alla differenza tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese di parte corrente; se positivo indica il risparmio pubblico, se negativo indica il disavanzo di parte corrente; B) l'indebitamento o accreditamento netto, è uguale alla differenza tra il totale di tutte le entrate e il totale di tutte le spese; se le spese sono superiori alle entrate si ha l'indebitamento netto o disavanzo, se le entrate sono superiori alle spese si ha l'accreditamento netto o avanzo; C) il saldo netto da finanziare o da impiegare, è uguale alla differenza tra tutte le entrate finali e tutte le spese finali, D) il ricorso al mercato, è la differenza tra il totale delle entrate finali e il totale delle spese. Al disegno di legge di bilancio è allegata una nota tecnico-illustrativa, che ha lo scopo di raccordare, ai fini conoscitivi, lo stesso disegno di legge di bilancio e il conto economico delle amministrazioni pubbliche.
  4. Disegno di legge di assestamento del bilancio Le variazioni di bilancio sono rese necessarie, oltre che da errori di valutazione nella formulazione delle previsioni di bilancio, anche dall'oggettiva emersione di nuove esigenze e di fatti modificativi delle condizioni sulle quali erano basate le previsioni, stante la molteplicità dei fattori che influenzano una gestione così articolata e l'intervallo di tempo. La legge di assestamento del bilancio consente di adattare il bilancio alle sopravvenute esigenze di

gestione, anche in conseguenza della consistenza dei residui attivi e passivi, accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Il disegno di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici definiti nel DEF in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo. Il bilancio di assestamento deve essere predisposto a legislazione vigente e viene presentato entro il mese di giugno di ogni anno dal Ministro dell'economia.

  1. Eventuali leggi collegate alla manovra di finanza pubblica Sono da presentare entro il mese di febbraio, la cui definizione è demandata ai regolamenti parlamentari.
  2. La legge di approvazione del rendiconto generale per l'anno precedente Al termine dell'esercizio di riferimento, il rendiconto generale dello Stato rileva i risultati finanziari e patrimoniali della gestione. Esso costituisce un bilancio di carattere consuntivo, che si compone di due documenti: A) il conto del bilancio, che espone le risultanze delle entrate e delle spese con riferimento alla gestione finanziaria, mostrando le variazioni e l'ammontare dei residui attivi e passivi; B) il conto generale del patrimonio, che illustra la composizione delle poste patrimoniali e delle variazioni determinatesi nella consistenza del patrimonio a seguito della gestione finanziaria. SESSIONE DI BILANCIO Allo scopo di assicurare la celerità e la certezza dei tempi di approvazione del bilancio, i regolamenti interni della Camera e del Senato hanno introdotto la cosiddetta sessione di bilancio, cioè il periodo di tempo destinato all'esame del disegno di legge di approvazione del bilancio e di legge finanziaria. La sessione ha una durata prefissata: 45 giorni a decorrere dall'effettiva distribuzione del disegno di legge presso la Camera alla quale è presentato in prima lettura e 35 giorni presso l'altro ramo del Parlamento, quando l'esame è in seconda lettura. In entrambi i rami del Parlamento, data la particolare natura dell'atto esaminato nel corso della sessione, viene attribuito alle Commissioni Bilancio un ruolo centrale nell'esame svolto in collaborazione con le altre commissioni permanenti. Prima dell'inizio della sessione di bilancio, le Commissioni parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione del disegno di legge di bilancio di rispettiva competenza, senza procedere a votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi. La Commissione bilancio avvia altresí, con le medesime modalità, l'esame generale del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente. Durante l'esame nelle Commissioni delle parti di rispettiva competenza del disegno di legge finanziaria e dei singoli stati di previsione è sospesa ogni altra attività legislativa in Commissione. Il disegno di legge di bilancio è assegnato per l'esame generale alla Commissione bilancio e per l'esame delle parti di rispettiva competenza e dei singoli stati di previsione alle Commissioni componenti per materia. Nei dieci giorni successivi le commissioni che esaminano congiuntamente il disegno di legge di bilancio concludono i lavori con l'approvazione di una relazione e la nomina di un relatore che può partecipare alle sedute della commissione di bilancio e programmazione. Nello stesso periodo la Commissione Bilancio avvia l'esame del disegno di legge e al termine dei dieci giorni successivi all'assegnazione, approva la relazione generae per il disegno di legge di bilancio. La discussione è organizzata dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi che determina il numero di interventi e i tempi necessari per ciascun gruppo. Una volta effettuata la discussione generale sul disegno di legge di bilancio si passa alla votazione finale, che deve intervenire entro il 31 dicembre.

GESTIONE

LE ENTRATE

Le entrate sono costituite da tutti i redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura che lo Stato ha il diritto di riscuotere, in virtù di leggi, regolamenti e altri titoli. In base alla natura, si distinguono: 1) entrate originarie o patrimoniali, quali i proventi che l'ente realizza in ragione della gestione del suo patrimonio dispoinibile (canoni di locazione o di affitto di beni patrimoniali);

  1. entrate derivate o tributarie, quali l'entrate che provengono dalla fiscalità, ossia i tributi cui sono soggetti i contribuenti. In base al rapporto, si distinguono: 1) entrate commutative, caratterizzate da uno scambio di utilità con l'amministrazione (canoni di locazione o concessione di aree demaniali); 2) entate contributive, che costituiscono prestazioni obbligatorie, cui non corrisponde una controprestazione dell'amministrazione,

transazione elementare.

  1. Pagamento Costituisce la materiale erogazione dei mezzi finanziari nei termini e nei modi prescritti dal titolo, in modo da estinguere il debito dell'amministrazione. Il pagamento delle spese è ordinato al tesoriere entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo. Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate passive, da cui derivano spese per la regione, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE Le spese sono ripartite in: 1) missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa; 2) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, che sono aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di determinati risultati, definiti in termini di prodotti e servizi finali, per conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni; 3) unità elementari di bilancio, dove le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa, ai fini della gestione e della rendicontazione. LA COPERTURA DELLE SPESE L'obbligo di copertura finanziaria investe tutte le spese, indipendentemente dalla loro natura. L'obbligo della copertura deve essere rispettato sia che la nuova legge vada a gravare: 1) sul bilancio in corso, indicando la copertura con riferimento all'equilibrio di tale bilancio, attraverso la realizzazione o la riduzione delle spese, l'utilizzo di nuove entrate o il prelievo da appositi accantonamenti di fonti iscritti in bilancio; 2) sui bilanci futuri, indicando la copertura con riferimento alle previsioni del bilancio pluriennale, i cui oneri possono trovare copertura anche attraverso proventi stimati sulla base di ragionevoli previsioni; per tali oneri, l'obbligo di copertura si configura in maniera meno stringente e rigorosa, ammettendo così la possibilità di provvedere alla copertura di spese future anche attraverso la previsione di maggiori entrate, purché si tratti di una previsione qualificata. L'obbligo di copertura non può essere adempiuto attraverso l'utilizzo delle entrate derivanti dall'incremento spontaneo del gettito, dovuto ad esempio all'aumento dei consumi in quanto devono essere destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e del debito. Inoltre l'obbligo di copertura di spese correnti non può essere adempiuto neppure attraverso il ricorso all'indebitamento. I RESIDUI Il procedimento di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese è articolato in più fasi, successive e diacroniche, che possono non completarsi nel corso dell'esercizio, per cui al termine di esso possono sussistere entrate accertate, ma non riscosse, e spese impegnante, ma non pagate. Le prime costituiscono i residui attivi, ossia somme accertate e non riscosse e versate entro il termine dell'esercizio, le seconde, invece, residui passivi, quali somme impegnate, liquidate o liquidabili, e non pagate entro il termine dell'esercizio. Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria gli enti provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Il bilancio di previsione rende dunque indispensabile la tenuta di un conto dei residui, che consente di individuare la massa spendibile e la massa acquisibile. Vi sono anche i residui impropri (o di stanziamento o di previsione) che sono costituiti da somme stanziate in bilancio per spese in conto capitale, ma non impegnate entro la fine dell'esercizio, e che, pertanto, non rappresentano debiti dello Stato verso terzi in quanto non sono costituiti da obbligazioni di pagamento.

RENDICONTAZIONE

IL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

Al termine dell'esercizio di riferimento, il rendiconto generale dello Stato rileva i risultati finanziari e patrimoniali della gestione. Esso costituisce un bilancio di carattere consuntivo, che si compone di due documenti: A) il conto del bilancio, che espone le risultanze delle entrate e delle spese con riferimento alla gestione finanziaria, mostrando le variazioni e l'ammontare dei residui attivi e passivi; B) il conto generale del patrimonio, che illustra la composizione delle poste patrimoniali e delle variazioni determinatesi nella consistenza del patrimonio a seguito della gestione finanziaria.

LE VARIAZIONI AL BILANCIO

IL PAREGGIO DI BILANCIO

La legge ribadisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di concorrere ad assicurare l'equilibrio dei bilancio a medio termine, ossia il valore del saldo strutturale individuato sulla base dei criteri stabiliti dall'ordinamento dell'Unione europa. L'equilibrio dei bilancio si considera conseguito quando il saldo strutturale soddisfa almeno una delle seguenti condizioni: 1) risulta almeno pari all'obiettivo di medio termine o evidenzia uno scostamento dal medesimo inferiore a quello considerato significativo ai sensi dell'Unione europea, ossia non superiore allo 0,5% del PIL; 2) assicura il rispetto del percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio termine nei casi di eventi eccezionali e di scostamenti dell'obiettivo programmatico o evidenza uno scostamento dal medesimo inferiore al -0,5% rispetto all'obiettivo. Il saldo strutturale è il saldo del conto economico delle amministrazioni pubbliche che misura l’eccedenza della spesa rispetto alle risorse a disposizione, ma corretto per gli effetti del ciclo economico sulle componenti di bilancio e per gli effetti delle misure una tantum, che influiscono solo temporaneamente sull’andamento del disavanzo. Secondo le regole europee, è ritenuta pertanto significativa e quindi inaccettabile una deviazione dall’obiettivo di pareggio di bilancio di 0,5% del PIL o superiore. FONDI DI RISERVA E FONDI SPECIALI Per poter rendere più flessibile l'attività amministrativa e per poter far fronte alle maggiori esigenze di spesa che si possono manifestare nel corso dell'esercizio senza intervenire sul bilancio con provvedimenti legislativi di modificazione, la legge consente l'istituzione di fondi di riserva, con la previsione di stanziamenti generici, in cui non è determinata la specifica destinazione delle somme stanziate. Tali stanziamenti sono volti a consentire all'amministrazione l'esecuzione di quelle spese che in occasione dell'approvazione del bilancio dello Stato erano state quantificate in misura inferiore rispetto a quella effettiva o non erano state proprio previste. Si distinguono: 1) il fondo di riserva per le spese obbligatorie; 2) il fondo di riserva per le spese impreviste;

  1. il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa. I fondi speciali sono stanziamenti destinati alla copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di approvazione al momento dell'approvazione della legge di bilancio. La funzione di tali fondi è di prevedere e di precostituire le necessarie risorse finanziarie a coperttura delle iniziative di spesa che il Governo intende far approvare nel corso dell'esercizio finanziario. Si realizza, in tal modo, una deroga al principio del'annualità del bilancio. Le risorse dei fondi speciali non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da quelle previste. IL DEBITO PUBBLICO Il debito pubblico è il risultato ddella somma di tutti i debiti che lo Stato e gli altri enti del settore pubblico contraggono per coprire i saldi negativi del bilancio pubblico annuale. Esso consiste nel debito lordo consolidato del settore pubblico ed è quindi pari al valore nominale di tutte le passività lorde consolidate dalle amministrazioni pubbliche. E' considerato debito pubblico solo quello patrimoniale, cioè quello a medio-lungo termine, con scadenza superiore ai 12 mesi; il debito a breve termine, cioè di durata contenuta nei 12 mesi, viene denominato debito fluttuante. LA SOSTENIBILITA' DEL DEBITO PUBBLICO La legge 243/2012 ribadisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di concorrere ad assicurare la sostenibilità del debito pubblico, specificando che qualora il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento definito dall'ordinamento dell'Unione europea (60% del PIL), in sede di definizione degli obiettivi si debba tenere conto della necessità di garantire una riduzione dell'eccedenza rispetto a tale valore e si debbano adottare interventi per ridurlo con un ritmo adeguato, assumendo come riferimento una diminuzione dell'eccedenza di debito al ritmo di un ventesimo all'anno in media negli ultimi 3 anni. IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO Il ricorso all'indebitamento è consentito esclusivamente al verificarsi di eventi eccezionali, quali periodi di grave recessione, eventi straordinari o calamità naturali, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei componenti. Quanto alla procedura di autorizzazione, si prevede che il Governo, sentita la Commissione europea, presenti alle Camere una relazione di aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e una specifica richiesta di autorizzazione, che indici la misura e la durata dello scostamento, stabilendo le finalità alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definendo al contempo il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico. La durata del piano di rientro deve essere commisurata alla gravità degli eventi straordinari e lo stesso deve essere attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali è autorizzato lo scostamento. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro è adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.

LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

La Cassa depositi e prestiti raccoglie depositi, prevalentemente sotto forma di risparmio postale e fondi pubblici in amministrazione, e li impiega sia in mutui agevolati agli enti locali, sia per la copertura dei loro disavanzi di bilancio e per la realizzazione di investimenti. LA TESORERIA DELO STATO La Tesoreria è il cassiere dello Stato e provvede agli incassi e ai pagamenti relativi alla gestione del bilancio dello Stato. Le operazioni svolge dalle Tesorerie dello Stato sono suddivisibili in due categorie: 1) quelle che rientrano nella gestione del bilancio; 2) quelle che fanno parte della gestione di tesoreria. Le operazioni di incasso e di pagamento effettuate sono registrate nel conto riassuntivo del Tesoro, che illustra analiticamente, entro il 20° giorno di ogni mese, i flussi e la situazione di cassa relativi al periodo che va dall'inizio dell'anno finanziario al termine del mese precedente. GLI AGENTI CONTABILI Gli agenti contabili sono i soggetti che hanno il maneggio e la disponibilità materiale ed effettiva di denaro o di altri valori pubblici. Si distinguono 3 figure di agenti contabili: 1) gli agenti della riscossione, che sono addetti a ricevere somme di spettanza dell'amministrazione; 2) gli agenti pagatori o tesorieri, che sono addetti alla conservazione di somme di denaro e all'effettuazione dei pagamenti per conto dell'amministrazione; 3) gli agenti consegnatori, che sono addetti alla conservazione di oggetti e materie di proprietà dell'amministrazione.

IL CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE

FINANZIARIA REGIONALE

Gli strumenti di programmazione regionale sono: 1 ) Il Documento di Economica e Finanza regionale (DEFR) IL DEFR ha carattere generale e contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione. I procedimenti di formazione dei documenti contabili previsionali devono necessariamente partire dal DEFR, che deve essere redatto in coerenza con gli obiettivi programmatici risultanti dal Documento di Economia e Finanza a livello nazionale. Il DEFR contiene le linee programmatiche dell’azione del governo regionale per lo sviluppo regionale per il periodo di riferimento del bilancio di previsione, in particolare: 1) le politiche da adottare; 2) gli obiettivi della manovra; 3) il quadro finanziario per il perseguimento degli obiettivi con l’esplicitazione degli strumenti attuativi; 4) gli indirizzi agli Enti Strumentali ed alle partecipate. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.

  1. L'eventuale Nota di aggiornamento del DEFR Può modificare il contenuto del DEFR e deve essere presentata al Consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della Nota di aggiornamento del DEF nazionale per le conseguenti deliberazioni.
  2. Il disegno di legge di stabilità regionale e il bilancio di previsione La legge di stabilità regionale contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. Il bilancio di previsione, invece, è il documento, almeno triennale, nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale considerato nel DEFR. Attraverso il bilancio gli organi di governo di un ente, nell’ambito dell’esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l’amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione. Il bilancio di previsione ha finalità: A) politico-amministrative, consentendo l’esercizio delle prerogative di indirizzo e controllo dell’organo rappresentativo sull’organo esecutivo; B) di programmazione finanziaria; C) di destinazione delle risorse attraverso la funzione autorizzatoria; D) di verifica degli equilibri finanziari nel tempo e, in particolare, della copertura delle spese di funzionamento e di investimento programmate. Sono da presentare entrambi al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato. Le leggi di stabilità e bilancio vengono approvati con legge regionale dal Consiglio entro il 31 dicembre di ciascun anno.
  3. Il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio gestionale Contestualmente all’approvazione del bilancio da parte del Consiglio, la Giunta approva la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio, che costituisce il Documento Tecnico di accompagnamento. Contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta, o il Segretario

generale (secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità), approva la ripartizione delle categorie e dei macroaggregati in capitoli ed eventualmente in articoli, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, che costituisce il bilancio finanziario gestionale.

  1. Il piano degli indicatori di bilancio E’ lo strumento per il monitoraggio degli obiettivi e dei risultati di bilancio ed integra i documenti di programmazione. È adottato dalla Giunta regionale entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo, trasmesso al Consiglio e divulgato attraverso pubblicazione sul sito internet nella sezione Amministrazione trasparente. Il piano degli indicatori attesi indica gli obiettivi che l’ente si propone di realizzare per il triennio della programmazione finanziaria, individuati secondo la medesima definizione tecnica, unità di misura di riferimento e formula di calcolo per tutti gli enti.
  2. Il disegno di legge di assestamento La legge di assestamento del bilancio consente di adattare il bilancio alle sopravvenute esigenze di gestione, anche in conseguenza della consistenza dei residui attivi e passivi, accertata in sede di rendiconto dell'esercizio precedente. Il disegno di legge di assestamento è corredato da una relazione tecnica, in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici definiti nel DEFR in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo. Viene presentato dalla Giunta al Consiglio entro 30 giugno ed è approvato con legge regionale entro il 31 luglio di ogni anno.
  3. Il rendiconto generale E' un documento contabile nel quale sono riassunti e dimostrati i risultati della gestione dell'anno finanziario e viene approvato con legge regionale entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio cui questo si riferisce. Esso è composto da: A) conto del bilancio, in cui si dimostrano i risultati della gestione finanziaria in relazione alle previsioni di bilancioi; B) conto del patrimonio, in cui si dimostrano le variazioni avvenute nel patrimonio dello Stato e la situazione patrimoniale finale.