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La contabilità di Stato, o pubblica può essere definita come la disciplina che studia la gestione delle risorse pubbliche e la loro successiva erogazione allo scopo di realizzare il soddisfacimento dei bisogni pubblici. Il principale strumento attraverso il quale i governi rendono palesi le modalità di gestione delle risorse pubbliche è il bilancio di Stato. Il bilancio di Stato è un documento giuridico-contabile che elenca ordinatamente le entrate e le spese relative all’attività finanziaria dello Stato in un periodo di tempo determinato, che può essere un anno (bilancio annuale) o un periodo di più anni (bilancio pluriennale). Per esigenze connesse alle funzioni di bilancio pubblico, l’attività dello Stato viene suddivisa in periodi annuali, detti anni finanziari. In Italia l’anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre e l’insieme delle operazioni contabili effettuate in un certo anno finanziario si chiama esercizio finanziario. la prima distinzione può essere fatta tra bilancio economico e bilancio finanziario: il bilancio economico è proprio delle sole aziende private, ma anche delle aziende pubbliche quando perseguono fini economici e operano nell’ambito e con le regole del mercato. Ha il fine di misurare le spese necessarie per il raggiungimento di un determinato obiettivo aziendale; nel bilancio finanziario sono esposte cifre che rappresentano solo movimenti di entrata e uscita di denaro, i quali possono provocare sia aumenti o diminuzioni del patrimonio monetario aziendale sia lasciare invariato il patrimonio stesso. Pertanto, la differenza tra bilancio economico e bilancio finanziario va ravvisata nella circostanza che il primo, quello economico, va alla ricerca del reddito; nel secondo, quello finanziario, sono indicate entrate e uscite di denaro senza alcun riferimento a costi, ricavi e risultati da cui scaturisce il reddito. Rispetto al tempo cui si riferiscono, i bilanci si suddividono in: preventivi e consuntivi. I bilanci preventivi si riferiscono all’esercizio finanziario successivo a quello in cui vengono redatti. Essi contengono l’indicazione delle entrate che si prevede di realizzare e delle spese che si prevede di sostenere nell’esercizio non ancora iniziato. Viene redatto dal governo prima dell’inizio dell’anno finanziario. I bilanci consuntivi, invece, si riferiscono a un esercizio finanziario già concluso e contengono l’indicazione delle entrate effettivamente realizzate e delle spese effettivamente sostenute in tale periodo. Nel bilancio di cassa sono indicate le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate nel periodo considerato e tale bilancio fa riferimento esclusivamente alle entrate che giungeranno alla fase del versamento e alle spese che arriveranno a quella del pagamento. Nel bilancio di competenza invece sono riportate le entrate che si ha diritto a riscuotere e le spese che ci si è impegnati ad erogare nel periodo considerato; quindi viene impostato sulla base delle entrate che arriveranno alla fase dell’accertamento e su quella delle spese che giungeranno alla fase dell’impegno. Per meglio capire le differenze fra il bilancio di competenza e il bilancio di cassa, conviene ricordare che le entrate e le spese vengono realizzate attraverso varie fasi. Per ciò che concerne le entrate, esse sono caratterizzate dalle seguenti fasi:
Il comma 5 prevede la possibilità in caso di mancata approvazione del bilancio entro il termine previsto, che il parlamento possa concedere l’esercizio provvisorio per un periodo massimo di quattro mesi. La L. 196/2009 stabilisce che per l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci, tutte le amministrazioni pubbliche devono seguire il principio della programmazione. Gli strumenti della programmazione sono:
Il quarto comma precisa che le risorse attribuite dai commi precedenti devono consentire a tali enti di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Il quinto comma si occupa di quella che in precedenza si è definita finanza straordinaria. Lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. Mentre con la legge costituzionale del 2001 regioni ed enti locali si erano visti riconoscere finalmente una piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa, la grave crisi che ha coinvolto le principali economie mondiali a partire dal 2008, ha visto una parziale marcia indietro e ha intervenire nuovamente sull’articolo 119 (L. Cost 1/2012) al fine di porre ulteriori e più stringenti vincoli. Il nuovo primo comma stabilisce, infatti, che l’autonomia finanziaria degli enti territoriali deve essere esercitata nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrendo ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea. Sempre in tale ottica la L. Cost 1/2012 interviene anche sull’ultimo comma dell’articolo 119, precisando che il ricorso all’indebitamento debba avvenire con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. A partire dal 2015, il patto di stabilità interno è stato superato e le regioni, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, hanno avuto un unico obiettivo: conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Nel fissare i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) stabilisce che, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. LE RISORSE PROVENIENTI DALL’UNIONE EUROPEA Negli ultimi decenni il peso relativo dei fondi europei sulla finanza degli enti territoriali è aumentato notevolmente, in relazione alla crescente attenzione che l’Unione Europea ha dedicato ai problemi di integrazione economica conseguenti all’adesione di nuovi nuovi Stati (fare cenno ai fondi europei). Per aiutare gli Stati membri a superare la grave crisi economica causata, a partire dai primi mesi del 2020, dal diffondersi della pandemia da COVID-19, l’unione europea messo a disposizione oltre 1800 miliardi di euro, così suddivisi:
La base imponibile, costituita dal valore aggiunto della produzione prodotto nel territorio regionale in cui il soggetto esercita l’attività, è calcolata in ragione delle risultanze del bilancio, con criteri specifici per ogni categoria di soggetti passivi. Se il contribuente esercita l’attività attività in più regioni senza l’impiego di personale per almeno tre mesi, il valore della produzione netta deve essere imputato al territorio della regione nel quale il soggetto passivo è domiciliato. Esistono delle regole comuni che riguardano tutti i soggetti passivi e che consentono di dedurre dalla base imponibile alcuni costi tipicamente connessi al personale:
necessarie a realizzare gli obiettivi sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità di riferimento. I documenti che compongono il processo di programmazione delle regioni sono:
119 della costituzione. L’intero processo di programmazione, deve essere effettuato nel rispetto dei principi contabili generali di cui al D.lgs 118/2011 E ciò al fine di consentire a tutti i soggetti portatori di interessi (dai cittadini alle pubbliche amministrazioni) di: