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Elementi di contabilità pubblica, Dispense di Contabilità Pubblica

Utile per tutti i concorsi pubblici

Tipologia: Dispense

2024/2025

In vendita dal 22/12/2024

flanci
flanci 🇮🇹

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ELEMENTI DI CONTABILITÀ PUBBLICA
La contabilità di Stato, o pubblica può essere definita come la disciplina che studia la gestione delle risorse
pubbliche e la loro successiva erogazione allo scopo di realizzare il soddisfacimento dei bisogni pubblici.
Il principale strumento attraverso il quale i governi rendono palesi le modalità di gestione delle risorse pubbliche è
il bilancio di Stato.
Il bilancio di Stato è un documento giuridico-contabile che elenca ordinatamente le entrate e le spese relative
all’attività finanziaria dello Stato in un periodo di tempo determinato, che può essere un anno (bilancio annuale) o
un periodo di più anni (bilancio pluriennale).
Per esigenze connesse alle funzioni di bilancio pubblico, l’attività dello Stato viene suddivisa in periodi annuali,
detti anni finanziari. In Italia l’anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre e l’insieme delle operazioni
contabili effettuate in un certo anno finanziario si chiama esercizio finanziario.
la prima distinzione può essere fatta tra bilancio economico e bilancio finanziario: il bilancio economico è proprio
delle sole aziende private, ma anche delle aziende pubbliche quando perseguono fini economici e operano
nell’ambito e con le regole del mercato. Ha il fine di misurare le spese necessarie per il raggiungimento di un
determinato obiettivo aziendale; nel bilancio finanziario sono esposte cifre che rappresentano solo movimenti di
entrata e uscita di denaro, i quali possono provocare sia aumenti o diminuzioni del patrimonio monetario
aziendale sia lasciare invariato il patrimonio stesso.
Pertanto, la differenza tra bilancio economico e bilancio finanziario va ravvisata nella circostanza che il primo,
quello economico, va alla ricerca del reddito; nel secondo, quello finanziario, sono indicate entrate e uscite di
denaro senza alcun riferimento a costi, ricavi e risultati da cui scaturisce il reddito.
Rispetto al tempo cui si riferiscono, i bilanci si suddividono in: preventivi e consuntivi.
I bilanci preventivi si riferiscono all’esercizio finanziario successivo a quello in cui vengono redatti. Essi
contengono l’indicazione delle entrate che si prevede di realizzare e delle spese che si prevede di sostenere
nell’esercizio non ancora iniziato. Viene redatto dal governo prima dell’inizio dell’anno finanziario.
I bilanci consuntivi, invece, si riferiscono a un esercizio finanziario già concluso e contengono l’indicazione delle
entrate effettivamente realizzate e delle spese effettivamente sostenute in tale periodo.
Nel bilancio di cassa sono indicate le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate nel
periodo considerato e tale bilancio fa riferimento esclusivamente alle entrate che giungeranno alla fase del
versamento e alle spese che arriveranno a quella del pagamento.
Nel bilancio di competenza invece sono riportate le entrate che si ha diritto a riscuotere e le spese che ci si è
impegnati ad erogare nel periodo considerato; quindi viene impostato sulla base delle entrate che arriveranno
alla fase dell’accertamento e su quella delle spese che giungeranno alla fase dell’impegno.
Per meglio capire le differenze fra il bilancio di competenza e il bilancio di cassa, conviene ricordare che le
entrate e le spese vengono realizzate attraverso varie fasi. Per ciò che concerne le entrate, esse sono
caratterizzate dalle seguenti fasi:
- Accertamento, che consiste nell’individuazione da parte dell’amministrazione competente del debitore e
delle ragioni di credito
- Riscossione, che riguarda l’introito dell’importo accertato da parte di agenti incaricati dallo Stato
- Versamento, incasso effettivo da parte dello Stato
Le spese vengono effettuate attraverso le seguenti fasi:
- Impegno, sia quando la pubblica amministrazione assume l’obbligo di effettuare un certo pagamento
- Liquidazione, determinazione dell’ammontare preciso della somma da pagare
- Ordinazione, emissione del titolo di spesa con cui gli uffici contabili ordinano il pagamento agli organi
esecutivi
- Pagamento, esborso materiale di denaro da parte dei cassieri dello Stato al creditore e nella
conseguente estinzione dell’obbligazione
dal punto di vista normativo le più importanti fonti per il bilancio dello Stato sono la costituzione, in particolare
l’articolo 81, e la L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica).
L’articolo 81 della costituzione è stato riformulato con la L. 1/2012 chi ha introdotto nell’ordinamento italiano
italiano un principio generale secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l’equilibrio tra
entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’unione europea in
materia economico-finanziaria.
il governo italiano, dunque, può indebitarsi solo nei limiti degli effetti negativi sul bilancio derivanti dall’andamento
del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, quali gravi recessioni economiche crisi finanziarie e gravi
calamità naturali, sempre previa autorizzazione del parlamento.
Il comma 4 dell’articolo 81 stabilisce l’annualità dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto
generale dello Stato.
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ELEMENTI DI CONTABILITÀ PUBBLICA

La contabilità di Stato, o pubblica può essere definita come la disciplina che studia la gestione delle risorse pubbliche e la loro successiva erogazione allo scopo di realizzare il soddisfacimento dei bisogni pubblici. Il principale strumento attraverso il quale i governi rendono palesi le modalità di gestione delle risorse pubbliche è il bilancio di Stato. Il bilancio di Stato è un documento giuridico-contabile che elenca ordinatamente le entrate e le spese relative all’attività finanziaria dello Stato in un periodo di tempo determinato, che può essere un anno (bilancio annuale) o un periodo di più anni (bilancio pluriennale). Per esigenze connesse alle funzioni di bilancio pubblico, l’attività dello Stato viene suddivisa in periodi annuali, detti anni finanziari. In Italia l’anno finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre e l’insieme delle operazioni contabili effettuate in un certo anno finanziario si chiama esercizio finanziario. la prima distinzione può essere fatta tra bilancio economico e bilancio finanziario: il bilancio economico è proprio delle sole aziende private, ma anche delle aziende pubbliche quando perseguono fini economici e operano nell’ambito e con le regole del mercato. Ha il fine di misurare le spese necessarie per il raggiungimento di un determinato obiettivo aziendale; nel bilancio finanziario sono esposte cifre che rappresentano solo movimenti di entrata e uscita di denaro, i quali possono provocare sia aumenti o diminuzioni del patrimonio monetario aziendale sia lasciare invariato il patrimonio stesso. Pertanto, la differenza tra bilancio economico e bilancio finanziario va ravvisata nella circostanza che il primo, quello economico, va alla ricerca del reddito; nel secondo, quello finanziario, sono indicate entrate e uscite di denaro senza alcun riferimento a costi, ricavi e risultati da cui scaturisce il reddito. Rispetto al tempo cui si riferiscono, i bilanci si suddividono in: preventivi e consuntivi. I bilanci preventivi si riferiscono all’esercizio finanziario successivo a quello in cui vengono redatti. Essi contengono l’indicazione delle entrate che si prevede di realizzare e delle spese che si prevede di sostenere nell’esercizio non ancora iniziato. Viene redatto dal governo prima dell’inizio dell’anno finanziario. I bilanci consuntivi, invece, si riferiscono a un esercizio finanziario già concluso e contengono l’indicazione delle entrate effettivamente realizzate e delle spese effettivamente sostenute in tale periodo. Nel bilancio di cassa sono indicate le entrate effettivamente riscosse e le spese effettivamente pagate nel periodo considerato e tale bilancio fa riferimento esclusivamente alle entrate che giungeranno alla fase del versamento e alle spese che arriveranno a quella del pagamento. Nel bilancio di competenza invece sono riportate le entrate che si ha diritto a riscuotere e le spese che ci si è impegnati ad erogare nel periodo considerato; quindi viene impostato sulla base delle entrate che arriveranno alla fase dell’accertamento e su quella delle spese che giungeranno alla fase dell’impegno. Per meglio capire le differenze fra il bilancio di competenza e il bilancio di cassa, conviene ricordare che le entrate e le spese vengono realizzate attraverso varie fasi. Per ciò che concerne le entrate, esse sono caratterizzate dalle seguenti fasi:

  • Accertamento, che consiste nell’individuazione da parte dell’amministrazione competente del debitore e delle ragioni di credito
  • Riscossione, che riguarda l’introito dell’importo accertato da parte di agenti incaricati dallo Stato
  • Versamento, incasso effettivo da parte dello Stato Le spese vengono effettuate attraverso le seguenti fasi:
  • Impegno, sia quando la pubblica amministrazione assume l’obbligo di effettuare un certo pagamento
  • Liquidazione, determinazione dell’ammontare preciso della somma da pagare
  • Ordinazione, emissione del titolo di spesa con cui gli uffici contabili ordinano il pagamento agli organi esecutivi
  • Pagamento, esborso materiale di denaro da parte dei cassieri dello Stato al creditore e nella conseguente estinzione dell’obbligazione dal punto di vista normativo le più importanti fonti per il bilancio dello Stato sono la costituzione, in particolare l’articolo 81, e la L. 196/2009 (legge di contabilità e finanza pubblica). L’articolo 81 della costituzione è stato riformulato con la L. 1/2012 chi ha introdotto nell’ordinamento italiano italiano un principio generale secondo il quale tutte le amministrazioni pubbliche devono assicurare l’equilibrio tra entrate e spese del bilancio e la sostenibilità del debito, nell’osservanza delle regole dell’unione europea in materia economico-finanziaria. il governo italiano, dunque, può indebitarsi solo nei limiti degli effetti negativi sul bilancio derivanti dall’andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, quali gravi recessioni economiche crisi finanziarie e gravi calamità naturali, sempre previa autorizzazione del parlamento. Il comma 4 dell’articolo 81 stabilisce l’annualità dell’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato.

Il comma 5 prevede la possibilità in caso di mancata approvazione del bilancio entro il termine previsto, che il parlamento possa concedere l’esercizio provvisorio per un periodo massimo di quattro mesi. La L. 196/2009 stabilisce che per l’impostazione delle previsioni di entrata e di spesa dei bilanci, tutte le amministrazioni pubbliche devono seguire il principio della programmazione. Gli strumenti della programmazione sono:

  • Il documento di economia e finanza (def)
  • La nota di aggiornamento al def
  • Il disegno di legge del bilancio dello Stato
  • Il disegno di legge di assestamento
  • Il disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica
  • gli specifici documenti di programmazione delle altre amministrazioni pubbliche diverse dallo Stato Il documento di economia e finanza: il DEF è il principale documento della programmazione economico-finanziaria nazionale, in quanto contiene la strategia economica di finanza pubblica relativa al triennio. Entro il 10 aprile di ogni anno, viene presentato dal governo alle camere, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze, sentito il parere, per quanto concerne la sua terza sezione, del ministro per le politiche europee. Entro lo stesso termine il documento viene inviato, per il relativo parere, alla conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. Il DEF è composto da tre sezioni:
  • Nella prima reca lo schema del programma di stabilità in cui sono illustrate le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo periodo e le azioni che si vogliono intraprendere per garantire la loro sostenibilità
  • Nella seconda sezione sono rappresentati una serie di dati e informazioni relativi agli andamenti macroeconomici
  • Nella terza sezione vi è lo schema del programma nazionale di riforma, rappresenta il documento strategico che definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività e sostenibilità. Il DEF deve essere aggiornato con una nota, che viene presentata dal governo alle camere, su proposta del ministro dell’economia e delle finanze, entro il 27 settembre di ogni anno. la legge del 1978 introdusse un nuovo strumento, la legge finanziaria, successivamente sostituita dalla legge di stabilità L. 196/2009. È stata successivamente emanata la L. 163/2016 che è andata a modificare la precedente legge del 2009. il disegno di legge di bilancio viene presentato dal governo al parlamento entro il 20 ottobre ed è articolato in due sezioni:
  • La prima dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente
  • La seconda seconda è formata dell’aggiornamento delle delle previsioni per le spese per oneri inderogabili e fabbisogno. In sostanza la seconda sezione espone per l’entrata e per la spesa le unità di voto parlamentare. il bilancio è elaborato dal ministero dell’economia e delle finanze. La sua redazione materiale è affidata al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato che si avvale dei dati raccolti dagli uffici centrali di bilancio. la legge di bilancio deve essere approvata dal parlamento entro il 31 dicembre. Se il bilancio non è approvato entro l’inizio del nuovo anno finanziario (1 gennaio dell’anno successivo) si ricorre all’esercizio provvisorio, la cui concessione può aversi solo con legge, che non può protrarsi oltre i quattro mesi. Ai fini della gestione, alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le unità di voto parlamentare del bilancio (programmi) sono ripartite, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di intesa con le amministrazioni interessate, in unità elementari di bilancio che rappresentano l’unità di riferimento per la gestione. La formulazione del budget economico e parte del più ampio processo di programmazione economico-finanziaria che contempla, accanto alla quantificazione delle risorse umane e strumentali da impiegare per la realizzazione dei programmi, la definizione delle relative risorse finanziarie, la definizione di obiettivi e l’individuazione di indicatori (nota integrativa). I costi del budget economico sono calcolati applicando il principio contabile della competenza economica. La redazione del budget consta di due fasi:
  • Viene prima predisposto il budget da allegare al disegno di legge del bilancio che il governo presenta al parlamento entro il 20 ottobre ottobre

Il quarto comma precisa che le risorse attribuite dai commi precedenti devono consentire a tali enti di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite. Il quinto comma si occupa di quella che in precedenza si è definita finanza straordinaria. Lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni. Mentre con la legge costituzionale del 2001 regioni ed enti locali si erano visti riconoscere finalmente una piena autonomia finanziaria di entrata e di spesa, la grave crisi che ha coinvolto le principali economie mondiali a partire dal 2008, ha visto una parziale marcia indietro e ha intervenire nuovamente sull’articolo 119 (L. Cost 1/2012) al fine di porre ulteriori e più stringenti vincoli. Il nuovo primo comma stabilisce, infatti, che l’autonomia finanziaria degli enti territoriali deve essere esercitata nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci e concorrendo ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea. Sempre in tale ottica la L. Cost 1/2012 interviene anche sull’ultimo comma dell’articolo 119, precisando che il ricorso all’indebitamento debba avvenire con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna regione sia rispettato l’equilibrio di bilancio. A partire dal 2015, il patto di stabilità interno è stato superato e le regioni, ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, hanno avuto un unico obiettivo: conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Nel fissare i nuovi principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica la legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) stabilisce che, gli enti territoriali si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. LE RISORSE PROVENIENTI DALL’UNIONE EUROPEA Negli ultimi decenni il peso relativo dei fondi europei sulla finanza degli enti territoriali è aumentato notevolmente, in relazione alla crescente attenzione che l’Unione Europea ha dedicato ai problemi di integrazione economica conseguenti all’adesione di nuovi nuovi Stati (fare cenno ai fondi europei). Per aiutare gli Stati membri a superare la grave crisi economica causata, a partire dai primi mesi del 2020, dal diffondersi della pandemia da COVID-19, l’unione europea messo a disposizione oltre 1800 miliardi di euro, così suddivisi:

  • 1 miliardo di euro provengono dalle risorse proprie che l’unione prevede di raccogliere nel periodo 2021-
  • 750 miliardi vengono raccolti contraendo prestiti sul mercato dei capitali nell’ambito di uno strumento per la ripresa innovativo denominato NEXT GENERATION EU. Tale strumento serve a finanziare sette programmi, il più importante dei quali è il dispositivo per la ripresa e la resilienza, volto a promuovere gli investimenti necessari a favorire una ripresa duratura e a sostenere la transizione verde e la rivoluzione digitale.per poter poter accedere alle risorse previste dal dispositivo per la ripresa e la resilienza, ciascuno Stato membro ha dovuto presentare alla commissione europea, a partire dal 15 ottobre 2020 ed entro il 30 aprile 2021, un piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in cui descrivere dettagliatamente il programma di riforme e di investimenti da realizzare entro il 2026. I TRIBUTI REGIONALI Un passo importante verso l’attuazione del federalismo fiscale è stato compiuto con l’approvazione del D.Lgs 68/2011 in tema di autonomia finanziaria delle regioni a statuto ordinario e delle province. Il decreto, dopo le modifiche apportate dalla L.197/2022 prevede:
  • Da un lato, la soppressione a decorrere dal 2027 di tutti i trasferimenti statali alle regioni destinati all’esercizio delle competenze regionali ad eccezione di quelli relativi al fondo perequativo
  • Dall’altro, il rafforzamento della capacità impositiva delle regioni, aumentando l’aliquota di base e concedendo maggiori margini di manovra alle regioni, la possibilità di istituire nuovi tributi regionali e locali con legge regionale L’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP): è un tributo a carattere reale il cui gettito garantisce l’autonomia finanziaria delle regioni. Essa assume la natura di tributo proprio delle regioni tanto che dal 1 gennaio 2010 ne è prevista l’istituzione con legge regionale. Il presupposto dell’Irap è l’esercizio abituale di un’attività attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. A partire dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2022, perfetto di quanto stabilito dalla L 234/2021 le persone fisiche esercenti attività commerciali ovvero arti o professioni non sono più tenute al pagamento dell’Irap. Restano perciò soggetti a Irap: gli studi professionali e associati, le società di persone, le società di capitali, gli enti commerciali in generale, gli enti del terzo settore.

La base imponibile, costituita dal valore aggiunto della produzione prodotto nel territorio regionale in cui il soggetto esercita l’attività, è calcolata in ragione delle risultanze del bilancio, con criteri specifici per ogni categoria di soggetti passivi. Se il contribuente esercita l’attività attività in più regioni senza l’impiego di personale per almeno tre mesi, il valore della produzione netta deve essere imputato al territorio della regione nel quale il soggetto passivo è domiciliato. Esistono delle regole comuni che riguardano tutti i soggetti passivi e che consentono di dedurre dalla base imponibile alcuni costi tipicamente connessi al personale:

  • I contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro
  • Le spese per apprendisti, disabili e personali assunto mediante contratti di formazione e lavoro
  • I costi del personale impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota ordinaria del 3,9%. L’aliquota può essere variata fino a 0,92 punti percentuali, dalle singole regioni. La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. Per ogni periodo d’imposta i soggetti passivi Irap devono presentare apposita dichiarazione nella quale indicare i componenti del valore della produzione netta. La dichiarazione Irap deve essere presentata in forma autonoma, tramite specifico modello, direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Il modello Irap deve essere presentato in via telematica e il pagamento dell’Irap avviene mediante il sistema della cosiddetta autotassazione. È lo stesso contribuente che provvede a determinare l’imposta e a versarla in acconto o in saldo. L’acconto va versato in due rate:
  • La prima, pari al 40%, entro lo stesso termine per il versamento dell’imposta saldo (30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione)
  • La seconda, pari al residuo 60% entro il 30 novembre L’imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, o, se il saldo è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna regione non superano 10,33 €. In particolare, qualora l’ammontare dell’imposta dovuta a ciascuna regione sia pari o inferiore a 10,33 €, l’obbligo versamento rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo. Gli altri principali tributi delle regioni a statuto ordinario sono:
  • Le tasse sulle concessioni regionali che si applicano agli atti e ai provvedimenti adottati dalle regioni nell’esercizio delle proprie funzioni e dagli enti locali nell’esercizio di funzioni regionali loro delegate. Dal 2013 tali tasse sono trasformate in tributi propri regionali, ferma restando la facoltà delle regioni di sopprimerle
  • L’imposta sulle concessioni statali che si applica alle concessioni per l’occupazione e l’uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Dal 2013 l’imposta è stata trasformata in tributo proprio regionale, ferma la facoltà di soppressione da parte di ciascuna regione
  • Le tasse automobilistiche regionali
  • La tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche appartenenti alle regioni; anche questa tassa è stata trasformata in tributo proprio a partire dal 2013, ferma restando la facoltà attribuita a ciascuna regione di sopprimerla
  • L’addizionale all’accisa sul gas naturale
  • La tassa regionale per il diritto allo studio universitario, al fine di incrementare le disponibilità finanziarie per l’erogazione di borse di studio e prestiti d’onore agli studenti universitari capaci e meritevoli ma privi di mezzi
  • La tassa speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero degli stessi
  • L’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili L’ORDINAMENTO CONTABILE DELLE REGIONI: IL D.LGS 118/2011 E LA CONTABILITÀ ARMONIZZATA la necessità di consentire la piena realizzazione del federalismo fiscale e di garantire l’uniformità e la confrontabilità dei sistemi contabili di tutte le pubbliche amministrazioni aveva spinto il legislatore, con la L. 42/2009 a delegare il governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti ad armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio di comuni, province, città metropolitane e regioni. Alla delega contenuta nella L.42/2009 ha dato attuazione il D.Lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi prevedendo in origine una fase di sperimentazione di durata biennale. Le modifiche al d.lgs 118/2011 successivamente apportate dal d.lgs 126/2014 hanno inciso in modo particolare sull’ordinamento contabile delle regioni.

necessarie a realizzare gli obiettivi sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità di riferimento. I documenti che compongono il processo di programmazione delle regioni sono:

  • Il documento di economia e finanza regionale (DEFR), che la giunta regionale presenta al consiglio entro il 30 giugno
  • La nota di aggiornamento del DEFR, da presentare al consiglio entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento del DEF nazionale e comunque non oltre la data di presentazione del disegno di legge di bilancio
  • Il disegno di legge di stabilità regionale, da presentare al consiglio entro il 31 ottobre
  • Il disegno di legge di bilancio, da presentare al consiglio entro il 31 ottobre
  • Il piano degli indicatori di bilancio, approvato dalla giunta entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e dall’approvazione del rendiconto
  • Il disegno di legge di assestamento del bilancio, presentato al consiglio entro il 30 giugno giugno
  • Gli eventuali disegni di legge di variazione di bilancio
  • Gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di bilancio da presentare al consiglio entro il 31 ottobre
  • Gli specifici strumenti di programmazione regionale Il sistema di bilancio della regione si conclude con il rendiconto della gestione, da provarsi dalla giunta entro il 30 aprile e dal consiglio entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento.
  1. Il principio della contabilità finanziaria stabilisce che, nelle amministrazioni pubbliche che la adottano, la contabilità finanziaria costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione della gestione. La contabilità finanziaria rileva le obbligazioni, attive e passive, gli incassi e i pagamenti riguardanti tutte le transazioni poste in essere da un’amministrazione pubblica, anche se non determinano flussi di cassa effettivi.
  2. Il principio della contabilità economico-patrimoniale: l’articolo 2 del d.lgs 118/2011 prevede l’adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. La contabilità economico patrimoniale affianca la contabilità finanziaria per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dall’ente.
  3. Il principio del bilancio consolidato: secondo quanto stabilito dall’articolo 11 bis del d.lgs 118/2001, le regioni e gli enti locali devono redigere un bilancio consolidato che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico dell’attività complessiva svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative. Il bilancio consolidato è composto dal conto economico consolidato e dallo stato patrimoniale consolidato e ad esso vanno allegati la relazione relazione sulla gestione consolidata e la relazione del collegio dei revisori. Un altro strumento fondamentale per facilitare il processo di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali è rappresentato dall’adozione di un piano dei conti integrato (articolo 4) che renda possibile il confronto tra i dati forniti dai vari enti e il consolidamento e il monitoraggio dei conti pubblici. Tale piano è costituito dall’elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, in modo da evidenziare le modalità di raccordo fra i dati finanziari e quelli economico-patrimoniali consentendo così la rilevazione unitaria dei fatti gestionali. L’art 11 dispone che le regioni ed enti locali adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali, nonché comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati. L’applicabilità del D.lgs 118/2011 alle regioni a statuto speciale In materia di bilancio, per le regioni a statuto speciale valgono le norme contenute nei rispettivi statuti adottati con legge costituzionale dello Stato, come disposto dall’articolo 116 della costituzione; vanno poi prese in considerazione le leggi, emanate da ciascuna regione, per la disciplina delle modalità di formazione e approvazione del bilancio, nel rispetto delle norme di coordinamento della finanza nazionale con la finanza locale. Per quanto riguarda l’applicabilità del nuovo ordinamento contabile di cui al d.lgs 118/2011, secondo quanto disposto dall’articolo 79, introdotto dal d.lgs 126/2014, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute ad adeguare il proprio ordinamento contabile ai principi di armonizzazione ai bilanci pubblici nello stesso contenuti. I DOCUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA Le regioni devono tenere conto della necessità di concorrere al perseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica, come previsto dall’articolo

119 della costituzione. L’intero processo di programmazione, deve essere effettuato nel rispetto dei principi contabili generali di cui al D.lgs 118/2011 E ciò al fine di consentire a tutti i soggetti portatori di interessi (dai cittadini alle pubbliche amministrazioni) di:

  • Conoscere i risultati che l’ente intende conseguire
  • Valutare in sede di rendicontazione l’effettivo grado di conseguimento degli stessi I caratteri qualificanti della programmazione regionale sono: la valenza pluriennale del processo, la lettura non solo contabile dei documenti, il coordinamento e la coerenza dei documenti di bilancio. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) da presentare al consiglio entro il 30 giugno di ciascun anno, descrive le politiche da adottare e gli obiettivi della manovra di bilancio regionale, indicando tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi e gli strumenti attuativi. Spetta a ciascuna regione definire i contenuti specifici del documento: le politiche da adottare, gli obiettivi della manovra di bilancio, il quadro finanziario unitario di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi della programmazione unitaria. Il documento è suddiviso in due sezioni:
  • La prima comprende il quadro sintetico del contesto economico e finanziario di riferimento
  • La seconda sezione comprende l’analisi della situazione finanziaria della regione Entro 30 giorni dalla presentazione della nota di aggiornamento al DEF la giunta regionale presenta al consiglio regionale la nota di aggiornamento del DEFR. La legge di stabilità regionale: la regione adotta una legge di stabilità regionale contenente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione. L’articolo 36 del d.lgs 118/2011 dispone che le regioni deliberano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, riferito ad almeno un triennio, che rappresenta il quadro delle risorse che l’ente prevede di acquisire e di impiegare nel periodo considerato. Tale documento rappresenta lo strumento attraverso il quale gli organi di governo dell’ente distribuiscono le risorse finanziarie tra i differenti programmi, in coerenza con quanto previsto nel DEFR stesso. Il bilancio comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio e le previsioni di competenza degli esercizi successivi; le previsioni riguardanti il primo esercizio costituiscono il bilancio di previsione finanziario annuale. Per ciascuno degli esercizi in cui è articolato, il bilancio è deliberato in pareggio finanziario di competenza garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Il bilancio di previsione è composto da due parti, relative rispettivamente all’entrata e alla spesa. Le entrate sono classificate in titoli e tipologie. Le spese sono classificate in emissioni (rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall’ente utilizzando le risorse finanziarie) e programmi. Per quanto riguarda la procedura di approvazione prevede che:
  • Entro il 31 ottobre di ogni anno la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre al consiglio.
  • Entro il 31 dicembre dicembre il consiglio approva il bilancio Qualora il consiglio non approvi bilancio entro il 31 dicembre dicembre si avrà un esercizio provvisorio che non può essere concesso se non per legge e per un periodo complessivamente non superiore a quattro mesi, durante il quale non è consentito il ricorso all’indebitamento. Il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio: l’articolo 18 bis dispone che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione le regioni presentino un piano degli indicatori e dei risultati risultati attesi di bilancio. il documento deve essere presentato entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e deve essere divulgato attraverso la pubblicazione sul sito Internet istituzionale della regione, nella sezione trasparenza, valutazione merito , accessibile dalla home page. L’assestamento del bilancio: ai sensi dell’articolo 50, entro il 31 luglio la regione approva con legge l’assestamento delle previsioni di bilancio anche sulla scorta della consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato accertati in sede di rendiconto dall’esercizio scaduto il 31 dicembre precedente. La legge di assestamento del bilancio attesta il permanere degli equilibri generali di bilancio e in caso di accertamento negativo assume i necessari provvedimenti di riequilibrio. Le variazioni del bilancio di previsione: l’articolo 51 considera la possibilità che nel corso dell’esercizio finanziario il bilancio di previsione possa essere oggetto di variazioni.