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Questa lezione riguarda il Reato Omissione Dolosa, una tipologia di reato che si verifica quando un soggetto ha l'obbligo giuridico di impedire un evento e non lo fa. Vengono descritti gli elementi costitutivi della fattispecie oggettiva tipica, la duplicazione delle fattispecie causalmente orientate e i limiti alla sua applicazione, la posizione di garanzia e il nesso causale. Vengono inoltre distinte le due categorie di reati omissivi: propri e impropri.
Tipologia: Appunti
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A seconda di come viene descritta la Fattispecie Tipica è possibile operare una partizione in – Reato Doloso d’Azione – Reato Doloso di Omissione – Reato Colposo. Quindi la Norma Penale può attribuire Rilevanza ad una Condotta Positiva (FARE) e ad una Condotta Negativa (NON fare) Azione e Omissione – vi sono casi in cui l’Ordinamento obbliga un OBBLIGO. Le Azioni e le Omissioni possono essere Rilevanti- NON tutte sono Rilevanti Penalmente è indispensabile che il soggetto si trovi nelle CIRCOSTANZE descritte nella NORMA. Es. di madre che non allatta il proprio bambino – in questo caso vi è una Condotta Omissiva che Determina una Rilevanza Penale. Non può Rilevare la Mera Omissione – Ma il NON compiere un’azione positiva di cui l’Ordinamento si attendeva il compimento – Natura Normativa- e NON meramente ONTOLOGICA – della omissione penalmente Rilevante,
L’Omissione Penalmente Rilevante corrisponde alla Violazione di un COMANDO e non di un Divieto (come invece è nel Reato di zione). In questi casi l’Ordinamento Rileva il mancato compimento di una Azione DOVEROSA… ed è chiaro che si deve trattare di un soggetto presente nella Norma.
Il Reato di Omissione si può distinguere in due categorie di Reati.
Nei Reati OMISSIVI IMPROPRI (o commissivi mediante Omissione) alla OMISSIONE dell’Agente deve Accompagnarsi la Realizzazione di un Evento Naturalistico l’autore ha l’obbligo di ATTIVARSI per impedire la verificazione dell’Evento.
Es. della madre che omette di allattare il Bimbo – quindi l’Evento Naturalistico è dato dal Decesso del Bimbo – e si conferma dal punto di vista giuridico mediante l’integrazione della norma di parte speciale dell’Omicidio e la norma di parte generale che è data dall’Art. 40 c2 cp.
La differenza fondamentale tra i Reati Omissivi PROPRI e i Reati OMISSIVI IMPROPRI e data che : ▲ i Reati OMISSIVI PROPRI – sono tutti di descrizione Legislativa e la norma penale incriminatrice descrive la situazione all’interno della quale il soggetto si DEVE TROVARE e in più descrive l’OMISSIONE TENUTA; ▲ i Reati OMISSIVI IMPROPRI – la Norma penale incriminatrice NON DESCRIVE IL FATTO – ma la Fattispecie incriminatrice viene creata dal combinato disposto tra la Fattispecie Penale incriminatrice che è descritta mediante una Condotta ATTIVA e l’art. 40 c.2 cp che afferma la possibilità di duplicare le Fattispecie Attive in corrispondenza delle Fattispecie Omissive IMPROPRIE.
In pochissimi casi è la norma penale incriminatrice ad attribuire direttamente Rilevanza Penale alla Omissione che Determina il Realizzarsi dell’Evento che sono pochi tipo art. 450 cp Delitti colposi di pericolo- pericolo del disastro ferroviario, - in questi casi è la norma a prevedere espressamente l’omissione come modalità di realizzazione del FATTO TIPICO – in tutti gli altri casi invece il Reato Omissivo IMPROPRIO (mediante commissione) è dato dalla fattispecie + dall’art.40 c.2cp “ non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo ”. Quindi avremo che in tutti casi in cui la fattispecie penale incriminatrice descrive la Condotta Tipica soltanto come ATTIVA, sorgono problemi di DETERMINATEZZA/LEGALITA’- il NON impedire non è lo stesso che CAGIONARE. Come già detto nel Nostro Ordinamento la Duplicazione delle Fattispecie da ATTIVE in OMISSIVE è affidata all’art. 40 c.2 cp.-
Avremo l’Obbligo Giuridico di ATTIARSI nel Reato OMISSIVI PROPRI e l’Obbligo Giuridico di IMPEDIRE l’evento nei Reati OMISSIVI IMPROPRI (mediante commissione).
Nei Reati Omissivi PROPRI la Posizione di GARANZIA è descritta nella Fattispecie nei Reati Omissivi IMPROPRI la posizione di GARANZIA è individuata in maniera molto GENERICA e VAGA dalla Formula indicata dall’art. 40 c.2 cp – TUTTAVIA QUESTA NORMA NON CI CHIARISCE QUANDO IL SOGGETTO ABBIA L’OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L’EVENTO E’ QUESTO E’ UN PROBLEMA CHE DEVE RISOLVERE ESSERE RISOLTO QUANDO SARA’ SUL PIANO INTERPRETATIVO (GIUDICE).
Fattispecie OGGETTIVA nei Reati OMISSIVI
Altro Elemento Costitutivo della Fattispecie Oggettiva Tipica nei Reati Omissivi è la Posizione di Garanzia.- Nei Reati Omissivi PROPRI – Fonte – dell’Obbligo di Agire è la Norma Penale Incriminatrice – e quindi non vi è Nessun Problema di DETERMINATEZZA e di LEGALITA’ ( es art 593 cp)
Nei Reati Omissivi Impropri la – Fonte – della posizione di Garanzia dunque dell’Obbligo Giuridico di impedire l’evento è nell’art. 40 c.2 cp – vi sono problemi di Determinatezza / Legalità nella definizione della posizione di garanzia (che è Elemento Essenziale della Fattispecie Oggettiva della Tipicità) – deve essere individuata in maniera CERTA – e nella norma del 40 c2 cp non lo dice. La Giurisprudenza e la Dottrina si sono impegnati nel dare la PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE FORMALE (TEORIA DEL TRIFOGLIO) – Legge – Contratto – Precedente Azione Pericolosa. Se la legge è Ok il Contratto è Ok il Precedente Azione Pericolosa NON può essere accolta ad es. Il soggetto Fermato in panne senza adottare le precauzioni… quella del Trifoglio è una Teoria considerata Statica è quindi superata. La seconda Teoria del Soggetto Attivo che svolge funzione nell’ambito sociale è la PROPOSTA DI CLASSIFICAZIONE FUNZIONALE → Posizione di Protezione di un bene giuridico a fronte di una molteplicità di Fonti di pericolo (es. Genitori, Babysitter) e Posizione di Controllo di una fonte di pericolo verso una molteplicità di beni giuridici (es. Responsabilità di un cantiere stradale). Questa Teoria di Classificazione Funzionale è stata adottata con le Fondi del Contratto.
IL DOLO NEI REATI OMISSIVI
La struttura psicologica è la stessa dei Reati a Condotta Attiva – vi è parziale differenza nell’oggetto del DOLO (Posizione di Garanzia) Data la Struttura, problematica definizione del confine tra fase della Rappresentazione e fase della Volizione – che il soggetto ha violato l’obbligo che la norma gli impone es. art 380 Il patrocinante Infedele
Fattispecie di questo tipo risolvono il problema della Duplicazione tra il 40 c.2 cp e le Fattispecie a Condotta Attiva e anche la Posizione di garanzia con riferimento al ruolo e ai Doveri Gravanti sul Soggetto – Reati di Obbligo risolvono il problema che sorgono nei Reati Omissivi Impropri.