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Processo d'esecuzione forzata: titolo esecutivo, pignoramento e precetto, Appunti di Diritto Processuale Civile

La procedura del processo d'esecuzione forzata in Italia, inclusi i titoli esecutivi, il pignoramento e il precetto. Il processo d'esecuzione forzata è una procedura giuridica per far rispettare un obbligo giudiziale o stragiudiziale. Il titolo esecutivo è un documento che ha efficacia per l'esecuzione forzata e identifica creditore e debitore. Il pignoramento è un vincolo posto sui beni del debitore, mentre il precetto è un atto prodromico che manifesta l'intenzione del creditore di agire e contiene un'intimazione al debitore a provvedere al pagamento del dovuto. dettagli sulla spedizione del titolo in forma esecutiva, l'atto di precetto e il ruolo del giudice dell'esecuzione.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/09/2022

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ESECUZIONE FORZATA
Lezione introduttiva del professor Finocchiaro
Il diritto processuale civile può essere inteso, tra i tanti modi, come forma di tutela dei diritti soggettivi (anche di
situazioni giuridiche di consistenza inferiore). Si distinguono tre forme di tutela:
1. dichiarativa o di accertamento (di diritto processuale civile 1: processo ordinario di cognizione). Si distinguono tre
ulteriori sottotipi, a seconda dei tipi di sentenza
a. accertamento mero (si limita ad accertare come è la situazione. es. rigetto della domanda, quando viene accertata la
non sussistenza del diritto fatto valere, o es. di accoglimento, accertando un diritto assoluto)
b. condanna ( il giudice ordina di modificare la realtà fattuale materiale che è anche giuridica poiché esse si intrecciano)
c. costitutiva (che modifica la situazione giuridica, costituisce estingue un rapporto giuridico tra i soggetti in causa)
2. esecutiva: eventuale fase di modificazione della realtà e uniformazione per trasformare la realtà materiale a quanto è
indicato nell’ordinamento giuridico ( che viene detto processo di esecuzione forzata, o processo esecutivo)
3. tutela cautelare: posta nel mezzo tra le due. Si compone tanto di una fase d’accertamento per verificare se concedere
o meno la cautela richiesta, e dal momento che la misura cautelare ha al proprio interno un’esigenza di urgenza, nel caso
in cui venga concessa la misura cautelare automaticamente scatta anche la fase di attuazione della misura. Non c’è
soluzione di continuità tra concessione della cautela e esecuzione di essa, di modifica della realtà.
Esecuzione forzata: autonoma, distinta rispetto alla fase dichiarativa, perché è un processo diverso. È possibile che il
processo esecutivo inizi senza che sia stato preceduto da un processo dichiarativo.
La peculiarità del processo d’esecuzione forzata è che puo essere iniziato sulla base di un titolo esecutivo: il legislatore
discrezionalmente puo stabilire che alcuni atti abbiano l’efficacia di titolo esecutivo, ma esso non deve avere delle
caratteristiche specifiche (non deve contenere al proprio interno una intrinseca efficacia probatorio, deve essere idoneo a
certi effetti….) È una scelta discrezionale!! .
Titoli esecutivi giudiziali e altri stragiudiziali: scelta discrezionale.
Fino ad ora abbiamo analizzato titoli stragiudiziali: il legislatore ha stabilito che la conciliazione raggiunta all’esito
della mediazione è titolo esecutivo, come del resto l’accordo all’esito della negoziazione assistita.
Ci sono titoli esecutivi giudiziali: la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la sentenza in grado d’appello
(se contiene una condanna), o la sentenza della cassazione quando pronuncia nel merito .
Poi abbiamo titoli esecutivi misti: come il lodo omologato, il lodo straniero riconosciuto in italia, l’accordo di
conciliazione raggiunto all’esito della mediazione senza gli avvocati che deve essere omologato dal tribunale, la
conciliazione giudiziale (si fonda sulla volontà delle parti, ma compiuta davanti al giudice) , la conciliazione in sede
non contenziosa del giudice di pace(ora non esiste piu).
I titoli esecutivi sono tantissimi, giudiziali o stragiudiziali ( anche Le ordinanze anticipatorie, immediatamente
esecutive).
Il legislatore ha dunque attribuito discrezionalmente la qualifica di titolo esecutivo ad atti negoziali, come ad esempio a
cambiali o assegni, purché in regola con le leggi sul bollo.
Hanno efficacia esecutiva anche alcuni provvedimenti della PA.
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ESECUZIONE FORZATA

Lezione introduttiva del professor Finocchiaro Il diritto processuale civile può essere inteso, tra i tanti modi, come forma di tutela dei diritti soggettivi (anche di situazioni giuridiche di consistenza inferiore). Si distinguono tre forme di tutela:

  1. dichiarativa o di accertamento (di diritto processuale civile 1: processo ordinario di cognizione). Si distinguono tre ulteriori sottotipi, a seconda dei tipi di sentenza a. accertamento mero (si limita ad accertare come è la situazione. es. rigetto della domanda, quando viene accertata la non sussistenza del diritto fatto valere, o es. di accoglimento, accertando un diritto assoluto) b. condanna ( il giudice ordina di modificare la realtà fattuale materiale che è anche giuridica poiché esse si intrecciano) c. costitutiva (che modifica la situazione giuridica, costituisce estingue un rapporto giuridico tra i soggetti in causa)
  2. esecutiva: eventuale fase di modificazione della realtà e uniformazione per trasformare la realtà materiale a quanto è indicato nell’ordinamento giuridico ( che viene detto processo di esecuzione forzata, o processo esecutivo)
  3. tutela cautelare: posta nel mezzo tra le due. Si compone tanto di una fase d’accertamento per verificare se concedere o meno la cautela richiesta, e dal momento che la misura cautelare ha al proprio interno un’esigenza di urgenza, nel caso in cui venga concessa la misura cautelare automaticamente scatta anche la fase di attuazione della misura. Non c’è soluzione di continuità tra concessione della cautela e esecuzione di essa, di modifica della realtà. Esecuzione forzata: autonoma, distinta rispetto alla fase dichiarativa, perché è un processo diverso. È possibile che il processo esecutivo inizi senza che sia stato preceduto da un processo dichiarativo. La peculiarità del processo d’esecuzione forzata è che puo essere iniziato sulla base di un titolo esecutivo: il legislatore discrezionalmente puo stabilire che alcuni atti abbiano l’efficacia di titolo esecutivo, ma esso non deve avere delle caratteristiche specifiche (non deve contenere al proprio interno una intrinseca efficacia probatorio, deve essere idoneo a certi effetti….) È una scelta discrezionale!!. Titoli esecutivi giudiziali e altri stragiudiziali: scelta discrezionale. Fino ad ora abbiamo analizzato titoli stragiudiziali: il legislatore ha stabilito che la conciliazione raggiunta all’esito della mediazione è titolo esecutivo, come del resto l’accordo all’esito della negoziazione assistita. Ci sono titoli esecutivi giudiziali: la sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, la sentenza in grado d’appello (se contiene una condanna), o la sentenza della cassazione quando pronuncia nel merito. Poi abbiamo titoli esecutivi misti: come il lodo omologato, il lodo straniero riconosciuto in italia, l’accordo di conciliazione raggiunto all’esito della mediazione senza gli avvocati che deve essere omologato dal tribunale, la conciliazione giudiziale (si fonda sulla volontà delle parti, ma compiuta davanti al giudice) , la conciliazione in sede non contenziosa del giudice di pace(ora non esiste piu). I titoli esecutivi sono tantissimi, giudiziali o stragiudiziali ( anche Le ordinanze anticipatorie, immediatamente esecutive). Il legislatore ha dunque attribuito discrezionalmente la qualifica di titolo esecutivo ad atti negoziali, come ad esempio a cambiali o assegni, purché in regola con le leggi sul bollo. Hanno efficacia esecutiva anche alcuni provvedimenti della PA.

È dunque necessario che vi siano fasi eventuali d’opposizione all’esecuzione che aprono delle fasi di cognizioni, parentesi cognitive all’interno del processo cognitivo. Il processo esecutivo è un processo che avendo una funzione diversa da quella del processo di cognizione,ha una struttura diversa, e tutte le regole del contradditorio non vengono applicate. Il debitore dovrà essere messo in una condizione di difendersi, bisogna dargli la possibilità di intervenire nel processo ma non sarà un vero contradditorio. L’interruzione: non ha cittadinanza nell’ambito del processo esecutivo, perché essa è funzionale a consentire il contradditorio. Il processo esecutivo è gestito dal giudice, la legge delega prevederà la possibilità per il debitore di vendere il proprio immobile eventualmente pignorato ( una rivoluzione copernicana!!) novità che comporterà altre novità. Nel corso del processo esecutivo tendenzialmente il giudice non deve compiere alcun accertamento, anzi spesso il processo esecutivo si svolge senza l’intervento del magistrato ma solo con parti dell’organizzazione ufficio giudiziario tribunale. Tutte le attività sono svolte dall’ufficiale giudiziario. Ogni volta che insorga una controversia, che vi sia una discussione sulla legittimità degli atti compiuti o sulla semplice opportunità degli atti esecutivi, sarà possibile proporre un’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi. Il processo di esecuzione forzata è di tanti tipi: il piu importante è quello di espropriazione forzata, funzionale a dare la soddisfazione di un diritto di credito pecuniario, e quindi questo si articola in:

  1. pignoramento >individuazione di alcuni specifici beni del debitore 2 trasformazione dei beni pignorati in denaro>che è la fase di liquidazione forzata verso l’assegnazione o la vendita forzata
  2. e infine la distribuzione tra i creditori concorrenti E’ possibile che si contesti: l’esistenza del diritto di credito, la possibilità di pignorare alcuni beni…. Questioni di legittimità, ci sarà un’opposizione all’esecuzione. Opposizioni agli atti esecutivi: parentesi di cognizione. Il processo di esecuzione forzata contiene anche la disciplina di tali parentesi cognitive, in cui verranno applicati tutti i principi del processo di cognizione. Lezione 1 28/ Il processo esecutivo Il diritto del creditore di espropriare i beni del proprio debitore al fine di vedere soddisfatto il proprio diritto di credito. All’interno del libro terzo del cpc è contenuta l’intera disciplina del processo esecutivo ed è altresì disciplinata una parte di procedimenti di cognizione collegati funzionalmente al processo esecutivo, cioè sono i procedimenti di opposizione che rappresentano delle parentesi cognitive all’interno del processo esecutivo ordinario. Gli articoli del cc invece che vanno dal 2910 al 2933 ci parlano dell’esecuzione forzata in ragione ella sua funzione e del suo risultato: sono norme di carattere piu generale. Qual’è il senso dell’esecuzione forzata? Il processo di primo grado di cognizione si sviluppa secondo tre diverse caratteristiche. Il processo di cognizione puo essere : 1 il processo di accertamento >quando è volto all’accertamento di un diritto 2 costitutivo > quando in esito dello svolgimento del giudizio si dichiara la costituzione di un diritto

Il processo di cognizione a seconda dell’oggetto del giudizio si suddivide in: 1.giudizio di espropriazione forzata, a cui è destinata la maggior parte degli articoli del cc e del cpc. Ed è piu complicata perchè consente di realizzare il diritto del creditore sui beni del debitore trasformandoli in denaro. Il creditore espropria i beni mobili o immobili o i crediti del debitore, li vende e li trasforma in denaro che con un procedimento complicato gli viene conferito, all’esito del giudizio dell’espropriazione forzata.

  1. esecuzione forzata in forma specifica. È quella disciplinata dagli art 605 e 611,12,14 e 2930 31 33 cc. L’ Esecuzione forzata in forma specifica consente di ottenere il favore del creditore, la consegna/ rilascio di una cosa immobile, ovvero l’esecuzione che riguarda obblighi di fare o non fare. È la piu semplice rispetto all’espropriazione forzata. Attraverso il procedimento di espropriazione forzata non si realizza l’obbligo primario, che è piu facilmente realizzabile nei giudizi specifici, ma le ragioni creditorie vengono soddisfatte con equivalente, con la quantità di denaro che si ricava dalla trasformazione dei beni del debitore o che si potrebbe ricavare, perchè in teoria l’esecuzione forzata è volta al soddisfacimento delle ragioni creditorie , in pratica potrebbero esserci problemi , ad esempio se i beni del debitore non sono sufficienti per una realizzazione integrale delle ragioni creditorie. Quali sono le caratteristiche del giudizio dell’esecuzione forzata? È un processo avente funzione e caratteristiche a natura giurisdizionale, anche se rispetto al giudizio di cognizione, la funzione giurisdizionale è volta prevalentemente a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie e trae le mosse da un accertamento compiuto in un altro giudizio. La natura giurisdizionale dell’esecuzione è deducibile dal fatto che tale giudizio è contraddistinto dal principio della domanda: come nel giudizio di cognizione,in cui l’attore propone una domanda all’autorità giudiziaria nei confronti di un convenuto , mentre nel processo d’esecuzione la domanda è destrutturata, nel senso che la domanda viene proposta agli organi dell’esecuzione e non tanto al giudice dell’esecuzione. Il principio del contradditorio che regola tutti i procedimenti del nostro ordinamento è presente nel giudizio d’esecuzione ma con modalità differenti rispetto a quelle del giudizio di cognizione, perché il contradditorio nel processo d’esecuzione sono gia stat individuati nel processo di cognizione e sono creditore (parte istante) e il debitore. Anche tutte le condizioni dell’azione ( la possibilità giudica, l’interesse ad agire e la legittimazione processuale) non devono essere indagate, ma sono presenti nel titolo esecutivo, perché all’interno del giudizio d’esecuzione l’attore creditore agisce, il debitore subisce l’esecuzione. La legittimazione e interesse ad agire sono insiti nel titolo esecutivo, che individua creditore e debitore. La possibilità giuridica allo stesso modo non deve essere indagata, perchè il giudizio d’esecuzione prende le mosse da un accertamento contenuto nel titolo esecutivo. Come in ogni procedimento giurisdizionale c’è un giudice. Il giudice dell’esecuzione però di fatto non giudica ma prevalentemente ha funzione ordinatoria, e quindi si esprime attraverso ordinanze e decreti, mentre gli è alieno il sistema della sentenza, fatto salvo per quei procedimenti che sono parentesi cognitive all’interno del giudizio d’esecuzione che sono le opposizioni all’esecuzione, all’interno di cui il giudice riveste funzioni di giudicante e non solo di longa manus organizzativa del processo esecutivo.

Per tali ragioni all’interno de processo esecutivo le parti di fatto compaiono poco, è il giudice che quando lo ritiene opportuno dispone la comparizione. Fatto salvo per il processo d’espropriazione forzata immobiliare , che è tra i procedimenti il piu complicato, le udienze sono ridotte al minimo, addirittura per il processo d’espropriazione mobiliare presso il debitore la domanda cioè l’ avvio del procedimento viene fatta consegnando i titoli all’ufficiale giudiziario e il giudice interviene successivamente, quindi solo quando l’ufficiale giudiziario compie la propria opera di pignoramento. Nel procedimento d’espropriazione immobiliare presso terzi esiste un’attività prodromica alla comparizione delle parti di fonte gal giudice che interviene solo come ultimo stadio del procedimento. Il giudice dell’esecuzione organizza e risolve problemi che non devono formare oggetto di giudicato, perché lo fa per tramite di provvedimenti che non sono sentenze, ma ordinanze o decreti. Quindi i provvedimenti del giudice sono operazioni. Il processo esecutivo >in forma generica o espropriazione forzata in forma specifica. Il carattere giurisdizionale del processo è dato dal principio della domanda rivolta all’organo esecutivo e non all’organo d’esecuzione. Per quanto riguarda altre caratteristiche del processo giurisdizionale che però non si ritrovano parimenti in quello esecutivo vi è il principio di disponibilità delle prove, all’interno del processo esecutivo, salvo parentesi di cognizione non è necessario acquisire particolari prove perché il titolo esecutivo è sufficiente e basta a se stesso. Il processo esecutivo dovrebbe consentire al creditore di ottenere soddisfacimento dei propri diritti. Quindi l’esecuzione forzata dovrebbe essere esatta e completa, dovrebbe far ottenere al creditore proprio ciò che avrebbe ottenuto in via binaria del debitore, ovvero l’equivalente in denaro nell’ipotesi in cui la prestazione non sia coercibile, tenendo conto del brocardo latino secondo cui ‘nessuno puo essere costretto a compiere una prestazione specifica’. Quando ciò non sia possibile, è necessario ricorrere al requisito della generalità, e il bene della vita che assume le caratteristiche assolute di genericità è il denaro. Il compito del processo esecutivo è accertare che il diritto contenuto nel titolo esecutivo che sia di natura giudiziale o stragiudiziale possa esser eseguito con le formule in astratto determinate dalla legge ma comunque già indicate in concreto dal giudice della cognizione e che gli organi esecutivi debbano semplicemente attuare. Si attua un diritto già accertato con le modalità specifiche contenute nella sentenza o nel titolo esecutivo, modalità a cui gli organi dell’esecuzione sovraintendono, non giudicano: ordinano eseguono e si occupano di risolvere eventuali problemi insorti nel corso dell’esecuzione. Il titolo esecutivo Attraverso esecuzione forzata si attua il diritto alla tutela giurisdizionale. Affinché l’azione esecutiva possa essere posta in essere è necessario che il diritto che sottintende all’azione esecutiva sia stato accertato nei suoi elementi soggettivi ed oggettivi dall’organo giudicante nel processo di cognizione, ovvero che comunque questo diritto sia contenuto nel titolo esecutivo stragiudiziale che ha un particolare valore. Il giudice dell’esecuzione non puo compiere ulteriori accertamenti o valutazioni sul titolo esecutivo che gli viene presentato, cosi non lo puo fare l’ufficiale giudiziario posto che il titolo esecutivo ha efficacia incondizionata, e quindi l’unico sistema per porre un titolo esecutivo è costituito dall’opposizione volta a far accertare che questo titolo esecutivo non corrisponde piu alla realtà ( es. perché il credito è stato parzialmente adempiuto). L’esistenza del titolo esecutivo è fondamentale.

Per iniziare esecuzione forzata basta il titolo esecutivo che accerta l’esistenza del diritto che il processo esecutivo dovrebbe realizzare. Azione esecutiva è un diritto autonomo e astratto, condizionato in maniera necessaria e sufficiente da un titolo esecutivo che ha per oggetto la prestazione dell’attività giurisdizionale esecutiva fino al suo compimento, in funzione della soddisfazione del diritto accertato nel titolo ma anche indipendentemente dall’effettivo conseguimento di questa prestazione. L’ azione esecutiva è autonoma, trae le mosse dal titolo esecutivo, inizia con domanda del creditore, e finisce con un provvedimento con natura quasi sempre ordinatoria che dichiara chiusa l‘esecuzione indipendentemente dal fatto che il diritto sia stato soddisfatto. Il debitore ai sensi dell’art 2740cc risponde delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni presenti e futuri. Il titolo esecutivo puo essere azionato piu di una volta fino a che il creditore si stanca o fino a che il creditore avrà trovato il soddisfacimento delle proprie ragioni. Il titolo esecutivo è la prova legale dell’esistenza del diritto di credito che in quanto prova legale può essere inficiato solo facendo ricorso al procedimento i opposizione. _Art 474 del cpc: titolo esecutivo L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile Sono titoli esecutivi:

  1. le sentenze , i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
  2. le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia ;
  3. gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. L'esecuzione forzata per consegna o rilascio non può aver luogo che in virtù dei titoli esecutivi di cui ai numeri 1) e 3) del secondo comma. Il precetto deve contenere trascrizione integrale, ai sensi dell'articolo 480, secondo comma, delle scritture private autenticate di cui al numero 2) del secondo comma._ comma 1: la condizione necessaria e sufficiente è l’esistenza di un titolo esecutivo, per un diritto:
  • certo: accertato con un grado di sufficiente certezza, ed è accertato da un procedimento di cognizione oppure considerato titolo esecutivo del nostro ordinamento perchè sorto in via stragiudiziale in determinate ipotesi -liquido: contiene la condanna la pagamento di una certa somma, che deve essere indicata (quello che può mancare è oltre interessi legali dal dovuto al saldo, perché la somma degli interessi si puo tranquillamente quantificare) -esigibile: puo essere eseguito perchè non sono apposti condizioni o termini , o se apposti si sono avverati comma 2: punto 1> atto di precetto, sentenza, ma anche altri atti a cui la legge riconosce efficacia esecutiva, tra i quali ad esempio : ordinanze del 186 emesse nel giudizio di cognizione, i provvedimenti di convalida ex sfratto, i provvedimenti emessi in udienza presidenziali nei giudizi di separazione o divorzio, i decreti ingiuntivi che nascano immediatamente esecutivi o che vengano dichiarati esecutivi per difetto di opposizione o nell’ipotesi in cui l’opposizione sia stata respinta. Tutti questi provvedimenti hanno natura esecutiva che puo essere provvisoria, come ad esempio la sentenza di condanna emesse in primo grado, 282cpc sono tutte provvisoriamente esecutive, non definitivamente esecutive. Le sentenze sono provvisoriamente esecutive e diventano definitivamente esecutive quando passano in giudicato. Però una

sentenza di primo grado che contenga una condanna è a titolo esecutivo, puo dar luogo all’instaurazione del procedimento dell’esecuzione forzata. Le ordinanze 186 bis ter e quater sono provvedimenti Con cui il giudice nel processo di cognizione condanna la parte al pagamento delle somme non contestate o delle somme per il quale si è accertata la debenza nella fase podromica , cioè quella istruttoria che precede al sentenza. Tutti questi titoli poi vengono confermati o modificati nella sentenza. Nel giudizio di separazione e divorzio, all’udienza presidenziale, il presidente del tribunale emette i provvedimenti temporanei urgenti relativi all’assegnazione della casa coniugale, all’affidamento dei figli ma anche alle statuizioni di carattere economico degli assegni di mantenimento del coniuge o dei figli. I provvedimenti di assegnazione della casa coniugale puo dar luogo al rilascio eventualmente , sono provvisoriamente esecutive. Esiste poi un altro ambito all’interno dei titoli esecutivi, che è quello dei provvedimenti verbali con cui le parti si sono conciliate, verbali di conciliazione in sede giurisdizionale, di fronte ad esempio al giudice del lavoro ma anche il verbale di conciliazione nel giudizio di cognizione ordinario. I titoli esecutivi possono diventare con riferimento alla condanna al pagamento di somme di denaro, i verbali resi, gli accordi raggiunti in sede di mediazione e di negoziazione e assistita, lodi arbitrali ( titoli esecutivi sono il lodo dell’arbitrato rituale purché munito della clausola di esecutività ex824,mentre i lodi irrituali costituiscono solo prova scritta, non hanno vocazione esecutiva). LO CHIEDE!!!! punto 2> Esistono poi i titoli esecutivi stragiudiziale, detti qualificati, nel senso che quando fanno riferimento al pagamento di somme di denaro, il fatto di essere autenticate, attribuisce loro l’efficacia senza bisogno di accertamento, quindi in sede giurisdizionale, attribuisce loro l’efficacia di titolo esecutivo. Parimenti sono riconosciuti e considerati titoli esecutivi gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli. Comma 3> esecuzione in forma specifica. 475 spedizione in forma esecutiva

1. Le sentenze e gli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti 2.La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione , o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita. 3.La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica Italiana - In nome della legge» e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula. «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti». Per far si che esecuzione forzata abbia inizio occorre un titolo esecutivo: ma non è sufficiente. l’art 475 prevede che il titolo esecutivo (es una sentenza che prevede che Tizio deve pagare a Caio un tot) deve essere munita della formula esecutiva, ovvero una stampigliatura ad opera del tribunale.

tariffario e a seconda del valore dell’atto per cui si precede, l’atto di precetto ha un determinato valore economico che si imputa al debitore). Tale Atto di precetto non è perenne> il creditore ha obbligo di iniziare l’esecuzione forzata entro 90 g dalla notifica dell’atto di precetto. iniziarla , non completarla. Dopo tali 90 g senza che il creditore abbia iniziato l’ esecuzione forzata perde la sua efficacia. il creditore farà un altro atto di precetto in rinnovazione: dovrà necessariamente notificare al debitore un ulteriore atto, attendere moratoria ( perché per ogni atti di precetto ha il suo spatium deliberandi) per vedere se adempie spontaneamente, per poi iniziare l’esecuzione forzata. 480 forma del precetto

1. Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni, salva l'autorizzazione di cui all'articolo 482 , con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata. 2.Il precetto deve contenere a pena di nullità l'indicazione delle parti, della data di notificazione del titolo esecutivo se questa è fatta separatamente, o la trascrizione integrale del titolo stesso, quando è richiesta dalla legge. In quest'ultimo caso l'ufficiale giudiziario, prima della relazione di notificazione, deve certificare di avere riscontrato che la trascrizione corrisponde esattamente al titolo originale. Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. 3.Il precetto deve inoltre contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per la esecuzione [. In mancanz le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato, e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso. 4.Il precetto deve essere sottoscritto a norma dell'articolo 125 e notificato alla parte personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti. Nell’ipotesi in cui il titolo esecutivo sia costituito da cambiale, o da assegno, è necessario che l’atto di precetto contenga la trascrizione integrale del titolo. In questo caso, l’organo esecutivo a cui viene presentato il titolo (ufficiale giudiziario) deve verificare formalmente (non sostanzialmente) che la trascrizione contenuta nell’atto di precetto corrisponda a quella contenuta nel titolo esecutivo. Le varie riforme del codice hanno previsto ai fini della regolarità del precetto che sia contenuto nell’atto di precetto un avvertimento al debitore, ricordandogli di far ricorso ad un organismo di composizione della crisi o ad un professionista nominato dal giudice per porre rimedio al sovra indebitamento al fine di concludere un accordo con i creditori Per la composizione della crisi o affinché egli possa proporre un piano del consumatore. Elemento importante che deve essere contenuto nell’atto di precetto è dichiarazione di residenza o la dichiarazione di domicilio della parte istante nel comune dove ha sede il giudice competente per l’esecuzione, posto che in mancanza di questa dichiarazione le opposizioni all’atto di precetto si propongono nel luogo in cui è stato notificato il precetto. La Notificazione dell’opposizione si effettua presso la cancelleria del luogo e non direttamente alla parte istante. Lezione 2 4/

La condizione necessaria e sufficiente per l’instaurazione di giudizi esecutivo è l’esistenza di un titolo esecutivo. (se c’è titolo esecutivo allora si può dare inizio ad azione esecutiva). All’interno del processo esecutivo si parla di creditore, colui che instaura l’azione esecutiva, e debitore, colui che la subisce e non si parla più di attore e convenuto. Quando si fa riferimento al creditore, si parla sia di creditore c.d. procedente, colui che procede all’instaurazione del processo esecutivo ma anche di creditori intervenuti, ossia che hanno un titolo esecutivo diverso nei confronti del medesimo debitore o che sono privi di titolo ma la legge riconosce loro la possibilità di intervenire nel processo esecutivo instaurato dal creditore procedente per far valere le loro pretese sugli stessi beni pignorati dal c. procedente. Il terzo pignorato e il terzo anche debitor debitoris , soggetto a cui si richiede una collaborazione forzata al fine di realizzare le ragioni creditore del creditore procedente. Titolo esecutivo = si a riferimento sia all’accertamento contenuto nel documento e sia al documento che contiene l’accertamento IL GIUDICE DELL’ESECUZIONE Quando si fa rif al giudice dell’esecuzione si fa rif a 2 concetti diversi: Si intende l’ufficio giudiziario competente per territorio in materia specifica del processo esecutivo. N.b. la competenza appartiene al solo Tribunale, si deve quindi valutare solo la competenza per territorio, posto che la competenza per valore non ha rilvenaza, il giudice di pace non è competente in materia esecutiva, non può giudicare in materia di esecuzione. All’interno del Tribunale c’è un apposito ufficio in materia di esecuzione forzata. La competenza per territorio è disciplinata dall’articolo 26 ed è diversa a seconda del tipo di esecuzione forzata. La competenza del tribunale è del luogo in cui si trovano i beni in materia di pignoramento mobiliare e immobiliare. Appartiene al luogo di residenza del debitore in caso di pignoramento presso terzi. La specifica norma sulla competenza territoriale è stata più volta modificata così come tutte le norme in materia di esecuzione e con la legge 206/20021 sono previste ulteriori modifiche. Il giudice persona fisica a cui è attribuito il singolo procedimento esecutivo, una volta individuata la competenza territoriale del Tribunale, esclusa la competenza per valore, si individua il giudice persona fisica. Avviene da parte del presidente del tribunale o di sezione all’esito dell’iscrizione a ruolo che il creditore procedente deve effettuare. Il giudice dell’esecuzione è un giudice a cui non viene richiesto di pronunciare provvedimenti con vocazione di sentenza, si trova un titolo esecutivo con accertamenti già effettuati in un giudizio di cognizione, che è inattaccabile, non gli viene richiesto di pronunciare giudizi ma “semplici operazioni” (come le chiama il Mandrioli). Iscrive a ruolo il procedimento di pignoramento e questa iscrizione a ruolo determina la formazione del fascicolo ad opera del cancelliere (ora sempre telematico e non più cartaceo) e inividua il giudice dell’esecuzione. L’articolo 484 c.p.c. dice che il processo esecutivo è disciplinato da un giudice. I provvedimenti del giudice dell’esecuzione sono ordinanze (a cui si applicano gli articoli 174 e 175 che disciplinano il contenuto delle ordinanze del giudice istruttore) e decreti Le ordinanze giudice della cognizione sono sempre modificabili mentre le ordinanze del giudice di esecuzione in generale non sono modificabili, al massimo impugnabili. Il giudice verifica che sia rispettato il principio del contraddittorio, verificando di fatto che siano regolari le notifiche e che al debitore sia pervenuta la copia di tutti gli atti necessari per l’andamento del processo esecutivo. Il contraddittorio

L’ufficiale giudiziario si deve presentare tra le 7.00 e le 21.00. L’ufficiale g nomina il custode, salvo i beni che asporta, nel momento in cui redige il verbale di pignoramento, nomina custode il debitore o i suoi familiari, investendo il debitore delle norme che riguardano la custodia (obbligo di conservare il bene, di gestirlo in modo da non disperderlo, deteriorarlo dalle ragioni creditizie e la responsabilità che ne consegue). All’interno del pignoramento presso terzi, l’ufficiale rivolge l’intimazione di non disperdere deteriorare o sottrarre i beni non solo al debitore ma anche al terzo a cui rivolge un’intimazione ulteriore e specifica di non eseguire la prestazione che il debitore avrebbe diritto di richiedere. Per quanto riguarda il pignoramento immobiliare, inoltre, una volta notificato l’atto di pignoramento l’ufficiale giudiziario dovrebbe provvedere a consegnare il pignoramento all’ufficio del registro immobiliare per la sua trascrizione (di fatto è un atto del creditore, ma il codice lo individua come atto dell’ufficiale giudiziario). In teoria, ai sensi dell’ art.492-bis, l’ufficiale g dovrebbe accedere alle banche dati della p.a. e a tutte le altre banche dati (al pubblico registro automobilistico, ai dati acquisiti dall’agenzia delle entrate per ricercare telematicamente i beni da pignorare). Questo articolo è stato introdotto nel 2014/2015 ma non ci sono ancora i decreti attuativi, quindi questa attività è diventata propria del creditore procedente che si fa autorizzare dal presidente del tribunale per accedere ai dati fiscali, reddituali che riguardano il debitore. Quando si è introdotto il 492-bis era previsto che l’ufficiale giudiziario può estendere le ricerche. IL PERITO ESTIMATORE Abbiamo visto che l’uff giudiziario può farsi assistere, nell’ambito del pignoramento mobiliare, da un perito che individui il valore dei beni mobili (es. pignoramento in una galleria d’arte). Il perito estimatore emerge ancora di più nei procedimenti di pignoramento immobiliare. La stima del bene immobile viene fatta da un tecnico nominato dal giudice dell’esecuzione che, sulla base di un quesito più o meno standard, deve fornire una valutazione del bene a prezzi di mercato (prima si guardava alla rendita catastale, ma ora non è più così, il perito deve valutare il valore di mercato del bene). Il perito presta giuramento, attualmente lo fa presso la cancelleria, e gli viene assegnato un termine (da 90 a 120gg) per la redazione dell’ELABORATO PERITALE, per iscritto. L’esperito estimatore ha l’obbligo di accedere all’immobile, potendo, in caso di opposizione del debitore, farsi assistere dalla forza fisica, può chiedere l’autorizzazione ad affrangere le serrature. Nella relazione dell’elaborato peritale deve indicare:  il valore di mercato del bene  se esistono spese straordinarie o ordinarie non pagate (es immobile in un condominio)  indicare lo stato in cui si trova il bene -> se libero o occupato.  le eventuali formalità pregiudizievoli che il perito abbia riscontrato guardando la visura catastale (es ipoteche, ulteriori pignoramenti, sequstri etc) perché il creditore procedente deve valutare la convenienza di un eventuale bene per es pluri ipotecato. Altresì perché anche le parti che intendono provvedere all’acquisto del bene siano consapevoli dello stato dell’immobile.  la consistenza fisica dell’immobil e e anche abusi edilizi e se sono o meno sanabili, e ove possibile i costi della sanatoria. (n.b. se ci sono abusi edilizi non sanabili, l’immobile non è vendibile sia in modo privato che forzato).

La relazione è la base per il successivo svolgimento del processo esecutivo. Il valore di mercato indicato dal perito, salvo contestazioni del creditore procedente, viene utilizzato dal giudice o dal professionista delegato alla vendita come prezzo base per l’effettuazione della vendita all’incanto. Le spese del perito estimatore vengono liquidate dal giudice dell’esecuzione, anticipate dal creditore procedente e poi poste a carico degli oneri di procedura del debitore. In alcuni tribunali, il mancato pagamento dell’acconto a carico del perito comporta la sospensione del procedimento. La relazione deve essere depositata in modalità telematica per essere valutata. Nel pignoramento mobiliare è l’uff giudiziario che sceglie i beni, nel pignoramento immobiliari i beni sono scelti dal creditore e li sottopone all’atto di pignoramento. IL CUSTODE Nel pignoramento mobiliare il debitore viene nominato custode dei beni, salvo opposizione del creditore, e deve garantire che i beni mobili non asportati (no denaro o beni preziosi). es. viene pignorato un divano -> non viene portato via e l’ufficiale giudiziario nomina il debitore custode, l’ufficiale del processo verbale di pignoramento descrive il bene. Se il debitore lascia che il divano si deteriori (es lascia salire il gatto, rompe la fodera etc.) il custode debitore risponderà per aver omesso le opere e gli accorgimenti di custodia per conservare l’integrità del bene. Nel pignoramento degli immobili, il legislatore ha deciso che il custode NON può essere il debitore e ha introdotto la figura i cui compiti sono disciplinati dall’ articolo 560 c.p.c. Successivamente al pignoramento il giudice dell’esecuzione individua un custode, il cui nominativo l’istituto per eccellenza istituto vendite giudiziarie che si occupa della custodia dei beni mobili quando vengano esportati dalla casa del debitore. Per i beni immobili il custode può essere: una persona fisica o una società o associazione il cui nominativo è contenuto negli elenchi a disposizione del Tribunale, quindi il custode è un avvocato, un commercialista o un notaio o un’associazione di questi professionisti. A differenza del custode debitore, il custode di questo genere compie un’attività che deve essere retribuita e il compenso dovuto è proporzionale al valore dei beni oggetto di esecuzione, valore del bene non venduto ma del valore valutato nella perizia -> per questo proliferazione dei custodi. Es. custode di un immobile (casa) dal valore di due mln, venduto a molto meno, il custode non sapeva se l’immobile fosse libero o meno, non si era mai presentato sull’immobile e ha richiesto un compenso di 10mila euro. il custode deve collaborare con gli altri organi dell’esecuzione: direttamente con il giudice dell’esecuzione, direttamente con il perito stimatore e con il creditore procedente e debitore. Una volta ricevuta la nomina, di carattere giudiziale , deve recarsi all’immobile verificando lo stato in cui si trova e verificare se è occupato dal debitore, dalla sua famiglia o soggetti aventi causa del debitore (es. contratti di locazione, comodati) .il custode deve far si che i proventi di eventuali contratti di locazioni afferenti l’immobile pervengano ad un conto e non pervengano al debitore, l’attività principe del custode è amministrate i beni del pignoramento immobiliare (n.b. non esiste il custode del pignoramento presso terzi) compiti di amministrazione e gestione esercitati sotto la supervisione del giudice dell’esecuzione. le attività delegate al custode sono di carattere ordinario, per le attività di carattere straordinario il custode deve essere previamente autorizzato dal giudice dell’esecuzione.

verificare che venga saldato l’improto residuo e in difetto riferirà al giudice e indirà una nuova gara e la cauzione viene trattenuta come spesa di procedura.  una volta verificato il regolare pagamento dell’improto, il decreto di trasferimento viene emesso dal giudice dell’esecuzone, il professionista delegato inviterà le parti a depositare le note di precisazione del credito , ed emetterà un piano di riparto parziale , un porgetto di distribuzione che il professionista delegato ha l’onere di comunicare al creditore procedente affinchè svolgano le loro osservazioni. nel progetto di distribuzione viene indicata un’udienza nella quale viene approvato il progetto di riparto se non ci sono osservazioni, altrimenti approverà un nuovo piano di riparto, se non si raggiugne un accordo sulle contestazioni decide il giudice dell’esecuzione. L’esecutività del progetto del riparto definitiva avviene da parte del giudice dell’esecuzione che provvede alla liquidazione definitiva dei compensi del custode e del professinista delegato, dispone la cancellazione delle trascrizione ed emette il provvedimento di chiusura del procedimento di pignorazione. Soggetti coinvolti dal lato attivo del p esecutivo  giudice dell’esecuzione  cancelleire  ufficiale giudiziario  perito stimatore  custode  professionista delegato alle vendite Le parti  creditore procedente o intervenuti  debitore  terzo CENNI SUL PIGNORAMENTO IN GENERALE L’ articolo 492 c.p.c. dice che il pignoramento è un atto formale dell’ufficiale giudiziario e corrisponde a un’intimazione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore a al terzo di astenersi dal sottrarre disperdere o deteriorare i beni oggetto del pignoramento. la dispersione o la sottrazione costituisce un reato, quindi con effetti di natura penalistica. Il pignoramento è un vincolo posto sui beni che salvo le particolari ipotesi di pignoramento di denaro o gioielli non comporta l’immediata sottrazione dei beni al debitore, il quale può continuare ad utilizzarli. es. l’immobile pignorato può continuare ad essere abitato dal debitore. Articoli 569 c.p.c. guardo articolo online -> è continuamente rimaneggiato in riferimento all’ordine di liberazione. Di fatto, il debitore può continuare a d utilizzare dei beni pignorati fino a che non vengono appresi materialmente per essere trasformati, attraverso il meccanismo della vendita forzata in denaro contante che può essere conferito al creditore. Per il pignoramento degli autoveicoli ex articolo 521-bis il bene può continuare ad utilizzare il bene ma in realtà se il veicolo circola può essere sequestrato. Il pignoramento è un vincolo giuridico che è atto esclusivo proprio definitivo dell’ufficiale giudiziario. Il vincolo è un vincolo di scopo: il fine è il soddisfacimento delle ragioni del creditore, non possono essere dispersi, sottratti etc. perché fungono da garanzia all’adempimento coattivo del debitore.

l’ufficiale giudiziario nel p preso terzi invita il terzo a rendere una dichiarazione, ulteriore attività dell’ufficiale giudiziario, è una dichiarazione confessoria che espone il terzo a ulteriori conseguenze -> il terzo confessa di dovere una somma o un bene al debitore. Che cosa è il pignoramento? Il pignoramento è un atto dell’ufficiale giudiziario, intimazione e testo articolo 492 (da leggere!!) Lezione 3 11/ STRUTTURA del procedimento di espropriazione forzata Alla prima lezione, abbiamo visto la normativa in generale del giudizio de disciplinato sia dalle norme del c.p.c. sia del c.c. Con riferimento al 2910 e ss, proprio questo stabilisce che per conseguire ciò che è dovuto il creditore può far espropriare i beni del debitore secondo le norme disciplinate esplicitamente dal c.p.c. inoltre dice che il creditore può far espropriare, con le stesse modalità, beni del terzo quando questi siano vincolati a garanzia del credito del creditore o oggetto di un atto annullato perché compiuto in pregiudizio del creditore. il diritto del creditore e il dovere (2740 c.c.) di rispondere delle obbligazioni contratte con tutti i suoi beni e futuri, è un diritto che si può estendere a nei di terzi che abbiamo prestato garanzia nei confronti del debitore, o nei confronti di terzo per cui è accertata una collusione con il debitore e nei confronti dei soggetti , sull’art.2229 bis c.c.) che non c’è stata azione revocatoria ma in presenza dei requisiti posti da questo articolo. i beni o crediti del debitore vengono sottratti e in forza delle modalità disciplinate puntualmente e espressamente dal c.c. e vengono trasformati, ove possibile in denaro, per soddisfare la pretesa del creditore. il processo esecutivo indica, di fatto. il processo esecutivo indica le modalità attraverso le quali il credito viene realizzato trasformando in denaro i beni del debitore. queste modalità, che suppongono l’esercizio di un potere che può essere realizzato anche manu miliatari , devono essere rigorosamente disciplinate al fine di tutelare le ragioni di tutte le parti coinvolte. il creditore non può solo recarsi a casa del debitore e apprendere i beni del debitore. sovvengono i poteri dei soggetti indicati nella scorsa lezione, c.c. organi del processo esecutivo, in particolare, in quest’ottica di trasformazione dei beni in denaro è importante l’opera dell’ufficiale giudizio. il pignoramento è un vincolo di scopo, i beni del debitore vengono giuridicamente vincolati al soddisfacimento delle ragioni creditorie. questo vincolo, presente da quando l’ufficiale giudiziario effettua il pignoramento, non comporta, slavo casi particolari, per il debitore lo spossessamento immediato dei beni che può continuare ad utilizzarli purché ne garantisca l’integrità art.491 e 492 pignoramento=intimazione rivolta al debitore o al terzo di astenersi da attività che possano comportare l’occultamento, dispersione o il deterioramento dei beni pignorati. l’intimazione contenuta nel pignoramento è atto esclusivo proprio e precipuo dell’ufficiale giudiziario (il creditore non intima niente, evidenza solo al debitore la volontà di procedere ad esecuzione forzata con l’atto prodromico del PRECETTO che p atto del creditore). il pignoramento è l’atto di inizio dell’esecuzione forzata, è il primo atto ed è dell’ufficiale giudiziario. 492 indica che l’ufficiale giudiziario deve intimare al debitore di non disperdere occultare o deteriorare i beni. a seconda del tipo di pignoramento l’intimazione viene fatta: pignoramento mobiliare -> in forma orale e trascritta nel verbale di pignoramento

Come avviene l’indicazione specifica dei beni? A) Nel pignoramento mobiliare di beni mobili non registrati l’indicazione avviene nel verbale (atto con cui l’ufficiale giudiziario individua i beni, intimazione, li descrive e li stima) di pignoramento in cui vengono descritti i beni pignorati. es. ci possono essere fotografie dei beni. Es. abiti da sposa, se faccio la foto ho la marca etc. e non un generico abito da sposta “bianco con velo” che potrebbe avere qualsiasi valore. Nel pignoramento di beni mobili registrati , quali autovetture, motovetture, natanti al di sopra di una certa cilindrata si applica il dispositivo dell’ articolo 521-bis il pignoramento si attua attraverso un meccanismo “figurativo” (espressione della prof), l’ufficiale giudiziario trascrive il pignoramento al pubblico registro automobilistico invitando il debitore di voler consegnare il bene alla custode dell’istituto vendite giudiziarie o altro custode nel termine di 10 giorni. Questo pignoramento viene trascritto anche sulla carta di circolazione del veicolo. Se il debitore non consegna il bene nel termine di 10 gg e la macchina viene rinvenuta circolante dagli agenti (polizia, carabinieri etc.) la apprendono e la portano via. prima di questo articolo 521-bis l’ufficiale giudiziario andava direttamente a prendere la macchina es dal cortile del debitore. B) Nel pignoramento presso terzi l’indicazione dei beni è dato dal contenuto dall’atto di pignoramento stesso. salvo che il creditore abbia un certo tipo di prova dell’esistenza che lega il terzo al debitore, nell’atto di pign l’ufficiale giudiziario individua i beni con approssimazione e indicazioni che gli fornisce il creditore procedente, sottopongono a pignoramento tutti i crediti che il mio debitore vanta nei confronti del terzo, ovvero mi risulta che il mio debitore abbia un contro corrente presso la Banza x, il creditore non sa se esiste una provvista attiva ma può indicare che gli risulta la presenza di un conto e lo blocca. C) Nel pignoramento immobiliare la scelta dei beni da pignorare è frutto esclusivo della volontà del creditore procedente che individua quali beni dovranno essere pignorati (es. casa, garage etc), l’ufficiale giudiziario sottopone al vincolo solo i beni immobili individuati dal creditore e provvederà, ad ulteriore garanzia di conoscenza e conoscibilità nei confronti dei terzi, a trascrivere il pignoramento al competente registro immobiliare in cui questi beni sono indicati. Quando si parla di pignoramento di beni mobili si dice che si tratta di sottoporre ad esecuzione forzata i beni del debitore o a diretta disposizione del debitore anche se collocati presso un terzo soggetto -> quando i beni del debitore sono allocati in un luogo diverso dalla residenza della persona o dalla sede legale del debitore l’ufficiale giudiziario potrà recarsi a prenderli facendosi autorizzare dal presidente del tribunale. ≠ la situazione in cui i beni mobili non sono a diretta disposizione del debitore ma per apprenderli l’ufficiale giudiziario ha bisogno della collaborazione del terzo -> in questo caso si ha il pignoramento presso terzi. es. contratti atipici di logistica, il debitore stipula con la società trasporti x un contratto in forza del quale invece di tenere i beni a magazzino li colloca presso la società trasporti x, il creditore chiede all’ufficiale giudiziario di pignorare i beni mobili dicendo che i beni si trovano presso la società x. In questo caso non è un pignoramento presso terzi, la società x che detiene i beni NON è un possessore qualificato, “li tiene solo lì”. l’ufficiale giudiziario chiede di individuare il container in cui ci sono i beni del debitore, non ha bisogno della collaborazione del terzo. Se invece dico che il debitore ha un conto corrente presso Poste Spa, l’ufficiale giudiziario non può suonare a Poste spa per sapere dove si trova il conto corrente, per di più bene immateriale. Poste italiane ha appreso i soldi e immessi nel circuito, non ho diritto ad avere proprio quelle banconote depositate deal debitore. Io creditore per entrare in possesso dei beni devo mettere in pratica tutto il meccanismo previsto dall’atto di pignoramento presso terzi che prevede che

poste IT dica esattamente quali beni del debitore detiene e di quali somme è debitrice nei suoi confronti. Non è l’ufficiale giudiziario che chiede a poste it di fare un assegno. All’interno del pignoramento il debitore deve essere informato della possibilità di sostituire i beni e le cose pignorate con una somma di denaro, c.d. meccanismo della conversione del pignoramento (si applica a tutti i tipi anche a quello presso terzi). La caratteristica è che si applicano le rate. FORME DI ESPORPRIAZIONE CHE RIGUARDANO IL TERZO PRIORIETARIO CENNI ALL’ESPROPRIAZIONE CONTRO IL TERZO PROPRIETARIO Articolo 602 e articolo 604 il creditore può espropriare i beni che siano gravati da pegno o ipoteca per un debito altrui. pegno e ipoteca sono garanzie che accedono all’adempimento di un credito e possono esser rilasciati dal soggetto passivo, il debitore, o da un terzo. l’articolo 602 dice che quando i beni sono gravati da pegno o ipoteca (quindi di beni immobili) per un diritto altrui o si tratta di un bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode ovvero in presenza dei requisiti del 2901, revocazione ordinaria. il creditore può far espropriare i beni sulla base del meccanismo degli articoli 492 e ss In questa ipotesi specifica, quando si voglia sottoporre ad esecuzione in bene di un terzo ma vincolato alle ragioni del creditore o quando è del terzo in quanto frutto di una condotta fraudolenta con la consapevolezza del terzo il titolo esecutivo e il precetto vanno notificati anche al terzo. (≠ espropriazione presso terzi al terzo non si deve notificare nulla se non l’atto di pignoramento) -> qui è espropriazione contro terzo proprietario. nel precetto, come condizione di efficacia, deve essere espressamente menzionato il bene del terzo che si intende espropriare. Articolo 604 : il pignoramento e tutti gli atti esecutivi sono rivolti direttamente nei confronti del terzo, è lui il contraddittore, al quale si applicano le disposizioni del 579. Ogni volta che il giudice dispone l’audizione del debitore, deve disporre l’audizione anche del terzo. Art.604 comma 1: “Il pignoramento e in generale gli atti d'espropriazione si compiono nei confronti del terzo, al quale si applicano tutte le disposizioni relative al debitore, tranne il divieto di cui all'articolo 579 primo comma.” Il terzo è dunque il contraddittore. Comma 2: ogni volta che il giudice disponga l’audizione del debitore, deve disporre l’audizione anche del terzo. Dunque, nell’espropriazione contro il terzo proprietario, gli atti sono rivolti al terzo. Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o atti di alienazione a titolo gratuito La disciplina la troviamo all’art. 2929 bis. Il disposto di questo articolo va a coprire quello che poteva essere un vuoto legislativo. Nella fattispecie in esame si suppone, infatti, che il creditore sia stato pregiudicato da un atto del debitore di costituzione di un vincolo di indisponibilità ( ad es. il bene potrebbe essere stato costituito in fondo patrimoniale) o da atti di alienazione, purché si tratti di beni immobili o mobili iscritti nei pubblici registri e purchè questo atto sia stato compiuto a titolo gratuito successivamente all’insorgere del credito. In questo caso il creditore, munito di titolo esecutivo, può procedere ad esecuzione forzata pur in assenza di una sentenza dichiarativa di inefficacia purché la trascrizione del pignoramento avvenga nel termine di un anno dalla data in cui il vincolo o l'alienazione è stata trascritta.