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Il processo esecutivo, il titolo esecutivo, il pignoramento e la quiescenza. Il processo esecutivo è un procedimento legale volto a far recuperare un credito, che presuppone una resistenza del debitore. Il titolo esecutivo è un atto giuridico che consente al creditore di eseguire i beni del debitore per coprire il debito. Il pignoramento è un atto che consente al creditore di prendere in custodia i beni del debitore come garanzia del debito. La quiescenza è una sospensione del processo esecutivo che può essere richiesta dai creditori muniti di titolo esecutivo. in dettaglio i procedimenti legali associati a questi concetti.
Tipologia: Appunti
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Il corso verte sul processo esecutivo a cui è dedicato interamente il libro terzo del codice di procedura civile benché le norme che concernono il processo esecutivo siano contenute anche all'interno del codice civile e in questo caso facciamo particolare riferimento agli articoli dal 2930 al
L'attore dal processo di cognizione vittorioso è in possesso di un titolo esecutivo ha diritto di ottenere soddisfazione e quindi l'adempimento di quanto contenuto nel titolo esecutivo. Per cui: nel processo di cognizione si ha l'accertamento del diritto e la condanna al pagamento, all'adempimento; il processo esecutivo trae le mosse da un accertamento contenuto nel titolo esecutivo che poi vedremo può essere di natura giudiziale o stragiudiziale. Quindi l'inizio del processo esecutivo presuppone l’esistenza di un diritto accertato in un processo di cognizione, ovvero contenuto in un documento cui la legge attribuisce un'efficacia particolare, ovvero quella della certezza dell'esistenza di questo diritto. Quindi il processo di cognizione accerta l'esistenza di un diritto e obbliga la parte nei confronti della quale questo diritto è stato accertato ad adempiere: il processo esecutivo trae le mosse dall'esistenza di questo accertamento e in sostanza rappresenta la possibilità per il creditore di ottenere l'adempimento forzoso manu militari , quindi adempimento forzoso anche contro la volontà di un debitore di un diritto accertato come esistente in altra sede per mezzo dell’uso della forza. Nel nostro ordinamento è l’autorità giudiziaria, il giudice dell’esecuzione, che stabilisce il se, ho diritto a riavere i soldi che ho prestato al signor tizio, processo di cognizione, come faccio per recuperare questi soldi? Me lo dice il processo esecutivo. Quindi: non esiste esecuzione senza titolo esiste processo di esecuzione anche senza giudizio di accertamento, quando il titolo esecutivo è stragiudiziale può esistere il processo di cognizione senza processo esecutivo quando il debitore adempie spontaneamente Il processo esecutivo suppone una resistenza del debitore, resistenza nei confronti della quale il processo esecutivo ci dà ragione e cerca di vincerla, non vuol dire che dal processo esecutivo il creditore ricaverà tutto il dovuto la possibilità ma, dice Chiovenda, il processo esecutivo è volto proprio ipoteticamente a fare ottenere al creditore tutto quello che egli ha diritto di ottenere. Abbiamo citato l'articolo 2740 prima perché l’adempimento del diritto contenuto nel titolo è possibile ovviamente se il debitore avrà dei beni su cui rivalersi però, ipoteticamente, a conclusione del processo esecutivo, il creditore troverà soddisfacimento pieno delle proprie ragioni. Abbiamo detto che nel processo esecutivo è contemplato l'uso della forza che suppone l'intervento di organi deputi all’esecuzione dell'ordine esecutivo contenuto nel titolo, per esempio, l'ufficiale giudiziario pignora i beni del nostro debitore, si tratta di una forza consentita e lecita purché realizzata con determinate modalità. L’esecuzione forzata trae le mosse dall'accertamento del diritto, io tizio devo ricevere da Caio €10000, e giunge all'attuazione materiale coattiva attraverso un procedimento lungo e laborioso di questo diritto, io Tizio finalmente ricevo da Caio, per mezzo del pignoramento beni mobili, immobili e crediti quanto già originariamente dovevo ricevere oltre agli interessi e spese. Rispetto al processo di cognizione abbiamo visto che le figure attive e passive vengono definite creditore e debitore, creditore colui che agisce, debitore colui che subisce il processo esecutivo. C’è un giudice dell'esecuzione di cui tratteremo la prossima volta che per la dottrina e la giuri viene assimilato alla funzione del giudice istruttore all'interno del processo di cognizione, questo giudice dell'esecuzione in realtà non emette provvedimenti aventi vocazione, natura e forma di sentenza perché è privo del potere decisionale in quanto si occupa della realizzazione pratica di un diritto già
Il processo esecutivo quindi, anche con libertà delle forme, è concretamente disciplinato in tutti i suoi effetti dal titolo III del codice di procedura civile. Traendo le mosse da un accertamento contenuto nel titolo esecutivo, il processo esecutivo si avvale della collaborazione di diversi soggetti e del giudice ma tutti questi soggetti che concorrono alla realizzazione di quanto contenuto nel titolo, non devono compiere valutazioni o accertamenti particolari con riferimento al titolo esecutivo e all’esistenza del diritto perché il diritto è esistente perché così è stabilito dal titolo esecutivo. Quindi il giudice dell'esecuzione non è tenuto a compiere accertamenti; l'ufficiale giudiziario nel portare in esecuzione il titolo non è tenuto a verificarne la rispondenza alla realtà perché il titolo esecutivo assume come esistente una determinata realtà perché così è stata accertata all'interno del processo esecutivo o perché il titolo esecutivo di natura stragiudiziale ha determinate caratteristiche, quindi il titolo esecutivo rappresenta l’unica e sola condizione dell'azione esecutiva. Per cui nessun processo esecutivo può iniziare se non in forza di un titolo esecutivo. Il titolo esecutivo, il mandrioli lo definisce come una fotografia, cioè il titolo esecutivo rappresenta una realtà come esistente, con determinate caratteristiche perché l'accertamento trae le mosse ed è confluito in un titolo di natura giudiziale o comunque stragiudiziale quindi ha alle spalle un procedimento. Quindi il titolo è incontrovertibile , vuol dire che ha un’efficacia incondizionata. Quindi possiamo dire che il titolo esecutivo contiene l'accertamento del diritto sostanziale come esistente e suscettibile di esecuzione forzata. Quando si parla di titolo esecutivo abbiamo detto essere una fotografia. Se io dovessi fare una fotografia vedrei i vostri abiti così come sono. Se io agissi in base a questa fotografia e questa fosse un titolo esecutivo non mi importerebbe che se ci sia stato un cambio di abiti perché io agisco sulla base di quello che vedo adesso. È incontrovertibile che adesso la signora Fava abbia una maglietta a righe quindi se io posso agire in base al fatto che la signora Fava abbia una maglietta a righe e che domani mi si presenti con la maglietta rossa e mi venga a dire no ce l'ho rossa non fa niente perché io agisco sulla base della fotografia di oggi. Il titolo esecutivo può essere visto sotto una duplice funzione. Quando mi riferisco a titolo esecutivo: mi riferisco sia all'accertamento del diritto sostanziale contenuto nel titolo quindi al diritto sia al documento che contiene questo accertamento quindi anche alla sua funzione probatoria. Un assegno è un titolo esecutivo ma quando parlo di titolo esecutivo con riferimento all' assegno mi riferisco sia l'obbligo contenuto che al documento che ho in mano cioè l’assegno. Quindi in ragione delle sue caratteristiche particolari le condizioni dell'azione che sono tipiche di tutti i processi cioè l'interesse ad agire, la legittimazione ad agire e la possibilità giuridica sono tutte contenute nel titolo esecutivo. Il giudice non deve accertare nulla perché l'accertamento della legittimazione attiva e passiva, creditore e debitore, dell'interesse ad agire e della possibilità giuridica, posso promuovere questo processo? esiste una norma che tutela l'azione sotto la quale può essere sussunta l'azione che ho intenzione di intraprendere? tutte queste caratteristiche le ha già valutate il legislatore quando ha definito titoli esecutivi di natura giudiziale quindi rimesso al giudice della cognizione di accertare, come in ogni processo in condizione, le condizioni dell'azione e sono contenute nei titolo stragiudiziale perché è la legge che ci dice che è così. Quindi il titolo esecutivo è fondamentale. Quindi venendo specificamente alle condizioni dell'azione: A. l'interesse ad agire è implicito nel fatto che il diritto all'interno del titolo esecutivo è accertato come eseguibile. Esiste e posso eseguirlo.
B. La legittimazione ad agire è implicita nella corrispondenza tra soggetto vittorioso del processo di cognizione che diventa creditore e soggetto perdente del processo di cognizione che diventa debitore. ATTENZIONE: potrebbe essere anche il contrario cioè l'attore potrebbe aver perso il processo di cognizione, essere stato condannato alla rifusione delle spese legali nei confronti del convenuto, quindi avremo una sentenza che dice “respingo la domanda attorea, l'attore viene condannato alla rifusione delle spese legali nei confronti del convenuto” e nel titolo esecutivo quindi il convenuto diventa creditore mentre l'attore diventa debitore. Es: io che ho perso la causa contro il signor C. il signor C ha diritto di agire in forza del titolo esecutivo ma nel processo esecutivo non è necessario che il giudice individui la legittimazione. È pacifico perché dal titolo esecutivo risulta che lei ha vinto e io ho perso. Ed è per quello che il giudice dell'esecuzione non compie accertamenti. Quando diciamo che il titolo esecutivo è condizione necessaria e sufficiente per iniziare un'azione esecutiva vuol dire anche che gli organi dell'esecuzione sono esentati da ogni compito diverso da quello di eseguire il titolo (lo vedremo quando parleremo dell'ufficiale giudiziario in particolare). Quindi nel momento in cui definiamo il titolo esecutivo come fotografia di quel momento di quel contesto eventuali mutamenti successivi a questa fotografia sono irrilevanti per l'esecuzione, fatti salvi quelli che abbiamo definito prima parentesi di cognizione all'interno del processo esecutivo che sono i giudizi di opposizione nei quali si contesta il se e il come dell'esecuzione. In questi casi trattandosi di parentesi cognitive funzionalmente collegate al processo esecutivo quindi sono di competenza del giudice dell'esecuzione, ma lo vedremo in che termini, gli unici modi per contestare il titolo esecutivo perché non più corrispondente alla realtà per esempio sono costituite dalle opposizioni. Esempio pratico: la signora R ha vinto una causa contro di me, il titolo esecutivo dice che io le devo 10.000 € oltre gli interessi e le spese. L'altro ieri sono andata nel suo studio e ho portato un assegno da 5.000 € alla sua impiegata. La signora Roncalli non ne ha avuto conoscenza e mi giunge in casa l'ufficiale giudiziario che mi dice che deve pignorare beni per 10.000 €. Io so che ho pagato 5.000 € e presento la fotocopia del mio assegno sotto il quale l'impiegata della signorina R ha scritto “per ricevuta” ma l’ufficiale giudiziario mi dice che non può far nulla perché agisce in forza di un titolo esecutivo che basta a se stesso. Quindi mutamenti sostanziali della situazione accertata dal titolo sono ininfluenti per gli organi delle esecuzioni. L'ufficiale giudiziario pignorerà beni presso la mia abitazione per 10.000 €. Io potrò proporre un opposizione per trattenere i miei beni e far si che non vengano vendute all’asta ma dovrò proporre un' opposizione nel frattempo questi beni resteranno lì in custodia prima a casa mia e poi verranno portate all'ufficio vendite giudiziarie che la custodirà. Questa è l'efficacia incondizionata del titolo anche se io rappresentassi l'esistenza di una situazione diversa, è un giudice che mi deve accertare che rispetto al titolo esecutivo la situazione è cambiata. Altrimenti se io mi dimenticassi di fare opposizione in termini di legge la signorina R manderà all’asta le borse e se nessuno le comprerà se chiederà che le vengano assegnate. Possiamo dire che il titolo esecutivo è la prova legale dal diritto dell'istante a procedere ad esecuzione forzata. Domanda: mi sono persa nell’interesse ad agire. A cosa è implicito?
la mia sottoscrizione viene autenticata dal notaio e io devo rispondere nei confronti dell'istituto bancario e pagare 500€ tutti i mesi, è un titolo esecutivo le cambiali Gli assegni nonché gli altri titoli di credito a cui la legge riconosce espressamente efficacia esecutiva. Parimenti costituiscono titoli esecutivi gli atti ricevuti dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli Individuati i titoli esecutivi l’art 474 con una formulazione non particolarmente felice ci dice: “L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtu' di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile.” Cosa significa diritto certo, liquido ed esigibile? CERTO: vuol dire che è stato accertato. Accertato all'interno del processo di cognizione o comunque contenuto in un documento (N. 2 e 3 art 474) a cui il legislatore attribuisce un grado di certezza che potremmo definire assoluta. È certo che l'assegno che io ho consegnato in pagamento di un'obbligazione indica me come debitore e il prenditore come creditore. Se l'assegno non è contraffatto è certo che io debba quella somma. L'obbligo è certo. LIQUIDO: vuol dire che l'entità economica contenuta nel titolo è identificata. Il titolo non dice ti devo “la somma che voglio” ma “ti devo 10.000 €”. Eventualmente quando si tratta di un titolo giudiziale la liquidità è comunque presente anche se nella sentenza di condanna venga indicato “Tizio deve corrispondere a Caio la somma capitale di 10.000 € oltre gli interessi dal dovuto al saldo”. Il giudice non calcola mai gli interessi perché dal dovuto può essere individuato rispetto agli atti di causa quindi dalla data della domanda, dalla data in cui doveva essere effettuato il pagamento se ho dimostrato quale sia questa data. Il saldo non è certo perché ho davanti tutto il processo esecutivo quindi io notificherò un precetto indicando gli interessi fino a quella data ma poi gli interessi continueranno a crescere fino al momento del pagamento. Quindi la formula è dal dovuto al saldo, il titolo è comunque liquido perché interessi sono: in misura legale o in misura convenzionale o si parla di interessi moratori per le operazioni commerciali tra imprenditori che hanno un tasso particolare, ogni anno viene indicato questo tasso quindi sono calcolabili. ESIGIBILE: significa che il titolo non è sottoposto a termine o a condizione ovvero questa condizione si è avverata. Poniamo una sentenza che dica art 2932 dispongo che l'immobile venga trasferito a favore di Tizio e che Caio paghi entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza l'importo di tot. I 30 giorni sono passati, il termine cui l’avvertimento contenuto nel titolo era soggetto si è avverato quindi il mio titolo è esigibile. Accantoniamo un attimo il codice e facciamo un piccolo passo in avanti e ci addentriamo in quelli che sono gli atti preparatori. ATTI PREPARATORI vengono definiti così all'inizio del processo esecutivo. Innanzitutto, abbiamo detto che il titolo esecutivo è sia il diritto che il documento quindi viene inteso sia come diritto sia come documento nel quale il diritto è esplicitato. Per far sì che il processo esecutivo possa iniziare è necessario che questo titolo sia, ai sensi del 475, spedito in forma esecutiva cioè al titolo esecutivo deve essere
apposta una clausola che si chiama formula esecutiva nella quale è contenuto l'ordine agli ufficiali giudiziari, che sono quelli che mettono in esecuzione il titolo, di darne appunto esecuzione. Vedrete per quanto riguarda i titoli di natura giudiziale c'è una stampigliatura, un timbro, che emettono le cancellerie che dice: “comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari a chiunque ne abbia l'obbligo di eseguire il presente titolo”. Quindi nel momento in cui la parte vittoriosa ottiene un titolo esecutivo ha l'onere di far apporre questa formula e quindi di provvedere alla spedizione in forma esecutiva del titolo. E il titolo esecutivo munito di questa formula deve essere notificato. L'esecuzione che quindi non può iniziare se non in forza di un titolo esecutivo per un diritto che sia certo, liquido ed esigibile è soggetta a determinate forme, come abbiamo già detto, al rispetto di determinati step di determinate regole prima tra le quali la spedizione in forma esecutiva perché il principio del contraddittorio nel processo esecutivo è presente ma con determinate formule quindi il debitore devesse essere messo in condizioni di capire che sta iniziano nei suoi confronti una azione esecutiva che porterà allo spossessamento di beni mobili o immobili o di crediti che gli appartengono. Quindi il rispetto della forma visto che la sostanza è il modificabile, è il titolo esecutivo, il rispetto della forma e particolarmente importante. Quindi L’ART 475 ci dice: CO. 1: “le sentenze e gli altri atti provvedimenti dell'autorità giudiziaria e gli atti ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti” o Si dice valere quindi condizione di procedibilità e di ammissibilità dell'azione esecutiva o come titolo per l'esecuzione forzata cioè questi atti sono titoli esecutivi ma per iniziare l'esecuzione forzata questi atti devono essere necessariamente spediti in forma esecutiva. CO. 2 :“ La spedizione del titolo in forma esecutiva (1)^ può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunciato il provvedimento o stipulata l'obbligazione (2), o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita” perché legittimazione processuale. Creditore e debitore contenuti nel titolo. Quindi io posso spedire il titolo in forma esecutiva solo al soggetto che dal titolo mi risulta come debitore, salvo che non siano i suoi eredi perché questo suppone la condizione del diritto gli eredi rispondono delle obbligazioni salvo che non abbiano rifiutato l’eredità o siano eredi puri e semplice con beneficio d’inventario. Quindi io posso notificare spedire il titolo in forma esecutiva solo a colui che nel titolo stesso mi risulta debitore ovvero ci dice l’art “ai suoi successori, con indicazione della persona alla quale è spedita” perché la legittimazione è contenuta nel titolo per cui io posso eseguire il mio titolo solo nei confronti di colui che dal titolo viene qualificato come debitore ovvero i suoi eredi. CO.3: “La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione «Repubblica Italiana - In nome della legge» (4)^ e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».” Questa formula ci serve per capire perché l’ufficiale giudiziario a cui io porto la mia sentenza con la formula esecutiva non può esimersi dall'eseguirla. Il titolo ha una efficacia incondizionata e la
l'abbiamo studiato in diritto processuale civile uno che nel momento in cui una parte promuove l'azione e si costituisce in giudizio, elegge domicilio presso il proprio difensore. Le notifiche quindi degli atti vengono effettuate nel domicilio eletto presso il difensore. L'atto di precetto contenendo l'intimazione diretta personalmente alla parte ad adempiere a quanto risultante dal titolo esecutivo deve essere notificato alla parte personalmente e non alla parte presso il domicilio eletto al difensore costituito. All'interno dell'atto di precetto come vedrete nei modelli di atti che vi ho mandato è contenuta: l'indicazione espressa del titolo esecutivo l'indicazione della data dell'apposizione della formula esecutiva cioè della spedizione in forma esecutiva del titolo l'invito al debitore ad adempiere in un termine di 10 giorni -> viene definito un termine di moratoria cioè dal momento della notifica dell'atto di precetto il debitore ha ulteriori 10 giorni per adempiere spontaneamente. Ciò significa che l'esecuzione forzata non può iniziare prima che siano decorsi questi ulteriori 10 giorni salvo che, ci dice l'art 482, sussistendo un pericolo nel ritardo, su istanza del creditore, il presidente del tribunale o giudice da lui delegato autorizzi l’esecuzione prima della scadenza di questo termine. Quindi qualora il creditore in possesso di un titolo esecutivo munito di formula esecutiva quindi spedito in forma esecutiva che viene notificato contestualmente all'atto di precetto ovvero prima dell'atto di precetto assuma l’esistenza di un pericolo del ritardo facendone apposita indicazione al presidente del tribunale e avendo dallo stesso ottenuto specifica autorizzazione, l'esecuzione forzata può iniziare prima del decorso di questi 10 giorni di moratoria. In mancanza di questa autorizzazione il creditore prima di procedere all'instaurazione del processo esecutivo che si istaura per tramite del pignoramento come vedremo deve attendere 10 giorni. In questi 10 giorni il debitore provvederà spontaneamente all'adempimento al contrario se non provvede questo termine è scaduto quindi il creditore può iniziare le azioni esecutive. Il precetto quindi da luogo alla possibilità di iniziare l'esecuzione ma non ha durata illimitata. Quindi alla domanda: il precetto ha dei termini? Si ha questo termine di 10 giorni ma c’è né uno ulteriore perché il precetto non ha efficacia imperitura: se entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di precetto non vengono compiuti quindi gli atti esecutivi che sia un pignoramento mobiliare immobiliare presso terzi il precetto si prime. Vuol dire che il creditore non potrà utilizzare quest'atto di precetto per iniziare il procedimento esecutivo, il titolo esecutivo invece è ancora valido. Per cui questo atto preliminare invece all'esecuzione che è l'atto precetto non verrà più e quindi il creditore dovrà notificare il cosiddetto precetto in rinnovazione cioè notificare un atto, il precetto, nel quale invita nuovamente il debitore ad adempiere spontaneamente. Quindi entro 90 giorni, lo ribadiamo, dalla notifica dell'atto di precetto il creditore deve dar luogo all'inizio dell'azione esecutiva quindi per esempio consegnare il titolo esecutivo in originale, l'atto di precetto in originale all'ufficiale giudiziario, affinché provveda al pignoramento mobiliare. Poco importa che l'ufficiale giudiziario trattenga poi i titoli un mese e esegue l'accesso presso la residenza del debitore nel mese successivo, l'importante è che la consegna e quindi l' avvio del procedimento esecutivo il creditore la faccia entro 90 giorni dopodiché anche l'ufficiale giudiziario deve agire entro i 90 giorni ma potrebbe agire al 85esimo giorno. GLI ORGANI DEL PROCESSO ESECUTIVO
Abbiamo già visto che le posizioni sostanziali all'interno del processo esecutivo sono occupate dal creditore che quando compie gli atti dell'esecuzione, quindi dà impulso alla procedura esecutiva, viene definito creditore procedente e dal debitore che è colui che subisce gli effetti del processo esecutivo. In realtà noi parliamo sempre di creditore procedente ma all'interno del processo esecutivo un rilievo particolare ha anche la figura dei creditori intervenuti cioè di soggetti ovviamente diversi dal creditore procedente che vantino comunque un diritto di credito nei confronti del debitore. Perché ho detto diritto di credito e non titolo esecutivo? perché in realtà, e lo vedremo, i creditori intervenuti possono intervenire nel processo esecutivo in forza di un titolo che sarà diverso da quello del creditore procedente ma quando con determinate caratteristiche vantino un diritto di credito risultante da scritture contabili possono intervenire nel processo esecutivo anche senza titolo esecutivo. L'intervento è loro consentito ma la mancanza di un titolo impedisce loro di compiere atti esecutivi in sostituzione del creditore procedente. Quindi il creditore procedente è colui che ha dato il via a quel processo esecutivo e che da impulso alla procedura compiendo gli atti di parte che il codice individua. Quindi che nell’ipotesi di pignoramento mobiliare consegna i titoli all’ufficiale giudiziario quindi fa domanda orale di provvedere al pignoramento mobiliare perché la domanda del pignoramento mobiliare è orale oppure nell’ipotesi di pignoramento immobiliare o presso terzi materialmente redige l'atto di pignoramento che ai sensi del 492 è un atto di intimazione dell'ufficiale giudiziario ma che nella prassi viene redatto dal creditore e notificato dall’ufficiale giudiziario. Esistono altri soggetti che non sono ricompresi tra le parti, quindi il creditore e debitore del processo esecutivo, e in quanto tali vengono definiti terzi la cui presenza però concorre a completare e anzi a legittimare il processo esecutivo. Pensiamo al pignoramento presso terzi che è un procedimento particolare nel quale appunto il terzo che non è parte ma è componente necessaria di quello specifico pignoramento e quindi si richiede al terzo una collaborazione, in particolare lo vedremo appunto quando ne parleremo ai fini della regolarità del processo esecutivo specifico. Quindi ricordatevi: a. creditore procedente, b. creditori intervenuti, c. debitore e d. terzo In realtà concorrono alla formazione del processo esecutivo altri soggetti estremamente importanti con funzioni diverse: GIUDICE DELL'ESECUZIONE -> con questa espressione intendiamo: sia l'ufficio giudiziario competente a trattare del processo esecutivo -> dobbiamo ricordare che il giudice di pace non ha competenza esecutiva, salvo le modifiche che si vogliono apportare. Quindi anche un procedimento esecutivo di valore inferiore ai 5.000 euro appartiene alla competenza del tribunale monocratico in funzione di giudice dell’esecuzione. Monocratico perché l’esecuzione non rientra nel disposto dell’art 50-bis. Bisogna individuare la competenza materia, valore e territorio: materia giudice dell’esecuzioni comunale ordinario, valore comunque tribunale ordinario e territorio. Gli art 26 e 26 bis parlano della competenza territoriale e ci dicono che la competenza per territorio spetta: al giudice del luogo dove le cose si trovano se si tratta di beni mobili o immobili fanno eccezione a questa regola i processi esecutivi in materia di esecuzione su autoveicoli
L’art 487 come abbiamo già accennato ci dice che il provvedimento con cui si esprime il giudice dell'esecuzione è all'ordinanza che può essere modificata o revocata così come accade per le ordinanze del giudice istruttore finché non abbiamo avuto esecuzione L’art 488 ci illumina indirizzandoci verso un altro degli organi del processo esecutivo cioè il cancelliere il CANCELLIERE è colui che forma il fascicolo, riceve materialmente le stanze gli atti e inserisce gli atti e documenti depositati dalle parti nel fascicolo. Attualmente il processo esecutivo è in buona parte telematico. Il processo esecutivo, in realtà, non è del tutto telematico perché nelle intenzioni del legislatore c’è idea che la carta debba sparire del tutto ma in realtà l'ufficiale giudiziario che è un altro dei protagonisti del processo esecutivo provvede alle notifiche a mezzo posta o a mano. Non vengono ancora effettuate notifiche a mezzo pec e quindi la carta è necessaria doverosa. L'UFFICIALE GIUDIZIARIO all'interno del processo esecutivo è fondamentale perché come vedremo poi approfondendo il testo dell'art 492 il pignoramento consiste in una intimazione che l'ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi dal sottrarre, disperdere, deteriorare i beni oggetto di apprensione che servono a tutelare il diritto di credito del creditore. Il pignoramento quindi è un atto dell'ufficiale giudiziario il quale ha compiti diversi a seconda del tipo di pignoramento che gli viene richiesto. La richiesta cioè la scelta del tipo di pignoramento è sempre fatta dal creditore, è il creditore che individua decide sceglie e quindi conseguentemente agisce se effettuare un pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi. L'ufficiale giudiziario non sceglie. In questo caso il principio della domanda, che abbiamo visto regge anche il processo esecutivo, impone che sia il creditore a stabilire che quando l'ufficiale giudiziario si deciderà a mettere in atto il pignoramento quindi partiamo dal pignoramento mobiliare. Nel pignoramento mobiliare l'ufficiale giudiziario è il protagonista assoluto. Inizia con una domanda orale, il creditore previo appuntamento il creditore procedente va all'ufficio notificazioni che ha sede presso ogni tribunale e ogni Corte d'appello per cui a Bergamo ha sede presso il tribunale a Brescia e l'ufficio unep della Corte d'appello. In ogni caso il creditore procedente si reca all'ufficio munito di titolo esecutivo e atto di precetto. Quando abbiamo parlato dell'efficacia incondizionata del titolo esecutivo abbiamo anche detto che il titolo è sufficiente a se stesso ma ovviamente l'ufficiale giudiziario prima di andare a suonare a casa del nostro debitore dovrà accertare:
Quindi ma quando può andare l’ufficiale giudiziario? la legge dice che può entrare a casa del debitore tra le 7 e le 21 dei giorni non festivi. Nell'ipotesi in cui il creditore ne faccia richiesta al presidente del tribunale l'ufficiale giudiziario può essere autorizzato dal giudice dell'esecuzione a effettuare il pignoramento anche in altri momenti diversi da quelli indicati. Ad esempio a un esercizio che apriva solo di notte e l'ufficiale giudiziario ovviamente doveva pignorare gli incassi e quindi abbiamo chiesto l'autorizzazione a far sì che l'ufficiale giudiziario si recasse dopo le 23. Nel rispetto della dignità e del decoro del debitore l'ufficiale giudiziario può e deve ricercare beni, oggetti preziosi, denaro e gioielli anche che il debitore abbia sulla propria persona che abbiano un valore tale da consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie. Come fa l'ufficiale giudiziario a sapere quali sono le ragioni creditorie? lo sa perché è in possesso dell'atto di precetto e nell'atto di precetto viene indicato il credito per cui si procede anche se l'ufficiale giudiziario nella ricerca, quindi primo compito, delle cose da pignorare deve calcolare un valore pari alla somma precettata aumentata della metà perché come tutti i pignoramenti vi sono delle spese di custodia, le spese per la fissazione delle vendite, le spese legali e quindi si suppone che se ad esempio il mio atto di precetto abbia un valore capitale di 5.000 € l'ufficiale giudiziario dovrà ricercare beni, cose, beni preziosi, oro, gioielli, denaro per un importo non inferiore a 7.500 €: atto di precetto aumentato della metà. Primo compito dell’uff giudiziario è suonare alla porta, qualificarsi, munito di titolo esecutivo e di precetto entrare in casa del debitore e ricercare i beni. Può aprire armadi, beni, animali no salvo che non siano in un allevamento Ricerca i beni, una volta che li ha trovati cosa fa? Deve stimarli: il quadro che ha fatto mio figlio non ha nessun valore, la riproduzione di un quadro di Monet non ha nessun valore, di fronte a me c’è un quadro che potrebbe avere un valore. L’ufficiale giudiziario oltre a pignorare i beni li deve anche stimare. L’ufficiale giudiziario ricerca, stima e valuta i beni e deve redigere un processo verbale di pignoramento, quindi nel pignoramento mobiliare esiste un processo verbale, l’ufficiale giudiziario scrive a che ora è entrato, chi ha trovato presente, a chi ha fatto l'ammonimento e individua i beni pignorati. Ma se l’ufficiale giudiziario non sa niente di questo braccialetto o di un quadro, come è possibile che l’ufficiale ne individui il valore? Se però il creditore è abbastanza sgamato chiede, prima dell’accesso dell’ufficiale giudiziario, che venga affiancato da un estimatore a spese del creditore procedente. Quando ero giovane con l'avvocato per cui lavoravo siamo andati a pignorare un macchinario tessile e l’avvocato aveva già nominato un estimatore per valutare il bene. Potrebbe anche darsi che il creditore procedente vada al buio e quindi non sappia cosa l’ufficiale giudiziario troverà all'interno dell'immobile e che l'ufficiale giudiziario sia scrupoloso per cui in presenza di beni che non è in grado di valutare potrà sospendere il pignoramento e chiedere lui stesso di essere affiancato da un estimatore. Quindi: ricerca valutazione stima dei beni
occultati per cui se il credito del creditore procedente è molto consistente il pignoramento mobiliare non viene preso in considerazione, salvo che il mio debitore non sia per es un gioielliere per cui entrando io possa pignorare diamanti. Se stiamo parlando di un debitore ordinario con una casa e un'impresa modesta è difficile trovare beni utilmente pignorabili, anche perché appunto sono beni che non saranno nuovi, io posso pignorare il divano, i quadri, no gli animali di affezione, per un credito molto alto generalmente si opta per il pignoramento immobiliare o il presso terzi previo esperimento del procedimento ex art 492 bis. Potrebbe risolversi in nulla? Molte volte si. Io racconto sempre che assistevo ad un fallimento è questo fallimento aveva diversi crediti nei confronti di soggetti. L'attività era una sartoria che confezionava abiti da sposa a Bari e questi abiti erano stati valutati €100 o €200 quindi li abbiamo poi messi in vendita ma non abbiamo ricavato niente. Domanda: l’ufficiale giudiziario deve cercare per l'ammontare della cifra aumentata della metà per coprire le spese, se si tratta di una somma elevata può essere che si opti dal principio che il creditore procedente scelga quella immobiliare perché gli dà più garanzie, ma mettiamo che abbia scelto quella mobiliare e l'ufficiale giudiziario si rechi e deve magari ricercare beni per 10 mila quindi 10 + 5 e li trovi per ottomila, che cosa fa lì ferma lo stesso? L’ufficiale giudiziario potrebbe trovare anche beni per €500 e darne atto. La scelta poi è del creditore procedente: avendo trovato beni per 500, a livello economico mi conviene proseguire nella trafila e quindi chiedere la vendita di questi beni che sono a garanzia del mio credito? Come abbiamo detto nella prima lezione nell'ipotesi di espropriazione forzata, quindi in forma specifica ma in forma generica, i beni vanno monetizzati quindi di fatto i beni che l'ufficiale giudiziario pignora verranno messi in vendita e il creditore avrà diritto di richiedere l'assegnazione delle somme derivanti dalla vendita ma è una scelta. A livello pratico questo verbale di pignoramento viene reso disponibile al creditore procedente, quindi il creditore procede si rende conto di quali sono i beni pignorati e deve depositare un'istanza di vendita, entro 15 giorni dal momento in cui il creditore ha condizione del contenuto del verbale di pignoramento deve depositare l'istanza di vendita e quindi si apre un procedimento che porterà alla vendita di questi beni, vengono fissate due o tre vendite e un’udienza di assegnazione nella quale il creditore chiede l’assegnazione del ricavato della vendita, per cui l'ufficiale giudiziario deve cercare, ed è questa la sua responsabilità, beni che abbiano il più possibile un valore atto a consentire il soddisfacimento delle ragioni creditorie ma poi non è detto che li trovi oppure non è detto che il creditore, a fronte di un credito di 10.000 e di pignoramento di 5000, di comunque insistere per la vendita di questi beni e acquisire poi il ricavato in acconto sul maggior dovuto. Tenete conto che il creditore ha un titolo esecutivo che ci dice che il debitore mi deve €10000, quindi può iniziare tutti i processi esecutivi anche contemporaneamente, cioè il creditore può iniziare il procedimento esecutivo mobiliare, immobiliare e presso terzi con lo stesso titolo esecutivo. Ovviamente poi si parla della riduzione del pignoramento quando il creditore abbia pignorato tutto il possibile esorbitando di molto quel principio del totale più la metà e quindi abbia pregiudicato il debitore. Quindi è una questione di valutazione di opportunità, poi può anche darsi, pensiamo alla nostra gioielleria, l’ufficiale giudiziario pignora solo oggetti d'argento, in gioielleria vendono diamanti quindi chiederemo un altro accesso dell’ufficiale giudiziario. Tenete conto che il creditore può sempre accompagnare l’ufficiale e può indirizzarlo.
L’uff. deve nominare un custode e non può nominare custode il creditore senza l'autorizzazione del debitore e non può nominare custode il debitore o i suoi familiari senza l'autorizzazione del creditore. Art 494 cpc: Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario “Il debitore può evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore. All'atto del versamento si può fare riserva di ripetere la somma versata. Può altresì evitare il pignoramento di cose, depositando nelle mani dell'ufficiale giudiziario in luogo di esse, come oggetto di pignoramento, una somma di danaro eguale all'importo del credito o dei crediti per cui si procede e delle spese, aumentato di due decimi.” L’uff giudiziario non può esimersi dal compito previsto al COMMA 1, deve ricevere queste somme. Domanda: questo è sempre riguardo all'adempimento del debitore in occasione del pignoramento. L'unico momento in cui il debitore e l’uff entrano in contatto, il momento determinante perché non è l'unico, è proprio quello del pignoramento perché l’uff si reca in casa del debitore mentre nel pignoramento presso terzi o in quello mobiliare, salvo che non venga richiesta la notifica degli atti a mano. In tutti gli altri casi però l’uff non entra in contatto con la parte quindi l'unico momento in cui una parte può adempiere spontaneamente a mano è il momento in cui l’uff bussa alla porta dalle 7 alle 21. Il debitore potrebbe avere dei beni che non si trovano presto casa sua ma sono custoditi presso un terzo ma di questi beni egli ha comunque la disponibilità. Es della gioielleria: ho un bellissimo Cartier io debitore e l'ho portato a riparare e il mio creditore lo sa quindi io debitore ho anche il compito di informare l’ufficiale giudiziario del luogo in cui si trovano i beni che lui potrebbe pignorare. In questo caso il bene è mio l'ufficiale giudiziario può recarsi lì e chiedere alla commessa della gioielleria di mostrare, con la ricevuta del nostro debitore che di sicuro ha conservato, l'ufficiale giudiziario può recarsi presso questo terzo e individuare il bene da pignorare. Diversa è l'ipotesi in cui questi beni di proprietà del mio debitore non siano direttamente acquisibili: pensiamo alle cassette di sicurezza o al conto corrente. I soldi sul conto corrente sono miei ma perché questi soldi possano confluire nella disponibilità del creditore è necessario che il terzo, la banca, dica quante e quali somme sono a disposizione a favore del creditore, indicando anche se queste somme appartengono tutte a me o a mia figlia che ha la sventura di essere cointestata sul mio conto. In questo caso non è un pignoramento mobiliare ma quando il terzo deve collaborare facendo una dichiarazione, si tratta di un pignoramento presso terzi. Non confondiamo: i beni a diretta disposizione del debitore, anche se conservati in un altro luogo, la bicicletta è dal gommista per la riparazione, il gommista correttamente intimato può consegnargliela, Il debitore ha l'obbligo di collaborare comunque. Domanda: sarebbe comunque pignoramento presso terzi qualora l'ufficiale giudiziario trovasse la chiave della cassetta di sicurezza in casa e non gli fosse consegnata dal debitore? Se il debitore consegna la chiave della cassetta di sicurezza, i beni contenuti nella cassetta di sicurezza si presume siano a diretta disposizione del debitore, ovviamente la chiave da sola non basta nel senso che il debitore deve indicare dove si trovi quella cassetta ma quei beni sono sicuramente del debitore, salvo non esista un contratto di deposito che indichi come titolare di quei beni la moglie del debitore, per es, a quel punto la presunzione non c'è più.
A livello pratico verrà nominato un custode un avvocato, un commercialista, un'associazione ad hoc costituita, quindi viene tenuto un apposito albo e in questo albo i soggetti dichiarano la loro disponibilità a essere nominati custodi. La custodia del bene mobile è una custodia di tipo conservativo: conserviamo il bene mobile in attesa della sua liquidazione, tramite delle operazioni che abbiamo visto verrà liquidato e trasformato in denaro. La custodia di un bene immobile ha degli aspetti di gestione e amministrazione del bene tali da farla definire una custodia di tipo attivo. Il custode ha obblighi previsti dall'articolo 560 cpc. Dobbiamo guardare da soli questo articolo Art 560 : MODO DELLA CUSTODIA Il debitore e il terzo nominato custode debbono rendere il conto a norma dell'art 593. Ad essi è fatto divieto di dare in locazione l'immobile pignorato se non sono autorizzati dal giudice dell'esecuzione. Il giudice dell'esecuzione dispone, con provvedimento impugnabile per opposizione ai sensi dell'articolo 617 , la liberazione dell'immobile pignorato senza oneri per l'aggiudicatario o l'assegnatario o l'acquirente, quando non ritiene di autorizzare il debitore a continuare ad abitare lo stesso, o parte dello stesso, ovvero quando revoca l'autorizzazione, se concessa in precedenza, ovvero quando provvede all'aggiudicazione o all'assegnazione dell'immobile. Per il terzo che vanta la titolarità di un diritto di godimento del bene opponibile alla procedura, il termine per l'opposizione decorre dal giorno in cui si è perfezionata nei confronti del terzo la notificazione del provvedimento. Tuttavia, quando il debitore all'udienza di cui all'articolo 569 documenta di essere titolare di crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni certificati e risultanti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore procedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione, con il decreto di cui all'articolo 586 , dispone il rilascio dell'immobile pignorato per una data compresa tra il sessantesimo e novantesimo giorno successivo a quello della pronuncia del medesimo decreto. Della sussistenza delle condizioni di cui al terzo periodo è fatta menzione nell'avviso di cui all'articolo 570. Il provvedimento è attuato dal custode secondo le disposizioni del giudice dell'esecuzione immobiliare, senza l'osservanza delle formalità̀ di cui agli articoli 605 e seguenti, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario o dell'assegnatario se questi non lo esentano. Per l'attuazione dell'ordine il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il custode intima alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere di asportarli, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal custode. Qualora l'asporto non sia eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il custode, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Il giudice, con l'ordinanza di cui al terzo comma dell'art 569, stabilisce le modalità con cui il custode deve adoperarsi affinché gli interessati a presentare offerta di acquisto esaminino i beni in vendita. Il custode provvede in ogni caso, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione e alla gestione dell'immobile pignorato ed esercita le azioni previste dalla legge
e occorrenti per conseguirne la disponibilità̀. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità̀ degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro. Tra gli obblighi previsti ci sono: rendere il conto della gestione acquisire i frutti a favore della procedura ovviamente, non a favore del custod ricevere un compenso I custodi vengono pagati. Sono un peso notevolissimo, imposto alla procedura, con costi notevolissimi imposti alla procedura, costi che supporta il creditore procedente. Assistevo un fallimento e il bene oggetto di procedimento esecutivo era una villa stupenda con una azienda, valore spaventoso, il custode ha presentato una richiesta di compenso per €9000, alla domanda “ma l'immobile è libero o occupato?” Non lo sapeva. Oppure c’è questo immobile che fa parte di un condominio, ovviamente non ci sono molti amministratori che hanno le chiavi di casa di tutti i condomini, questo custode aveva mandato la pec all'amministratore di condominio dicendo attendo le chiavi dell'immobile, l'amministratore l'ha ignorata, ha fatto l'istanza al giudice dell'esecuzione dicendo il creditore procedente non collabora. La collaborazione vuol dire che io ti posso dare il cellulare del condomino, quindi è stata fissata udienza il giudice dell'esecuzione ha disposto la comparizione in udienza dicendo che noi creditori procedenti dovevamo assolutamente recuperare le chiavi dal debitore è un compito del custode e se l’accesso gli viene impedito lo può fare previa autorizzazione del giudice per mezzo della forza pubblica. I custodi sono stati introdotti per evitare che l’attività di custodia fosse in capo al debitore creando problemi alla procedura, in realtà si sono riciclati come custodi professionisti che non professavano in altri campi e quindi la procedura è gravata anche di costi non indifferenti per attività che non corrispondono al costo che poi viene sostenuto. IL DELEGATO ALLA VENDITA Nel momento in cui il creditore chiede che i beni pignorati in danno del debitore, beni immobili, vengano posti in vendita, fino a qualche anno fa le operazioni di vendita venivano effettuate così come doveva essere dal giudice dell'esecuzione. Attualmente nessun giudice dell’esecuzione, tranne il tribunale di Lecco e Como, vuole occuparsi delle operazioni di vendita. Quindi l'articolo 591 bis cpc ci dice che le operazioni di vendita possono essere delegate a un professionista che possono essere notai, avvocati, commercialisti o associazioni di questi che si occupano del procedimento di vendita immobiliare. Quindi il giudice, raccolta la volontà del creditore procedente del pignoramento immobiliare di procedere alla vendita, nomina un professionista che hai i compiti indicati nel 591 bis. Questi sono tutti i professionisti e gli organi del processo esecutivo. Da vedere da soli Art 591 bis : DELEGA DELLE OPERAZIONI DI VENDITA