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Sicurezza sul lavoro: Valutazione dei rischi e misure di prevenzione, Appunti di Elementi di Informatica

Corso sulla sicurezza erogato dall’Università Cattolica di Milano.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 16/03/2021

Gripa98
Gripa98 🇮🇹

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81 9 aprile 2008!
Regola scenario normativo di prevenzione !
Datore: resp di individuare e valutare rischi, misure di prevenzione, lavoratori formarli!!
Dirigente compito analogo al datore !
Prime norme : fine 800!
Concetto dominante: fatalità o errore umano!
No azioni concrete di vigilanza !
Codice penale 1930 dice che il datore di lavoro è responsabile dei reati in materia di sicurezza del
lavoro.!
Il codice civile 1942 configura come dovere a carico del datore di lavoro la tutela della salute del
lavoratore stabilisce che l’imprenditore deve avere l’obbligo della massima sicurezza
tecnologicamente perseguibile. !
Legame tra scelte tecnologiche e valutazione dei rischi. !
Costituzione della Repubblica articoli 32,35 e 41 sancisce alcuni principi fondamentali per la
sicurezza dei lavoratori.!
Articolo 32: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività e garantisce le cure gratuite agli indigenti.!
Articolo 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e
l’elevazione professionale dei lavoratori.!
Articolo 41:L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.!
Dopo guerra: obblighi da rispettare ci sono obblighi da rispettare: identificazione di precisi
destinatari delle norme, previsioni di specifiche sanzioni, garanzia della vigilanza sulla loro
applicazione. Anni 60 ci sarà lo statuto dei lavoratori legge 300/70 diritto di controllare
l’applicazione delle norme per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e promuovere la
ricerca, elaborazione, attuazione di misure e tutela della salute.!
Il lavoratore diventa soggetto attivo di tutela. Nel 1978 viene promulgata la legge 833 del 78 una
riforma sanitaria: unità sanitarie locali-competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. I
principi ispiratori di questa norma la tutela della salute come diritto fondamentale, unitarietà tra
salute fisica e psichica, integrazione tra le misure terapeutiche con altre misure.!
Negli anni 80 e 90 prevenzione sui rischi globali e su tutti soggetti coinvolgibili, un sistema basato
su procedure e valutazione del rischio.!
Decreto legislativo 626-94 sistema prevenzionale di sicurezza italiano si allinea alle indicazioni
dell’Europa comunitaria.!
Valutazione del rischio, formazione ed informazione definizione di misure di sicurezza. Sistema
relazionale più articolato per gestire la sicurezza. Adeguamento della normativa del progresso
tecnico. Le principali innovazioni sono rappresentate dal passaggio da sicurezza oggettiva a
sicurezza soggettiva, da una sicurezza garantita dalle macchine ad una sicurezza ottenuta
responsabilizzando i vari soggetti aziendali.!
Decreto legislativo 626-94 parte due: gli obiettivi del decreto sono quelli di creare una prevenzione
che risponde alle seguenti caratteristiche: completa: che coinvolge tutte le figure aziendali-
organizzata: l’organizzazione struttura a se stessa per governare la prevenzione-preventiva:
secondo il concetto che prevenire è meglio che curare. Valutata: cioè col tentativo di rendere
misurabile-apprezzabile il rischio. Informata: cioè in altri termini e comunica il rischio. Permanente:
il datore di lavoro aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi e in relazione al grado di evoluzione della tecnica.!
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81 9 aprile 2008 Regola scenario normativo di prevenzione Datore: resp di individuare e valutare rischi, misure di prevenzione, lavoratori formarli! Dirigente compito analogo al datore Prime norme : fine 800 Concetto dominante: fatalità o errore umano No azioni concrete di vigilanza Codice penale 1930 dice che il datore di lavoro è responsabile dei reati in materia di sicurezza del lavoro. Il codice civile 1942 configura come dovere a carico del datore di lavoro la tutela della salute del lavoratore stabilisce che l’imprenditore deve avere l’obbligo della massima sicurezza tecnologicamente perseguibile. Legame tra scelte tecnologiche e valutazione dei rischi. Costituzione della Repubblica articoli 32,35 e 41 sancisce alcuni principi fondamentali per la sicurezza dei lavoratori. Articolo 32: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce le cure gratuite agli indigenti. Articolo 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Articolo 41:L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Dopo guerra: obblighi da rispettare ci sono obblighi da rispettare: identificazione di precisi destinatari delle norme, previsioni di specifiche sanzioni, garanzia della vigilanza sulla loro applicazione. Anni 60 ci sarà lo statuto dei lavoratori legge 300/70 diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione di infortuni e malattie professionali e promuovere la ricerca, elaborazione, attuazione di misure e tutela della salute. Il lavoratore diventa soggetto attivo di tutela. Nel 1978 viene promulgata la legge 833 del 78 una riforma sanitaria: unità sanitarie locali-competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. I principi ispiratori di questa norma la tutela della salute come diritto fondamentale, unitarietà tra salute fisica e psichica, integrazione tra le misure terapeutiche con altre misure. Negli anni 80 e 90 prevenzione sui rischi globali e su tutti soggetti coinvolgibili, un sistema basato su procedure e valutazione del rischio. Decreto legislativo 626-94 sistema prevenzionale di sicurezza italiano si allinea alle indicazioni dell’Europa comunitaria. Valutazione del rischio, formazione ed informazione definizione di misure di sicurezza. Sistema relazionale più articolato per gestire la sicurezza. Adeguamento della normativa del progresso tecnico. Le principali innovazioni sono rappresentate dal passaggio da sicurezza oggettiva a sicurezza soggettiva, da una sicurezza garantita dalle macchine ad una sicurezza ottenuta responsabilizzando i vari soggetti aziendali. Decreto legislativo 626-94 parte due: gli obiettivi del decreto sono quelli di creare una prevenzione che risponde alle seguenti caratteristiche: completa: che coinvolge tutte le figure aziendali- organizzata: l’organizzazione struttura a se stessa per governare la prevenzione-preventiva: secondo il concetto che prevenire è meglio che curare. Valutata: cioè col tentativo di rendere misurabile-apprezzabile il rischio. Informata: cioè in altri termini e comunica il rischio. Permanente: il datore di lavoro aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi e in relazione al grado di evoluzione della tecnica.

Governo assoluta priorità della sicurezza procede al riassetto e la riforma di disposizioni in materia di salute sicurezza sul lavoro. La legge delega 3 agosto del 2007 numero 123 riorganizzazione della normativa di salute sicurezza sui luoghi di lavoro. Rivisitazione della materia e armonizzazione di tutte le leggi viventi. Logica unitaria e innovativa nel pieno rispetto della costituzione. La legge delega 123 del 2007 introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro ad esempio: provvedimento di sospensione di ogni attività imprenditoriale, in caso di gravi e reiterazioni violazioni, obbligo di un unico documento di valutazione dei rischi per eliminare i rischi generati dalle interferenze nei contratti di appalto o di opera, ulteriori diritti dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il decreto legislativo 81 del 2008 ora il perno del nostro sistema legislativo. Salute e sicurezza dei lavoratori articolo uno della legge 123 del 2007 e ordinando in un unico testo normativo i decreti legislativi derivanti dalle direttive europee, norme di igene sicurezza, lasciando tuttavia escluse alcune norme: lavoro a turni oppure tutela della gravidanza e dell’allattamento. Aspetti generali sono entrato in vigore il 15 maggio del 2008. Il decreto si compone di 14 titoli compreso il titolo 10 bis. 52 allegati compresi gli allegati 3a e 3B.Le principali novità del decreto legislativo 81 del 2008 sono: estensione delle norme a tutti i settori di attività privati pubblici a tutte le tipologie di rischio esempio quelli legati allo stress del lavoro, lavoratrici in stato di gravidanza nonché connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, tipologie di contratto, è cambiata la distinzione di lavoratore per esempio include anche i volontari. Rafforzamento delle prerogative della rappresentanze in azienda e (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Introdotta l’obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro atipiche.rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti, dei RLS e integrato dall’accordo statale regioni del 21 dicembre 2011. Confermata e codificata la necessità dei DUVRI : Il documento unico di valutazione dei rischi per lavoratori in appalto (interferenze lavorative). Definizione di un sistema di gestione e organizzazione delle attività di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro derivanti da condizioni e azioni pericolose. Sicurezza: inizia dalla direzione, è compito di tutti, progetto permanente in tutte le fasi dei processi produttivi E del ciclo di vita dei prodotti.basato sulla prevenzione non sull’azione riparatrice. Richiede un’informazione, formazione e addestramento continui.e misurabile si introduce la liceità e l’obbligo di applicare il sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Impegno all’attuazione della legge dei suoi precetti. Modulo 2 valutazione dei rischi e prevenzione Definizione dei concetti più importanti tema di sicurezza. Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. Danno: lesione fisica o alterazione dello stato di salute, che si verifica in seguito ad un incidente qualsiasi o ad un infortunio.la precauzione: comprende tutte le misure che si applicano a pericoli potenziali, la cui presenza non è certa. Prevenzione: complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare o diminuire i rischi professionali. Rischio residuo: permane dopo l’applicazione delle misure. Protezione: complesso di azioni e di misure volte a eliminare o ridurre le conseguenze dell’esposizione Al rischio residuo. Può essere contenuto con l’utilizzo di disposizioni di protezione collettiva esempio: protezione contro le cadute per i lavori in quota, i dispositivi di protezione individuale. Sono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi successibili di minacciare la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Secondo l’articolo del decreto legislativo 81 del 2008. La salute: stato di Completo benessere fisico, mentale e sociale, non consiste solo in Un’assenza di malattia o di infermità. Il sistema di promozione della salute e sicurezza: soggetti istituzionali che concorrono con le parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza. Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori è finalizzata individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma. Valutare i rischi e valutare in modo globale e a livello documentario tutti rischi per la salute la sicurezza dei lavoratori. Finalizzata a trovare le misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e di sicurezza.

prima valutazione dei rischi, integrata dal contributo del medico competente, per la valutazione dei rischi per la salute. Chi concorre alla valutazione 2. Obbligo valutazione rischi spetta al datore di lavoro. Questo non è delegabile. Come la nomina del responsabile sulla sicurezza. Alla valutazione corrispondono anche responsabile e o gli addetti al servizio di prevenzione e protezione. Con anche il medico competente. Forniscono le loro conoscenze, per il rispettivo ambito. Inquadramento e qualificazione dei rischi lavorativi, strategie per il minare o contenere. Abbiamo anche rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: adeguatamente formato è una risorsa tecnica e di comunicazione delle altre. Punto di riferimento espositore delle specifiche conoscenze esperienze e valutazione dei lavoratori. Abbiamo anche progettista fabbricate e fornitori e installatori devono fornire criteri per l’utilizzazione sicura degli ambienti, impianti strumenti. Modulo 3 il documento di valutazione dei rischi Valutazione di rischi: documento di valutazione dei rischi. La valutazione dei rischi si concretizza nel documento di valutazione dei rischi compilato anche su supporto informatico. La scelta dei criteri di redazione rimessa alle datore di lavoro. Il documento di valutazione dei rischi deve essere redatto con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità e contiene: -criteri adottati di valutazione dei rischi: indicazioni circa l’individuazione delle aree o posizioni del lavoro, dei compiti, mansioni dei lavoratori, di macchine e impianti e lavorazioni eccetera oggetto della valutazione; standard di riferimento adottati; modalità con le quali è stata ottenuta la collaborazione degli esperti e la consultazione del rappresentante per la sicurezza criteri seguiti per l’assunzione delle decisioni eccetera. -conclusioni della valutazione: sono elencati i pericoli presi in considerazione, per i quali la valutazione concluda circa l’assistenza di rischio o comunque per la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione; per gli altri rischi, invece, saranno riportati gli elementi utili a stimare probabilità e gravità delle possibili conseguenze, nonché l’identificazione dei lavoratori esposti, e se disponibili, i relativi livelli di esposizione, da riportare anche nel documento sanitario.

  • Misure di protezione e prevenzione: individuare le misure di prevenzione e di protezione definite in conseguenza alla valutazione, nonché dei dispositivi di protezione collettiva individuale utilizzati. -programma di attuazione: il programma di attuazione di ulteriori misure previste per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza A completamento serve essere redatto: piano di sorveglianza sanitaria del personale esposto ai rischi e un programma con scadenza definite coerente con il documento di valutazione dei rischi stesso e un piano programma di informazione formazione e addestramento riguardante tutti rischi, in particolare quelli specifici per ogni figura professionale. Il documento di valutazione dei rischi deve essere tenuto a disposizione in azienda per la consultazione anche da parte dell’organo di vigilanza. Valutazione dei rischi:Il processo di valutazione dei rischi si compone delle seguenti attività: creazione del team, raccolta delle informazioni identificazione pericoli e valutazione dei rischi, identificazione zone omogenee per rischio dell’azienda, identificazione dei pericoli e delle relative misure di controllo esistenti, identificazione delle persone e ruoli esposti al rischio, stima misura della probabilità di accadimento e della gravità degli effetti pianificazione delle misure di prevenzione, compreso il bisogno formativo verifica dell’attuazione delle misure di controllo del rischio e della loro efficacia, revisione del processo di identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e definizione delle misure di controllo dei rischi. Il team della valutazione dei rischi è composto di norma da :responsabile e addetti al servizio di prevenzione e protezione, medico competente che coinvolge consulta all’atto della valutazione il responsabile, un referente delegato dell’area coinvolta nel processo di valutazione dei lavoratori dell’area coinvolta nel processo di valutazione, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza , rappresentante dei servizi tecnici se necessario, i consulenti esterni se necessari. Il team di valutazione deve attivarsi per dotarsi di una serie di informazioni rilevanti in particolare: norme legali e aziendali, mansioni ruoli pericoli e rischi già noti , disposizione dei lavoratori ai pericoli, frequenza durata e livello dati su infortuni accaduti, dati subito eseguiti risultanze delle attività di controllo, ispezione collaudo e manutenzione, organizzazione del lavoro ,mansioni

manuali operative, procedure ciclo tecnologico e sostanze pericolose utilizzate, criteri e specifiche di progetto , logiche di controllo strumentali. Le fonti dalle quali può attingere sono principalmente: riferimenti normativi:norme di legge nazionali ed europee-linee guida nazionali ed europei-norme tecniche. Criteri organizzativi: i regolamenti aziendali-organigramma e funzioni gramma aziendali-norme contrattuali. E riferimenti documentali: riviste specializzate-documentazione e manuali operativi aziendali-dati, schede di sicurezza e manuali forniti da fabbricanti fornitori. Comunicazioni aziendali: rapporti incidenti-rapporti audit effettuati-rapporti sopralluoghi- esperienza dei lavoratori o dei loro rappresentanti. Identificare più facilmente i pericoli: classificati in gruppi. Uno. Pericoli strutturali: struttura: caratteristiche: architettoniche , funzionali-impianti: elettrico, termo sanitario, termico, sanitario, distribuzione del vapore, idrico, sollevamento, gas medicinali, trattamento dell’aria, Antincendio, distribuzione dei combustibili -Macchine e attrezzature: macchine speciali. Incendio e altre emergenze esempio terremoto alluvioni eccetera. Due.Pericoli fisici: rumori, vibrazioni, radiazioni(Ionizzanti-non ionizzanti). Clima: micro-macro. Illuminazione. Tre. Pericoli chimici: cancerogeno, mutageno, teratogeno-allergologico-gas-altri detergenti, disinfettanti-reagenti-additivi. Quattro. Pericolo biologici: virus , Batteri, altri esempio ogm , colture cellulari eccetera Cinque. Pericoli ergonomici e organizzativi: movimentazione manuale dei carichi, posturale, elevato impegno visivo, tournazione, psico-sociali. Pericoli particolari: per la gravidanza, per l’età, per gli Iper suscettibile, Contratti, provenienza. Per ogni tipologia di pericolo devono essere definite e attuate le misure di controllo elaborate con riferimento alle normative di legge e buona tecnica Identificazione delle persone-ruoli esposti a rischio: le funzioni e i ruoli implicano in successione logica, delle attività, che comprendono dei compiti, composti a loro volta da gesti professionali. Le persone esposte ai rischi sulla base delle diverse funzioni e ruoli sono pertanto le seguenti: potranno avere attività simili ma compiti o gesti professionali che rendono il loro profilo di rischio diverso. Persone esposte ai rischi sulla base delle diverse funzioni e ruoli: Figure esterne : visitatori- appaltatori Soggetti esposti ai rischi: Dipendenti diversamente abili-nuovi assunti o cambio di mansione-Donne gravide e madri che allattano-personale non convenientemente formato o in esperto-addetti alla manutenzione-addetti del servizio di emergenza-dipendenti con malattie croniche ed esenzioni-dipendenti con lingua e cultura diversa. Stima, misura della probabilità e della gravità degli effetti: la valutazione dei rischi, identificazione dei rischi che possono essere eliminati. Per altri rischi le tecniche di valutazione e calcolo dei rischi sono stati definiti da tecniche ad Hock

. La formula più usata per valutare il rischio é : Si possono considerare per esempio i seguenti valori per P e D: Scala delle probabilità: improbabile :la carenza rilevata può provocare un danno solo per la concomitanza di più eventi poco probabile indipendenti. Non sono noti episodi già verificatisi.

Modulo 4 modelli di organizzazione di gestione della salute e sicurezza sul lavoro Gestire in modo coordinato tutta la sicurezza-> gestire in modo coordinato e integrato la materia della sicurezza, acquisti alla produzione, organizzazione del personale, controlli, comunicazione. In altre parole occorre attuare un sistema di gestione della sicurezza che si integri con il sistema di gestione generale dell’azienda. Possiamo paragonare il sistema di gestione generale dell’azienda alle regole di convivenza di una famiglia ad esempio gli orari del pranzo e della cena, gli orari di rientro a casa, e il sistema di gestione della salute e sicurezza. E il sistema di gestione della salute e sicurezza all’applicazione di quei comportamenti e regole che rendono la casa e i suoi abitanti sicuri (ad esempio chiudere i rubinetti del gas e dell’acqua prima di andare in vacanza). Il legislatore ha compreso l’importanza dei sistemi di gestione; infatti sia nel testo unico del decreto legislativo 81 del 2008 sia nella normativa collegata essi sono citati espressamente. La modifica al decreto legislativo 231-01 secondo il quale l’infortunio grave o gravissimo e l’omicidio colposo in violazione delle norme antinfortunistiche, diventa un reato societario. L’articolo 30 del decreto legislativo 81 del 2008 in base al quale per escludere la responsabilità amministrativa, occorre che la società attui un modello di organizzazione e gestione idoneo. Il vero pt di forza é che integra tutto per il miglioramento, al contrario l’approccio di tipo tradizionale ragiona in termini verticale, se il problema persiste deve essere risolto. L’approccio di programma è quello di sistema, il focus è posto sugli indicatori, in ottemperanza alle norme e agli standard, l’approccio di sistema riguarda le interferenze tra i programmi per migliorare la sicurezza salute e per migliorare il programma.per realizzare un sistema di gestione serve gli allineamento degli obiettivi della salute sicurezza, l’integrazione dei programmi esistenti e dei sistemi, definizione di politiche, procedure e programmi e obiettivi,applicabilità a differenti realtà, definizione di una struttura per il miglioramento continuo, strumento per eseguire periodicamente sistemicamente audit sulle prestazioni. Gli obblighi e le responsabilità dell’azienda riguardo al sistema aziendale di gestione della sicurezza sono ben definiti sia nello standard ISO 45001:2018 certifica bile da parte terza, sia nelle linee guida UNI INAIL non certificabile da parte terza. Per una efficace attuazione del sistema di gestione assume rilevanza la definizione del modello organizzativo, che è un’integrazione del modello esistente che già presidia e formalizza la gestione aziendale.il modello deve prevedere articolazioni di funzioni che assicuri competenze, tecniche e poteri.necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.Le variabili organizzative sono: la struttura ovvero l’insieme dei ruoli e delle relazioni gerarchiche, l’autorità e la responsabilità gestionali di ogni ruolo, i sistemi procedurali che definiscono le attività di ogni singolo. Nel modello organizzativo alcuni ruoli avranno responsabilità essenziale. Datori di lavoro: governo della politica di sicurezza, dirigenti, decisioni della realizzazione della politica, preposti supervisione direttive e procedure di prevenzione la loro osservanza. Il medico competente,ASPP,RSPP. RLS:Consultazione, consulenza e controllo. Il lavoratore: esecuzione dell’attività in sicurezza. Modulo 5 le misure di prevenzione e protezione Al termine del processo di valutazione dei rischi bisogna individuare e descrivere i rimedi per prevenire i rischi proteggersi dalle conseguenze. Questi rimedi sono misure di prevenzione e protezione.classificabili misure tecniche, organizzative, procedurali.Le misure di prevenzione e protezione in funzione della valutazione dei rischi: rischio alto = misura prioritaria, se c’è il rischio basso= misura non prioritaria. Le misure tecniche, organizzative e procedurali sono le misure per far fronte ai rischi individuali nel processo di valutazione. Normalmente le misure tecniche hanno un grande bacio e di di spesa quelle organizzative un po’ di meno e quelle procedurali ancora di meno.le quelle tecniche riguardano le macchine, gli impianti, le strutture, modalità organizzative e procedurali riguardano l’organizzazione a livello gestionale. Lo scopo delle misure è quello di abbassare il livello del rischio ad un livello accettabile, sotto il limite predefinito e condiviso di significatività di cui il rischio è gestito con finalità di costante miglioramento. Per ogni misura c’è un responsabile dell’attuazione, si hanno delle risorse necessarie, tempi di attuazione e di monitoraggio (audit). Completata una valutazione dei rischi tenendo conto dell’esistenza e misure di controllo l’organizzazione deve essere in grado di determinare se le esistenti misure di controllo dei rischi sono adeguate o necessitano di miglioramento e di integrazioni. Se sono necessari miglioramenti nuove misure bisogna avere una base di principi di gerarchia delle misure di controllo dei rischi, eliminazione dei pericoli, riduzione dei rischi e adozione di dispositivi di protezione individuale al vertice.

Alcuni esempi di applicazione dei principi di gerarchia delle misure di controllo dei rischi: -Eliminazione modificare un progetto per il minare il pericolo, di esempio introdurre mezzi di sollevamento mi canti per eliminare il pericolo derivante dalla movimentazione manuale dei carichi. -Sostituzione: sostituire un materiale con un altro meno pericoloso ridurre energetico sistema (esempio diminuire la forza, amperaggio,Pressione, temperatura) -Misure di controllo tecniche installare un sistema di ventilazione, schermature delle macchine, dispositivi di blocco, cabine di insonorizzazione che sono i cosiddetti dispositivi protezione collettiva. -Segnaletica avvertimenti e o controlli operativi: segnali di sicurezza, segnalazioni di Harry pericolosi, segnali luminosi, dei percorsi pedonali, sirene o lampeggianti di avvertimento, allarmi, procedure di sicurezza, controlli dell’attrezzature, controlli degli accessi, sistemi di lavoro in sicurezza, permessi di lavoro. -dispositivi di protezione individuale: dispositivi di protezione delle vie respiratorie, guanti protettivi, occhiali protettivi, sopra camici, visiere, imbracature, fondi sicurezza, otoprotettori. Nell’applicazione del principio di gerarchia si devono tenere in considerazione i costi ,benefici in termini di riduzione del rischio dell’affidabilità delle opzioni disponibili. Ogni organizzazione deve tenere conto di esigenze di una combinazione di più misure di controllo dei rischi: buone prassi riconosciute per il controllo dello specifico pericolo in esame, aumento del lavoro, le caratteristiche degli operatori esempio per tenere conto delle capacità mentali e fisiche individuali, ricorso al progresso tecnologico per migliorare il controllo dei rischi, utilizzo di misure di protezione collettiva esempio scelta di misure tecniche che proteggano chiunque nelle vicinanze di un pericolo preferendole ai dispositivi di protezione individuale DPI, comportamento dei lavoratori (occorre verificare cioè se una particolare misura di controllo dei rischi sia accettata e se possa essere attuata efficacemente). Necessità di introdurre la manutenzione programmata ad esempio delle protezioni delle macchine. Possibile necessità di provvedimenti in caso di emergenze o imprevisti ove le misure di controllo dei rischi possono fallire. Possibile mancanza di familiarità con il luogo di lavoro e con le misure di controllo dei rischi esistenti, di coloro che non sono alle dirette dipendenze dell’organizzazione (ad esempio visitatori e personale degli appaltatori). L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione deve essere realizzata secondo i principi generali di tutela come previsti dal decreto 81 08 :eliminare i rischi ,utilizzare al minimo gli agenti nocivi, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o meno, combattere i rischi alla fonte, applicare i provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali ,limitare al minimo il numero di lavoratori che sono/ che possono essere esposti al rischio, adeguarsi al progresso tecnico, cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione, integrare le misure di prevenzione /protezione con quelle tecnico organizzative. Le conclusioni desunte dall’identificazione dei pericoli e dei lavoratori esposti dall’entità dell’esposizione ,dalla probabilità con cui possono verificarsi effetti dannosi ,dall’entità delle possibili conseguenze, orienteranno le azioni conseguenti alla valutazione stessa. Pianificazione delle misure di prevenzione: la valutazione delle misure di prevenzione e protezione non deve trascurare la verifica di idoneità e di efficacia di quelle già in essere e, progressivamente, di quelle via via adottate. Il Piano/ programma di attuazione deve contemplare gli interventi da adottare i tempi previsti per la realizzazione degli interventi, la verifica della loro effettiva messa in atto ,la verifica della loro efficacia lavorativa, la revisione periodica delle variazioni intercorse nelle attività lavorative o nell’organizzazione del lavoro che possono compromettere o impedire la validità delle azioni intraprese. Dopo aver stabilito il valore di R del rischio in esame, si determina la magnitudo, il grado di intollerabilità. E quindi la richiesta di intervento se il valore di R è =1( rischio insignificante) la priorità sarà quattro che equivale a nessun intervento immediato eventuali azioni future. Sei valore di R e compreso tra 2 e 4, (rischio accettabile )la priorità è 3. Azioni migliorative da adottare nel medio lungo periodo. Se il valore di R è compreso tra 4 e 8 , con priorità 2, ci saranno azioni correttive necessarie da attuare nel breve periodo. Maggiore di 8 uguale priorità 1, azioni correttive urgenti, rischio intollerabile. Ci sarà un piano di attuazione con delle verifiche e una scadenza. Quando misure di controllo sono state definite e sono stati definiti il responsabile e la scadenza (quando quest’ultima ha senso) è programmata una valutazione del rischio residuo al fine di garantire che esse siamo state espletate ed efficaci.

Determinata le misure di controllo dei rischi l’organizzazione definisce la priorità degli interventi necessari ad attuarle è preferibile che gli interventi si concentrino prioritariamente su attività ad alto rischio o che consentono una riduzione sostanziale del rischio, in alcuni casi potrà essere necessario modificare le attività di lavoro fintanto che le misure di controllo dei rischi non siano state attivate o attuare misure temporanee compensative fino al completamento di misure più efficaci (per esempio l’uso di un dispositivo di protezione dell’udito o la segregazione dell’area come misura transitoria fino a quando la fonte di rumore non possa essere eliminata) ovvero l’intervento di più operatori nella movimentazione di un carico in attesa di un ausilio che faciliti tale compito. Le misure temporanee compensative non devono però essere considerate come sostitutive di quelle più efficaci a lungo termine. Requisiti di legge, linee guida, standard volontari o codice di buoni prassi possono specificare adeguate misure di controllo dei rischi. In alcuni casi, sarà necessario che le misure consentano di raggiungere livelli di rischio tanto basso quanto ragionevolmente praticabile.l’organizzazione deve attuare un monitoraggio continuo per assicurare che sia mantenuta l’adeguatezza delle misure di controllo dei rischi, in tal modo testimoniando l’impegno per l’attuazione delle norme relative alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza per i lavoratori che l’azienda si è data in un’ efficace prospettiva costi- benefici. Lo scopo è infatti quello di ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro, compresi quelli derivanti da incidenti infortuni e malattie legate al lavoro sia per i dipendenti che per i terzi contribuire a migliorare i livelli di sicurezza e salute sul lavoro migliorare l’immagine interna ed esterna dell’organizzazione. Modulo 6 diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali. Il datore di lavoro è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto titolare dei poteri decisionali e di spesa per l’impresa, è il responsabile della conduzione dell’azienda e viene comunemente individuato nel legale rappresentante sono obblighi inderogabili del datore di lavoro: la valutazione di tutti rischi con l’elaborazione del documento di valutazione, designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. L’articolo due del decreto legislativo 81 08 definisce il dirigente come persona che in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli attuale direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.appare subito evidente l’innovazione rispetto al decreto legislativo 626 il ruolo del dirigente è infatti definito chiaramente ed è prevista la condivisione col datore di lavoro di un corposo elenco di obblighi... in sostanza il dirigente in materia di salute sicurezza sul luogo di lavoro diventa l’AlterEgo del datore di lavoro, si tratta di un ruolo giuridico cioè definito dalla legge che nulla ha da spartire con l’omonimo ruolo contrattuale , il dirigente è nominato dal datore di lavoro. Compiti e obblighi del dirigente condivisi col datore di lavoro possono essere raggruppati per semplicità in categorie. Assegnazione e verifica di ruoli: nominare il medico competente richiede l’osservanza dei suoi obblighi; assegnare attività e ruoli coerenti con le competenze con lo stato di salute e di sicurezza del lavoratore; vigilare che i lavoratori con obbligo di sorveglianza sanitaria siano adibiti a mansioni con giudizio di idoneità; rendere sicuro l’accesso al lavoratore zone di lavoro pericolose. Valutazione dei rischi: conoscere i rischi generali dell’azienda e quelli specifici della propria unità e il modello di organizzazione e gestione. Fornire i DPI. Ai preposti e ai lavoratori. Elaborare il documento di valutazione dei rischi di interferenza in caso di attività in appalto o sub appalto. Prevenire i rischi alla salute della popolazione o all’ambiente esterno a seguito dell’adozione di nuove tecnologie. Comunicazione: informare i lavoratori sui rischi sulle procedure e sull’attività di protezione prevenzione su chi ricopre ruoli di ASPP, RSPP,RLS, Primo soccorso e prevenzione incendi -Comunicare all’Inail l’infortunio con assenza di almeno un giorno e con assenza superiore a tre giorni, comunicare i nominativi dei RLS -Consultare e informare gli RLS Sulla valutazione dei rischi e sul modello di organizzazione di gestione Formazione e addestramento: formare i lavoratori sui rischi specifici del settore del comparto di appartenenza e sul modello di organizzazione e gestione, all’inizio del rapporto di lavoro, nei trasferimenti o cambiamenti di mansioni, con l’introduzione di nuove tecnologie, periodicamente in relazione all’evoluzione dei rischi.

-Addestrare i lavoratori a mezzo di persona esperta, l’uso sicuro degli impianti, macchine, attrezzature, sostanze e dispositivi e le procedure di lavoro. -Formare in modo specifico e periodico i preposti al modello di organizzazione e gestione. Programmazione e controllo: programmare la prevenzione (interventi tecnici, economici, formativi, manutentivi), buone prassi, codice di condotta) al fine di eliminare o dove non sia possibile, ridurre i rischi in relazione alle conoscenze acquisite o al progresso tecnico. -Controllare i risultati e riprogrammare gli interventi per garantire nel tempo adeguati livelli di sicurezza. Organizzazione: richiedere ai lavoratori l’osservanza delle norme vigenti, delle procedure aziendali. -promuovere la partecipazione la consultazione dei lavoratori e consentire loro di verificare mediante RLS L’applicazione delle misure di sicurezza. -mettere a disposizione dei RLS Il documento di valutazione dei rischi. Emergenza: designare preventivamente i lavoratori per la gestione delle emergenze (squadre antincendio, incaricati per l’evacuazione, salvataggio, primo soccorso) -Disporre che i lavoratori esposti al rischio di pericolo grave e immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa. -Adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave immediato (piano di emergenza ed evacuazione). Il datore di lavoro può delegare alcuni suoi compiti con l’eccezione di quelli citati all’articolo 17 del decreto legislativo 81 08. E cioè la valutazione di tutti rischi e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Sanzioni per il datore di lavoro: il caso in cui ci siano violazioni riguardanti l’obbligo di valutazione dei rischi è prevista un’ammenda che va dal 1228,50 a 4914,03 €, per la mancata designazione del RSPP Sono previste la pena dell’arresto da tre mesi a sei mesi o l’ammenda da 3000 a 7000 € circa. La delega di funzioni al dirigente da parte del datore di lavoro deve essere attuata secondo quanto previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 81 del 2008. La delega se non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: che risulti da atto scritto recante data certa;

  • che il delegato possegga tutti requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; -che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; -che attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate; -che la delega sia Accettata dal delegato per iscritto. Alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità, la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro sul corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, a meno che non sia stato adottato ed efficacemente attuato un modello di verifica e controllo. Il delegato può a sua volta previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in questo caso però il soggetto delegato non potrà a sua volta delegare ad altri. L’articolo 299 del decreto legislativo 81 08 richiama il principio di effettività nel ricoprire un determinato ruolo il principio di effettività porta a valorizzare i ruoli poteri effettivamente conferiti ai soggetti di cui il datore di lavoro si avvale rendendo quindi irrilevanti le qualificazioni formali, questo principio è confermato dalla giurisprudenza. Il preposto è la persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il preposto all’obbligo di: sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali in materia di salute sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione. Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico, richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni in caso di pericolo per l’abbandono della zona pericolosa, informare al più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione ,astenersi salvo eccezioni debitamente motivate dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave. Segnalare le deficienze dei mezzi di lavoro e dei

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è definito come la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Tra le attribuzioni del rappresentante elencate nel articolo 50 ,sono incluse le seguenti: accesso ai luoghi di lavoro e alle informazioni e documentazioni concernenti la valutazione dei rischi, consultazione sulla valutazione dei rischi e sulle misure di prevenzione e protezione, proposizione di misure in merito all’attività di prevenzione, partecipazione alla riunione periodica di cui all’articolo 35... perciò in ogni azienda i lavoratori dovranno procedere all’elezione del proprio rappresentante nel caso di più aziende nello stesso ambito territoriale e con meno di 15 lavoratori il rappresentante potrà essere uno solo per più siti lavorativi. La nomina del rappresentante non è un obbligo sanzionato, rientra nelle misure volte a tutelare la salute la sicurezza dei lavoratori, attraverso un comportamento attivo e partecipativo. Si tratta di un diritto di tutela. Il medico competente è nominato dal datore di lavoro nei casi previsti dalla legge e ha i seguenti obblighi: collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione necessaria della sorveglianza sanitaria, -programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici

  • istituisce aggiorna e custodisce sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria consegna al datore di lavoro alla cessazione dell’incarico la documentazione sanitaria in suo possesso -consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro la documentazione sanitaria in suo possesso
  • invia all’Inail le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal decreto -fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti, -comunica al datore di lavoro al responsabile del servizio di prevenzione protezione dei rischi ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata -visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno. I progettisti dei luoghi di lavoro e dei posti di lavoro e degli impianti, rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 lavoratori è previsto che debba essere indetta una riunione almeno una volta all’anno e ogni qualvolta vengano effettuate significative variazioni di esposizione dei lavoratori ai rischi precedentemente individuati sono tenuti a partecipare alla riunione il datore di lavoro o un suo rappresentante, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, il medico competente ove previsto. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nel corso della riunione devono essere discussi almeno i seguenti punti: il documento di valutazione dei rischi, l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza. Azienda con meno di 15 pax, riunione può essere chiesta dal rappresentante dei lavoratori. Medico competente nominato dal datore di lavoro Sanzioni e arresto riguardano anche lavoratore Datore di lavoro : Può delegare tutti i suoi compiti ad esclusione della valutazione dei rischi della disegnazione del RSPP.

Modulo 7 modalità di organizzazione di esercizio della funzione di vigilanza. L’organizzazione del lavoro e l’adozione delle misure necessarie a tutelare la salute e la sicurezza gravano sul datore di lavoro e sul dirigente il preposto è tenuto alla mera sorveglianza sull’esecuzione dei lavori rispetto alle direttive ricevute in particolare il datore di lavoro deve adempiere ai doveri di prevenzione tecnica e organizzativa informazione informazione e alla vigilanza e controllo al datore di lavoro viene richiesta una particolare accuratezza sia nell’individuazione dei pericoli e della valutazione dei rischi sia nella scelta delle misure di prevenzione anche se non specificamente previste dalle norme ciò amplia notevolmente il dovere di sicurezza del datore di lavoro in quanto tale dovere non è più fissato da regole precise e statiche che inevitabilmente col tempo verrebbero superate ma da principi che devono essere continuamente aggiornati di particolarità del lavoro esperienza tecnica. Datore di lavoro :tutela delle persone che possono venire occasionalmente a contatto con l’ambiente di lavoro cioè degli estranei e comunque di tutte le persone non direttamente dipendenti dal datore di lavoro. Qualora il datore di lavoro ravvisi l’insorgere di un eventuale pericolo mediante indagini statistiche, esperienza e stato della tecnica, bisogna adottare misure idonee e atte a prevenire un ulteriore danno infine l’ evoluzione del dovere di vigilanza in capo al datore di lavoro, ai dirigenti ,approda alle variazioni al comma tre bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 81 08 con quale entrambe le figure vigilano affinché i preposti ,lavoratori ,progettisti ,i fabbricanti ,fornitori ,installatori e infine il medico competente adempiono ai loro obblighi. Gli organi di vigilanza pubblici verificano il rispetto delle norme antinfortunistiche, effettuano accertamenti conseguentemente al verificarsi di incidenti sul lavoro, adottano eventuali provvedimenti sanzionatori. I principali organi di vigilanza pubblici sono: azienda sanitaria locale, direzione provinciale del lavoro ,vigili del fuoco, Inail ,carabinieri, polizia di Stato, i vigili urbani, i quali hanno competenze limitate nei casi di urgenza emergenza o infortuni sul lavoro. Le aziende sanitarie locali sono strutture operative del servizio sanitario nazionale che svolgono funzioni di controllo e vigilanza sul rispetto delle norme antinfortunistiche negli ambienti di lavoro, soprattutto verificano la sicurezza degli impianti e dei macchinari e dei processi di lavoro. La vigilanza da parte delle Asl avviene attraverso: segnalazioni da parte dei sindacati, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza lavoratori o privati cittadini, per loro iniziativa, per delega dell’autorità giudiziaria, denuncia di infortuni e /o malattie professionali. Le ASL possono svolgere indagini e possono effettuare visite mediche ai lavoratori particolarmente esposti a rischi e visite specialistiche ai minori e alle lavoratrici madri. Asl per svolgere le proprie ispezioni si avvalgono di personale ispettivo quali medici specializzati in medicina del lavoro o tecnici qualificati come ufficiali di polizia giudiziaria, gli ispettori Asl possono effettuare visite sui luoghi di lavoro in qualsiasi momento e possono richiedere a tutte le figure coinvolte in materia di salute e sicurezza le informazioni necessarie per svolgere le loro funzioni. La direzione provinciale del lavoro è un ufficio periferico del ministero del lavoro che annovera tra i suoi compiti quello di vigilare sull’applicazione delle leggi in materia di lavoro e sicurezza sociale. All’interno della direzione provinciale del lavoro è previsto il servizio ispezioni del lavoro che può esercitare un’attività di vigilanza sull’applicazione delle leggi in materia di salute sicurezza nei luoghi di lavoro in attività che presentano rischi particolarmente elevati, -Vigili del fuoco : verificano e effettuano controlli in materia di prevenzione incendi negli ambienti di lavoro dove si producono e utilizzano o stoccano prodotti infiammabili o esplosivi. I vigili del fuoco effettuano controlli preventivi e periodici rilasciando il certificato di prevenzione incendi, svolgono anche attività di vigilanza rispetto all’applicazione della legge in materia di antincendio, questa attività viene svolta su richiesta dei soggetti interessati. Situazioni di potenziale pericolo segnalato o rilevato per controlli a campione.

  • l’Inail svolge specifiche attività di prevenzione vigilanza informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha a sua disposizione un corpo di ispettori che svolgono vigilanza amministrativa in materia assicurativa in caso di infortuni particolarmente gravi e per verificare l’esistenza di malattie professionali denunciate all’ente stesso. Durante le ispezioni ,gli organi di vigilanza hanno accesso alla documentazione presente in azienda, ad esempio documentazione tecnica relativa alla sicurezza degli impianti e alla salute dei lavoratori, contabilità, obblighi contributivi ed erogazione delle prestazioni, cartelle sanitarie e registri di esposizione, Registro infortuni. Le ispezioni possono avvenire per i seguenti motivi: controlli di routine, studi particolari, inchiesta infortuni, richiesta di intervento a seguito di segnalazioni ricevute dai lavoratori in particolare da RLS -RLST , invito del datore di lavoro per il rilascio o il rinnovo di autorizzazioni o certificazioni particolari nei casi per i quali sono previste. I carabinieri possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per effettuare controlli negli ambienti di lavoro raccogliere prove rilievi necessari in caso di infortunio sul lavoro la polizia di

mansione specifica. La visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro va effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente la visita medica effettuata a seguito di un’assenza per malattia protrattasi per più di 60 giorni consecutivi ed è obbligatoria prima del rientro in servizio. É vietato effettuare le visite mediche per accertare stati di gravidanza negli altri casi vietati dalla normativa vigente. Il datore di lavoro attuale misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore ove possibile ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute e il dirigente deve verificare che i suoi collaboratori aderiscano ai programmi di sorveglianza sanitaria. Per sorveglianza sanitaria si intende: un attività di prevenzione che si basa sul controllo medico dei lavoratori. La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata: dal medico competente. La sorveglianza sanitaria prevede visite mediche da effettuare in occasione del cambio di mansione e alla cessazione del rapporto di lavoro