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Crimina e delicata cap 2, Sintesi del corso di Diritto Romano

Riassunto del libro crimina e delicta cap 2 inerente alla stellionatus

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 10/06/2021

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Luigi Garofalo “Stellionatus:storia di una parola”
1. La parola stellionatus nelle fonti romane.
Mai menzionata nelle fonti letterarie anzi,più in generale extragiuridiche,compare
esclusivamente nel Digesto e nel Codice Giustinianeo,dove risulta impiegata per designare
un particolare crimen emerso nell'ambito della cognitio extra ordinem. Segnatamente il
sostantivo figura quanto al Digesto nei quattro frammenti ricavati da opere di
Papiniano,Ulpiano e Modestino che compongono un breve titolo 20 stellionatus del libro 47.
2. Emersione del crimen stellionatus.
Il materiale che tratta di stellionatus è di matrice giurisprudenziale e imperiale,utilizzato dai
compilatori giustinianei all'inizio della metà del terzo secolo d.C. E forse agli ultimissimi del
secolo precedente.C iò però non autorizza a pensare che in epoca precedente nessuno
parlasse di stellionatus:propio i giuristi e i principi dovevano essersene occupati dal II secolo
d.C.Già a quel tempo la giurisprudenza s'interessava allo stellionatus,affrontando e
risolvendo la questione della rilevanza che ai fini delal configurazione di tale criminie
assumeva l'ignorantia del debitore pignorante su talune circostanze riguardanti la res
pignerata al creditore,quali quelle della sua altruità o del previo suo assoggettamento a
pegno a vantaaggio di un diverso soggetto o del fisco.
3. Crimen stellionatus e produzione giuridica post classica.
Dello stellionatus manca ogni accenno nelle opere giuridiche giustinianee di età post
classica a noi giunte tra le quali il Codex Theodosianus. Nel tentativo di giustificare la
mancanza sono state prospettate due diverse teorie,in primo luogo quella del Volterra,per cui
dalla metà del III sec d.C comincerebbe per il crimine in oggetto una fase di oblio destinata
a concludersi con Giustiniano,che avrebbe riesumato lo stellionato,rimaneggiandolo
profondamente,tanto da alternarne nella sostanza la struttura che presentava nel diritto
classico,poi quella dello Gnoli secondo la quale il silenzio sui due reati si giustificherebbe in
ragione della relativa compendiosità delle compilazioni pregiustinianee ovvero dell'assenza
tanto di leges publicae repubblicane o altoimperiali,quanto di leges generales imperiali a
fondamento della materia. Garofalo diversamente dal Volterra non crede che lo stellionatus
sia stato relegato in una sorta di limbo nell'età post classica. Crede piuttosto che la
costruzione del crimine cui era arrivata la giurisprudenza dell'età dei Severi,soprattutto
ordinando ed elaborando molteplici constituitiones principum concernenti singole e
specifiche fattispecie qualificate come stellionatus sia apparsa come modello normativo
insuperabile e dunque come modello orale da non richiedere significative modifiche
nemmeno da parte di Giustiniano.
4. Casi di stellionatus.
Lo stellionato è un crimine che prende forma in seno alla cognitio extra ordinem,risultando
represso esclusivamente mediante siffatta procedura. Rientravano nell'orbita dello
stellionatus,in dipendenza da costituzioni imperiali che erano andate progressivamente
individuandole varie ipotesi quali: disporre di una cosa, già costituita in pegno a vantaggio
di un creditore,in favore di un altro soggetto,mediante vendita,permuta o dazione di
pagamento,celando maliziosamente al secondo il preesistente vincolo di garanzia;costitutire
in pegno una cosa già pignorata ad un terzo,se il debitore pignorante non partecipasse al
posteriore creditore pignoratizio l'effettiva condizione giuridica della cosa,nè questi
comunque la conoscesse;costituire in pegno la res aliena senza il consenso del
proprietario,purchè il debitore pignorante sapesse dell'altruità della cosa e di proposito la
tacesse al creditore,non solo nascondendogli,in occasione della datio o conventio,la loro
effettiva condizione giuridica,ma apprestandogli giuramento,consacrato in un
documento,circa la proprietà delle stesse.
5. Costruzione del crimen stellionatus in Ulpiano.
In un tentativo di caratterizzazione unitaria dello stellionato di cimenta Ulpiano,che sembra
condurlo isolando e valorizzando talune costanti ricorrenti nei vari casi che egli sapeva o
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Luigi Garofalo “Stellionatus:storia di una parola”

1. La parola stellionatus nelle fonti romane. Mai menzionata nelle fonti letterarie anzi,più in generale extragiuridiche,compare esclusivamente nel Digesto e nel Codice Giustinianeo,dove risulta impiegata per designare un particolare crimen emerso nell'ambito della cognitio extra ordinem. Segnatamente il sostantivo figura quanto al Digesto nei quattro frammenti ricavati da opere di Papiniano,Ulpiano e Modestino che compongono un breve titolo 20 stellionatus del libro 47. 2. Emersione del crimen stellionatus. Il materiale che tratta di stellionatus è di matrice giurisprudenziale e imperiale,utilizzato dai compilatori giustinianei all'inizio della metà del terzo secolo d.C. E forse agli ultimissimi del secolo precedente.C iò però non autorizza a pensare che in epoca precedente nessuno parlasse di stellionatus:propio i giuristi e i principi dovevano essersene occupati dal II secolo d.C.Già a quel tempo la giurisprudenza s'interessava allo stellionatus,affrontando e risolvendo la questione della rilevanza che ai fini delal configurazione di tale criminie assumeva l'ignorantia del debitore pignorante su talune circostanze riguardanti la res pignerata al creditore,quali quelle della sua altruità o del previo suo assoggettamento a pegno a vantaaggio di un diverso soggetto o del fisco. 3. Crimen stellionatus e produzione giuridica post classica. Dello stellionatus manca ogni accenno nelle opere giuridiche giustinianee di età post classica a noi giunte tra le quali il Codex Theodosianus. Nel tentativo di giustificare la mancanza sono state prospettate due diverse teorie,in primo luogo quella del Volterra,per cui dalla metà del III sec d.C comincerebbe per il crimine in oggetto una fase di oblio destinata a concludersi con Giustiniano,che avrebbe riesumato lo stellionato,rimaneggiandolo profondamente,tanto da alternarne nella sostanza la struttura che presentava nel diritto classico,poi quella dello Gnoli secondo la quale il silenzio sui due reati si giustificherebbe in ragione della relativa compendiosità delle compilazioni pregiustinianee ovvero dell'assenza tanto di leges publicae repubblicane o altoimperiali,quanto di leges generales imperiali a fondamento della materia. Garofalo diversamente dal Volterra non crede che lo stellionatus sia stato relegato in una sorta di limbo nell'età post classica. Crede piuttosto che la costruzione del crimine cui era arrivata la giurisprudenza dell'età dei Severi,soprattutto ordinando ed elaborando molteplici constituitiones principum concernenti singole e specifiche fattispecie qualificate come stellionatus sia apparsa come modello normativo insuperabile e dunque come modello orale da non richiedere significative modifiche nemmeno da parte di Giustiniano. 4. Casi di stellionatus. Lo stellionato è un crimine che prende forma in seno alla cognitio extra ordinem,risultando represso esclusivamente mediante siffatta procedura. Rientravano nell'orbita dello stellionatus,in dipendenza da costituzioni imperiali che erano andate progressivamente individuandole varie ipotesi quali: disporre di una cosa, già costituita in pegno a vantaggio di un creditore,in favore di un altro soggetto,mediante vendita,permuta o dazione di pagamento,celando maliziosamente al secondo il preesistente vincolo di garanzia;costitutire in pegno una cosa già pignorata ad un terzo,se il debitore pignorante non partecipasse al posteriore creditore pignoratizio l'effettiva condizione giuridica della cosa,nè questi comunque la conoscesse;costituire in pegno la res aliena senza il consenso del proprietario,purchè il debitore pignorante sapesse dell'altruità della cosa e di proposito la tacesse al creditore,non solo nascondendogli,in occasione della datio o conventio,la loro effettiva condizione giuridica,ma apprestandogli giuramento,consacrato in un documento,circa la proprietà delle stesse. 5. Costruzione del crimen stellionatus in Ulpiano. In un tentativo di caratterizzazione unitaria dello stellionato di cimenta Ulpiano,che sembra condurlo isolando e valorizzando talune costanti ricorrenti nei vari casi che egli sapeva o

voleva repressi in base al titolo di reato in parola. Inizialmente il giurista nota che lo stellionato è rimproverabile a chi compie un'azione evidentemente negli altrui riguardi,con dolo,quando per quell'azione non gli sia imputabile un diverso crimine. Mentre con l'ablativo dolo Ulpiano intende alludere tanto allo stato psicologico,quanto al carattere fraudolento di questo,egli sembra voler evidenziare la supplettorietà dello stellionato,non ascrivibile allorchè il contegno tenuto dall'agente,nel quale si riscontrassero gli elementi peculiari di tale crimine proprio in ragione della presenza loro risultasse già punito in base ad un diverso titolo di reato. Prospetta poi Ulpiano un parallelismo tra l'actio de dolo e la stellionatus persecutio,volto a lumeggiarne non di certo la reciproca sovrapponibilità,nel senso dell'operare della seconda nelle ipotesi in cui era concessa la prima e viceversa,ma il ruolo speculare giocato dalla prima nel campo del diritto privato e dalla seconda nell'ambito del diritto criminale,stante la comune connotazione di sussidiarietà. Questa particolarità dello stellionato viene enfatizzata da Ulpiano nell'ultima parte del brano in considerazione. La definizione esaminata pecca per difetto o per eccesso a seconda della prospettiva donde la si guarda,per Ulpiano integrava il crimine l'azione fraudolenta consapevolmente architettata e intenzionalmente compiuta nei confronti di un terzo,comportante la lesione dell'aspettativa di costui ed eventualmente di altri alla correttezza nei negozi giuridici patrimoniali,da cui fosse derivato o apparisse probabile che derivasse un vantaggio economico con danno o pericolo di danno per i soggetti coinvolti,azione non sussunta entro un titolo specifico di reato. Rispetto allo schema così delineato da Ulpiano,pur dando risposta ad alcuni degli elementi tipici dello stellionato,altri lascia nell'ombra,finendo così per risultare tanto ampio da ricomprendere condotte che erano sicuramente estranee all'illecito di un crimine del tutto diverso per non assurgere a crimine alcuno.

6. Accusatio stellionatus lo stellionato come altri reati individuatisi nel corso dle principato nell'ambito della cognitio extra ordinem,non poteva essere perseguito per autonoma iniziativa dell'organo giudicante,in quanto il relativo processo era avviabile esclusivamente su accusatio.Questa non era aperta a qualsiasi cittadino ma era ristretta alle persone offese dallo stellionato perpertrato. 7. Poena stellionatus poena stellionatus almeno dai primi anni del III sec d.C potesse arrivare fino all'opus metalli,cioè all'assegnazione ai servizi delle miniere,per le persone di basso rango sociale e dovesse invece consistere alternativamente,nella motio ab ordine,vale a dire nella semplice rimozione dal senato o dall'ordine equestre,oppure nella temporanea relegatio,comportante il confinamento su un'isola o di un'oasi del deserto o il solo divieto di residenza in determinati luoghi,ma non la perdita della cittadinanza né dei beni,i soggetti in aliquo honore positi.Dubbio è se dalla condanna derivasse o meno l'infamia. 8. Etimologia di stellionatus.Accezione prima di stellio. Stellio vocabolo dal quale è pure conosciuta la variante stelio,carico di due significati,di cui uno proprio e uno,sopravvenuto nel tempo,metaforico. Utilizzato anche come cognome,il termine stellio nell'accezione prima denomina un tipo di rettile, il geco,essi si svestono della loro vecchia pelle al pari dei serpenti,e subito la divorano,sottraendo così all'uomo un rimedio contro l'epilessia. 9. Allargamento semantico di stellio. L'area semantica di stellio,nel corso del tempo viene ad ampliarsi:la parola risulta infatti impiegata nelle fonti anche per indicare l'impostore,l'imbroglione,il furbo,la persona che agisce con frode,con maliziosa astuzia. I due significati di stellio,quello originario e stretto e quello successivo e traslato,non sarebbero peraltro privi di una forte connessione reciproca:il secondo stando a quanto Plinio scrive in due paragrafi della Storia Naturale,si sarebbe invero sviluppato in dipendenza di una singolare e curiosa caratteristica etologica dell'animale. Proprio in conseguenza di questo su tipico comportamento,aggiunge l'autore,si affermava che nessun altro animale mira a recare pregiudizio all'uomo in modo più