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Definizione processo, differenza tra delicta e crimina, definizione di azione, elenco dei magistrati romani ecc
Tipologia: Dispense
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Diritto romano 13/10/
IL PROCESSO
Il termine “processo” si afferma nel Medioevo, e indica una serie di atti procedimentali (cioè un procedimento) che si svolgono davanti a un'autorità e che portano alla conclusione del processo, che è la sentenza o la deliberazione di altro tipo dell'organo giudicante. La parola più vicina a "processo" che abbiamo nelle nostre fonti è iudicium (giudizio), che significa sia quello che noi chiamiamo processo (si svolge con iudicium davanti al magistrato), sia l' azione , cioè il mezzo con il quale si aggredisce la controparte e si inizia il processo, sia lo strumento tecnico, cioè la formula con la quale il processo veniva governato.
Noi studieremo il processo privato in contrapposizione al processo pubblico. La scelta di usare "privato" anziché "civile" è deliberata, perché, come sapete, nel nostro ordinamento esistono un processo civile e un processo penale: in quest'ultimo si fanno valere gli illeciti penali, i reati, e la parola "civile" per noi comprende tutto quello che non è penale. Per esempio, le controversie amministrative rientrano nell'ambito civile, che tra l'altro sono controversie che in diritto romano non c'erano perché non esisteva il modello di Stato moderno. È meglio per tale ragione identificare il processo di cui parleremo come processo privato in contrapposizione al processo criminale, perché in diritto romano esistevano due tipi di illeciti: gli illeciti privati, che erano chiamati delicta, e che venivano sanzionati nel processo privato (quindi alcuni illeciti che per noi fanno parte chiaramente della sfera pubblica, come ad esempio il furto, la rapina, le offese e le ingiurie, che fanno parte per noi del processo penale, mentre per i romani facevano parte del processo privato); mentre nel processo pubblico rientravano quei delitti più gravi che attentavano alla sicurezza della res publica (oggi diremmo dello Stato): erano quei crimini che offendevano il popolo in quanto tale, quindi per esempio l'omicidio, l'avvelenamento, la corruzione elettorale, l'alto tradimento, e venivano chiamati crimina in contrapposizione ai delicta. Pertanto abbiamo un delitto privato (delictum) e un crimine pubblico (crimen). I delitti erano sanzionati nel processo privato, mentre i crimina nel processo pubblico.
Quello che studiamo a Istituzioni di diritto romano è il processo privato, perché quello pubblico sarà approfondito nel corso di Storia del diritto romano.
Alla base del processo c'è l'idea del diritto soggettivo, cioè di quel fascio di interessi che si coagulano intorno a questa nozione (non romana) che è il diritto soggettivo, cioè quella sfera giuridica singola dei miei interessi che costituiscono il mio diritto a chiedere la tutela giudiziaria. Nella nostra mentalità di giuristi moderni, io posso adire un tribunale in quanto ho un diritto soggettivo (es.: ho un diritto soggettivo alla proprietà sul mio telefono, e quindi agisco se qualcuno mi molesta). Nel diritto romano, a volte, questo rapporto è invertito , cioè ci sono azioni che non hanno alla loro base un diritto soggettivo perché è il pretore che concede tutela, e dal fatto che concede quella tutela io deduco che alla base c'è un diritto soggettivo riconosciuto dal pretore, ma non dallo ius civile. Quindi, il rapporto non è così lineare come nella nostra mente di giuristi moderni.
Il perno del processo è lo strumento che viene dato per fare ingresso nel mondo del processo, che si chiama azione, actio. Dell'azione abbiamo una definizion e che risale a un giurista del II secolo dopo Cristo che si chiama Giuvenzio Celso, che dice: " Actio est ius iudicio persequendi quod sibi debetur ", cioè "L'azione è il diritto di perseguire in giudizio (qui è tradotto con "una formula") quanto ci è dovuto". Iudicio può significare tanto "una formula" quanto "un giudizio davanti a un magistrato", quindi se prendiamo questa via tradurremo: "L'azione è il diritto di perseguire davanti al magistrato quello che ci è dovuto", mentre se prendiamo l'altro significato di iudicium, che è un termine polisemico, tradurremo: "L'azione è il diritto di perseguire con una formula quello che ci è dovuto".
La formula è lo strumento cardine del principale modo di agire in giudizio, ed è la principale forma di processo che i romani avevano, che dalla formula prende il nome e infatti si chiama processo formulare.
La definizione di Celso è parziale perché copre solo una parte dei diritti, delle pretese che posso rivendicare in giudizio, cioè le pretese fondate su un oportere, quelle pretese che fondano un rapporto obbligatorio, perché "quanto mi è dovuto" richiama un rapporto obbligatorio. Rimangono fuori da questa definizione i diritti reali, che però anch'essi fanno parte del processo, quindi la definizione di Celso è bella, puntuale, ma lascia fuori una parte dei diritti. Nessuno ha mai dubitato che, nonostante Celso dica questo, anche un diritto reale può essere fatto valere in giudizio con un'actio, quindi c'è uno ius persequendi anche relativamente ai diritti reali.
Caratteristica principale di tutte e tre le forme di processo è la cosiddetta tipicità , cioè il fatto che le azioni sono tipiche. Non posso intentare un'azione generale ma devo intentare l'azione che è più propria per quel tipo di pretesa che io sto facendo valere, cioè se sto facendo valere una tutela perché io sono diventato maggiorenne e il tutore non mi ha ridato tutto quello che mi deve dare, allora io devo agire con l'actio tutelae, mentre se chiedo la restituzione della dote devo agire con l'actio dotis o rei uxoriae a seconda del momento in cui sto vivendo. Quindi, ogni istituto ha un'azione che lo tutela, non esiste un'azione generale. Se io sbaglio l'azione, chiedo la restituzione al tutore e agisco con l'actio dotis (situazione assurda ovviamente, ma è solo un esempio), ovviamente perdo la causa. Quindi il sistema romano si fonda su una rigida tipicità delle azioni: questo tanto più nel processo antico, ancora nel processo formulare, un po' meno nella cognitio. Quindi per ogni istituto c'è un'azione corrispondente.
Quest'azione viene formalmente concessa dal pretore, che dà così inizio al processo, però, come la concede, il pretore può anche negarla per esigenze di equità, in quel suo sforzo di correggere lo ius civile non perché lo ius civile è sbagliato, ma perché una sua applicazione a quel caso concreto potrebbe portare a una conseguenza iniqua. In questi casi il pretore o concede un mezzo uguale e contrario all'azione, cioè un mezzo che paralizza l'azione, che si chiama eccezione, exceptio (eccezione in questo caso ha una carica semantica tecnica e significa mezzo processuale), oppure procede attraverso la denegatio actionis, cioè nega un'azione che spetterebbe in base al diritto, perché la concessione di quell'azione in quel caso
contesto, quando trovo la parola reus io ricostruisco il concetto sotteso a quella parola, cioè chi è il reus in quel caso concreto.
A volte il convenuto è chiamato is qui negat perché per principio il convenuto nega , e da ciò si evince il nome convenzionale con il quale il convenuto viene chiamato: se l'attore è Aulo Agerio, il convenuto è Numerio Negidio. Il convenuto è chiamato in tal modo perché, quando viene condannato, deve numerare, cioè pagare, contare i denari dovuti a seguito della condanna. La condanna che il giudice può emettere è sempre e solo pecuniaria; non esiste nel diritto romano la condanna in ipsam rem , cioè la condanna alla restituzione della cosa specifica. Il giudice può condannare solo a una somma di denaro, quindi per forza di cose il convenuto condannato deve numerare quanto dovuto ad Aulo Agerio, cioè a colui verso il quale è stato condannato.
Negidio perché è colui che nega in linea di principio: se il convenuto non negasse farebbe confessio in iure. Il confessus è equiparato al reus condannato, cioè se io confesso non si instaura il processo perché io ho confessato; quindi per avere il ruolo del convenuto devo negare. Non dimentichiamoci Aulo Agerio e Numerio Negidio.
Nel diritto romano si susseguono 3 tipi di processo perché è un'esperienza storica che copre più di mille anni, nell'arco dei quali nascono e muoiono 3 differenti forme processuali, cioè 3 differenti modalità con cui le parti chiedevano soddisfazione dei propri interessi.
La più antica si chiama processo per legis actiones , per azioni di legge. Comincia a declinare intorno alla metà del III secolo a.C. e poi scompare definitivamente nel I secolo a.C., soppiantato da una nuova forma più agile: le legis actiones sono caratterizzate da eccessiva rigidità e schematismo, mentre il nuovo processo formulare , per formulas , è più moderno, agile e duttile, potendo essere più facilmente piegato alla tutela degli interessi delle parti. Si chiama per formulas perché ruota intorno a questa struttura verbale, la formula, una specie di contenitore nel quale le parti riversavano i loro interessi: l'attore le sue pretese e il convenuto le sue difese. Non appena si consolida il processo formulare nasce già la terza forma che lo soppianterà, la cosiddetta cognitio extra ordinem , intorno al I secolo dopo Cristo, che diverrà dominante fino al tempo di Giustiniano
Al tempo di Giustiniano praticamente l'unica forma di processo era la cognitio extra ordinem , però abbiamo questa singolarità: i testi conservati nel Digesto, che sono testi di giuristi vissuti prima, fanno ancora riferimento al processo formulare, quindi noi sappiamo molte cose del processo formulare. I testi dei giuristi, grazie al Digesto, testimoniano che la maggior parte dei giuristi fanno riferimento al processo formulare anche se ai tempi di Giustiniano non era più il processo in funzione, essendo stato formalmente abolito un centinaio di anni prima.
Noi ragioneremo prevalentemente sul processo formulare, a cui dedicheremo più spazio, perché è quello sulla base del quale sono stati costruiti i testi dei giuristi romani a noi pervenuti; è chiaro quindi che dovremo lavorare principalmente su questo tipo di processo.
Sia le legis actiones sia il processo formulare hanno in comune una caratteristica: sono processi bifasici , cioè il processo è diviso in due fasi che si svolgono davanti a due persone diverse. Una prima fase si chiama in iure , mentre la seconda fase si chiama apud iudicem.
In iure
Iure è ablativo di ius che significa tante cose (diritto, tribunale, indica la seggiola sulla quale il magistrato emetteva giustizia).
L’espressione in iure fa riferimento ad una fase del processo, sia per legis actiones sia formulare, che si svolgeva davanti a un magistrato dotato di iuris dictio : i magistrati romani avevano fondamentalmente due poteri, l' imperium , cioè un potere di comando che poteva essere un potere di comando in città, quindi un potere di polizia, e un potere militare per condurre l'esercito in guerra. Alcuni di questi magistrati avevano anche la iuris dictio, da cui il nostro termine giurisdizione.
Cos'è la iuris dictio? Il termine iuris dictio viene da iuris dicere , cioè questi magistrati potevano dire il diritto. Dicevano il diritto che era applicabile al caso concreto che veniva loro sottoposto, cioè le parti andavano davanti al magistrato con un caso concreto (Tizio mi ha rubato la mucca o ho prestato mille euro a Tizio e non me li ridà) e il magistrato dava il iudicium , dava la formula, dava l'azione con la quale si avviava il processo.
I magistrati
I magistrati vengono istituiti con la Repubblica (a partire dal 509 a.C.) ed erano coloro che governavano la città. Esistevano vari tipi di magistrati, ognuno con un potere, una potestas , diversa, perché ciascuno aveva la propria specialità.
C'erano innanzitutto i consoli , che avevano il potere di governo della città ed erano i magistrati eponimi, quelli che davano il nome all'anno: i romani infatti denominavano gli anni richiamando chi era stato console in quell'anno. I consoli erano i magistrati più importanti. Accanto ai consoli c'erano i pretori , quelli che emanavano l'editto. Sia i consoli sia i pretori avevano la iuris dictio , la giurisdizione, che si estrinsecava attraverso l'emanazione dell'editto.
Rispetto al console, il pretore si specializza nella funzione giurisdizionale. Ricordiamo che il pretore urbano viene creato nel 367 a.C.: fino a quella data la iuris dictio era nelle mani dei consoli, poi passa a questi magistrati specialisti che hanno la iuris dictio come loro unico compito. Il pretore non deve condurre l'esercito, anche se nel suo nome è presente l'idea del comando militare: il termine deriva da prae ire , cioè "andare davanti", "condurre". Tuttavia il pretore si specializza nella conduzione dei processi. A partire dal 367 a.C., i processi si svolgono nel 99% dei casi davanti al pretore.
C'è un altro magistrato giusdicente a Roma che ha la iuris dictio oltre al pretore: l' edile curule. Attenzione: esistono due tipi di edili, gli edili plebei (che non ci interessano) e gli
se non ritieni vero il fatto A, assolvi". Il giudice doveva quindi prevalentemente valutare i fatti.
Quindi, mentre davanti al magistrato si impostava la questione a livello giuridico, davanti al giudice, invece, si dovevano presentare le prove e chi avesse convinto il giudice della bontà dei suoi argomenti avrebbe vinto la causa, mentre davanti al magistrato le prove non si portavano perché non servivano. In quella sede bisognava solo avere cura che il caso presentato fosse costruito tecnicamente in maniera corretta.
Il magistrato individuava dunque la fattispecie giuridica e la consegnava al giudice, il quale emetteva poi la sentenza. Il giudice poteva pronunciare una sentenza proprio perché era stato incaricato dal magistrato. Mentre il magistrato possedeva un potere derivante dal popolo che lo aveva eletto, il giudice non aveva tale potere, non essendo stato eletto: era un privato cittadino. Un privato cittadino poteva intervenire nella sfera giuridica altrui, condannando o assolvendo, solo perché aveva ricevuto l'incarico dal magistrato. Senza questo incarico ( iussum ), questo ordine di giudicare, il giudice non avrebbe potuto ingerirsi nella sfera giuridica di altre persone.
Esisteva un album iudicum , cioè un registro nel quale chi desiderava candidarsi a questo ruolo poteva iscriversi. Le parti sceglievano il giudice individuando un nome all'interno di questo albo, ma l'altra parte poteva esercitare il diritto di veto, rifiutando quel nome. Si passava quindi a un altro nominativo, finché non si raggiungeva l'accordo sulla persona che avrebbe svolto la funzione di giudice. Più alta era la moralità e la reputazione del giudicante, maggiore era la probabilità che venisse accettato da entrambe le parti.
Dall'altra parte, le parti potevano anche scegliere una persona al di fuori dell'albo , come il preside della facoltà di Giurisprudenza, perché era una persona che rispecchiava la moralità e di cui le parti si fidavano. Le parti dovevano trovare un accordo sul nome, altrimenti il processo non partiva.
Il giudice in questi tipi di processo era tendenzialmente un giudice monocratico , un iudex unus che si chiama normalmente iudex , giudice , o in alcuni casi arbiter , arbitro.
L'arbitro è un giudice particolare dotato di competenze tecniche e specialistiche , per esempio è un geometra o un ragioniere; questo perché in alcune azioni è necessario che il giudice abbia delle competenze specifiche. Se dobbiamo dividere, ad esempio, i confini, ci vuole qualcuno che sappia come si misurano.
Le sentenze del giudice erano inappellabili , cioè non era previsto l'appello. L'appello comincia a diffondersi nel I secolo dopo Cristo quando il potere pubblico è nelle mani del principe : si stabilisce quindi la possibilità di ricorrere al principe per la riforma di una sentenza che non sia piaciuta, perché il principe evidentemente conquista un ruolo sovraordinato alle altre fonti di produzione del diritto e si prende anche il potere di riformare le sentenze. Lentamente si stabilisce così un sistema di appellationes in cui le parti possono ricorrere ai prefetti, in primo luogo al praefectus urbi e poi, sovraordinato, al prefetto del
pretorio. Addirittura in una certa fase c'è un sistema a tre gradi , quindi si può ricorrere all'imperatore contro la sentenza del prefetto della città o del prefetto del pretorio che abbia a sua volta riformato una sentenza di primo grado. Però normalmente, per tutta l'età classica, fino all'avvento del principe, le sentenze erano inappellabili e il giudice era unico.
Esistevano tuttavia dei collegi giudicanti , ossia organi collegiali composti da più persone che emettevano sentenze collettivamente anziché individualmente. Tra i principali collegi si annoverano: i recuperatores , i centumviri (che, nonostante il nome, erano poco più di cento e si suddividevano in collegi minori, pur mantenendo una composizione complessivamente ampia), e i decemviri litibus iudicandis (o stlitibus iudicandis ), chiamati nelle fonti anche tresviri capitales****.
Questi tribunali collegiali decidevano su questioni specifiche. Ad esempio, le controversie sulla libertà personale o quelle in materia testamentaria erano giudicate dai recuperatores , mentre le cause capitali – quelle che potevano comportare la condanna a morte – erano di competenza dei tresviri capitales. Questi ultimi, come suggerisce il nome, non si limitavano a pronunciare la sentenza, ma spesso si incaricavano anche della sua esecuzione, fungendo quindi contemporaneamente da giudici e da boia.
Il processo per legis actiones
Abbiamo tracce del processo per legis actiones già nelle Dodici Tavole (450 a.C. circa), che ce lo presentano come un sistema processuale già molto sviluppato. Questo ci porta a supporre che tale processo fosse ancora più antico, ma non sappiamo di quanto a causa dell'assenza di fonti documentarie.
Prima del ritrovamento del manoscritto veronese delle Institutiones di Gaio, non sapevamo praticamente nulla su questo tipo di processo. Al tempo di Giustiniano (VI secolo d.C.) il processo per legis actiones non esisteva più, e non era più in uso nemmeno all'epoca dei giuristi classici le cui opere furono raccolte nel Digesto. Fortunatamente, il manuale di Gaio ci fornisce molte informazioni preziose su questo argomento.
L'origine del nome
Gaio si sofferma a spiegare l'origine del termine legis actiones. Secondo il giurista, sono state avanzate due spiegazioni:
● Se si litigava sulla proprietà di uno schiavo, bisognava condurre lo schiavo davanti al magistrato. ● Se si litigava su un bue, bisognava portare il bue. ● Se si litigava sulla proprietà di una casa (oggetto non facilmente trasportabile), bisognava portare un simbolo rappresentativo dell'immobile, come una tegola.
5. Simbolismo dell'antica "ragion fatta"
Altra caratteristica importante era che il processo simboleggiava il modo con cui si svolgevano le controversie prima dell'istituzione del sistema giudiziario, ovvero attraverso la ragion fatta : la risoluzione delle dispute mediante la forza, dove chi rimaneva in piedi vinceva. Il processo sostituì la ragion fatta in maniera pacifica.
Tuttavia, all'interno del processo rimasero tracce di questo antico modo di risolvere le controversie. Ci sono diversi simulacri dell'antica lotta , dell'antico modo con cui si svolgevano le dispute. Studieremo, ad esempio:
● L'uso della bacchetta ( vindicta ) per contendere lo schiavo contro l'avversario ● Il gesto di gettare la mano addosso all'altra parte senza picchiarla (ovviamente in passato la violenza era reale) ● Un'azione con l' abbraccio che probabilmente era una forma di wrestling prima della pacificazione attraverso il processo
All'interno delle legis actiones rimangono quindi simboli che rappresentano l'antica lotta con cui le controversie si svolgevano.
La legis actio ha certa verba ( fissi e teorici ) e ha un modus agendi ( concreto, che si adatta ). I certa verba erano tramandati dai giuristi. Anche se dovevo rivendicare la mucca Carolina e un altro la mucca Pasqualina, i certa verba erano gli stessi (non diversi), ma dovevo chiedere ai depositari dello ius, cioè ai giuristi, aventi il monopolio del diritto e della gestione del processo, il modus agendi appropriato.
Questo antico sistema processuale, nato in epoca arcaica non determinata con precisione, iniziò a entrare in crisi tra la fine del III secolo e la metà del II secolo a.C., dopo l'emanazione della lex Aebutia che ne indebolì la portata.
Sulla lex Aebutia (datata tra il 150 e il 100 a.C.) esistono due teorie principali circa la sua portata:
Prima teoria : La legge avrebbe reso facoltativo questo antico processo, introducendo ufficialmente un nuovo processo legato alla iurisdictio del pretore peregrino, quello per formulas. In altre parole, avrebbe dato valenza ufficiale a questo nuovo processo, rendendolo fruibile a tutti. Siccome il processo formulare era più agile e veloce, avrebbe rapidamente soppiantato il vecchio processo per legis actiones.
Seconda teoria : La legge avrebbe abolito la più giovane delle cinque azioni, la legis actio per condictionem. Eliminando questa azione, come se venisse tolta una tessera fondamentale, sarebbe crollato tutto il castello: abolendo la più giovane delle legis actiones , sarebbero cadute progressivamente anche tutte le altre.
Tra queste due teorie non sappiamo quale sia quella vera. Marrone sostiene la seconda interpretazione, il professore propende per la prima, ma in dottrina molti ritengono che la seconda sia meno probabile. La questione resta aperta al dibattito.
Il secondo e definitivo colpo alle legis actiones fu dato dalla lex Iulia iudiciaria , emanata da Augusto, che abolì completamente le legis actiones.
Si tratta di un atteggiamento tipico dei Romani: quando un istituto giuridico diventa obsoleto, un "ramo secco", tendono a tagliarlo definitivamente. Dato che il processo nuovo (quello formulare) era nettamente migliore e quello vecchio ormai inadeguato, venne abolito da Augusto con un provvedimento legislativo definitivo.
Gaio ci racconta che le legis actiones rimasero in vigore per alcuni casi particolari, come il damnum infectum (danno non ancora verificato). Si trattava della situazione in cui qualcuno costruiva accanto al mio immobile un'opera che rischiava di crollare sulla mia proprietà, danneggiandomi. In questo caso potevo tutelarmi preventivamente contro un danno soltanto possibile, non ancora concretizzatosi.
Questo strumento processuale cadde poi in disuso perché successivamente si inventò una stipulatio specifica per questo tipo di situazioni. Questo giudizio si svolgeva davanti ai centumviri.
Il processo cominciava comunque con la chiamata in giudizio , poiché richiedeva necessariamente la presenza di entrambe le parti: non bastava che fosse presente solo l'attore, e ovviamente doveva esserci anche la cosa oggetto della controversia.
L'attore doveva individuare dove si trovava la controparte e chiamarla in giudizio. Se il convenuto non voleva presentarsi, l'attore doveva prenderlo con la forza. Questa chiamata in giudizio si chiama in ius vocatio.
La disciplina delle Dodici Tavole
Nelle legis actiones , questa in ius vocatio era regolata da un testo normativo che, grazie alle testimonianze di Cicerone, sappiamo provenire dalle Dodici Tavole. Si trattava di un carmen necessarium (formula solenne obbligatoria) che veniva imparato a memoria a scuola. Tutti gli studenti imparavano a memoria le Dodici Tavole, scritte in un latino del 450 a.C., un proto-latino arcaico che Cicerone, nel riportarlo, addolcisce linguisticamente.
Normalmente questa in ius vocatio veniva effettuata accompagnato dai propri amici , in modo da scoraggiare il convenuto dal rifiutarsi. L'attore doveva quindi assicurarsi di essere abbastanza forte da superare fisicamente il convenuto, e doveva avere anche qualcuno che corresse velocemente per prenderlo nel caso tentasse di fuggire. Quello che doveva essere un simulacro simbolico diventava lotta concreta nel caso in cui il convenuto resistesse. In sostanza: o l'attore aveva una forza tale da superare quella della controparte, o non riusciva a portarlo in giudizio.
Questo ci fa capire come ci fossero persone attorno alla famiglia che ne curavano gli interessi (non dobbiamo immaginare che ci fosse una lite al giorno) e la aiutavano a farsi ragione nel caso in cui ce ne fosse stato bisogno.
Questo rito della in ius vocatio persistette nel processo formulare, ma siccome una gestione del genere diventava complessa e anche sconveniente (potevano scoppiare risse), questo rito venne sostituito da una stipulatio.
Funzionava così: se l'attore voleva chiamare il convenuto in giudizio, quest'ultimo aveva due opzioni:
● O lo seguiva immediatamente ● Oppure prestava una promessa solenne, chiamata vadimonium , di presentarsi davanti al magistrato in un giorno determinato e a un'ora determinata
Il vadimonium non era una semplice promessa formale, ma era corroborata da garanti. Se il convenuto non ottemperava alla promessa, la controparte poteva agire contro i garanti, i quali avevano promesso di pagare una somma di denaro nel caso in cui il convenuto non si fosse presentato.
Nel diritto romano le garanzie personali erano molto più importanti di quelle reali. Le banche oggi non chiedono le garanzie di una persona, ma di un immobile; per i Romani era il contrario, perché la parola data aveva un valore fondamentale.
Questi garanti sono molto antichi, si chiamano vades (da cui prende il nome l'istituto del vadimonium ), e rispondono in caso di inadempimento del convenuto.
Il vadimonium divenne la forma di in ius vocatio più frequente nel processo formulare : se il convenuto non si presentava, la controparte otteneva il denaro promesso dai garanti.
Il vadimonium si usava anche quando l'udienza non si era conclusa nel giorno in cui si era presentata e bisognava posticipare la seduta. In questo caso il convenuto prometteva: "Tornerò domani", mediante un vadimonium per litis diffisio (rinvio della lite).