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DIRITTO PRIVATO (primo parziale)
CAPITOLO 1: IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA
Il diritto è l’insieme delle regole (norme giuridiche) per la soluzione dei conflitti che
insorgono fra gli uomini. La funzione del diritto è proprio quella di dirimere le controversie
tra gli uomini, impedendo che questi ultimi affermino, senza regole e con l'uso della forza, i
propri interessi.
Tutte le norme giuridiche compongono l'ordinamento (o sistema) giuridico italiano dove
l'altro sinonimo è diritto oggettivo. Il nostro ordinamento è fondato sul rispetto della dignità
umana ed è ispirato ai principi di libertà e di uguaglianza valido per chiunque si trovi a
vivere nel territorio italiano (art. 3 Cost.). Quando si interpreta una singola norma giuridica,
occorre tenere in considerazione l’ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico non è
fisso, ma mutevole nel tempo e nello spazio. È facile verificare, infatti, come ogni
ordinamento sia storicamente soggetto a profondi cambiamenti. Inoltre, ogni società
nazionale ha un proprio ordinamento giuridico, ancorché oggi occorre prendere atto della
creazione di ordinamenti giuridici sovranazionali.
Chi pone le norme giuridiche? Nel 1600 Hobbes definiva il diritto come “ciò che il sovrano
comanda”. La questione della legittimazione dell autorità si ripete costantemente nella
storia. Si pensi ai regimi totalitari.
Nella nostra società democratica, invece, il diritto viene legittimato dal consenso sociale,
chiamato a determinare la composizione degli organi che lo creano. il diritto virgola in
sostanza, e posto da assemblee elette a suffragio universale e chiamate ad essere
rinnovate periodicamente.
Accanto alle regole del diritto, che compongono l'ordinamento giuridico, esistono altre
regole che presiedono la convivenza umana: quella della morale, del costume sociale,
della religione, le quali costituiscono anch'essi un sistema. Le regole della morale sono
basate sulla distinzione tra bene e male; quelle del costume sulla distinzione tra ciò che è
corretto e ciò che è scorretto; quelle della religione, infine, si richiamano ad una fonte
sovrannaturale. Al di là delle possibili sovrapposizioni, esiste un preciso elemento che
consente di distinguere le regole del diritto degli altri sistemi di regole: la coercitività del
diritto. Alle regole della morale, del costume, della religione si obbedisce in virtù di un
interna adesione ai valori espressi delle stesse regole virgola e non in virtù di una
costruzione esterna.
Si potrà dire, è vero, che la violazione dei precetti religiosi comporta alcune sanzioni
spirituali da parte della chiesa come ad esempio la scomunica: ma tali sanzioni non
costringono materialmente a pagare una somma di denaro. I modi in cui il diritto esprime
la propria coercive ita sono diversi; ove sia possibile, esso tende ad eliminare le
conseguenze della trasgressione. In alcuni casi la rimozione delle conseguenze della
trasgressione non è possibile. Ciò non vuol dire che l'autore della lesione non subisca
alcuna conseguenza: nei suoi confronti si applicherà comunque una sanzione virgola e
che contribuirà nel suo complesso a rafforzare la osservanza del diritto.
LA NORMA GIURIDICA
L'unità elementare dell'ordinamento giuridico è la norma giuridica. In una legge vi sono di
solito più articoli, ciascuno dei quali può essere suddiviso in parti (commi): ogni gomma
corrisponde ad una o più norme giuridiche. La maggior parte delle norme giuridiche sono
strutturalmente formulate con il carattere della generalità ed astrattezza. la norma, invece,
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DIRITTO PRIVATO (primo parziale)

CAPITOLO 1: IL DIRITTO E LA NORMA GIURIDICA

Il diritto è l’insieme delle regole (norme giuridiche) per la soluzione dei conflitti che insorgono fra gli uomini. La funzione del diritto è proprio quella di dirimere le controversie tra gli uomini, impedendo che questi ultimi affermino, senza regole e con l'uso della forza, i propri interessi. Tutte le norme giuridiche compongono l'ordinamento (o sistema) giuridico italiano dove l'altro sinonimo è diritto oggettivo. Il nostro ordinamento è fondato sul rispetto della dignità umana ed è ispirato ai principi di libertà e di uguaglianza valido per chiunque si trovi a vivere nel territorio italiano (art. 3 Cost.). Quando si interpreta una singola norma giuridica, occorre tenere in considerazione l’ordinamento giuridico. L'ordinamento giuridico non è fisso, ma mutevole nel tempo e nello spazio. È facile verificare, infatti, come ogni ordinamento sia storicamente soggetto a profondi cambiamenti. Inoltre, ogni società nazionale ha un proprio ordinamento giuridico, ancorché oggi occorre prendere atto della creazione di ordinamenti giuridici sovranazionali. Chi pone le norme giuridiche? Nel 1600 Hobbes definiva il diritto come “ciò che il sovrano comanda”. La questione della legittimazione dell autorità si ripete costantemente nella storia. Si pensi ai regimi totalitari. Nella nostra società democratica, invece, il diritto viene legittimato dal consenso sociale, chiamato a determinare la composizione degli organi che lo creano. il diritto virgola in sostanza, e posto da assemblee elette a suffragio universale e chiamate ad essere rinnovate periodicamente. Accanto alle regole del diritto, che compongono l'ordinamento giuridico, esistono altre regole che presiedono la convivenza umana: quella della morale, del costume sociale, della religione, le quali costituiscono anch'essi un sistema. Le regole della morale sono basate sulla distinzione tra bene e male; quelle del costume sulla distinzione tra ciò che è corretto e ciò che è scorretto; quelle della religione, infine, si richiamano ad una fonte sovrannaturale. Al di là delle possibili sovrapposizioni, esiste un preciso elemento che consente di distinguere le regole del diritto degli altri sistemi di regole: la coercitività del diritto. Alle regole della morale, del costume, della religione si obbedisce in virtù di un interna adesione ai valori espressi delle stesse regole virgola e non in virtù di una costruzione esterna. Si potrà dire, è vero, che la violazione dei precetti religiosi comporta alcune sanzioni spirituali da parte della chiesa come ad esempio la scomunica: ma tali sanzioni non costringono materialmente a pagare una somma di denaro. I modi in cui il diritto esprime la propria coercive ita sono diversi; ove sia possibile, esso tende ad eliminare le conseguenze della trasgressione. In alcuni casi la rimozione delle conseguenze della trasgressione non è possibile. Ciò non vuol dire che l'autore della lesione non subisca alcuna conseguenza: nei suoi confronti si applicherà comunque una sanzione virgola e che contribuirà nel suo complesso a rafforzare la osservanza del diritto. LA NORMA GIURIDICA L'unità elementare dell'ordinamento giuridico è la norma giuridica. In una legge vi sono di solito più articoli, ciascuno dei quali può essere suddiviso in parti (commi): ogni gomma corrisponde ad una o più norme giuridiche. La maggior parte delle norme giuridiche sono strutturalmente formulate con il carattere della generalità ed astrattezza. la norma, invece,

fa riferimento a colui che ha commesso il fatto. Essa è astratta perché non si riferisce ad un fatto concreto ma ad una serie di ipotetici fatti. Un comando individuale e concreto , all'opposto, e la sentenza del giudice che, applicando norme generali ed astratte risolve la controversia. La descrizione contenuta nella norma viene definita fattispecie astratta. La norma si dice analitica quando descrive in modo dettagliato la fattispecie astratta; si dice invece che contiene una clausola generale allorché sia formulata in modo più ampio ed elastico. In concreto, nella vita di tutti i giorni, può verificarsi una fattispecie concreta. L'operazione logica con cui si verifica che una fattispecie concreta corrisponda alla fattispecie astratta viene chiamata qualificazione della fattispecie concreta. Il che permette di applicare direttamente, ad una singola persona, la regola formulata in astratto. Occorre invece raffrontare la fattispecie concreta con più norme giuridiche, che vanno coordinate tra loro. Ciascuna norma in questi casi, detta un frammento della fattispecie astratta: soltanto all esito di tale coordinamento si comprende il trattamento giuridico di una fattispecie concreta. la fattispecie astratta può constare di un solo fatto : si discute, allora virgola di fattispecie semplice. Quando si articola in più fatti più la fattispecie è complessa. Si ha poi una fattispecie a formazione progressiva quando essa è caratterizzata da una serie di fatti che si sviluppano nel tempo. La norma giuridica può essere:

  1. imperativa: quando i soggetti non possono regolare i loro rapporti in modo differente rispetto a quanto contenuto nella disciplina legale.
  2. dispositiva o derogabile: quando i privati possono modificarne il contenuto. Essa va applicata anche in assenza delle parti in ordine ad alcuni aspetti della disciplina cui assoggettare la fattispecie. Struttura norma giuridica
  3. la norma regola: molte norme prevedono una regola che di solito è una regola di condotta. Trasgredendo la norma-regola (detta anche norma primaria), l’ordinamento giuridico prevede delle norme-sanzione che entrano in gioco quando la norma regola non è rispettata.
  4. la norma sanzione: è la conseguenza che la norma regola fa discendere dalla violazione della violazione della regola di condotta. Nel nostro ordinamento ci sono diverse funzioni. A) la funzione satisfattiva che deve muoversi dal rilievo che la violazione della regola di condotta è la lesione di un interesse che la norma stessa vuole affermare e proteggere. La sanzione perciò serve ad eliminare la lesione dell’interesse e a ripristinare l’interesse tutelato dalla regola primaria. B) la funzione compensativa dove accade che la regola di condotta è stata violata, ma l’applicazione della norma secondaria non può ripristinare l’interesse leso. Basta pensare ad una persona che si trova in un museo e per sbaglio rompe un vaso di valore. In questo caso bisogna pagare una somma di denaro equivalente alla perdita subita. C) si ha la funzione punitiva quando la norma sanzionatoria si applica a seguito della violazione di una regola di condotta. Nel diritto penale, per esempio, la funzione punitiva è evidente poiché chi ha commesso un omicidio è punito che la reclusione. Conviene vedere a chi spetta l’ applicazione delle norme secondarie. Vi è il potere legislativo in cui l’autorità deputata si occupa a creare norme giuridiche. Il potere esecutivo spetta al Governo. Il potere giudiziario vi sono i giudici che sono i creatori della norma giuridica e nel contempo sono chiamati ad applicarla.

quest'ultimo i cittadini. I primi 12 articoli della costituzione sancisca i principi fondamentali: vanno ricordati il principio della dignità dell'uomo il principio della laicità. Il giudizio definitivo sulla illegittimità non spetta a qualsiasi giudice poiché esiste un organo giurisdizionale deputato a tale funzione: la Corte costituzionale. Si vede, in sintesi, come si fa sottoporre una norma di legge al giudizio della Corte costituzionale; durante un giudizio civile penale o amministrativo, una delle parti o lo stesso giudice possono sollevare una questione di legittimità costituzionale di una norma di legge; deve trattarsi però di una controversia che non può essere decisa prescindere dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale. Peraltro, se la questione è stata sollevata dalle parti, il giudice si pronuncia soltanto sulla sua manifesta infondatezza: qualora la questione non sia manifestamente infondata rimette gli atti alla Corte costituzionale, sospendendo il giudizio nell attesa della pronuncia di quest'ultima. Qualora la Corte costituzionale dichiari li legittimità costituzionale della norma di legge, essa cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. La sentenza dunque ha un effetto generale e non limitato al giudizio in corso: cancella definitivamente dall' ordinamento giuridico la norma giudicata costituzionalmente illegittima. Nella scala gerarchica si trovano le fonti comunitarie: si fa riferimento a quegli atti normativi emanati dagli organi dell'unione europea che hanno efficacia vincolante all'interno dello Stato italiano in virtù del fatto che lo stesso è membro dell'UE. E l'articolo 11 primo comma a permettere tale adesione: esso dice che L'Italia consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità. I regolamenti comunitari sono atti normativi esterni, emanati dagli organi dell'unione europea, che contengono norme giuridiche automaticamente operative negli stati aderenti. Le norme create dai regolamenti comunitari, vincolano direttamente lo stato italiano nonché tutti i cittadini e soggetti dell'ordinamento, senza che sia necessaria una legge che ne recepisca il loro dettato. Può dunque succedere che il giudice italiano si trova ad applicare non la legge italiana ma un regolamento comunitario. Diversa è invece la forza normativa delle direttive: esse sono direttamente vincolanti per gli Stati membri virgola che devono recepire il loro contenuto in fonti normative interne. Attraverso tale recepimento il contenuto della direttiva diventa vincolante per i cittadini e per i soggetti degli ordinamenti aderenti all'unione europea. Le leggi e gli altri atti aventi “forza di legge” Le leggi ordinarie statali sono approvate dal Parlamento in base ad una procedura prevista dalla costituzione. Accanto alle leggi ordinarie statali si trovano altri atti normativi con forza legge ovvero i decreti legislativi e i decreti legge. i decreti legislativi sono atti normativi con forza di legge adottati dal governo per delega del Parlamento. I decreti legge invece possono essere emanati dal governo in casi straordinari di necessità ed urgenza: essi tuttavia perdono di efficacia sindall'inizio.se entro il termine di 60 giorni il Parlamento non li abbia convertiti in legge. I codici e la loro posizione nel sistema delle fonti del diritto Con l'espressione codice si fa riferimento ad un testo normativo complesso ed articolato con cui si detta la disciplina organica di una determinata materia: il codice civile in particolare costituisce l'architrave del sistema del diritto privato. I codici rappresentano lo strumento privilegiato attraverso cui si fondano gli Stati moderni. Per l’art.1, 1°co., cod. civ. italiano, La capacità giuridica si acquista con il momento della nascita. Il codice civile italiano e ripartito in sei libri e studiando essi ci si accorge che ognuno è suddiviso in titoli; i titoli a loro volta sono suddivisi in capi; i capi infine possono essere ulteriormente suddivise in sezioni.

il primo libro è denominato “Delle persone e della famiglia”. Il libro secondo “delle successioni”. Il libro terzo “della proprietà”. Il libro quarto “delle obbligazioni”. Il libro quinto “del lavoro”. Il libro sesto “della tutela dei diritti”. Gli statuti e le leggi regionali Esistono nel nostro ordinamento alcune regioni a statuto speciale si tratta Del Friuli Venezia Giulia della Sardegna Della Sicilia e del Trentino Alto Adige. Gli statuti delle regioni a statuto ordinario invece non sono adottati con legge costituzionale e inoltre hanno un potere legislativo più ristretto rispetto a quelle a statuto speciale. Il nuovo testo dell'articolo 117 della costituzione prevede quanto segue:

  1. una competenza generale delle leggi regionali in ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
  2. una competenza esclusiva della legge ordinaria dello Stato nelle materie indicate come per esempio l'immigrazione la cittadinanza la moneta. 3)Una competenza concorrente: ripartita cioè in alcune determinate materie fra legislazione statale e legislazione regionale. I regolamenti I regolamenti costituiscono una fonte secondaria interna essi possono essere adottati dal governo, dai ministri ad altri soggetti pubblici. proprio eterogeneità degli enti che hanno il potere di emanare i regolamenti, il progetto varia di volta in volta. È utile distinguere i regolamenti indipendenti dai regolamenti emanati in virtù di una riserva di legge. I primi sono così definiti perché disciplinano una materia non regolata dalla legge, ne riservata alla stessa. in presenza di un contrasto tra un regolamento ed una norma di legge, il giudice civile è tenuto a disapplicare il primo. allorche il regolamento sia impugnato davanti al giudice amministrativo, quest'ultimo ha il potere di annullarlo per contrarietà alla legge. E evidente la differenza tra disapplicazione ed annullamento: la disapplicazione riguarda solo il singolo processo; l'annullamento rimuove il regolamento definitivamente. Gli usi normativi (o consuetudini) Nella scala gerarchica delle fonti si trovano sul gradino più basso gli usi normativi o consuetudini. E si nascono dal contesto sociale e si definiscono come un comportamento costante e generalizzato dei consociati, che tengono quel determinato comportamento con la convinzione di essere obbligati da norme già esistenti nel nostro ordinamento. Dalla definizione emergono due elementi quello oggettivo e quello soggettivo. L'elemento oggettivo è costituito da un comportamento costante e generalizzato dei consociati in un determinato momento storico ed in un determinato luogo che non coincide necessariamente con l'intero territorio nazionale. L'elemento soggettivo è costituito dalla convinzione che quel comportamento sia obbligatorio (esempio della mancia in un ristorante). Per meglio comprendere la subordinazione gerarchica occorre introdurre le nozioni di consuetudine contra legem, consuetudine secundum legem, consuetudine praeter legem. La consuetudine non può essere contraria e non può derogare ad una norma di legge (consuetudine contra legem). E’ ammessa semmai la consuetudine secundum legem dove è la norma scritta dunque ad abilitare come fonte di diritto la consuetudine che può operare nei limiti stabiliti dalla stessa fonte primaria. Con la consuetudine praeter legem accade in sostanza che il legislatore non sia interessato a disciplinare una materia; nello spazio lasciato vuoto allora può inserirsi un uso normativo che si pone come la fonte di

del significato o sull’esistenza di una legge penale sia stato inevitabile. Allorchè l’ignoranza della legge penale sia scusabile devono concorrere però alcuni elementi: si deve essere di fronte ad un “reato artificiale” ovvero non dettato dalla natura delle cose o dalla coscienza comune. L’errore poi diventa inevitabile allorchè il il testo sia oscuro o la sua interpretazione sia caotica. Si afferma infine che l’errore deve rispondere al criterio della “generalizzazione”: qualsiasi persona di media cultura ed intelligenza deve cadere vittima dello stesso errore. L’irretroattività delle norme giuridiche La regola generale è che “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo”. In questo caso i consociati devono sapere in precedenza quali siano le regole di condotta o le conseguenze giuridiche dei loro comportamenti. Si è difronte ad una norma retroattiva quando la fattispecie astratta ad essa prevista si riferisce ad una fattispecie concreta posta in essere prima dell’entrata in vigore della norma giuridica. Il divieto assoluto di retroattività vale soltanto per la legge penale. L’abrogazione delle norme giuridiche Si dice che una norma di legge viene abrogata quando perde di efficacia. L’abrogazione può essere:

  1. espressa quando una legge dichiara espressamente abrogata una precedente legge o alcuni suoi articoli.
  2. tacita si ha in due casi. Il primo è che le norme giuridiche posteriori risultano incompatibili con una o più norme giuridiche emanate in precedenza. Il secondo si ha quando la legge successiva o altre fonti del diritto disciplinano una intera materia. L’efficacia delle norme nello spazio Ogni stato nazionale, anche se aderisce all’UE, ha un proprio diritto penale e privato. Per il diritto penale vale il principio secondo cui lo stesso si applica a tutti coloro che si trovano sul territorio nazionale. Ciò non vale per il diritto privato. Dunque, può crearsi un potenziale conflitto di leggi che è risolto dalle norme del diritto internazionale privato: si tratta di un sistema di regole che permette di individuare quale tra i diritti diversi degli stati coinvolti il giudice debba applicare alla fattispecie concreta. La preliminare operazione da compiere di fronte ad una norma di diritto internazionale privato, è quella della qualificazione: si tratta di sussumere la fattispecie concerta in una delle fattispecie astratte previste dalle norme di conflitto. Si consideri ad esempio la capacità giuridica delle persone fisiche. E’ previsto che si applica la legge nazionale della persona. E’ il caso di un bambino straniero nato però in Italia: le norme sulla sua capacità giuridica sono quelle del suo paese di appartenenza. Se la persona ha più cittadinanze “si applica la legge di quello tra gli stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento più stretto. Se tra le cittadinanze vi è quella italiana, questa prevale”. Va ricordato, peraltro, che alcune norme fondamentali del nostro ordinamento giuridico, che attengono ai diritti inviolabili della persona, si applicano indifferentemente sia ai cittadini italiani sia agli stranieri. Attraverso il rinvio ad una norma straniera è possibile che il giudice italiano applichi una norma straniera e non quella italiana. Esiste però un limite all’applicabilità della norma straniera: il limite delll’ordine pubblico; viene quindi in considerazione il concetto di ordine pubblico internazionale inteso come l’insieme dei principi fondamentali cui l’ordinamento giuridico italiano è ispirato. Esso va distinto dall’ordine pubblico interno. L’ordine pubblico internazionale, inoltre, ha un contenuto più ristretto di quest’ultimo. Una limitazione all’operare delle norme di diritto internazionale privato si rinviene in quella

che, spesso, viene chiamata la lex mercatoria internazionale. Alla lex mercatoria attingono vari progetti di unificazione del diritto contrattuale europeo: è il caso dei Principi unidroit dei contratti commerciali internazionali. E’ un fatto, comunque, che gli usi del commercio internazionale hanno acquistato un’importanza sempre più crescente. Si spiega, così, la definizione che è stata fornita della legge marcatoria: il più riuscito esempio di diritto globale senza stato. CAPITOLO 4: INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE L’ interpretazione di una norma giuridica indica l'attività diretta a stabilire il significato delle disposizioni, ossia del testo di un atto normativo. Nella prima parte di tale disposizione si fa riferimento all'interpretazione letterale: la norma va interpretata secondo il comune significato che le parole e le frasi del testo anno nella lingua italiana. Si può dissentire da tale ricostruzione anche perché l'articolo 12 pone sullo stesso piano l'interpretazione letterale e quella teleologica. L'interpretazione teleologica è rivolta ad accertare il intenzione del legislatore, ossia la finalità che si è voluta perseguire attraverso una determinata norma. Si insegna in dottrina che l'interpretazione letterale e l'interpretazione sistematica del testo legislativo vanno considerate come due aspetti di un'unica operazione intellettuale. L'interpretazione letterale prevale su quella sistematica ma nel senso che la piena corrispondenza tra il significato letterale e quello che si rinviene nel sistema non offre la possibilità di scelta tra significati diversi. Quando i risultati dell'interpretazione letterale coincidono con quelli dell interpretazione logico sistematica, sia l'interpretazione dichiarativa. Si ha invece un interpretazione estensiva quando si estende il significato delle parole contenute nella norma. quando infine per avere un' interpretazione logica e razionale rispetto al sistema il significato del dato letterale debba essere ridotto si discute di interpretazione restrittiva. L’analogia. I principi generali dell’ordinamento giuridico Può succedere che una determinata fattispecie concreta non abbia una copertura normativa: non sia riconducibile cioè ad alcuna fattispecie astratta. Entra in gioco allora l'analogia. Tra le due fattispecie ci deve essere un punto di contatto: esso va rinvenuto studiando la giustificazione della disciplina del caso regolato. Se questa giustificazione può riguardare anche il caso non regolato si afferma che tra le due fattispecie c'è identità di ratio. l'analogia non va confusa con la interpretazione estensiva. L'analogia infatti presuppone una lacuna che viene colmata riferendo una conseguenza giuridica ad una fattispecie non regolata, sulla base di una somiglianza rilevante con la fattispecie regolata da una norma. Ai principi generali va attribuita natura normativa. Essi si ricavano da complessi di norme che si ispirano a qualche obiettivo comune. Ad esempio dalle norme sui rapporti contrattuali tra inquilini locatori, tra consumatori e imprese, tra datori di lavoro e lavoratori, può ricavarsi il principio della tutela del contraente più debole. CAPITOLO 5: IL RAPPORTO GIURIDICO E LE SITUAZIONI GIURIDICHE ATTIVE E PASSIVE Ci sono abbastanza elementi per introdurre il concetto di situazione giuridica passiva: essa è la posizione giuridicamente rilevante di un soggetto nei confronti di un altro soggetto. La situazione giuridica può essere attiva o passiva:

  1. E’ attiva quella situazione che indica la prevalenza dell interesse del titolare rispetto all

alla persona in aspettativa di compiere atti conservativi sul diritto di cui in futuro potrà essere titolare. Si discute invece di aspettativa di fatto quando questa posizione di attesa non è tutelata in alcun modo dal diritto. L'interesse legittimo esso è il potere attribuito ad un soggetto a tutela di un suo interesse individuale ma soltanto invia in diretta e mediata. L’interesse legittimo ha Rilevanza principalmente nel diritto pubblico. Gli interessi collettivi e gli interessi diffusi Gli interessi collettivi sono situazioni giuridiche attive caratterizzate da un interesse afferente a determinate categorie sociali o professionali operanti nella società; si pensi per esempio agli imprenditori. Gli interessi diffusi sono situazioni giuridiche attive caratterizzate da un interesse riferibile genericamente a tutti i membri della collettività. si tratta quindi di interessi che hanno ad oggetto beni comuni come l'ambiente e il paesaggio Il dovere Esso è la situazione giuridica passiva cui corrispondono dal lato attivo i diritti soggettivi assoluti. il dovere ha un contenuto oggettivamente e soggettivamente generico: esiste un generico dovere di astensione o un generico divieto di invadere e ledere l'altrui diritto assoluto. L’obbligazione e l’obbligo Le obbligazione è la situazione giuridica passiva poi corrisponde dal lato attivo il diritto di credito. Le obbligazione ha un contenuto oggettivamente e soggettivamente determinato: essa consiste in un vincolo imposto da un soggetto che è tenuto ad un determinato comportamento a favore di un altro soggetto. L'obbligo ha anch'esso un contenuto oggettivamente soggettivamente determinato: consiste in un vincolo imposto ad un soggetto che è tenuto ad un determinato comportamento a favore di un altro familiare. La soggezione e la situazione giuridica passiva qui corrisponde dal lato attivo il diritto potestativo. Il titolare della soggezione subisce e non può impedire l'esercizio del diritto che incide sulla sua situazione giuridica determinandone unilateralmente una modificazione. La responsabilità Può dirsi in prima battuta che la responsabilità e la situazione di chi, avendo commesso un illecito, è esposto a subire la sanzione che ne consegue. La potestà È una situazione giuridica soggettiva che presenta i caratteri contemporaneamente di una situazione giuridica attiva e di una situazione giuridica passiva. essa e il potere di un soggetto di agire per soddisfare un interesse altrui. si discute in proposito di potere-dovere del titolare. L’onere Esso è la situazione giuridica di chi è tenuto ad un determinato comportamento nel propriointeresse.se vuole utilizzare qualche sua situazione giuridica attiva: ciò perché le norme giuridiche vincolano tale possibilità ad un determinato comportamento.

Lo Status Si definisce come un complesso di situazioni giuridiche che spettano ad un soggetto in virtù di una sua qualità o della sua collocazione sociale. L’oggetto del rapporto giuridico. La nozione del patrimonio Il diritto tende a tutelare un interesse dei soggetti. Si può ora definire l'interesse come la relazione fra il soggetto identità idonea a soddisfare i bisogni. A questa entità va dato il nome di oggetto del rapporto giuridico, ossia il bene, su cui il soggetto, nel suo interesse, esercita i propri poteri della situazione giuridica di cui è titolare. Nei rapporti giuridici vi è da un lato un diritto assoluto e dall'altro una situazione giuridica passiva corrispondente al dovere , l'oggetto del rapporto giuridico è costituito dal bene materiale o immateriale su cui il titolare della situazione giuridica attiva esercita il proprio diritto. Oggetto del diritto di proprietà e degli altri diritti reali sono le cose materiali che si distinguono in beni immobili e beni mobili: sono beni immobili il suolo, le sorgenti EI corsi d'acqua; sono mobili tutti gli altri beni. Sono beni immateriali che formano oggetto di una serie di diritti la ditta l'insegna il marchio. Il concetto di patrimonio e diverso: con esso si fa riferimento alle situazioni giuridiche attive passive di cui si è titolari. CAPITOLO 6: FATTO E ATTO GIURIDICO I fatti giuridici sono innanzitutto accadimenti o eventi naturali indipendenti cioè da un attività dell'uomo. l'ampia categoria degli atti giuridici fa riferimento agli atti e comportamenti necessariamente umani che dunque devono avere il requisito minimo della volontarietà e della consapevolezza sotto il profilo che subito si andrà ad approfondire. Gli atti giuridici negoziali: volontà dell’atto e volontà degli effetti. Gli atti giuridici negoziali sono quelli in cui il intenzionalità e la consapevolezza si manifestano con maggiore intensità. La volontà in particolare si manifesta sotto due aspetti: volontà dell'atto e volontà degli effetti giuridici. la volontà dell atto e la volontà che un soggetto ha di porre in essere una determinata dichiarazione nella sua pura materialità. La volontà degli effetti giuridici invece è la volontà di produrre proprio gli effetti giuridici che le norme ricollegano al lato giuridico. Il negozio giuridico tuttavia è un' astrazione: esso nella realtà non esiste. Gli atti giuridici negoziali sono suscettibili di diverse classificazioni infatti si distinguono gli atti invalidi degli atti invalidi: 1)sono atti validi quegli atti rispettosi dei presupposto dei requisiti previsti dalla legge per la loro formazione, ovvero dei limiti imposti dell'esplicazione dell'autonomia privata. 2)sono invalidi invece quegli atti non rispettosi dei presupposto ed i requisiti di legge dei limiti imposti dall' autonomia privata o ancora caratterizzati da un' alterazione del processo di formazione della volontà. uno dei criteri per accertare.se l'atto sia valido un valido è quello della liceità: l'atto è lecito.se non si pone in contrasto con alcun obbligo o divieto di condotta; e illecito.se si pone in contrasto con un obbligo divieto di condotta. Sono atti unilaterali quelli formati dalla dichiarazione di una sola parte si pensi ad esempio all atto di Fondazione o testamento. Gli atti unilaterali si chiamano recettizi.se sono rivolti ad un determinato soggetto e produttivi di effetti dal momento in cui per vengono a conoscenza del destinatario. Un atto e invece non recettizio quando per la sua efficacia non è chiesto il suo indirizzo ad un determinato destinatario che ne abbia conoscenza: un

giuridici non negoziali i quali non hanno la funzione di auto regolamento di interessi ma costituiscono il presupposto di effetti giuridici stabiliti tipicamente dall' ordinamento giuridico. Sintesi sulla classificazione compiuta in ordine ai fatti ed atti giuridici Da un lato si individuano i fatti giuridici : nella categoria si ri comprendono sia gli accadimenti naturali sia i fatti umani, caratterizzati da un colpevole e volontario comportamento dell'uomo. Si fa l'esempio del fatto doloso o colposo. Dall'altro lato si pongono gli atti giuridici soggetti ad una triplice classificazione. vengono in considerazione in primo luogo gli atti o dichiarazioni di volontà. Si muove virgola in proposito dalla seguente considerazione: i fatti umani producono effetti soltanto in quanto siano fatti consapevoli e volontari dell' uomo indipendentemente dalla circostanza che il soggetto ne abbia voluto gli effetti giuridici. L’acquisto Si è detto sin qui che la fattispecie giuridica determina gli effetti giuridici. Ora si comincia in primo luogo dalla nascita del rapporto giuridico. Le modalità attraverso cui nasce il rapporto giuridico si distinguono in acquisto a titolo originario e acquisti a titolo derivativo Nel linguaggio giuridico il titolo di acquisto e il fatto o l'atto da cui deriva l'acquisto. Può concludersi che si acquistano soltanto diritti e più in generale situazioni giuridiche. L'acquisto a titolo originario si dice tale quando si fonda esclusivamente su un fatto dell'acquirente indipendentemente dalla posizione di un precedente titolare. L'acquisto a titolo originario del diritto di proprietà può fondarsi su altri fatti: si pensi per esempio all occupazione di cose mobili che non appartengono ad alcuno. Un altro modo di acquisto a titolo originario si rinviene nella regola del possesso vale titolo. La locuzione significa che il possesso svolge la funzione di un titolo acquisitivo autonomo mentre lato assume, unitamente alla buon fede, la funzione di semplice requisito ai fini del perfezionamento della fattispecie. Si ha l'acquisto a titolo derivativo allorché tra il diritto acquistato e quello precedente ci sia una relazione di derivazione. il precedente titolare della situazione giuridica si definisce Dante causa; il nuovo titolare invece avente causa o acquirente. L'acquisto a titolo derivativo può essere derivativo traslativo oppure derivativo costituitivo:

  1. derivativo traslativo vi è identità tra la situazione giuridica oggetto dell'acquisto e quella sussistente in capo al Dante causa.
  2. derivativo costitutivo non sussiste questa identità: viene creato e trasferita all avente causa una situazione giuridica nuova che rappresenta una componente della situazione giuridica più ampia di cui è titolare il Dante causa. Sia acquisto a titolo derivativo costitutivo ad esempio quando si stipula un contratto costitutivo del diritto di usufrutto o di servitù. L'acquisto derivativo traslativo dà luogo alla successione nel diritto trasmesso. Nel linguaggio giuridico la vende causa è detto successore; il Dante causa invece è detta autore. il concetto di successione quindi non ha a che fare necessariamente con la morte di una persona: tecnicamente sta ad indicare che la posizione giuridica del nuovo titolare è identica a quella del precedente titolare. Sia una successione a titolo universale entri nella totalità delle situazioni giuridiche attive passive facenti capo al suo Dante causa. sia una successione a titolo particolare allorché il successore subentri soltanto in specifiche situazioni giuridiche attive o passive facenti capo al suo Dante causa.

Una volta nato il rapporto giuridico ha un suo svolgimento: esso è sottoposto alla disciplina prevista dall' ordinamento giuridico che prevede ampi spazi per l'autonomia privata. Si pensi per esempio al contratto di compravendita. Nella fisiologia del rapporto giuridico può accadere che lo stesso si estingua: ciò determina il venir meno degli effetti propri del rapporto giuridico. L'estinzione può essere assoluta quando una situazione giuridica viene dismessa dal titolare senza che la stessa venga trasferito ad altri. La pubblicità Esistono diversi tipi di pubblicità delle vicende giuridiche: la pubblicità sull esistenza e sul contenuto degli atti giuridici negoziali; la pubblicità sullo stato delle persone fisiche; la pubblicità sulle vicende delle persone giuridiche. La pubblicità notizia serve a rendere conoscibile un atto da parte dei terzi. La missione della pubblicazione non inficia in alcun modo la validità e l'efficacia dell'atto; Piuttosto deve dirsi che colui o coloro che non effettuano la pubblicità vanno incontro a sanzioni. Anche la pubblicità dichiarativa non attiene all'esistenza o alla produzione degli effetti dell'atto: la missione della pubblicità comporta una diminuzione degli effetti dell'atto. Esiste anche la pubblicità costitutiva: l'espressione stessa suggerisce che la pubblicità e costituiti va della fattispecie. Senza la pubblicità non soltanto l'atto non è opponibile ai terzi ma non produce effetti tra le parti. CAPITOLO 7: LA PRESCRIZIONE E LA DECADENZA Della decadenza e prescrizione ne parla il libro 5 del codice civile. si cominci dalla prescrizione e dalla sua definizione: essa è l'estinzione del diritto per inerzia del titolare che non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. Il fondamento della prescrizione va ravvisato nell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici. Il codice civile stabilisce che non sono soggetti a prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge. La ragione per cui i diritti indisponibili non sono soggetti a prescrizione è presto spiegata: si vuole evitare che il mancato esercizio del diritto per un determinato tempo costituisca una forma di in diretta disposizione del diritto. La imprescrittibilità è giustificata dalla natura del diritto presa in considerazione o è frutto di una scelta del legislatore. La prescrizione si è detto attiene alla tutela di interessi generali: si comprende allora l’inderogabilità della disciplina codicistica. Le parti, in sostanza, non possono escludere la prescrizione né modificare la disciplina. alla base dell istituto della prescrizione vi è l'energia del titolare del diritto: dove l’inerzia venga meno o sia giustificata la prescrizione non opera. non vi e inerzia in particolare quando la prescrizione sia interrotta. La prescrizione non si interrompe soltanto con un atto giudiziale. E previsto infatti, che essa sia interrotta da ogni altro atto che venga a costituire in mora il debitore ed all'atto notificato con il quale una parte virgola in presenza di compromesso o clausola compromissoria dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. L'energia del titolare del diritto può essere giustificata in virtù di particolari rapporti tra i soggetti: in questi casi sia la sospensione della prescrizione. La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Qualora il diritto sia sottoposto a condizione occorre che la stessa si sia verificata ai fini dell inizio della decorrenza della prescrizione. Avendo riguardo alla durata, si distingue la prescrizione ordinaria delle prescrizioni brevi. E

possono prevedere. In questi casi è consentito prevedere diversi termini di decadenza o individuare particolari oneri per effettuare comunicazioni denunce. CAPITOLO 10: LE PERSONE FISICHE Quando ci si chiede quando si diventa protagonisti del mondo del diritto la risposta sia poiché la capacità giuridica si acquista al momento della nascita secondo l'articolo uno, primo comma, codice civile. La nascita deve essere dichiarata o direttamente all ufficiale dello Stato civile del comune in cui la nascita è avvenuta entro 10 giorni dall evento o alla direzione sanitaria dell'ospedale o del luogo di cura in cui si è verificato il parto. Colui che è appena nato e identificato iscritto nel registro dello Stato civile attraverso il prenome o nome in senso stretto ed il cognome. Il domicilio di una persona è il luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. Il domicilio può essere generale o speciale: e generale quando in un determinato luogo si fissa la sede principale di tutti i propri affari o interesse; è speciale quando si elegge domicilio in un determinato luogo soltanto per uno o più specifici affari. La residenza è invece il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il codice civile detta alcune regole per il caso in cui la persona fisica risulta scomparsa e di essa non si abbiano più notizie per un periodo di tempo ragionevole. E previsto in particolare che quando una persona non si è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima residenza e non ne abbiano più notizie, il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza, su istanza degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero, può nominare un curatore. Questo rappresenta la persona in giudizio o nella formazione degli inventari e dei conti e nelle liquidazioni o divisioni in cui si è interessata virgola e può prendere degli altri provvedimenti necessari alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti della morte di lui, possono domandare al tribunale competente che sia dichiarata con sentenza l'assenza. Coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi.se la sente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi, possono domandare la immissione del possesso temporaneo dei beni. Se durante il possesso temporaneo la senti ritorna o è provata la sua esistenza, cessano gli effetti della dichiarazione di assenza, salva, se occorre, l'adozione di provvedimenti per la conservazione del patrimonio. Viene in considerazione poi l'istituto della dichiarazione di morte presunta. Quando sono trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente, il tribunale competente, su istanza del pubblico ministero o di uno dei soggetti interessati, può con sentenza dichiarare la morte presunta dell'assente nel giorno a cui risale l'ultima notizia. Un effetto importante è il seguente: diventate eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre un nuovo matrimonio E la sentenza che dichiara la morte presunta determina anche l'apertura della successione che coincide con la data della presunta morte. Può accadere che la persona di cui sia stata dichiarata la morte presunta ritorni o si provi la sua esistenza. In tal caso la stessa ha diritto a recuperare i beni dello Stato in cui si trovano e ha diritto a conseguire il prezzo di quelli allenati, quando esso sia tuttora dovuto, OI beni nei quali esso sia stato investito. La dichiarazione di morte dunque perde immediatamente efficacia nel momento in cui ritorna la persona dichiarata morta. Infine il

matrimonio eventualmente contratto dopo la dichiarazione di morte presunta è nullo. La capacità di agire: la nozione Con la nozione di capacità giuridica si fa riferimento all attitudine della persona fisica ad essere destinataria di diritti, obblighi, doveri. diverso è il concetto di capacità di agire: essa e latitudine del soggetto a compiere atti giuridici negoziali che incidono sui propri interessi. Mentre la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, la capacità di agire presuppone che la persona si è in grado di provvedere ai propri interessi: essa si acquista con la maggiore età. Nella vita quotidiana si assiste alla conclusione di diversi contratti da parte dei minorenni, sulla cui validità non si dubita fatto: il minorenne si reca in cartoleria e compri un quaderno. In questo caso il minorenne agisce come rappresentante dei genitori, il quali sono i soggetti rappresentanti: il minorenne è mandato da quest ultimi a svolgere alcune semplici incombenze. Diversa invece è la situazione che si presenta in quest'altro caso: in una gioielleria entra un ragazzino di 15 anni che chiede di acquistare un orologio dal valore di 30.000 €. Qui il negoziante dovrà porsi alcune domande.se non vuole rischiare di stipulare un contratto annullabile. Il negoziante avrà l'onere di eseguire una serie di verifiche: prima tra tutte quella prevista dall' articolo 1393 del codice civile : e di fronte alla risposta del bambino mi ha mandato il papà, il gioielliere non potrà considerarsi soddisfatto, dovendo verificare a Monte l'esistenza o meno del potere rappresentativo. La responsabilità genitoriale e dei tutori. Gli atti strettamente personali. Il figlio è soggetto alla responsabilità genitoriale sino alla maggiore età o all'emancipazione. La responsabilità genitoriale è esercitata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. la responsabilità genitoriale comprende un potere rappresentativo. I genitori , congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri fino alla maggiore età o all'emancipazione in tutti gli atti civili era amministrano i beni. Ai genitori dunque spetta la legale rappresentanza dei minori: e si compiono atti giuridici in loro nome attraverso i quali gli stessi acquistano diritti ed assumono obbligazioni. I genitori non possono alienare, ipotecare o dare impegni beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui oh locazioni ultra novennale o compiere altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, né promuovere, transigere o compromettere in arbitri tagliativirgola.se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo l'autorizzazione del giudice tutelare. Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale il giudice tutelare nomina un curatore speciale. Gli atti compiuti senza osservanza delle norme appena ricordate possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa. i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l'uso frutto dei beni del figlio : ciò vuol dire che i frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all istruzione ed educazione. In mancanza dei genitori il minore è sottoposto ad un tutore, nominato dal giudice tutelare. al tutore spetta la rappresentanza legale del minore. Il codice detta limiti più stringenti per l'esercizio della tutela: in particolare, egli non può, senza autorizzazione del giudice tutelare, acquistare beni per conto del minore, tranne il caso in cui si tratti di beni necessari per la persona o per l'amministrazione del patrimonio. va chiarito, per altro che la rappresentanza legale del genitore o del tutore non opera rispetto agli atti considerati strettamente personali: ci si riferisce virgola in primo luogo,

possono presentare domanda di inabilitazione. L'infermità di cui si discute deve pur sempre avere il carattere dell' abitualità. Possono essere inabilitati coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono.se ho la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. L'abuso di alcol e stupefacenti deve tradursi in una concreta alterazioni della sfera psico volitiva. Il prodigo è colui che sperpera il patrimonio per motivi futili. In entrambi i casi, affinché sia possibile pronunciare la sentenza di inabilitazione, occorre che si accerti un grave pregiudizio economico per le nobilitando e per la sua famiglia. L'istruttoria si svolge secondo le modalità previste per l interdizione appunto le stesse regole valgono per la scelta del curatore. Con la sentenza il tribunale nomina un curatore in capo all in abilitato. La revoca dell’interdizione e dell’inabilitazione Le sentenze di interdizione o di inabilitazione possono essere revocate. in particolare, quando cessa la causa dell' interdizione o inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado, o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell' inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Due sono i requisiti per la accoglimento alla domanda di revoca: il passaggio in giudicato della sentenza di interdizione e di inabilitazione; il venir meno dei presupposti oggettivi su cui si fondava la sentenza di interdizione o di inabilitazione. La sentenza di revoca deve essere immediatamente notata, a cura del cancelliere, nell apposito registro e comunicata entro 10 giorni all ufficiale dello Stato civile per le notazioni immagini all'atto di nascita. L’amministratore di sostegno: i presupposti Il presupposto per la nomina di un amministratore di sostegno in capo al soggetto bisognoso è indicato dall' articolo 404 del codice civile: “la persona che, per effetto di un infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell impossibilità, anche parziale o temporanea virgola di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Il ricorso per la nomina dell amministratore di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario, anche.se minore, interdetto o inabilitato, ovvero da uno dei familiari indicati. Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce anche recandosi ove occorra nel luogo in cui questa si trova. Nella scelta dell amministratore di sostegno si conferma la volontà del legislatore di aver riguardo alla volontà e ai bisogni della persona sottoposta al procedimento. L'amministratore può essere designato dallo stesso interessato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato di un amministratore di sostegno diverso virgola che sarà preferibilmente il coniuge, il contraente l'unione civile, il convivente o una persona scelta nella cerchia dei parenti dell' amministrato. Nello svolgimento dei suoi compiti l'amministratore di sostegno deve tenere conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. Lo spirito collaborativo tra amministratore di sostegno e beneficiario si rinviene anche nella disposizione secondo cui il primo deve tempestivamente informare il secondo circa gli atti da compiere virgola non che il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso. L'amministratore di sostegno non è tenuto a continuare nello svolgimento dei suoi compiti oltre 10 anni, ad eccezione dei casi in cui tale incarico si è rivestito dal coniuge, dalla persona convivente, dagli ascendenti o dai discendenti. Quando i beneficiario, l'amministratore di sostegno, il pubblico ministero ritengono che si siano determinati

presupposti per la cessazione dell'amministrazione di sostegno, rivolgono istanza motivata al giudice tutelare. La stanza è comunicato al beneficiario e all amministratore di sostegno. Il giudice tutelare provvede anche d'ufficio alla dichiarazione di cessazione dell'amministrazione di sostegno quando questa si sia rivelata inidonea a realizzare la piena tutela dei beneficiario. Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

  1. delle generalità della persona beneficiaria e dell amministratore di sostegno
  2. della durata dell incarico virgola che può essere anche a tempo indeterminato
  3. dell'oggetto dell' incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
  4. degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
  5. Dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con l'utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
  6. della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario il decreto di apertura dell amministratore di sostegno, il decreto di chiusura ed ogni altro provvedimento assunto dal giudice tutelare nel corso dell amministrazione di sostegno devono essere annotati a cura del cancelliere dell' apposito registro. Il decreto di apertura dell amministratore di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro 10 giorni, all ufficiale dello Stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Il contenuto del decreto e virgola dunque, dettagliato e prevede che l'amministratore di sostegno possa avere poteri di rappresentanza oppure di semplice assistenza del beneficiario. Gli atti compiuti dall' amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell' incarico od poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno , del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi o aventi causa. Gli atti compiuti dall’incapace naturale ( incapace di intendere e di volere) L'incapacità di intendere e di volere può essere definita come uno stato di minorazione delle facoltà psichiche dovuta a qualsiasi causa: L'incapacità di intendere, indica l'incapacità della persona di rendersi conto del significato delle proprie azioni; L'incapacità di volere invece fa riferimento all incapacità di autodeterminarsi liberamente. Chi è capace di intendere e di volere dunque non ha quel minimo di attitudine psichica a rendersi conto delle conseguenze dannose della propria condotta. Il codice civile stabilisce un trattamento diverso per gli atti unilaterali e per i contratti conclusi dall' incapace naturale. Quanto ai primi è previsto che gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere, al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati, su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa virgola.se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'utilizzo del disgiuntivo “o” evidenzia come sia sufficiente ai fini dell' annullamento l'una o l'altra incapacità. Quanto ai contratti è previsto che l'annullamento dei contratti non può essere pronunziato.se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace di intendere e di volere o per la qualità del contratto altrimenti, risulti la malafede dell'altro contraente. il requisito della malafede per l'annullamento del contratto e richieste a tutela dell' affidamento della controparte e, in ultima analisi, della sicurezza degli affari. per i giudici di legittimità, una volta accertata l'incapacità di un soggetto in due determinati