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APPUNTI 2ª PARTE DIRITTO PRIVATO A.A. 2019/2020
Tipologia: Appunti
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II parte - DIRITTO PRIVATO DOMANDE PRIVATO 2
1. Quali sono le condizioni per sposarsi? 2. M atrimonio atto e matrimonio rapporto; 3. Matrimonio concordatario e matrimonio civile; 4. Caratteristiche dell’atto di matrimonio; 5. Differenza tra impedimenti dirimenti e impedimenti; 6. Nullità sanabile e insanabile dell’atto di matrimonio; 7. Tipi di regime patrimoniale della famiglia; 8. Cosa può portare alla SEPARAZIONE DI FATTO? 9. Quali obblighi impone la separazione legale? 10. Quali possono essere le CAUSE DEL DIVORZIO? 11. Quali sono gli EFFETTI DEL DIVORZIO? 12. Quali documenti/atti vengono redatti dopo il parto? 13. Quando un FIGLIO è considerato LEGITTIMO? Quando è possibile il DISCONOSCIMENTO? 14. Come si instaura un rapporto giuridico di FILIAZIONE naturale? 15. A chi spetta la potestà di un figlio naturale? 16. Quali caratteristiche devono avere gli adottanti? 17. Quando deve essere sentito dal giudice il potenziale adottato? 18. Quando deve dare il consenso ad essere adottato? 19. In quali casi l’adottato mantiene i legami con la famiglia d’origine? 20. Quali tipi di TESTAMENTO conosci? Quali principi deve rispettare? 21. Come può essere la VOCAZIONE? 22. Cos’è il PRELEGATO? 23. Differenza tra eredi legittimi e legittimari; 24. Quali sono i legittimari? 25. Quali sono i legittimi? 26. AZIONE DI RIDUZIONE 27. Legato in sostituzione/conto di legittima 28. La DELAZIONE 29. Cos’è la DEVOLUZIONE? 30. In caso di DEVOLUZIONE, quali procedure si seguono? 31. Cos’è la sostituzione fedecomissoria? 32. Che tipo di comunione si instaura nelle successioni? 33. Cos’è la COMMUTAZIONE? Chi ne ha diritto e nei confronti di chi? 34. Quali diritti ha il vedovo/la vedova? 35. Cos’è la COLLAZIONE? 36. Che cosa significa essere proprietari di un bene? 37. Cosa si intende per ATTI EMULATIVI? 38. La proprietà ha limiti nel tempo? Quindi può cadere in prescrizione? Con quale ECCEZIONE? 39. Dove si estende la proprietà del suolo? Dove cade? 40. Immissioni: quando sono lecite/illecite? 41. Qual è la distanza minima tra le costruzioni? 42. Come si classificano le finestre? LUCI E VEDUTE 43. Che cosa regola l’edificazione? Cosa bisogna richiedere per edificare? 44. Quali sono i modi di acquisto della proprietà? 45. Cos’è l’OCCUPAZIONE? 46. Cos’è l’INVENZIONE? E nel caso di tesoro? 47. Cos’è l’ACCENSIONE? E l’ACCENSIONE INVERITA? 48. Cos’è l’ALLUVIONE e l’AVULSIONE? 49. Cos’è l’UNIONE e la COMMISTIONE? 50. Cos’è la SPECIFICAZIONE? Quale caso particolare può presentarsi? 51. Cos’è il POSSESSO VALE TITOLO? Come può divenire proprietario lo Stato? 52. Quali sono i DIRITTI REALI DI GODIMENTO? 53. Cos’è il diritto di superficie? 54. Come funziona l’ENFITEUSI? 55. Cos’è l’USO e l’ABITAZIONE? 56. Quali sono i limiti per l’USUFRUTTUARIO? A carico di chi sono le spese? Come si estingue? 57. Quali sono i tipi di SERVITÙ PREDIALI?
58. Quali sono le AZIONI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ e quelle A TUTELA DEL POSSESSO? E quelle a tutela dei DIRITTI REALI DI GODIMENTO? 59. Cosa sono le AZIONI PETITORIE e quelle CONFESSORIE e quelle POSSESSORIE e quelle di NUNCIAZIONE? 60. Separazione con addebito e suoi effetti- prima sostituzione testamentaria 61. Comunione de residuo 62. La prelazione ereditaria 63. Legato in conto e in sostituzione di legittima 64. Cause divorzio 65. Differenza con prelazione obbligatoria 66. Adozione in casi particolari 67. Azione di rivendicazione 68. “Ricorre all’azione di rivendicazione per ottenere la restituzione della cosa, potrebbe ricorrere all’azione possessoria, e quale per ottenere la restituzione del bene di cui è stato spossessato, con un azione più semplice, più agevole.. ?” 69. Quando il matrimonio è nullo 70. SERVITÙ esempio libro- padre che aveva diritto di servitù sul fondo e, trasferendo proprietà a figlio, trasmette automaticamente diritto di servitù 71. Atti emulativi 72. Immissioni 73. fondo patrimoniale 74. Proprietà 75. Limiti (atti emulativi) 76. Diritti degli uniti civilmente e adozione sempre per gli uniti civilmente 77. La revoca di diritto 78. possesso/detenzione 79. fondo patrimoniale 80. convenzioni matrimoniali 81. interpretazione del testamento 82. testamenti speciali 83. Effetti del divorzio (paragone tra assegno di mantenimento e assegno divorzile) 84. Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità 85. Modi di acquisto della proprietà a titolo originario 86. Comunione de residuo 87. Diritto successorio servitù 88. Convivenza di fatto requisiti 89. Tipi di servitù 90. Affidamento condiviso 91. Tempo usucapione come si dimostra = presunzioni possessorie 92. Institutio ex re certa 93. Diritti reali: ragione per cui i diritti reali sono a numero chiuso = si privilegia il diritto di proprietà, se si ammettessi di costituite più diritti reali minori il bene rallenterebbe la sua circolazione 94. Usufrutto 95. Promessa di matrimonio 96. Matrimonio putativo 97. Alimenti - donataria (invece dei soldi si può decidere di accogliere in casa colui che ne ha bisogno) 98. Revoca del testamento 99. Obblighi coniugali - se non si rispettano di addebita la separazione 100. Beneficio di inventario - come si pagano i creditori: in 3 modi o con la liquidazione mano a mano con i beni, o con la liquidazione o rilasciando i beni ereditari 101. Trascrizione 102. Patto di famiglia 103. Azione di nunciazione: danno temuto o nuova opera 104. Prestazioni accessorie di servitù: fare o un dare 105. Azioni petitorie 106. Effetti del divorzio 107. se nel condominio ci sono obbligazioni parziarie o solidali e perché 108. azione di riduzione, come funziona, cosa si colpisce e in che ordine
Per i coniugi, i contraenti l’unione civile e i figli il codice prevede una serie di diritti e doveri molto precisi. Anche la famiglia non matrimoniale oggi è considerata ‘FAMIGLIA’ e, di conseguenza, anche la famiglia non matrimoniale è destinataria delle norme del diritto che si riferiscono alla famiglia. La famiglia IN SENSO AMPIO fa riferimento ai vincoli di parentela e di affinità. (la mia famiglia non è costituita soltanto da mia moglie e dai miei figli ma anche dai miei parenti con cui ho rapporti giuridicamente rilevanti). La famiglia, dunque, è costituita non soltanto dai parenti ma anche dagli affini. PARENTELA E AFFINITA’ -PARENTELA L’ ART. 74 cc è stato modificato dalla Legge del 2012 n. 219, legge molto importante che ha modificato in vari punti il codice civile. La legge del 2012 e il decreto successivo del 2013 costituiscono un momento importante nell’evoluzione del diritto di famiglia, così come fondamentale è stata la riforma del diritto di famiglia nel 1975. Quindi, le grandi tappe evolutive del diritto di famiglia, a partire dal codice del 1942, sono:
-Risponde alle medesime finalità il nuovo ART. 258, 1 co, cc. , anch’esso riformato, secondo cui il riconoscimento di un figlio produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso. La nuova formula consente, dunque, di creare rapporti di parentela fra un soggetto che riconosce il figlio ma anche fra i parenti del soggetto che l’ha riconosciuto. ES. una persona è sposata però ha un figlio nato fuori dal matrimonio: questo figlio è riconosciuto dal padre. Con il riconoscimento si crea un rapporto giuridicamente rilevante tra il soggetto riconoscente ed il figlio. A seguito del riconoscimento, però, questo figlio avrà dei nonni, degli zii quindi si instaura un rapporto di parentela fra il figlio riconosciuto e i parenti del soggetto che ha riconosciuto il figlio nato al di fuori del matrimonio. Tutto ciò prima della riforma non era possibile : il rapporto giuridicamente rilevante si aveva soltanto tra il soggetto che riconosceva il figlio ed il figlio ma i nonni non erano giuridicamente ‘nonni’, ma erano tali soltanto da un punto di vista affettivo, morale. Oggi si ha una decisiva equiparazione tra i figli matrimoniali e non matrimoniali. AFFINITA’ -L’ affinità è il vincolo che lega una persona ai parenti del coniuge e il grado di affinità è lo stesso che lega il parente di uno dei coniugi. ES. I miei affini sono tutti i parenti di mio marito : i parenti di mio marito non sono miei parenti. Il fratello di mio marito è mio affine. L’affinità ha rilievo dal punto di vista giuridico in diversi punti del codice civile mentre nel diritto successorio hanno rilievo i rapporti di parentela fino al 6° grado. -Anche tra parenti affini esistono dei diritti e dei doveri. La famiglia non deve essere intesa soltanto in senso stretto ma deve essere intesa in senso ampio, allargato facendo riferimento ai rapporti di parentela e di affinità. Nell’ambito del diritto di famiglia esistono precisi diritti e precisi obblighi. I diritti di famiglia sono IMPRESCRITTIBILI (se io non esistono un mio diritto nell’ambito della famiglia, il diritto non si prescrive), IRRINUNCIABILI (non posso rinunciare ad un diritto considerato fondamentale nell’ambito della famiglia), INCEDIBILI. Gli obblighi hanno caratteristiche del tutto diverse dalle obbligazioni patrimoniali. Essi hanno sempre, nel diritto di famiglia, un risvolto personale, personalistico. Il diritto di famiglia si caratterizza per il risvolto, per l’aspetto personale delle situazioni giuridiche attive e passive. Infine, gli atti giuridici, anche quando consistono in dichiarazioni di volontà (come il matrimonio), hanno caratteristiche diverse dagli atti giuridici patrimoniali (come il contratto) ..tanto che il matrimonio o l’unione civile, ovvero dichiarazioni di volontà tra 2 soggetti, non può essere definito un contratto e quindi non si applica la disciplina del contratto ma la disciplina del matrimonio o dell’unione civile. IL MATRIMONIO Bisogna distinguere tra matrimonio come ATTO e matrimonio come RAPPORTO. Il matrimonio come ATTO è la dichiarazione di volontà che due persone di sesso diverso si scambiano, dichiarando di volersi prendere come marito e come moglie (NON è un contratto perché fondamentalmente il matrimonio è predeterminato nel suo contenuto e non ha soltanto una valenza patrimoniale). Mentre il contratto è riempito e determinato nel suo contenuto dai contraenti, il matrimonio è una dichiarazione di volontà in cui 2 persone di sesso diverso si scambiano la volontà di prendersi come marito e come moglie ma il contenuto di questo negozio, di questa dichiarazione è determinato ex lege quindi non si rinviene qui una caratteristica propria del contratto che è la possibilità di riempire il contratto nell’ambito dell’autonomia privata dei soggetti. L’ unione civile (L. 76/2016), invece, è la dichiarazione di volontà che due persone dello stesso sesso si scambiano, dichiarando di voler contrarre l’unione civile. Molte norme del matrimonio si applicano anche all’unione civile, non TUTTE. Ci sono delle diversità. (cap. 77).
b) Celebrazione da parte dell’ufficiale dello stato civile secondo una determinata sequenza che comprende: 1) la lettura di 3 articoli del cod. civ. ovvero l’ART. 143, 144, 147. Durante la celebrazione del matrimonio, l’ufficiale dello stato civile deve leggere l’ART. 143 CC rubricato ‘diritti e doveri reciproci dei coniugi’, l’art. 144 CC rubricato ‘indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia’ e l’ART 147 CC rubricato ‘doveri verso i figli’ cioè fa riferimento all’imposizione ad entrambi i coniugi dell’obbligo di mantenere, istruire ed educare e assistere moralmente gli eventuali figli nati nell’ambito del matrimonio; 2) Ricevimento della dichiarazione delle persone cioè occorre ricevere la dichiarazione delle persone ; 3) dichiarazione di unione in matrimonio cioè l’ufficiale dello stato civile, dopo aver ricevuto la dichiarazione (cioè il fatidico ‘SI’) da parte dell’uomo e della donna dichiara le persone unite in matrimonio. Soltanto nel momento della dichiarazione finale dell’ufficiale dello stato civile che le persone sono unite in matrimonio si crea il vincolo giuridico del matrimonio. Quindi, se c’è semplicemente la dichiarazione delle persone ma manca la dichiarazione finale di unione in matrimonio, quest’ultimo non produce i suoi effetti. -È ammesso ma soltanto limitatamente il matrimonio PER PROCURA ( ART. 111 CC ). ART. 111 CC “I militari e le persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate possono, in tempo di guerra, celebrare il matrimonio per procura" cioè possono non essere presenti alla celebrazione del matrimonio ma possono delegare (cioè dare la procura a qualcuno che sia presente e sia incaricato di dichiarare la volontà di unirsi in matrimonio. Ciò è possibile in casi molto circoscritti, non sempre: occorre che ci sia una dichiarazione dello stato di guerra.
possibile che l’ufficiale dello stato civile, dietro richiesta delle persone che vogliono sposarsi con culto diverso da quello cattolico, consenta la celebrazione dell’atto di matrimonio davanti al ministro un culto diverso. Ma anche l’atto di matrimonio, in tal caso, è regolato dal codice civile. In questo caso notiamo una differenza (una disparità) rispetto al matrimonio cattolico : in cui è previsto che due persone che desiderano sposarsi davanti al parroco (i nubendi) devono richiederlo soltanto al parroco, senza chiedere alcuna autorizzazione al Comune per sposarsi in chiesa perché esiste un’intesa del 1929, modificata nel 1984, tra Stato e Chiesa cattolica.
che ci sia una autorizzazione del comune cioè dall’ufficiale dello stato Civile (cosa non prevista per quello cattolico); b) l’atto di matrimonio, una volta che ci sia stata l’autorizzazione è celebrato dal ministro diverso da quello cattolico (cioè dal ministro della religione scelta) ma l’atto cattolico è regolato dal codice civile mentre per il matrimonio cattolico è previsto il ricorso al codice di diritto canonico.
Chiesa (secondo il codice di diritto canonico).
registri dello Stato Civile. Il ministro di culto, quindi, redige un duplice atto di matrimonio : un atto è trascritto presso i registri della chiesa o del ministro di riferimento mentre l’altro atto è portato in comune ed è trascritto nei registri dello stato civile. Con la registrazione nei registri dello stato civile, il matrimonio produce effetti secondo il codice civile. LEGGERE PAR. 425 (LIBRO)- notiamo che ci sono diverse intese tra lo Stato italiano e religioni diverse da quella cattolica (es. intesa tra stato italiano e la tavola valdese; intesa tra stato italiano e l’unione cristiana delle chiese adventiste; intesa tra lo stato italiano e le assemblee di Dio ecc. ecc. )
- CONDIZIONI PER CELEBRARE IL MATRIMONIO^ (quando si può contrarre il matrimonio?) Gli ARTT. 84 ss. cc consentono di distinguere fra CONDIZIONI DI VALIDITA’ DEL MATRIMONIO (cd impedimenti dirimenti ), la cui mancanza determina la nullità del matrimonio, e CONDIZIONI PER LA REGOLARITA’ DEL MATRIMONIO (cd impedimenti impedienti ), la cui mancanza impone all’ufficiale della stato civile di non celebrare il matrimonio (ma se il matrimonio viene celebrato, esso è valido; semmai ci sono delle sanzioni amministrative pecuniarie per il celebrante che doveva astenersi dal celebrare il matrimonio in presenza di impedimenti impedienti). Cioè, in quest’ultimo caso, il matrimonio è valido ma se è celebrato in presenza di impedimenti impedienti l’ufficiale dello stato civile andrà in contro a sanzioni amministrative.
privati (genitori, o in mancanza, gli ascendenti cioè coloro che stanno al di sopra dei genitori, i collaterali fino al terzo grado o il coniuge) o pubblici (pubblico ministero) a fare opposizione al matrimonio. Ecco a cosa servono le pubblicazioni : a dare notizia circa un matrimonio imminente e quindi a far conoscere alle persone che due persone si stanno sposando e in questo modo chi vuole può rilevare delle cause di invalidità oppure degli impedimenti
semplicemente l’incapacità di intendere e di volere di una persona. (Ricordare : è annullabile il contratto concluso da una parte che si trova in una situazione di incapacità. Il contratto concluso dall’incapace è annullabile se l’altra parte si trovava in una condizione di buona fede cioè conosceva o poteva conoscere lo stato di incapacità. ).
2. Violenza : altro vizio del consenso che determina la nullità del matrimonio. Si intende il consenso estorto con violenza (con violenza morale e quindi con minaccia) da parte di uno dei futuri coniugi. Si intende Il consenso prestato sotto l’altrui minaccia di untale ingiusto e notevole determina la nullità del matrimonio. ES. 1- ‘se tu non mi sposi, ti uccido’: è nullo il matrimonio quando uno dei Nubendi minaccia l’altra parte. ES. 2 ‘ se tu non mi sposi, io mi uccido’: il matrimonio è nullo. 3. Timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo ( ipotesi introdotta negli anni 70, con la riforma del diritto di famiglia — in passato, precisamente durante la 2° Guerra Mondiale, diverse donne ebree per evitare di essere deportate nei campi di concentramento decidono di sposare uomini italiani, questi ultimi consapevoli di farlo per salvare loro la vita). In questo modo le donne ebree, assumevano il cognome del marito non ebreo e quindi non venivano deportare. Matrimonio concluso in presenza di un timore di eccezionale gravità che non dipendeva dallo sposo. Verso la fine della guerra, molte donne ebree che si erano sposate con italiani, andavano davanti al tribunale per richiedere la nullità del matrimonio ma cominciarono ad essere respinte perché non era facilmente inquadrabile la causa di nullità del matrimonio; 4. Errore sull’identità della persona del coniuge : è lo scambio di persone. Ipotesi rarissima, ipotesi che si può incontrare di fronte a due persone gemelle identiche. ES. io penso di sposare Luigi, in realtà sposo Mario (suo gemello), possibile qualora le persone siano gemelle; 5. Errore essenziale: (ART. 122, 3° CO, CC) errore determinante del volere, errore che cade su determinate qualità personali dell’altro coniuge. Non si tratta di qualsiasi qualità dell’altro coniuge ma soltanto nelle ipotesi previste dalla legge: a) si ignora una malattia fisica o psichica dell’altro coniuge, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale (assumono rilievo l’impotenza coeundi, cioè l’incapacità, l’inettitudine ad avere rapporti sessuali, e l ’impotenza generand i cioè l’incapacità di procreare); b) si ignora che l’altro coniuge è stato condannato per gravi reati o è stato dichiarato delinquente abituale o professionale (dichiarazione fatta da provvedimenti di procedura penale); c) si ignora lo stato di gravidanza della donna, cagionato (determinato) da un terzo, purché ci sia stato disconoscimento della paternità se la gravidanza é portata a termine. 6. Il matrimonio può essere impugnato per SIMULAZIONE (ART 123 CC): il matrimonio simulato è l’ipotesi del matrimonio contratto con l’accordo fra le parti di non adempiere gli obblighi e di non esercitare i diritti derivanti dal matrimonio. ES. due persone si sposano ma dicono fra loro ‘facciamo finta di sposarci’ : le ragioni possono essere diverse ..il caso principale può essere il matrimonio contratto dallo straniero soltanto al fine di conseguire cittadinanza italiana. Il 2° CO dell’art. 123 cc disciplina l’impugnazione del matrimonio simulato : l’impugnazione non può essere proposta da ciascuno dei coniugi dopo che sia decorso un anno dal matrimonio cioè dopo che i coniugi abbiano vissuto come tali, come se fossero marito e moglie (fingendo di vivere come marito e moglie coabitando), seppure per breve tempo, dopo le nozze. I margini per impugnare un matrimonio simulato sono molto ristretti, di conseguenza difficilmente il matrimonio simulato può essere impugnato. 7. Nelle altre ipotesi di vizio del consenso in senso ampio, la nullità è SANATA quando ci sia stato un anno di coabitazione, dopo che è cessata l’incapacità naturale, si è scoperto l’errore, è cessato il timore o la violenza morale. Anche in queste ipotesi i margini per impugnare un matrimonio nullo ci sono ma sono, dal punto di vista temporale, alquanto ristretti. DIRITTI E DOVERI CHE DERIVANO DAL MATRIMONIO (dopo che le persone si sono sposate, iniziano il rapporto matrimoniale) La celebrazione del matrimonio si ha con l’atto di matrimonio. Quest’ultimo può essere ‘viziato’, nullo. Dall’atto di matrimonio discende il rapporto matrimoniale, coniugale.
Non c’è quindi l’uomo che si trova in una situazione di preminenza (rispetto alla donna) nell’ambito della famiglia, come accadeva sino alla riforma del 1975 (che ha attuato il precetto costituzionale sotto il profilo dell’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi). Fino a tale riforma, i coniugi non erano in una situazione di parità.
occorre assecondare le loro esigenze, istanze nell’ambito di un progetto educativo scelto concordemente dai genitori. RESPONSABILITA’ GENITORIALE La RESPONSABILITA’ GENITORIALE comprende la rappresentanza legale , ovvero la gestione del patrimonio dei figli, e il potere educativo in senso lato attraverso cui i genitori esercitano il loro dovere di istruire, educare, mantenere e assistere moralmente i figli. Secondo l’ ART. 316, 1° CO, CC. , spetta ad entrambi i genitori. In passato, la (ex) potestà spettava soltanto al padre. Secondo l’ ART. 316, 2° CO, CC. , il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Si fa riferimento a una coppia NON SPOSATA, in cui il rapporto giuridicamente rilevante tra genitore e figlio si instaura grazie a un ATTO, detto riconoscimento del figlio ( ex riconoscimento del figlio naturale, espressione oggi bandita nel cod. civ.) Dunque, nell’ambito di una coppia non sposata, la responsabilità genitoriale spetta al genitore che ha riconosciuto il figlio. -Ci sono casi in cui soltanto la madre o soltanto il padre riconosce il figlio. Quindi la madre o il padre hanno la responsabilità genitoriale. -Se il riconoscimento del figlio, nato al di fuori del matrimonio, è fatto da entrambi i genitori, come spesso accade, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta a entrambi. In questo caso, permane inevitabilmente un aspetto di differenza tra famiglia matrimoniale e non matrimoniale: i figli nati nell’ambito di un matrimonio non devono essere riconosciuti, è sufficiente che si accerti che il figlio è nato nell’ambito del matrimonio e quindi c’è un rapporto giuridicamente rilevante, vincolante con i genitori solo perché essi sono nati nell’ambito del matrimonio. Fuori dal matrimonio, il rapporto giuridicamente rilevante si ha con l’atto di riconoscimento del figlio che può avvenire da parte del padre, madre o di entrambi. segue: DOVERI DEI GENITORI NEI CONFRONTI DEI FIGLI Secondo l’ART. 317 CC : (in caso di lontananza o impedimento) Se uno dei genitori è lontano (perché si trova all’Estero) o comunque è impedito nell’esercitare la responsabilità genitoriale, accade che la responsabilità genitoriale è esercitata dall’altro genitore. Tuttavia, secondo l’ ART. 330 cc, se un genitore trascura i proprio doveri o abusa dei poteri con grave pregiudizio dei figli, il giudice può ordinare la sua decadenza dalla responsabilità, e anche l’allontanamento dei figli dalla residenza familiare. Nell’ambito di vicende difficili in cui vi è l’abuso della responsabilità genitoriale o il cattivo comportamento dei genitori, il giudice può prendere quei provvedimenti conosciuti con il nome di ‘ORDINE DI PROTEZIONE’. Nell’ambito del diritto di famiglia, i provvedimenti non sono mai definitivi quando un genitore e perde la responsabilità genitoriale è possibile REINTEGRARLO nella sua responsabilità (ART. 332 CC) quando si accerta che ha la capacità effettiva di educare, assistere i propri figli (e quindi quei presupporti che hanno fatto perdere la responsabilità sono venuti meno). I problemi nascono quando entrambi i genitori perdono la responsabilità genitoriale: in questo caso è necessario individuare un soggetto o dei soggetti che possono prendersi cura dei figli minorenni. Questi soggetti possono essere i tutori ma, in mancanza di questi ultimi, è possibile avviare una procedura di adozione che mira ad attribuire ai figli abbandonati dei genitori adottivi.
domanda: Esiste una soluzione a questo problema: si fa prevalere l’interesse del genitore che può essere anche un’interesse contrario al diritto della salute del figlio o prevale il diritto fondamentale della salute del figlio? risposta: vi è una norma specifica introdotta di recente dal legislatore. La soluzione si rinviene nella L.n. 219/2019, in particolare modo nell’ART. 3—(per capire bisogna rileggere la parte relativa ai diritti della personalità e, in particolare, la parte riguardante la tutela dei diritti dei soggetti minorenni). Davanti a una scelta riguardante il diritto alla salute del figlio minorenne, nel momento in cui il medico prevede che la scelta del genitore non sia Conforme all’interesse e alla tutela della salute, il medico informa direttamente il giudice tutelare il quale deciderà per il minorenne.
ES. a seguito della violazione dell’obbligo di fedeltà, l’altra parte cade in depressione. Se viene accertato un nesso causale tra la lesione del diritto alla salute e il comportamento fedifrago del coniuge è possibile domandare il risarcimento del DANNO NON PATRIMONIALE (ART. 2059 CC). AFFIDAMENTO DEI FIGLI NELLA CRISI DELLA FAMIGLIA Il problema che si pone nella separazione e in altri momenti definiti ‘crisi della famiglia’ è molto importante. Rispetto al corpo originale del codice civile, la L. n. 54/2006 prevede come scelta prioritaria quella dell’AFFIDAMENTO CONDIVISO, secondo gli ARTT. 155 ss CC. in cui si afferma il criterio della “ BIGENITORIALITA’ “ cioè quando , nella crisi della famiglia (separazione, divorzio ma anche nullità del matrimonio) i genitori devono continuare ad essere tali (devono essere 2). La crisi della famiglia non comporta il venir meno di un genitore o l’affidamento del figlio soltanto alla madre, come si era prospettato per decenni con un eventuale diritto di visita del padre.
- Il diritto al godimento della casa familiare^ non è PERPETUO : esso viene meno nel caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva MORE UXORIO (con un’altra persona) o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi all’ART. 2643 CC. (importante studiare la trascrizione, specialmente il 1° paragrafo) SCIOGLIEMENTO DEL MATRIMONIO
quando la moglie abbia acquisito notorietà durante la vita matrimoniale con il cognome del marito; 2) Nei rapporti patrimoniali : vengono meno i diritti successori; si scioglie la comunione legale (regime patrimoniale che si instaura dopo il matrimonio), se già non si era sciolta per causa diversa dal divorzio. 3) Il giudice può inoltre stabilire un obbligo di assegno periodico di un coniuge a favore dell’altro (ai sensi dell’ART. 5 della L.n. 898/1970). La funzione dell’assegno, come ha detto la Cassazione con una pronuncia a sezioni unite n. 18287 del 2018 (sentenza), è assistenziale, compensativa e perequativa. Fino a questa pronuncia del 2018, gli orientamenti per la determinazione degli assengi divorzili erano diversi e contrastanti tra loro: era prevalso un orientamento secondo cui il coniuge divorziato aveva diritto di ricevere un assegno divorzile che consentisse di condurre lo stesso tenore di vita ecnomico che conduceva in costanza di matrimonio ma questo aspetto non era contenuto nell’ART 5 della L.n. 898/1970: questa era un’interpretazione dei giudici che andava contro la legge e, in sostanza, si equiparava l’assegno di divorzio con l’assegno di mantenimento. (PER APPROFONDIRE: pag. 1063 ss del LIBRO) IL DIVORZIO E LA PROLE
- Nel pronunciare il divorzio, il giudice può prendere provvedimenti riguardanti la prole (affidamento condiviso) e stabilire l’obbligo di corrispondere un assegno a favore della prole (in base alle rispettive sostanze delle parti). - L’ART. 6 della legge di divorzio prevede che gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione permangono anche se il genitore passi a nuove nozze. 10/03/ RAPPORTI PATRIMONIALI NELLA FAMIGLIA Con il matrimonio nascono una serie di obblighi tra i coniugi. - Il^ regime legale , ovvero il regime che si instaura qualora nell’atto di matrimonio non sia specificato nulla, è quello della comunione dei beni (REGIME LEGALE DELLA COMUNIONE DEI BENI). ES. due persone si sposano ma non specificano nulla circa il regime patrimoniale che vogliono adottare e automaticamente si instaura il regime della comunione dei beni. In passato la situazione era diversa: due persone non specificavano nulla all’atto di matrimonio e quindi il regime legale ordinario era la separazione dei beni. I coniugi, per adottare il regime della comunione dei beni, dovevano specificarlo. Oggi, invece, il regime ordinario è quello della comunione dei beni. - Cadono in comunione (cioè sono in comproprietà, al 50%) , secondo l’ ART. 177 CC^ : a) beni acquistati dal coniuge, anche separatamente, dopo il matrimonio, esclusi i beni cd. PARAFERNALI (beni già di proprietà del coniuge prima del matrimonio) ed i beni personali (si tratta dei beni beni ricevuti per successione e donazione oppure di uso strettamente personale (strumenti del lavoro come il codice civile, il computer) ai sensi dell’art. 179 cc — questi ultimi non cadono in comunione); b) I frutti dei beni di ciascuno dei coniugi, percepiti ma non consumati al momento dello scioglimento della comunione ; c) I proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi, percepiti ma non consumati (cioè esistenti) al momento dello scioglimento della comunione ; d) Le aziende costituite durante il matrimonio e gestite da entrambi. Per quanto riguarda i casi a) e d) danno luogo ad una comunione detta ‘attuale’ cioè sono beni che già durante il matrimonio appartengono in comunione ai coniugi. Per quanto riguarda i casi b) e c) , hanno una formulazione comune. Esse danno vita ad una comunione eventuale - perché la comunione sussiste soltanto se nel momento dello scioglimento della comunione sussiste l’oggetto della comunione- e differita perché si deve vedere il momento dello scioglimento della comunione per verificare l’esistenza del bene della comunione (si parla di una comunione de residuo o comunione residuale ). ES. (lettera c) - sono un ingegnere e ho dei guadagni che derivano dalla mia attività. Il denaro è mio, frutto della mia attività lavorativa. Il denaro cade eventualmente in comunione quando si verifica lo scioglimento della comunione (ad es. per divorzio, separazione). Se residua una parte