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Dispense dei diritti e dei doveri dei dipendenti pubblici
Tipologia: Dispense
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Il lavoro subordinato (tempo indeterminato e
determinato) nell’Università è inoltre regolato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dove viene disciplinato il rapporto di lavoro (categorie, orario di lavoro, permessi, ecc.) nonché il trattamento economico fondamentale (retribuzione, IIS) e accessorio (lavoro straordinario, produttività, ecc.).
Il nostro attuale CCNL prevede la suddivisione del
personale in Categorie: B, C, D ed EP. Ad ogni categoria sono associate le mansioni e il trattamento economico.
Il rapporto di lavoro individuale si instaura però solo con
un contratto di lavoro di tipo «privatistico» tra il soggetto e l’amministrazione (contratto individuale di lavoro).
Per quanto la materia del pubblico impiego non trovi una
disciplina organica e completa tra le norme costituzionali, sono presenti comunque varie disposizioni che assumono una particolare rilevanza sul punto:
Con riferimento ai diritti dei dipendenti , va precisato come gli stessi
presentino un diverso contenuto ed una differente natura giuridica, a seconda che si configurino come diritti patrimoniali o diritti non patrimoniali.
Fra i diritti patrimoniali il più importante risulta certamente il diritto
alla retribuzione, prestazione periodica in denaro cui la P.A. è tenuta verso i propri dipendenti, come corrispettivo del servizio prestato.
Il principale punto di riferimento resta l’art. 36, co. 1, Cost., in base
al quale « il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa ».
Una norma con la quale il Costituente prende atto che in una
economia di mercato i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro sono in «potenziale conflitto» e che i primi rappresentano la parte «debole» (economicamente, ma non solo) del rapporto.
In base all’art. 36, co. 1, Cost., di conseguenza, si applica sì la regola
della «corrispettività», salvo però alcuni casi particolari.
La regola della «corrispettività» non si applica ad esempio durante le
ferie e in altre circostanze interruttive rilevanti (maternità, malattia) durante le quali il lavoratore, pur non effettuando la prestazione di lavoro, percepisce la retribuzione (o un’indennità sostitutiva).
La retribuzione si articola, in genere, in un trattamento fondamentale
(comprensivo delle voci a carattere fisso e continuativo) e in un trattamento accessorio (costituito da emolumenti eventuali od occasionali, sempre più spesso collegati alla performance organizzativa e individuale), demandati alla contrattazione collettiva.
Il trattamento economico dovuto al pubblico dipendente remunera, ex
art. 45 del d.lgs. 165/01, tutte le prestazioni lavorative inerenti ai doveri del lavoro pubblico, con esclusione delle prestazioni rese al di fuori del rapporto di lavoro (è il c.d. principio di «onnicomprensività» della retribuzione).
Con riferimento ai diritti non patrimoniali ,
invece, possiamo ricordare:
il diritto di ufficio, inteso come diritto alla permanenza nel rapporto di lavoro (aspettativa di non essere rimosso dal proprio ufficio se non nei casi previsti dalla legge o dai contratti collettivi);
il diritto allo svolgimento delle mansioni (c.d. «diritto alla funzione»);
il c.d. «diritto alla progressione», che concerne la disciplina relativa ai passaggi interni dei dipendenti pubblici sia fra nuove aree funzionali che all’interno della stessa area;
il diritto al riposo, che comprende ferie, malattia, permessi, ecc.;
il diritto alla riservatezza;
il diritto alle pari opportunità;
i diritti sindacali.
Ai diritti dei dipendenti fanno riscontro una serie di
doveri-obblighi , e ciò conferma il carattere «bilaterale» del rapporto di impiego.
Tali doveri-obblighi sono raggruppabili in due ampie
tipologie:
L’art. 54 Cost. sintetizza tutti i doveri costituzionali nella formula
sintetica « dovere di fedeltà » alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi.
Il secondo comma, poi, disciplina un distinto e più forte dovere dei
cittadini chiamati a svolgere (« con disciplina ed onore », regole di etica pubblica) una funzione pubblica.
L’art. 98, co. 1, Cost. (« i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo
della Nazione ») deve essere letto unitamente all’art. 97 Cost., in quanto la necessità che il dipendente pubblico sia al servizio esclusivo della Nazione si collega al principio di imparzialità (art. 97).
Entrambi i citati principi sono alla base del principio di separazione
tra «politica» e «amministrazione», nel senso che la prima definisce gli obiettivi e controlla i risultati dell’attività amministrativa, mentre la seconda si occupa della gestione concreta dell’azione amministrativa.
Importanza sul punto anche del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici (emanato con il D.P.R. n. 62/2013 in attuazione dell’art. 54 del d.lgs. n. 165/2001).
(Dott. Luca BUSICO) Corso e-learning
SOMMARIO: 1) La privatizzazione del pubblico impiego; 2) La contrattazione collettiva nel settore pubblico; 3) Gli obblighi del dipendente nel CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018; 4) Le responsabilità del dipendente pubblico.
1. La privatizzazione del pubblico impiego La disciplina del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ha conosciuto dal 1992 a oggi quattro riforme: 1) la “prima privatizzazione” del biennio 1992-1993; 2) la “seconda privatizzazione” del biennio 1997-1998; 3) la cosiddetta “riforma Brunetta” del 2009; 4) la cosiddetta “riforma Madia” del triennio 2015-2017. Con le prime due riforme è stato realizzato il processo di privatizzazione del lavoro pubblico (non intaccato dalle due successive), che si caratterizza per tre fondamentali elementi: 1) l’estensione tendenzialmente generalizzata all’impiego pubblico delle norme sul rapporto di lavoro privato; 2) l’individuazione del contratto collettivo quale strumento cardine di disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici; 3) gli atti di gestione del personale adottati dalle amministrazioni pubbliche non sono più qualificati come provvedimenti amministrativi, ma come atti privatistici connessi all’esercizio del potere datoriale. Il processo di privatizzazione del pubblico impiego, realizzato tra il 1992 e il 1998, ha riguardato i dipendenti di molteplici amministrazioni pubbliche, tra i quali è ricompreso il personale tecnico amministrativo delle Università. Il legislatore ha, invece, escluso dal processo di privatizzazione del pubblico impiego alcune categorie di dipendenti pubblici, tra cui i professori universitari e i ricercatori universitari (a tempo indeterminato o
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determinato). Le Università, pertanto, sono caratterizzate dalla compresenza di personale privatizzato (il personale tecnico amministrativo) e personale in regime di diritto pubblico (i professori e i ricercatori, a tempo indeterminato o determinato). La disciplina generale del lavoro pubblico privatizzato è dettata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. La contrattazione collettiva nel settore pubblico Nel sinteticamente descritto contesto di impiego pubblico privatizzato un ruolo di fondamentale importanza è rivestito dal contratto collettivo di lavoro, che contempera in maniera efficace e trasparente gli interessi contrapposti delle parti. La contrattazione collettiva e la rappresentatività sindacale nel pubblico impiego privatizzato sono disciplinate dal titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (articoli 40-50-bis). Tre norme sono di fondamentale rilevanza: 1) l’art.40, comma 1, secondo il quale la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali; 2) l’art.45, comma 1, secondo il quale il trattamento economico fondamentale ed accessorio dei dipendenti pubblici è definito dai contratti collettivi; 3) l’art.45, comma 2, secondo il quale le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi. Dal dettato delle suddette norme emerge chiaramente l’ampio raggio d’azione della contrattazione collettiva. Tuttavia il legislatore ha escluso dall’ambito della contrattazione collettiva alcune materie, benché inerenti il rapporto di lavoro, tra le quali possiamo ricordare: 1) i procedimenti di selezione per l’accesso al lavoro; 2) le responsabilità dei dipendenti; 3) le incompatibilità tra l’impiego pubblico e le altre attività. I contratti collettivi nazionali dei comparti pubblici sono stipulati dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
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La parte comune si limita a disciplinare pochissimi aspetti, che comprendono le relazioni sindacali (titolo II), la responsabilità disciplinare (titolo III) e alcune disposizioni particolari (titolo IV). Nella materia della contrattazione collettiva e della rappresentatività sindacale nel pubblico impiego privatizzato il legislatore ha attribuito un ruolo importante alla contrattazione integrativa. L’art.40, comma 3- bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e i limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono. L’art.42, comma 1 del CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018 prevede che la contrattazione integrativa per le Università si svolge tra la delegazione datoriale e la delegazione sindacale. In base a tale norma la delegazione di parte sindacale è composta dai seguenti soggetti: la RSU e i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. Per quanto concerne la delegazione di parte datoriale, l’art.42, comma 2 del CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018 prevede che è nominata dal Consiglio di amministrazione ed è presieduta dal Rettore e dal Direttore generale o da soggetti loro delegati. Il comma 3 del citato art.42 contiene un elenco di sedici materie oggetto di contrattazione integrativa, che riguardano in maniera preponderante la retribuzione (premi correlati alla performance , indennità varie, trattamenti accessori demandati dalle leggi alla contrattazione collettiva) e l’orario di lavoro (limiti vari, fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita).
3. Gli obblighi del dipendente nel CCNL Istruzione e ricerca 2016- L’art.11 del CCNL Istruzione e ricerca 2016-2018 disciplina gli obblighi dei dipendenti del comparto. Il comma 1 dell’art.11 contiene una disposizione di carattere generale, secondo cui il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa (art.97 della Costituzione), anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri e altrui. La previsione tiene conto del fatto che le attività svolte dai dipendenti pubblici, ancorché privatizzati, sono, comunque, finalizzate alla realizzazione di interessi pubblici. E’ importante, a tal proposito, ricordare la previsione dell’art.98, comma 1 della Costituzione repubblicana in forza del quale “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”.
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Il comma 3 dell’art.11 elenca una serie di specifici obblighi a carico dei dipendenti del comparto. In particolare possono essere ricordati:
4. Le responsabilità del dipendente pubblico Il dipendente pubblico nello svolgimento delle proprie funzioni può incorrere in quattro fondamentali responsabilità: 1) la responsabilità civile, se arreca danni a terzi, interni o esterni all’amministrazione, o all’amministrazione stessa; 2) la responsabilità penale, se realizza fatti previsti dalla legge come reato; 3) la responsabilità amministrativo-contabile, se arreca all’amministrazione un danno erariale;