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i diritti e doveri sindacali, Dispense di Diritto del Lavoro

le tutele e i doveri dei dirigenti sindacali

Tipologia: Dispense

2021/2022

Caricato il 14/04/2023

alex-castorinho
alex-castorinho 🇮🇹

4.3

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7 documenti

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1 I diritti sindacali

Lo Statuto dei Lavoratori prevede al titolo III una serie di diritti sindacali cioè delle posizioni attive e vantaggi implicanti una intromissione nella sfera giuridica del datore di lavoro, riconosciuti in parte agli stessi lavoratori ma prevalentemente ai sindacati legittimati a costituire rappresentanze sindacali. Tale «legislazione di sostegno», è dunque integrata da alcune misure individuate dal legislatore per fornire ai sindacati strumenti più incisivi per lo svolgimento della loro attività, una serie di diritti e di poteri, cui corrispondono obblighi a carico dei datori di lavoro, sanciti dalle disposizioni contenute negli artt. 20 e seguenti. Tali norme trovano però applicazione solo alle imprese industriali e commerciali che occupino almeno quindici dipendenti in ciascuna sede, stabilimento o filiale, ovvero alle imprese agricole con più di cinque dipendenti, nonché alle imprese industriali e commerciali che abbiano più di quindici dipendenti in uno stesso comune, anche se divisi tra più unità produttive, mentre tali norme non si applicano ai datori di lavoro non imprenditori.

2 Il trasferimento del dirigente sindacale

Con riguardo a dirigenti sindacali, l L’art. 22 prevede che i dirigenti delle r.s.a. possano essere trasferiti da una unità produttiva ad un’altra solo con il nulla osta della associazione sindacale di appartenenza, al fine di evitare l’allontanamento dalla sua sede naturale un dipendente in ragione della sua attività sindacale. La deifnizione di unità produttiva data dalla giurisprudenza è quella di una articolazione interna caratterizzata da indipendenza tecnica ed amministrativa, come tale idonea a realizzare una frazione dell’organizzazione aziendale. Di conseguenza la tutela del dirigente sindacale opera solo quando il suo trasferimento sia tale da recidere il rapporto dello stesso con i suoi rappresentati e non in qualunque caso di spostamento del dipendente all’interno della struttura dell’impresa. I soggetti titolari di tale tutela vanno individuati sulla base delle norme interne dell’organizzazione cui aderiscono e purché il loro incarico sia stato comunicato al datore di lavoro o sia comunque da lui conosciuto. Deve in ogni caso trattarsi di soggetti che svolgano effettivamente una attività tale da renderli responsabili di compiti inerenti alla rappresentanza sindacale. Tali garanzie spettano al dirigente sindacale non solo per tutto il periodo del suo mandato, ma anche per tutto l’anno successivo alla scadenza dell’incarico, onde evitare anche in tale arco tempo- rale eventuali comportamenti ritorsivi o discriminatori del datore di lavoro.

4 Il diritto al proselitismo

L’art. 26 dello Statuto prevede ancora il diritto al proselitismo e alla raccolta dei contributi. In primo luogo dunque viene sancito il diritto dei sindacati a svolgere attività di proselitismo e di raccolta dei contributi all’interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio allo svolgimento della normale attività aziendale. In tal modo il legislatore disciplina congiuntamente due distinti aspetti della vita di un sindacato, da un lato la libertà di svolgere attività di propaganda all’interno dei luoghi di lavoro e, dall’altra, quella di raccogliere i contributi associativi che gli iscritti sono te- nuti a versare periodicamente all’associazione di appartenenza e che costituiscono per quest’ultima uno strumento di finanziamento della propria attività. La libertà di proselitismo costituisce una specificazione dei principi di libertà sindacale e libertà di manifestazione del proprio pen- siero all’interno dei luoghi di lavoro, garantito dagli artt. 1 e 14 dello Statuto dei lavoratori e che, a loro volta, discendono dagli analoghi principi sanciti in via generale dagli artt. 39 e 21 della Costituzione. Per quanto attiene alla riscossione dei contributi sindacali, la norma originariamente contemplata dall’art. 26 prevedeva che questa avvenisse tramite ritenuta sul salario effettuata dal datore di lavoro, norma abrogata dal referendum dell’11 giugno 1995, ma che continua a sopravvivere con le modalità previste al riguardo nella contrattazione collettiva. Il sistema di delega codificato dalla legge era infatti già previsto dalla precedente contrattazione collettiva e risulta tutt’ora discipli- nato dalla fonte negoziale, con conseguente ridimensionamento della reale portata della modificazione referendaria.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633).

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Il testo originario dell’art. 26 prevedeva anche che gli accordi collettivi dovessero garantire la segretezza del versamento effettuato da un lavoratore ad una associazione sindacale. Ove manchi l’intesa contrattuale che vincoli il datore di lavoro a versare i contributi alle associazioni sindacali, ovvero qualora il sindacato non sia firmatario del contratto collettivo come può accadere con sigle sindacali di minore consistenza, si esclude ora l’obbligo datoriale di effettuare le ritenute, richiedendosi un esplicito consenso di quest’ultimo ad effettuare le ritenute sui salari.