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diritto a identità personale, privacy e riservatezza, Appunti di Diritto Dell'informazione

lezioni su diritto a identità personale, privacy e riservatezza con Daniele Donati integrati con slide. tutte le informazioni. Esame da 30.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 19/04/2023

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09/11/2021 DIRITTO ALL’IDENTITÀ PERSONALE E ALLA PRIVACY
DIRITTO ALL’IDENTITA’ PERSONALE
Diverso dall’onore. È il diritto a non
vederci riassunti a una frase, a
un’immagine, ma nella nostra
complessità. Molto importante oggi, in cui
il rischio di vedersi riassumere in un tweet
o una frase detta è molto alto. Questo
diritto non è nella costituzione ma rientra
nell’art. 2 come porta aperta.
Caso Umberto Veronesi
“non c’è una diretta relazione tra fumo e
fenomeni neoplastici”, nonostante il contesto fosse che lui affermava che non c’è un algoritmo, ma che i fenomeni
sono correlati. Una azienda di sigarette estrapola la frase e la stampa in una pubblicità con il nome di Veronesi. In
proposito a questo fatto la Corte Costituzionale emana questo diritto.
CASO DE GREGORI
Caso De Gregori: all’apice della carriera De Gregori smette di fare dischi perché durante una tour viene “processato”
da una parte del pubblico che lo accusa di aver tradito i valori proletari. Dopo vari anni esce con un altro disco, “De
Gregori”, e fa un tour nei teatri, più piccoli. A un certo punto gli si avvicina Giordano, che si dice freelance, gli fa una
lunga intervista, e poi alla fine “so che suo zio è stato giustiziato dai comunisti italiani”, De Gregori dice che il partito
deve ancora fare atto di contrizione e fare i conti con il proprio passato. Tutto ciò che viene pubblicato dell’intervista
è De Gregori dice che il partito comunista deve fare i conti con il proprio passato. Qualche mese dopo De Gregori
dice al Messaggero che è stato vittima di una trappola in cui hanno un po’ travisato i fatti. Il Messaggero pubblica
l’articolo e il Giornale, per cui Giordano lavorava (nonostante avesse detto di essere freelance), gli fa causa. Sia
Giordano che De Gregori forniscono le registrazioni dell’intervista, in quella di Giordano mancano i primi secondi
dove dice di essere freelance. Il giudice si appella al diritto all’identità personale perché riportando solo gli ultimi
minuti la persona viene rappresentata non nella sua interezza, l’identità politica è un sottotipo dell’identità
personale.
IL DIRITTO ALL’IDENTITA’ E IL DIRITTO ALLA PRIVACY
Questo diritto è fondamentale nell’epoca
dei nuovi media. Il diritto all’identità
personale nel suo richiedere un racconto
complesso, attento ai dettagli, è la
pretesa che di noi si dica tutto, nel modo
più accurato possibile. Si pone al polo
opposto rispetto al diritto alla
riservatezza. I nuovi luoghi di interazione
digitale però danno della tutela alla
riservatezza un’interpretazione molto
simile al diritto di identità personale.
Visto che tutte le informazioni che sono
su internet non si possono cancellare la
nostra pretesa può essere che i dati siano
quanto meno aggiornati, accurati, e che
non distorcano i fatti. Dunque questi due
diritti da opposti vengono a fondersi.
Nessuna amministrazione e nessun giudice quando deve dare una valutazione sull’individuo può limitarsi a elaborare
i dati che su quella persona ha radunato. È una norma allo stesso tempo fondamentale e utopica (perché
inevitabilmente il pregiudizio non si può cancellare, ci viene automatico esprimere opinioni).
Secondo questa norma il pregiudizio informatico non può trasformarsi in giudizio, non si può sostituire la persona i
carne ed ossa con la sua immagine digitale.
Non è il diritto di essere rappresentati per come pensiamo di essere, ma per come ci proiettiamo.
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09/11/2021 DIRITTO ALL’IDENTITÀ PERSONALE E ALLA PRIVACY

DIRITTO ALL’IDENTITA’ PERSONALE

Diverso dall’onore. È il diritto a non vederci riassunti a una frase, a un’immagine, ma nella nostra complessità. Molto importante oggi, in cui il rischio di vedersi riassumere in un tweet o una frase detta è molto alto. Questo diritto non è nella costituzione ma rientra nell’art. 2 come porta aperta. Caso Umberto Veronesi “non c’è una diretta relazione tra fumo e fenomeni neoplastici”, nonostante il contesto fosse che lui affermava che non c’è un algoritmo, ma che i fenomeni sono correlati. Una azienda di sigarette estrapola la frase e la stampa in una pubblicità con il nome di Veronesi. In proposito a questo fatto la Corte Costituzionale emana questo diritto.

CASO DE GREGORI

Caso De Gregori: all’apice della carriera De Gregori smette di fare dischi perché durante una tour viene “processato” da una parte del pubblico che lo accusa di aver tradito i valori proletari. Dopo vari anni esce con un altro disco, “De Gregori”, e fa un tour nei teatri, più piccoli. A un certo punto gli si avvicina Giordano, che si dice freelance, gli fa una lunga intervista, e poi alla fine “so che suo zio è stato giustiziato dai comunisti italiani”, De Gregori dice che il partito deve ancora fare atto di contrizione e fare i conti con il proprio passato. Tutto ciò che viene pubblicato dell’intervista è De Gregori dice che il partito comunista deve fare i conti con il proprio passato. Qualche mese dopo De Gregori dice al Messaggero che è stato vittima di una trappola in cui hanno un po’ travisato i fatti. Il Messaggero pubblica l’articolo e il Giornale, per cui Giordano lavorava (nonostante avesse detto di essere freelance), gli fa causa. Sia Giordano che De Gregori forniscono le registrazioni dell’intervista, in quella di Giordano mancano i primi secondi dove dice di essere freelance. Il giudice si appella al diritto all’identità personale perché riportando solo gli ultimi minuti la persona viene rappresentata non nella sua interezza, l’identità politica è un sottotipo dell’identità personale.

IL DIRITTO ALL’IDENTITA’ E IL DIRITTO ALLA PRIVACY

Questo diritto è fondamentale nell’epoca dei nuovi media. Il diritto all’identità personale nel suo richiedere un racconto complesso, attento ai dettagli, è la pretesa che di noi si dica tutto, nel modo più accurato possibile. Si pone al polo opposto rispetto al diritto alla riservatezza. I nuovi luoghi di interazione digitale però danno della tutela alla riservatezza un’interpretazione molto simile al diritto di identità personale. Visto che tutte le informazioni che sono su internet non si possono cancellare la nostra pretesa può essere che i dati siano quanto meno aggiornati, accurati, e che non distorcano i fatti. Dunque questi due diritti da opposti vengono a fondersi.

Nessuna amministrazione e nessun giudice quando deve dare una valutazione sull’individuo può limitarsi a elaborare i dati che su quella persona ha radunato. È una norma allo stesso tempo fondamentale e utopica (perché inevitabilmente il pregiudizio non si può cancellare, ci viene automatico esprimere opinioni). Secondo questa norma il pregiudizio informatico non può trasformarsi in giudizio, non si può sostituire la persona i carne ed ossa con la sua immagine digitale. Non è il diritto di essere rappresentati per come pensiamo di essere, ma per come ci proiettiamo.

IL DOMAIN

Principio internazionale per l’attribuzione del dominio: chi meglio arriva meglio alloggia. Il tribunale di Bergamo non aderisce a questa norma internazionale ma al principio di notorietà, da ragione a Giorgio Armani e Luca Armani viene sloggiato dal suo sito. Inoltre dice che sono irrilevanti i suffissi es. .com, .it, .edo, ….

Il GDPR inizia con la definizione di dato personale. [vedi immagine] il dato sensibile è quello atto a rivelare aspetti particolarmente intimi della persona es. salute, credo religioso, orientamento sessuale, opinioni politiche, …. I dati sensibilissimi sono i dati biometrici (es. impronta digitale) e i dati genetici. Altre definizioni:

I DATI COME MATERIA PERICOLOSA

La sottrazione indebita del dato ci arreca un danno. Generalmente l’offeso deve provare il danno subito e la causalità del danno con l’azione (o l’omissione di azione) del danneggiante. In alcuni casi invece, quando un’attività viene giudicata come pericolosa es. maneggiare sostanze pericolose, si inverte l’onero della prova. Il danneggiante deve dimostrare di aver fatto tutto quanto in suo potere per prevenire il danno.

10/11/2021 TRATTAMENTO DEI DATI E GIORNALISMO

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

a differenza dell’interessato, che può essere solo persona fisica, il titolare del trattamento può essere anche una persona giuridica. Il titolare inoltre può decidere la finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali (come e a che fine).

DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

IL TRATTAMENTO DEI DATI (riassunto scheda successiva) Il trattamento dei dati deve avvenire secondo liceità, correttezza e trasparenza (il come) Le finalità devono essere determinate, esplicite e legittime (i fini). Ci deve essere proporzione tra i dati raccolti e le finalità che ne conseguono. Es. fuori dalla pandemia l’università di Bologna non ha ragione di raccogliere lo stato di salute, esorbita le finalità normali dell’università. I dati devono essere conservati fino a cui è utile per il fine, dopo di ché possono essere conservati solo in modo anonimo (non si può più risalire all’identità della persona). Devono essere conservati in modo sicuro.

d) es. un familiare accompagna in ospedale una persona svenuta o comunque non in grado di comunicare informazioni relative. Il familiare può ed è tenuto ad avvertire i medici che per es. la persona è diabetica o allergica ad alcuni farmaci. Bilanciamento: ci possono essere contro-ragioni per cui io posso non voler dare informazioni.

Codice deontologico : codice di autoregolazione dei professionisti per i professionisti stessi es. codice di autoregolazione degli scioperi dei sindacati (i sindacati approvano dei loro codici in cui dicono come e quando possono fare sciopero). Nel caso del giornalismo di codici deontologici ce ne sono molti. La Carta di Trento è il codice deontologico che riguarda il trattamento dei minori nel giornalismo. Lo Stato affida materie delicate all’ordine, in questo caso dei giornalisti, che scrive il codice e lo pubblica sulla Gazzetta Ufficiale.

Rettifica: per il giornalista è un dovere, per noi è un diritto. Deve dare alla rettifica lo stesso valore dato alla notizia es. se ho dato una notizia in prima pagina devo fare una rettifica in prima pagina.

Se bisogna rivelare dati personali perché essenziali si può, ma l’informazione deve essere davvero necessaria.

11/10/2021 CODICE DEONTOLOGICO, DIRITTO ALL’IMMAGINE E IL SEGRETO

ALTRI ART. DEL DEL CODICE DEONTOLOGICO

Non si deve indulgere su atti di violenza se non per ciò che è necessario perché sono lesivi nei confronti della vittima. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che per segnalare abusi.

La tutela del minore prevale sugli altri diritti, tra cui il diritto di cronaca.

Non si pubblicano immagini private o personali. Il domicilio si estende alla cella per esempio, o al luogo in cui sono ricoverati.

Non si specifica mai la patologia precisa. È una cosa molto italiana, negli Stati Uniti per esempio questo non avviene.

Le abitudini sessuali si specificano solo se è funzionale all’articolo.

GIORNALISMO E SEGRETO ISTRUTTORIO

Durante le indagini per un processo la regola è il segreto. Nel momento in cui nasce l’idea della trasparenza nasce anche il fatto che certe informazioni devono tenute segrete. Le indagini diventano pubbliche quando chi dirige le indagini presento tutto all’imputato perché prepari la sua difesa. Il processo che ne segue al contrario è governato dal suo essere pubblico e trasparente. Prima erano sul piatto due valori: da una parte la riservatezza e dall’altra il diritto di informazione e espressione. In un processo si devono bilanciare 3 valori: trasparenza, l’esigenza di riservatezza e dignità delle persone coinvolte, e le esigenze di giustizia.

Es. caso Armani Usando l’immagine di Armani in una pubblicità di prodotti è chiaramente a scopo di lucro. Non si può senza il suo consenso. Caso Bartali Foto di Bartali che passa la borraccia all’altro. Un’agenzia che vende biciclette usa l’immagine per una pubblicità. La foto è storica. Ma siccome la famiglia Bartali aveva un’azienda di biciclette egli stesso l’uso dell’immagine è stato inibito.

Le telecamere pubbliche o private sono piazzate in zone pubbliche della città per ragioni di giustizia e polizia, ma ci sono regole: 1) le immagini sono detenute 24h a meno che non sussista un crimine e quindi non siano bloccate dalla procura, 2) le zone videosorvegliate vanno segnalate.

Precisazione sulla pubblicazione di foto scattate in avvenimenti pubblici: l’immagine deve essere contestualizzata e non utilizzata in modo scorretto e tendenzioso. (Quando ci mettiamo in posa si sta dando implicitamente il consenso.)

IL SEGRETO

Il confronto e la trasparenza sono fondamentali per l’esistenza di una democrazia. Il segreto è ammesso dalla Corte Costituzionale se funzionale ad altri valori costituzionali es. salute, ordine pubblico, difesa dello Stato, sopravvivenza dello Stato stesso. Rappresenta un limite alla libertà attiva di diffondere notizie e alla capacità di cercare notizie, limite al diritto a informarsi. Anche qui abbiamo interessi pubblici e interessi privati.

IL SEGRETO DI STATO

Il segreto di Stato è il più importante degli interessi pubblici che possono giustificare un segreto. Il segreto può andare contro altri diritti sanciti dalla costituzione nel momento in cui il segreto difende un altro valore costituzionale. In Italia ci sono due servizi segreti, quello civile e quello militare. Non si giustifica il mantenimento del segreto di Stato sugli accordi che l’Italia fa con gli altri paesi, così come il segreto sul rapporto tra governo e Corte Costituzionale. In ogni caso non si può mai, come limite esplicito, tenere segreto il tentativo di colpo di stato/presa del potere non legittima (es. loggia massonica P2). Porre il segreto di Stato è una prerogativa del Presidente del Consiglio. Questo comporta che chi ha raccolto le informazioni non può essere chiamato a testimoniare. C’è un’unica garanzia rispetto al Segreto di Stato. Dopo 15 anni si deve sciogliere (prorogabile per altri 15 anni, per un totale di 30 anni).