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tutela della privacy e della riservatezza
Tipologia: Appunti
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La tutela della privacy (D. lgs. 196/2003). Il diritto alla privacy è definito come il diritto soggettivo di costruire liberamente e difendere la propria sfera privata attraverso il riconoscimento del potere di controllare l’uso che gli altri fanno delle informazioni che riguardano il singolo individuo. La tutela dei dati personali è stata oggetto di un processo di codificazione, che ha portato all’emanazione del D. lgs. 196/2003, il cd. Codice della privacy.
Per trattamento si intende qualsiasi operazione riguardante la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati. Il trattamento deve svolgersi solo in vista di finalità, ossia di scopi determinati, espliciti e legittimi, e nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Oltre al principio di finalità del trattamento, altri principi sono: il principio di adeguatezza e proporzionalità dei dati rispetto alle finalità , ossia i dati raccolti devono sempre essere adeguati allo scopo del trattamento. Ciò significa che le informazioni raccolte devono essere pertinenti, non eccedenti e complete; il principio di necessità , ossia devono essere raccolti solo i dati necessari per il trattamento che si intende realizzare; il principio dell’indispensabilità , in virtù del quale sussiste l’obbligo della verifica della indispensabilità dei dati personali rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi; il principio di correttezza , in virtù del quale il soggetto che tratta i dati deve comportarsi in modo da garantire sempre la liceità (conformità trattamento alla legge) e la correttezza del trattamento (no truffe e raggiri); il principio di precauzione , cioè prevenire ogni forma di illecito utilizzo dei dati personali, anche per mera negligenza o imperizia; il principio di autodeterminazione informativa , secondo cui ogni individuo ha il diritto di stabilire se e in che misura le informazioni che lo riguardano possono circolare. Secondo l’art. 11 del D. lgs. 196/2003, dunque, i dati personali oggetto di trattamento devono essere trattati: in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. I dati personali in violazione della disciplina in materia non possono essere utilizzati.
Il titolare del trattamento (art. 28 D. lgs. 196/2003), cioè il soggetto che ha il potere decisionale sulle finalità e le modalità del trattamento, compreso il profilo della sicurezza. Può essere una persona fisica, giuridica o un ente; Il responsabile del trattamento (art. 29 D. lgs. 196/2003), cioè la persona fisica o giuridica designata per iscritto dal titolare. Deve sempre essere scelto tra persone che per capacità o esperienza forniscano idonea garanzia sul pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati. La responsabilità finale e complessiva, tuttavia, grava sul titolare, che deve vigilare sull’operato del responsabile con verifiche periodiche; L’incaricato del trattamento (art. 30 D. lgs. 196/2003), cioè le persone fisiche che materialmente compiono le operazioni di trattamento dati sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile; Il Garante per la protezione dei dati personali , che ha il compito di vigilare sull’applicazione della legge e tutelare coloro che ritengono di essere stati lesi in un diritto; L’interessato , ossia la persona cui si riferiscono i dati. Il Codice della privacy gli attribuisce una posizione di diritto soggettivo, non comprimibile dalla P.A. in quanto inerente a beni di importanza costituzionale. Quindi, oltre al diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, l’interessato ha diritto di ottenere: l’origine dei dati personali; l’indicazione delle finalità e delle modalità del trattamento; gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; l’aggiornamento e l’integrazione dei dati; la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge; la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano.
Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs. 196/2003, l’informativa consiste in una dichiarazione che il Titolare e/o il Responsabile rende all’interessato, in forma scritta o orale, che indica il percorso che i dati seguiranno, ovvero devono essere indicati i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati. Di conseguenza, essa deve essere chiara, essenziale e veritiera, nonché rilasciata prima della raccolta dei dati. Il rilascio dell’informativa è sia condizione di validità del consenso successivamente prestato dall’interessato al trattamento dei suoi dati, sia condizione essenziale per poter esercitare i diritti di accesso e opposizione a tale trattamento.
Il consenso è una libera ed esplicita manifestazione di volontà dell’interessato in relazione all’utilizzo dei propri dati personali da parte di terzi che, in qualità di Titolari del trattamento, ne decidono le finalità e le modalità. In altri termini, rappresenta il potere dell’interessato di autodeterminare il proprio patrimonio informativo. Va richiesto prima della raccolta dei dati, salve particolari situazioni ammesse dal legislatore. Il consenso deve essere informato, cioè preceduto da adeguata informativa, ed espresso (in forma scritta se il trattamento riguarda dati sensibili). Il consenso è una condizione di liceità del trattamento dei dati posto in essere da parte dei privati e degli enti pubblici economici; per i trattamenti effettuati dalla P.A., invece, il consenso dell’interessato non è condizione di liceità, tranne il caso di uso dei dati sulla salute. Ai sensi dell’art. 24 del Codice, invece, il trattamento può avvenire anche senza consenso , previa autorizzazione del Garante, quando:
Ai sensi dell’art. 37 del D. lgs.196/2003, la notificazione consiste in una comunicazione ufficiale che il Titolare rivolge al Garante per informarlo dell’esistenza di un’attività di raccolta e utilizzazione di dati personali. Le ipotesi in cui è necessaria la notificazione sono tassative e riguardano: dati genetici, biometrici o sull’ubicazione di persone od oggetti; dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale per particolari finalità sanitarie; dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da organismi senza scopi di lucro; dati volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato o ad analizzare scelte di consumo; dati sensibili registrati in banche dati a fini di selezione del personale; dati registrati in apposite banche dati relative al rischio di solvibilità economica e simili.
Ai sensi dell’art. 16 del Codice, in caso di cessazione del trattamento i dati dovranno essere distrutti oppure ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento compatibile agli scopi per i quali quei dati sono stati raccolti; oppure conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione; oppure conservati o ceduti ad altro titolare per scopi storici, statistici o scientifici in conformità alla legge.
Trattamento illecito di dati: chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri o per recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione della normativa. È prevista la reclusione da 6 a 18 mesi, se dal fatto deriva nocumento, o da 6 a 24 mesi se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione; Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante: chiunque dichiari o attesti falsamente notizie o circostanze o produce atti/documenti falsi dinanzi al Garante è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; Misure di sicurezza: chiunque, essendovi tenuto, ometta di adottare le misure minime previste è punito con l’arresto sino a 2 anni; Inosservanza dei provvedimenti del Garante: reclusione da 3 mesi a 2 anni.
Omessa o inidonea informativa all’interessato; Cessione illecita di dati; Omessa o incompleta notificazione; Omessa informazione o esibizione al Garante.
Vi rientrano tutti i danni causati dal trattamento, ed è risarcibile anche il danno non patrimoniale. In ogni caso, l’evento dannoso consiste nella perdita di informazioni personali, che si qualifica come danno ingiusto laddove la perdita avvenga a seguito della violazione di una delle disposizioni del Codice per il trattamento dei dati personali. Colui che ha effettuato il trattamento può sottrarsi all’obbligo di risarcimento solo se prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Il diritto all’informazione e quello alla privacy costituiscono due interessi di rango primario, quindi entrambi meritevoli di costante tutela da parte dell’ordinamento giuridico. Generalmente, in un eventuale contrasto tra i due, va privilegiato il diritto di accesso, nelle ipotesi in cui l’accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, ma sempre nei limiti in cui esso sia necessario alla difesa di quell’interesse. Il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, invece, è consentito se la situazione giuridicamente rilevante è di rango almeno pari ai diritti dell’interessato, ossia l’accesso si può ammettere solo quando si tratta di interessi che hanno la stessa rilevanza sul piano costituzionale.