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1. origine 2. l'anomalia italiana 3. Analisi articoli 4. Vantaggi del GDPR
Tipologia: Appunti
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Quella che con un termine ormai entrato nell’uso comune viene indicata come privacy è il diritto alla riservatezza delle informazioni personali e della propria vita privata, cioè uno strumento posto a salvaguardia e a tutela della sfera privata del singolo individuo, da intendere come la facoltà di impedire che le informazioni riguardanti tale sfera personale siano divulgate in assenza dell’autorizzazione dell’interessato, od anche il diritto alla non intromissione nella sfera privata da parte di terzi. Tale diritto assicura all’individuo il controllo su tutte le informazioni e i dati riguardanti la sua vita privata, fornendogli nel contempo gli strumenti per la tutela di queste informazioni. Le origini statunitensi Negli USA si parla di privacy già nel 1891, grazie a un saggio pubblicato da due giovani avvocati, Warren e Brandeis. Il primo è oggetto di forte attenzione da parte della stampa per una vita dissoluta. Irritato da tale attenzione, Warren colse l’occasione per scrivere l’articolo «The right to Privacy», in cui si affermava che «ognuno ha diritto di essere lasciato in pace, di proteggere quella che è la sua sfera più intima, così come ha diritto di proteggere e difendere da altrui invasioni la sua proprietà privata» Nei paesi anglosassoni si parla di «right to be alone», diritto di essere lasciati soli, che abbraccia prevalentemente l’accezione socio-relazionale. Nei paesi europei, viene dato più rilievo ai connotati informativi del diritto, prestando maggiore attenzione alla tutela dei dati personali Il lungo cammino verso la tutela della riservatezza Il tema della privacy approda in Europa e in Italia molto tardi rispetto agli USA. Nel nostro Paese bisogna attendere gli anni Novanta per avere una normativa in materia, resasi necessaria per dare applicazione all’Accordo di Schengen. Ma in realtà il tema comincia ad essere discusso sin dagli anni Cinquanta, a partire dal momento in cui, caduto il regime fascista, gli organi di informazione sono più liberi di diffondere notizie e criticare i comportamenti degli individui, soprattutto di coloro che hanno un particolare rilievo pubblico. Primo caso giudiziario: «Caruso. Leggenda di una voce» Dopo la prematura scomparsa del tenero Caruso, viene realizzato un film, contestato dagli eredi del tenore che denunciarono la casa produttrice, in quanto il film rappresentava la vita privata del tenore con ricostruzioni fantasiose e non corrispondenti al vero. Dopo aver visto le loro ragioni essere accolte nei giudizi di primo e secondo grado, gli eredi di Caruso persero in Cassazione. Secondo la Corte di Cassazione, «non esistono, nel nostro ordinamento positivo, né un diritto alla fedele corrispondenza della rappresentazione artistica alla verità storica, né in generale un diritto alla riservatezza o privatezza, come limite alla libertà dell’arte» (sent. n. 4487/1956) Secondo caso giudiziario: «il grande amore» Pubblicazione del libro sulla vita di Claretta Petacci e Benito Mussolini. La famiglia Petacci ritenne il libro offensivo e lesivo della riservatezza della donna. Nella sentenza della Cassazione, i giudici rividero il precedente indirizzo, riscontrando la violazione della «libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità», discendente dall’art. 2 Cost.; non un vero e proprio diritto alla riservatezza, quindi, ma un diritto che risulta leso, comunque, «se si divulgano notizie della vita privata» (sent. n. 990/1963). Soraya Esfandiari era ex imperatrice di Persia, ripudiata dal marito e in esilio in Italia. All’imperatrice era stata concessa dal marito una rendita economica a condizione che conducesse una vita irreprensibile e illibata. Nel 1975, un noto settimanale pubblica foto che la ritraevano in atteggiamenti intimi con un noto regista. La Cassazione, rovesciando la precedente giurisprudenza ritenne che «nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori dal domicilio domestico, non hanno per i terzi alcun interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l’onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificate da interessi pubblici pertinenti» (sent. n. 2129/1975) Peculiarità del modello italiano nel quadro europeo L’Italia è stato uno degli ultimi Stati europei a dotarsi di una normativa specifica a tutela della privacy. La legge italiana risale infatti agli anni Novanta, mentre altri Stati europei avevano iniziato a regolare la materia già dagli anni Settanta (Svezia, Germania, Norvegia, Lussemburgo). L’Italia invece affronta l’argomento solo dopo l’intervento del legislatore comunitario, che, nel 1995, approvava un’importante Direttiva in materia. Direttiva 95/46/CE riguardante il trattamento dei dati personali e la libera circolazione degli stessi. Normativa molto restrittiva. «Gli Stati membri sono tenuti a operare affinché il trasferimento di dati personali verso paesi terzi possa avvenire solo se il paese terzo in questione garantisce un livello adeguato di tutela» Anomalia del caso italiano L’Italia approva la normativa sulla privacy con un notevole ritardo rispetto agli altri paesi europei. Perché?
Obblighi: Principio di responsabilizzazione del titolare del trattamento. In particolare gli obblighi sono: - notifica al Garante nei casi previsti; - adozione delle misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, sin dalla fase della progettazione, la tutela dei diritti dell'interessato e per garantire che i dati non siano persi, alterati, distrutti o comunque trattati illecitamente;
entrano in possesso di informazioni sul nostro profilo genetico, sullo stato di salute, sulle caratteristiche biologiche o la predisposizione a sviluppare determinate malattie. Le informazioni raccolte potrebbero essere appetibili per le compagnie assicurative o per i datori di lavoro interessati a selezionare il proprio personale sulla base delle caratteristiche genetiche, o addirittura per le case farmaceutiche desiderose di testare nuovi tarmaci su soggetti selezionati". Dati biometrici (art. 4, 14) «i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici» Una delle ipotesi sicuramente più conosciuta di impiego di dati biometrici è quella dell’utilizzo negli smartphone dell’impronta digitale quale sistema di autentificazione al posto della password numerica. Dati relativi alla salute (art. 4, 15) «dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute» I dati sanitari, infatti, sono considerati dati soggetti a trattamento speciale in quanto in grado di rivelare dettagli molto intimi della persona, e per questo vi è un generale divieto di trattamento e diffusione, nonché una tutela rafforzata, di tali dati. Il regolamento europeo prevede che i dati sanitari possono essere utilizzati solo per finalità connesse alla salute (finalità di cura), per la supervisione del Sistema Sanitario Nazionale (finalità di governo) e per la ricerca nel pubblico interesse. Articolo 5 Principi applicabili al trattamento di dati personali1. I dati personali sono:a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»); e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»). Liceità del trattamento (art. 6) Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; b)il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
L'’art. 9, poi, indica quali eccezioni al divieto generale di trattare dati personali sensibili: