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evoluzione del concetto di diritto alla privacy, riconoscimento normativo con il codice della privacy
Tipologia: Appunti
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Lezione 23A Il diritto alla privacy Il concetto di privacy in senso moderno può essere fatto risalire all’articolo “The right to privacy” pubblicato negli USA nel 1890 da due giuristi, S.D. Warren e L.D. Brandeis. In questo articolo si teorizzava il “diritto ad essere lasciati soli”. Una sorta di evoluzione dell’istituto dello “Jus solitudinis”. Si comprendeva come vi fosse una sfera intima della vita e delle azioni degli individui che andava tutelata giuridicamente. I due giuristi furono spinti a scrivere questo articolo perché nella città di Boston in cui vivevano era sviluppato un tipo di gossip nel quale venivano coinvolte le persone. Un tipo di gossip che era più che altro giornalistico, non puramente frivolo come lo abbiamo oggi. Proprio perché venivano scattate numerose foto nell’ambito di riunioni ecc…, questi due giuristi pubblicarono un articolo sulla rivista dell’università di Harvard proprio puntando il dito su questa brutta consuetudine che non consentiva pienamente di esplicare questo famoso diritto, il diritto ad essere lasciati soli. Nel novecento vi sono state altre definizioni del concetto di privacy che rappresentava un concetto non molto specifico ma un termine che collegava dei diritti disparati oppure molte volte veniva associato al diritto alla dignità. Nel 1960 lo studioso Prosser faceva ricondurre il diritto alla privacy, da un punto di vista legale, in quattro aree: la rivelazione di stati privati; mettere sotto falsa luce qualcuno; il fenomeno dell’induendo, cioè dire e non dire, cioè cercare di suggerire qualcosa di integrativo. Un’ altra definizione forse molto più importante è quella di Losner del 1964 dove appunto viene inteso il concetto di privacy come afferente alla categoria della dignità umana come aspetto della intenzionalità inviolabile. Un’altra definizione del1967 è quella dell’autore Westin che definiva la privacy come la richiesta di un individuo oppure di un gruppo di istituzioni di determinare da se quando, come e in che misura l’informazione su di loro o sul singolo possa essere comunicata ad altri. Le definizioni di privacy si sono susseguite nel corso del tempo ma non c’è stata una vera e propria teorizzazione del diritto alla privacy se non nelle ultime discipline normative.
Evoluzione del concetto Questo diritto, nato nel sistema di Common law, è stato accolto anche dal sistema di Civil law e quindi anche nel nostro ordinamento giuridico. Oggi il concetto si è evoluto: si è passati dalla tutela generica della riservatezza della vita privata alla tutela dello stesso diritto ad autodeterminarsi, senza l’intromissione di nessuno nelle proprie scelte. Bisogna fare una precisazione per quanto riguarda il concetto di privacy e riservatezza. Nel linguaggio colloquiale, tutela della privacy e tutela della riservatezza vengono considerate espressioni equivalenti e vengono spesso interscambiate ma sotto il profilo giuridico esse indicano la protezione di beni differenti. La privacy mira a garantire la libertà di autodeterminarsi dell’individuo nelle scelte di vita che l’individuo può e vuole svolgere. La riservatezza riguarda la non ingerenza di terzi nella propria sfera personale. L’art. 8 della Carta europea dei diritti fondamentali dispone, al secondo comma, che i dati di carattere personale riguardanti la persona devono essere trattati secondo il principio di lealtà e in base al consenso della persona interessata o in circostanze previste dalla legge. Il comma prosegue affermando che ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. Su questo punto in dottrina si è affermato che una violazione di tale disposto può costituire una lesione alla sfera di libertà e dignità dell’individuo stesso e interferire con la formazione della sua identità.
Lezione 23B Il diritto alla privacy Il controllo delle informazioni Con l’avvento della rete la tutela della privacy non ha potuto prescindere dalla protezione dei dati e delle informazioni che riguardano l’individuo. L’efficacia della protezione dei dati personali attiene alla stessa libertà dell’individuo. Oggi tale libertà è minacciata dalla facilità con la quale i dati personali degli individui possono essere sottratti, manipolati o veicolati in rete senza l’assenso del titolare degli stessi. Il riferimento alla riservatezza dei dati è una branca specifica della riservatezza personale dell’individuo. Riguardo proprio ala riservatezza dei dati in rete e dei dati in generale che noi comunichiamo ad altri soggetti c’è da fare una specifica analisi e interpretare bene quali sono le discipline che si applicano alla gestione di questi dati.
Infatti il tema della libertà in generale dell’individuo è sì molto importante però a livello pratico viene maggiormente visto l’approccio che la disciplina europea o italiana fornisce nella gestione dei dati personali che vanno su internet, che vanno in rete oppure che comunichiamo in altro modo ad altri soggetti. Quindi diciamo che c’è una sfera un po’ più filosofica che concerne la necessità di tutelare la libertà dell’individuo e una sfera un po’ più concreta, pragmatica nella quale l’utente o il cittadino si fa una domanda: qual è la tutela giuridica che hanno i miei dati comunicati ad altri? È questo il punto maggiormente affrontato dai giuristi perche soprattutto, con la velocità di connessione e la facilità con cui noi comunichiamo i dati sulla rete, questi dati possono essere non solo sottratti e manipolati ma possono essere non più controllati dallo stesso titolare.
Il riconoscimento normativo del diritto di privacy In ambito europeo abbiamo la direttiva n.46 del 1995 che ha imposto agli Stati membri di uniformare la loro normativa interna su un livello di tutela comune capace di assicurare protezione ai dati personali. La direttiva del 1995 è stata importantissima in questo ambito perché nei primissimi anni 90 non si immaginava neppure quali sarebbero state le evoluzioni della interconnessione fra persone, come è avvenuta grazie alla diffusione di internet. E quindi sono state poste le basi giuridiche per tutelare la protezione dei dati personali. Nello specifico dunque , con l’evoluzione di internet questa direttiva è diventata particolarmente utile. Infatti essa definisce un quadro normativo volto a stabilire un equilibrio fra un livello elevato della tutela della vita privata delle persone e la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’U.E. Quindi la direttiva fissa dei limiti precisi per la raccolta e l’utilizzazione dei dati personali e chiede a ciascuno Stato membro di istituire un organismo nazionale indipendente incaricato della sorveglianza di ogni attività associata al trattamento dei dati personali. La direttiva si applica a tutti i dati trattati con mezzi automatici e ai dati contenuti o destinati a figurare in archivi non automatizzati cioè archivi tradizionali in formato cartaceo. La direttiva invece non si applica al trattamento di dati effettuato da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere strettamente personale o domestico e non si applica al trattamento dei dati effettuato per l’esercizio di attività che non rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario come la pubblica sicurezza, la difesa, la sicurezza dello Stato. La direttiva è intesa a proteggere i diritti e le libertà delle persone, in ordine al trattamento dei dati personali, stabilendo criteri chiave per la legittimazione del trattamento dei dati stessi. Soprattutto va fatto riferimento a un principio fondamentale, il principio di liceità del trattamento dei dati. Il trattamento dei dati è lecito quando la persona interessata abbia manifestato il proprio consenso in maniera inequivocabile oppure sia necessaria all’esecuzione di un contratto concluso con la persona interessata oppure sia necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il responsabile del trattamento oppure sia necessario per la salvaguardia dell’interesse vitale della persona interessata oppure sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico… Un altro principio stabilito dalla direttiva è il principio della qualità dei dati. I dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente e rilevati per finalità determinate, esplicite e legittime. Essi devono essere adeguati, pertinenti e, se necessario, aggiornati. I dati personali devono essere conservati non oltre il tempo necessario ed esclusivamente per l finalità per le quali sono stati rilevati. Inoltre viene stabilito un elenco di categorie particolari di trattamento. È vietato il trattamento dei dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica o le opinioni pubbliche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale nonché il trattamento di dati riguardanti la salute e la vita sessuale. Sono però previste delle deroghe a questa disposizione per esempio nel caso in cui il trattamento sia necessario per salvaguardare un interesse vitale della persona interessata. Vengono inoltre stabiliti dei diritti che ha la persona interessata e sono: il diritto ad ottenere le informazioni, quindi in qualunque momento il titolare ha la possibilità di chiedere al responsabile del trattamento di fornire delle informazioni sulla esistenza e sulla modalità di trattamento dei propri dati; il diritto di accesso ai dati, ogni persona interessata ha diritto di ottenere dal responsabile del trattamento una serie di informazioni relative ai propri dati. Inoltre la persona interessata ha il diritto di opporsi al trattamento di dati per ragioni illegittime. E la persona interessata deve essere informata anche prima che i dati siano comunicati a terzi, come nel caso di invio di materiale pubblicitario.
personali, ciò non comporta l’assoluta mancanza di rimedi o di tutele. L’utente infatti può chiedere una verifica da parte della competente autorità nazionale di protezione dei dati ove istituita nel paese eventualmente individuabile dal messaggio. Per svolgere l’attività di trattamento dei dati personali ci sono due regole precise su cui basarsi. La prima regola è fornire una informativa dettagliata al soggetto cui si chiedono i dati. La seconda è ottenere il suo consenso al trattamento. Per quanto concerne l’informativa, si stabilisce che il titolare debba fornire all’interessato una serie di indicazioni sull’attività di trattamento quali le finalità, le modalità del trattamento, la natura obbligatoria o facoltativa, le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere, i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati personali possono essere comunicati, i diritti di cui all’art.7. L’informativa deve essere alquanto completa e deve far capire all’interessato le modalità e le finalità del trattamento. Il titolare comunque potrà omettere l’informativa circa gli elementi del trattamento che l’interessato già conosca. I diritti dell’interessato previsti dal codice sono: il diritto di accesso ai dati; il diritto ad ottenere l’indicazione di una serie di informazioni come l’origine dei dati personali, le finalità, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con strumenti elettronici; il diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, l’attestazione che determinate operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dato sono comunicati o diffusi; il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano a scopo di raccolta o ai fini di invio di materiale pubblicitario. Per quanto riguarda il consenso, esso è richiesto in qualunque trattamento dei dati che non sia effettuato dai soggetti pubblici: infatti la pubblica amministrazione può agire senza il consenso. Per quanto riguarda tutti gli altri trattamenti cioè quelli svolti da privati e da enti pubblici economici, questi sono leciti solo con il consenso dell’interessato. Questo consenso inoltre deve essere fornito in maniera espressa, quindi sono bandite le autorizzazioni implicite. L’elemento fondamentale del consenso è la sua documentabilità per iscritto. Un’altra caratteristica è che deve essere espresso liberamente e specificatamente a un trattamento ben individuato.
Il Garante per la protezione dei dati personali È un organo collegiale istituito dalla legge n.675/1996 e poi recepito anche dal Codice che ne detta le regole a partire dall’art.153. Il suo compito è quello di controllare che, in tema di trattamento dei dati personali, si rispetti quanto contenuto nelle leggi vigenti. Ha compiti di controllo e può intervenire per sollecitare il rispetto degli adempimenti previsti nelle leggi in materia di privacy.