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Diritto Informatico: Evoluzione e Tutela della Privacy, Appunti di Informatica Giuridica

L'evoluzione del diritto informatico, analizzando l'impatto dell'informatica sul diritto alla riservatezza e la nascita di normative per la tutela dei dati personali. Si approfondiscono i concetti di atto amministrativo elettronico, firma digitale e codici di condotta per la protezione della privacy online.

Tipologia: Appunti

Pre 2010

Caricato il 05/03/2010

annak
annak 🇮🇹

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L'informatica giuridica
che cosa è L'informatica giuridica?
Essa è la scienza che studia i problemi giuridici legati all'informatica e le applicazioni informatiche per il diritto.
I primi ad occuparsi dell’ informatica giuridica sono stati negli Stati Uniti Lee Loevinger ed in Italia Vittorio
Frosini, Mario G. Losano e Renato Borruso.
I primi studiosi della materia hanno distinto tra i.g. giuridica "documentale" (o documentaria) e i.g.
"metadocumentale" (o decisionale o modellistica giuridica o metadocumentaria o intelligenza artificiale nel
diritto). In tempi più recenti sono state studiate le applicazioni giuridiche come la costruzione di un sistema
esperto per il giudice o per il pubblico ministero o per l'avvocato, o anche come l'uso dell' ipertesto e di
applicazioni informatiche nella Legislazione e nell’ organizzazione ed attività della pubblica amministrazione.
Norbert Wiener ha anche sottolineato nei suoi studi i rapporti tra cibernetica e diritto,considerato come sistema
di istruzioni logiche e concrete.
Fino a quel momento ( metà degli anni ’40 ) le applicazioni elettroniche non avevano mai sfiorato aree
umanistiche,ma si erano limitate ad applicazioni industriali.
Nel 1949, Lee Loevinger, proponeva di sfruttare i vantaggi offerti dalle tecniche elettroniche per risolvere i
problemi giuridici.
Questo nuovo ambito d’indagine fu chiamato “ Giurimetria “.
Loevinger ricorre agli elaboratori nella propria attività di giurista presso la Divisione Antitrust americana, del
Dipartimento di Giustizia . L’utilizzo dei calcolatori in questo ambito permetteva così di effettuare determinati
controlli entro limiti di tempo accettabili. Lee Loevinger ha poi esteso il concetto in “giurimetrica” ,intendendo
per essa lo studio e la “misurazione” delle decisioni giudiziarie,sia per valutarne la prevedibilità,sia per creare
modelli decisionali artificiali .
Accanto alle definizioni “classiche” della i.g. si sono sviluppate le riflessioni teoriche sulla “Legimatica”
,applicando i sistemi esperti informatici come ausilio alla redazione di testi di legge,rendendoli più leggibili .
L’informatica giudiziaria (gestionale,documentaria,forensic) si concentra oggi sui tools informatici a disposizione
del giurista ,sulla redazione di ipertesti giuridici e sulle applicazioni più in generale utili per la documentazione e
la consultazione nell’ambito della giurisprudenza.
Nell’ultimo decennio si sono sviluppate le ricerche sul “Diritto informatico”, approfondendo in un quadro
coordinato soprattutto gli aspetti giuridici concreti delle utilizzazioni dell’informatica e dei rapporti generali tra
informatica e diritto,delle responsabilità regolate dal diritto civile o dal diritto penale, compresi gli aspetti della
deontologia ed i vari problemi legati alla tutela della privacy nei trattamenti informatici di dati ed alla
applicazione della legge sulla privacy .
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L'informatica giuridica

che cosa è L' informatica giuridica? Essa è la scienza che studia i problemi giuridici legati all'informatica e le applicazioni informatiche per il diritto. I primi ad occuparsi dell’ informatica giuridica sono stati negli Stati Uniti Lee Loevinger ed in Italia Vittorio Frosini, Mario G. Losano e Renato Borruso. I primi studiosi della materia hanno distinto tra i.g. giuridica "documentale" (o documentaria) e i.g. "metadocumentale" (o decisionale o modellistica giuridica o metadocumentaria o intelligenza artificiale nel diritto). In tempi più recenti sono state studiate le applicazioni giuridiche come la costruzione di un sistema esperto per il giudice o per il pubblico ministero o per l'avvocato, o anche come l'uso dell' ipertesto e di applicazioni informatiche nella Legislazione e nell’ organizzazione ed attività della pubblica amministrazione. Norbert Wiener ha anche sottolineato nei suoi studi i rapporti tra cibernetica e diritto,considerato come sistema di istruzioni logiche e concrete. Fino a quel momento ( metà degli anni ’40 ) le applicazioni elettroniche non avevano mai sfiorato aree umanistiche,ma si erano limitate ad applicazioni industriali. Nel 1949, Lee Loevinger, proponeva di sfruttare i vantaggi offerti dalle tecniche elettroniche per risolvere i problemi giuridici. Questo nuovo ambito d’indagine fu chiamato “ Giurimetria “. Loevinger ricorre agli elaboratori nella propria attività di giurista presso la Divisione Antitrust americana, del Dipartimento di Giustizia. L’utilizzo dei calcolatori in questo ambito permetteva così di effettuare determinati controlli entro limiti di tempo accettabili. Lee Loevinger ha poi esteso il concetto in “giurimetrica” ,intendendo per essa lo studio e la “misurazione” delle decisioni giudiziarie,sia per valutarne la prevedibilità,sia per creare modelli decisionali artificiali. Accanto alle definizioni “classiche” della i.g. si sono sviluppate le riflessioni teoriche sulla “Legimatica” ,applicando i sistemi esperti informatici come ausilio alla redazione di testi di legge,rendendoli più leggibili. L’informatica giudiziaria (gestionale,documentaria ,forensic ) si concentra oggi sui tools informatici a disposizione del giurista ,sulla redazione di ipertesti giuridici e sulle applicazioni più in generale utili per la documentazione e la consultazione nell’ambito della giurisprudenza. Nell’ultimo decennio si sono sviluppate le ricerche sul “Diritto informatico”, approfondendo in un quadro coordinato soprattutto gli aspetti giuridici concreti delle utilizzazioni dell’informatica e dei rapporti generali tra informatica e diritto,delle responsabilità regolate dal diritto civile o dal diritto penale, compresi gli aspetti della deontologia ed i vari problemi legati alla tutela della privacy nei trattamenti informatici di dati ed alla applicazione della legge sulla privacy.

Losano, nel 1968, propose di sostituire il termine giurimetria con il termine “ Giuscibernetica “ e di abbandonare lo schema loevingeriano suddividendo l’intera materia in quattro approcci fondamentali per accostarsi ai rapporti tra cibernetica e diritto : 1. Approccio filosofico sociale 2. Cibernetica a retroazione 3. Applicazione della logica alle tecniche di formulazione del diritto 4. Uso dell’elaboratore nel settore giuridico. Vittorio Frosini ,nel 1980 propose un nuovo termine : “Giuritecnica”, intendendo sottolineare il rapporto filosofico e sociale atto della tecnologia interattiva e informatica nel campo del diritto risultante dall’applicazione di procedimenti e strumenti tecnologici ,fino a immaginare uno studio di ampio respiro e ,soprattutto, coordinato dal punto di vista sociologico ,etico e filosofico delle “Tecnologie” del diritto ,nel quadro di un vero e proprio umanesimo “tecnologico”. Nel 1980 una Raccomandazione CEE suggerì l’insegnamento , la ricerca e la formazione in materia d’informatica e diritto. Il programma proposto da quest’organo prevedeva ,infatti, di considerare l’elaboratore elettronico come fondamentale strumento d’uso per il giurista e oggetto di regolamentazione giuridica e inoltre di approfondire sistematicamente ,accanto alle problematiche dell'informatica anche le applicazioni in campo giuridico e le problematiche legate principalmente alla privacy e alla sicurezza informatica. nel nostro ordinamento del diritto alla riservatezza, inteso come tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non sono giustificati da interessi pubblici preminenti, soffermandoci sull'incidenza che l'evoluzione dell'informatica ha avuto su di esso attraverso la normativa sul trattamento dei dati personali. Il momento che vede la definitiva affermazione nel nostro ordinamento del diritto alla riservatezza coincide con l’inizio della diffusione dei calcolatori. Inizialmente, l’utilizzo di queste macchine era limitato solo alle pubbliche amministrazioni; poi, dagli anni ’ entrano a far parte delle grandi imprese (banche, assicurazioni, ecc.) fino ad arrivare agli anni ’90 quando i computer iniziano a costare di meno ed entrano nelle case degli individui, agevolando chiunque nella raccolta delle informazioni. Nell’ultimo decennio, coincidente con l’utilizzo di massa delle reti telematiche, Internet entra a far parte del nostro agire quotidiano, dando luoghi a non pochi problemi e creando difficoltà nel dare effettività alla tutela in un contesto per definizione aterritoriale. Si è assistito così ad un proliferare di normative con l’intento di disciplinare il trattamento dei dati personali, come in Italia avveniva con la legge 31 dicembre 1996 n.675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, oggi rifluita nel codice della privacy – decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. In quest’ambito, la normativa nazionale e sovranazionale converge su tre punti fondamentali:

  1. i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi; esatti e aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati.

amministrazioni. L’obiettivo finale deve essere quello di una pubblica amministrazione digitale, con protocollo informatizzato, posta certificata e soprattutto tra speranza dell’iter burocratico verso l’esterno, consentendo anche a cittadini ed imprese di collegarsi in rete e verificare lo stato delle pratiche. Per fare ciò è stato realizzato il cosiddetto Sistema Pubblico di Connettività (SPC), strumento fondamentale del processo di e-governament e meglio definito all’art 73 secondo comma del CAD.

Il trattamento dei dati personali e i codici di condotta

un altro aspetto della computer privacy, in particolare sul trattamento dei dati personali e l'elaborazione di codici di condotta. La difficoltà di applicare alla rete le normative emanate di volta in volta per disciplinare il trattamento dei dati personali deriva dall'estrema facilità con la quale si lasciano in giro informazioni e dal carattere aterritoriale della rete che rende estremamente facile aggirare le discipline più restrittive, a tacere della difficoltà di assicurare l' enforcement delle disposizioni poste a tutela dell'individuo. Il problema del regime applicabile al trattamento dei dati personali sulla rete rinvia ad un tema più generale relativo all'approccio più idoneo a governare la rete. Al riguardo, la Raccomandazione N.R. (99) 5 del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri per la protezione della privacy su Internet segna un punto di svolta perchè: a) non sceglie come interlocutori i soggetti tradizionalmente deputati alla produzione delle regole (ad esempio i legislatori nazionali), bensì i soggetti direttamente interessati e coloro che possono in concreto garantire il rispetto della privacy degli utenti assicurando una gestione corretta dei dati (ovvero:utenti da un lato e fornitori di accesso internet dall'altro); b) non auspica il ricorso a norme cogenti eteroimposte ma invita gli stessi interessati a dotarsi di codici di condotta che incorporino talune Guidalines for the protection of Individuals with Regard to the Collection and Processing of Personal Data on Information Highways, che la stessa raccomandazione contiene. A esempio, rivolgendosi agli utenti di Internet le Guidalines recitano: "Ricorda che Internet non è sicura. Usa tutti i mezzi tecnici idonei a proteggere dati personali e comunicazioni, come ad esempio i sistemi di crittografia"; oppure "Ricorda che Internet che ogniqualvolta fai una transazione o visiti un sito su Internet lasci delle tracce. queste tracce elettroniche possono essere usate, a tua insaputa, per costruire un profilo della tua persona e dei tuoi interessi. Se non vuoi che ciò avvenga sei invitato a fare uso degli ultimi ritrovati tecnologici che includono la possibilità di essere informato ogni volta che stai lasciando tracce e di rifiutare che ciò avvenga. Puoi anche chiedere informazioni sulla politica in materia di privacy adottata dai diversi siti e dare la preferenza a quei siti che raccolgono pochi dati e possono essere visitati in forma anonima". L'art.27 della direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati, incoraggia gli ambienti professionali interessati ad elaborare codici di condotta destinati a favorire, secondo le caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in taluni settori, l'attuazione della direttiva nel rispetto delle disposizioni nazionali di applicazione della stessa. L'input comunitario è stato raccolto in Italia dall'art.133 del codice sulla privacy che recita: Il Garante promuove, ai sensi dell'art.12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato da fornitori di servizi di comunicazione e informazioni offerti mediante reti di comunicazione elettronica, con particolare riguardo ai criteri per assicurare ed uniformare una più adeguata informazione e consapevolezza degli utenti delle reti di comunicazione elettronica gestita da soggetti pubblici e privati rispetto ai tipi di dati personali trattati e alle modalità del loro trattamento, in particolare

attraverso informative fornite in linea in modo agevole e interattivo, per favorire una più ampia trasparenza e correttezza nei confronti dei medesimi utenti e il rispetto dei principi di cui all’art.11, anche ai fini dell’eventuale rilascio di certificazioni attestanti la qualità delle modalità prescelte e il livello di sicurezza assicurato. Chi è il Garante? Il Garante per la protezione dei dati personali è l’Autorità indipendente deputata ad assicurare un’efficace applicazione dei principi contenuti nel d.lgs. 196/2003, i cui compiti sono elencati dall’art.154 del codice. Perché è stato dato risalto ai codici deontologici? Forse dalla previsione della tutela della privacy nell’ambito dell’attività giornalistica. L’art.139 del codice in materia di protezione dei dati personali prevede, in linea con l’art.12 dello stesso d.lgs. 196/2003, che il Garante per la protezione dei dati personali promuova l’adozione, da parte del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali effettuato nell’esercizio della professione di giornalista, che preveda misure e accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Il codice in parola è stato adottato con provvedimento del garante per la protezione dei dati personali il 29 luglio

  1. Con esso si è voluto convincere quanti in concreto assicurano la libertà d’informazione che è nel loro stesso interesse non compiere abusi, perché, ad esempio, una categoria che rispetti certe regole vede di per sé accresciuta la propria credibilità e difende nel modo migliore la propria libertà di manifestazione del pensiero. Di qui la scelta di dire ai giornalisti: “datevi le regole e poi rispettatele!”. Ragioni simili giustificano il ricorso ai codici di condotta in un quadro più generale per salvaguardare la privacy. In applicazione dell’art.12 del d.lgs.196/2003, il garante ha promosso la redazione del codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali per scopi storici, statistici e di ricerca scientifica effettuati nell’ambito di sistema statistico nazionale; ha, altresì, deliberato il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti. Il d.lgs. 196/2003 prevede, inoltre, l’adozione di codici di deontologia e buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuati: a9 per finalità previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro (art.111); b) a fini di informazione commerciale; c) con strumenti elettronici di rilevamento di immagini; d) per lo svolgimento di investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un’attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge; e ) a fini di pubblicità e vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Il documento informatico

il concetto di documento e di sottoscrizione e le regole che li disciplinano nell'ambito delle tecnologie digitali. I nuovi mezzi di rappresentazione, conservazione e trasmissione del pensiero e della volontà dell'uomo richiedevano nuove regole sulla documentazione rilevanti per il diritto, che puntualmente sono arrivate dandoci la possibilità di usare documenti informatici. Sono regole che di detti documenti disciplinano, ad esempio: la

facciale, rilevamento delle impronte digitali, riconoscimento vocale, scansione dell'occhio. Per quel che attiene specificamente la sottoscrizione legata alla tecnologie informatiche, l'esperienza italiana è stata caratterizzata dal succedersi di approcci differenti. Nel 1997, l'Italia scelse la strada della firma digitale, introdotta nel nostro ordinamento con il d.p.r.513/97, che è poi, rifluito negli artt.22 ss., d.p.r. 28 dicembre 2000, n.445, a loro volta successivamente ricompresi nel codice dell'amministrazione digitale. Nel 1999, l'Unione Europea invece non ha operato una scelta per una determinata tecnologia ma ha introdotto, oltre alla firma elettronica semplice, il concetto di firma elettronica avanzata. Il d.lgs. 10/2002, che ha recepito la direttiva comunitaria, aveva introdotto anche il concetto di firma sicura , definita come firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e generata attraverso un dispositivo di firma sicura. Intanto, il proliferare di diversi tipi di firme elettroniche con le diverse conseguenze a queste connesse ha creato qualche confusione. Il codice dell'amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) ha riordinato la materia distinguendo, sostanzialmente, due tipologie di firme elettroniche: la firma elettronica e la firma elettronica qualificata. La FIRMA ELETTRONICA è l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica ( art.1, comma 1, lett.q, d.lgs. 82/2005). La firma elettronica QUALIFICATA è un particolare tipo di firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica (art.1, comma 1, lett.r d.lgs. 82/2005). La FIRMA DIGITALE è SOLO UN PARTICOLARE TIPO DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare (tramite la chiave privata) e al destinatario (tramite la chiave pubblica), rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici. nella coppia di chiavi asimmetriche, quella privata è destinata ad essere conosciuta solo dal soggetto titolare, mentre quella pubblica è destinata, appunto, ad essere resa di pubblico dominio. Quest'ultimo obiettivo è uno dei compiti che spettano al certificatore. Il meccanismo della firma digitale e la sicurezza che essa può offrire si basa proprio sulla biunivoca corrispondenza tra chiave privata e chiave pubblica. Un algoritmo genera i due elementi che, potendosi combinare solo tra loro, sono utilizzabili per ottenere una serie di risultati. Gli esperti dicono che la firma digitale è sicura perchè occorrerebbero potenze di calcolo enormi per scoprire l'algoritmo che l'ha generata e, qundi, risalire, ad esmpio, dalla chiave pubblica alla chiave privata così da fare un "doppione" della firma ed usarla all'insaputa del titolare. Pare di capire che l'impresa è difficile ma non impossibile. Attraverso il sistema di chiavi asimmetriche è possibile cifrare il documento in modi diversi. In particolare, il mittente può cifrare il documento con la chiave pubblica del destinatario, facendo acquisire a quest'ultimo la certezza in ordine alla segretezza del documento, poichè egli (il destinatario) è l'unico in grado di cifrarlo con la propria chiave privata. Il mittente può invece cifrare il documento con la propria chiave privata offrendo al destinatario (che decifra con la chiave pubblica del mittente) la garanzia in ordine alla provenienza del messaggio. Perno del sistema della firma elettronica qualificata (e, quindi, anche di quella digitale) è l'attività di

certificazione affiadata a soggetti dotati di determinati requisiti (certificatori). Tale attività consiste nel rilascio del certificato qualificato, che consiste in un attestato elettronico che collega i dati di verifica della firma ad una persona e ne conferma l'identità. Il certificatore garantisce in particolare 3 cose:

  1. la corrispondenza biunivoca tra il certificato qualificato e il soggetto cui si riferisce;
  2. l'identità del soggetto titolare del certificato;
  3. l'indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validità del certificato ed eventuali limiti d'uso del certificato ovvero limiti di valore degli atti unilaterali o dei contratti per i quali il certificato può essere usato. Il meccanismo in esame consente anche di ottenere con facilità risultati perseguibili solo con attività ulteriori nei documenti cartacei. Ad esmpio, l'attribuzione al documento informatico di una data e di un orario certi ed opponibili ai terzi CONTINUANDO SULLA SOTTOSCRIZIONE......... La sottoscrizione elettronica costituisce un presupposto significativo per il decollo delle negoziazioni telematiche. In relazione alla dimensione sovranazionale degli scambi tramite rete, diviene importante assicurare tanto un quadro giuridico il più uniforme possibile, quanto l'interoperabilità tecnica dei sistemi. E' proprio in tale ottica che si giustifica l'emanazione da parte dell'UNCITRAL ( United nations commission on international trade law ), nel 2001, del Model law on electronic signatures. L'introduzione delle tecnologie digitali nel campo dei meccanismi di imputazione dell'attività giuridica ha comportato l'introduzione di nuove regole tese a disciplinare l'impiego delle diverse alternative possibili. E' opportuno sottolineare alcuni elementi di differnziazione tra firma autografa e firma elettronica qualificata anche al fine di lasciar emergere i possibili problemi connessi all'emanazione delle nuove normative. a) Le modalità. Con l'introduzione delle tecnologie informatiche cambia il modo di apposizione della firma. la firma non è il risultato di un gesto umano ma il frutto di una connessione univoca tra il soggetto firmatario e la sua univoca autenticazione informatica (la chiave, nel caso della firma digitale). b) il criterio d'imputazione. La firma autografa fornisce la prova dell'autore del segno. la firma elettronica qualificata fornisce attesta l'esistenza di una corrispondenza biunivoca e unica tra il soggetto titolare del certificato e il certificato. Con la firma digitale, il tipo più conosciuto di firma elettronica qualificata, si attesta chec sul documento c'è una chiave privata che corrisponde ad una chiave pubblica di cui Tizio è titolare. Il fatto rappresentato con la firma elettronica qualificata non è la prova dell'autografia (cioè che Tizio ha apposto tale firma) ma la prova della titolarità della firma stessa, mediante la titolarità del certificato. Per la firma digitale, la prova sarà data dalla titolarità della chiave. c) I soggetti coinvolti. Ad apporre la firma autografa si impara da bambini. per poter apporre la firma digitale è indispensabile l'esistenza di un soggetto esterno, di elevata affidabilità e di sicura indipendenza. Il certificatore:
  4. attribuisce la titolarità della firma elettronica qualificata; 2) identifica con certezza il titolare del certificato qualificato, nonchè eventuali suoi poteri o limiti di rappresentanza; 3) rilascia e rende pubblico il certificato; 4) provvede tempestivamente all'eventuale revoca o sospensione del certificato;5) nel caso di firma digitale, pubblica e tiene aggiornato l'elenco delle chiavi pubbliche corrispondenti a quelle private......