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Diritto alla riservatezza Tesi Carabinieri, Appunti di Diritto

Ildiritto alla riservatezza, ovvero il diritto di ogni individuo di escludere dall’altrui conoscenza quanto ha riferimento alla propria persona. Vengono analizzate le norme a livello nazionale e sovranazionale che tutelano questo diritto, nonché i limiti alla sua garanzia, in particolare in relazione al diritto di manifestazione del pensiero.

Tipologia: Appunti

2022/2023

In vendita dal 14/03/2023

xAspirantiCarabinieri
xAspirantiCarabinieri 🇮🇹

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IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA
Il diritto alla riservatezza esprime l’esigenza di ogni individuo ad escludere dall’altrui
conoscenza quanto ha riferimento alla propria persona. Nel codice civile nessuna
norma tutela esplicitamente il diritto alla riservatezza in quanto tale, per cui la
stessa esistenza è stata a lungo contestata. Ma sono, comunque, rinvenibili
frammenti di tutela:
– l’art. 10 c.c. che tutela il diritto all’immagine;
– la legge sul diritto d’autore, n. 633/1941, che protegge l’immagine (artt. 96-97), gli
scritti (art. 93), la stessa identità (art. 21);
– nel codice penale ricordiamo l’art. 615 bis che punisce le interferenze illecite nella
vita privata, e gli artt. 616 ss. che puniscono gli attentati all’inviolabilità dei segreti.
Sul piano nazionale, devono essere prese in considerazione le disposizioni degli artt.
15 e 21 Cost., pur dovendosi precisare che non è rinvenibile nella Carta
costituzionale alcuna esplicita menzione del diritto alla riservatezza della persona.
Più precisamente, la norma dell’art. 15 Cost. si articola in due commi.
Il primo di tali commi recita: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di
ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili»; il secondo di tali commi, invece,
stabilisce: «La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge»
Sul piano sovranazionale, invece, si ritiene opportuno richiamare gli artt. 7 e 8 della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, l’art. 16 del Trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea e l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti
dell’uomo. Di queste previsioni normative si impone una preliminare ricognizione,
costituendo tali disposizioni il punto di riferimento indispensabile per inquadrare,
sul piano del diritto internazionale convenzionale, il tema che si sta affrontando.
Occorre, pertanto, prendere le mosse dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione Europea che stabilisce: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria
vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni».
Tale disposizione è strettamente collegata all’art. 8 della stessa Carta secondo cui
<<Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la
riguardano»; nel secondo paragrafo di tale disposizione, invece, si stabilisce: «Tali
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IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

Il diritto alla riservatezza esprime l’esigenza di ogni individuo ad escludere dall’altrui conoscenza quanto ha riferimento alla propria persona. Nel codice civile nessuna norma tutela esplicitamente il diritto alla riservatezza in quanto tale, per cui la stessa esistenza è stata a lungo contestata. Ma sono, comunque, rinvenibili frammenti di tutela:

  • l’art. 10 c.c. che tutela il diritto all’immagine ;
  • la legge sul diritto d’autore, n. 633/1941, che protegge l’immagine (artt. 96-97), gli scritti (art. 93), la stessa identità (art. 21);
  • nel codice penale ricordiamo l’art. 615 bis che punisce le interferenze illecite nella vita privata, e gli artt. 616 ss. che puniscono gli attentati all’inviolabilità dei segreti. Sul piano nazionale, devono essere prese in considerazione le disposizioni degli artt. 15 e 21 Cost., pur dovendosi precisare che non è rinvenibile nella Carta costituzionale alcuna esplicita menzione del diritto alla riservatezza della persona. Più precisamente, la norma dell’art. 15 Cost. si articola in due commi. Il primo di tali commi recita: «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili»; il secondo di tali commi, invece, stabilisce: «La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge» Sul piano sovranazionale, invece, si ritiene opportuno richiamare gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, l’art. 16 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea e l’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo. Di queste previsioni normative si impone una preliminare ricognizione, costituendo tali disposizioni il punto di riferimento indispensabile per inquadrare, sul piano del diritto internazionale convenzionale, il tema che si sta affrontando_._ Occorre, pertanto, prendere le mosse dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea che stabilisce: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni». Tale disposizione è strettamente collegata all’art. 8 della stessa Carta secondo cui <<Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano»; nel secondo paragrafo di tale disposizione, invece, si stabilisce: «Tali

dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica». Più precisamente, nel primo paragrafo dell’art. 16 del Trattato, si prevede: «Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano>> In particolare, nel primo paragrafo dell’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, si prevede: «Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza»; nel secondo paragrafo dell’art. 8, invece, si stabilisce: «Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui». Problema fondamentale è quello dell’individuazione dei limiti della tutela del diritto alla riservatezza, soprattutto in riferimento al diritto di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) che comprende la facoltà di cronaca e di critica. Costituiscono limiti alla garanzia del riserbo:

  • la notorietà pubblica della persona. La Cassazione ha recentemente affermato che la divulgazione di informazioni circa la vita di un personaggio noto è legittima quando ricorrono le seguenti tre condizioni: utilità sociale dell’informazione; verità oggettiva della notizia, o anche soltanto putativa, purché frutto di una seria e diligente verifica in ordine all’affidabilità della fonte; forma «civile» dell’esposizione, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere l’intento denigrativo e, comunque, rispettare quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone;
  • l’interesse della Pubblica Autorità a svolgere indagini per vari motivi (ad esempio ai fini di polizia);
  • il diritto di cronaca ;
  • il consenso dell’interessato.