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unisa diritto angloamericano appunti dispense esame
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L’origine della privacy è strettamente connessa alla rivoluzione industriale e alla diffusione dei mass-media. Dopo tali eventi, infatti, in Common Law si delinea una nuova figura di “tort”, cioè di illecito. THE TORT OF INVASION OF THE PRIVACY proprio per arginare gli eccessi dei mass-media e per tutelare l’intimità dell’individuo. Il termine PRIVACY compare per la prima volta nell’universo giuridico nel 1890 con la pubblicazione dell’articolo “The Right to Privacy” articolo di due giovani avvocati, Warren e Brandeis, sulla rivista “Howard Law Review”. Possiamo dire che da un punto di vista giurisprudenziale, la privacy si origina dalle prime decisioni della Suprema Corte Federale (USA). Successivamente, a poco a poco, viene riconosciuta dalla Corte Costituzionale di tutti i principali paesi e viene disciplinata dalla legge trasformandosi da diritto morale (meramente enunciato) a diritto esigibile. In Inghilterra la privacy nasce dal celebre case del 1949. Il titolo del case è “Prince Albert vs Strange”. In questo case, un dipendente della casa reale aveva riprodotto abusivamente i quadretti che raffiguravano la regina Vittoria e il principe Alberto ed era stato condannato per aver violato l’obbligo di riserbo che sussiste tra il dipendente e il datore di lavoro. In realtà la privacy era già comparsa in Europa nella metafora utilizzata nel 1766 da Lord Chatham nel suo appassionato discorso sulle garanzie personali, pronunciato nel parlamento inglese. Lord Chatham, infatti, aveva affermato che “la casa di ognuno è il proprio castello” e anche il più piccolo e povero degli uomini nella sua piccola e fragile casa può opporsi a tutte le forze del re. (anche se mal ridotto, se piove, c’è vento e varie intemperie, il re non può entrare in questa piccola casa mal ridotta). Una cosa è riconoscere il diritto della persona alla riservatezza, altro è delineare la fattispecie che risulta essere meritevole di tutela giuridica. Nella prospettiva tradizionale, che si rifà all’articolo di Warren e Brandeis, il diritto alla privacy emerge come DIRITTO SOGGETTIVO FONDATO SU UN PARADIGMA PROPRIETARIO, poiché si sostanzia nel diritto di escludere gli altri dalle proprie vicende private. Infatti, nel 1890 i due giovani avvocati, nella causa che riguardava le indiscrezioni stampate da Evening Gazette sulla vita matrimoniale della moglie di Warren, sollevarono energicamente la questione su quali informazioni riguardanti la vita personale di un individuo dovessero essere di pubblico dominio e quali, invece, erano meritevoli della tutela dell’invadenza degli altri. Successivamente, Warren e Brandeis, iniziarono ad interessarsi ad una serie di casi in cui le innovazioni tecnologiche del loro tempo, come la fotografia o i mass-media in generale, potevano dar luogo a svariate violazioni della riservatezza dell’individuo disseminando dettagli e vari particolari sulla vita privata di ognuno. Nel loro saggio intitolato “The Right to Privacy” ribadirono la necessità che l’ordinamento giuridico fornisca una tutela adeguata a questo nuovo diritto della persona, definito da loro “the right to be let alone” (il diritto di essere lasciato in pace). Il problema di una tutela della riservatezza dell’individuo in realtà era già comparso negli anni prima, nel 1888 nel saggio del giudice Thomas Cooley sugli illeciti extra- contrattuali in cui considerò il diritto alla privacy come essenziale per la sicurezza della persona. Però, l’analisi del giudice Cooley fu del tutto casuale, in quanto riguardava l’ambito degli illeciti e non l’ambito dei diritti della persona. Tuttavia, il giudice Cooley, ideò una formula originale che venne poi utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza ed anche dai due avvocati, per cui venne riformulata così: Non si tratta di un’astratta ispirazione della persona ad essere lasciata in pace, ma del desiderio che non si veda violare la propria intimità e del diritto di godere della propria pace almeno tra le mura domestiche della propria casa e vita personale.
Il giudice Cooley e i due avvocati, Warren e Brandeis, sancirono insieme il principio della INVIOLATE PERSONALITY che per Warren e Brandeis è la parte più ampia del diritto della persona. Essi riproponevano uno schema classico della cultura giuridica, la logica della proprietà privata che utilizza delle barriere e degli 2
antichissimo che concepisce la proprietà privata come uno JUS EXCLUDENDI ALIOS, quindi il diritto di escludere gli altri, ora invocato invece dalla nuova classe borghese per andare a tutelare il proprio spazio interiore. Nel ventesimo secolo ormai la Privacy, riconosciuta pienamente come diritto, diviene anche un potere. Un potere che scaturisce da una volontà insindacabile, la pretesa legittima di un individuo di decidere se e in quale misura condividere una parte di sé con gli altri riconoscendosi la piena facoltà di mutare poi opinione. Nel case “Olmstead vs United States” e nei case simili successivi, compare una nozione di diritto alla privacy fondata sul Quarto Emendamento che protegge le persone e non i luoghi. Il Quarto Emendamento della Costituzione americana recita così: “Non potrà essere violato il diritto dei cittadini di godere della sicurezza personale della loro casa, della loro corte e dei loro beni e si riferisce soprattutto alle perquisizioni e ai sequestri ingiustificati”. Tra le varie opinions dei giudici intervenuti su tale argomento è celebre l’opinion del giudice Harlan che propose un test per individuare nei vari cases ciò che il Quarto Emendamento percepisce come privato. In base a questo test la Corte poteva ritenere adeguata la tutela della privacy di un individuo soltanto se risultavano rispettate due imprescindibili condizioni:
Nel 1960 William Prosser, pubblicò sulla California Law Review un articolo intitolato “Privacy a legal analysis” che acquista subito maggiore influenza e maggiore importanza rispetto ai precedenti Warren e Brandeis. La corte recepisce totalmente le nuove tesi esposte da Prosser accantonando quelle fino ad allora consolidate. William Prosser analizzò più di 300 cases individuando quattro tipi di invasione della privacy.
Tra tali situazioni giuridiche soggettive non era compresa la TUTELA DELLA
RISERVATEZZA che quindi non poteva essere direttamente riconosciuta come una situazione giuridica soggettiva autonoma. Il dogma della tipicità è stato progressivamente superato grazie all’opera della dottrina più attenta che ha sostenuto che la tutela della persona deve essere considerata in una visione unitaria in base art. 2 della Costituzione e che le norme costituzionali che riguardano la tutela delle persone hanno una natura percettiva e non meramente programmatica. Da ciò è derivato anche un ripensamento riguardo al diritto alla riservatezza e tale ripensamento è stato operato inizialmente dalla giurisprudenza. Nell’ordinamento italiano il diritto alla riservatezza è stato riconosciuto per la prima volta grazie alla legge n. 300 nel 1970 all’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. A tal riguardo è interessante osservare che il Right to Privacy di Common Law e il diritto alla riservatezza di Civil Law si sono inseriti in contesti culturali diametralmente opposti. Infatti, nel Common Law nordamericana il Right to Privacy era un diritto in un certo senso borghese, nato per tutelare classi e ambienti generalmente più esposte all’invadenza dei mass-media. Invece, nell’ordinamento italiano, il diritto alla riservatezza nasce come diritto dei lavoratori per vietare ai datori di lavoro di effettuare dei controlli a distanza o a campione sulle opinioni politiche o sindacali dei lavoratori e di disporre di strumenti di videosorveglianza. Nella prima metà degli anni ’70 la nozione di privacy inizia però a mutare. Questo perché con la creazione delle banche dati e dei computer diviene incredibilmente semplice raccogliere e selezionare le informazioni relative ad un soggetto. Si assiste, infatti, al passaggio dall’esistenza dei soli archivi anagrafici e di polizia ad una diffusione capillare di raccolte di dati in ogni settore, della pubblica amministrazione ed anche della vita privata. Lo sviluppo delle banche dati ha anche una giustificazione economica: le informazioni relative alle persone, che iniziano ad essere definiti dati personali, hanno un valore economico dato che le imprese commerciali desiderano impadronirsi di tali informazioni per utilizzarli a fini commerciali. Nasce il DIRECT MARKETING in base al quale le imprese utilizzano le informazioni personali creando un vero e proprio mosaico di dati per andare a ricostruire i gusti e le preferenze degli individui allo scopo di individuare delle comunicazioni pubblicitarie mirate, basate appunto su tali preferenze. A tal proposito gli strumenti per tutelare il soggetto privato risultano purtroppo insufficienti. Il problema non va risolto escludendo gli altri dalla propria vita, in quanto così facendo si rischia di apportare al soggetto uno svantaggio. (es. nei contratti dobbiamo accettare le normative sulla privacy). Inoltre, il livello di democrazia di un ordinamento è direttamente proporzionale al numero e alla qualità delle informazioni che circolano. Ci troviamo quindi, davanti a uno scontro di esigenze contrapposte, la cui soluzione risulta difficile. Infatti, da un lato non è possibile optare per il segreto dato che il soggetto deve necessariamente cedere i propri dati personali per poter usufruire del servizio. Dall’altro lato però, cedendo i propri dati personali il soggetto va incontro a dei rischi che vanno ben oltre al di là delle previsioni catastrofiche. Le innovazioni tecnologiche pertanto comportano l’esigenza di ridisporre la nozione di riservatezza attribuendo a tale nozione dei nuovi contorni e dei nuovi strumenti di tutela. Possiamo affermare che la società economica moderna non può fare a meno di un flusso di informazioni e la privacy non può costituire un ostacolo allo sviluppo delle relazioni commerciali. Però, contemporaneamente non è possibile soprattutto, alla luce di quanto stabilito dalla Costituzione, che la tutela della persona dalle inferenze altrui venga completamente sacrificata dinanzi alle esigenze del mercato. In tal senso si muove la convenzione di Strasburgo del 1971 che pone al centro della discussione la questione del controllo dei dati personali e il loro trattamento automatizzato. Sulla scia della convenzione di Strasburgo si muovono anche i principali ordinamenti europei e anche gli USA. Quindi, per gli ordinamenti europei al “Right to be let alone” si
trattamenti. Pertanto, viene abbandonata l’idea di escludere gli altri dalla propria vita
e di segregare i propri dati personali e, invece, viene abbracciata l’idea di UN DIRITTO DI CONTROLLO SUI PROPRI DATI PERSONALI. Inoltre, viene riconosciuto al soggetto il cosiddetto DIRITTO ALL’OBLIO in base al quale la percezione della personalità dell’individuo nell’ambito sociale in cui si manifesta deve essere costantemente mantenuta fedele e corretta e pertanto deve essere modificata in caso di mutamento della personalità dell’individuo. Negli USA nel case Griswald vs Connecticut del 1965 per la prima volta i giudici scindono la privacy dal diritto di proprietà e parlano di libertà personale e di autodeterminazione del singolo. Pertanto, anche negli USA tende ad essere abbandonato il paradigma del “Right to be let alone” che cede, invece, il passo al diritto e controllo delle informazioni che riguardano l’individuo. Però, al diritto americano manca una legislazione unitaria che permette di mutare definitivamente l’oggetto della tutela secondo l’esempio comunitario sostituendo definitivamente al “Right to be let alone” il diritto di controllare i propri dati, poiché a tal proposito non è stato sufficiente il Privacy Act del 1974 che è stato poi modificato nel 1980. Il Common Law inglese viene considerato un caso a sé in materia di privacy. Infatti, la giurisprudenza inglese presenta una forte chiusura dinanzi alla creazione di nuove figure di diritti della personalità. Infatti, il Right to privacy, trova cittadinanza nel sistema inglese solo per via legislativa, per mezzo del Privacy Act del 1984 che è stato poi modificato dalla disciplina comunitaria. Viene, dunque, introdotto, solo per via legislativa perché i giudici inglesi si oppongono sempre all’introduzione di nozioni di REASONABLE PUBLIC INTERESET nel Common Law inglese. Infatti, anche precedentemente la giurisprudenza inglese si è limitata solo ad includere la tutela del diritto della personalità del sistema dei TOURT (illecito). In realtà la dottrina e il legislatore hanno tentato di introdurre nella Common Law inglese un “Right to Privacy” per mezzo rispettivamente dell’articolo di Winfield del 1931 e del “Right of Privacy Act” del 1961 però, hanno sempre dimostrato un insopprimibile timore dinanzi all’introduzione della nozione di “RAGIONEVOLE INTERESSE PUBBLICO”. Tale interesse costituiva un limite alla conoscenza e al diritto alla riservatezza in Civil Law. Va comunque osservato che gli stessi giudici di Civil Law per tutelare il diritto alla riservatezza o gli altri diritti connessi hanno dovuto allargare il paniere dei diritti della personalità utilizzando delle tecniche tipiche del Common Law, dato che appunto nel Civil Law non vi erano delle norme precise a riguardo. Tornando all’evoluzione della nozione di privacy notiamo che la direttiva numero 46 del 1995 della Comunità Europea rappresenta la svolta principale riguardo alla tutela della riservatezza. Tale direttiva vuole prima di tutto tutelare i diritti fondamentali stabiliti dalle Costituzioni degli stati membri e dalla convenzione europea. La stessa direttiva vuole anche tutelare la circolazione dei dati personali tra gli stati membri e dalla convenzione europea. Dunque, i dati personali vanno ben distinti dai cosiddetti DATI SENSIBILI che rappresentano il cuore della tutela della privacy. Alla categoria dei dati sensibili appartengono le informazioni che riguardano le opinioni sessuali, politiche sindacali, religiose e dello stato di salute. Il legislatore nazionale ha previsto per i dati sensibili in applicazione alla disciplina comunitaria una tutela rafforzata. La ratio di tale tutela rafforzata non è quello di considerare il segreto un bene in sé. Infatti, la nozione moderna di riservatezza, come sappiamo, ha abbandonato il paradigma di “Right to be let alone”, quindi la tutela rafforzata dei dati sensibili si propone unicamente di impedire che questi dati vengano utilizzati per fini discriminatori oppure per un controllo pubblico. Pertanto la tutela dei dati sensibili si proietta al di là della sfera privata per divenire un elemento costitutivo della cittadinanza. 5
recente caratteristica comune. Infatti, utilizzano una delle forme ampie e flessibili che possono essere facilmente adattate al variare della situazione. La privacy, difatti, si configura come LEGGE IN AZIONE e quindi come un diritto che muta al mutare delle innovazioni tecnologiche e delle esigenze sociali. Tale flessibilità si esplica sia in senso diacronico che in senso sincronico. In senso DIACRONICO, dato che la flessibilità e le norme sulla privacy vogliono adattare le formule di legge alle situazioni diverse coesistenti in un determinato momento. In tale ottica di flessibilità nascono le autorità garanti per la protezione dei dati personali. Infatti, in Inghilterra sorge il DATA PROTECTION COMMISSIONER, in Francia LA COMMISSION NATIONAL DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTES e in Italia il GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. LE AUTORITA’ GARANTI devono vigilare sull’attuazione delle norme sulla privacy, adattare le stesse al variare delle diverse esigenze e devono controllare la circolazione dei dati personali. Per la circolazione dei dati personali è necessario innanzitutto il consenso dell’interessato. A tal riguardo negli stati europei adottano due modelli diversi. Alcuni stati (come Francia, Olanda, Spagna, Portogallo) adottano il
Altri stati (come Italia, Germania) adottano invece:
NB. Nell’ordinamento tedesco il consenso dell’interessato non è necessario per il trattamento dei cosiddetti dati liberi, che corrispondono ai dati anagrafici. Quindi, l’Italia è l’unico stato che considera il consenso dell’interessato al trattamento dei propri dati personali come la regola, mentre considera tutte le altre possibilità di utilizzo dei dati personali come l’eccezione. Invece, negli altri stati europei, nel recepire la direttiva comunitaria n 46 del 1995 si sono attenuti con maggiore osservanza al testo della direttiva dato che considerano il consenso dell’interessato al trattamento dei dati personali solo una delle possibilità e non la possibilità unica. Riguardo, invece, la responsabilità civile che deriva dal trattamento illecito dei dati personali è possibile tracciare una netta linea di democrazia tra gli ordinamenti europei e l’ordinamento degli Stati Uniti. Nell’ordinamento degli USA le violazioni della privacy possono essere sanzionate per mezzo del “Tort” o per “Invasion of the Privacy” nel medesimo ordinamento. Se il titolare del trattamento dei dati personali va a violare il duty of confidence nei confronti dell’interessato, questi può citare il titolare del trattamento per la breach of contract, cioè per impedimento contrattuale. Per quanto riguarda, invece, gli ordinamenti europei la direttiva comunitaria n 46 del 1995 all’art. 23 si limita a stabilire che il soggetto che subisce un danno a causa del trattamento illecito dei suoi dati personali o a causa di un atto incompatibile con le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva stessa, ha diritto 6
al risarcimento del danno da parte del titolare al trattamento dei dati personali. Il
Nella disciplina contrattuale di Common Law non vi è un obbligo generale di buona fede così come invece vi è in Civil Law. Buona Fede anche contrattuale, quindi appunto all’interno del contratto. Fanno eccezione i CONTRACTS UBERRIMAE FIDEI che sono dei contratti che richiedono la massima buona fede. Sono dei contratti particolari, come quelli che legano il solicitor e il cliente (avvocato e cliente). In questi contratti vi è un OBBLIGO POSITIVO DI DISCLOSURE cioè di apertura, trasparenza, intesa come comunicare alla controparte tutti i fatti che possono influire sulla decisione di contrarre. All’interno di questi contratti vi sono i cosiddetti FAMILY ARRANGEMENTS che sono delle convenzioni familiari che non sono impugnabili giuridicamente, quindi non possono essere portati in giudizio. Si tratta di atti, quindi, non vincolanti giuridicamente e per questo non possono essere invocati dinanzi ad un giudice. L’obbligo di eseguire un contratto in buona fede compare per la prima volta nel Common Law nordamericana. Infatti, già nel 1889 la Corte D’Appello di New York stabiliva che in ogni contratto è presente un patto implicito di Buona Fede e di comportamento corretto. Dopo i famosi cases (Kirke La Shelle Co vs Paul Armstrong) la “good faith” si diffonde come principio generale nel contract law statunitense, anche se una vera e propria case-law compare solo a partire dagli anni ’60. Dagli anni ’80 la maggioranza delle Corti Americane riconoscono l’obbligo di seguire il contratto secondo Buona Fede.
Dopo questi due primi case la disciplina della good faith ha raggiunto il culmine della sua importanza solo da pochi decenni e cioè da quando i casi di Buona Fede sono stati conosciuti in tutti gli USA grazie a metodi di diffusione computerizzata. La dottrina di buona fede contrattuale si è affermata notevolmente anche grazie agli studi di due famosi studiosi, Summers e Burton. Quest’ultimo era un convinto sostenitore della Economic Analysis of Law (analisi economica del diritto) e dopo aver esaminato per 20 anni montagne di casi insieme ad 8
approfondito la dottrina della Good Faith nell’esecuzione del contratto. Secondo Burton, la dottrina della Buona Fede contrattuale entra in gioco quando un contratto conferisce ad una sola delle parti una certa discrezionalità, quindi potere discrezionale (riguardo a elementi del contratto come prezzo, tempo, quantità ecc.). Quindi, se la parte che detiene questa discrezionalità non agisce secondo Buona Fede, può privare la controparte dei benefici del contratto: la Good Faith viene ad essere un limite all’esercizio di questa discrezionalità, per cui per le corti vige la regola in base alla quale la parte in una situazione di potere ha l’obbligo di agire in buona fede. In particolare, se la parte che detiene tale discrezionalità la esercita per perseguire uno scopo che è tra quelli impliciti nel contratto si avrà un’esecuzione secondo Buona Fede. Se invece, lo esercita per uno scopo non implicito nel contratto si avrà un’esecuzione contro Buona Fede. Burton nella sua Cost Perspective osserva che ogni azione, compresa quella di negazione, ha un costo economico e questo costo economico corrisponde al valore delle opportunità a cui un soggetto rinuncia scegliendo quella determinata azione. Quando si stipula un contratto le opportunità a cui le parti rinunciano si vanno a collocare al di fuori del contratto. Se una parte esercita la sua discrezionalità per appropriarsi di un’opportunità a cui aveva rinunciato stipulando il contratto, potrà farlo solo reimpiegando in modo diverso la risorsa che aveva destinato all’esecuzione del contratto e quindi non adempiendo (così però si avrà il breach of contract). Quindi, non è sufficiente che una parte, utilizzando la propria discrezionalità abbia privato la controparte di tutti o parte dei benefici del contratto, ma bisogna considerare lo scopo per cui la parte ha esercitato questa discrezionalità. In termini strettamente economici Burton afferma che in un contratto basato sullo scambio si possono individuare due costi indipendenti:
Se lo scambio avviene nel presente i due costi vengono sopportati insieme; se invece mediante una promessa viene proiettato nel futuro il costo della stipulazione del contratto viene supportato nel presente, mentre il costo dell’esecuzione del contratto sarà sopportato in un secondo momento. Dunque, per Burton, se l’uso della discrezionalità rientra nell’uso ragionevole contemplato dalle parti, la dottrina dell’esecuzione della buona fede permette l’esercizio della discrezionalità. Se, invece, viene usato per scopi che vanno al di là dei rischi contrattuali si avrà Mala Fede. Nell’esecuzione secondo Good Faith è rilevante anche lo standard della CONTEMPLATION che offre due precisi sottoparametri per valutare la condotta di buona fede: