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Storia del diritto Rapporto tra chiesa e diritto Fonti
Tipologia: Appunti
Caricato il 29/05/2020
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Historia et ius - ISSN 2279- 7416 - DOI: 10.32064/15.2019. rivista di storia giuridica dell’età medievale e moderna www.historiaetius.eu - 15 /201 9 - paper 1
La Riforma, il diritto canonico e i giuristi protestanti: qualche spunto di riflessione ∗ SOMMARIO: 1. Premessa: Flammis, flammis libros spurcissimos barbarorum … - 2. Gli eventi del quadriennio 1516- 1520 - 3. Riforma, teologia e diritto canonico. Le posizioni iniziali. Le due tabulae del Decalogo - 4. Un nuovo ruolo per il diritto canonico. Le prime collezioni ad opera dei riformatori- 5. L’esperienza inglese di Alberico Gentili. Diritto e teologia: “ Sileant theologi: nec alienam temnant temere disciplinam” e “Audiuntur theologi” : due affermazioni antinomiche? - 6. Il regius professor di civil law e il diritto canonico. ABSTRACT: On December 10, 1520 Martin Luther publicly burned the Corpus iuris canonici in Wittenberg: it was an extraordinary gesture that signaled his definitive break with the Church of Rome. In the space of about ten years the verbal attacks of the Reformers and their initial opinions about canon law were partially changed. After briefly revisiting these events, the work aims to focus on the experience in England of a great Italian jurist and religious reformer, Alberico Gentili. This paper intends to highlight the Gentili’s thought about the competences of the jurists and the theologians and analyze the role he recognized to the canon law sources during the late 16th^ and early 17th^ century. KEY WORDS: Protestant Reformation – Law and Theology - Canon Law – Alberico Gentili.
all’inizio del mio intervento 2 , Alberico Gentili, giurista italiano riformato, ed esule in Inghilterra sin dal 1580, si avvia a concludere il primo dei suoi sette Libri sulle Disputationes intorno al matrimonio: un’ampia e articolata Introduzione ( Lib. I. Qui est de interprete ) che egli dedica al ruolo del giurista in relazione alla teologia, al diritto civile e al diritto canonico prima di affrontare, nelle pagine seguenti, il tema principale della sua opera. Il riferimento, come appare evidente, era all’episodio del 10 dicembre 1520 quando, alla presenza di un gruppo di suoi studenti e colleghi dell’Università di Wittenberg, il principale artefice della Riforma bruciava i testi del diritto canonico – uno ius brutum et barbarum^3 – insieme alla Summa angelica ( Summa de casibus conscientiae ) di Angelo Carletti da Chivasso^4. Quei volumi vennero distrutti perché così si eliminava simbolicamente quello che veniva ritenuto lo strumento del potere del Papa e della Chiesa di Roma. Lo sosterrà con chiarezza proprio Lutero: “Se non aboliscono le loro leggi e i loro riti e non restituiscono alle Chiese di Cristo le (^2) Sul passo del De nuptiis parzialmente riprodotto nel testo, e per qualche ulteriore spunto di riflessione, oltre ad alcuni miei lavori esplicitamente dedicati ad illustrare la posizione di Gentili in relazione al diritto canonico (cfr. infra , nt. 61), si vedano, da ultimo, C. Strohm, Luthers Einfluss auf das calvinistische Verständnis von Obrigkeit und Recht , in Luther and Calvinism. Image and Reception of Martin Luther in the History and Theology of Calvinism , edd. Herman J. Selderhuis/J. Marius J. Lange van Ravenswaay, (Refo500 Academic Studies, 42), Göttingen 2017, pp. 86-87; M. Traversino Di Cristo, La questione della ‘potentia Dei absoluta’ in Alberico Gentili: la sua adesione ‘sui generis’ al luteranesimo in quanto elemento storico- genealogico della sua riflessione sui concetti del principe e della sovranità , in Alberico Gentili. Diritto Internazionale e Riforma. Atti del Convegno della XVI Giornata gentiliana ( San Ginesio, 19-20 settembre 2014 ), a cura di V. Lavenia, Macerata 2017, p. 120. (^3) L’espressione è sempre di Gentili: “Sed hoc ius brutumque, et barbarum sane est” (A. Gentilis Disputationum de nuptiis libri VII , cit., I.XIX, p. 110), il quale poco più oltre aggiungerà: “Brutum ius, brutum… Sed et barbarum hoc ius, barbarum: a quo didicimusque loqui barbare. Nam quis illa ignorat?”, corredando quest’ultima affermazione con l’elencazione di una serie di lemmi tratti dalle fonti canoniche che attesterebbero, almeno sotto il profilo linguistico, la “barbarie” di quel diritto: “ Parisius commorantibus, foralis strepitus, nostris auribus intimatum, concanonici, coniudices, barillos vini, talliæ, pitantia, infirmitorium, dare possessiones ad firmam, installare, intendimentum, canonicare, affidare, affidatam, filiastra, equitaturas, equus buccadurus, mitris aurifrisiatis, prælibata ecclesia, foresta, stalla, facere obedientiam manualem, fieri placitum, pro te beneficiando, bufones pro scurris: ipsi scurræ cum lusibus illis, Instituis, et destituis: institutiones, et destitutiones: constitutionibus, vel potius destitutionibus: non constitutio, sed destitutio, vel destructio. At ego hæc iam recito:… ” (ivi, pp. 111-112). Una elencazione cui segue, subito dopo, l’invettiva contro i libros spurcissimos barbarorum – “Flammis, flammis…” – utilizzata come incipit di questo saggio. (^4) P. Grossi, L’Europa del diritto , Roma-Bari 2007, pp. 88-89; J. Witte jr., Law and Protestantism. The Legal Teachings of the Lutheran Reformation , Cambridge 2002 ( Diritto e protestantesimo. La dottrina giuridica della Riforma luterana , a cura di A. Pin, trad. di E. Frontaloni, Introduzione di B.E. Ferme, Macerata 2012, [Oche del Campidoglio, 108], p. 73, dalla quale cito d’ora in avanti). Per l’impatto della Riforma sulla tradizione giuridica occidentale è fondamentale lo studio di H.J. Berman, Law and Revolution II. The Impact of the Protestant Reformation on the Western Legal Tradition , Cambridge (Mass.) – London 2003 (Id., Diritto e rivoluzione. II. L’impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale , ed it. a cura di D. Quaglioni, Bologna 2010). Per studi recenti si vedano i contributi contenuti in Reformation und Recht. Ein Beitrag zur Kontroverse um die Kulturwirkungen der Reformation , hrsg. von C. Strohm, Tübingen 2017. Sulla Summa angelica e sul suo autore cfr. G. Ceccarelli, Angelo da Chivasso , in Il contributo italiano alla Storia del Pensiero , Enciclopedia italiana di Scienze Lettere ed Arti, Ottava Appendice, Economia , a cura di V. Zamagni Negri, P.L. Porta , (Istituto della Enciclopedia Italiana), Roma 2012, pp. 86- 90.
gesto dell’agostiniano ribelle, si chiudeva simbolicamente e definitivamente un’epoca. Com’è stato accertato, e come riferiva Alberico Gentili, Lutero aveva messo al rogo tutti i testi di diritto canonico, nessuno escluso: il Decreto di Graziano, che aveva visto la luce a Bologna alla metà circa del XII secolo, era un’opera che costituiva un formidabile deposito di fonti giuridiche, scritturali e patristiche in gran parte risalenti al primo Millennio, che il monaco italiano aveva tentato di conciliare fra loro come si desumeva dal titolo originale: “Concordia discordantium canonum” (o come è stato autorevolmente scritto con l’efficacia sintetizzante della lingua inglese “Harmony from Dissonance”) 10 ; le Decretali o Liber Extra di Gregorio IX (1234) e il Liber Sextus di Bonifacio VIII (1298); le Clementinae di Clemente V, le Extravagantes di Giovanni XXII risalenti agli inizi del Trecento e, infine, le Extravagantes communes. Collezioni circolanti manoscritte nel corso del Medio Evo che, grazie alla scoperta della stampa, erano state racchiuse in più volumi ai quali era stato dato, non dalla Chiesa, ma dai primi dotti stampatori, il nome di Corpus iuris canonici^11_._ Tutto ciò a simiglianza del Corpus iuris civilis di Giustiniano, voluto e pubblicato dal grande Imperatore all’inizio del VI secolo (529-534): un’opera monumentale successivamente scomparsa dalla scena e riemersa, dalle nebbie dell’alto Medio Evo, grazie all’opera di rinnovamento giuridico dovuta ai glossatori civilisti dello Studio bolognese tra la fine dell’XI secolo e la prima metà del XII. Furono questi i testi, civilistici e canonistici sui quali, nel corso del Medio Evo, la scienza del diritto costruì il “sistema del diritto comune” che ha a lungo contraddistinto la storia giuridica e politica europea:^12 un “sistema” caratterizzato da una molteplicità di ordinamenti concorrenti (universali, territoriali, particolari) che non chiedevano legittimazioni dall’esterno ma che sostanzialmente si autolegittimavano in quanto espressioni spontanee delle più varie dimensioni del sociale. E il diritto della Chiesa costituiva, non solo in ragione della potestas pontificia, ma anche per la sua dimensione spirituale, per gli appigli autoritativi, e per la sua aequitas , uno degli elementi imprescindibili su cui quel sistema si fondava. 2011, pp. 37-47, con ampi riferimenti bibliografici. (^10) Il riferimento è al classico studio di S. Kuttner, Harmony from Dissonance: An Interpretation of Medieval Canon Law. Wimmer Lecture X , 1956, St. Vincent College, Archabbey Press, Latrobe, Pennsylvania 1960, pp. 1-16 (rist. in Id., The History of Ideas and Doctrines of Canon Law in the Middle Ages , London1980, Variorum CS 113, n. I). (^11) Per la storia della formazione del Corpus iuris canonici a seguito dellla scoperta della stampa cfr., da ultimo, L. Sinisi, Prima del Codex pio-benedettino. Il diritto della Chiesa tridentina fra chiusura ed integrazione del Corpus iuris canonici , in “Ephemerides Iuris Canonici”, N.S., 57/2 (2017), pp. 525-566, e la letteratura ivi citata. (^12) La letteratura sul tema è molto ampia. Per una rassegna cfr. M. Caravale, Alle origini del diritto europeo. Ius commune, droit commun, common law nella dottrina giuridica della prima età moderna , Bologna 2005 (Archivio per la storia del diritto medioevale e moderno; Studi e Testi, 9), pp. 1-63.
Malgrado ciò Lutero assunse quella decisione storica ed eclatante. La scelta di mettere al rogo tutto il Corpus e non solo alcune sue singole parti era dettata non solo dalla necessaria semplificazione che quel gesto di grande rottura simbolicamente comportava, ma forse anche dal fatto che i testi maggiormente contestati – come dimostrerà la letteratura riformata successiva 13
plenipotenziario della Chiesa. Fra il 4 e il 14 luglio del 1519 Lutero e Andreas Bodenstein (Carlostadio) disputavano pubblicamente all’Università di Lipsia con Johann Eck. L’oggetto della quaestio era costituito dalla natura umana o divina del papato: una disputa nella quale emersero le dottrine teologiche luterane circa la giustificazione ex sola fide , il primato della Bibbia, la natura della Chiesa e il sacerdozio universale dei credenti. Le posizioni luterane vennero riprese in esame, fin dall'inizio del 1520, all’interno del Concistoro. Il Caetano operò in diverse commissioni, che avevano il compito di raccogliere le affermazioni eretiche presenti negli scritti luterani. Tuttavia il suo tentativo di far incriminare solo quelle che erano palesemente tali, contro la tendenza che non lasciava spazio a differenziazioni, non riuscì ad imporsi. In quattro concistori, dal 20 maggio al 1 giugno, si decise la questione una volta per tutte. Il 15 giugno 1520 Leone X promulgava la bolla Exsurge Domine. Intanto si dava ordine di bruciare le opere del monaco riformatore in Italia e in Germania. Nella Bolla si condannavano tutte le speculazioni di Lutero che venivano ritenute “eretiche”, “scandalose”, “offensive”, “tentatrici” e “ripugnanti alla verità cattolica”. Il Papa gli aveva concesso 60 giorni di tempo dal ricevimento del documento: un periodo entro il quale avrebbe potuto ritrattare e rientrare nell’ambito della Chiesa cattolica. Il 10 dicembre 1520 scadeva il termine. La risposta – l’abbiamo già ampiamente sottolineato – fu il pubblico falò. Venivano così bruciati non solo quelli che erano ritenuti i simboli della potestas pontificia, ma anche la possibilità di tenere aperto l’ultimo possibile ponte con Roma. Lutero aveva meditato da tempo quel gesto eclatante. Nei mesi precedenti aveva pubblicato i suoi testi programmatici: Alla nobiltà cristiana della nazione tedesca ; La cattività babilonese della Chiesa ; La libertà del cristiano. Spesso e volentieri quegli scritti erano colmi di rabbiose denunce di quelle che, a suo giudizio, erano le menzogne del diritto canonico e del sistema sacramentale. Proprio in quelle pagine egli raccomandava di distruggere la legge canonica nel suo insieme e di tornare di nuovo alla Bibbia^22 : “In tutto il diritto canonico del papa non vi sono nemmeno due righe che potrebbero istruire un devoto cristiano…”; “…Ci sono tanti errori e leggi pericolose che non ci sarebbe cosa migliore che farne un falò…”; “…sarebbe cosa buona se il diritto canonico fosse completamente cancellato, dalla prima all’ultima lettera, in particolar modo le decretali papali. Nella Bibbia è scritto più del necessario su come dovremmo comportarci in ogni circostanza…”. Il 3 gennaio 1521 papa Leone lo fulminava di conseguenza con la scomunica (bolla Decet Romanum Pontificem ). (^22) Cfr. J. Witte jr., Diritto e protestantesimo , cit., pp. 74-75.
assistenza caddero nel disordine. Aumentarono assenteismo scolastico, accattonaggio e vagabondaggio. La giurisdizione sui matrimoni, sul loro annullamento, sui divorzi e sulle eredità divenne irrimediabilmente confusa. Orfani, bastardi, studenti, zitelle, si trovarono improvvisamente privi del sostegno tradizionalmente fornito da conventi, monasteri, ordini religiosi. Tra la fine degli anni Venti e gli inizi degli Anni Trenta del Cinquecento l’obiettivo di eliminare completamente il diritto canonico iniziò a dimostrarsi irrealizzabile, sia per le Chiese Evangeliche, sia per gli Stati tedeschi. Del diritto e dei suoi principii non si poteva fare a meno. Lutero capì che la legge non era soltanto un male necessario, ma un’indispensabile benedizione per la vita terrena. Teologi e giuristi, che si erano vicendevolmente disprezzati, compresero che avevano bisogno gli uni degli altri. Emerse la necessità di definire un chiaro ordine evangelico della legge, della società, della politica. I giuristi enfatizzarono soprattutto l’importanza dei Dieci comandamenti 27 : la prima Tabula , quella che poneva i principii cardine della legge spirituale, avrebbe fondato e regolato i rapporti fra Dio e l’uomo. I comandamenti contro l’idolatria, la blasfemia, la violazione del Sabato, sancirono il nuovo assetto delle leggi religiose nelle comunità riformate; la secunda Tabula – relativa ai rapporti fra gli uomini – fondava, invece, i principii della legge civile e della morale. I comandamenti in essa contenuti (si pensi, ad esempio, ai “non uccidere”, “non commettere adulterio”, “non rubare”, “non dire falsa testimonianza”) costituirono la base del nuovo diritto luterano che si legava alla dottrina dei “due regni” elaborata da Lutero: la Chiesa invisibile e il sacerdozio di tutti i credenti appartengono al regno dei cieli governato dal Vangelo; il regno “di questo mondo”, inclusa la Chiesa, è governato dalla legge, di competenza esclusiva del princeps. Di qui la necessità di riorganizzare le nuove istituzioni giuridiche dello Stato e delle Chiese; di qui la ulteriore esigenza di leggi scritte, pubbliche. Ne emerse che occorreva tornare a studiare il diritto canonico perché era ancora un valido e prezioso strumento per attingere alla fonte dell’equità e della giustizia cristiane, ancorato com’era alla Bibbia e alle primissime costituzioni apostoliche.
dei Padri della Chiesa e dai decreti dei primi Concilii. Nel 1530, Filippo Melantone riunì e pubblicò alcuni scritti miscellanei usando come fonte il Decreto di Graziano, principalmente “gli atti e decreti della vecchia Chiesa…. In maniera che quella contemporanea possa avere un’autorevole affermazione del dogma e dell’ordine ecclesiastico”. L’opuscolo godette di ampia circolazione nelle parrocchie e nelle scuole evangeliche della Germania e della Scandinavia. Lutero ero favorevole a questo sforzo. Ascoltiamone le parole: “Ci sono molte cose nel Decretum di Graziano… che sono di eccezionale valore… Perché in esse si può percepire lo stato della Chiesa com’era nell’antichità, alle sue origini”: una fonte, il Decreto grazianeo, utilizzato anche nella redazione della Confessio augustana.^28 Sempre nel 1530 Lazarus Spengler 29 di Norimberga pubblicava una selezione di testi di diritto canonico, questa volta tratti non solo dal Decretum ma anche dalle Decretali di Gregorio IX (1234) perche venisse utilizzata nelle locali Chiese evangeliche. La selezione operata da Spengler era piuttosto scarna (49 pagine in folio ). In molti casi aveva riassunto in maniera criptica solo quella parte del testo del Decreto che riportava o confermava la autorità apostoliche, patristiche o dei primi Concilii, citando a margine i testi originali. Ad esempio, nella parte II del Decretum , Graziano aveva esaminato in molte lunghe Causae le questioni relative al matrimonio, all’annullamento e agli impedimenti, integrando e concordando una gamma di fonti, spesso discordanti (ricordate che il titolo originale dell’opera era “Concordia discordantium canonum”). Spengler condensò il tutto in circa una pagina e mezzo parafrasando i testi di autorità patristiche e di antichi concilii, che potevano esser poste a sostegno delle dottrine evangeliche. Il Decretum , pertanto, non aveva forza normativa in sé ma era, di fatto, una sorta di serbatoio dal quale estrarre i testi su cui fondare le dottrine riformate non recependo, ovviamente, tutti quei canoni che non risultavano utili o che, magari, avrebbero contraddetto le posizioni assunte dai riformatori. Spengler, inoltre, trasse alcuni passaggi da 21 titoli delle Decretali di Gregorio IX, la maggior parte dei quali era relativa alla corretta vita clericale e al governo della Chiesa. Avvalendosi della forza di questi titoli, scagliò un violento attacco contro la corruzione del clero, il primato papale, il celibato obbligatorio all’interno della Chiesa, e un deciso monito contro il ricorrere a questi “abusi” nelle nascenti Chiese evangeliche. Lutero era così entusiasta del trattato di Spengler che lo fece ristampare a Wittenberg e ne raccomandò l’utilizzo all’Università dove, peraltro, (^28) J. Witte jr., Diritto e protestantesimo , cit., pp. 92-93; C. Fantappiè, Introduzione storica al diritto canonico , Bologna 1999, p. 145; ulteriori indicazioni bibliografiche circa l’accettazione del Decreto da alcune confessioni evangeliche riformate in C. Larrainzar, La ricerca attuale sul «Decretum Gratiani» , in La cultura giuridico-canonica medioevale. Premesse per un dialogo ecumenico , a cura di E. De León e N. Álvarez De Las Asturias, Milano 2003 (Pontificia Università della Santa Croce, Monografie giuridiche, 22), p. 66 nt.
(^29) Sul quale si veda ad es. H.J. Grimm, Lazarus Spengler: A Lay Leader of the Reformation. Columbus, Ohio State University Press. 1978; J. Witte jr., Diritto e protestantesimo , cit., pp. 93-96.
Costretto a fuggire dall’Italia, dopo aver attraversato l’Europa il giurista giunge oltremanica nel 1580. Qui inizia la sua attività di docente a Oxford dove, nel 1587, verrà nominato dalla regina Elisabetta I regius professor di civil law : è l’ottavo titolare, ed unico italiano, della prestigiosa cattedra istituita nel 1540 da Enrico VIII. Fra i manoscritti gentiliani ancor oggi conservati nella Bodleian Library spicca quello che trasmette il De papatu Romano Antichristo. Redatta fra il 1580 e il 1585, ma fatta oggetto almeno fino al 1591 di ampie revisioni e integrazioni, soprattutto di natura storica e giuridica, quest’opera autografa – la cui edizione critica, dopo un lungo periodo di lavoro, ho finalmente dato alle stampe nel 2018^31 – costituisce un vero e proprio manifesto contro il potere papale: un testo che si dipana in 24 Assertiones (per complessivi 95 fogli pari a 190 pagine) finalizzate a dimostrare – ma non è una novità perché, come si ricorderà, lo aveva già affermato Lutero 32
rispettive competenze 34 : argomento fortemente divisivo che il Gentili riprenderà, pochi anni dopo, soprattutto nel I Libro del De nuptiis. Basterà qui ricordare – ma il tema richiederebbe ulteriori approfondimenti^35 – che Alberico riteneva che i teologi non fossero gli unici interpreti della Scrittura (come sosteneva il teologo puritano), e che la stessa dovesse essere fatta oggetto d’esame anche da parte dei giuristi. I testi sacri, pertanto, dovevano essere ritenuti comuni ad entrambe le categorie di studiosi (“et ego etiam sacros dico nostros, et nobis communes cum theologis”), 36 con la precisazione che ai giuristi doveva essere riconosciuta una maggiore competenza interpretativa in relazione alla secunda tabula del Decalogo, facendo cioè riferimento ai precetti regolatori dei rapporti fra gli uomini^37 : THEOLOGVS aliquando nec apte disputabat contra me hic, quod professor iuris ciuilis non possit recte isthæc exponere, quæ sunt secundæ tabulæ legum Mosaycarum: quia ciuile ius concubinatum permittat, et libidines alias. Sic et contendebat ille mecum, secundam illam tabulam ad studiosos iuris non spectare. contra quam ego opinabar, et opinor etiamnum, pertinere tabulam ad nos MAGIS, quam ad theologos. Atque hic illius argumentum peccat dupliciter. Nam adsumit, quod erat in controuersia: dum libros Iustiniani nobis dat solos: et ego etiam sacros dico nostros, et nobis communes cum theologis… Ed è proprio in ragione del comune interesse nello studio e nell’approfondimento dei testi sacri che il giurista italiano, pur continuando ad affermare, anche in maniera perentoria, il primato della iurisprudentia in relazione ai rapporti inter homines 38
che, in apertura, subito dopo aver ricordato di aver utilizzato nella stesura del testo le opere teologiche e i passi scritturistici, il nostro giurista rinvia, condividendone il pensiero, ad Ambrogio e Tertulliano – dei quali sottolinea la competenza giuridica ( theologos … etiam et legum peritos ) 45
QVOD si distinguuntur scienti per subiectum, et artes per finem: vt ita distingui docent viri doctissimi: duæ vtique istæ, theologia, et iurisprudentia, siue scientiæ, siue artes, per subiectum, aut per finem distinguuntur. atque quod erit subiectum, aut finis vnius, id non erit subiectum, aut finis alterius. Sed theologiæ subiectum Deus est: finis ius diuinum. iurisprudenti subiectum homo, siue actiones humanæ: finis ius humanum. Et ius hoc humanum in secunda tabula continetur. Ergo est iurisprudentis secunda tabula. Eius scilicet est secunda tabula, cuius est subiectum, et finis secundæ tabulæ. Subiectum autem, et finis eius tabulæ spectare dicetur ad iurisconsultum. quoniam ius aliquod iurisconsulto dare oportet: et itaque vel diuinum, vel humanum. Neque enim dicere siue Romanum, siue Anglicanum, siue aliud potest tale. quoniam non per subiectum, et finem sic distingueretur disciplina iuris a theologica; sed per caussas efficientes quasdam, et extrarias. Atque si ius diuinum spectat ad theologum, humanum ad iurisconsultum: habemus etiam, ius esse diuinum in prima tabula, humanum in secunda. Vt ius a iure distinguitur respectu eorum, inter quos est. Le apostrofi Silete theologi in munere alieno e Sileant theologi: nec alienam temnant temere disciplinam, pur essendo presumibilmente rivolte, nel primo caso, alla Scuola di Salamanca^49 e, nel secondo, in esito alle pregresse esperienze conflittuali, anche agli autorevoli esponenti della teologia puritana 50 , attestano in realtà un orizzonte assai più ampio. Lo dimostra non solo l’attenta lettura del I Libro del De nuptiis nel quale Gentili affronta, sotto il profilo metodologico, il ruolo della teologia e del diritto e di coloro che quelle discipline professano, ma anche tutto il suo percorso scientifico ad iniziare dalla stesura del De legationibus risalente, com’è noto, al 1585 51
. Nel rivendicare la competenza del giurista in pp. 37-38. (^49) Cfr. D. Panizza, Alberico Gentili e la Scuola di Salamanca. Un contrasto di paradigma , in Silete theologi in munere alieno. Alberico Gentili e la seconda Scolastica. Atti del Convegno Internazionale, Padova, 20-22 novembre 2008 , a cura di M. Ferronato e L. Bianchin, Padova 2011 («Biblioteca di Lex Naturalis»), p. 166: “La frase in questione è formulata nel De iure belli , a conclusione di un argomento a supporto della guerra preventiva contro i Turchi, avendo in mente quei teologi i cui criteri di giusta guerra erano molto più restrittivi dei suoi. Ora, in questo contesto di discorso, l’intenzione dell’autore non era certamente quello di attaccare i teologi puritani, bensì i teologi della Scuola di Salamanca…” e, da ultimo V. Vadi, At the Dawn of International Law: Alberico Gentili , in «North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation», 40/1 (2014), p. 148. (^50) Nel I Libro del De nuptiis – da cui è tratta l’espressione Sileant theologi … – Gentili fa più volte riferimento a dispute avute con un teologo: “Theologus aliquando nec apte disputabat contra me hic...” ( Disputationum de nuptiis libri VII , cit., p. 21); “...Qui mecum aliquando contendebat theologus, is contra me asserebat...” (ivi, p. 91). Ancorché sia indiscutibilmente certo che si riferisca a John Rainolds, dotto e autorevole teologo puritano (sul quale cfr. supra, nt. 33), egli non ne rammenta mai il nome, né si rivolge a lui direttamente. In ogni caso il Sileant theologi … del De nuptiis è rivolto, come si è visto, a confutare le affermazioni di san Girolamo e di altri Padri (cfr. supra , nt. 40). Un’altra espressione non propriamente riguardosa, questa volta rivolta ad Agostino e ad Ambrogio, si legge sempre nelle prime pagine del De nuptiis : “Nescio, quid magno theologo Augustino, et quid peritoque iuris Ambrosio venerit in mentem…” ( ivi, p. 9). Su quest’ultimo punto cfr. G. Minnucci, Alberico Gentili iuris interpres , cit., p. 40. (^51) Sul punto cfr. Id., “Bella religionis causa mouenda non sunt”. La libertas religionis nel pensiero di Alberico
Vt humana dirigit lex scilicet ad actus externos, ad internos diuina. Vt iurisprudentia est manifesti vindex, theologia etiam occulti. Quæ Alciatus noster. Lex nostra non scrutatur conscientiam. Conscientia interior non pertinet ad legem humanam temporalem, nec ad ecclesiasticam. Nemo enim de ea iudicat, nisi solus Deus. Quæ Baldus noster. Tutto ciò che attiene alla coscienza – il cui unico giudice è Dio – essendo racchiuso nel segreto dell’animo, non può essere oggetto di sanzione umana, indipendentemente dal fatto che quest’ultima sia prevista dalla legislazione secolare o ecclesiastica. Entrambe, di per sé, debbono regolare, ed eventualmente punire, gli atti dell’uomo e gli effetti che ne derivano, ma non possono penetrare la conscientia pura et interior : un ambito quest’ultimo, quello del foro interno, che non riguarda la legge e il giurista, ma che deve essere riservato alla teologia: “Vt iurisprudentia est manifesti vindex, theologia etiam occulti”. 56
relazione a testi che, in ogni caso, avevano costituito e continuavano a costituire nell’Europa continentale e in Inghilterra^60 un patrimonio di cultura giuridica di grande valore. Contrariamente a quanto si sarebbe propensi a credere sulla base delle affermazioni contenute nel I Libro del De nuptiis cui abbiamo fatto rinvio all’inizio del nostro discorso, nella Disputatio de libris iuris canonici 61 Alberico Gentili attribuisce, innanzitutto, un ruolo molto rilevante al Decretum che esamina e studia soprattutto in relazione al suo valore giuridico, sulla scia delle opinioni di grandi giuristi come Filippo Decio e Antonio Agustín. Un ruolo altrettanto importante Alberico lo attribuisce alle collezioni successive alle quali dedica amplissime riflessioni. Com’è noto la dottrina 62