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appunti di diritto canonico MUSELLI
Tipologia: Appunti
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1. Il codex iuris canonici del 1983
Con la Costituzione Apostolica Sacrae disciplinae legis, Giovanni Paolo II promulgava, il 25 gennaio 1983, il Codex iuris canonici, in sostituzione di quello Pio – Benedettino del 1917. A differenza di quest’ultimo, nel nuovo Codice si decise di non proporre le leggi liturgiche, i processi di beatificazione e canonizzazione, le relazioni internazionali della Chiesa. Si pervenne così all’attuale struttura del Codex in sette libri:
La Chiesa cattolica è l’unica tra le grandi religioni ad essersi data un corpo organico di norme, e ciò la pone in posizione di grande vantaggio rispetto alle altre confessioni, conferendole una maggiore apertura e trasparenza.
Il fatto poi che tali norme appaiano con caratteri diversi rispetto a quelle dei singoli ordinamenti statali attribuisce loro caratteristiche e natura particolati, di maggiore astrattezza ed elasticità, anche in ragione del fine perseguito, quello della salus animarum, che costituisce una peculiarità dell’ordinamento canonico, mai perseguita da altri ordinamenti giuridici.
4. Definizione del diritto canonico. La giuridicità delle norme canoniche.
Il diritto canonico, che riguarda tutto l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, è dato quindi dall’insieme di norme che regolano l’organizzazione della Chiesa stessa e che hanno come destinatari i christifideles. L’ordinamento canonico è volontario, con un fine etico, e non ha natura sanzionatoria, coattiva, come quelli statali. Nessuno oggi ritiene più che lo Stato sia l’unica fonte possibile di diritto, ma che ogni istituzione sociale, e la Chiesa lo è sicuramente da due millenni, possa produrre diritto secondo il principio, caro a Santi Romano, dell’ubi societas ibi ius. Le norme giuridiche canoniche sono pertanto quelle poste dalla Chiesa cattolica.
5. Il concetto di Chiesa
Per Chiesa deve intendersi la comunità dei fedeli, cioè del Popolo di Dio, così denominato prima dal Concilio Vaticano II e poi dal Codex del 1983, della quale fanno parte tutti i battezzati che professano una stessa fede.
La società ecclesiastica si è organizzata ripartendo le proprie funzioni in tre potestà aventi carattere generale, la potestà d’ordine, di magistero e di giurisdizione. Tali potestà, autonome e originarie, presuppongono la configurazione della Chiesa quale società indipendente da quella civile. La potestà di magistero spetta ai vescovi, rimanendo i fedeli semplici destinatari del loro insegnamento; quello d’ordine spetta a quei membri del Popolo di Dio insigniti dell’ordine sacro; e quella di giurisdizione è stata invece attribuita da cristo ai suoi apostoli e ai loro successori per il governo dei fedeli, quali sudditi, nelle questioni ecclesiastiche. Non spetta quindi ai fedeli tale giurisdizione, della quale sono anzi destinatari; essi possono solo cooperare al suo esercizio. Tale potestà può essere ordinaria, cioè annessa a un ufficio, o delegata. La potestà di governo va distinta, a sua volta, in potestà legislativa, esecutiva e di giurisdizione.
1. Le fonti di cognizioni del primo millennio
Le fonti di cognizione del diritto canonico sono sia di diritto divino positivo sia di diritto umano. Ta le prime prime vanno ricomprese la Sacra Scrittura, il Vecchio e il Nuovo Testamento, e la Tradizione, divina se risalente agli
insegnamenti di Cristo, apostolica o umana, a quella dei Padri della Chiesa. Le collezioni di diritto umano del primo millennio di vita della Chiesa, cioè anteriori al Decretum Gratiani, sono particolarmente numerose e tra queste vanno ricomprese, innanzi tutto, le collezioni riconducibili agli apostoli e le Collezioni orientali, che testimonianiano la diffusione del cristianesimo dei primi secoli non solo in Europa ma anche in Africa e in Oriente.
2. Il Corpus iuris canonici
Il Corpus iuris canonici risulta formato dalle seguenti parti:
Il Decretum Gratiani è distinto in tre parti e raccoglie circa 4000 fonti di varia provenienza e natura. I commenti di Graziano sono detti Dicta Gratiani. Questi espone prima le singole cause, cioè i casi pratici, che tenta di dirimere attraverso riferimenti testuali alle fonti, quaestiones. I commentatori al Decretum sono detti decretasti.
Il Liber Extra di Gregorio IX è distinto in 5 libri. I libri sono divisi in titoli, e questi a loro volta in capitoli.
Anche il Liber Sextus di Bonifacio VIII è diviso in libri, titoli e capitoli e comprende le decisioni dei due Concili di Lione. Le Clementinae di Clemente V, infine, sono divise sempre in 5 libri, titoli e capitoli, con in fine la vita di Clemente V.
Accanto alla consuetudine secundum legem, in diritto canonico è possibile configurare una consuetudine praeter o contra legem. Questa, però, per avere forza di legge, va osservata legittimamente per 30 anni.
4. Gli atti amministrativi
A parte vengono trattarti i decreti generali, le istruzioni, gli atti amministrativi, tra cui i decreti e di precetti singolari, i rescritti, i privilegi e le dispense, gli statuti e gli ordinamenti.
I decreti generali e le istruzioni sono assimilati alle leggi. Con i primi “vengono date disposizioni comuni per una comunità capace di riceve una legge”; le secondo “rendono chiare le disposizioni delle leggi”.
Gli atti amministrativi tipici sono i decreti e i precetti singolari, i rescritti, i privilegi e le dispense. “Il decreto singolare è un atto amministrativo emesso dalla competente autorità esecutiva, mediante cui è data per un caso particolare una decisione o viene fatta una provvisione”. “Il precetto singolare è un decreto mediante il quale si impone direttamente e legittimamente a uno o più persone determinate qualcosa da fare o da omettere”. “Per riscritto di intende l’atto amministrativo dato per iscritto dalla competente autorità esecutiva attraverso cui, di sua stessa natura, su petizione di qualcuno, viene concesso un privilegio, una dispensa o un’altra garanzia”. Il privilegio, invece, è una “grazia in favore di determinate persone, sia fisiche che giuridiche, accordata per mezzo di un atto peculiare, che può essere concesso dal legislatore come pure dall’autorità esecutiva cui il legislatore abbia conferito tale potesta”.
La dispensa, infine, “ossia l’esonero dall’osservanza di una legge puramente ecclesiastica in un caso particolare, può essere concessa da quelli che godono di potestà esecutiva, entro i limti della loro competenza”, o da altri da essi delegati. A parte, vanno considerati gli statuti e gli ordinamenti, “per mezzo dei quali sono definiti il fine dei medesimi, la loro costituzione, il governo e i modo di agire”. Essi non sono pertanto atti amministrativi ma fonti di secondo grado.
CAPO QUARTO: PARAGRAFI 1 – 3
IL POPOLO DI DIO
1. Le disposizioni del Concilio Vaticano II e quelle del Libro I del Codex iuris canonici
Il Codex del 1983 anticipa nel Libro I alcune disposizioni concernenti la condizione canonica delle persone fisiche, le persone giuridiche e gli uffici ecclesiastici. Si afferma che l’uomo è incorporato alla Chiesa di Cristo con il battesimo, che la maggiore età si consegue a 18 anni, anche se dopo i 7 anni si presume che il minorenne abbia l’uso della ragione. Nella Chiesa, oltre alle persone fisiche, ci sono anche le persone giuridiche, soggetti di obblighi e di diritti. Accanto alla Chiesa cattolica e alla Sede Apostolica, le altre persone giuridiche sono costituire ex lege o per concessione dell’autorità competente. Il Libro I riguarda poi gli uffici ecclesiastici, cioè “qualunque incarico, costituito stabilmente per disposizione sia divina che ecclesiastica, da esercitarsi per un fine spirituale”. Il Codex, dopo le premesse del Libro I, riprende, nel Libro II, la ripartizione conciliare, trattando nella Parte I dei fedeli, siano essi
laici, minicri sacri o chierici, della Prelature personali e delle associazioni di fedeli.
2. Fedeli, laici e chierici. Diritti e doveri
Il Libro II, Il Popolo di Dio, inizia con una prima parte riguardante i fedeli, i loro obblighi e diritti, e quelli dei fedeli laici. “I fedeli sono coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio”. Essi possono essere sia chierici che laici. In realtà, tutti i fedeli hanno il dovere di condurre una vita santa, di diffondere il loro credo, di obbedire e di collaborare con i loro Vescovi, ricevendo da questi aiuti spirituali. Ad essi è garantito il diritto di culto, di associazione, di apostolato, di educazione, di investigazione e manifestazione del pensiero, come di altre libertà che in capo ad un ordinamento secolare si chiamerebbero costituzionali, anche se: “spetta all’autorità ecclesiastica, in vista del bene comune, regolare l’esercizio dei diritti dei fedeli”. I laici vengono presi in considerazione nell’ambito matrimoniale e familiare, impegnandoli all’educazione cristiana dei figli. Una novità è quella configurata nel can. 288, che consente ai laici idonei di essere utilizzati dai Pastori negli uffici ecclesiastici e di prestare loro aiuto. Quanto ai chierici, la loro formazione ed educazione, in genere, avviene presso un seminario per la durata di 4 anni. Per il diaconato permanente tale durata è minore, 3 anni.
3. Le prelature personali e le associazioni dei fedeli
Una nuova figura è quella della prelatura personale, eretta dalla Sede Apostolica, che provvede anche ad approntare gli statuti, retta da un prelato come proprio Ordinario, che si incarica della formazione degli
alunni dei seminari, con una presenza sia di laici che di diaconi o presbiteri. Come detto, a tutti i fedeli, è riconosciuto il diritto di associarsi. Le associazioni possono essere erette, lodate o semplicemente raccomandate; queste ultime private, le altre pubbliche se approvate dalla Sede Apostolica. I loro statuti vanno comunque approvato dall’autorità competente, quindi esse hanno una limitata autonomia privata. Negli statuti vengono “definiti il fine dell’associazione o ragione sociale, la sede, il governo e le condizioni richieste per parteciparvi”.
CAPO QUINTO: PARAGRAFI 1 – 3
I BENI TEMPORALI
1. L’acquisto e l’amministrazione dei beni temporali. I contratti. Gli atti di libertà e le pie fondazioni
I beni temporali della Chiesa sono riguardati dal Libro V del Codex. Le previsioni del Libro V concernono: l’acquisto e l’amministrazione dei beni; i contratti, le pie volontà e le pie fondazioni.
L’acquisto dei beni ha come primi referenti i fedeli che devono contribuire alle necessità della Chiesa. Il vescovo ha il diritto di richiedere il contributo in rapporto ai redditi di ciascuno. In tutte le chiese si possono disporre questue in favore di determinate iniziative. Le offerte non possono essere rifiutate e vanno destinate per un determinato fine. “La Chiesa percepisce per i beni temporali la prescrizione “di 100 o di 30 anni, a seconda che appartengano alla Sede Apostolica o a qualsiasi altra persona giuridica. L’amministrazione dei beni spetta innanzitutto al Pontefice, anche se è evidentemente esercitata da vari istituti o organi.
rinunciare all’ufficio. Al Pontefice, unitamente ai Vescovi e alla Chiesa tutta, spetta anche la potestà ordinaria suprema su tutte le Chiese particolari”. Egli è assistito dal Sinodo dei Vescovi, dal Collegio Cardinalizio e da vari altri organismi. Il Collegio dei vescovi esercita “la potestà sulla Chiesa universale nel Concilio Ecumenico, indetto dal Pontefice. Il Concilio Ecumenico è perciò un’assemblea di Vescovi con voto deliberativo, ma sempre sotto il controllo del Pontefice, dal momento che sono obbligatori solo quei decreti approvati, confermati e promulgati dal Pontefice. Mentre al Concilio possono partecipare tutti i vescovi, il Sinodo dei Vescovi è un’assemblea più ristretta, che si riunisce periodicamente su questioni di fede, di costume, di disciplina ecclesiastica o “riguardanti l’attività della Chiesa nel mondo”. Esso può riunirsi in assemblea ordinaria e straordinaria, ha una segreteria e un segretario generale permanente, oltre a più segretari speciali, tutti i nominati dal Pontefice. Al Collegio Cardinalizio spetta di eleggere il Pontefice ed è distinto in tre ordini: episcopale, presbiterale e diaconale. La nomina dei Cardinali spetta la Pontefice. Il Collegio è presieduto da un Decano o da un Sottodecano. I Cardinali si riuniscono in Concistoro, che può essere ordinario, su questioni o per atti solenni, o straordinario, su questioni particolarmente gravi. I Cardinali sono i più stretti collaboratori del Pontefice. Il Pontefice può, in particolari circostanze, nominare tre Cardinali propri inviati speciali. La Curia Romana “è composta dalla Segreteria di Stato o Papale, dal Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa, dalle Congregazioni, dai Tribunali e da altri organismi. Tutti questi organismi costituiscono la Santa Sede. Infine, il Pontefice può inviare propri Legati, presso le Chiese particolari o gli Stati, che lo rappresentano stabilmente.
2. Le Chiese particolari. Le Conferenze Episcopali. Gli organi diocesani
Per le Chiese particolari si intendono innanzitutto le diocesi. Quanto agli organismi spiccano tra questi le Conferenze Episcopali, assemblee permanenti di Vescovi, aventi carattere nazionale o regionale. Ciascuna Conferenza Episcopale deve elaborare i propri statuti che “vanno riveduti dalla Sede Apostolica”; eleggere il presidente; riunirsi almeno una volta l’anno. Essi emanano decreti generali, con maggioranza di almeno due terzi dei presenti per avere forza obbligante.
3. Chiesa e comunità politica
Tradizionalmente la Chiesa non esprimeva giudizi di valore sulle comunità politiche con le quali veniva in rapporto. “La comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo” ma tra di loro può intervenire “una sana collaborazione secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo”.
CAPO SETTIMO: PARAGRAFI 1 – 3
IL DIRITTO PENALE CANONICO
1. La potestà punitiva della Chiesa e le sue modalità di esplicazione
La Chiesa ha sempre rivendicato e tuttora rivendica il diritto di porre in essere sanzioni penali a carico dei fedeli che commettono delitti. Tale potestà è stata esercitata dall’età apostolica all’alto Medioevo con
strumenti sanzionatori peculiari come la scomunica, attraverso cui un soggetto che avevo commesso un grave delitto (ad es. eresia, omicidio, adulterio) veniva posto al di fuori della comunità ecclesiastica e privato dalla possibilità di partecipare al culto, dovendo affrontare una penitenza pubblica per poter essere riammesso nella Chiesa ad opera del vescovo. In seguito, tramontata o diventata eccezionale la penitenza pubblica sostituita dalla penitenza privata data al penitente dal confessore, il diritto canonico, nel corso del Medioevo, pone in essere un vero e proprio diritto penale concernente la punizione, con pene che andavano dalla scomunica fino alla deposizione e alla perdita di prerogative ed uffici per il clero. Oltre a sanzioni che colpiscono l’individuo. Come la scomunica e le deposizioni o degradazioni per i chierici, il diritto canonico prevede anche pene collettive che colpivano l’intera comunità come l’interdetto locale che impediva le normali celebrazioni liturgiche presso una comunità che si fosse in qualche modo ribellata alla legittima autorità ecclesiastica od ove fossero accaduti fatti di particolare gravità. Solo con il Code del 1983 tali pene collettive sono scomparse e la potestà punitiva della Chiesa è tornata ad avere come oggetto esclusivamente il singolo fedele. Il Codex tratta della materia penale nel suo Libro VI. I titolari della potestà punitiva sono il Pontefice e gli organi della Santa Sede a cui tale potestas sia stata delegata dal Pontefice stesso. La sanzione penale può essere inflitta sia in forza di una decisione giudiziaria come anche in via amministrativa ed il soggetto che ha il potere di applicarla gode di una discrezionalità molto ampia nel giungere a far si che la pena, prevista per un certo delitto, sia commutata in un’altra o differita ovvero sostituita da una sanzione minore o addirittura sospesa e non irrogata.
2. Le pene canoniche
Anche nell’ordinamento canonico vige il principio della “legalità della pena” per cui una pena può essere inflitta solo in conseguenza di una legge che la preveda e la sanzioni come tale. A tale principio, però, è stata apportata nel vigente Codex un’importante deroga. Il ca. 1399, infatti, dà facoltà a chi disponde della potestà punitiva nella Chiesa (ed in particolare ai vescovi), di poter infliggere sanzioni anche in casi non previsti dal Codex e dalla legge penale canonica; e ciò per gravi violazioni di una legge divina o caninica o per porre riparo a scandali. Purchè sussista l’imputabilità del soggetto agente occorre che l’azione possa essere a lui gravemente imputata bile per dolo o per colpa. Non sono imputabili i minori di 16 anni e coloro che hanno commesso il delitto in stato di incapacità mentale. Le pene canoniche si distinguono in varie categorie, dalle più gravi ad altre lievi. La prima categoria di pene è quella delle censure o “pene medicinali”, così dette per indicare l’intenzione della Chiesa di ottenere, tramite esse, il ravvedimento del soggetto cui la pena è inflitta. Esse comprendono la scomunica e l’interdetto. La seconda categoria di pene è quella delle pene espiatorie, che mirano al ristabilimento della giustizia ed alla ripartizione del danno da parte del soggetto che ha violato la norma. Esse comprendono la perdita di prerogative ed uffici per il clero. Oltre alle pene, in diritto canonico, vi sono rimedi penali e le penitenze. I rimedi penali sono ammonizioni tendenti ad evitare che un soggetto commetta un delitto o a far cessare scandali; le penitenze, invece, consistono in imposizioni di opere di religione, pietà o carità, irrogate in sostituzione o in aggiunta ad un’altra pena. In base al modo in cui irrogate, le pene si distinguono in pene che si applicano in seguito ad un provvedimento (o pene ferendae sententiae ) e pene in cui si incorre automaticamente per il solo fatto di aver commesso il delitto ( pene latae sententiae ).
Di capitale importanza e rilievo è invece nel processo di nullità matrimoniale la figura del Difensore del vincolo. Questo deve essere nominato presso ogni tribunale ecclesiastico ed intervenire nelle cause in cui si discute della nullità dell’ordinazione sacerdotale o della nullità o dello scioglimento di un matrimonio. In tale contesto egli deve proporre e manifestare tutto ciò che può razionalmente addursi contro la nullità o lo scioglimento. Comuni sono i requisiti per essere nominati all’ufficio di promotore di giustizia e di difensore del vincolo: essere di integra fama, dottore o almeno licenziato in diritto canonico e distinto per prudenza ed amore per la giustizia. Vi possono accedere sia i chierici ed i religiosi come laici, sia gli uomini come le donne. Ultima figura, la cui presenza è indispensabile presso i tribunali ecclesiastici di ogni tipo e grado è quella del notarius, funzionario del tribunale che redige i verbali delle udienze processuali e dà a questi documenti di fede pubblica in diritto canonico.
2.3 Avvocati e procuratori
Come nel diritto civile, così nel diritto canonico si distingue la figura del procuratore, che rappresenta la parte in giudizio, e dell’avvocato, che presta alla parte medesima la difesa tecnica. Per assumere l’incarico di procuratore presso i tribunali ecclesiastici non sono previsti particolari requisiti, tranne l’età maggiore e la buona fama; non è previsto neanche che si appartenga alla Chiesa cattolica. L’avvocato deve invece essere cattolico e deve essere dottore o, comunque, esperto in diritto canonico. Particolari requisiti sono richiesti per la nomina di avvocati presso i supremi organi giurisdizionali pontifici. L’assistenza di un avvocato è obbligatoria in campo penale, non invece nel normale giudizio contenzioso, ivi compreso quello matrimoniale, anche se la norma al proposito non è del tutto chiara.
1. Il Foro competente
Le cause di nullità matrimoniale dei battezzati ricadono sotto la competenza dei tribunali ecclesiastici, mentre quelle relative agli effetti civili e patrimoniali di questi matrimoni spettano ai giudici civili. Per quanto riguarda il foro ecclesiastico competente è innanzi tutto da notare come, in via eccezionale, sia riservato come diritto esclusivo, al Pontefice il giudicare le cause di nullità dei matrimoni canonci di coloro che esercitano la suprema autorità nell’ambito di uno Stato. La norma, che nel Codex del 1917 si estendeva a tutta la famigli dei capi di stato, si riferisce oggi solo ai medesimi, siano essi monarchici o presidenti delle repubbliche; questi ultimi, ovviamente, finchè svolgano tale funzione.
I casi normali di ripartizione di competenza tra i tribunali di prima e di seconda istanza fissati dal can. 1673 sono, invece, quattro, dandosi luogo a vari fori competenti. Di essi i primi due possono essere scelti liberamente dalla parte, mentre la facoltà di scelta degli ultimi due è subordinata al consenso di altri organi.
Ricordiamo che il domicilio in una parrocchia o diocesi si ottiene con la residenza attuale in tale parrocchia o diocesi con l’intezione di permanervi per il futuro se nulla lo impedisce, ovvero con la residenza di fatto protratta per almeno un quinquennio. Il quasi-domicilio si acquista con una residenza stabile di almeno tre mesi, ovvero con la residenza di fatto in una parrocchia o diocesi con l’intenzione di rimanervi.
Dal punto di vista generale si ricordi che il tribunale competente a giudicare in prima istanza è il tribunale diocesano, composto da giudici, presieduto dal Vicario giudiziale o dal Vicario giudiziale aggiunto.
2. La fase introduttiva del giudizio 2.1. Il diritto di impugnare il matrimonio
Hanno diritto a impugnare il matrimonio: i coniugi; il promotore di giustizia. È questo il cd. jus accusandi matrimonium.
2.2. L’esercizio dello “jus accusandi matrimonium”(diritto di impugnare il matrimonio): il libello e la sua presentazione
Nel processo matrimoniale, in quanto causa contenziosa, vige il principio “nemo judex sine actore”. Chi vuole convenire alcuno in giudizio, deve esibire al giudice competente un libello, in cui sia proposto l’oggetto della controversia e venga richiesto il ministero del giudice stesso. Nella prassi si richiede che al libello siano allegati una serie di documenti necessari, come la copia integrale dell’atto di matrimonio canonico, o facoltativi, come la lista dei testi indicati dall’attore. Il vicario giudiziale, prima di procedere alla valutazione sull’ammissione del libello, è tenuto a far convalidare eventualmente il matrimonio e a ristabilire la convivenza coniugale.
3. Costituzione del tribunale giudicante ed ammissione o reiezione del libello 3.1. La costituzione del tribunale
Per poter procedere all’ammissione o reiezione del libello occorrerà formare il Tribunale collegiale, composto da tre giudici, di cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del Vicario giudiziale che, ovviamente, potrà riservare a se stesso la Presidenza. Oltre a stabilirsi quale sia il Presidnete del collegio ed a chi deve essere affidata l’istruttoria e la “ponenza”, cioè la redazione della futura sentenza, deve essere nominato, sempre nel medesimo decreto, il Difensore del vincolo e il notarius.
3.2. Ammissione e reiezione del libello
5. L’istruttoria 5.1. Premessa
L’istruttoria è quella fase processuale in cui si raccolgono le prove cu cui il tribunale baserà la propria decisione. Tali prove sono di vario genere e si dividono in prove piene, che di per sé possono portare alla decisione del giudice, e semipiene, se hanno bisogno di altri riscontri, giudiziali, se formate in giudizio, come la testimonianza e la confessione giudiziale della parte, extragiudiziali, se venute in essere in altro ambito e già esistenti, come le prove documentali.
5.2. L’onere della prova
All’attore incombe l’onere di provare ciò che si asserisce. Tale onere è qui particolarmente gravoso, dato che in caso di incertezza il Tribunale dovrà decidere per la validità del vincolo.
5.3. Ammissibilità delle prove e loro assunzione
Possono essere addotte prove di qualunque genere purchè utili alla causa e lecite. In caso di contrasto tra una parte e il giudice istruttore circa l’ammissibilità di una prova, la parte può fare istanza al giudice perché venga ammessa. Luogo deputato alla raccolta delle prove e all’ascolto delle deposizioni e testimonianze è il Tribunale, che vi provvede tramite il giudice istruttore.
6. La prova nel diritto processuale canonico: i singoli mezzi di prova 6.1. Le dichiarazioni delle parti e la confessione giudiziale
Il giudice per scoprire più adeguatamente la verità può sempre interrogare le parti. Nelle cause matrimoniali la confessione giudiziale e le dichiarazioni delle parti che non siano confessioni, possono avere forza probante ma non assumete forza di piena prova se non si aggiungono altri elementi ad avvalorare in modo definitivo.
**6.2. La testimonianza
Il principio generale è che chiunque può essere teste se non è vietato da una norma di legge universale. Non si ha distinzione tra battezzati e non battezzati, sicché teste può essere anche un non cristiano. Nella cause matrimoniali possono deporre anche i consanguinei e tra questi i familiari delle parti. Tuttavia, non si ammettono alla testimonianza, di norma, coloro che, non avendo ancora raggiunto una età sufficiente, o soffrendo di diminuzione della loro capacità psichica per varie cause, presumibilmente non potrebbero rendere una testimonianza equilibrata e veritiera. Questi testi vengono ora definiti “non ammissibili”. Sono invece ritenuti incapaci a testimoniare: tutte quelle persone che abbiano assunto un ruolo nella causa di nullità e i sacerdoti. Infine, sono esentati dall’obbligo di testimoniare coloro che sono legati dal segreto professionale, nonché coloro che temono possa derivare dalla loro testimonianza infamia, pericolose vessazioni ed altri gravi danni per sé, i prossimi o affini.
2) La presentazione e l’esclusione dei testi
I testi possono essere indicati al tribunale dalle parti o dal difensore del vincolo o citati d’ufficio dallo stesso giudice. Prima dell’interrogatorio dei testi il loro nominativo sarà comunicato all’altra parte, affinchè questa possa esercitare il diritto di chiedere l’esclusione di un teste, nel caso ne esistano le cause.
3) L’esame dei testi
Le risposte date dai testi vanno subito redatte per iscritto dal notaio e si ammette anche l’uso del registratore. Al termine della deposizione va rieltto integralmente al teste il verbale della sua deposizione o gli va fatta ascoltare la registrazione effettuata, concedendogli la facoltà di aggiungere, sopprimere o correggere o variare frasi o parole.
4) Forza probante della testimonianza
Il Codex detta coi cann. 1572 e 1573 alcuni importanti criteri per valutare la forza probante della testimonianza. Il can. 1572 prevede che il giudice innanzitutto assuma informazioni sui testi mediante la “litterae testimoniales”. Tali lette informative spesso, però, per la loro genericità e per il fatto che raramente nei grossi centri il parroco conosce tutti i suoi parrocchiani, non apportano un contributo significativo alla questione della credibilità o meno del teste. Sarà quindi il giudice che dovrà farsi un’idea della credibilità e dell’affidabilità del medesimo, tenendo conto di quattro profili:
5) Il teste unico
Il can. 1573 si occupa, invece, dell’antica e complessa questione del valore probatorio dl teste unico. Può accadere, infatti, che su una vicenda processuale ci sia un solo teste. In merito, l’attuale Codex sancisce che “la deposizione di un solo teste non può fa fede piena, a meno che non si tratti di un teste qualificato”.
6.3. La prova documentale
Prova documentale può essere un atto scritto o una copia o riproduzione di un atto scritto, come anche un’immagine fotografica o cinematografica, una cassetta recante una registrazione, etc. Per avere forza probante in giudizio i documenti vanno depositati in originale presso la cancelleria. Se un documento comune ad entrambe le parti è in possesso di una parte, il giudice potrà ordinarne l’esibizione al tribunale. A tutela dei diritti delle parti e dei terzi è però stabilito che nessuno è tenuto a produrre documenti che non possono essere esibiti senza pericolo di danno fisico o morale alla persona e ai suoi congiunti o senza percolo di violare il segreto che si deve mantenere.
7.5. La discussione della causa
Col decreto di conclusione dell’istruttoria si apre la fase della discussione della causa, nella quale sia le parti privare ed i loro eventuali patroni sia il Difensore del vincolo devono svolgere le loro difese e presentare le loro osservazioni entro il termine assegnato dal tribunale. Tali difese ed osservazioni sono redatte per iscritto ed assumono, nel caso di patroni e delle parti,. il nome di “restrictus”, nel caso del Difensore del vincolo, di “animadversiones”. Esse vengono scambiate, nel senso che il tribunale provvede a comunicare agli avvocati le osservazione del difensore del vincolo ed a questi il restrictus o i restrictus delle parti.
8 La fase della decisione della causa e le problematiche relative alla sentenza 8.1. La fase decisoria
Le cause matrimoniali sono decise da un tribunale collegiale formato da tre giudici, di cui fanno parte, oltre al Presidente, anche il giudice che funge da relatore o ponente della causa e che poi dovrà redigere la sentenza, che può essere il Presidente stesso o altro giudice, ed il giudice cui è stata affidata l’istruttoria. I tre giudici dovranno riunirsi per decidere nel giorno e nel luogo fissati dal Presidente recando seco (con sé), stese per iscritto, le proprie conclusioni circa il merito della causa, corredate dalle ragioni in diritto e in fatto, che ogni giudice esporrà nel corso dell’udienza. Finita l’esposizione si aprirà la discussione per vedere se addivenire ad una decisione “pro nullitate” (per nullità matrimoniale) o “pro vinculo” (a favore del vincolo). Possono però verificarsi contrapposizioni di punti di vista. In questo caso si deciderà a
maggioranza ed il giudice che non intende adattarsi alle decisioni degli altri può esigere che, in caso di appello, le sue conclusioni siano trasmesse al tribunale superiore.
9. Le impugnazioni ed i mezzi di gravame
I mezzi di impugnazione delle sentenza in materia di nullità matrimoniale sono teoricamente quattro, ma sostanzialmente tre. Il più comune ed usato è l’appello. Segue la querela di nullità, la restituito in integrum che, però, normalmente si ritiene inapplicabile alla sentenza in materia matrimoniale, presupponendo essa il passaggio in giudicato della sentenza, che non si da nel caso di queste sentenze e la revisione della causa.
9.1. L’appello
Per quanto riguarda le sentenze di nullità matrimoniale, l’appello assume forme diverse a seconda che si tratti di una sentenza pro nullitate o pro vinculo.
1. La conferma della decisione “pro nullitate”
La sentenza “pro nullitate”, insieme con gli appelli, se ve ne furono, e gli atti di giudizio, devono essere trasmessi d’ufficio entro 20 giorni al tribunale d’appello, che, con suo decreto, conferma la decisione, o ammette la causa all’esame ordinario di secondo grado. Siamo di fronte all’ipotesi della conferma per decreto.
2. La questione della doppia sentenza conforme
Perché una sentenza possa dirsi esecutiva, occorre, in campo matrimoniale, che si sia formata una “doppia sentenza conforme”.
Tale principio, inteso rigidamente, comporterebbe non solo che le due sentenze pronunzino entrambe la nullità del matrimonio, ma che la pronunzino per lo stesso o gli stessi motivi.
3. L’appello della parte soccombente in primo grado
Il mezzo di impugnazione per eccellenza è l’appello. La legittimazione attiva dell’appello spetta alla parte che si senta gravata dalla sentenza e parimenti al Promotore di giustizia ed al Difensore del vincolo. Perche che si considera gravata da una sentenza può essere non solo la parte soccombente, ma anche quella riuscita vittorioso nella causa, nel senso che, avendo proposto più capi di nullità, se ne veda accogliere uno o si veda applicato il divieto di passare a nuove nozze. Non possono essere appellate le sentenze nulle, quelle interlocutorie non definitive e quelle emesse dal Pontefice o dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. L’appello va proposto con atto scritto od oralmente dalle parti o dai loro procuratori, entro 15 giorni utili da quando si è avuta notizia della pubblicazione della sentenza.
4. La prosecuzione dell’appello
L’appello proposto dinanzi al giudice a quo 8cioè quello che ha emesso la sentenza) dovrà entro un mese (salvo che il giudice a quo conceda un tempo più lungo) essere continuato presso il giudice ad quem (il giudice dell’appello). Le fasi dell’appello sono quelle del primo grado: citazione, contestazione della lite o del dubbio, istruzione, se richiesta o necessaria. Segue la pubblicazione degli atti, il decreto di conclusione, la fase della discussione con lo scambio delle difese tra le parti e la decisione.
9.2. La querela di nullità
La querela di nullità va proposta dinanzi al tribunale che ha pronunciato la sentenza. Si tratta di un rimedio eccezionale per i vizi formali e processuali e per il caso delle violazioni del diritto di difesa. Secondo la tradizione si distinguono casi di nullità insanabile e di nullità sanabile.
1. La nullità insanabile
Nei casi di nullità insanabile, la querela nullitatis può essere proposta entro 10 anni dalla pubblicazione della sentenza come azione e senza limiti di tempo come eccezione. Essa si da in otto casi. I primi casi riguardano l’assoluta incompetenza del tribunale o del giudice ed il caso in cui il giudice abbia emanato la sentenza costretto da grave violenza o timore. Altre cause di nullità insanabile riguardano la posizione delle parti. Il caso più delicato è quello in cui sia negato ad una parte il diritto di difesa. L’ultimo caso di nullità assoluta si ha quando la sentenza non definisca la controversia neppure parzialmente.
2. La nullità sanabile
La nullità sanabile legittima la parte interessata ad esprimere l’azione di nullità entro tre mesi dalla pubblicazione della sentenza. Qui si tratta di vizi formali o processuali di più modesta entità.
9.3. Revisione della sentenza ed ammissione al “novum examen” (novae causae propositio)
1. Premessa
Contrariamente a quanto accade nel diritto civile, nel diritto canonico è data ex lege sia una definizione del matrimonio che una enunciazione delle sue finalità e proprietà essenziali.
2. Il canone 1055 e la sua definizione di matrimonio Così al canonico 1055 del vigente Codex si legge: “Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunicazione di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene del coniuge ed alla procreazione ed educazione della prole, è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento tra i battezzati”. Il matrimonio canonico presuppone la diversità di sesso. Il can. 1056 aggiunge che le proprietà essenziali del matrimonio, che è finalizzato al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole, sono l’unità e l’indissolubilità. 4. Il matrimonio (matrimonium in fieri) ed il matrimonio rapporto (matrimonium in facto)
Tradizionalmente in diritto canonico si distingue tra matrimonium in fieri e matrimonium in facto. Questa distinzione tra matrimonio atto e matrimonio rapporto si vuole ravvisare anche nel can. 1055. Il matrimonio atto (in fieri) consisterebbe nel patto nuziale posto in essere dall’uomo e dalla donna. Il matrimonio rapporto (in facto) verrebbe invece a coincidere
con la comunità di tutta la vita finalizzata al bene dei coniugi ed alla procreazione ed educazione della prole.
6. La tipologia matrimoniale canonica
In diritto canonico oltre al matrimonio validamente celebrato tra battezzati, che è al tempo stesso sacramento e, dopo la consumazione, non può essere sciolto da nessuna autorità umana, divenendo, cioè, assolutamente indissolubile, troviamo il matrimonio canonico celebrato con dispensa dall’impedimento di disparità di culto con non battezzati. I matrimoni puramente civili dei cattolici, invece, per il diritto canonico non sono considerati validi. Infine, in diritto canonico, di definiscono putativi i matrimoni invalidi celebrati in buona fede da almeno uno dei coniugi.
7. Il diritto al matrimonio
Il can. 1058 sancisce che tutti possono contrarre matrimonio, salvo proibizione posta dal diritto. Vi è, infatti, la possibilità che a taluni soggetti non venga consentito il diritto al matrimonio per gravi motivi inerenti alla loro capacità nuziale. Il caso tipico è quello del soggetto che manchi di uso di ragione. Di fronte al diniego del matrimonio canonico da parte del parroco, il soggetto può ovviamente ricorrere all’ordinario diocesano.
8. Il favor juris nel matrimonio canonico
Il can. 1060 sancisce che: “il matrimonio gode del favore del diritto” e che “in caso di dubbio il matrimonio è da ritenersi valido finchè non sia provato il contrario”.
9. La consumazione del matrimonio
Ultimo problema su cui occorre soffermarsi è quello della consumazione del matrimonio. Infatti, solo dopo la consumazione il matrimonio diventa assolutamente indissolubile, potendo, in caso di non consumazione, il matrimonio solo rato essere sciolto, in presenza di una giusta causa, dal Pontefice. Da ciò l’importanza di determinare quando un matrimonio possa dirsi consumato. La consumazione presenta due profili necessari entrambi perché la medesima possa venire in essere: un profilo materiale ed un profilo psicologico. Dal punto di vista materiale, occorrono due elementi, quello della penetratio e quello della ejaculatio. Dal punto di vista psicologico occorre che l’unione avvenga humano modo, con atto umano e cioè con coscienza e volontà di farlo.
CAPO SESTO: PARAGRADI 1- 2
NULLITA’ MATRIMONIALI DERIVANTI DA INCAPACITA’ DELLE PARTI
1. L’incapacità causata dall’esistenza di un impedimento 1.1. Cenni generali sugli impedimenti Nel Codice del 1917 gli impedimenti erano distinti in impedienti (che rendevano illecito il matrimonio) ed in dirimenti (che lo rendevano nullo). Ora solo questi ultimi sono stati conservati, con la semplice denominazione di “impedimenti” senza ulteriore specificazione. L’impedimento si distingue in assoluto e relativo, a seconda che ad un soggetto sia impedito di contrarre matrimonio con tutte le persone del sesso opposto o solo con alcune di esse.
Gli impedimenti possono essere posti solo dalla Suprema Autorità della Chiesa, potendo i vescovi, per ragioni gravi, porre in essere solo delle proibizioni e dei divieti temporanei alle nozze. A seconda della loro fonte e natura gli impedimenti possono essere di diritto divino o di diritto umano od ecclesiastico. Mentre i primi non possono essere dispensanti, per i secondi può darsi dispensa della competente autorità ecclesiastica. Gli impedimenti si definiscono pubblici se possono essere provati in foro esterno, altrimenti si dicono occulti. Inoltre, in rapporto alla conoscenza che se ne abbia, essi possono definirsi certi, ne caso se ne abbia consapevolezza, o dubbi, se circa la loro esistenza esiste un dubbio, che può essere di fatto o di diritto.
1.2. Gli impedimenti “in specie”
Gli impedimenti sono: l’età, l’impotenza, il vincolo del precedente matrimonio, la diversità di religione, l’ordine sacro, il voto pubblico perpetuo di castità, il rapimento, il delitto, la consanguineità (o parentela), l’affinità, la pubblica onestà e il vincolo nato dall’adozione (parentela legale)
a. L’età
Per quanto riguarda l’età non possono contrarre matrimonio l’uomo minore di 16 anni e la donna minore di 14. tuttavia, le Conferenze Episcopali possono elevare tale limite, che in Italia e nelle altre nazioni europee è stato generalmente fissato al raggiungimento dei 18 anni, salvo dispensa, da concedersi previo accertamento della maturità psicofisica dei soggetti.
b. L’impotenza