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Il Matrimonio nell'Ordinamento Giuridico Italiano: Diritto Civile e Diritto Canonico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti di ecclesiastico per esame avvocato

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 29/12/2017

vincenzo-sgueglia
vincenzo-sgueglia 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
1. DIRITTO ECCLESIASTICO
Il diritto ecclesiastico è quella parte dell'ordinamento giuridico che disciplina il fenomeno religioso.
2. ATTEGGIAMENTI DELLO STATO NEI CONFRONTI DEL FENOMENO RELIGIOSO
Lo Stato può essere:
1) confessionista: se lo Stato manifesta un atteggiamento di favore verso una det. confessione
religiosa, accettando o tollerando la presenza di altre confessioni religiose;
2) unionista: se il potere temporale e il potere religioso sono concentrati nelle mani della stessa
persona (x es. monarca inglese, che è anche il capo della chiesa anglicana), e, in particolare, si può
avere una teocrazia, se è il potere statuale a essere subordinato a quello religioso, o un
cesaropapismo, se è invece il potere religioso che dipende da quello statuale;
3) separatista: se lo Stato è indifferente nei confronti del fenomeno religioso, nel senso che
considera le diverse associazioni religiose presenti sul suo territorio alla stessa stregua delle altre
forme di associazione, e non detta nessuna disciplina del fenomeno religioso, favorevole
limitativa;
4) laico: se lo Stato riconosce e garantisce il pluralismo confessionale.
L'Italia è uno Stato laico, in quanto l'art. 3 Cost. stabilisce che tutti i cittadini sono uguali davanti
alla legge senza distinzione di religione, mentre l'art. 8 Cost. stabilisce che tutte le confessioni
religiose sono ugualmente libere davanti alla legge; lo Stato italiano, però, non ha un atteggiamento
indifferente nei confronti del fenomeno religioso, in quanto ha stipulato un concordato che
disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, e una serie di intese che disciplinano i rapporti con
le confessioni religiose acattoliche presenti sul territorio.
FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
1. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
Nel diritto ecclesiastico, le norme che concorrono a costituirlo hanno origine diversa, in quanto
alcune sono di diretta derivazione statale, altre derivano da accordi (concordati, intese, ecc..)
stipulati con le diverse autorità religiose tutte poste su un piano di piena parità giuridica, e altre,
infine, sono norme che derivano da ordinamenti giuridici interni alle varie confessioni religiose e
sono recepite in quello statale ricorrendo a particolari forme di adattamento.
Le fonti del diritto ecclesiastico si dividono in:
a) fonti costituzionali;
b) fonti di provenienza unilaterale statale e regionale;
c) fonti di provenienza unilaterale confessionale;
d) fonti di provenienza bilaterale (o concordatarie).
2. FONTI COSTITUZIONALI
La Costituzione valorizza il fenomeno religioso, in quanto lo considera un aspetto della libertà di
manifestazione del pensiero e della libertà di associazione: pertanto l'atteggiamento dello Stato nei
confronti del fenomeno religioso non è indifferente, bensì interventista, per l'aspirazione a
rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e
l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Gli articoli della Costituzione in cui sono consacrati i principi ispiratori dello Stato in materia
religiosa sono:
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DIRITTO ECCLESIASTICO

1. DIRITTO ECCLESIASTICO

Il diritto ecclesiastico è quella parte dell'ordinamento giuridico che disciplina il fenomeno religioso.

  1. ATTEGGIAMENTI DELLO STATO NEI CONFRONTI DEL FENOMENO RELIGIOSO Lo Stato può essere:
  1. confessionista : se lo Stato manifesta un atteggiamento di favore verso una det. confessione religiosa, accettando o tollerando la presenza di altre confessioni religiose;
  2. unionista : se il potere temporale e il potere religioso sono concentrati nelle mani della stessa persona (x es. monarca inglese, che è anche il capo della chiesa anglicana), e, in particolare, si può avere una teocrazia, se è il potere statuale a essere subordinato a quello religioso, o un cesaropapismo, se è invece il potere religioso che dipende da quello statuale;
  3. separatista : se lo Stato è indifferente nei confronti del fenomeno religioso, nel senso che considera le diverse associazioni religiose presenti sul suo territorio alla stessa stregua delle altre forme di associazione, e non detta nessuna disciplina del fenomeno religioso, né favorevole né limitativa;
  4. laico : se lo Stato riconosce e garantisce il pluralismo confessionale. L'Italia è uno Stato laico, in quanto l'art. 3 Cost. stabilisce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzione di religione, mentre l'art. 8 Cost. stabilisce che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge; lo Stato italiano, però, non ha un atteggiamento indifferente nei confronti del fenomeno religioso, in quanto ha stipulato un concordato che disciplina i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, e una serie di intese che disciplinano i rapporti con le confessioni religiose acattoliche presenti sul territorio.

FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

1. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO

Nel diritto ecclesiastico, le norme che concorrono a costituirlo hanno origine diversa, in quanto alcune sono di diretta derivazione statale, altre derivano da accordi (concordati, intese, ecc..) stipulati con le diverse autorità religiose tutte poste su un piano di piena parità giuridica, e altre, infine, sono norme che derivano da ordinamenti giuridici interni alle varie confessioni religiose e sono recepite in quello statale ricorrendo a particolari forme di adattamento. Le fonti del diritto ecclesiastico si dividono in: a) fonti costituzionali; b) fonti di provenienza unilaterale statale e regionale; c) fonti di provenienza unilaterale confessionale; d) fonti di provenienza bilaterale (o concordatarie).

  1. FONTI COSTITUZIONALI La Costituzione valorizza il fenomeno religioso, in quanto lo considera un aspetto della libertà di manifestazione del pensiero e della libertà di associazione: pertanto l'atteggiamento dello Stato nei confronti del fenomeno religioso non è indifferente, bensì interventista, per l'aspirazione a rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Gli articoli della Costituzione in cui sono consacrati i principi ispiratori dello Stato in materia religiosa sono:
  • art. 2 Cost., che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, tra cui è compresa la libertà religiosa;
  • art. 3 Cost., che sancisce il principio di uguaglianza, senza discriminazioni fondate sulla religione;
  • art. 7 Cost., che disciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica;
  • art. 8 Cost., che disciplina i rapporti tra lo Stato e le confessioni acattoliche;
  • art. 19 Cost., che riconosce e tutela la libertà religiosa;
  • art. 20 Cost., che vieta trattamenti discriminatori fondati sul carattere ecclesiastico o sul fine di culto degli enti;
  • art. 17, 18 e 21 Cost. che riconoscono tutte le libertà connesse alla libertà religiosa, quali la libertà di riunione, la libertà di associazione, e la libertà di manifestazione del pensiero;
  • art. 33 Cost., che sancisce la libertà di insegnamento, anche religioso.
  1. FONTI DI PROVENIENZA UNILATERALE STATALE E REGIONALE Le fonti di provenienza unilaterale statale e regionale sono le norme che provengono unicamente dalle leggi statali o regionali, e si distinguono in: a) generali: ossia le norme contenute nei codici o nelle leggi che, pur non essendo proprie della materia ecclesiastica, si riferiscono comunque a quest'ultima direttamente o indirettamente (x es. legge sul divorzio); b) settoriali: ossia tutte le norme emanate per disciplinare espressamente la materia ecclesiastica, e in questa categoria rientrano:
  • sia tutte le leggi emanate dal Regno d'Italia dal 1861 fino ai Patti Lateranensi del 1929 (x es. legge delle guarentigie), anche se poi i Patti Lateranensi hanno sancito una generale abrogazione di tutte le norme precedenti in contrasto con le norme contenute nei Patti;
  • sia tutte le leggi emanate dallo Stato dopo i Patti Lateranensi e dopo il Nuovo Concordato (cd. accordi di Villa Madama) del 1984, emanate per attuare, integrare o interpretare le norme concordatarie. La materia dei rapporti della Repubblica con le confessioni religiose resta di esclusiva competenza statale, per cui un'eventuale legislazione regionale che recepisca accordi tra le Regioni e le confessioni religiose può riguardare solo determinati aspetti specifici che rientrano nella potestà legislativa regionale. 3.1 LEGGE DELLE GUARENTIGIE La Legge delle Guarentigie è una legge del 1871 che è stata emanata unilateralmente dallo Stato Italiano per disciplinare i rapporti con la Santa Sede dopo l'occupazione di Roma del 1980. Questa legge assicurava al Papa una serie di condizioni che gli garantissero il libero esercizio del potere spirituale: gli era garantita l'inviolabilità della sua persona, l'immunità dei luoghi dove risiedeva, il diritto di ricevere gli ambasciatori e di accredirane presso le potenze straniere. La Legge fu respinta dalla Santa Sede con l'enciclica Ubi Nos el 1871.
  1. FONTI DI PROVENIENZA UNILATERALE CONFESSIONALE Le fonti di provenienza unilaterale confessionale sono le norme emanate dagli ordinamenti giuridici confessionali per disciplinare determinati rapporti, e alle quali lo Stato riconosce valore giuridico e rinuncia a disciplinare quegli stessi rapporti: il miglior esempio è l'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, ossia il diritto canonico, le cui norme sono efficaci nell'ordinamento giuridico italiano se nelle leggi c'è un esplicito richiamo ad esso, spesso con la formula “secondo le norme del diritto canonico”.
  2. FONTI DI PROVENIENZA BILATERALE (O CONCORDATARIE) Le fonti di provenienza bilaterale (o concordatarie) sono le norme statali che sono emanate come attuazione di un impegno assunto con un altro ordinamento; esempi tipici sono:
  • la legge 810 del 1929, con cui è stata data attuazione alle norme contenute nei Patti Lateranensi;
  • la legge 121 del 1985, con cui è stata data esecuzione al nuovo accordo internazionale di Villa Madama;

Le norme pattizie, ossia le norme che vengono emanate in seguito a un preventivo accordo Stato- confessioni religiose, hanno rango costituzionale, ossia hanno un'efficacia pari alle norme costituzionali; di conseguenza, in caso di conflitto tra una norma pattizia e una norma:

  • costituzionale: secondo la Corte Costituzionale, prevale la norma pattizia, a meno che non si tratti dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato;
  • ordinaria: prevale sempre la norma pattizia. I Patti Lateranensi possono essere modificati con legge ordinaria, ma solo se le modifiche sono concordate tra le parti (è ciò che si è verificato con l'accordo di revisione del Concordato Lateranense del 1984); se invece manca l'accordo tra le parti, lo Stato può modificare i Patti solo tramite il procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost.
  1. PRINCIPIO DEL PLURALISMO CONFESSIONALE (ART. 8,1) L'art. 8 comma 1 Cost. stabilisce che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge : è il cd. principio del pluralismo confessionale, per cui è esclusa ogni forma di confessionismo di Stato. In base al principio del pluralismo confessionale dunque:
  • non sono ammesse discriminazioni tra le confessioni che si basino sulla loro più ampia diffusione rispetto alle altre confessioni;
  • non sono ammesse discriminazioni tra le confessioni che si basino sull'esistenza o meno di un'intesa con lo Stato; le intese cioè non possono costituire una condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per poter godere della libertà di azione e di organizzazione, né per poter godere di norme di favore riguardanti le confessioni religiose. 3.1 LIMITI ALL'ESERCIZIO DEL CULTO ACATTOLICO (ART. 8,2) L'art. 8 comma 2 Cost. stabilisce che le confessioni religiose diverse da quella cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano: la Costituzione riconosce dunque alle confessioni acattoliche un ambito di autonomia e di organizzazione per quanto riguarda la loro attività interna, e sancisce il potere di autodeterminazione delle confessioni acattoliche, ossia il loro potere di creare norme giuridiche efficaci anche nei confronti dello Stato italiano, attraverso statuti interni alle singole confessioni. Tuttavia, gli statuti delle confessioni acattoliche non devono contrastare con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Per quanto concerne l'esercizio in pratica dei culti acattolici, la Costituzione prevede tra i diritti fondamentali la libertà di culto, che può essere esercitata con i soli limiti imposti da:
  • l'art. 17 Cost., che stabilisce il diritto dei cittadini di riunirsi pacificamente e senza armi, ma se le riunioni sono in luogo pubblico, deve esserne dato preavviso alle autorità, le quali possono vietare la riunione solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica;
  • l'art. 19 Cost., che stabilisce, tra le facoltà della libertà religiosa, la libertà di culto in pubblico e in privato, sempreché si tratti di riti non contrari al buon costume. 3.2 INTESE CON LE CONFESSIONI ACATTOLICHE (ART. 8,3) L'art. 8 comma 3 Cost. stabilisce che i rapporti tra lo Stato e le confessioni acattoliche sono disciplinati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze: le intese sono un accordo tra lo Stato e la confessione acattolica su questioni che riguardano sia l'una che l'altra parte. La differenza tra le intese ex art. 8 Cost. e gli accordi o concordati ex art. 7 Cost. è che:
  • le intese costituiscono convenzioni di diritto pubblico interno;
  • i concordati sono accordi stipulati tra due ordinamenti giuridici primari e hanno rilevanza internazionale. Le intese sono semplici atti politici, privi di valore giuridico: una volta raggiunta l'intesa con la confessione acattolica, lo Stato deve emanare una legge conforme all'intesa preventivamente raggiunta. Le leggi di recepimento delle intese hanno il rango di leggi ordinarie, sono sindacabili dalla Corte

Costituzionale, e hanno una forza passiva rinforzata, nel senso che possono essere modificate solo da successive leggi che recepiscono una nuova intesa tra le parti. La particolarità del disegno di legge di recepimento di intesa è che può essere approvato o respinto dal Parlamento, ma non può essere modificato, per evitare che lo Stato approvi una legge il cui contenuto sia diverso dal contenuto dell'intesa concordato con la confessione religiosa; in caso di rigetto da parte del Parlamento, il testo ritorna al Governo che deve di nuovo riaprire le trattative con la confessione per eventuali e ulteriori modifiche. Per quanto riguarda la condizione giuridica delle confessioni che dovessero o volessero rimanere prive di intesa, si ritiene che lo Stato sia libero di legiferare unilateralmente, sempre in armonia con i principi fondamentali della Costituzione.

  1. LIBERTA' DI COSCIENZA La libertà di coscienza è una vera e propria libertà che comprende tutti gli atteggiamenti della persona che sono direttamente imputabili alla sua coscienza. Pur non essendo espressamente prevista dalla Costituzione, la libertà di coscienza viene considerata come un diritto inviolabile dell'uomo ex art. 2 Cost. La Corte Costituzionale ha affermato che la libertà di coscienza dei non credenti va fatta rientrare nella più ampia libertà religiosa prevista dall'art. 19 Cost., che tutelerebbe anche la corrispondente libertà negativa di non credere (ateismo).
  2. LIBERTA' RELIGIOSA (ART. 19-20) L'art. 19 Cost. stabilisce che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o collettiva, di farne propaganda, e di esercitare in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. La libertà religiosa è la libertà che lo Stato garantisce a ogni cittadino di scegliere la propria fede religiosa. La libertà religiosa è un diritto soggettivo pubblico, in quanto comporta la pretesa di una prestazione negativa da parte dello Stato, che deve astenersi da tutti quegli atti che possono impedirne il libero esercizio. La libertà religiosa è un diritto personalissimo, inalienabile, indisponibile, inviolabile e intangibile riconosciuto a ogni soggetto e a tutte le comunità religiose. La libertà religiosa è riconosciuta a tutti, e quindi ai cittadini, agli stranieri e agli apolidi. La libertà religiosa comprende 3 facoltà:
  1. la libertà di fede , ossia la libertà di professare qualunque fede, di cambiare fede, di non professare alcuna fede, di essere indifferenti o scettici verso la religione, e anche la libertà di ateismo, senza che questo comporti nessuna conseguenza o discriminazione;
  2. la libertà di propaganda , ossia la libertà di fare proseliti sia nei luoghi di culto che fuori, mediante la parola, gli scritti, i libri o altri mezzi di manifestazione del pensiero, e anche con l'esaltazione della propria fede o con la negazione del fondamento dogmatico delle altre confessioni, purché ciò non rappresenti ingiuria per il credente e quindi lesione della sua personalità e dei suoi valori etici;
  3. la libertà di culto , ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo pubblico; tuttavia, per le riunioni in luoghi pubblici serve il preavviso all'autorità, che può vietarle solo per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica. L'esercizio della libertà religiosa può essere limitato solo con provvedimenti che devono essere motivati dalla necessità di tutelare altri diritti fondamentali o interessi costituzionalmente rilevanti: per cui lo Stato può limitare la libertà religiosa solo quando essa mette in pericolo altri diritti fondamentali; perciò, nello svolgimento dei riti di culto, non si possono mai limitare i diritti altrui per motivi religiosi (x es. sono vietate la segregazione e la mutilazione di organi genitali femminili). Sono vietati:
  4. i riti contrari al buon costume, ossia sono illegittimi i riti che offendono il comune senso del pudore sessuale;

ORDINAMENTO DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

1. STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

Lo Stato della Città del Vaticano è quel territorio su cui, in base al Trattato del Laterano, la Santa Sede ha una vera e propria sovranità, che è funzionale a garantire la libertà e l'indipendenza della Santa Sede stessa nello svolgimento delle proprie funzioni. Lo Stato della Città del Vaticano è sorto in virtù del Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929. La Città del Vaticano è dunque un vero e proprio Stato, in quanto:

  • ha una personalità giuridica internazionale autonoma;
  • ha un fine generale, ossia lo scopo di garantire la libertà e l'indipendenza della Santa Sede nel governo della Chiesa universale.
  1. ELEMENTI DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO Nello Stato della Città del Vaticano si riscontrano gli elementi costitutivi di tutti gli Stati, ossia: a) territorio: è l'ambito spaziale sottratto alla sovranità italiana e soggetto alla sovranità della Santa Sede; b) popolo: esso è costituito da:
  • i cardinali residenti a Roma, anche se fuori dalla Città del Vaticano;
  • coloro che hanno stabile residenza in Vaticano, per motivi di carica o ufficio;
  • coloro che sono autorizzati dal Papa a risiedere in Vaticano;
  • il coniuge, i figli, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle di cittadini vaticani, conviventi e autorizzati a risiedere in Vaticano. La cittadinanza vaticana si basa dunque sul rapporto di lavoro o sulla permanenza autorizzata nei confini dello Stato, e il suo acquisto non è mai automatico, ma è basato sulla concorde volontà della Santa Sede e dell'interessato; tuttavia, la cittadinanza vaticana è cumulabile con la cittadinanza dello Stato di appartenenza originaria: infatti, ai cittadini vaticani che si trovino nel territorio dello Stato italiano sono applicabili le norme dell'ordinamento italiano; c) sovranità: è costituita dal potere di governo, che spetta al Papa.
  1. CARATTERI DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO Lo Stato della Città del Vaticano è:
  • una monarchia elettiva: in quanto il Capo dello Stato, ossia il Papa, è eletto dal Collegio dei Cardinali;
  • uno Stato assoluto: in quanto tutti i poteri dello Stato sono concentrati nelle mani del Papa, che è dunque un vero e proprio sovrano assoluto, dato che è al tempo stesso titolare di due poteri supremi, ossia Capo della Chiesa Cattolica e sovrano dello Stato della Città del Vaticano;
  • uno Stato confessionale: per il suo fine, in quanto lo Stato della Città del Vaticano è stato costituito per garantire alla Santa Sede la necessaria libertà e indipendenza nello svolgimento della sua missione spirituale in tutto il mondo;
  • un'enclave: in quanto il suo territorio è completamente circondato dallo Stato Italiano.
  1. ORDINAMENTO DELLO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO Con Motu Proprio di Papa Giovanni Paolo II del 2000, è entrata in vigore la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano , ossia una sorta di Costituzione vaticana, i cui punti salienti sono:
  • il Papa, Capo della Chiesa Cattolica e sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario; durante il periodo di Sede vacante, questi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali, che può emanare norme legislative solo in caso di necessità e di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacatio, previa conferma del Papa successivamente eletto;
  • la rappresentanza dello Stato nei rapporti con gli Stati Esteri e nelle relazioni diplomatiche è riservata al Papa, che la esercita per mezzo della segreteria di Stato;
  • il potere legislativo, salvi i casi che il Papa intenda riservare a sé stesso, è esercitato da una Commissione composta da un Cardinale Presidente e da altri Cardinali, tutti nominati dal Papa;
  • il potere esecutivo è esercitato dal Cardinale Presidente della Commissione e, nell'esercizio di questo potere, il Presidente è aiutato dal Segretario Generale e dal Vice Segretario Generale;
  • il potere giudiziario è esercitato, in nome del Papa, dagli organi che costituiscono il potere giudiziario dello Stato, ossia Giudice Unico, Tribunale di primo istanza, Corte d'Appello e Corte di Cassazione, mentre la facoltà di concedere amnistie, indulti e grazie è riservata al Papa. A partire dal 1 gennaio 2009 è entrata in vigore la cd. legge sulle fonti del diritto , secondo cui il diritto canonico è la prima fonte di diritto e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente; queste ultime infatti devono essere previamente recepite dalla competente autorità vaticana, e questa maggior cautela nella recezione delle leggi italiane è giustificata sia dal numero eccessivo di norme dell'ordinamento italiano, sia dall'instabilità delle leggi civili, sia infine dal contrasto di alcune leggi italiane (x es. divorzio) con i principi fondamentali della Chiesa.
  1. RAPPORTI TRA CITTA' DEL VATICANO E STATO ITALIANO L'Italia, tramite le norme internazionali, garantisce allo Stato della Città del Vaticano l'assoluta libertà e indipendenza nello svolgimento della sua missione in Italia e nel mondo. Le ridotte dimensioni del territorio dello Stato della Città del Vaticano e soprattutto la sua posizione di enclave comportano che la sovranità e l'indipendenza effettiva del Vaticano dipendano in gran parte dallo Stato che lo circonda, ossia dall'Italia; di conseguenza, è stato necessario stabilire, negli stessi Accordi Lateranensi, una serie di norme che stabiliscono gli obblighi reciproci tra Italia e Città del Vaticano. In particolare, in materia penale, su richiesta della Santa Sede, l'Italia nel suo territorio punisce i reati che sono stati commessi nella Città del Vaticano, e applicherà in questi casi il diritto penale italiano; allo stesso modo, la Santa Sede si impegna a consegnare all'Italia coloro che si sono rifugiati nella Città del Vaticano e che sono imputati di aver commesso nel territorio italiano atti ritenuti delittuosi dalle leggi di entrambi gli Stati.
  2. CHIESA CATTOLICA NELL'ORDINAMENTO INTERNAZIONALE Secondo la dottrina canonistica, la Chiesa Cattolica ha personalità giuridica internazionale , ossia ha la capacità di agire nell'ordinamento internazionale. Secondo questa dottrina, la personalità giuridica internazionale apparterrebbe sia alla Chiesa in sé considerata, sia all'organo attraverso cui essa agisce, ossia la Santa Sede, anche se in concreto è sempre quest'ultima che attua la soggettività della Chiesa. Dal punto di vista del diritto internazionale, lo Stato della Città del Vaticano è:
  • uno Stato riconosciuto: sia direttamente dall'Italia tramite il Trattato, sia indirettamente dagli altri Stati che mantenevano rapporti diplomatici con la Santa Sede;
  • uno Stato neutralizzato: cioè ha il diritto di non essere offeso da operazioni belliche di altri Stati e il dovere di non compierne.

PREROGATIVE DEGLI ORGANI CENTRALI DELLA CHIESA

CATTOLICA

1. GARANZIE DI CARATTERE PERSONALE

1.1 PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE

Nel diritto italiano, il Papa ha una serie di prerogative, che sono diverse da quelle che normalmente

civile e penale;

  • le sedi dei rappresentanti diplomatici di Stati esteri presso la Santa Sede, che sono situate di regola nel territorio italiano data la esiguità del territorio vaticano, godono delle prerogative e delle immunità che spettano alle sedi diplomatiche secondo il diritto internazionale, anche se i loro Stati non hanno rapporti diplomatici con l'Italia: questo comporta che le sedi dei rappresentanti diplomatici sono coperte da immunità reali e, quindi, sono sottratte a controlli e ispezioni di agenti italiani. In particolare, l'Italia e la Santa Sede hanno stabilito tra loro normali rapporti diplomatici mediante accreditamento di un Ambasciatore italiano presso la Santa Sede e di un Nuncio pontificio presso l'Italia.

POSIZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA NEL DIRITTO

ITALIANO

1. AUTONOMIA DELLA CHIESA CATTOLICA

Con i Patti Lateranensi del 1929, lo Stato italiano riconosce l'autonomia primaria della Chiesa Cattolica e l'originarietà dell'ordinamento canonico; la conferma del fatto che lo Stato riconosce la Chiesa è data dal fatto che lo Stato riconosce l'efficacia di alcune norme dell'ordinamento canonico nell'ordinamento giuridico italiano. La consacrazione formale è avvenuta successivamente con l'art. 7 Cost. che sancisce l'indipendenza e la sovranità, ciascuno nel proprio ordine, dello Stato italiano e della Chiesa Cattolica, e con l'art. 1 del Nuovo Concordato, che ribadisce in forma solenne il principio dell'art. 7 Cost., con l'impegno delle parti di rendere operative sia l'indipendenza che la sovranità. In base all'art. 7 Cost., Stato e Chiesa disciplinano ognuna il proprio ordine di rapporti. Di conseguenza, l'esistenza di due istituzioni supreme (Stato e Chiesa), che operano in materie diverse ma sullo stesso territorio e sugli stessi soggetti, fa' sì che il complesso dei rapporti che costituiscono l'ordine ecclesiastico rappresenti un limite per lo Stato nell'ambito dello stesso ordinamento giuridico italiano: questo perché la sovranità e l'indipendenza della Chiesa sono riconosciute solo laddove non si manifestano la sovranità e l'indipendenza dello Stato. Nelle materie miste, ossia in quelle materie che potrebbero essere disciplinate da entrambi gli ordinamenti, per risolvere le eventuali controversie sulla competenza Stato-Chiesa, lo Stato italiano e la Chiesa Cattolica affidano la ricerca di una soluzione amichevole a una commissione paritetica da loro nominata.

  1. POSIZIONE DELLA CHIESA CATTOLICA NEL DIRITTO ITALIANO La Chiesa Cattolica è un'istituzione, situata sul territorio dello Stato italiano, che disciplina i rapporti religiosi di soggetti che sono anche cittadini e, come tali, sottoposti alla sovranità dello Stato: di qui la necessità di risolvere il problema della posizione giuridica della Chiesa Cattolica all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Secondo la dottrina prevalente, la Chiesa, nell'ambito dell'ordinamento giuridico italiano, è una persona giuridica di diritto pubblico , ma non una persona giuridica di diritto privato: infatti, lo Stato riconosce la Chiesa Cattolica come un'istituzione disciplinata da un proprio e originario ordinamento giuridico, quello canonico, e come tale, dotata di una serie di poteri pubblici per la realizzazione dei suoi fini, che vengono ad assumere rilevanza diretta nell'ordinamento giuridico italiano; di conseguenza, la Chiesa costituisce un'istituzione di diritto pubblico.
  2. POTERE DI GIURISDIZIONE Il potere più caratteristico e importante riconosciuto alla Chiesa è il libero esercizio della

giurisdizione in materia ecclesiastica , che si concretizza nel: a) potere legislativo: le norme della Chiesa Cattolica hanno efficacia nell'ordinamento giuridico italiano quando producono modifiche nell'ambito dell'ordinamento stesso (x es. disciplina dell'istituto del matrimonio); b) potere esecutivo: gli atti emanati dalle autorità ecclesiastiche competenti producono effetti nell'ordinamento giuridico italiano, sia in relazione a persone che a cose (x es. gli atti di certificazione, come le attestazioni dell'avvenuta celebrazione del matrimonio canonico); c) potere giudiziario: è esercitato nelle cause relative alla nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili. Quanto all'efficacia degli atti ecclesiastici, ossia quelli emanati dall'autorità ecclesiastica, bisogna distinguere tra: a) atti che hanno diretta e immediata rilevanza agli effetti civili (x es. conferimento di uffici); b) atti che, per essere rilevanti agli effetti civili, necessitano di un atto di registrazione da parte delle autorità civili (x es. celebrazione del matrimonio canonico, sentenze ecclesiastiche in materia matrimoniale, ecc..); c) atti che costituiscono un mero presupposto per l'emanazione di un provvedimento discrezionale dell'autorità civile italiana (x es. riconoscimento di enti ecclesiastici).

  1. POTERE DI MAGISTERO Lo Stato garantisce alla Chiesa il libero esercizio del potere di magistero , ossia quel complesso di poteri relativi al governo della Chiesa che servono per attuare la dottrina della Chiesa stessa. Nell'ambito di questo potere rientrano 3 categorie di attività:
  1. la diffusione dei dogmi della religione cattolica, come l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado;
  2. la formazione della cultura dei chierici, cioè di coloro che sono destinati ai ministeri sacri, e infatti le università, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri istituti per ecclesiastici e religiosi, dipendono unicamente dall'autorità ecclesiastica;
  3. la formazione della cultura dei laici, ispirata ai principi della religione cattolica, e infatti spesso enti ecclesiastici tengono istituti scolastici di grado elementare, medio e superiore.

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA

CATTOLICA IN ITALIA

1. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA CATTOLICA

La Chiesa Cattolica è divisa territorialmente in: a) diocesi : è la porzione di territorio che è affidata alla cura pastorale di un Vescovo, che è aiutato nel governo della diocesi dai Vescovi ausiliari e dalla Curia diocesana, composta dal Vicario generale e dal Cancelliere della Curia; le diocesi sono a loro volta divise in b) parrocchie: è una determinata comunità di fedeli costituita stabilmente nell'ambito di una diocesi ed è la cellula di tutta l'organizzazione della Chiesa, che è affidata alla cura pastorale di un parroco, che è aiutato eventualmente da vice-parroci.

  1. TITOLARI DEGLI UFFICI ECCLESIASTICI Titolari degli uffici ecclesiastici sono: a) il Vescovo : è il capo di una diocesi, è nominato liberamente dal Papa, ed esercita tutti i poteri giurisdizionali e spirituali che gli spettano in base alle norme del diritto canonico e alle norme del Concordato; b) il Parroco : è il sacerdote che, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, esercita la cura pastorale di quella specifica comunità di fedeli affidatagli, che è appunto la Parrocchia; l'ufficio di parroco è

riferimento, più che alla nozione di ecclesiastico, alla nozione di ministro di culto , riferita in generale a tutte le confessioni religiose (cattolica e non); tuttavia, i due termini non sono sinonimi, perché non tutti gli ecclesiastici sono ministri di culto (x es. non lo sono i seminaristi). Per cui il termine ecclesiastico è un termine più generico.

  1. STATUS DEGLI ECCLESIASTICI Gli ecclesiastici sono esenti dal servizio militare di leva; possono ottenerne l'esonero ed essere assegnati al servizio civile sostitutivo. Gli ecclesiastici devono rispettare il segreto professionale: infatti non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altra autorità informazioni e notizie su fatti o su persone di cui siano venuti a conoscenza a causa del loro ministero. Di conseguenza, i ministri di culto non possono essere obbligati a deporre su fatti conosciuti a causa del loro ministero, e, in caso contrario, la prova raccolta è inutilizzabile. Il segreto professionale copre, non solo notizie e informazioni, ma anche gli atti e i documenti e ogni altra cosa esistente presso queste persone a causa del loro ministero. E' vietato infine intercettare quelle conversazioni o comunicazioni dei ministri di culto che hanno ad oggetto fatti conosciuti a causa del loro ministero. I ministri di culto sono incompatibili con l'ufficio di giudice popolare, onorario e di pace, di VOP, e con l'esercizio della professione di avvocato e di notaio. I ministri di culto non possono essere eletti, nel territorio in cui esercitano il loro ufficio, a Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere regionale, provinciale, metropolitano e comunale.
  2. POSIZIONE PATRIMONIALE DEGLI ECCLESIASTICI Gli stipendi dei ministri di culto sono impignorabili. La congrua sostentatio era l'assegno erogato mensilmente dallo Stato italiano ai sacerdoti, come stipendio; cioè lo Stato italiano garantiva agli ufficiali ecclesiastici un reddito minimo, facendo integrare dal Fondo culto i redditi risultati inadeguati (cd. supplementi di congrua). Tuttavia, questo istituto è stato abrogato con la legge 222 del 1985, che ha previsto un sistema che garantisce il congruo e dignitoso sostantamento di tutti gli appartenenti al clero cattolico che svolgono servizio in favore della diocesi: in pratica, in ogni diocesi è stato eretto l'Istituto per il sostentamento del clero, che garantisce a tutti i sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi una remunerazione per il loro congruo e dignitoso sostantamento. Il lavoro degli ecclesiastici è un rapporto di lavoro subordinato e, nel caso in cui la prestazione sia resa nei confronti dell'istituto di appartenenza, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'onerosità della prestazione sia la regola. Infine, vige il principio di prevenzione, secondo cui, una volta che l'ecclesiastico ha adito la giurisdizione canonica, non può più rivolgersi a quella statale per la definizione di una controversia relativa alla retribuzione che gli spetta, ma è anche vero che l'eccelesiastico ha diritto di adire direttamente la giurisdizione ordinaria senza che quest'ultima possa negare la propria competenza.
  3. PREVIDENZA SOCIALE DEGLI ECCLESIASTICI Gli ecclesiastici godono di: a) una tutela previdenziale generale , in quanto cittadini; b) una tutela previdenziale particolare , in quanto ministri di culto. Sotto il primo aspetto, gli ecclesiastici che svolgono una prestazione retribuita alle dipendenze di terzi (Stato, enti pubblici, enti ecclesiastici, datori di lavoro privati) sono iscritti alle rispettive forme previdenziali per quanto riguarda i rischi di vecchiaia e di invalidità. Sotto il secondo aspetto, tutti i sacerdoti cattolici e i ministri di culto acattolici sono obbligatoriamente iscritti a un apposito Fondo Previdenziale (gestito dall'INPS), e sono stati in questo modo equiparati ai liberi professionisti che hanno proprie e obbligatorie Casse professionali di previdenza. L'obbligo del versamento dei contributi, posto a carico degli iscritti, decorre dall'ordinazione sacerdotale o dall'inizio del ministero.

Le prestazioni erogate sono:

  • pensione di vecchiaia: si consegue a 68 anni, mentre sono richiesti 65 anni per coloro che hanno un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni; in ogni caso, il requisito contributivo minimo richiesto è di 20 anni di contribuzione;
  • pensione di invalidità: spetta agli iscritti da almeno 5 anni al Fondo previdenziale che sono nella permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico o mentale;
  • pensione ai superstiti: spetta ai superstiti di pensionati o di iscritti che, al momento del decesso, possono far valere almeno 5 anni di contribuzione.
  1. RESPONSABILITA' PENALE DEGLI ECCLESIASTICI Gli ecclesiastici, al pari degli altri cittadini, sono soggetti a tutte le leggi penali dello Stato. L'autorità giudiziaria comunica all'autorità ecclesiastica competente i procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici. Costituisce circostanza aggravante del reato l'aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti la qualità di ministro di culto, così come, al contrario, costituisce circostanza aggravante l'aver commesso il fatto contro un ministro di culto.
  2. POTERE DISCIPLINARE DELL'AUTORITA' ECCLESIASTICA Le sentenze e i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche, che hanno per oggetto la responsabilità disciplinare di ecclesiastici o religiosi, e che sono comunicati alle autorità civili, hanno piena efficacia giuridica in Italia, purché siano in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani: questo significa che i provvedimenti ecclesiastici potranno essere sindacati dall'autorità giudiziaria italiana quanto meno sotto il profilo del rispetto delle garanzie costituzionali.

ENTI ECCLESIASTICI

1. ENTI ECCLESIASTICI

Gli enti ecclesiastici sono quegli enti che sono sorti in base a un provvedimento canonico, ossia sono quegli enti che sono stati eretti/costituiti dalla Chiesa, sia che si tratti di associazioni di persone che di complessi di cose, purché siano disciplinati, sia per quanto riguarda la loro creazione che per quanto riguarda la loro attività, dal diritto canonico.

  1. ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI Gli enti ecclesiastici possono ottenere la personalità giuridica, ma non tutti gli enti ecclesiastici hanno la personalità giuridica, cioè non tutti gli enti ecclesiastici sono civilmente riconosciuti. Per cui bisogna distinguere tra:
  • ente ecclesiastico: è quello previsto dall'ordinamento canonico;
  • ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: è quello a cui è riconosciuta la personalità giuridica nell'ordinamento giuridico dello Stato alle condizioni stabilite da esso. In particolare, gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico, aventi sede in Italia, che hanno un fine di religione o di culto possono ottenere la personalità giuridica nell'ordinamento giuridico dello Stato, cioè possono essere civilmente riconosciuti come persone giuridiche : infatti gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento giuridico dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. La competenza per il riconoscimento degli enti ecclesiastici non spetta più al Presidente della Repubblica, ma al Ministro dell'Interno, e non c'è più l'obbligo del parere del Consiglio di Stato.
  1. REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO

dall'autorità ecclesiastica. La domanda di riconoscimento è diretta al Ministro dell'Interno, ma deve essere presentata alla Prefettura della provincia in cui l'ente ha sede, e la domanda deve contenere i dati caratterizzanti l'ente: la denominazione, la sede, la natura, i fini, e l'indicazione del legale rappresentante; ad essa vanno allegati tutti i documenti necessari per dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti per ogni tipo di ente. La Prefettura svolge un'attività istruttoria, accertando che le attestazioni contenute nei documenti allegati alla domanda, rispondano allo stato di fatto. Una volta completata l'istruttoria, la Prefettura trasmette gli atti al Ministro con un parere sulla richiesta sia sotto il profilo della legittimità che del merito. Il provvedimento di riconoscimento è dato con decreto del Ministro dell'Interno. Se il Ministro ritiene di non accogliere la domanda, perché mancano i requisiti di legge o per altri motivi di opportunità, egli comunica al rappresentante dell'ente l'esito negativo della pratica, indicandone le ragioni, e quest'ultimo può presentare ricorso agli organi della giustizia amministrativa per motivi di legittimità. L'ente ecclesiastico, una volta ottenuto il decreto di riconoscimento, deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche previsto dal codice civile, e in questo registro devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente. 5.1 ALTRE TIPOLOGIE DI RICONOSCIMENTO Sono possibili altre tipologie di riconoscimento, ossia:

  1. per legge: nel caso di enti che per la loro importanza rendono superfluo il procedimento ordinario di riconoscimento, come x es. la CEI o l'unione delle Comunità Ebraiche;
  2. per antico possesso di stato: ossia un attestato del Ministro dell'Interno da cui risulta che un ente godeva dello status di persona giuridica civile già prima dei Patti Lateranensi del 1929, come x es. la Santa Sede o la Tavola Valdese;
  3. per procedimento abbreviato: ossia attraverso una sorta di giudizio di omologazione da parte del Governo, che si limita a controllare la legittimità degli atti dell'autorità ecclesiastica, come x es. diocesi e parrocchie. 5.2 REVOCA DEL RICONOSCIMENTO In caso di mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni, o nel modo di esistenza, che faccia perdere all'ente ecclesiastico uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, questo può essere revocato con decreto del Ministro dell'Interno, sentita l'autorità ecclesiastica.
  1. TRASFORMAZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI L'autorità ecclesiastica può modificare lo status degli enti ecclesiastici, anche dopo che questi hanno ottenuto il riconoscimento statale. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni, o nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, sempre se non costituisce motivo di revoca del riconoscimento, può acquistare efficacia civile tramite riconoscimento con decreto del Ministro dell'Interno, decreto che va iscritto nel registro delle persone giuridiche.
  2. ESTINZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI Gli enti ecclesiastici possono estinguersi:
  • o con provvedimento di soppressione da parte dell'autorità ecclesiastica;
  • o per estinzione naturale, se l'ente ha cessato di agire per 100 anni. Se si tratta di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, affinché l'estinzione acquisti efficacia civile, il provvedimento dell'autorità ecclesiastica che sopprime l'ente o ne dichiara l'avvenuta estinzione deve essere trasmesso, a cura dell'autorità ecclesiastica, al Ministro dell'Interno il quale, con proprio decreto:
  • lo iscrive nel registro delle persone giuridiche;
  • provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto, secondo quanto prevede il provvedimento ecclesiastico.
  1. ATTIVITA' DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DIVERSE DA QUELLE DI RELIGIONE O DI CULTO Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere anche attività diverse, oltre a quelle con fine di religione e di culto. Gli enti possono svolgere tutte le attività ritenute lecite dall'ordinamento statale e, in particolare, si considerano attività diverse da quelle di religione e di culto le attività di assistenza e beneficienza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, attività commerciali o a scopo di lucro.
  2. REGIME TRIBUTARIO DEGLI ENTI ECCLESIASTICI Gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a questi scopi, sono equiparati a fini fiscali agli enti aventi fine di beneficienza e di istruzione: questo comporta x es. la riduzione alla metà dell'IRES per gli enti civilmente riconosciuti, e questi enti sono esenti anche dalle imposte di successione e sulle donazioni; inoltre, gli immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto sono esenti da IMU. Gli enti ecclesiastici invece che svolgono attività diverse da quelle di religione o di culto sono soggetti alle leggi dello Stato che riguardano queste attività e al relativo trattamento tributario. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con cui lo Stato ha stipulato accordi o intese sono considerati come ONLUS, e come tali beneficiano di numerose agevolazioni fiscali.
  3. SINGOLI ENTI ECCLESIASTICI 10.1 ENTI ECCLESIASTICI RICONOSCIUTI PRIMA DEL CONCORDATO Gli enti ecclesiastici dotati di personalità giuridica nell'ordinamento giuridico statale che sono sopravvissuti alla legislazione eversiva e che sono dunque antecedenti al Concordato del 1929 sono:
  • la Santa Sede: ad essa la personalità giuridica è stata riconosciuta in via generale dallo Stato con la legge delle guarentigie del 1871;
  • le singole Congregazioni e il Collegio dei Cardinali: la dottrina ne ha ammesso la personalità giuridica considerando che in passato era stata loro riconosciuta e successivamente non è mai stata revocata dal legislatore italiano. 10.2 CHIESE APERTE AL CULTO PUBBLICO Le chiese sono riconosciute solo se sono aperte al culto pubblico e non sono annesse ad altro ente ecclesiastico. Perciò sono due i requisiti per il riconoscimento di una chiesa: a) il carattere pubblico (requisito giuridico): la chiesa è pubblica quando svolge un servizio religioso a favore della comunità dei fedeli, con un uso costante; b) l'apertura al culto (requisito di fatto): la chiesa cioè deve svolgere una funzione attuale. La domanda di riconoscimento deve essere fatta dall'Ordinario diocesano; se si tratta di chiese appartenenti ad enti soppressi, la domanda può essere proposta anche dal rappresentante del rispettivo ente, ma deve essere preventivamente approvata dall'autorità ecclesiastica superiore (di regola il Vescovo del luogo dove la chiesa è situata). La domanda di riconoscimento deve essere corredata di documenti che dimostrano che:
  • la chiesa è stata dedicata al culto divino;
  • è fornita dei mezzi sufficienti per la manutenzione e l'ufficiatura. Il decreto di riconoscimento della personalità giuridica della chiesa dev'essere iscritto in apposito registro presso la Prefettura; dopodiché, il prefetto emana l'ordine, esecutivo nei confronti di chiunque, che la chiesa sia consegnata al rappresentante della stessa. 10.3 FABBRICERIE Le fabbricerie sono gli enti che provvedono all'amministrazione dei beni delle chiese e alla manutenzione e conservazione dei rispettivi edifici.

1. BENI ECCLESIASTICI

I beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del codice civile, dato che non è diversamente previsto dalle leggi speciali che li riguardano. Tuttavia, i beni ecclesiastici devono essere amministrati secondo le norme del diritto canonico: infatti, le norme del diritto canonico che disciplinano i diritti e i doveri degli amministratori e dei rappresentanti degli enti ecclesiastici hanno efficacia nell'ordinamento giuridico italiano, in virtù di espresso rinvio. Gli enti ecclesiastici possono acquistare diritti reali immobiliari senza necessità dell'autorizzazione governativa.

  1. EDIFICI DI CULTO Gli edifici di culto sono i luoghi in cui i fedeli di una det. confessione religiosa svolgono le loro funzioni di culto e compiono gli atti di culto, sia singolarmente che collettivamente. Gli edifici di culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati, o demoliti, se non per gravi motivi e previo accordo con l'autorità ecclesiastica competente; inoltre, la forza pubblica non può entrare in questi edifici senza avvisare l'autorità ecclesiastica, se non in casi di urgente necessità. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartenenti a privati, non possono essere sottratti a questa destinazione, neppure per effetto di alienazione, finché questa destinazione non sia cessata in conformità della legge che li riguarda: perciò, il vincolo di destinazione dell'edificio all'esercizio del culto è tutelato solo se l'edificio ha per scopo l'esercizio pubblico del culto, mentre non è tutelato se ha per scopo solo un uso privato del culto; di conseguenza, non si ha esercizio pubblico del culto se il culto stesso è rivolto solo agli appartenenti di una comunità religiosa, a una confraternita, a un seminario, a una scuola, senza che siano ammesse nell'edificio di culto altre persone, cioè è necessaria la celebrazione a porte aperte.

SISTEMA DELLE ENTRATE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

1. IMPOSTE ECCLESIASTICHE

La Chiesa ha potere di imposizione fiscale , cioè può imporre e riscuotere tributi; tuttavia, in base ad art. 23 Cost., nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Infatti:

  • nei confronti dei singoli fedeli: il potere di imposizione fiscale della Chiesa è venuto meno, in quanto sono state abolite le cd. decime, ossia i tributi che il proprietario di un fondo doveva versare alla Chiesa per i servizi religiosi che la popolazione riceveva e che corrispondevano appunto a una decima parte dei frutti del fondo;
  • nei confronti degli enti ecclesiastici: il Vescovo può imporre agli enti ecclesiastici sottoposti al suo governo un contributo non eccessivo e proporzionato ai loro redditi, per le necessità della diocesi (cd. cathedraticum), e anche un tributo per il seminario (cd. seminaristicum).
  1. TASSE ECCLESIASTICHE La Chiesa, oltre alle imposte, può imporre anche le tasse ecclesiastiche, ossia il corrispettivo di un servizio religioso che gli uffici ecclesiastici svolgono a favore e a richiesta dell'obbligato. Sono tasse ecclesiastiche:
  • le somme dovute in relazione ad atti di giurisdizione volontaria, come le onoreficenze concesse dalla Santa Sede o i permessi rilasciati dai Vescovi;
  • le spese di giudizio davanti ai tribunali ecclesiastici.
  1. EROGAZIONI DELLO STATO A FAVORE DELLA CHIESA: L'OTTO PER MILLE

Lo Stato italiano sostiene finanziariamente la Chiesa attraverso l'erogazione di un contributo statale direttamente alla Santa Sede, e per essa alla CEI, ossia il cd. otto per mille. In pratica:

  • ogni anno una quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) viene destinata, in parte a scopi di carattere sociale o umanitario a diretta gestione statale (x es. fame nel mondo, assistenza ai rifugiati, calamità naturali, ecc..), e in parte a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa Cattolica (esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi, ecc..);
  • le destinazioni dell'otto per mille sono stabilite sulla base di scelte espresse dei contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ma in caso di scelte inespresse, la destinazione dell'otto per mille si stabilisce in proporzione alle scelte espresse degli altri contribuenti, per cui le quote delle scelte inespresse sono ripartite in proporzione delle scelte espresse;
  • lo Stato corrisponde annualmente alla CEI, e, tramite essa, alla Chiesa Cattolica, una parte di questo otto per mille e, a sua volta, la CEI, trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto sull'utilizzo effettivo delle somme. Per cui le erogazioni alla CEI rappresentano il più importante sostegno dello Stato, con propri mezzi economici, a favore della Chiesa.
  1. OBLAZIONI DEI FEDELI Le oblazioni sono le offerte, più precisamente le donazioni manuali, che i fedeli versano volontariamente alla Chiesa: infatti, le autorità ecclesiastiche, senza alcuna ingerenza delle autorità civili, possono effettuare collette all'interno o all'ingresso delle chiese, nonché degli edifici di loro proprietà. Le persone fisiche possono dedurre dal loro reddito complessivo le somme, fino a € 1.032, versate a favore dell'Istituto per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica; questa deduzione vale anche a favore delle confessioni acattoliche firmatarie di intesa.
  2. DISPOSIZIONI PER L'ANIMA Le disposizioni dell'anima sono disposizioni testamentarie con cui il testatore devolve una parte dei suoi beni per la celebrazione di messe in suo suffragio o in genere degli familiari. Questo fine può raggiungersi con diversi strumenti giuridici:
  • costituendo una fondazione di culto;
  • istituendo erede o legatario un ente ecclesiastico e imponendogli l'onere della celebrazione delle messe;
  • imponendo l'onere agli eredi persone fisiche o giuridiche non ecclesiastiche.
  1. LEGATI PII E FONDAZIONI DI CULTO I fedeli possono:
  • trasferire con donazione o testamento a un ente ecclesiastico beni mobili o immobili con determinati oneri temporanei o perpetui per raggiungere fini di culto o di beneficienza (cd. legato pio );
  • disporre con donazione o testamento che det. beni mobili o immobili costituiscano un ente nuovo (cd. fondazione di culto ).

MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI

1. DIRITTO MATRIMONIALE ITALIANO FINO AL CONCORDATO

Fino al Concordato del 1929 il matrimonio civile era obbligatorio ed esclusivo, mentre il matrimonio canonico era irrilevante per l'ordinamento giuridico italiano.