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Diritto civile perlingeri, Appunti di Diritto Privato

Primi capitoli di diritto civile,perlingeri

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 05/06/2016

Enrico.Lorenzet
Enrico.Lorenzet 🇮🇹

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Riassunti di Diritto Privato - Manuale di Perlingeri
Realtà sociale e ordinamento giuridico
Norme e comportamento: Le norme sono strumenti di
valutazione del comportamento. Ha linguaggio
prescrittivo (divieto o permesso di comportamenti).
Vi sono varie tipologie di regole che si legano tra loro
in vista di un ne comune.
Giurisprudenza come scienza sociale: Insieme di
regole e principi ordinanti la coesistenza umana è
l’aspetto normativo del sociale. L’ordinamento
giuridico è “un’insieme unitario e gerarchicamente
disposto di regole e principi interdipendenti. Esso
congura una realtà normativa”. Il diritto è storico e
mutevole.
Sanzioni e coattività dell’ordinamento giuridico: La
realizzazione della regola è garantita da sanzioni
positive/negative.
Sanzione negativa è “conseguenza sfavorevole initta
all’autore della violazione” (ex. risarcimento del
danno, esecuzione in forma specica). Sanzioni
positive sono conseguenze favorevoli per l’agente (ex.
leggi d’incentivazione).
Il diritto positivo (cioè scritto e aventi fonti
riconosciute) ha duplice funzione: a) conservazione
delle situazioni presenti in società, conformando le
sue regole a quelle preesistenti in società. b)
trasformare per interessi alternativi l’esistente,
modicando la società.
La coercibilità è carattere dell’ordinamento giuridico
nel complesso, non di ogni singola regola (ex. non
sono coercibili le regole su rapporti patrimoniali).
Diritto e morale: Il diritto volge a regole diuse in una
specica comunità. La morale cede al diritto quando
la norma è tanto rilevante da non poter essere
lasciata in adempimento per sola iniziativa del
singolo. Morale è individuale, diritto è sociale. Tuttavia
essi sono complementari: nell’ordinamento giuridico
v’é richiamo a norme morali (ex. illiceità per
contrarietà a buon costume).
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Riassunti di Diritto Privato - Manuale di Perlingeri

Realtà sociale e ordinamento giuridico

Norme e comportamento: Le norme sono strumenti di valutazione del comportamento. Ha linguaggio prescrittivo (divieto o permesso di comportamenti). Vi sono varie tipologie di regole che si legano tra loro in vista di un fine comune.

Giurisprudenza come scienza sociale: Insieme di regole e principi ordinanti la coesistenza umana è l’ aspetto normativo del sociale. L’ordinamento giuridico è “un’insieme unitario e gerarchicamente disposto di regole e principi interdipendenti. Esso configura una realtà normativa ”. Il diritto è storico e mutevole.

Sanzioni e coattività dell’ordinamento giuridico: La realizzazione della regola è garantita da sanzioni positive/negative. Sanzione negativa è “conseguenza sfavorevole inflitta all’autore della violazione” (ex. risarcimento del danno, esecuzione in forma specifica). Sanzioni positive sono conseguenze favorevoli per l’agente (ex. leggi d’incentivazione). Il diritto positivo (cioè scritto e aventi fonti riconosciute) ha duplice funzione: a) conservazione delle situazioni presenti in società, conformando le sue regole a quelle preesistenti in società. b) trasformare per interessi alternativi l’esistente, modificando la società. La coercibilità è carattere dell’ordinamento giuridico nel complesso, non di ogni singola regola (ex. non sono coercibili le regole su rapporti patrimoniali).

Diritto e morale: Il diritto volge a regole diffuse in una specifica comunità. La morale cede al diritto quando la norma è tanto rilevante da non poter essere lasciata in adempimento per sola iniziativa del singolo. Morale è individuale, diritto è sociale. Tuttavia essi sono complementari: nell’ordinamento giuridico v’é richiamo a norme morali (ex. illiceità per contrarietà a buon costume ).

Linguaggio giuridico e linguaggio comune: La definizione legislativa vincola il giurista e esprime una disposizione da interpretare in connessione con le altre. Esse sono adeguate/inadeguate (non vere o false). Alcune definizioni di termine sono individuate dalla dottrina. La funzione legislativa travalica lo Stato e si rifà a una pluralità di poteri normativi (ex Unione Europea etc..)

Disposizione, articolo, norma. Regole e principi come norme: Il diritto non definisce ma presuppone norma, regola e principio. Disposizione è “ogni enunciato facente parte di un testo fonte del diritto”. Ogni disposizione ha almeno un significato, ricostruito mediante interpretazione. Norma è una disposizione interpretata, prescrittiva e valutante una condotta. Fattispecie astratta della norma sono le circostanze previste per la sua applicabilità (con logica se A allora B). Fattispecie concreta è il caso concreto in cui si presentano le condizioni astratte. Articolo è partizione interna di una legge e indica a quale enunciato s’intende fare riferimento (ex Codice Civile ha 2969 articoli ed è un’unica legge). Un articolo più disposizioni e quindi più norme. Alcune disposizioni si ricavano da più articoli. Regole e principi sono entrambi norme. Ma regola è una norma richiedente un insieme specifico di comportamenti per la sua soddisfazione (ex. il vaccino). Principio è una norma che impone la massima realizzazione di un valore. Regola risponde alla logica “tutto o niente”, il principio “più o meno”. Ogni regola è riconducibile ad almeno un principio, essa è il modo di realizzare il principio. Il principio unifica le regole nel comune riferimento ad un valore. Si pone dunque un duplice problema nell’interpretazione di una regola: ci si deve chiedere anzitutto “la regola è conseguente con il principio?”, ed essa à “l’unica modalità per attuarlo?” Norma eccezionale non è riconducibile immediatamente a un principio ed è “deviazione” dovuta a una specifica fattispecie prioritaria.

Il gerarchico prevede che tra due regole conflittuali, prevale quella emanata da fonte di livello superiore. Quello di specialità fa prevalere la regola che disciplina una ipotesi particolare (norma speciale). Il cronologico fa prevalere la regola emanata per ultima. I tre criteri sono tra loro gerarchici a partire dal primo.

Tra principi vi è sempre concorso , mai conflitto. Essi ammettono più livelli di soddisfazione e più modalità d’attuazione. Nelle ipotesi complesse, tanto più si attua un principio, tanto meno se ne attua un’altro. (ex. una notizia al telegiornale implica più principi - art. 21, 2 costituzione etc.)

Bilanciare i principi significa individuare relazioni di preferenza e compatibilità tra essi per individuare la norma applicabile.

I principi sono graduati in base al loro peso : (libertà vs riservatezza etc.) Il criterio del bilanciamento è la ragionevolezza , ovvero adeguatezza tra finalità perseguite dalla regola e mezzi che la conseguiscono, più la congruenza del fine della regola e i valori tutelati dai principi. Se una regola è ragionevole, allora deve esserci anche un criterio di preferenza. Esso si fonda sul valore della persona (art. 2 costituzione), che sta alla base di tutto.

Principi e clausole generali Tre tipi di principi: 1) generali 2) tecnici 3) assoluti. I generali sono i principi fondamentali della comunità. I tecnici son costrutti concettuali che soddisfano esigenze pratiche (e politiche legislative), essi vanno giustificati da principi generali. Gli assoluti (detti gli “inviolabili”) operano in concorso con altri principi e ne sono fonte di legittimazione (ex. principio di tutela della persona).

Le clausole generali si distinguono dai principi poiché essi son frammenti di disposizioni normative caratterizzate da vaghezza (ex. buon costume e

ordine pubblico). Il loro parametro di valutazione è incerto. Comunque in diritto, tutto va interpretato: la chiarezza delle disposizioni è il risultato dell’interpretazione. Le clausole generali aiutano a formulare la norma e renderla compatibile con più principi.

Diritto e potere: Il potere è “ la capacità di persone o gruppi d’influenzare stabilmente il comportamento umano”. In società, si è in situazione di potere quando un comportamento è conforme alla norma. La norma attribuisce potere. La società è una rete di poteri che terminano al contatto con un contropotere capace di arginarli. In un ordine politico, un potere deve però affermarsi come sovrano rispetto agli altri.

Legalità e legittimità in stato sociale di diritto: La legalità è “fedeltà alla legge”. La legittimità è la “giustificazione del potere e il riconoscimento di una doverosa obbedienza nei suoi confronti”. Un potere è legittimo se agisce entro un quadro i legalità. Nella modernità, la concentrazione e diffusione di potere è espletata dallo Stato. Lo stato di diritto è espressione del predominio del diritto e della sua garanzia verso i cittadini.

Ma l’aggettivo “sociale”, annesso allo stato di diritto, è il tentativo d’unione tra legalità e giustizia sociale. Non solo lo stato non deve prevaricare le libertà individuali, deve altresì garantire a tutti l’effettivo esercizio di tali libertà.

Si distingue pertanto in libertà positive/negative. Le libertà positive indicano che lo Stato rimuove gli ostacoli economico sociali ai fini dell’uguaglianza. Quelle negative affermano che lo Stato non può ostacolare ad esempio il libero pensiero.

Dalle libertà positive emergono i diritti sociali: - istruzione ; - lavoro ; - salute ; -ambiente. Il potere statale è fondato sulla Costituzione (supremo atto legislativo). La legge anticostituzionale è legge invalida.

(adottato con legge parlamentare di delega). Il decreto legge è “emanato dal Governo per circostanze straordinarie senza delega e presentato direttamente alle camere per approvarlo”. Il regolamento necessita di un parere non vincolante, ma imprescindibile del Consiglio di Stato.

Sui criteri sostanziali (in assenza dei formali), s’inizia col definire le norme generali (riferite all’intera comunità) e astratte (applicabili alla classe di fattispecie). Tuttavia esistono anche leggi provvedimento disponenti di specifiche situazioni. La legge introducente una disparità di trattamento è giustificabile solo se attua l’eguaglianza sostanziale, altrimenti è incostituzionale.

Costituzione, codice civile, leggi ordinarie. La costituzione ha rango pre-primario e infonde il principio di legalità costituzionale, valido per tutte le altre leggi. Essa è rigida e si cambia con maggioranza qualificata del parlamento, con una premessa: la forma Repubblicana non è modificabile.

Il codice (fonte di rango primario) contiene un insieme di proposizioni prescrittive, raccolte coerentemente/ sistematicamente per disciplinare l’intero settore. Il codice civile attuale risale al 1942 e pone al centro l’impresa, il lavoro e gli interventi statali nell’economia. Tuttavia la produttività va sottoposta alla tutela dei diritti della persona, valore primo della costituzione.

Fonti del diritto dell’Unione Europea La comunità europea nasce con il Trattato di Roma ( ottobre 1957). Ha premura di sviluppare i paesi membri sulla tutela dei diritti alla persona, sul libero scambio delle merci e lo sviluppo tecnologico in vista di un progresso propriamente europeo. L’ordinamento comunitario deve essere congruo ai principi costituzionali italiani e deve essere ordinato con tutte le altre fonti per formare un sistema italo- comunitario.

Il Trattato di Lisbona del 2009 fonda il “Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”, abbreviato TFUE. La U.E. dispone dei poteri che gli Stati Membri le hanno conferito, secondi il principio di attribuzione.

Nei rapporti dell’Unione coi singoli paesi vale anche: il principio di sussidiarietà (l’unione interviene solo quando lo stato da solo non ce la fa); e il principio di leale collaborazione.

Le fonti comunitarie sono i regolamenti e le direttive. I primi hanno portata generale, direttamente applicabili in ogni stato membro. Le seconde (direttive) non sono immediatamente applicabili. Lo stato deve attuarle con norme interne corrispondenti. Scaduto il termine di applicazione, vi sono delle direttive direttamente applicabili nei rapporti tra cittadini e autorità.

La corte di giustizia europea cura la corretta interpretazione del trattato (ciò lo può fare anche la Corte Costituzionale Italiana se lo ritiene necessario.

Distinzione e vincolatività degli Atti Comunitari Dall’integrazione delle fonti comunitarie con quelle nazionali nasce un sistema italo-comunitario delle fonti. La legislazione ordinaria interna deve rispettare lo scopo posto dalla fonte superiore (ex comunitaria).

Altre fonti, leggi regionali e consuetudini. Le leggi regionali fanno parte delle fonti primarie, competono per materie non espressamente riservate dalla Costituzione alla legislazione Statale.

Le consuetudini sono fonti-fatto. Manca cioè un soggetto determinato che esprime tale volontà normativa. Consuetudine è un “comportamento reiterato e costante dei consociati. Inammissibile è la consuetudine contra legem.

Fonti internazionali. Esse hanno un rango assimilabile e talvolta superiore alle fonti primarie. L’ordinamento italiano si conforma

Principio di divisione dei poteri e principio di legalità. La divisione dei poteri è garanzia di non abuso della forza. Lo stato si divide in tre poteri: a) legislativo b) esecutivo c) giudiziario Più si annetto gli organi autonomi (Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, Consiglio superiore della Magistratura).

Nel potere giudiziario si afferma che “il Giudice è soggetto soltanto alla legge”. La legge incostituzionale è dichiarata dalla Corte Costituzionale. Il principio di legalità si attua con la fedeltà all’ordinamento giuridico.

Principio di eguaglianza Dalla Costituzione promana il divieto di discriminazioni (di sesso, razza, religione) e il divieto di porre ostacoli economico-sociali che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza di cittadini “impedendo il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

L’eguaglianza è da intendere in senso formale (la legge è uguale per tutti) e sostanziale (l’iniqua distribuzione della ricchezza a cui lo Stato deve provvedere). Le due uguaglianze insieme compongono l’idea di giustizia sociale.

Funzione legislativa e giustizia sociale. Limiti generali alla funzione legislativa del Parlamento sono: l’irretroattività (specie in materia penale) e riserva di legge (previsione in Costituzione di materie da disciplinare soltanto con la Legge).

Le materie con riserva di legge (disciplinabili anche da fonti europee) si distinguo per tipi di riserva:

assoluta (il legislatore determina nei dettagli tale materia), relativa (si determina la disciplina di principio) rinforzate (quando la Costituzione indica già i contenuti di valore della legge).

La funzione legislativa garantita dalla Corte Costituzionale che ne verifica la congruenza costituzionale.

Le sentenze della Corte Costituzionale esprimo giudizi sulle leggi di: inammissibilità (ex “la disposizione impugnata non é una legge); infondatezza (circa il merito della vicenda) o fondatezza. Se la corte esprime una sentenza rigetto allora non si ha una forza legale vincolante e tuttalpiù mero valore persuasivo. Se esprime sentenza di accoglimento, essa è allora vincolante per tutti. La sentenza additiva è invece incostituzionale per ciò che la legge non dice, non ciò che dice.

Funzione legislativa e funzione di mercato.