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schemi del primo capitolo del manuale di perlingeri, nozioni introduttive e principi fondamentali
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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A. Realtà sociale e ordinamento giuridico
consociati.
prende in considerazione una situazione generale.
ed è influenzata da varie componenti politiche, sociali, religiose, economiche.
norma. F 0 E 0sanzione positiva: conseguenza favorevole per chi osservato alcune regole.
coercibili, si riscontrano sia nei rapporti patrimoniali s ia nei rapporti non patrimoniali
sanzione)
religiosi).
con la propria coscienza;
regola è possibile solo con il consenso morale.
manca la convinzione interiore di chi agisce ,x le regole giuridiche basta l’osservanza esteriore del comando.
definite dalla stessa dottrina per meglio comprendere sia il linguaggio dei giuristi, sia quello delle leggi altrimenti sarebbe poco comprensibile.
mediante interpretazione;
conseguenze previste da quella norma.
F 0 E 0concreta identificazione della situazione reale e applicazione delle conseguenze previste.
riferimento.
PRINCIPI E REGOLE: (sono entrambi norme)
fattispecie;
stabilito da una norma generale e non può essere applicata per analogia.
particolarità della materia, ma occorre che vi sia un contrasto con il principio.
indipendentemente dalla volontà dei singoli. F 0 A EProvoca la nullità dell’atto, salvo che la legge non disponga diversamente. F 0 A Ela norma stabilisce un livello minimo di tutela al di sotto del quale è vietato scendere, ma le parti restano libere di assicurare un risultato migliore, + favorevole di quello minimo garantito.
F 0 A Esi distinguono in dispositive : regolano un rapporto, ma consentono alle parti di disciplinarlo in modo diverso; F 0 A E suppletive : destinate a supplire l’inerzia dei privati, intervengono a regolare un rapporto solo in mancanza della volontà delle parti.
DIRITTO: insieme di regole e principi. SISTEMA GIURIDICO: è il diritto, esso è aperto, cioè mutabile in relazione alle nuove esigenze e alle nuove fattispecie. Ogni norma che entra a far parte del sistema può modificarlo, l’unico limite è costituito dalla rigidità della Costituzione e dalle regole sulla produzione legislativa.
CONFLITTO TRA REGOLE: Può accadere, che due o più regole, applicate alla medesima fattispecie possono generare un conflitto, quando ad es. vi è una regola che impone un certo comportamento e ne esiste un’altra che lo proibisce. Questo conflitto si può risolvere attraverso 3 criteri:
successivamente;
rango superiore;
CONFLITTO TRA CRITERI: in tal caso il criterio gerarchico prevale sempre su quello di specialità e cronologico, mentre quello di specialità prevale su quello cronologico.
BILANCIAMENTO DEI PRINCIPI:
della fattispecie concreta sono tutti applicati RAGIONEVOLEZZA:
adeguata non discriminatoria non contrastante con la giustizia e quindi giudica la preferibilità della norma da applicare. Nel nostro ordinamento il fondamento della ragionevolezza è il valore della persona.
valori, garantisca l’intolleranza; garantire che le sentenze dei giudici siano controllabili dal punto di vista della loro fedeltà al testo della Cost; assicurare una certa continuità nelle decisioni giudiziarie.
PRINCIPIO: è una norma che impone la massima realizzazione di un valore. Si distinguono in:
altre fonti.
Gazzetta Ufficiale.
dall’ordinamento le norme di rango primario incostituzionali.
dichiarato l’incostituzionalità.
CODICE CIVILE: è una fonte contenente un insieme di proposizioni prescrittive raccolte in modo ordinato al fine di disciplinare un determinato settore. Il codice civile vigente pone in primo piano l’aspetto economico in tutte le sue forme, l’impresa, l’attività produttiva, la regolamentazione del lavoro. Con l’avvento della Costituzione la produttività è stata subordinata ai diritti fondamentali della persona.
IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI: Per identificarle si ricorre ai criteri formali ed in mancanza a criteri sostanziali.
denominazione ufficiale dell’atto è il criterio di identificazione della legge, le altre fonti primarie si identificano in base alla forma del procedimento: il Governo ha il potere di normazione sia primaria, ( decreti legislativi e decreti legge ) e sia secondaria ( regolamenti ).
Il decreto legislativo è adottato dal Governo a seguito di legge delega del Parlamento per emanare su determinate materie ed entro determinate scadenze il decreto legge si ha quando il Governo deve emanare per stati di necessità e di urgenza, è presentato alle Camere il giorno stesso per la sua conversione in legge e deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni. Entrambi devono essere adottati con proprio nome ( autoqualificazione ) e con l’indicazione della legge di delegazione per i D. Lgs. e le circostanze straordinarie di urgenza e necessità per i D. L. REGOLAMENTO GOVERNATIVO: deve indicare il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e la denominazione ufficiale di regolamento.
astratte; esistono norme individuali applicabili ad una sola persona o una sola volta ( privilegi ) norme generali ma non astratte ( regole che istituiscono una organizzazione ), norme astratte ma non generali ( le regole che disciplinano le funzioni del Presidente della Repubblica ).
alla materia economica che i cittadini italiani e i giudici nazionali devono applicare.
della sussidiarietà. Le fonti comunitarie più importanti sono: i regolamenti e le direttive.
subordinate alla Costituzione.
SISTEMA ITALO-COMUNITARIO: fonti nazionali + comunitarie. l’assenza di una ordinata gerarchia delle fonti danneggia il sistema e favorisce abusi e ambiguità, spetta all’interpretazione del giudice nazionale decidere se la direttiva sia idonea a prevalere sulle fonte primarie nazionali.
Costituzione alla legislazione dello Stato ( beneficenza pubblica, assistenza sanitaria e ospedaliera, turismo ).
diritto privato dirette a salvaguardare l’unità e l’eguaglianza.
ripetuto nel tempo da parte dei consociati.
F 0 E 0 praeter legem per le materie non coperte da fonti primarie o secondarie;
FONTI INTERNAZIONALI: Le consuetudini internazionali gerarchicamente sono di rango superiore alle fonti primarie ma assimilabili alle fonti costituzionali.
C. Principi
rappresentano la sua sovranità
per questo si configura anche come diritto civile , inteso come diritto di eguaglianza, non solo nei confronti tra i cittadini, ma anche dello Stato e del mercato.
maggioranza.
PRINCIPIO DELLA DIVISIONE DEI POTERI E DELLA LEGALITA’: il nostro Stato ha 3 poteri:
Costituzionale ( che ha il compito di risolvere i conflitti tra poteri dello Stato ), il Consiglio Superiore della Magistratura.
PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA: Secondo la Costituzione è:
e l’eguaglianza del cittadino.
situazioni diverse sono giudicate in modo uguale.
FUNZIONE LEGISLATIVA : è limitata dall’irretroattività e dalla riserva di legge.
essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. Le leggi retroattive sono legittime purché non contrastino con l’eguaglianza, la ragionevolezza e il principio di legalità ( per le leggi speciali ).
essere disciplinate soltanto con legge. Le materie possono essere disciplinate anche da fonti comunitarie.
dettagliatamente; F 0 E 0relativa , impone la disciplina ( del principio ), soltanto negli aspetti fondamentali
di valore della legge.
RAGIONEVOLEZZA: è lo strumento di controllo del potere legislativo adoperato dalla Corte Costituzionale.
EFFETTO GIURIDICO: L’effetto è la conseguenza giuridica che si collega al fatto, è di tre specie
nasca, si modifichi o si estingua.
rapporto ( negozio di accertamento ).
costituite.
vantano lo stesso diritto adducendo fatti diversi
non fosse mai esistita.
QUALIFICAZIONE: è il procedimento che dalla determinazione della funzione del fatto si arriva all'individuazione della disciplina.
giuridico, al fine di individuare la normativa da applicare.
immediati o differiti.
gli effetti essenziali sono sempre diretti, ma non tutti gli effetti diretti sono essenziali.
una attribuisce a un fatto un determinato effetto, l’altra individua nel primo effetto la fattispecie di un secondo effetto.
E. Situazione soggettiva e rapporto giuridico
SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE : ciò che si costituisce o si modifica e sono sempre comprese entro un rapporto giuridico. Non è esatto dire che il rapporto giuridico è una relazione tra soggetti perché esistono anche i casi in cui mancano i soggetti ma ci sono gli interessi e le situazioni soggettive ( es. promessa al pubblico).
realizzare il proprio interesse. I diritti soggettivi si distinguono:
( es. il diritto di proprietà );
verso uno o più soggetti determinati (debitore) .
Le situazioni soggettive possono essere:
modificare unilateralmente una situazione giuridica sfavorevole ad un altro soggetto il quale non può opporsi.
ASPETTATIVA :è la situazione soggettiva strumentale per l'acquisto di un'ulteriore situazione (negozi sottoposti a condizione e a termine.
INTERESSE LEGITTIMO: è la situazione soggettiva correlata alla potestà, influisce sulla correttezza e la diligenza dell'operato del titolare della potestà. ONERE: è una situazione giuridica passiva nella quale il titolare deve tenere un comportamento nel proprio interesse. STATUS: è una situazione soggettiva che esprime la posizione di un soggetto nell’ambito di una collettività. INTERESSI DIFFUSI: quelli non appartenenti ad un gruppo organizzato ( i quali sono interessi collettivi ) e quelli che appartengono ad ogni individuo che abbia sensibilità per il bene verso il quale si dirige l’interesse ( associazioni ambientaliste ).
TITOLARITA’: è il legame tra soggetto e situazione soggettiva, il trasferimento della situazione soggettiva è il passaggio di un diritto da un soggetto ad un altro. È una situazione modificativa della situazione stessa, che muta titolare. Il soggetto non è elemento essenziale per l'esistenza della situazione soggettive, vi sono interessi tutelati che non hanno ancora un titolare: basti pensare alla donazione a favore di nascituri o di non concepiti. La titolarità può essere:
OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO: Il bene è l'oggetto della situazione soggettiva, perché, ogni situazione è inserita in un rapporto, e il bene è l’oggetto del rapporto.
F. Dinamica delle situazioni soggettive
SITUAZIONI SOGGETTIVE: sono categorie per qualificare una serie di comportamenti umani.
POTERE DI GODIMENTO: è la possibilità del titolare di trarre dal bene tutte le utilità relative alla funzione della situazione stessa e anche a quelli indirettamente. FACOLTA’ DI GODIMENTO: coincide con la libertà
POTERE DI CONTROLLO: è un potere che controlla la diligenza e la correttezza degli organi di potere, riguarda tutte le situazioni soggettive nelle quali dipende l'interesse del titolare (il creditore ha il potere di controllare l'attività del debitore).
POTERE DI DISPOSIZIONE: è il potere di provocare una vicenda costitutiva, modificativa ed estintiva di un rapporto giuridico; riguarda situazioni reali, di credito, patrimoniali o non e può produrre effetti favorevoli o sfavorevoli nei confronti di soggetti diversi dal titolare;
Il titolare può essere:
disporre.
LEGGITTIMAZIONE A DISPORRE: è l'abilitazione a compiere il negozio quale atto di disposizione della situazione. Un negozio concluso da un soggetto, privo di legittimazione è inefficace.
Il mancato esercizio della situazione soggettiva dà luogo a prescrizione o decadenza, mentre un esercizio difforme configura l'abuso e l'eccesso_._