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Formazione dello Stato Passivo: Curatore e Continuazione dell'Attività Imprenditoriale, Appunti di Diritto Commerciale

Come il curatore di un fallimento predispone lo stato passivo e i creditori proposano le loro istanze. Alcune decisioni del curatore sono state amplificate e valorizzate dalla riforma legislativa attuale. Quando il curatore ha chiarità sull'esposizione del fallito, può cercare di rimediare al soddisfacimento delle pretese dei creditori e decidere di continuare l'attività di impresa. Il fallimento non comporta necessariamente la fine dell'attività, ma la liquidazione è l'unica finalità. Il curatore può decidere di continuare l'attività direttamente o indirettamente. In dettaglio le modalità di esercizio provvisorio dell'impresa e l'affitto dell'azienda del fallito.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 09/04/2020

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Formazione dello stato passivo
il curatore predispone lo stato passivo e i creditori propongono le loro istanze.
alcune decisioni del curatore fallimentare sono state amplificate e valorizzate
dalla stagione di riforme che sembrano confermate nel testo della legge delega.
quando il curatore ha chiara l’esposizione del fallito può cercare di rimediare il
più possibile al soddisfacimento delle pretese dei creditori e può decidere di
andare avanti nell’attività di impresa. i
l fallimento non comporta necessariamente la fine dell’attività, anche se questa è
la conseguenza più frequente.
il curatore può decidere di proseguire nell’attività di impresa sia in via diretta che
indiretta.
bisogna però tenere sempre in considerazione il fatto che l’unica finalità del
fallimento è quella LIQUIDATORIA.
quindi se il curatore decide, con l’approvazione del comitato dei creditori e
l’assenso del tribunale, di proseguire con l’attività d’impresa lo fa solo perchè
ritiene che questa modalità sia la più opportuna per poter soddisfare al meglio i
creditori. questo può succedere quando il fallimento è subentrato nel momento
in cui l’imprenditore stava facendo un affare di un certo livello e il curatore
valuta che liquidare solo quell’affare consente un attivo più ricco rispetto
all’attivo che frutterebbe se fosse liquidato immediatamente con automatica
interruzione dell’attività.
il curatore decide di proseguire in modo:
diretto: esercizio provvisorio dell’impresa. il curatore subentra al posto del
fallito nell’esercizio della sua attività d’impresa.
indiretto: affitto dell’azienda del fallito = continuazione indiretta
dell’attività d’impresa. il curatore affitta l’azienda ad un terzo affittuario
che gestirà l’impresa che afferisce a quell’azienda.
ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA
il curatore entra come dominus nell’attività d’impresa, assume ogni decisione
imprenditoriale e non acquista la qualità di imprenditore (sostituzione soggettiva
nell’attività). il curatore esercita poteri di amministrazione nell’azienda, ma non
gli sarà mai applicata la disciplina dell’attività d’impresa.
l’esercizio provvisorio deve essere autorizzato. il curatore nel suo programma di
liquidazione deve indicare le ragioni economiche e finanziarie che rendono
questa soluzione preferibile per i creditori e deve continuare a farlo anche
durante il corso dell’esercizio provvisorio.
ogni sei mesi deve rendere conto della sua gestione, valutando se la
prosecuzione dell’attività sia stata la scelta più opportuna.
in qualsiasi momento il comitato dei creditori potrebbe esperire un parere
contrario alla prosecuzione dell’attività.
bisogna indicare la durata della prosecuzione dell’attività che deve giustificare le
ragioni creditorie, non si può esercitare l’attività d’impresa a tempo
indeterminato.
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Formazione dello stato passivo il curatore predispone lo stato passivo e i creditori propongono le loro istanze. alcune decisioni del curatore fallimentare sono state amplificate e valorizzate dalla stagione di riforme che sembrano confermate nel testo della legge delega. quando il curatore ha chiara l’esposizione del fallito può cercare di rimediare il più possibile al soddisfacimento delle pretese dei creditori e può decidere di andare avanti nell’attività di impresa. i l fallimento non comporta necessariamente la fine dell’attività, anche se questa è la conseguenza più frequente. il curatore può decidere di proseguire nell’attività di impresa sia in via diretta che indiretta. bisogna però tenere sempre in considerazione il fatto che l’unica finalità del fallimento è quella LIQUIDATORIA. quindi se il curatore decide, con l’approvazione del comitato dei creditori e l’assenso del tribunale, di proseguire con l’attività d’impresa lo fa solo perchè ritiene che questa modalità sia la più opportuna per poter soddisfare al meglio i creditori. questo può succedere quando il fallimento è subentrato nel momento in cui l’imprenditore stava facendo un affare di un certo livello e il curatore valuta che liquidare solo quell’affare consente un attivo più ricco rispetto all’attivo che frutterebbe se fosse liquidato immediatamente con automatica interruzione dell’attività.

il curatore decide di proseguire in modo: ● diretto: esercizio provvisorio dell’impresa. il curatore subentra al posto del fallito nell’esercizio della sua attività d’impresa. ● indiretto: affitto dell’azienda del fallito = continuazione indiretta dell’attività d’impresa. il curatore affitta l’azienda ad un terzo affittuario che gestirà l’impresa che afferisce a quell’azienda.

ESERCIZIO PROVVISORIO DELL’IMPRESA il curatore entra come dominus nell’attività d’impresa, assume ogni decisione imprenditoriale e non acquista la qualità di imprenditore (sostituzione soggettiva nell’attività). il curatore esercita poteri di amministrazione nell’azienda, ma non gli sarà mai applicata la disciplina dell’attività d’impresa. l’esercizio provvisorio deve essere autorizzato. il curatore nel suo programma di liquidazione deve indicare le ragioni economiche e finanziarie che rendono questa soluzione preferibile per i creditori e deve continuare a farlo anche durante il corso dell’esercizio provvisorio. ogni sei mesi deve rendere conto della sua gestione, valutando se la prosecuzione dell’attività sia stata la scelta più opportuna. in qualsiasi momento il comitato dei creditori potrebbe esperire un parere contrario alla prosecuzione dell’attività. bisogna indicare la durata della prosecuzione dell’attività che deve giustificare le ragioni creditorie, non si può esercitare l’attività d’impresa a tempo indeterminato.

POTERI DEL COMITATO DEI CREDITORI: può esperire il parere contrario alla prosecuzione, il comitato può valutare in base al risultato portato dal curatore che non ci sia più convenienza economica o che l’attività è eccessivamente rischiosa perchè il mercato si muove ed è imprevedibile. la procedura fallimentare è esposta al rischio di impresa.

il curatore gestisce l’attività in nome del fallito e nell’interesse del fallito.

AFFITTO D’AZIENDA dissociazione tra titolarità e gestione. il curatore in questo caso stipula un contratto di affitto d’azienda con un terzo, il quale gestirà l’impresa al posto del curatore. pertanto il rischio d’impresa è traslato sul terzo affittuario. il curatore si limita a riscuotere il canone di affitto e paga i creditori. si decide di affittare l’azienda perchè così non si svilisce il suo valore fino all’arrivo di un acquirente che compri in blocco l’azienda. in altri termini l’affitto di azienda serve per conservare il suo valore originario in attesa di un acquirente che compri in blocco l’azienda stessa consentendo a liquidazione. con l’affitto si ha la conversione in denaro del valore dell’azienda. in ragione della finalità economica e liquidativa, il contratto d’affitto d’azienda stipulato in sede endofallimentare ha caratteristiche particolari che divergono rispetto ai normali contratti d’affitto di azienda (gli ordinari si stipulano fuori dal fallimento: l’imprenditore in bonis e terzo affittuario). deve prevedere una durata. il terzo affittuario viene individuato dal curatore attraverso una procedura competitiva: si chiede a più soggetti interessati di presentare la loro offerta (gara competitiva tra i potenziali affittuari), il curatore non si accontenta mai di una sola offerta. il contratto viene concluso con chi offre il canone più alto o le garanzie migliori ( es. polizza assicurativa o garanzia bancaria) per garantire un elevato livello di solvibilità.

il contratto deve prevedere il diritto di recesso in favore del curatore, il curatore deve avere la possibilità dello scioglimento unilaterale del contratto: opportunità che gli consente di poter vendere subito l’azienda se trova un compratore. il curatore, svincolandosi dal contratto d’affitto, deve poter consegnare all’acquirente l’azienda nel medio tempore. quando il curatore riceve un’offerta per acquistare in blocco l’azienda, deve inoltrarla al terzo affittuario che ha un diritto di prelazione (previsto dal contratto) in caso di trasferimento d’azienda, dunque può alle stesse condizioni acquistare lui l’azienda. quindi si può dire che l’affitto rappresenti un test di prova = per l'affittuario vedere se l’azienda funziona, come lavora e come guadagna. dato che la continuazione dell’attività d’impresa rappresenta una modalità straordinaria di svolgimento della procedura fallimentare, il curatore deve