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Il processo di fallimento, i ruoli e i poteri del curatore e del comitato dei creditori. Il fallimento è dichiarato con una sentenza che nomina il giudice delegato e il curatore, ordina al fallito di depositare il bilancio, elenco dei creditori e autorizza il curatore a nominarli. Il curatore ha la funzione principale di conservare, gestire e realizzare il patrimonio fallimentare. Il comitato dei creditori è composto da tre o cinque membri scelti tra i creditori e ha il potere di chiedere chiarimenti, revocare il curatore e esercitare l'azione di responsabilità contro di esso. Il documento inoltre tratta dei crediti privilegiati, l'azione revocatoria e la procedura di accertamento del passivo.
Tipologia: Dispense
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Presupposto e dichiarazione di fallimento I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono:
Il fallimento può essere dichiarato:
La riforma 2006 ha previsto una dettagliata istruttoria prefallimentare, infatti il tribunale decide sulla richiesta di fallimento con uno specifico procedimento in camera di consiglio. Il debitore e i creditori istanti per il fallimento devono però essere sentiti in udienza; possono inoltre presentare memorie, depositare documenti, proporre l’ammissione di prove e nominare consulenti tecnici. Nel procedimento interviene anche il pubblico ministero, se ha assunto l’iniziativa per la dichiarazione di fallimento. Se il tribunale ritiene di non dover accogliere la domanda di fallimento, provvede con decreto motivato. Contro tale provvedimento, il creditore istante, il pubblico ministero richiedente e lo stesso debitore possono proporre reclamo alla corte d’appello. Se il ricorso è accolto, la corte d’appello non può tuttavia pronunciare direttamente la dichiarazione di fallimento, ma deve rimettere d’ufficio gli atti al tribunale per la relativa dichiarazione.
Il fallimento è dichiarato con una sentenza, che:
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Distribuzione proibita | Scaricato da Francesco Sola ([email protected])
tribunale fallimentare.
Il curatore è l’organo preposto all’amministrazione del patrimonio fallimentare ed è investito della qualità di pubblico. Il curatore viene nominato dal tribunale con la sentenza che dichiara il fallimento e può essere revocato in qualsiasi momento dal tribunale anche d’ufficio. Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore deve presentare al giudice delegato una relazione dettagliata sulle cause del dissesto e sulle eventuali responsabilità del fallito. La funzione principale del curatore è quella di conservare, gestire e realizzare il patrimonio fallimentare sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. In particolare è necessaria l’autorizzazione del comitato dei creditori per gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, e l’autorizzazione del giudice delegato perché il curatore stia in giudizio come attore o convenuto.
Il comitato dei creditori è composto da tre o cinque membri scelti tra i creditori in modo da rappresentare in misura equilibrata la quantità e qualità dei crediti. L’organo è nominato dal giudice delegato entro 30 giorni dalla sentenza del fallimento. Il parere espresso dal comitato dei creditori è obbligatorio ma per lo più non vincolante. Il comitato dei creditori ed ogni suo membro hanno diritto di ispezionare tutti i documenti del fallimento, nonché di chiedere notizie e chiarimenti al curatore ed al fallito. Il comitato dei creditori può presentare istanza al tribunale per la revoca del curatore e può esercitare l’azione di responsabilità contro il curatore revocato. Contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori il fallito e ogni interessato può proporre reclamo al giudice delegato entro 8 giorni dalla conoscenza dell’atto. Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale, sempre entro il termine abbreviato di 8 giorni.
Effetti del fallimento per il fallito: effetti patrimoniali, personali e penali. La dichiarazione di fallimento produce nei confronti del fallito una serie di effetti patrimoniali , personali e penali. Per quanto concerne gli effetti patrimoniali , con la dichiarazione di fallimento il fallito perde l’amministrazione e la disponibilità (ma non la proprietà) dei suoi beni, che passano al curatore, quale amministratore del patrimonio fallimentare (spossessamento). Lo spossessamento colpisce tutti i beni ed i diritte esistenti nel patrimonio del fallito alla data della dichiarazione di fallimento, fatta eccezione per:
corrispondere all’affittuario nel caso in cui il curatore decide di recedere da un contratto di fitto d’azienda o di un ramo di essa,le obbligazioni contratte dal curatore per l’amministrazione del fallimento e per la continuazione dell’esercizio d’impresa.
Revocatoria fallimentare Solitamente tra il momento in cui si manifesta lo stato d’insolvenza e quello in cui viene dichiarato il fallimento intercorre un certo intervallo di tempo, durante il quale l’imprenditore può compiere una serie di atti (es. vendita di beni, di merci, ecc.) che modificano la consistenza del suo patrimonio producendo un danno ai creditori. Tali atti di disposizione possono essere colpiti e privati dei loro effetti attraverso l’azione revocatoria fallimentare. L’azione revocatoria deve essere esercitata dal curatore fallimentare, dopo aver ottenuto dal giudice delegato un’apposita autorizzazione ad agire. Tale azione, deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 3 anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque non oltre 5 anni dalla data dell’atto che si intende revocare. L’atto di disposizione revocato resta valido, ma è inefficace nei confronti della massa dei creditori. Il terzo che ha subito la revocatoria dovrà perciò restituire al fallimento quanto in precedenza ricevuto dal fallito o l’equivalente in denaro se la restituzione in natura diventa impossibile. Nel contempo lo stesso è ammesso al passivo del fallimento per il suo eventuale credito verso il fallito e parteciperà alle ripartizioni dell’attivo in concorso con gli altri creditori. Non tutti gli atti sono revocabili, infatti non sono revocabili:
L’esercizio provvisorio dell’impresa Con la dichiarazione di fallimento l’attività d’impresa si arresta ed i beni aziendali sono destinati ad essere liquidati per soddisfare i creditori. E’ possibile tuttavia avere una continuazione, seppure in maniera provvisoria, dell’attività di impresa quando ciò è funzionale ad una migliore liquidazione del complesso aziendale o si spera di venderlo in blocco. In questo caso sono possibili due sono le ipotesi: La prima è contestuale alla dichiarazione di fallimento infatti il tribunale, nella sentenza che lo dichiara, può disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa, anche limitatamente a specifici rami dell’azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purchè non arrechi pregiudizio ai creditori.
La seconda, invece, interviene dopo che è stato nominato il comitato dei creditori. Infatti questi deve infatti pronunziarsi sull’opportunità di continuare o di riprendere, in tutto o in parte, l’esercizio dell’impresa, fissandone anche la durata. Solo se il parere è favorevole il giudice delegato, su proposta del curatore, può disporre la continuazione o la ripresa dell’attività.
La conservazione del complesso aziendale in vista di una vendita in blocco può essere realizzata anche attraverso il non facile affitto dell’azienda. In tal caso l’attività d’impresa è imputabile all’affittuario, che la gestisce personalmente ed assume in proprio le relative obbligazioni, mentre dovrà corrispondere al fallimento il canone pattuito.
L’affitto d’azienda o di specifici rami di essa è autorizzato dal giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori, quando appare utile al fine della più proficua vendita dell’azienda o parti di essa. L’affittuario è però prescelto dal curatore, tenuto conto non solo dell’ammontare del canone offerto, ma anche delle garanzie offerte sulla prosecuzione delle attività imprenditoriali e sulla conservazione dei livelli occupazionali. Per non ostacolare la liquidazione, il contratto deve prevedere, fra le altre cose, il diritto del curatore di recedere, corrispondendo all’affittuario un giusto indennizzo, da soddisfare in prededuzione.
L’accertamento del passivo La procedura di accertamento del passivo si apre con la domanda di ammissione dei creditori, sollecitati a tal fine dal curatore con apposito avviso. Anche i titolari di crediti prededucibili hanno l’onere di presentare domanda di insinuazione al passivo, salvo che la loro pretesa non sia contestata né per ammontare né per la collocazione. La domanda si presenta con ricorso , da trasmettere all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore almeno 30 giorni prima della data dell’udienza per l’esame dello stato passivo fissata dalla sentenza di fallimento. Essa deve fra l’altro specificare le eventuali ragioni di prelazione e deve essere accompagnata dai documenti giustificativi del credito vantato. I creditori devono inoltre indicare l’indirizzo di posta elettronica presso il quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura; in mancanza, tali comunicazioni si effettuano esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Analoga domanda deve essere presentata per la restituzione o rivendicazione di beni di proprietà di terzi che sono stati inclusi nella massa fallimentare in quanto si trovavano presso il fallito quando è intervenuto lo spossessamento. Ad esempio, cose date in deposito al fallito.
Sulla base delle domande presentate, il curatore predispone un progetto di stato passivo, nel quale deve indicare:
Per ciascun diritto riconosciuto o non riconosciuto, il curatore deve motivare le proprie conclusioni. Il progetto di stato passivo è depositato in cancelleria, almeno 15 giorni prima dell’udienza di esame, e trasmesso nello stesso termine ai creditori e ai titolari di diritti sui beni della massa; questi ed il fallito possono presentare al curatore, in via telematica, eventuali osservazioni scritte e documenti integrativi fino a 5 giorni prima dell’udienza.
Si apre così la fase di esame dello stato passivo, che coinvolge il curatore e tutti i creditori che desiderano
parteciparvi. Il fallito può chieder d’esser sentito. Nell’udienza di esame, che può durare anche più sedute, il giudice delegato esamina la posizione dei singoli creditori quali risultano dal progetto di stato passivo del curatore.
Esaurite le operazioni di esame, il giudice delegato forma lo stato passivo definitivo , lo dichiara esecutivo con proprio decreto e lo deposita in cancelleria. In mancanza di opposizioni o di impugnazioni dinanzi al tribunale, il decreto di esecutività preclude ogni ulteriore questione in merito ai crediti verificati, sia pure solo nell’ambito della proceduta fallimentare. Resta però sempre la possibilità di proporre istanza di revocazione se si scopre che l’accoglimento o il rigetto di una domanda è stato determinato da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile.
Contro lo stato passivo possono essere proposte opposizioni e impugnazioni. Le opposizioni possono essere proposte dai creditori esclusi contro il curate al fine di ottenere l’ammissione del loro credito o il riconoscimento di una causa di prelazione non riconosciuta dal giudice delegato. Possono inoltre proporre opposizione i creditori che contestano la loro ammissione con riserva, al fine di ottenere un’ammissione definitiva. Le i mpugnazioni possono essere invece proposte dai creditori ammessi, dai titolari di diritti su beni della massa, nonché dallo stesso curatore, e sono dirette ad ottenere l’eliminazione dalla massa passiva di uno o più crediti o della relativa causa di prelazione. Le opposizioni e le impugnazioni devono essere proposte con ricorso al tribunale fallimentare entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito dello stato passivo. Il tribunale decide in camera di consiglio, sentite le parti, con decreto contro cui le parti possono ricorrere direttamente in Cassazione entro 30 giorni. Liquidazione e ripartizione dell’attivo La liquidazione dell’attivo è rivolta a convertire in denaro i beni del fallito al fine di soddisfare i creditori. Ad essa provvede il curatore il quale, entro 60 giorni dalla redazione dell’inventario, predispone un programma di liquidazione con il quale si pianificano le modalità e i termini per la realizzazione dell’attivo; e lo sottopone all’approvazione del comitato dei creditori. Il programma deve indicare le azioni che il curatore intende proporre in essere, le modalità della vendita dei singoli beni, l’opportunità di disporre l’esercizio provvisorio dell’impresa oppure di autorizzare l’affitto dell’azienda, nonché le possibilità di cessione unitaria della stessa o di rami di essa. Il programma di liquidazione approvato è comunicato al giudice delegato che autorizza l’esecuzione degli atti ad esso conformi. Conseguita l’approvazione del programma il curatore può pertanto procedere senz’altro alla liquidazione dei beni. Il curatore, prima dell’approvazione può compiere atti di liquidazione solo se dal ritardo può derivare un danno all’interesse dei creditori, e previa autorizzazione al giudice delegato, sentito il comitato dei creditori.
Le somme che si rendono via via disponibili sono ripartite fra i creditori ed in questa sede acquista rilievo la distinzione fra crediti prededucibili , crediti privilegiati e crediti chirografari. Infatti, prima di procedere a qualsiasi ripartizione fra i creditori concorrenti (privilegiati o chirografari) si deve provvedere al pagamento dei crediti prededucibili. Il ricavato della vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca viene utilizzato per il pagamento dei creditori a cui spetta la relativa garanzia.
innanzitutto al pagamento degli altri creditori privilegiati, rispettando l’ordine dei privilegi stabilito dal codice e dalle leggi speciali. Quanto residua ulteriormente (e spesso è molto poco) è infine destinato al pagamento proporzionale dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati per la parte del loro credito eventualmente rimasta insoddisfatta. Le somme che spettano ai creditori sono assegnate loro con periodiche ripartizioni parziali, cui segue una ripartizione finale. Le ripartizioni parziali non possono superare l’80% delle somme disponibili. Il 20% deve infatti essere accantonato per eventuali imprevisti (ad esempio: pagamenti a creditori ritardatari incolpevoli), per pagare le spese della procedura e ogni altro credito prededucibile, e per i crediti incerti.
La cessazione del fallimento Il fallimento si chiude per una delle seguenti cause:
La chiusura del fallimento è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del curatore, del fallito o di ufficio. Il decreto di chiusura è soggetto alla stessa pubblicità della sentenza dichiarativa di fallimento ed è impugnabile con reclamo dinanzi alla corte di appello, e successivamente in Cassazione. Con la chiusura del fallimento decadono gli organi preposti alla procedura e cessano gli effetti del fallimento, sia per il fallito, sia per i creditori.
Il concordato fallimentare. Il concordato fallimentare è un modo di chiusura del fallimento e consente all’imprenditore fallito di chiudere definitivamente i rapporti pregressi attraverso il pagamento parziale dei creditori o di una forma di ristrutturazione dei debiti, ottenendo nello stesso tempo la liberazione dei beni soggetti alla procedura fallimentare.
Il concordato fallimentare può perciò giovare sia al fallito che ai creditori. Il fallito, adempiuto il concordato, si libera definitivamente dei propri debiti per la parte che eccede la percentuale concordataria. I creditori chirografari a loro volta rinunciano definitivamente ad una parte del proprio credito, o accettano modi di soddisfazione diversi dall’adempimento. Il concordato fallimentare si articola in tre fasi essenziali:
La proposta di concordato può essere presentata da uno o più creditori, da un terzo, ed anche dal fallito. I creditori e terzi possono proporre il concordato in qualsiasi momento, anche prima che sia reso esecutivo lo stato passivo. Invece il fallito non può proporre il concordato prima che sia trascorso un anno dalla dichiarazione di fallimento e dopo che siano trascorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta contiene solitamente l’offerta di un pagamento del credito in percentuale e dilazionato (concordato misto). E’ possibile anche che i creditori siano soddisfatti con forme diverse dall’adempimento: come ad esempio la cessione di beni, o l’attribuzione di partecipazioni sociali, obbligazioni o altri strumenti finanziari.
La proposta di concordato è soggetta al preventivo esame del giudice delegato, tenuto a richiedere il parere vincolante del comitato dei creditori e quello non vincolante del curatore.
Il giudice delegato ordina la comunicazione della proposta e dei relativi pareri ai creditori e fissa il termine (non inferiore a 20 giorni e non superiore a 30) entro il quale gli stessi devono far pervenire nella cancelleria del tribunale la loro dichiarazione di dissenso.
Per l’ approvazione della proposta di concordato è richiesto il consenso (anche tacito) dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Se il concordato è approvato, su istanza del proponente si apre il giudizio di omologazione da parte del tribunale fallimentare il quale procede ad un controllo solo di legalità, e non di merito, infatti controlla la regolarità della procedura e l’esito della votazione, ma non valuta invece la convenienza della proposta per i creditori.
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al fallimento , compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo.
Il concordato è eseguito dal fallito sotto la sorveglianza del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori, che sopravvivono a tal fine pur dopo la chiusura del fallimento con conseguente al decreto di omologazione.
Gli effetti del concordato possono cessare per risoluzione o per annullamento. La risoluzione si basa sull’inadempimento del concordato ed è pronunziata dal tribunale con sentenza, su richiesta di ciascun creditore, quando:
L’ annullamento del concordato è disposto dal tribunale, su istanza del curatore o di qualsiasi creditore, quando si scopre il passivo era stato dolosamente gonfiato o che una parte rilevante dell’attivo era stata sottratta o dissimulata. Una volta che il concordato viene annullato o risolto, si riapre automaticamente il fallimento.