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Diritto commerciale 1 semestre
Tipologia: Appunti
Caricato il 12/01/2020
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DIRITTO COMMERCIALE: prof. Giordano Testi: - Manuale di diritto commerciale, Campobasso Manuale breve: GIUFFRè, VARI AUTORI IL CODICE (app CEDAM) 1 SEMESTRE: NOZIONI GENERALI DI DIRITTO COMPARATO, DELL’IMPRESA 2SEMESTRE: SOCIETà, BORSA, MERCATI FINANZIARI… fare tutto dell’impresa, tutto delle società (tranne le società cooperative), i contratti (da fare solo quello di vendita, mutuo e mandato), non fare i titoli di credito e non fare le procedure concorsuali. Diritto commerciale: DIRITTO → magna carta libertatum: la prima costituzione che si inscrive nel 1215 e stabilisce i diritti. Oggettivamente può essere considerato l’ordinamento giuridico dall’altro l’espressione soggettiva di un potere che viene riconosciuto al soggetto, cittadino, singolo. Diritto può essere sinonimo di legge. COMMERCIALE → Che riguarda il commercio, lo scambio di beni e servizi (articolo 2195). Il codice civile fu coniato nel 1942 che si divide in 6 libri. Il primo riguarda LE PERSONE E LA FAMIGLIA, sempre nel primo libro sono disciplinate tutte le associazioni, sportive, culturali, i comitati. Il secondo libro è dedicato alle SUCCESSIONI e tutti quelli che sono connessi all’eredità e alla sua divisione. Il terzo libro si riferisce ai DIRITTI REALI (cioè riferito alle cose), quali le proprietà, l’usufrutto, l’ipoteca, le servitù. Il quarto libri riguarda le OBBLIGAZIONI e ovviamente i contratti (mandato, mutuo, appalto..). Il quinto libro contiene il vecchio codice di commercio (i dipendenti, la disciplina dei lavori autonomi, il diritto dell’impresa e della società. Il sesto libro prende il titolo di TUTELA DEI DIRITTI (norme relative alla difesa dei diritti in generale). Ogni libro si divide in titoli, i titoli in sezioni e tutte le disposizioni del codice civile sono divisi in articoli. L’articolo è un numero seguito da un titoletto (corsivo o grassetto) che prende il nome di “rubrica” (da “rut”, colore dell’argilla). Es. articolo 2195. Rubrica: imprenditori soggetti a registrazione. – SONO SOGGETTI ALL’OBBLIGO DELL’ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE GLI IMPRENDITORI CHE ESERCITANO: 1.Un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi 2.un’attività intermediaria nella circolazione dei beni. (L’imprenditore commerciale si frappone tra il produttore e la distribuzione Sostanzialmente gli imprenditori soggetti all’iscrizione al registro delle imprese si dividono in 5 categorie e organizzano l’attività bancaria, assicurativa, ausiliaria). 3.un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria 4.un’attività bancaria o assicurativa 5.altre attività ausiliarie delle precedenti Significato: A tutte le imprese di queste 5 categorie si estendono le leggi relative ad esse.
Quindi quando parliamo di diritto commerciale parliamo di quei diritti relativi anche alle attività industriali, di trasporto, bancarie… Il concetto di ordinamento giuridico fu inventato da uno studioso italiano, Santi Romano, il quale in primis distinse l’ordinamento statuale da gli altri ordinamenti giuridici derivati. Nell’ambito dell’ordinamento statuale possono esistere altre norme/ordinamenti e più lo stato si intromette in questi ordinamenti più viene meno la libertà. Il concetto di norma, regola non implica necessariamente lo stato. Ogni regola è vincolante ed ogni regola di natura morale, tecnica, sociale, sportiva, religiosa è correlata ad una sanzione. Dunque la regola si articola in 2 precise sequenze: quella dell’ordine dello ius civile e quello della sanzione. I dieci comandamenti per esempio sono norme morali che hanno come sanzione un peccato preciso. Dunque la sanzione accompagna necessariamente la norma. La norma dunque è un precetto, un comando al quale il destinatario può uniformare o meno la propria condotta. L’ordinamento statuale è diverso da tutti gli altri perché è l’ordinamento originale (io posso avere un’associazione/onlus o qualsiasi ordinamento che esistono tanto quanto riconosciuti dallo stato. L’ordinamento statale riconosce norme:
quanto programmato si verifichi. È possibile che si ecceda rispetto al progetto del pareggio, perdendoci. L’attività di lucro invece è un’attività remunerata, che genera primariamente pareggio ma soprattutto e successivamente guadagno. Soggetto: imprenditore Attività: impresa Oggetto: azienda Articolo 2135: IMPRENDITORE AGRICOLO. “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazioni del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.” Dal 1942 questa norma è stata riformulata. Le imprese sono distinte in 2 categorie, a seconda dell’oggetto : attività commerciale o attività agricola. Questa distinzione è la premessa di qualcos’altro. Possiamo in effetti definire un’ulteriore suddivisione delle imprese, a livello strutturale : collettive (le società le imprese esercitate dalle associazioni) o individuali (artigianato). Possiamo classificare inoltre in base alle dimensioni la piccola impresa e l’impresa ordinaria. Queste tre classificazioni sono importanti in particolare la prima, perché essere in presa agricola o commerciale significa essere soggette ad una differente disciplina(*). Analisi: “È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazioni del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse .” La frase viene strutturata allo stesso modo dell’articolo
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Possiamo fare 3 distinte riflessioni, relative ai tre tipi di imprese agricole, imprese agricole per:
1. per connessione (attività industriali dirette alla trasformazione o conservazione dei beni); se coltivo le olive e ricavo l’olio è attività agricola, allo stesso modo con i pomodori, miele, marmellata. Questo perché sono attività di inscatolazione, imbottigliatura direttamente connesse alla mia attività di coltivazione del prodotto. Se io raccogliessi pomodori, li spremessi, e li vendessi, questa attività è agricola perché trasforma prodotti MIEI, che ho coltivato io. 2. attività di ricezione (es. agriturismo), attività dove io vivo e consumo i prodotti coltivati e prodotti lì. L’agricoltore se mi ospita nella sua azienda mi mette a disposizione i suoi prodotti. È dunque anche questa considerata attività agricola poiché indirettamente consumo prodotti coltivati nel luogo in cui mi trovo. È agricola se svolta dunque all’interno del plesso agriturismo. 3. Valorizzazione del fondo: Questa norma è una norma sulla fattispecie, ovvero la descrizione di un concetto. Questa distinzione tra imprese commerciali e agricole è importante perché si applica all’imprenditore e sono delle norme “essenziali” ma che nel caso delle imprese commerciali prende la denominazione di statuto commerciale che diventa fondamentale al fine dell’individuazione della disciplina applicabile e correlata. Es. il fallimento. L’imprenditore dichiarato fallito non può più lavorare come imprenditore, fino a quando con sentenza del giudice non venga riabilitato all’esercizio dell’attività imprenditoriale. Il fallito viene considerato inadatto. All’attività agricola non si applica la disciplina del fallimento. Perché questo “favore” per l’impresa agricola? Perché l’imprenditore agricolo assume un rischio ulteriore rispetto a quello commerciale, non solo quello imprenditoriale del mercato ma anche il rischio naturale, che non è implicabile all’imprenditore. Riflessione: “Ma esiste/c’è ancora un rischio natura? (Es. allevamento da terra o in gabbia). Se produco prodotti coltivati in serra non sono soggetto più al rischio. Oggi in termini di legislazione l’impresa agricola gode di un principio di favore “sull’assurdo”, in quanto questo ragionamento non sempre sussiste. LA DISCIPLINA : ci sono norme che si applicano all’impresa in generale che prendono il nome di statuto generale dell’impresa. Possiamo distinguere 5 gruppi diversi di norme: 1. L’azienda. 2. Segni distintivi dell’impresa (marchio, ditta, insegna) 3. Disciplina della concorrenza. 4. Tutela del consumatore 5. Pubblicità (rendere pubblici i fatti d’impresa ovvero registri d’impresa). Tutti questi gruppi sono relativi alla disciplina dell’impresa, qualunque impresa. Nel particolare, per l’impresa commerciale si aggiunge un altro gruppo che si chiama statuto delle imprese commerciali che contiene:
Articoli 1406-1410 c.c.: cessione dei contratti.
ARTICOLO 2558 : successione nei contratti. “Ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettiva, se queste non sono state ancora eseguite, purché l’altra parte vi acconsenta.” “Se non è pattuito diversamente l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale. Il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità dell’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.” Dunque se trasferisco l’azienda, nel 2558, automaticamente trasferisco i contratti. Il terzo in questo caso è obbligato a subire questo contratto, ne può recedere solo se sussiste giusta causa. A questa vicenda si affiancano altre due cause: quelle del credito (cessione dei crediti da 1260 al 1264): DIRITTO PRIVATO Articoli 1260-1264 c.c.
Articolo 2559 cod. civile “Il creditore può sempre trasferire il credito a titolo oneroso o gratuito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non sia caratterizzato da intuitus personae o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Tuttavia le parti possono escludere la credibilità del credito, ma il patto non è apponibile al cessionario se non si prova che lo si conosceva al momento della cessione. La cessione ha effetto nei confronti del debitore quando gli è stata notificata o l’ha accettata. “La cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all’alienante. Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell’azienda se esso si estende ai crediti relativi alla medesima” Gli effetti cambiano e decorrono dall’iscrizione. Questo significa che nel diritto privato devo infirmare ciascuno dei creditori per informarli della cessione. Se
c’è una cessione dell’azienda in deroga a quello che è previsto per i privati il trasferimento dei crediti è automatico. SUCCESSIONE NEL DEBITO (art.1268privato- 2560commerciale). DIRITTO PRIVATO Articoli 1268-
Articoli 1560 cod. civ. “il debitore assegna al creditore un nuovo debitore, che si obbliga verso il creditore, ma il debitore originario non è liberato dalla sua obbligazione salvo dichiarazione espressa di liberazione da parte del creditore” “L’alienante (il cedente) non è liberato dai debiti, inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno acconsentito. Nel trasferimento di un’azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori” L’assegnazione determina un ampliamento dei debitori non una sostituzione. Nel diritto commerciale il principio garantisce che i creditori dell’impresa sono i fornitori. Cedere l’azienda fa restare debitore il trasferente. “Nel caso di cessione di azienda, per i debiti continua a rispondere esclusivamente il trasferente (l’originario imprenditore), l’acquirente non risponde. Mentre il primo punto si riferisce all’azienda in genere la seconda norma distingue inoltre tra azienda commerciale e le altre. Dunque l’azienda commerciale, tenuta alla scritture contabile, risponde ai debiti esclusivamente a quelli riferiti alle scritture contabili. Se l’impresa non è commerciale risponde sempre e soltanto il trasferente, se è commerciale risponde ANCHE, cioè si somma come nell’articolo 1268. Gli articoli 2558, 2559 e 2560 garantiscono, attraverso la disciplina in deroga, la considerazione unitaria e la celerità del commercio e la certezza degli atti imprenditoriali. L’imprenditore è dunque avvantaggiato in termini di celerità, non deve attendere il consenso per ciascuno dei fornitori, ed è garantito dalle scritture contabili. Così possiamo affermare che i crediti si cedono, i contratti si cedono, ma i debito non si cedono, nel debito si può succedere. Il debito è intrasferibile. LO STATUTO GENERALE DELL’IMPRESA: l’azienda mantiene l’unitarietà anche nel meccanismo del trasferimento. ARTICOLO 2557 (introduzione disciplina della concorrenza) divieto di concorrenza. “Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
nome dell’imprenditore ma è l’uso del nome con cui l’imprenditore esercita una specifica attività.
ARTICOLO 7 Oggetto della registrazione : “possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, Art. 3. Abuso di posizione dominante
1. È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali
le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”. Per esempio un marchio con le parole: PRADA ; con le cifre: birra 1664 ; un segno: Nike ; i colori: intesa san paolo. Il limite del marchio sussiste solo a livello tecnologico. Possono in effetti esistere marchi olfattivi, o di suono. ARTICOLO 19 : ”1. Può ottenere una registrazione per marchio d'impresa chi lo utilizzi o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso. 2. Non può ottenere una registrazione per marchio di impresa chi abbia fatto la domanda in mala fede. 3. Anche le amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni possono ottenere registrazioni di marchio, anche aventi ad oggetto elementi grafici distintivi tratti dal patrimonio culturale, storico, architettonico o ambientale del relativo territorio; in quest'ultimo caso, i proventi derivanti dallo sfruttamento del marchio a fini ingiustificatamente gravose; b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori; c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi. Le fattispecie che prende in considerazione l’articolo 3 sono:
marchio con un contratto di licenza, concedendolo in uso per esempio ad una libreria o cartoleria ricevendo in cambio dei pagamenti, che possono essere utilizzati e finalizzati al miglioramento di diverse attività. Il marchio infine valorizza, dà valore all’impresa. struttura dei mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle barriere all'entrata sul mercato di imprese concorrenti, nonché dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in questione.
2. L'Autorità, al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le conseguenze di cui al comma 1, vieta la concentrazione ovvero l'autorizza prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze. STATUTO DELL’IMPRESA COMMERCIALE : è uno statuto che si aggiunge all’altro e previsto solo per gli imprenditori commerciali. Tra queste norme abbiamo l’obbligatorietà delle scritture contabili, una norma sul fallimento,... Lo stesso articolo 2195, stabilisce che le imprese commerciali sono soggette all’obbligo di registrazione. Oggi l’iscrizione è prescritta però per tutte le imprese, anche per quelle agricole, ovviamente per ragioni di controllo. Tutte le imprese registrandosi si palesano, si mostrano allo stato in merito alla loro attività. Analisi articoli 2203 e seguenti: Esistono sei modelli societari che rispondono diversamente in merito al concetto della rappresentanza. Cos’è la rappresentanza? Gli effetti giuridici dell’atto che ciascuno può compiere non possono che ricadere nella sfera giuridica degli stessi agenti. Questo principio generale può subire un cambiamento. Posso attribuire attraverso la delega il potere di agire al mio posto. Questa necessità di sostituire un soggetto ad un altro viene ritenuta lecita e viene conosciuta giuridicamente come rappresentanza. Alla base di questo fenomeno c’è un potere che io attribuisco a qualcuno per essere me. Questo potere è infatti un’autorizzazione ad agire per nome e per conto mio. Le voci “ In nome” e “ per conto “non sono sinonimiche, “ per conto” significa che io sto agendo nell’interesse di qualcuno senza però rivelarlo all’esterno, sto applicando la contemplatio domini , ovvero l’enunciazione di agire nell’interesse di qualcun altro. Perciò anche se non enuncio il titolare del diritto, cioè colui che riceverà l’effetto giuridico, in ogni caso qualcun altro, per delega, può agire per conto nostro. In questo caso parliamo allora di mandato senza rappresentanza. Il fenomeno rappresentativo si sostanzia dunque
nell’agire per nome e per conto , tutto questo sulla base di un potere conferito dal rappresentato (titolare del diritto che delega) con un patto unilaterale (ovvero un patto che non presuppone nessun tipo di accordo, dunque di obbligo, per esempio, difronte ad una richiesta. Questo è totalmente opposto al mandato che implica l’obbligo del compimento di un’azione;) e recettizio conosciuto come procura. RAPPRESENTANZA DI DIRITTO PRIVATO
ARTICOLO 1387. Fonti della rappresentanza. “Il potere rappresentante è conferito dalla legge ovvero dall’interessato”. È un fenomeno con il quale un soggetto, rappresentante, agisce in nome e per conto di un altro soggetto che prende il nome di rappresentato. “Agire per nome e per conto di ”significa che gli effetti giuridici del rappresentante si riconducono nella sfera Es: acquisto un mascara alla rinascente di Chanel. Pago il prodotto a una commessa, non guardo la procura, ma so che l’oggetto è di proprietà di B. Se il soggetto ha preso un oggetto di proprietà di B. significa che B. a sua volta ha ceduto il suo prodotto alla Rinascente. Dunque abbiamo un prodotto di proprietà di B. che ho affidato alla “Rinascente”, lo acquisto io soggetto e lo do ad un altro. Qui sussistono due procure. Ci
rappresentanza risulta da un atto scritto, che gliene dia una copia da lui firmata ”. Gli aspetti più complessi sono contenuti negli articoli 2396/98. In entrambi i casi ci troviamo difronte ad un soggetto che agisce senza potere, o perché non lo ha mai avuto o perché li ha posseduti in una misura ridotta. In questo conflitto tra il terzo (il rappresentante) e il rappresentato, il legislatore accorda la sua tutela al rappresentato. Ma effettivamente cosa significa risolvere un conflitto tra due diversi soggetti? (esempio soggetto che va a comprare un codice in libreria). In qualsiasi situazione dobbiamo considerare che c’è l’interesse del rappresentato e un soggetto (che acquista un codice). ARTICOLO 1396. Modificazione ed estinzione della procura. ”Le modificazioni e la revoca della procura devono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. In mancanza esse non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione del contratto. Le altre cause di estinzione del potere di rappresentanza conferito dall’interessato non sono opponibili ai terzi che le hanno senza colpa ignorate”. Il legislatore deve stabilire quali tra questi soggetti va difeso o condannato a un risarcimento. Il legislatore si basa su un ragionamento. Scrive che i limiti sono opponibili al terzo (nel senso di opposto, è rilevante) se portato a conoscenza con mezzi idonei. Se non ho informato il terzo con mezzi idonei non posso pensare che sia da difendere, ma è meritevole di difesa il rappresentato se ha portato a conoscenza del terzo il limite. A questo punto il terzo non può invocare la sua buona fede. Se il limite non è opponibile significa che NON VALE, è come se non ci fosse. Il non rispetto dei limiti è spesso portato a vantaggi propri. Se l’acquisto fuori dei limiti sconti che non sono d’uso, salvo che siano a ciò espressamente autorizzati. ” ARTICOLO 2211: poteri di deroga alle condizioni generali di contratto. “ I commessi, anche se autorizzati a concludere contratti in nome dell’imprenditore, non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell’impresa, se non sono muniti di una speciale autorizzazione scritta. ” ARTICOLO 2212: poteri dei commessi relativi agli affari conclusi.“ Per gli affari da essi conclusi i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali. ” ARTICOLO 2213: poteri dei commessi preposti alla vendita.“ I commessi preposti alla vendita nei locali dell’impresa possono esigere il prezzo delle merci da essi venduti, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale. Fuori dei locali dell’impresa non possono esigere il prezzo, se non sono autorizzati o se non consegnano quietanza firmata dall’imprenditore. ” L’INSTITORE ha potere generale, sostituisce il soggetto imprenditore, è un alter ego di quest’ultimo ma non ha il potere di disporre dei beni immobili (non può prendere i capannoni dell’imprenditore ecc.) ma assume i dipendenti, struttura tutta l’attività imprenditoriale. Questi poteri generali possono essere limitati o estesi comprendendo anche l’attività dispositiva immobiliare. Anche in questo caso per l’institore e il procuratore non occorre la procura ma un vero e proprio atto negoziale IL PROCURATORE E L’INSTITORE
portasse a un interesse, esempio, tutti i codici che tu (studente) mi fai vendere (a me venditore) ti garantisce una provvigione. ARTICOLO 1398. Rappresentanza senza potere. “Colui che ha contratto come rappresentante senza averne i poteri o accedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto” unilaterale. Nel caso dell’institore si parla di preposizione institoria, detto anche preposto , il quale può essere limitato dei suoi poteri: può avere la possibilità di non poter assumere dipendenti, di non potere ordinare pezzi ecc. Nel diritto privato la procura è portata a conoscenza dei terzi. I limiti sono opponibili se inscritti nel registro dell’imprese e non più se sono portati a conoscenza dei terzi. ( ARTICOLO 2306: pubblicità della procura. “La procura con prescrizione del preponente deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese. In mancanza di iscrizione la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare.”) Nel diritto commerciale non interessa la conoscenza effettiva quanto piuttosto la conoscitività, non interessa se conosciuti ma conoscibili. La registrazione nel registro delle imprese serve infatti all’impresa a rendere conoscibile la propria attività, i fatti dell’azienda. Identica posizione dell’institore è quella (2209) del PROCURATORE. Essi hanno poteri un po’ più limitati rispetto a quelli dell’institore e maggiori rispetto a quelli dei commessi. Perciò la pubblicità o gli ausiliari dell’imprenditore costituiscono l’elemento aggiuntivo delle attività commerciale. Si tratta di 3 soggetti che si occupano di garantire all’imprenditore la propria attività. I commessi hanno un potere rappresentativo documentato dalla loro posizione fisica, ma questi non sono poteri attribuiti dall’imprenditore, ma derivano per legge dai diritti degli stessi. Gli altri 2 soggetti (institore e procuratore) sono documentati dalla procura. Lo statuto dell’impresa commerciale è scandito quindi da questo gruppo di norme che si aggiunge a quelle del dritto privato (la disciplina fallimentare, l’obbligatorietà delle scritture contabili, l’obbligatorietà nel registro). Con questo si conclude tutta la materia dell’impresa per passare alle società. CAPITOLO 5: LE SOCIETÀ.
ARTICOLO 2247 : Contratto di società. “ Con il contratto di società, due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. L’elemento principale è l’esercizio in comune , ovvero non compro le azioni per avere qualcosa ma conferisco per esercitare insieme agli altri l’attività. Anche se l’articolo lascia intendere che le persone siano fisiche, nel lessico giuridico per persone si intendono i soggetti collettivi, soggetti che possono essere soci, enti in generale, sia quelli formati di personalità giuridica (come le associazioni) sia quelli sprovvisti (comitati). Questa norma relativa ai contratti si società nasce nel 1942 ed è, oggi, non esattamente autosufficiente. In effetti deve essere ampliata perché vi sono due fattispecie: S.r.l. (articolo 2328) e S.p.A. (2463), nelle quali la società può essere costituita non per contratto ma per atto unilaterale. In quest’ultimo caso ciò sussiste solo in 2 ipotesi: S.r.l. o S.p.a (enti con/senza personalità giuridica). Le associazioni riconosciute hanno la personalità giuridica; quest’ultima vuol dire che gli enti hanno le stesse caratteristiche della persona fisica, perché gli enti possono assumere, acquistare diritti o assumere degli obblighi ed essere dunque debitori. Questi diritti, nel caso della personalità giuridica, sono appunto dell’ente e non dei singoli soci. Gli enti intervengono nelle attività e sono distinti dalle singole persone; gli enti personificati devono predisporre un bilancio che viene controllato (per esempio, invece, i sindacati sono associazioni non riconosciute perché non controllate attraverso un bilancio). A proposito degli enti con personalità giuridica, vi sono anche gli enti commerciali, come le aziende. Che differenza c’è tra un’associazione e una fondazione? La prima persegue una finalità egoistica, nell’interesse degli associati (associazioni sportive ecc.); la fondazione ha invece uno scopo altruistico, l’obbiettivo è quello di promuovere la cultura (fondazione Trussardi, Prada..), perseguendo uno scopo di tipo pubblico. Nel caso delle società , invece, il fine è quello lucrativo, dunque né altruistico, né egoistico, né esclusivamente economico come nell’impresa. La società può essere costituita da più persone o una sola (atto unilaterale). Il conferimento è un elemento essenziale della fattispecie, non può esserci società senza quest’ultimo. Il conferimento è un’attribuzione patrimoniale, che può manifestarsi in danaro, la prestazione di un servizio, un bene immobile, un’automobile, un brevetto, un marchio o addirittura un’azione, dunque qualunque entità suscettibile di una valutazione economica. Il conferimento è fatto da ciascun socio; costituisce dunque l’attività con cui ciascun socio conferisce beni o servizi. Anche nel suddetto articolo sussistono nessi teleologici: “..per/al fine di”. Il soggetto conferisce dei beni per ché esercita in comune un’attività economica. “ L’attività economica” : l’attività è un insieme di atti; economica: il raggiungimento e la programmazione di un pareggio, ossia la ricostituzione del capitale investito al fine della reiterazione dell’attività. “ Per l’esercizio in comune”: con questa espressione si evoca il principio organizzatorio idoneo a trasformare l’azione individuale dell’amministratore in azione del gruppo. Vuole dire che l’attività svolta in concreto da una o più persone (attività gestoria; es: decidere quali capi saranno venduti, quando i saldi, che commessi ecc..) non è svolta dai soci ma per conto e nell’interesse
dei soci. Diventa quindi attività “ comune” se l’amministratore svolge la sua attività conformandosi all’incarico ricevuto; ciò che fa l’amministratore è come se l’avessero fatto tutti i soci, e diventa quindi azione del gruppo. Con la parola “comune” si invoca quindi un’organizzazione interna per forza della quale l’attività di alcuni diventa l’attività di tutti. Si agisce dunque per imputazione, ovvero attraverso regole per le quali un atto individuale diventa atto del gruppo, vincolante per ciascuno dei membri del gruppo; vincolante da tutti i punti di vista (la conseguenza è comune, sia in caso di attività positiva che negativa). Quando parliamo di attività nell’ambito societario parliamo di oggetto sociale, ovvero il business della società. Vi è poi un secondo elemento teleologico: “…al fine”. Con ciò si indica che non si vuole solo esercitare l’attività, ma attraverso quest’ultima produrre un utile e distribuirlo. Quindi conferiamo (investiamo in termini economici) perché attraverso l’esercizio in comune perseguiamo un utile. Nella fattispecie societaria troviamo alcuni elementi tipologici, ciò che è indefettibile, ciò che non può mancare mai. Il primo elemento di questo tipo è il conferimento; il secondo è l’esercizio in comune, il terzo è la distribuzione dell’utile. Una società che esclude la distribuzione dell’utile non è una società così come se non prevede gli altri due elementi. ARTICOLO 2248: Comunione a scopo di godimento. “La comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro III”. → ARTICOLO 1100: norme regolatrici. “Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti”. È una norma dedicata alla differenza tra la comunione e la società. Il legislatore si preoccupa di precisare che la comunione di godimento non è una società. es: se acquistassimo una fattoria di cui godremmo a turno questo non si. La contitolarità di un bene a scopo di godimento non è società ma comunione disciplinata dalle norme del diritto privato. ARTICOLO 2249: tipi di società. “ Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività commerciale [2195 ss.] devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo [2291 ss.]. Le società che hanno per oggetto l'esercizio di un'attività diversa [2135] sono regolate dalle disposizioni sulla società semplice [2251- 2290], a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo. Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative [2511 ss.] e quelle delle leggi speciali che per l'esercizio di particolari categorie di imprese prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo”. Questo articolo si riferisce alle imprese commerciali (art.2195), quelle che possono essere esercitate solo nelle forme in nome collettivo(s.n.c.), in accomandita semplice (sas), società per azioni (Spa), a