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riassunto di diritto commerciale
Tipologia: Sintesi del corso
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È necessario definire l’imprenditore in quanto ad esso vengono applicate delle regole particolari racchiuse all’interno dello Statuto dell’Imprenditore, tale disciplina non viene applicata ad altri soggetti. In particolare lo Statuto dell’Imprenditore è un complesso di norme che prevede la procedura delle discipline concorsuali, la disciplina dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese e la disciplina della tenuta della contabilità che l’imprenditore ottiene come protezione.
Se un soggetto viene definito come imprenditore sarà sottoposto a delle qualificazioni che ci vengono delineate dall’art 2082 cc. Tale articolo stabilisce che “è imprenditore colui il quale svolge professionalmente in maniera eterorganizzata, un’attività economica organizzata al fine dello scambio o della produzione di beni e servizi”.
Inoltre grazie ad esso è possibile capire quali siano i singoli elementi che un soggetto deve asservire per essere qualificato come imprenditore:
Tali ipotesi sono deducibili dall’interpretazione della norma, in particolare dall’interpretazione dell’art 2082 che ci definisce l’imprenditore, attraverso due sforzi uno letterale ossia leggendo la norma e comprendendone il significato e l’altro sistematico. La Ratio della norma è la ragion pratica, la funzione obiettivo della norma. Nel caso dell’imprenditore il legislatore ci aiuta a definire i soggetti che possono esserlo. Non è necessario il rapporto con il mercato perché esiste l’opportunità di svolgere un’attività in proprio, un esempio può essere quello di un padre che costruisce un palazzo per le figlie.
Il Principio di Diseguaglianza prevede che bisogna trattare in maniera diversa i soggetti per riuscire a raggiungere quella che viene definita UGUAGLIANZA dando maggiore tutela a chi è più svantaggiato. Infatti se il legislatore avesse disciplinato tutti gli imprenditore in maniera uguale avrebbe fatto diventare un ferramenta uguale all’azienda Ferrari. Proprio per questo il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare varie categorie di imprenditori, distinguendo l’imprenditore agricolo da quello commerciale e in base alle dimensione che sia esso piccolo o grande. L’art 2135 cc disciplina l’imprenditore agricolo: “è imprenditore agricolo colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse.”
L’art 2083 cc disciplina il piccolo imprenditore secondo il quale “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.
legge l’acquirente può chiedere la cessione dell’attività intrapresa dal cedente e il conseguente risarcimento del danno cagionato. Oltre alla cessione, l’azienda, è soggetta anche all’altrui godimento ed anche in questo caso il cedente ha l’obbligo di rispettare il Divieto di concorrenza. Per i contratti di usufrutto e di affitto il divieto di concorrenza dura per tutta la durata del contratto; ad esempio se l’azienda stipula con un contratto di usufrutto per la durata di 7 anni essa non potrà intraprendere un’attività uguale a quella ceduta in godimento ma potrà comunque aprire un’altra attività, purché sia di natura differente. Per altri casi di cessione in godimento diversi dall’usufrutto e dall’affitto il Divieto di concorrenza è di 5 anni, come nel caso del trasferimento, anche se l’accordo prevede una durata più ampia. Possiamo quindi dedurre che il legislatore nella cessione tende a salvaguardare l’acquirente attraverso delle garanzie (tra cui il Divieto di concorrenza), subito dopo aver pagato l’Avviamento. Ad esempio se si hanno tre attività di cui due in una città e una in un’altra, si decide di vendere una delle due attività site nella stessa città il cedente potrà continuare a svolgere l’altra attività in quanto sicuramente l’acquirente sarà a conoscenza del fatto che il cedente svolga la sua stessa attività. Tuttavia però può succedere che l’acquirente non ne sia a conoscenza possedendo l’attività in buona fede.
Con il trasferimento dei beni, ossia dell’azienda, il legislatore prevede che vengano ceduti anche i contratti stipulati, qualsiasi essi siano. Tale trasferimento è disciplinato nell’articolo 2558 cc come “Successione dei contratti”, secondo il quale il lavoratore non ha la facoltà di decidere di non lavorare con l’acquirente e quindi di non cedere il proprio contratto, a meno che non si provi che l’acquirente non sia una persona affidabile (ad esempio) e si decide di recedere il contratto provando una giusta causa e salvo nei casi in cui non sia espressamente previsto nell’atto di cessione. Una tipologia di contratto dove il contraente ceduto ha interesse a mantenere in vita il proprio rapporto è quello con il dipendente, chiamato contratto di lavoro. Questa regola non è applicabile a tutte le tipologie di contratto in quanto potrebbero sorgere delle distorsioni nella misura in cui l’azienda non passa dal venditore all’acquirente determinati contratti di lavoro. Proprio per questo il legislatore detta una norma, l’art 2112 cc (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell’azienda), nell’ambito della quale, derogando l’art 2558, stabilisce che una particolare tipologia di contratto, ossia il contatto di lavoro, riceva un trattamento particolare:
L’art 2559 cc regola i “Crediti relativi all’azienda ceduta”. Nel caso in cui un imprenditore decide di cedere l’azienda sapendo che deve incassare dei crediti relativi ad essa sorge un “problema” momento al del trasferimento in quanto il legislatore non ci rende chiara tale manifestazione. Infatti secondo alcuni i crediti relativi all’azienda passano direttamente all’acquirente, secondo altri invece, il credito non è un elemento essenziale dell’azienda ma solo valore finanziario per cui si piò decidere di cederli o meno dichiarandolo espressamente nell’atto di compravendita. Quest’ultima opinione è senz’altro quella più conveniente.
L’art 2560 cc regola invece i “Debiti relativi all’azienda ceduta”. In questa norma il legislatore stabilisce due garanzie: una per l’azienda e l’altra per l’acquirente. Infatti al momento del trasferimento dell’azienda il cedente continua a rispondere dei debiti ma allo stesso tempo ne diviene responsabile anche l’acquirente in quanto appunto il debito era relativo all’azienda. In questo modo il soggetto (o i soggetti) che ha diritto a riscuotere il debito potrà rivolgersi ad entrambi. Tuttavia però ci può essere anche il caso in cui l’acquirente nell’atto di compravendita dichiara di aver pagato la differenza tra l’attivo aziendale e i debiti relativi l’azienda stessa, liberandosi cosi dei debiti dei quali rimarrà obbligato solo il cedente. Inoltre l’art 2561 cc regola l’ “Usufrutto dell’azienda”. Qualora l’azienda viene ceduta in godimento per usufrutto, il legislatore attraverso questo articolo, stabilisce che l’usufruttuario deve gestire l’azienda senza cambiarne la destinazione, continuando a svolgere l’attività aziendale in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione. L’usufruttuario pertanto deve restituire l’azienda così come l’ha trovata.
L’imprenditore commerciale è qualsiasi soggetto che non è qualificabile come imprenditore agricolo. L’imprenditore commerciale ha uno statuto a sé nel quale sono contenute delle regole che lo identificano per il fatto che:
La società è un soggetto giuridico creato dal legislatore. Nasce con l’accordo di più persone che decidono di unire le proprie forze intellettuali e capitali al fine di far nascere un nuovo soggetto, che è colui il quale svolge la propria attività economica, professionalmente, eterorganizzata, al fine dello svolgimento dell’attività di scambio o produzione di beni o servizi, in cui l’imprenditore è la società e non più i singoli individui. Può creare la società anche un solo soggetto poiché quest’ultimo ha creato un nuovo soggetto giuridico. La società può nascere da un contratto o da un atto unilaterale.
Es. 1-400000 50% 2-200000 25% 3-100000 12,5% 4-100000 12,5%. Attivo=800000 dato dai conferimenti effettuati dai quattro soci. Qualora i soci nell’atto costitutivo non stabiliscono nulla riguardo i conferimenti da effettuare, il legislatore stabilisce che tutti i soci sono obbligati a conferire denaro in parti uguali quanto necessario affinché la società possa vivere, questo in base ad una norma suppletiva. I conferimenti possono far sorgere delle patologie o discrepanze tra i soci ma in questo caso il legislatore non detta alcuna regola, inoltre possono sorgere conflitti tra socio e società qualora un socio conferisce un bene viziato (es: la società pretende che se il socio decide di conferire un trattore, tale bene deve essere funzionante) il legislatore pone un problema stabilendo che il socio può conferire la proprietà di un bene ma se il bene è viziato esso prevede che il socio risolva il problema rilevato altrimenti la società può decidere di escluderlo dall’esercizio e dalla partecipazione; stessa cosa vale per la prestazione d’opera. Vengono applicate le norme sulla vendita. Quindi se accade ad esempio che il trattore viene distrutto da un fulmine il rischio ricadrà sulla società poiché con il trasferimento di proprietà vengono trasferiti il rischio e la responsabilità del bene. Diversa è la disciplina riguardante il conferimento di crediti. La disciplina dei conferimenti varia in base al rapporto socio società. Art 2254 cc “Garanzia e rischi dei conferimenti”, se si conferisce un bene la proprietà viene trasferita alla società e con essa anche i rischi derivanti da tale bene (es: se io decido di stipulare un contratto con Tizia in virtù del quale le trasferisco la proprietà di un bene immobile a Capri da quell’istante lei ne diviene proprietaria e con essa ne trasferisco anche tutti i rischi derivanti da tale immobile, ovvero se all’improvviso si verifica un incendio e l’immobile viene distrutto il rischio è suo). Le regole del passaggio di proprietà sono quelle del contratto di vendita. I rischi collegati al trasferimento di proprietà del bene passano con il consenso tale per cui gravano sulla società. Se si conferisce un bene viziato non si parlerà più di passaggio di rischio ma di inesatto adempimento. Se invece conferisco un bene in godimento sia viziato o non, il rischio ricadrà comunque sul socio che ne ha la proprietà (rischio obiettivo). Il conferimento di crediti è disciplinato dall’art 2255 cc secondo il quale è possibile conferire in società la cessione di un credito che il soggetto aveva. Con la cessione bisogna garantire l’esistenza del credito. Il creditore diventerà la società. Inoltre bisogna garantire anche la solvenza del credito ossia che il debitore sia in grado di adempiere, nel caso contrario il credito si vanifica e di conseguenza anche la partecipazione del socio in società, a meno che non sia il socio a pagare il credito. Per il conferimento d’opera se accade un fatto che impedisce la prestazione del socio (ad esempio il socio cade e si rompe una gamba) il rischio ricade su di esso, se invece il fatto è stato causato dalla società il rischio è imputabile ad essa (ad esempio il fortuito). NB: il rischio ricade sui soci a meno che non sia stato causato dagli amministratori.
PARTECIPAZIONE: è un’entità complessa che consente di partecipare, decidere per la società e di collaborare alle attività per poter poi attingere ad eventuali risultati economici. È un bene che racchiude in se una varietà di prerogative siano esse amministrative e gestionali o patrimoniali. Le prerogative amministrative e gestionali sono importanti poiché la società semplice è una società che nasce tra persone che si sono scelte per le loro qualità indipendentemente dal conferimento, per questo tutti hanno il diritto di amministrare (si è in una condizione paritaria). Diverso è quando si parla delle prerogative patrimoniali dove i soci non sono più tutti sullo stesso livello ma partecipano ai risultati economici in base all’entità dei loro conferimenti. Normalmente la partecipazione agli utili o alle perdite è proporzionale al conferimento, tuttavia però è possibile stabilire quote di partecipazioni non proporzionali ovvero il legislatore lascia la libertà ai soci di stabilire diversamente; questo nei limiti del Patto Leonino (art 2265 cc), attraverso il quale il legislatore
stabilisce che ogni socio, dopo aver effettuato il conferimento, deve poter attingere agli utili in quanto elemento essenziale per la partecipazione in società.
AMMINISTRAZIONE DI UNA SOCIETA’ SEMPLICE Una società, intesa come un’entità astratta, si muove per mezzo delle persone che la creano e che la rappresentano, attraverso un Modello di Governance (sistema di gestione e controllo), in cui ogni socio ha il potere di amministrare e controllare la società. Questo sistema prende il nome di Amministrazione Disgiuntiva. Il legislatore ritiene che sia un modello adatto per le società semplici, in quanto ci si sceglie per le proprie qualità personali, dando quindi il potere ad ognuno di essere libero di prendere decisioni e assumere scelte per la società indipendentemente dalla volontà degli altri, è un sistema strettamente fondato sul tema della fiducia. È comunque necessario un coordinamento ad esempio se un socio è molto bravo nell’agricoltura si occuperà della coltivazione, se un altro è bravo in materia di contabilità si occuperà della gestione del patrimonio societario… Il legislatore crea una forma di correttivo in virtù del quale se uno degli amministratori non è d’accordo su una scelta presa da un altro amministratore (x) lui può opporsi e quest’opposizione sarà rivolta anche agli altri amministratori, nel caso in cui anche quest’ultimi ritengano che l’opposizione sia fondata l’amministratore x non potrà compiere quel determinato atto di gestione. Nel caso contrario in cui la maggioranza degli amministratori ritiene che l’opposizione non sia fondata, l’amministratore x potrà decidere di compiere quella determinata scelta. N.B. l’opposizione può avvenire solo nel caso in cui la scelta non è ancora stata realizzata e solo da soci amministratori. Questo è uno dei casi in cui gli amministratore decidono a maggioranza per teste. Tuttavia i soci possono scegliere nell’atto costitutivo un diverso Modello di Governance ossia quello dell’Amministrazione Congiuntiva ovvero per compiere un qualsiasi atto di gestione inerente alla società tutti i soci devono decidere insieme, per maggioranza o per teste. Se però esiste un’urgenza nel compiere un atto che potrebbe cagionare un danno alla società qualora non venga compiuto, la decisione, in questo caso, può essere presa da un socio indipendentemente dalla volontà degli altri (es. il recinto è rotto e c’è la possibilità che entrino animali il socio è conoscenza del danno può procedere alla riparazione). Per modificare l’atto costitutivo della società semplice occorre avere l’unanimità a prescindere che il modello di governance è l’amministrazione congiuntiva o disgiuntiva. Non esistono solo questi due modelli di amministrazione, può capitare che all’interno dell’atto costitutivo di una società troviamo due soci che applicano l’amministrazione disgiuntiva e altri l’amministrazione congiuntiva; oppure altri casi in cui per determinate scelte decidono di scegliere l’amministrazione disgiuntiva e per altre l’amministrazione congiuntiva: Sistema Amministrativo a metà. Tutto ciò deve essere sempre previsto all’interno dell’atto costitutivo. Il controllo della società è affidato a tutti i soci nel caso in cui è stato stabilito che tutti siano amministratori, nel caso in cui non tutti i soci sono amministratori anche i soci non amministratori hanno il controllo chiedendo informazioni sulla gestione della società ai soci amministratori che forniranno informazioni attraverso il Rendiconto Finanziario a fine di ogni esercizio. Articolo 2257 cc “Amministrazione Disgiuntiva” secondo il quale se nulla è detto l’amministrazione della società semplice è disgiuntiva ovvero ogni socio è amministratore e ognuno assume le scelte relative la gestione della società. Articolo 2258 cc “Amministrazione Congiuntiva” i soci possono scegliere nell’atto costitutivo di gestire la società in base al modello dell’amministrazione congiuntiva in cui tutti i soci sono amministratori ma a differenza dell’amministrazione disgiuntiva i soci decidono insieme o maggioranza o per teste. Il socio che non ha l’amministrazione ha il controllo (art 2261 cc), quindi ha il diritto di vedere il bilancio e altre scelte relative alla gestione.
Le cause che possono portare allo scioglimento del rapporto societario sono la morte, il recesso e l’esclusione. Articolo 2284 cc “Morte di un socio”. Il legislatore detta la disciplina generale in virtù della quale, se nulla è stabilito nel contratto sociale, alla morte di un socio gli eredi non subentrano in società ma quest’ultima è tenuta a liquidare la quota di partecipazione del de cuius ai singoli eredi, andando a salvaguardare non solo gli interessi degli altri soci ma anche quelli degli eredi poiché in caso contrario saranno costretti ad entrare in società in qualità di soci e ad essere responsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali (comprese quelle passate, questo in base all’art 2269) di una società dove magari non ne volevano entrare a far parte. La quota da liquidare si calcola in base al valore reale della società in termini materiali, patrimoniali e di avviamento. Se la società non può pagare o comunque liquidare la quota spettante agli eredi, gli altri soci decidono di vendere la società e dare ciò che spetta ad essi. Tuttavia nell’atto costitutivo si potrebbe stabilire diversamente:
La liquidazione della società avviene dopo aver valutato ed accertato la causa di scioglimento ed è la fase in cui si prevede come realizzare l’estinzione della società. In particolare in questo momento quelli che sono i beni appartenenti alla società vengono tramutati in danaro che serviranno al pagamento dei debiti, alla restituzione dei conferimenti e alla distribuzione qualora sia possibile degli utili (se vi è un surplus), qualora invece si verifichi un deficit il liquidatore (ossia colui il quale si occupa della gestione della liquidazione) per il pagamento dei debiti ai creditori sociali dovrà rivolgersi ai soci che sono illimitatamente responsabili proporzionalmente alla loro quota di partecipazione. Le cause che determinano la liquidazione della società sono disciplinate dall’articolo 2272 cc e sono:
I LIQUIDATORI Al momento dello scioglimento l’attività gestionale cambia. La missione della società non è più quella di realizzare attività economica ma ha l’obiettivo di “stanziare” l’attività. In questo momento chi ha la facoltà di essere amministratore non lo è più in quanto vengono nominati dei liquidatori, dei soggetti che hanno una diversa funzione ovvero una funzione di tipo manageriale tesa a liquidare l’attivo per soddisfare i creditori ed estinguere la società. Nell’attesa che siano nominati dei liquidatori gli amministratori hanno il compito di realizzare operazioni che siano meramente conservative in particolare possono svolgere attività finalizzate alla liquidazione ma non possono compiere nuove operazioni finalizzate alla produzione o alla lavorazione. Questi soggetti vengono nominati all’unanimità dei soci una volta verificata la causa di scioglimento. Essi potrebbero essere dei soggetti diversi dagli amministratori oppure potrebbero essere gli amministratori stessi. I liquidatori dopo essere stati nominati devono prendere atto della situazione patrimoniale della società sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Articolo 2270 cc “Creditore particolare del socio”. Prima di liquidare la quota spettante ai soci i liquidatori devono assicurarsi che ogni creditore è stato soddisfatto e nel caso in cui la società ha ancora debiti verso creditori se i fondi societari non sono sufficienti i liquidatoti si rivolgeranno ai soci che sono illimitatamente responsabili: poiché fino a quel momento i debiti non sono stati remunerati i creditori possono avvalersi delle loro facoltà sulla quota di liquidazione spettante al
cioè il suo nome, costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale ovvero con l’indicazione Snc. Articolo 2297 cc “Mancata Registrazione”. La mancata iscrizione presso il Registro delle Imprese non grava solo sull’autonomia patrimoniale ma fa sì che i fatti riguardanti la società non siano opponibili ai terzi, in quanto non potranno essere notificati all’interno del registro il quale tiene conto di tutte le attività aziendali. Es: se un socio cede la sua partecipazione ad un altro o a un terzo se non viene notificato nel Registro delle imprese i terzi non potranno essere a conoscenza della cessione e continueranno a rivolgersi all’ex socio per quanto riguarda le obbligazioni sociali. Nelle Snc vale il Divieto di Concorrenza in quanto a differenza delle società semplici queste sono società che svolgono attività commerciale.
È l’ultimo modello di società di persone. Si caratterizza in quanto ha due categorie di soci che sono:
accomandatari. Il socio che contravviene a tale divieto a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi e può essere escluso dalla società. Tuttavia non costituisce ingerenza la prestazione d’opera sotto la direzione degli amministratori e se l’atto costitutivo lo consente possono esprimere pareri per singole operazioni gestionali. Costituisce quindi ingerenza tutto ciò che non è espressamente dettato da tale articolo. Articolo 2322 cc “Trasferimento della quota”. Secondo tale norma la quota del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte agli eredi, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo la quota può essere ceduta (venduta) con il consenso dei soci che hanno la maggioranza del capitale. Per la cessione delle quote dei soci accomandatari c’è bisogno dell’unanimità. Recesso ed esclusione sono disciplinati alla stessa stregua della società semplice sia per i soci accomandanti sia per quelli accomandatari. Lo scioglimento si effettua con una peculiarità: mentre nella società semplice e in nome collettivo lo scioglimento
In questo modello societario possono essere conferiti beni in natura, crediti o danaro ma non le prestazioni di opera o di servizi poiché deve persistere il tema della tangibilità del capitale. Articoli 2254 e 2255 disciplinano i conferimenti in natura e i crediti. Sono considerati beni in natura solo quelli integralmente liberati ovvero che hanno un’immediata disponibilità del valore del bene sia esso materiale o immateriale (know-out: non tendenzialmente brevettato, può essere un saper fare, un processo… brevetti e marchi) e che conservano il loro valore anche dopo la perizia. Se vengono conferiti beni in natura o crediti questi devono essere stimati da un tecnico esperto nominato dal tribunale ed una volta stimati possono essere inseriti all’interno dell’attivo patrimoniale (valore massimo). La valutazione in termini di valore obiettivo deve essere effettuata per rispondere ad esigenze di carattere informativo e ad una corretta informazione rispetto alla formazione del capitale sociale. Viene nominato un esperto esterno alla società per la stima poiché si pensa di avere un margine di errore minore rispetto alla stima fatta dal socio stesso. L’esperto valuterà il bene attraverso un particolare procedimento: descrizione del bene, applicazione di criteri che siano riconosciuti dalla tecnica o dalla sua scienza a seconda se esso sia un ingegnere, un professore, un avvocato e che si concludano con l’attribuzione di un valore massimo. Tutto ciò è disciplinato dall’articolo 2343 cc “Stima dei conferimenti di beni in natura o crediti”. Stimare un bene o un credito comporta un costo per il socio. A tal proposito il legislatore pone in essere una nuova norma, l’articolo 2343 ter, attraverso la quale vi sono dei casi in cui si possono risparmiare i tempi e i costi di una perizia ed è possibile (tre ipotesi) quando ad esempio un soggetto vuole conferire dei valori mobiliari, dei titoli che hanno già una quotazione di mercato, per cui il perito nominato dal tribunale non dovrebbe far altro che verificare le quotazioni in borsa, andando a verificare il valore insito nei listini, per questo il legislatore lascia ai soci l’attribuzione del valore di mercato. Oppure è possibile nel caso in cui viene conferito un bene immobile comprato qualche mese prima, avendo fatto redigere già una stima, non occorre che il bene sia rivalutato al momento del conferimento perché vale la perizia effettuata in precedenza, la quale non può deve superare i sei mesi dal conferimento. Altra ipotesi è quella collegata alla circostanza che ad effettuare il conferimento sia la società X il cui conferimento potrebbe essere danaro o anche un’azienda, un nome (ad esempio) nel caso in cui si trattasse di quest’ultimi non ci sarebbe bisogno di effettuare un’ulteriore stima in quanto sono beni già stimati da un esperto per la redazione del bilancio societario. Bisogna tener conto che i valori cambiano. Il valore è informazione. Questo è vero in quanto basta pensare ad un soggetto che conferisce un albergo o un bar famoso, di prestigio ovvero che ha una storia e può accadere che l’attuale proprietario non sia in grado di gestirlo al meglio inevitabilmente il bene perde valore, cambia (perdendo anzitutto clientela abituale). Articolo 2343 quater “Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione” non basta la stima in quanto attiene ad un momento temporale ben preciso, per questo una volta effettuato il conferimento gli amministratori, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società nel Registro delle imprese se sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni, al fine di verificare la stima attraverso una dichiarazione. La garanzia dei creditori è la redditività della società ragion per cui è importante stimare beni e crediti appartenenti ad essa. L’articolo 2342 “Conferimenti” afferma che per i conferimenti in danaro il socio è tenuto a versare almeno il 25% del conferimento e il restante versamento sarà richiesto dai soci amministratori entro 90 giorni dal primo versamento. Il capitale minimo per poter far nascere questa società è di € 50.000.
PARTECIPAZIONI
A fronte del conferimento il socio riceve la partecipazione, insieme di diritti amministrativi e patrimoniali, che in questo modello societario è rappresentata da AZIONI. La maggioranza è calcolata in base al parametro di misurazione del conferimento. La partecipazione è proporzionale al conferimento (regola generale), salvo non venga stabilito diversamente nell’atto costitutivo, articolo 2346 cc, regola analoga a quella per le società di persone. La sommatoria dei conferimenti deve essere uguale al capitale sociale. Pur essendo un modello caratterizzato dal fatto che ci si sceglie per l’apporto di elementi materiali, l’elemento immateriale si presenta nel momento in cui vengono stabilite delle quote di partecipazione non proporzionali al conferimento in quanto potrebbe capitare che il socio x conferisca 40000 ed abbia il 70% delle partecipazioni e il socio y che ha conferito 50000 abbia il 30%; vale a dire che quest’ultimo ha riconosciuto delle particolari abilità nel suo socio. In questo modello societario ha potere chi più è portatore di capitale. Articolo 2348 cc “Categorie di azioni”. Le azioni attribuiscono una serie di diritti cosiddetti standard: portatore di voto, diritto agli utili, recesso… Tuttavia vi sono diverse categorie di azioni che attribuiscono diversi diritti al socio e la facoltà di determinarne il contenuto nell’atto costitutivo o apportando successive modifiche a questo. Si potrebbe quindi dar vita ad una pluralità di azioni atipiche nelle quali i diritti patrimoniali o amministrativi sono diversamente distribuiti. Ad esempio un soggetto vuole entrare in società ma vuole una preferenza rispetto agli utili ovvero io conferisco 45000, tu 5000 e Tizio 5000 anziché dividerli in maniera equa al momento della liquidazione spetterà a me la maggioranza rispetto altri due. Oppure potrebbe capitare che ho un’azione tale per cui al momento della divisione degli utili un soggetto ha diritto al 5% in più di esso rispetto agli altri. O ancora, per quanto riguarda i diritti amministrativi può essere stabilito che un soggetto ha delle azioni possono essere riscattabili o che gli permettano di partecipare ai voti solo in determinate assemblee ad esempio per la modifica dell’atto costitutivo, oppure si può decidere che il mio voto vale più di quello degli altri. Il legislatore quindi attraverso questa norma dispone, come abbiamo detto, che si possono creare delle azioni atipiche e a tal proposito detta dei suggerimenti su come attenuare o accentuare i diritti patrimoniali e un’altra regola su come attenuare o potenziare alcuni diritti amministrativi:
Articolo 2351 ultimo comma “Diritto di voto”. (artt 2346, 2349, 2351) è possibile che a determinati soggetti sia consentito apportare denaro, beni e servizi e a fronte del conferimento siano attribuiti una serie di diritti di carattere amministrativo e patrimoniale; il diritto di voto c’è ma non in tutti i casi. In questo caso non si diventa soci ma si acquisiscono titoli partecipativi.
GOVERNANCE SPA Il governo sociale si ripartisce tra assemblea, amministrazione e controllo. L’amministratore appartiene esclusivamente agli amministratori che non coincidono automaticamente con i soci in quanto per esserlo bisogna essere nominati dall’assemblea, il luogo nel quale si esprimono le volontà della società tramite un procedimento assembleare attraverso delibere. I soci non amministratori non possono ingerirsi nell’amministrazione. I componenti dell’organo amministrativo hanno il compito di realizzate un ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO ALL’ATTIVITA’ e controllare che questo assetto funzioni. La legge di riforma della legge fondamentale aggiunge all’articolo 2381 cc (quello sopraindicato), un’apposita precisazione quindi gli amministratori devono dare vita ad un assetto amministrativo, organizzativo e contabile adeguato all’attività ma che sia in grado di verificare se la società vive secondo i principi di continuità a seconda delle dimensioni e del tipo di attività, al fine di creare un modello organizzativo che funzioni. Se questo non viene realizzato si può creare un contegno antigiuridico e un danno si diventa responsabili e si può essere revocati. [Parola chiave: ADEGUATEZZA]. In questo modello societario la gestione è affidata al Consiglio di amministrazione se vi sono due o più soci se vi è solo un amministratore è affidata ad un amministratore unico. È un organo dove le decisioni sono frutto di una riunione in esito alla quale si verbalizza ciò che si vuole realizzare a maggioranza. Tuttavia è anche possibile, se lo statuto o l’assemblea lo consente, il Consiglio di amministrazione può delegare delle proprie funzioni a taluni amministratori cosiddetti amministratori delegati (per evitare di indire riunione continuamente in quanto potrebbe essere difficoltoso soprattutto nelle società di grandi dimensioni). Quest’organo deve comunque controllare l’operato degli amministratori delegati. Articolo 2380 bis “Amministrazione della società”. Disciplina quanto detto prima in più il presidente del Consiglio di amministrazione deve essere una persona di prestigio ma non è colui che comanda, è colui che coordina i lavori, indice le riunioni, riunisce. Il controllo è affidato al Collegio sindacale. La deliberazione sull’organizzazione interna all’Assemblea degli azionisti, organo sovrano.
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI è un organo con cui i soci, sovrani della società, manifestano il loro potere sulla società. Prendono decisioni in base ai voti presi a maggioranza in base alle partecipazioni. In particolare essa può essere:
dei soci favorevoli rappresenta più della metà del capitale sociale. La seconda convocazione è costituita con la partecipazione di 1/3 del capitale sociale e delibera con i 2/3 dello stesso. Per verbalizzare l’assemblea è necessario l’intervento di un notaio a differenza di quanto accade nell’ordinaria in cui a verbalizzare sono presenti l’amministratore e il segretario.
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA Articolo 2363 cc “Luogo di convocazione dell’assemblea”. L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. L’assemblea può essere convocata ogni volta che gli amministratori lo ritengono opportuno tramite un avviso di convocazione contenente il giorno, l’ora, il luogo e gli argomenti da trattare. Tale avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea.
ASSEMBLEA TOTALITARIA È quell’assemblea che, nonostante non sia stata convocata, è valida se viene costituita con la spontanea presenza dei soci che rappresentano l’intero capitale sociale. In questa assemblea devono essere presenti tutti gli amministratori degli organi di amministrazione e controllo o quanto meno la maggioranza di essi (nessuno si oppone agli argomenti oggetto di trattazione).
Se nessuno convoca l’assemblea è valida? NO, A MENO CHE NON SIA UN’ASSEMBLEA TOTALITARIA.
Articolo 2368 cc “Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni”. L’assemblea ordinaria si reputa regolarmente costituita quando è presente l’intero capitale sociale o la maggioranza di esso (organi amministrativi o del collegio), ciascuno dei partecipanti può opporsi alle decisioni. Sono escluse dalla medesima le azioni che non hanno diritto di voto. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto preveda diversamente, ovvero preveda una maggioranza più elevata. [Per l’assemblea straordinaria vedi su]. Articolo 2369 “Seconda convocazione”. Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo lo stesso giorno in cui era stata fissata la prima convocazione. Inoltre se nell’ avviso della prima convocazione non è stato fissato il giorno della di un’eventuale seconda convocazione, l’assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima.
Articolo 2371 cc “Presidenza dell’assemblea”. L’assemblea è presieduta dalle persone indicate all’interno dello statuto societario o da quelle nominate a maggioranza. Il presidente è assistito da un segretario tuttavia l’assistenza non è necessaria quando l’assemblea è presieduta da un notaio, come accade per la presidenza delle assemblee straordinarie.
Articolo 2374 cc “Rinvio dell’assemblea”. Se i soci che rappresentano 1/3 del capitale sociale dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.
NULLITA’ E ANNULLABILITA’ DELLE DELIBERAZIONI. Per le assemblee che si occupano dell’atto costitutivo il legislatore ritiene che le assemblee siano organizzate in forma straordinaria in cui il segretario deve essere un notaio in quanto le assemblee