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Diritto Commerciale: Società Semplice, Società in Nome Collettivo e Società per Azioni - S, Sintesi del corso di Diritto Commerciale

riassunto di diritto commerciale

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 02/01/2019

Beatrice.Di_Pirro
Beatrice.Di_Pirro 🇮🇹

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L’IMPRENDITORE
È necessario definire l’imprenditore in quanto ad esso vengono applicate delle regole particolari
racchiuse all’interno dello Statuto dell’Imprenditore, tale disciplina non viene applicata ad altri
soggetti. In particolare lo Statuto dell’Imprenditore è un complesso di norme che prevede la
procedura delle discipline concorsuali, la disciplina dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese
e la disciplina della tenuta della contabilità che l’imprenditore ottiene come protezione .
Se un soggetto viene definito come imprenditore sarà sottoposto a delle qualificazioni che ci
vengono delineate dall’art 2082 cc.
Tale articolo stabilisce che “è imprenditore colui il quale svolge professionalmente in maniera
eterorganizzata, un’attività economica organizzata al fine dello scambio o della produzione di beni
e servizi”.
Inoltre grazie ad esso è possibile capire quali siano i singoli elementi che un soggetto deve asservire
per essere qualificato come imprenditore:
Può essere chiunque (persona fisica o società);
Possono essere anche associazioni o fondazioni;
Il soggetto deve svolgere un’attività economica, in particolare, per attività si intende
l’insieme coordinato di atti legato a quel processo di pianificazione che appartiene
normalmente all’attività d’impresa, mentre per economica l’attività deve tendere al pareggio
dei costi con i ricavi (proprio per questo possono essere qualificate come imprenditore
anche quei soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro);
L’attività deve essere svolta professionalmente, ovvero con costanza. Bisogna tener conto
che anche le attività stagionali sono svolte professionalmente, in quanto sono sottoposte ad
una continua pianificazione, anche se l’attività con il pubblico è svolta solo in alcuni mesi
dell’anno;
Inoltre l’attività deve essere eterorganizzata: un soggetto non può limitarsi ad organizzare se
stesso ad esempio uno stilista che lavora solo con matita e colore non può essere definito
come imprenditore in quanto organizza l’attività solo per se stesso; per eterorganizazzione si
intende appunto svolgere un’attività che sia di organizzazione di un complesso di fattori;
Poi l’attività deve essere finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi.
Se un soggetto possiede tali requisiti è qualificabile come imprenditore, ma non necessariamente, in
quanto se si svolge un’attività che abbia ad oggetto l’intellettualità, tale soggetto non è più
qualificabile come imprenditore ma sarà qualificato come lavoratore autonomo ovvero
Professionista.
Ipotesi:
Avvocato: ha tutti i connotati per essere valutato come imprenditore, ma per il solo fatto che svolge
una prestazione di carattere intellettuale, il legislatore prevede che la sua disciplina sia sistemata
altrove.
Farmacista: in tal caso l’attività commerciale prevarica su quella di carattere intellettuale e tale
soggetto viene definito come imprenditore.
Medico: svolge un’attività prettamente intellettuale viene per questo qualificato come
professionista, ma nel caso in cui esso decida di aprire una clinica l’attività che prevarrà sarà quella
commerciale e sarà qualificato come imprenditore e sarà sottoposto alle norme per esso stabilite.
Un altro presupposto per poter essere qualificato come imprenditore è che l’attività svolta da un
soggetto non deve per forza essere lecita. Se l’attività viene definita illecita ovviamente si sarà
sottoposti a conseguenze, ovvero, l’imprenditore sarà sanzionato e non sarà soggetto a fallimento.
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L’IMPRENDITORE

È necessario definire l’imprenditore in quanto ad esso vengono applicate delle regole particolari racchiuse all’interno dello Statuto dell’Imprenditore, tale disciplina non viene applicata ad altri soggetti. In particolare lo Statuto dell’Imprenditore è un complesso di norme che prevede la procedura delle discipline concorsuali, la disciplina dell’iscrizione presso il Registro delle Imprese e la disciplina della tenuta della contabilità che l’imprenditore ottiene come protezione.

Se un soggetto viene definito come imprenditore sarà sottoposto a delle qualificazioni che ci vengono delineate dall’art 2082 cc. Tale articolo stabilisce che “è imprenditore colui il quale svolge professionalmente in maniera eterorganizzata, un’attività economica organizzata al fine dello scambio o della produzione di beni e servizi”.

Inoltre grazie ad esso è possibile capire quali siano i singoli elementi che un soggetto deve asservire per essere qualificato come imprenditore:

  • Può essere chiunque (persona fisica o società);
  • Possono essere anche associazioni o fondazioni;
  • Il soggetto deve svolgere un’attività economica, in particolare, per attività si intende l’insieme coordinato di atti legato a quel processo di pianificazione che appartiene normalmente all’attività d’impresa, mentre per economica l’attività deve tendere al pareggio dei costi con i ricavi (proprio per questo possono essere qualificate come imprenditore anche quei soggetti che svolgono attività senza scopo di lucro);
  • L’attività deve essere svolta professionalmente, ovvero con costanza. Bisogna tener conto che anche le attività stagionali sono svolte professionalmente, in quanto sono sottoposte ad una continua pianificazione, anche se l’attività con il pubblico è svolta solo in alcuni mesi dell’anno;
  • Inoltre l’attività deve essere eterorganizzata: un soggetto non può limitarsi ad organizzare se stesso ad esempio uno stilista che lavora solo con matita e colore non può essere definito come imprenditore in quanto organizza l’attività solo per se stesso; per eterorganizazzione si intende appunto svolgere un’attività che sia di organizzazione di un complesso di fattori;
  • Poi l’attività deve essere finalizzata alla produzione o allo scambio di beni e servizi. Se un soggetto possiede tali requisiti è qualificabile come imprenditore, ma non necessariamente, in quanto se si svolge un’attività che abbia ad oggetto l’intellettualità, tale soggetto non è più qualificabile come imprenditore ma sarà qualificato come lavoratore autonomo ovvero Professionista. Ipotesi : Avvocato: ha tutti i connotati per essere valutato come imprenditore, ma per il solo fatto che svolge una prestazione di carattere intellettuale, il legislatore prevede che la sua disciplina sia sistemata altrove. Farmacista: in tal caso l’attività commerciale prevarica su quella di carattere intellettuale e tale soggetto viene definito come imprenditore. Medico: svolge un’attività prettamente intellettuale viene per questo qualificato come professionista, ma nel caso in cui esso decida di aprire una clinica l’attività che prevarrà sarà quella commerciale e sarà qualificato come imprenditore e sarà sottoposto alle norme per esso stabilite. Un altro presupposto per poter essere qualificato come imprenditore è che l’attività svolta da un soggetto non deve per forza essere lecita. Se l’attività viene definita illecita ovviamente si sarà sottoposti a conseguenze, ovvero, l’imprenditore sarà sanzionato e non sarà soggetto a fallimento.

Tali ipotesi sono deducibili dall’interpretazione della norma, in particolare dall’interpretazione dell’art 2082 che ci definisce l’imprenditore, attraverso due sforzi uno letterale ossia leggendo la norma e comprendendone il significato e l’altro sistematico. La Ratio della norma è la ragion pratica, la funzione obiettivo della norma. Nel caso dell’imprenditore il legislatore ci aiuta a definire i soggetti che possono esserlo. Non è necessario il rapporto con il mercato perché esiste l’opportunità di svolgere un’attività in proprio, un esempio può essere quello di un padre che costruisce un palazzo per le figlie.

IMPRENDITORE AGRICOLO E IMPRENDITORE COMMERCIALE

PICCOLO IMPRENDITORE E GRANDE IMPRENDITORE

Il Principio di Diseguaglianza prevede che bisogna trattare in maniera diversa i soggetti per riuscire a raggiungere quella che viene definita UGUAGLIANZA dando maggiore tutela a chi è più svantaggiato. Infatti se il legislatore avesse disciplinato tutti gli imprenditore in maniera uguale avrebbe fatto diventare un ferramenta uguale all’azienda Ferrari. Proprio per questo il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare varie categorie di imprenditori, distinguendo l’imprenditore agricolo da quello commerciale e in base alle dimensione che sia esso piccolo o grande. L’art 2135 cc disciplina l’imprenditore agricolo: “è imprenditore agricolo colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse.”

  • Ci si riferisce all’allevamento di animali dal 2001, in quanto, fino a quel momento tale norma disciplinava come imprenditore agricolo quel soggetto che svolgeva l’attività di allevamento di bestiame;
  • (^) L’imprenditore agricolo deve realizzare la coltivazione di un fondo ovvero deve realizzare la cura di un CICLO BIOLOGICO (norma in bianco, non disciplinato da alcuna norma ma viene verificato da un tecnico specializzato) sia esso animale o vegetale. Es: un soggetto può non coltivare banane ma può acquistarle e farle diventare mature prima di rivenderle, in tal caso si è comunque definiti imprenditori agricoli in quanto si ha cura di una fase del ciclo biologico;
  • Nel caso in cui vengano svolte attività connesse a quella agricola pur mantenendo quest’ultima come principale si è qualificati come imprenditore agricolo. Es: coltivo albicocche e le vendo ma decido di allargare le mie vendite acquistando ad altri altre albicocche; pur svolgendo un’attività commerciale, che non è però la mia attività principale ma accessoria, sarò comunque qualificato imprenditore agricolo.

L’art 2083 cc disciplina il piccolo imprenditore secondo il quale “sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”.

  • È piccolo imprenditore quando prevale l’attività propria rispetto l’eterorganizazzione, nel caso contrario si è grandi imprenditori;
  • (^) Nell’articolo 1 della Legge Fallimentare si viene qualificati imprenditore a seconda della dimensione e a seconda delle disposizioni fallimentari, ci dice infatti che sono soggetti al fallimento solo quegli imprenditori che svolgono attività commerciale tale per cui l’imprenditore agricolo non è soggetto a fallimento. Per qualificare il piccolo imprenditore è necessario osservare non solo l’art 2083 cc ma anche l’art 1 della Legge Fallimentare realizzando così un’interpretazione sistematica tra i due. Il legislatore infatti con l’art 1 della

legge l’acquirente può chiedere la cessione dell’attività intrapresa dal cedente e il conseguente risarcimento del danno cagionato. Oltre alla cessione, l’azienda, è soggetta anche all’altrui godimento ed anche in questo caso il cedente ha l’obbligo di rispettare il Divieto di concorrenza. Per i contratti di usufrutto e di affitto il divieto di concorrenza dura per tutta la durata del contratto; ad esempio se l’azienda stipula con un contratto di usufrutto per la durata di 7 anni essa non potrà intraprendere un’attività uguale a quella ceduta in godimento ma potrà comunque aprire un’altra attività, purché sia di natura differente. Per altri casi di cessione in godimento diversi dall’usufrutto e dall’affitto il Divieto di concorrenza è di 5 anni, come nel caso del trasferimento, anche se l’accordo prevede una durata più ampia. Possiamo quindi dedurre che il legislatore nella cessione tende a salvaguardare l’acquirente attraverso delle garanzie (tra cui il Divieto di concorrenza), subito dopo aver pagato l’Avviamento. Ad esempio se si hanno tre attività di cui due in una città e una in un’altra, si decide di vendere una delle due attività site nella stessa città il cedente potrà continuare a svolgere l’altra attività in quanto sicuramente l’acquirente sarà a conoscenza del fatto che il cedente svolga la sua stessa attività. Tuttavia però può succedere che l’acquirente non ne sia a conoscenza possedendo l’attività in buona fede.

Con il trasferimento dei beni, ossia dell’azienda, il legislatore prevede che vengano ceduti anche i contratti stipulati, qualsiasi essi siano. Tale trasferimento è disciplinato nell’articolo 2558 cc come “Successione dei contratti”, secondo il quale il lavoratore non ha la facoltà di decidere di non lavorare con l’acquirente e quindi di non cedere il proprio contratto, a meno che non si provi che l’acquirente non sia una persona affidabile (ad esempio) e si decide di recedere il contratto provando una giusta causa e salvo nei casi in cui non sia espressamente previsto nell’atto di cessione. Una tipologia di contratto dove il contraente ceduto ha interesse a mantenere in vita il proprio rapporto è quello con il dipendente, chiamato contratto di lavoro. Questa regola non è applicabile a tutte le tipologie di contratto in quanto potrebbero sorgere delle distorsioni nella misura in cui l’azienda non passa dal venditore all’acquirente determinati contratti di lavoro. Proprio per questo il legislatore detta una norma, l’art 2112 cc (Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento dell’azienda), nell’ambito della quale, derogando l’art 2558, stabilisce che una particolare tipologia di contratto, ossia il contatto di lavoro, riceva un trattamento particolare:

  1. Nel momento in cui viene ceduta l’azienda i contatti di lavoro vengono trasferiti necessariamente all’acquirente;
  2. I debiti nei confronti dei lavorati sono debiti che devono essere mantenuti in primo luogo dal venditore e in secondo luogo dall’acquirente anche se non risultano dalle scritture contabili obbligatorie. Quindi qualora i dipendenti vantano dei crediti nei confronti dell’imprenditore vengono visti come una posizione contrattuale e sono così tutelati dal legislatore. Questa tutela è tale per cui questi soggetti vedono la propria posizione contrattuale passare necessariamente all’acquirente e quindi possono vantare il loro diritto di credito da entrambi.

L’art 2559 cc regola i “Crediti relativi all’azienda ceduta”. Nel caso in cui un imprenditore decide di cedere l’azienda sapendo che deve incassare dei crediti relativi ad essa sorge un “problema” momento al del trasferimento in quanto il legislatore non ci rende chiara tale manifestazione. Infatti secondo alcuni i crediti relativi all’azienda passano direttamente all’acquirente, secondo altri invece, il credito non è un elemento essenziale dell’azienda ma solo valore finanziario per cui si piò decidere di cederli o meno dichiarandolo espressamente nell’atto di compravendita. Quest’ultima opinione è senz’altro quella più conveniente.

L’art 2560 cc regola invece i “Debiti relativi all’azienda ceduta”. In questa norma il legislatore stabilisce due garanzie: una per l’azienda e l’altra per l’acquirente. Infatti al momento del trasferimento dell’azienda il cedente continua a rispondere dei debiti ma allo stesso tempo ne diviene responsabile anche l’acquirente in quanto appunto il debito era relativo all’azienda. In questo modo il soggetto (o i soggetti) che ha diritto a riscuotere il debito potrà rivolgersi ad entrambi. Tuttavia però ci può essere anche il caso in cui l’acquirente nell’atto di compravendita dichiara di aver pagato la differenza tra l’attivo aziendale e i debiti relativi l’azienda stessa, liberandosi cosi dei debiti dei quali rimarrà obbligato solo il cedente. Inoltre l’art 2561 cc regola l’ “Usufrutto dell’azienda”. Qualora l’azienda viene ceduta in godimento per usufrutto, il legislatore attraverso questo articolo, stabilisce che l’usufruttuario deve gestire l’azienda senza cambiarne la destinazione, continuando a svolgere l’attività aziendale in modo da conservare l’efficienza dell’organizzazione. L’usufruttuario pertanto deve restituire l’azienda così come l’ha trovata.

IMPRENDITORE COMMERCIALE

L’imprenditore commerciale è qualsiasi soggetto che non è qualificabile come imprenditore agricolo. L’imprenditore commerciale ha uno statuto a sé nel quale sono contenute delle regole che lo identificano per il fatto che:

  1. -Deve tenere delle scritture contabili, ovvero dei libri nell’ambito dei quali deve essere rappresentata la cronologia dei fatti aziendali, tra cui il libro giornale, il libro delle vendite, il libro acquisti ecc. che saranno prova dei crediti e dei debiti detenuti dall’imprenditore;
  2. Deve iscriversi presso il Registro delle Imprese, questo però vale anche per l’imprenditore agricolo, tenuto telematicamente dove sono espressi tutti i fatti che riguardano l’imprenditore (dove ha sede, l’attività che svolge). Una persona fisica diventa imprenditore quando si possiedono tutti gli elementi elencati nell’art 2082 cc, al contrario non si è più qualificati come imprenditore quando mancano tali elementi. La cessazione dell’attività d’impresa si verifica attraverso due condizioni: quando si cessa la propria attività senza alcuna cancellazione dal Registro delle Imprese e si può essere soggetti al fallimento. Tuttavia però il legislatore ci ricorda che esiste un sistema a garanzia del mercato attraverso il quale chi cessa di essere imprenditore per farlo sapere ad esempio ad una azienda di Milano che ha dei contati con tale soggetto, deve cancellarsi dal Registro delle Imprese.

LE SOCIETA’

La società è un soggetto giuridico creato dal legislatore. Nasce con l’accordo di più persone che decidono di unire le proprie forze intellettuali e capitali al fine di far nascere un nuovo soggetto, che è colui il quale svolge la propria attività economica, professionalmente, eterorganizzata, al fine dello svolgimento dell’attività di scambio o produzione di beni o servizi, in cui l’imprenditore è la società e non più i singoli individui. Può creare la società anche un solo soggetto poiché quest’ultimo ha creato un nuovo soggetto giuridico. La società può nascere da un contratto o da un atto unilaterale.

  • Un primo approccio per definire la società ci è dato dall’Art 2247 cc “Contratto di società”: con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Es. 1-400000 50% 2-200000 25% 3-100000 12,5% 4-100000 12,5%. Attivo=800000 dato dai conferimenti effettuati dai quattro soci. Qualora i soci nell’atto costitutivo non stabiliscono nulla riguardo i conferimenti da effettuare, il legislatore stabilisce che tutti i soci sono obbligati a conferire denaro in parti uguali quanto necessario affinché la società possa vivere, questo in base ad una norma suppletiva. I conferimenti possono far sorgere delle patologie o discrepanze tra i soci ma in questo caso il legislatore non detta alcuna regola, inoltre possono sorgere conflitti tra socio e società qualora un socio conferisce un bene viziato (es: la società pretende che se il socio decide di conferire un trattore, tale bene deve essere funzionante) il legislatore pone un problema stabilendo che il socio può conferire la proprietà di un bene ma se il bene è viziato esso prevede che il socio risolva il problema rilevato altrimenti la società può decidere di escluderlo dall’esercizio e dalla partecipazione; stessa cosa vale per la prestazione d’opera. Vengono applicate le norme sulla vendita. Quindi se accade ad esempio che il trattore viene distrutto da un fulmine il rischio ricadrà sulla società poiché con il trasferimento di proprietà vengono trasferiti il rischio e la responsabilità del bene. Diversa è la disciplina riguardante il conferimento di crediti. La disciplina dei conferimenti varia in base al rapporto socio società. Art 2254 cc “Garanzia e rischi dei conferimenti”, se si conferisce un bene la proprietà viene trasferita alla società e con essa anche i rischi derivanti da tale bene (es: se io decido di stipulare un contratto con Tizia in virtù del quale le trasferisco la proprietà di un bene immobile a Capri da quell’istante lei ne diviene proprietaria e con essa ne trasferisco anche tutti i rischi derivanti da tale immobile, ovvero se all’improvviso si verifica un incendio e l’immobile viene distrutto il rischio è suo). Le regole del passaggio di proprietà sono quelle del contratto di vendita. I rischi collegati al trasferimento di proprietà del bene passano con il consenso tale per cui gravano sulla società. Se si conferisce un bene viziato non si parlerà più di passaggio di rischio ma di inesatto adempimento. Se invece conferisco un bene in godimento sia viziato o non, il rischio ricadrà comunque sul socio che ne ha la proprietà (rischio obiettivo). Il conferimento di crediti è disciplinato dall’art 2255 cc secondo il quale è possibile conferire in società la cessione di un credito che il soggetto aveva. Con la cessione bisogna garantire l’esistenza del credito. Il creditore diventerà la società. Inoltre bisogna garantire anche la solvenza del credito ossia che il debitore sia in grado di adempiere, nel caso contrario il credito si vanifica e di conseguenza anche la partecipazione del socio in società, a meno che non sia il socio a pagare il credito. Per il conferimento d’opera se accade un fatto che impedisce la prestazione del socio (ad esempio il socio cade e si rompe una gamba) il rischio ricade su di esso, se invece il fatto è stato causato dalla società il rischio è imputabile ad essa (ad esempio il fortuito). NB: il rischio ricade sui soci a meno che non sia stato causato dagli amministratori.

PARTECIPAZIONE: è un’entità complessa che consente di partecipare, decidere per la società e di collaborare alle attività per poter poi attingere ad eventuali risultati economici. È un bene che racchiude in se una varietà di prerogative siano esse amministrative e gestionali o patrimoniali. Le prerogative amministrative e gestionali sono importanti poiché la società semplice è una società che nasce tra persone che si sono scelte per le loro qualità indipendentemente dal conferimento, per questo tutti hanno il diritto di amministrare (si è in una condizione paritaria). Diverso è quando si parla delle prerogative patrimoniali dove i soci non sono più tutti sullo stesso livello ma partecipano ai risultati economici in base all’entità dei loro conferimenti. Normalmente la partecipazione agli utili o alle perdite è proporzionale al conferimento, tuttavia però è possibile stabilire quote di partecipazioni non proporzionali ovvero il legislatore lascia la libertà ai soci di stabilire diversamente; questo nei limiti del Patto Leonino (art 2265 cc), attraverso il quale il legislatore

stabilisce che ogni socio, dopo aver effettuato il conferimento, deve poter attingere agli utili in quanto elemento essenziale per la partecipazione in società.

AMMINISTRAZIONE DI UNA SOCIETA’ SEMPLICE Una società, intesa come un’entità astratta, si muove per mezzo delle persone che la creano e che la rappresentano, attraverso un Modello di Governance (sistema di gestione e controllo), in cui ogni socio ha il potere di amministrare e controllare la società. Questo sistema prende il nome di Amministrazione Disgiuntiva. Il legislatore ritiene che sia un modello adatto per le società semplici, in quanto ci si sceglie per le proprie qualità personali, dando quindi il potere ad ognuno di essere libero di prendere decisioni e assumere scelte per la società indipendentemente dalla volontà degli altri, è un sistema strettamente fondato sul tema della fiducia. È comunque necessario un coordinamento ad esempio se un socio è molto bravo nell’agricoltura si occuperà della coltivazione, se un altro è bravo in materia di contabilità si occuperà della gestione del patrimonio societario… Il legislatore crea una forma di correttivo in virtù del quale se uno degli amministratori non è d’accordo su una scelta presa da un altro amministratore (x) lui può opporsi e quest’opposizione sarà rivolta anche agli altri amministratori, nel caso in cui anche quest’ultimi ritengano che l’opposizione sia fondata l’amministratore x non potrà compiere quel determinato atto di gestione. Nel caso contrario in cui la maggioranza degli amministratori ritiene che l’opposizione non sia fondata, l’amministratore x potrà decidere di compiere quella determinata scelta. N.B. l’opposizione può avvenire solo nel caso in cui la scelta non è ancora stata realizzata e solo da soci amministratori. Questo è uno dei casi in cui gli amministratore decidono a maggioranza per teste. Tuttavia i soci possono scegliere nell’atto costitutivo un diverso Modello di Governance ossia quello dell’Amministrazione Congiuntiva ovvero per compiere un qualsiasi atto di gestione inerente alla società tutti i soci devono decidere insieme, per maggioranza o per teste. Se però esiste un’urgenza nel compiere un atto che potrebbe cagionare un danno alla società qualora non venga compiuto, la decisione, in questo caso, può essere presa da un socio indipendentemente dalla volontà degli altri (es. il recinto è rotto e c’è la possibilità che entrino animali il socio è conoscenza del danno può procedere alla riparazione). Per modificare l’atto costitutivo della società semplice occorre avere l’unanimità a prescindere che il modello di governance è l’amministrazione congiuntiva o disgiuntiva. Non esistono solo questi due modelli di amministrazione, può capitare che all’interno dell’atto costitutivo di una società troviamo due soci che applicano l’amministrazione disgiuntiva e altri l’amministrazione congiuntiva; oppure altri casi in cui per determinate scelte decidono di scegliere l’amministrazione disgiuntiva e per altre l’amministrazione congiuntiva: Sistema Amministrativo a metà. Tutto ciò deve essere sempre previsto all’interno dell’atto costitutivo. Il controllo della società è affidato a tutti i soci nel caso in cui è stato stabilito che tutti siano amministratori, nel caso in cui non tutti i soci sono amministratori anche i soci non amministratori hanno il controllo chiedendo informazioni sulla gestione della società ai soci amministratori che forniranno informazioni attraverso il Rendiconto Finanziario a fine di ogni esercizio. Articolo 2257 cc “Amministrazione Disgiuntiva” secondo il quale se nulla è detto l’amministrazione della società semplice è disgiuntiva ovvero ogni socio è amministratore e ognuno assume le scelte relative la gestione della società. Articolo 2258 cc “Amministrazione Congiuntiva” i soci possono scegliere nell’atto costitutivo di gestire la società in base al modello dell’amministrazione congiuntiva in cui tutti i soci sono amministratori ma a differenza dell’amministrazione disgiuntiva i soci decidono insieme o maggioranza o per teste. Il socio che non ha l’amministrazione ha il controllo (art 2261 cc), quindi ha il diritto di vedere il bilancio e altre scelte relative alla gestione.

SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’

Le cause che possono portare allo scioglimento del rapporto societario sono la morte, il recesso e l’esclusione. Articolo 2284 cc “Morte di un socio”. Il legislatore detta la disciplina generale in virtù della quale, se nulla è stabilito nel contratto sociale, alla morte di un socio gli eredi non subentrano in società ma quest’ultima è tenuta a liquidare la quota di partecipazione del de cuius ai singoli eredi, andando a salvaguardare non solo gli interessi degli altri soci ma anche quelli degli eredi poiché in caso contrario saranno costretti ad entrare in società in qualità di soci e ad essere responsabili illimitatamente delle obbligazioni sociali (comprese quelle passate, questo in base all’art 2269) di una società dove magari non ne volevano entrare a far parte. La quota da liquidare si calcola in base al valore reale della società in termini materiali, patrimoniali e di avviamento. Se la società non può pagare o comunque liquidare la quota spettante agli eredi, gli altri soci decidono di vendere la società e dare ciò che spetta ad essi. Tuttavia nell’atto costitutivo si potrebbe stabilire diversamente:

  • Di continuare la società con gli eredi se questi vi consentono;
  • Alla morte di un socio la società si scioglie. Articolo 2285 cc “Recesso di un socio” attraverso questa norma il legislatore disciplina che se la società è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita del socio, il socio può sempre recedere purché lo comunichi con un preavviso di almeno tre mesi senza alcuna giustificazione e la società sarà tenuta a liquidare la sua quota. Se invece la società è contratta a tempo determinato il recesso è consentito solo per giusta causa obiettiva in virtù della quale il comportamento degli altri soci ha fatto sì che un socio decide si recedere dal contratto sociale. L’esistenza di una giusta causa deve essere verificata caso per caso. Nel caso di Esclusione l’uscita dalla società di un socio è voluta dagli soci. Può trattarsi di:
  • Esclusione Automatica: esiste un fatto che si verifica sufficiente ad escludere un socio dalla società indipendentemente dalla volontà degli altri soci. In particolare il legislatore con l’articolo 2288 cc prevede che è escluso di diritto un socio che è dichiarato fallito e il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota di partecipazione (a norma dell’articolo 2270 cc);
  • Esclusione Facoltativa: esiste un evento, un comportamento che non genera di fatto l’esclusione dalla società perché è rimessa alla volontà degli altri soci. Ovvero l’esclusione facoltativa si verifica in presenza di due elementi uno oggettivo che è il fatto che ha commesso il socio e l’altro soggettivo che è la volontà degli altri soci di procedere. Quest’altra ipotesi è disciplinata dall’articolo 2286 cc. Se il socio ha posto in essere un qualsiasi grave inadempimento (ad esempio si è appropriato di beni della società), gli altri soci potranno decidere per l’esclusione del socio che avviene per maggioranza calcolata per teste e non per partecipazioni agli utili, poiché l’inadempimento di per sé è una condizione necessaria ma non sufficiente per escludere un socio dalla società. Secondo il suddetto articolo le cause che portano all’esclusione facoltativa sono l’inadempimento, lesione del conferimento, interdizione o inabilitazione. Nel caso in cui la società è costituita da due soci, in caso di esclusione facoltativa, il socio deve rivolgersi al tribunale, lasciando la decisione ad un giudice che valuterà i presupposti per procedere o no all’esclusione. La caratteristica comune di queste tre cause è la liquidazione della quota spettante al socio che è disciplinata dall’articolo 2289 cc (“Liquidazione della quota del socio) secondo il quale tale quota deve essere stimata in base al suo valore reali espressi in denaro e deve avvenire entro sei mesi dallo scioglimento societario.

LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’

La liquidazione della società avviene dopo aver valutato ed accertato la causa di scioglimento ed è la fase in cui si prevede come realizzare l’estinzione della società. In particolare in questo momento quelli che sono i beni appartenenti alla società vengono tramutati in danaro che serviranno al pagamento dei debiti, alla restituzione dei conferimenti e alla distribuzione qualora sia possibile degli utili (se vi è un surplus), qualora invece si verifichi un deficit il liquidatore (ossia colui il quale si occupa della gestione della liquidazione) per il pagamento dei debiti ai creditori sociali dovrà rivolgersi ai soci che sono illimitatamente responsabili proporzionalmente alla loro quota di partecipazione. Le cause che determinano la liquidazione della società sono disciplinate dall’articolo 2272 cc e sono:

  • Decorso del termine: ad esempio era stabilito nel contratto sociale che la società aveva vita fino a data X;
  • Conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo: oggetto sociale ovvero l’attività economica che la società deve realizzare. Esempio se l’oggetto sociale di una società è la coltivazione di un certo tipo di ulivo che serve la produzione di olio, se da un giorno all’altro quell’olio diventa illegale, la società non potrà più raggiungere il suo obiettivo;
  • Volontà di tutti i soci: tutti i soci potrebbero decidere di sciogliere il loro rapporto societario;
  • Mancanza della pluralità dei soci: se la società è costituita da due soci e uno di questi viene a mancare il socio che resta entro sei mesi deve ristabilire la pluralità dei soci altrimenti essa dovrà essere sciolta;
  • Altre cause previste all’interno del contratto sociale. NB: Se la società è contratta a tempo determinato e questo termine è decorso i soci non possono continuare a svolgere attività economica a meno che non prevedano una proroga del contratto sociale e nel caso in cui non è stabilito nulla per iscritto e continuano a svolgere attività in base a comportamenti concludenti si può dedurre che hanno prorogato il termine tacitamente.

I LIQUIDATORI Al momento dello scioglimento l’attività gestionale cambia. La missione della società non è più quella di realizzare attività economica ma ha l’obiettivo di “stanziare” l’attività. In questo momento chi ha la facoltà di essere amministratore non lo è più in quanto vengono nominati dei liquidatori, dei soggetti che hanno una diversa funzione ovvero una funzione di tipo manageriale tesa a liquidare l’attivo per soddisfare i creditori ed estinguere la società. Nell’attesa che siano nominati dei liquidatori gli amministratori hanno il compito di realizzare operazioni che siano meramente conservative in particolare possono svolgere attività finalizzate alla liquidazione ma non possono compiere nuove operazioni finalizzate alla produzione o alla lavorazione. Questi soggetti vengono nominati all’unanimità dei soci una volta verificata la causa di scioglimento. Essi potrebbero essere dei soggetti diversi dagli amministratori oppure potrebbero essere gli amministratori stessi. I liquidatori dopo essere stati nominati devono prendere atto della situazione patrimoniale della società sia in termini quantitativi che in termini qualitativi. Articolo 2270 cc “Creditore particolare del socio”. Prima di liquidare la quota spettante ai soci i liquidatori devono assicurarsi che ogni creditore è stato soddisfatto e nel caso in cui la società ha ancora debiti verso creditori se i fondi societari non sono sufficienti i liquidatoti si rivolgeranno ai soci che sono illimitatamente responsabili: poiché fino a quel momento i debiti non sono stati remunerati i creditori possono avvalersi delle loro facoltà sulla quota di liquidazione spettante al

cioè il suo nome, costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale ovvero con l’indicazione Snc. Articolo 2297 cc “Mancata Registrazione”. La mancata iscrizione presso il Registro delle Imprese non grava solo sull’autonomia patrimoniale ma fa sì che i fatti riguardanti la società non siano opponibili ai terzi, in quanto non potranno essere notificati all’interno del registro il quale tiene conto di tutte le attività aziendali. Es: se un socio cede la sua partecipazione ad un altro o a un terzo se non viene notificato nel Registro delle imprese i terzi non potranno essere a conoscenza della cessione e continueranno a rivolgersi all’ex socio per quanto riguarda le obbligazioni sociali. Nelle Snc vale il Divieto di Concorrenza in quanto a differenza delle società semplici queste sono società che svolgono attività commerciale.

SOCIETA’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

È l’ultimo modello di società di persone. Si caratterizza in quanto ha due categorie di soci che sono:

  • (^) Accomandatari sono dei soci ai quali è riservato il potere di gestire la società, ovvero sono gli unici che possono amministrare la società. Essi sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali e sono disciplinati alla stessa stregua della società in nome collettivo. I soci accomandatari hanno il potere di amministrare così come viene disciplinato per le società semplici;
  • Accomandanti a differenza dei primi non hanno alcun potere di gestione in quanto sono interessanti solo a partecipare in società conferendo beni, servizi, danaro ma non hanno alcun tipo di interesse nel gestire la società. A fronte di questa circostanza il legislatore riserva ad essi la responsabilità limitata per le obbligazioni sociali ovvero rischiano solo quanto conferito e nel caso in cui vi siano dei creditori questi non potranno rivolgersi agli accomandanti ma solo ai soci accomandatari. La disciplina della società in accomandita semplice ruota intorno a questa distinzione. Il legislatore detta regole importanti ai fini della distinzione di queste due categorie in quanto vuole evitare che i soci accomandanti i quali godono di questa responsabilità limitata volino la regola di tipicità ossia non possono ingerirsi dei fatti riguardanti la gestione, nel caso in cui violino questa regola diventeranno illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali. Le cause di scioglimento della società in accomandata semplice sono le stesse della società semplice. Così anche per la liquidazione. Possiamo dire: La società in accomandita semplice è un soggetto giuridico distinto dai singoli soci che nasce da un atto di autonomia negoziale che è un contratto il quale deve avere forma scritta (contratto formale) non tanto ai fini della validità ma per la qualificazione in quanto è necessaria la distinzione tra i soci, ragion per cui non può nascere come società di fatto. È necessaria l’iscrizione presso il Registro delle imprese altrimenti viene considerata irregolare. Per i conferimenti la disciplina è la stessa nella società semplice. Il socio accomandante a prescindere da quanto conferito e dalla quota di partecipazione al capitale non è qualificabile come socio amministratore, essi hanno però il pieno controllo. Tuttavia secondo una giurisprudenza il socio accomandante ha diritto solo alla consultazione del bilancio e alla verifica della relativa esattezza, qualsiasi altra attività riguardante il bilancio porta alla violazione del Divieto di Ingerenza. Articolo 2320 cc “Soci accomandanti”. I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione interna, per quanto riguarda i fatti di amministrazione esterna essi possono compierli solo qualora abbiano ricevuta procura per singoli atti o affari da parte dei soci

accomandatari. Il socio che contravviene a tale divieto a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi e può essere escluso dalla società. Tuttavia non costituisce ingerenza la prestazione d’opera sotto la direzione degli amministratori e se l’atto costitutivo lo consente possono esprimere pareri per singole operazioni gestionali. Costituisce quindi ingerenza tutto ciò che non è espressamente dettato da tale articolo. Articolo 2322 cc “Trasferimento della quota”. Secondo tale norma la quota del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte agli eredi, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo la quota può essere ceduta (venduta) con il consenso dei soci che hanno la maggioranza del capitale. Per la cessione delle quote dei soci accomandatari c’è bisogno dell’unanimità. Recesso ed esclusione sono disciplinati alla stessa stregua della società semplice sia per i soci accomandanti sia per quelli accomandatari. Lo scioglimento si effettua con una peculiarità: mentre nella società semplice e in nome collettivo lo scioglimento

SOCIETA’ PER AZIONI

  • Primo modello societario capitalistico, si caratterizza per il fatto che non ci si sceglie per le caratteristiche personali ma in ragione dell’investimento che un soggetto può apportare all’interno della società.
  • È dotato di autonomia patrimoniale perfetta vale a dire che a differenza di quanto accade nelle società di persone, delle obbligazioni sociali risponde solo la società, per cui accade che il creditore sociale non potrà mai rivolgersi al socio per il soddisfacimento dei suoi crediti può rivalersi solo sulla società.
  • Il sistema di Governance è più complesso rispetto ai modelli societari di persone poiché gestione e controllo sono affidati ad organi: ATTRIBUZIONE DI ORGANI SOCIALI. Gestione e controllo si svolge attraverso una riunione dei soci chiamata Assemblea. Gli amministratori formano il Consiglio di amministrazione (MATRICE ASSEMBLEARE in quanto non è più un modello di Governance disgiuntivo). Il Collegio sindacale è affidato a dei professionisti che sono soggetti diversi dai soci i quali hanno la funzione di controllo. È un soggetto giuridico distinto dai singoli soci che nasce tramite un atto di autonomia negoziale il quale può essere un contratto o un atto unilaterale (il legislatore lo permette dal 1993). Questi devono avere la forma di atto pubblico ai fini della validità: deve essere redatto da un notaio che attesti le volontà dei contraenti o del singolo, nel caso si tratti di atto unilaterale, e deve contenere nell’atto costitutivo tutti gli elementi che la società deve prevedere entro i limiti che il legislatore consente. Al momento della stipulazione dell’atto pubblico la società ancora non prende vita, in quanto per poter nascere deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese per questo non può essere una società irregolare come previsto per le Snc e Sas. Inoltre solo dopo tale iscrizione la società acquista personalità giuridica e ciò avviene qualche giorno dopo la stipulazione dell’atto pubblico. Nel periodo che intercorre tra la stipulazione e l’iscrizione qualora si verifichino degli atti o dei fatti sarà responsabile colui o coloro che hanno agito, in quanto la società ancora non è nata. La Spa non può nascere come società di fatto poiché non può formarsi da comportamenti concludenti. Articolo 2325 cc “Responsabilità”. Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Articolo 2328 cc “Atto Costitutivo”. “La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale (può nascere da una persona fisica o giuridica ossia da altre società. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare:

CONFERIMENTI

In questo modello societario possono essere conferiti beni in natura, crediti o danaro ma non le prestazioni di opera o di servizi poiché deve persistere il tema della tangibilità del capitale. Articoli 2254 e 2255 disciplinano i conferimenti in natura e i crediti. Sono considerati beni in natura solo quelli integralmente liberati ovvero che hanno un’immediata disponibilità del valore del bene sia esso materiale o immateriale (know-out: non tendenzialmente brevettato, può essere un saper fare, un processo… brevetti e marchi) e che conservano il loro valore anche dopo la perizia. Se vengono conferiti beni in natura o crediti questi devono essere stimati da un tecnico esperto nominato dal tribunale ed una volta stimati possono essere inseriti all’interno dell’attivo patrimoniale (valore massimo). La valutazione in termini di valore obiettivo deve essere effettuata per rispondere ad esigenze di carattere informativo e ad una corretta informazione rispetto alla formazione del capitale sociale. Viene nominato un esperto esterno alla società per la stima poiché si pensa di avere un margine di errore minore rispetto alla stima fatta dal socio stesso. L’esperto valuterà il bene attraverso un particolare procedimento: descrizione del bene, applicazione di criteri che siano riconosciuti dalla tecnica o dalla sua scienza a seconda se esso sia un ingegnere, un professore, un avvocato e che si concludano con l’attribuzione di un valore massimo. Tutto ciò è disciplinato dall’articolo 2343 cc “Stima dei conferimenti di beni in natura o crediti”. Stimare un bene o un credito comporta un costo per il socio. A tal proposito il legislatore pone in essere una nuova norma, l’articolo 2343 ter, attraverso la quale vi sono dei casi in cui si possono risparmiare i tempi e i costi di una perizia ed è possibile (tre ipotesi) quando ad esempio un soggetto vuole conferire dei valori mobiliari, dei titoli che hanno già una quotazione di mercato, per cui il perito nominato dal tribunale non dovrebbe far altro che verificare le quotazioni in borsa, andando a verificare il valore insito nei listini, per questo il legislatore lascia ai soci l’attribuzione del valore di mercato. Oppure è possibile nel caso in cui viene conferito un bene immobile comprato qualche mese prima, avendo fatto redigere già una stima, non occorre che il bene sia rivalutato al momento del conferimento perché vale la perizia effettuata in precedenza, la quale non può deve superare i sei mesi dal conferimento. Altra ipotesi è quella collegata alla circostanza che ad effettuare il conferimento sia la società X il cui conferimento potrebbe essere danaro o anche un’azienda, un nome (ad esempio) nel caso in cui si trattasse di quest’ultimi non ci sarebbe bisogno di effettuare un’ulteriore stima in quanto sono beni già stimati da un esperto per la redazione del bilancio societario. Bisogna tener conto che i valori cambiano. Il valore è informazione. Questo è vero in quanto basta pensare ad un soggetto che conferisce un albergo o un bar famoso, di prestigio ovvero che ha una storia e può accadere che l’attuale proprietario non sia in grado di gestirlo al meglio inevitabilmente il bene perde valore, cambia (perdendo anzitutto clientela abituale). Articolo 2343 quater “Fatti eccezionali o rilevanti che incidono sulla valutazione” non basta la stima in quanto attiene ad un momento temporale ben preciso, per questo una volta effettuato il conferimento gli amministratori, nel termine di trenta giorni dalla iscrizione della società nel Registro delle imprese se sono intervenuti fatti eccezionali che hanno inciso sul prezzo dei valori mobiliari o degli strumenti del mercato monetario conferiti in modo tale da modificare sensibilmente il valore di tali beni, al fine di verificare la stima attraverso una dichiarazione. La garanzia dei creditori è la redditività della società ragion per cui è importante stimare beni e crediti appartenenti ad essa. L’articolo 2342 “Conferimenti” afferma che per i conferimenti in danaro il socio è tenuto a versare almeno il 25% del conferimento e il restante versamento sarà richiesto dai soci amministratori entro 90 giorni dal primo versamento. Il capitale minimo per poter far nascere questa società è di € 50.000.

PARTECIPAZIONI

A fronte del conferimento il socio riceve la partecipazione, insieme di diritti amministrativi e patrimoniali, che in questo modello societario è rappresentata da AZIONI. La maggioranza è calcolata in base al parametro di misurazione del conferimento. La partecipazione è proporzionale al conferimento (regola generale), salvo non venga stabilito diversamente nell’atto costitutivo, articolo 2346 cc, regola analoga a quella per le società di persone. La sommatoria dei conferimenti deve essere uguale al capitale sociale. Pur essendo un modello caratterizzato dal fatto che ci si sceglie per l’apporto di elementi materiali, l’elemento immateriale si presenta nel momento in cui vengono stabilite delle quote di partecipazione non proporzionali al conferimento in quanto potrebbe capitare che il socio x conferisca 40000 ed abbia il 70% delle partecipazioni e il socio y che ha conferito 50000 abbia il 30%; vale a dire che quest’ultimo ha riconosciuto delle particolari abilità nel suo socio. In questo modello societario ha potere chi più è portatore di capitale. Articolo 2348 cc “Categorie di azioni”. Le azioni attribuiscono una serie di diritti cosiddetti standard: portatore di voto, diritto agli utili, recesso… Tuttavia vi sono diverse categorie di azioni che attribuiscono diversi diritti al socio e la facoltà di determinarne il contenuto nell’atto costitutivo o apportando successive modifiche a questo. Si potrebbe quindi dar vita ad una pluralità di azioni atipiche nelle quali i diritti patrimoniali o amministrativi sono diversamente distribuiti. Ad esempio un soggetto vuole entrare in società ma vuole una preferenza rispetto agli utili ovvero io conferisco 45000, tu 5000 e Tizio 5000 anziché dividerli in maniera equa al momento della liquidazione spetterà a me la maggioranza rispetto altri due. Oppure potrebbe capitare che ho un’azione tale per cui al momento della divisione degli utili un soggetto ha diritto al 5% in più di esso rispetto agli altri. O ancora, per quanto riguarda i diritti amministrativi può essere stabilito che un soggetto ha delle azioni possono essere riscattabili o che gli permettano di partecipare ai voti solo in determinate assemblee ad esempio per la modifica dell’atto costitutivo, oppure si può decidere che il mio voto vale più di quello degli altri. Il legislatore quindi attraverso questa norma dispone, come abbiamo detto, che si possono creare delle azioni atipiche e a tal proposito detta dei suggerimenti su come attenuare o accentuare i diritti patrimoniali e un’altra regola su come attenuare o potenziare alcuni diritti amministrativi:

  • Articolo 2350 cc “Diritto agli utili e alla quota di liquidazione”. Per quanto riguarda i diritti patrimoniali ogni azioni garantisce il diritto agli utili o alle perdite e alla quota di liquidazione in quanto secondo la regola generale si partecipa in base al valore del conferimento salvo non venga previsto diversamente. Tuttavia secondo tale disposizione è possibile effettuare il conferimento ed emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore: AZIONI CORRELATE. Ovvero si decide di far nascere una società che gestisce pizzerie in diverse città ad esempio Milano, Roma e Napoli e potrebbe capitare che un azionista decida di partecipare solo ai risultati di Milano perché pur essendo vero che a Napoli il pizzaiolo è molto qualificato ma la pizza costa solo 5€, a Milano la stessa pizza la vendono a 15€ e quindi si ha una redditività tale per cui essa guadagna 100000€ l’anno in più rispetto agli altri rami, creando così una categoria di azioni che permetta di partecipare solo ai risultati di Milano e non ai risultati complessivi. Il legislatore si pone un problema in quanto dispone che bisogna stabilire una contabilità di costi, una contabilità industriale tale per cui si possa distinguere quali sono i risultati di Milano rispetto ai risultati generali e questo comporta dei costi indiretti (farina, trasporto, mozzarella per Milano) solo per quel ramo e dei costi diretti che si distribuiscono proporzionalmente per tutti i rami. Se però accade che gli utili della società sono € 80000 e che Milano ha prodotto 200000€ di utili e Napoli ha avuto una perdita di 100000€, se si calcola il 70% su 200000 quanto dovrebbe avere? Dovrei avere 120000 ma è superiore dell’utile complessivo della società e se ne possono prendere al massimo 100000. Se lui deve prendere 80000 agli altri soci non spetterà niente.

Articolo 2351 ultimo comma “Diritto di voto”. (artt 2346, 2349, 2351) è possibile che a determinati soggetti sia consentito apportare denaro, beni e servizi e a fronte del conferimento siano attribuiti una serie di diritti di carattere amministrativo e patrimoniale; il diritto di voto c’è ma non in tutti i casi. In questo caso non si diventa soci ma si acquisiscono titoli partecipativi.

GOVERNANCE SPA Il governo sociale si ripartisce tra assemblea, amministrazione e controllo. L’amministratore appartiene esclusivamente agli amministratori che non coincidono automaticamente con i soci in quanto per esserlo bisogna essere nominati dall’assemblea, il luogo nel quale si esprimono le volontà della società tramite un procedimento assembleare attraverso delibere. I soci non amministratori non possono ingerirsi nell’amministrazione. I componenti dell’organo amministrativo hanno il compito di realizzate un ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE ADEGUATO ALL’ATTIVITA’ e controllare che questo assetto funzioni. La legge di riforma della legge fondamentale aggiunge all’articolo 2381 cc (quello sopraindicato), un’apposita precisazione quindi gli amministratori devono dare vita ad un assetto amministrativo, organizzativo e contabile adeguato all’attività ma che sia in grado di verificare se la società vive secondo i principi di continuità a seconda delle dimensioni e del tipo di attività, al fine di creare un modello organizzativo che funzioni. Se questo non viene realizzato si può creare un contegno antigiuridico e un danno si diventa responsabili e si può essere revocati. [Parola chiave: ADEGUATEZZA]. In questo modello societario la gestione è affidata al Consiglio di amministrazione se vi sono due o più soci se vi è solo un amministratore è affidata ad un amministratore unico. È un organo dove le decisioni sono frutto di una riunione in esito alla quale si verbalizza ciò che si vuole realizzare a maggioranza. Tuttavia è anche possibile, se lo statuto o l’assemblea lo consente, il Consiglio di amministrazione può delegare delle proprie funzioni a taluni amministratori cosiddetti amministratori delegati (per evitare di indire riunione continuamente in quanto potrebbe essere difficoltoso soprattutto nelle società di grandi dimensioni). Quest’organo deve comunque controllare l’operato degli amministratori delegati. Articolo 2380 bis “Amministrazione della società”. Disciplina quanto detto prima in più il presidente del Consiglio di amministrazione deve essere una persona di prestigio ma non è colui che comanda, è colui che coordina i lavori, indice le riunioni, riunisce. Il controllo è affidato al Collegio sindacale. La deliberazione sull’organizzazione interna all’Assemblea degli azionisti, organo sovrano.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI è un organo con cui i soci, sovrani della società, manifestano il loro potere sulla società. Prendono decisioni in base ai voti presi a maggioranza in base alle partecipazioni. In particolare essa può essere:

  • ASSEMBLEA ORDINARIA è il luogo in cui i soci esprimono le loro volontà ed è disciplinata dall’articolo 2364 cc secondo il quale tale assemblea ha il compito di: approvare il bilancio, nominare o revocare gli amministratori, deliberare sulla responsabilità dei soci e degli amministratori. È regolarmente costituita quando sono presenti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e nel caso in cui non venga raggiunta si passa ad una seconda convocazione. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza del capitale presente in assemblea o di quello rappresentato.
  • ASSEMBLEA STRAORDINARIA è il luogo in cui i soci esprimono le loro volontà in relazione alle materie tassativamente indicate dal legislatore, in particolare secondo l’articolo 2365 cc l’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori. Quest’organo delibera solo se il voto

dei soci favorevoli rappresenta più della metà del capitale sociale. La seconda convocazione è costituita con la partecipazione di 1/3 del capitale sociale e delibera con i 2/3 dello stesso. Per verbalizzare l’assemblea è necessario l’intervento di un notaio a differenza di quanto accade nell’ordinaria in cui a verbalizzare sono presenti l’amministratore e il segretario.

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA Articolo 2363 cc “Luogo di convocazione dell’assemblea”. L'assemblea è convocata nel comune dove ha sede la società, se lo statuto non dispone diversamente. L’assemblea può essere convocata ogni volta che gli amministratori lo ritengono opportuno tramite un avviso di convocazione contenente il giorno, l’ora, il luogo e gli argomenti da trattare. Tale avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su un quotidiano indicato dallo statuto almeno 15 giorni prima dell’assemblea.

ASSEMBLEA TOTALITARIA È quell’assemblea che, nonostante non sia stata convocata, è valida se viene costituita con la spontanea presenza dei soci che rappresentano l’intero capitale sociale. In questa assemblea devono essere presenti tutti gli amministratori degli organi di amministrazione e controllo o quanto meno la maggioranza di essi (nessuno si oppone agli argomenti oggetto di trattazione).

Se nessuno convoca l’assemblea è valida? NO, A MENO CHE NON SIA UN’ASSEMBLEA TOTALITARIA.

Articolo 2368 cc “Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni”. L’assemblea ordinaria si reputa regolarmente costituita quando è presente l’intero capitale sociale o la maggioranza di esso (organi amministrativi o del collegio), ciascuno dei partecipanti può opporsi alle decisioni. Sono escluse dalla medesima le azioni che non hanno diritto di voto. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto preveda diversamente, ovvero preveda una maggioranza più elevata. [Per l’assemblea straordinaria vedi su]. Articolo 2369 “Seconda convocazione”. Se all'assemblea non è complessivamente rappresentata la parte di capitale richiesta dall'articolo precedente, l'assemblea deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo lo stesso giorno in cui era stata fissata la prima convocazione. Inoltre se nell’ avviso della prima convocazione non è stato fissato il giorno della di un’eventuale seconda convocazione, l’assemblea deve essere riconvocata entro 30 giorni dalla data della prima.

Articolo 2371 cc “Presidenza dell’assemblea”. L’assemblea è presieduta dalle persone indicate all’interno dello statuto societario o da quelle nominate a maggioranza. Il presidente è assistito da un segretario tuttavia l’assistenza non è necessaria quando l’assemblea è presieduta da un notaio, come accade per la presidenza delle assemblee straordinarie.

Articolo 2374 cc “Rinvio dell’assemblea”. Se i soci che rappresentano 1/3 del capitale sociale dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l’assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Questo diritto può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto.

NULLITA’ E ANNULLABILITA’ DELLE DELIBERAZIONI. Per le assemblee che si occupano dell’atto costitutivo il legislatore ritiene che le assemblee siano organizzate in forma straordinaria in cui il segretario deve essere un notaio in quanto le assemblee