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Il diritto d'autore e il brevetto, due forme di protezione legale per opere creative e invenzioni industriali. Il diritto d'autore copre opere letterarie, artistiche, musicali e teatrali, mentre il brevetto protegge idee inventive di maggior rilievo tecnologico, come invenzioni di prodotti e procedimenti. anche dei limiti di questi diritti, come la durata della protezione e le eccezioni. Il testo include anche informazioni sui diritti morali e patrimoniali, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, e la Convenzione di Unione di Parigi.
Tipologia: Appunti
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Capitolo Settimo Opere dell’ingegno. Invenzioni industriali Il nostro ordinamento regola due grandi categorie di creazioni intellettuali:
1. Opere dell’ingegno che sono idee creative nel campo culturale, musicale, teatrale, letterario e sono coperta dal diritto d’autore. 2. Invenzioni industriali che sono delle idee creative nel campo della tecnica e sono coperte dal diritto al brevetto. Sia opere dell’ingegno che invenzioni industriali svolgono le stesse funzioni e cioè : a) Incentivano l’attività creativa dei privati e questo obbiettivo è perseguito riconoscendo all’autore o inventore il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera o dell’invenzione, il cosiddetto diritto di privativa b) Evitare che ci sia un monopolio culturale e tecnologico. Questo secondo obbiettivo è perseguito escludendo che una posizione di esclusiva sia riconosciuta rispetto a talune creazioni intellettuali particolarmente significative per la collettività. Pertanto non tutte le creazioni intellettuali possono essere oggetto di esclusiva. Art. 45, n. 4, c.p.i stabilisce che non possono costituire oggetto di brevetto: a) i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica Il diritto di esclusiva è però limitato nel tempo infatti per le opere dell’ingegno il diritto di esclusiva vale 70 anni dopo la morte dell’autore, 20 anni dalla domanda di brevetto per le invenzioni industriali, 10 anni dalla domanda di brevetto per i modelli di utilità e 5 anni per i disegni e modelli. Trascorsi questi periodi l’opera può essere liberamente riprodotta, mentre l’invenzione liberamente sfruttabile. Da questo si deduce che il diritto d’autore sorge per il solo fatto della creazione dell’opera, mentre per le invenzioni industriali è necessaria la brevettazione. Diritto d’autore= è disciplinato dal codice civile agli articoli 2575-2583 e dalla legge del 22 aprile 1941, n. 633. Oggetto del diritto d’autore sono le opere di natura scientifica, letteraria, teatrale, musicale e non importa che
abbiano particolare utilità , che siano immorali o illegali. Le uniche condizioni che sono da ritenersi necessarie sono: Il carattere creativo dell’opera: è necessario che l’opera presenti un minimo di originalità oggettiva rispetto alle opere preesistenti dello stesso genere , originalità che può consistere anche nel modo di esposizione di argomenti già noti (raccolta di leggi), o nella rielaborazione di opere preesistenti(rielaborazione di un romanzo per il cinema o la televisione) Che ci sia stata la creazione dell’opera e non già la sua divulgazione fra il pubblico. Ad esempio il romanziere è tutelato dal momento in cui fissa le sue idee sulla carta, sul registratore o sul computer. Dobbiamo ora dire che il diritto d’autore prevede due tutele:
1. Tutela morale: ha una durata illimitata e l’autore ha il diritto di rivendicare la paternità dell’opera, ha la possibilità di decidere se pubblicarla o meno(diritto di inedito) e ha la possibilità di decidere se pubblicarla con il proprio nome o in anonimo, di opporsi a modifiche o deformazioni dell’opera e ad ogni altro atto a danno dell’opera che possa arrecare pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione. Può inoltre ritirare l’opera dal commercio quando ricorrano gravi ragioni morali. Questi diritti sono irrinunciabili ì, inalienabili, non si perdono con la cessione dei diritti patrimoniali e possono essere esercitati dai congiunti dopo la morte dell’autore. Tutela patrimoniale: la tutela patrimoniale ha una durata limitata, infatti dura 70 anni dopo la morte dell’autore (non più 50 anni). Il diritto patrimoniale consiste nell’utilizzazione economica esclusiva, diritto che si articola in varie facoltà minuziosamente elencate dall’articolo 13 bis della legge d’autore n° 633 del 1941. L’autore in base a questo articolo ha il diritto di riproduzione, diffusione, trascrizione, distribuzione, noleggio e traduzione e che si estende e che si estende anche allo sfruttamento economico di singole parti dell’opera se dotate di autonomo carattere creativo. A proposito dello sfruttamento economico esclusivo dell’opera dobbiamo fare una distinzione tra: Opere collettive: è un’opera costituita da più contributi autonomi e separabili, organizzati in forma unitaria da un direttore o coordinatore. Il direttore è considerato l’autore dell’opera, mentre i diritti di sfruttamento economico spettano all’editore. Ai singoli autori è riconosciuto il diritto d’autore sulla
esclusiva, il solo diritto di rappresentazione in pubblico di opere destinate a tal fine o di eseguire in pubblico una composizione musicale. L’altra parte si obbliga a provvedervi a proprie spese. Il diritto d’autore è protetto con specifiche sanzioni civili, amministrative pecuniarie e penali, a carico di chi ponga in essere comportamenti lesivi, che possono andare dall’imitazione totale o parziale di un’opera altrui(plagio- contraffazione) o ponga in essere un’abusiva riproduzione o diffusione in pubblico di opere cinematografiche, letterarie o musicali. Il titolare di uno dei diritti di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno e il titolare del diritto morale che hanno ragione di temere la violazione del proprio diritto o intendono impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta, possono adire l’autorità giudiziaria per chiedere l’accertamento del proprio diritto e l’inibizione della violazione temuta o in atto. Possono poi chiedere la distruzione di quanto è stato strumento materiale della lesione del diritto patrimoniale o morale. Possono chiedere anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non. Le opere dell’ingegno godono, in principio, di una protezione circoscritta al territorio nazionale e per le loro caratteristiche sono esposte al pericolo della concorrente utilizzazione abusiva da parte di terzi in altri Stati. Tale pericolo ha sollecitato accordi internazionali volti ad estendere l’ambito territoriale di tutela del diritto di autore e l’Italia ha aderito alle due principali Convenzioni internazionali in materia: a) la Convenzione di Unione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche del 1896; b) la Convenzione Universale sul diritto di autore di Ginevra del 1952. Le invenzioni industriali. Le invenzioni industriali sono disciplinate dagli artt. 1584-2591 cod. civ. e dal Codice della proprietà industriale, d. lgs 10 febbraio 2005, n. 30. Le invenzioni industriali sono idee creative che appartengono al campo della tecnica. Esse consistono nella soluzione originale di un problema tecnico, suscettibili di pratica applicazione nel settore della produzione di beni e servizi. Netta è perciò la distinzione rispetto alle opere dell’ingegno, dalle quali le invenzioni industriali si differenziano anche per il diverso modo di acquisto del diritto di utilizzazione economica: la concessione del corrispondente brevetto da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi, salvo la limitata tutela accordata alle invenzioni non brevettate. Possono formare oggetto di brevetto per invenzioni industriali le idee inventive di maggior rilievo tecnologico. Queste possono essere distinte in tre grandi categorie:
Queste distinzioni sono però oggi venute meno quando il rapporto di lavoro intercorre con un’università o altra istituzione pubblica di ricerca. In tal caso titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettabile è sempre il ricercatore autore dell’invenzione e solo lui potrà chiedere il brevetto. L’inventore ha inoltre diritto a non meno del 50% dei proventi dello sfruttamento dell’invenzione, il cui ammontare massimo è però determinato dall’università o dalla pubblica amministrazione interessata. Lo svolgimento di attività inventiva può essere affidato, dietro corrispettivo, a lavoratori autonomi o a gruppi organizzati di ricercatori tramite appositi contratti di ricerca, nei quali il committente può essere sia un privato sia un ente pubblico. Ed anche la posizione di ricercatore può essere assunta sia da un privato, sia da un ente pubblico. L’invenzione brevettata Il brevetto per invenzione industriale è concesso dall’Ufficio italiano brevetti e marchi, sulla base di una domanda corredata dalla descrizione dell’invenzione in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla, nonché dai disegni necessari alla sua intelligenza. Ogni domanda può avere per oggetto una sola invenzione e deve specificare ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto ( rivendicazione ). L’Ufficio brevetti è tenuto ad accertare solo la regolarità formale della domanda, la liceità e l’industrialità dell’invenzione. Non accerta invece se il richiedente sia titolare del diritto al brevetto, né è tenuto a compiere un’indagine preventiva volta ad accertare la novità e l’originalità del trovato. Contro le decisioni dell’Ufficio centrale l’interessato può ricorrere all’apposita Commissione dei ricorsi. Il brevetto per invenzioni industriali dura venti anni dalla data di deposito della domanda ed è esclusa ogni possibilità di rinnovo. Il relativo diritto di esclusiva si può perdere prima della scadenza qualora sia dichiarata la nullità del brevetto o sopravvenga una causa di decadenza dello stesso. Il brevetto conferisce al suo titolare la facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato. L’esclusiva comprende non solo la fabbricazione, ma anche il commercio e l’importazione dei prodotti cui l’invenzione si riferisce. Peraltro, l’esclusiva di commercio si esaurisce con la prima immissione in circolazione del prodotto brevettato. Questa limitazione è ispirata dalla finalità di evitare che il titolare del brevetto possa controllare o condizionare il mercato della distribuzione, ad esempio vietando l’alienazione in certe zone o imponendo il prezzo di rivendita ai dettaglianti. L’esclusiva sussiste nei limiti dell’invenzione brevettata. Tuttavia, se l’invenzione riguarda un nuovo metodo o un nuovo processo di produzione (invenzione di procedimento), l’esclusiva copre solo la messa in commercio del prodotto identico a quello direttamente ottenuto con il nuovo metodo o
processo. Il titolare di tale brevetto potrà quindi impedire che altri metta in commercio prodotti identici ottenuti con lo stesso metodo, ma non potrà impedire il commercio degli stessi prodotti ottenuti con metodo diverso. Il brevetto è liberamente trasferibile sia fra vivi sia mortis causa. Sul brevetto possono essere costituiti diritti reali di godimento o di garanzia e lo stesso può anche formare oggetto di esecuzione forzata e di espropriazione per pubblica utilità. Il titolare del brevetto può altresì concedere licenza di uso dello stesso, con o senza esclusiva di fabbricazione a favore del licenziatario. La licenza di brevetto non è espressamente regolata e può assumere i contenuti più vari sia per quanto riguarda gli obblighi delle parti, sia per quanto riguarda il compenso dovuto al titolare del brevetto, che può essere rappresentato da una percentuale sui prodotti venduti o da una partecipazione agli utili. È proprio la licenza di brevetto senza esclusiva il tipico contratto di cui si servono le grandi industrie per mettere a disposizione di altri paesi i brevetti fondamentali. L’invenzione brevettata è tutelata con sanzioni civili e penali. In particolare, il titolare del brevetto può esercitare azione di contraffazione nei confronti di chi abusivamente sfrutti l’invenzione. La sentenza che accerta la contraffazione ordina l’inibitoria per il futuro della fabbricazione o dell’uso di quanto forma oggetto del brevetto. Sono altresì previste sanzioni volte ad eliminare dal mercato gli oggetti realizzati in violazione del brevetto: assegnazione in proprietà al titolare del brevetto, sequestro, rimozione, distruzione. Il titolare del brevetto ha in ogni caso diritto al risarcimento dei danni subiti, sia patrimoniali che morali, può richiedere la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui tali utili siano maggiori del mancato guadagno. Il giudice può disporre, come sanzione accessoria, anche la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali a spese del soccombente. Brevettazione internazionale. Brevetto europeo. Brevetto europeo con effetto unitario. Il rilascio del brevetto per invenzione attribuisce diritto di esclusiva solo sul territorio nazionale. L’esclusiva può essere però conseguita anche in altri Stati ed alcuni trattati internazionali agevolano, sia pure in modo e misura diversi, il conseguimento di tale risultato. La Convenzione di Unione di Parigi del 1883 per la protezione della proprietà industriale, riconosce a chi ha richiesto il brevetto per invenzione in uno degli Stati dell’Unione diritto di priorità per ciascuno degli altri paesi. L’inventore deve presentare distinte domande per ciascun paese, ma la novità dell’invenzione è valutata con riferimento alla data del primo deposito nazionale, purchè le successive domande siano presentate entro dodici mesi.
L’invenzione non brevettata L’inventore può astenersi dal brevettare il proprio trovato e sfruttarlo in segreto. Corre però il rischio che altri pervenga al medesimo risultato inventivo, lo brevetti ed acquisti il diritto di esclusiva. La nuova disciplina delle invenzioni, introdotta nel 1979, riconosce tuttavia una sia pur limitata tutela anche a chi abbia utilizzato un’invenzione senza brevettarla. Dispone infatti, l’articolo 68, che chiunque ha fatto uso dell’invenzione nella propria azienda, nei dodici mesi anteriori al deposito dell’altrui domanda di brevetto, può continuare a sfruttare l’invenzione stessa nei limiti del preuso. Il preutente può altresì trasferire tale facoltà, ma solo insieme all’azienda in cui l’invenzione è utilizzata, restando a suo carico la prova del preuso e dell’ampiezza dello stesso. Tale tutela minima opererà nel caso di preuso segreto. Se invece l’inventore o il preutente hanno divulgato l’invenzione, il successivo brevetto difetterà del requisito della novità e quindi potrà essere esperita azione di nullità dello stesso. Dichiarato nullo il brevetto, chiunque potrà liberamente sfruttare l’invenzione. Modelli industriali I modelli industriali sono creazioni intellettuali applicate all’industria di minor rilievo rispetto alle invenzioni industriali. Essi sono disciplinati dagli artt. 2592- 2594, e dal Codice della proprietà industriale. Essi sono disciplinati dagli artt. 2592-2594 e dal codice di proprietà industriale I modelli industriali sono distinti in: a) modelli di utilità; b)disegni e modelli. a) I modelli di utilità sono nuovi trovati destinati a conferire particolare funzionalità a macchine, strumenti, utensili o oggetti d’uso. b) I disegni e modelli sono invece nuove idee destinate a migliorare l’aspetto dei prodotti industriali. È questo il vasto campo dell’industrial design: l’originale disegno di un tessuto; l’originale forma di un paraurti di automobile o di un televisore. In sostanza, i modelli industriali riguardano la foggia funzionale (modelli di utilità) o estetica (disegni e modelli) dei prodotti. Distinguere fra i due tipi di modelli industriali non è sempre facile, infatti un nuovo paraurti può essere contemporaneamente particolarmente funzionale ed esteticamente agevole. Di questo è consapevole il legislatore, che consente in tal caso di ottenere sia il brevetto per modello di utilità sia quello per i disegni e modelli. La tutela dei modelli di utilità continua a fondarsi sull’istituto della brevettazione e in materia trova applicazione larga parte della disciplina delle invenzioni industriali. Il punto più significativo di differenziazione normativa rispetto alle invenzioni industriali riguarda la durata del brevetto: dieci anni per i modelli di utilità, rispetto ai venti anni delle invenzioni industriali.
Il brevetto per invenzione ha quindi una durata doppia rispetto a quello per modello di utilità e, se nell’incertezza è possibile presentare contemporaneamente domanda per entrambi i brevetti, la concessione dell’uno esclude la concedibilità dell’altro. La distinzione non è sempre facile e resta anche quando si accetti che la distinzione non è solo quantitativa, ma anche qualitativa : l’invenzione dà vita alla creazione di un nuovo prodotto o di un nuovo procedimento; il modello presuppone invece un prodotto già esistente al quale apporta solo particolare efficacia o comodità di impiego. Disegni e modelli La tutela dei disegni e modelli avviene oggi mediante registrazione presso l’Ufficio Italiano brevetti e marchi, e la nuova disciplina prevede che possono essere registrati i disegni e modelli che siano nuovi ed abbiano carattere individuale. Vale a dire, il disegno o modello non deve essere identico ad un disegno o modello già divulgato in precedenza e deve suscitare nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella suscitata da qualsiasi altro disegno o modello precedentemente divulgato. È inoltre consentita la tutela separata di componenti destinati ad essere assemblati in un prodotto complesso, purchè le caratteristiche visibili del componente possiedano di per sé i requisiti della novità e del carattere individuale. non possono essere registrati disegni o modelli contrari all’ordine pubblico o al buon costume, né stemmi o altri segni protetti da convenzioni internazionali o che rivestono particolare interesse pubblico. La registrazione dura cinque anni dalla domanda, ma può essere prorogata per periodo di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni. Inoltre la tutela è estesa ex lege ad ogni altro disegno o modello che non dia un’impressione generale diversa. Infine, la più significativa novità è che è stato abrogato il divieto di cumulo fra tutela del diritto di autore e quella dei modelli industriali che caratterizzava la previdente disciplina, sollevando complessi problemi di distinzione fra modelli ornamentali e quella particolare categoria di opere dell’ingegno, tutelate dal diritto d’autore, costituita dalle opere d’arte applicate all’industria. In questi casi si è nel campo dell’estetica applicata all’industria, sicchè ingiustificata era l’originaria esclusione delle opere del disegno industriale dalla più ampia tutela offerta dalla disciplina del diritto d’autore. Con l’attuale disciplina, invece, le opere del disegno industriale sono ammesse a godere anche della più ampia tutela del diritto d’autore quando presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Per esse la tutela dura 70 anni dopo la morte dell’autore. Ai disegni e modelli nazionali si sono affiancati i disegni e modelli comunitari i quali ricevono una protezione estesa a tutti gli Stati membri dal regolamento n° 6 del 2001 questa tutela avviene grazie alla registrazione presso l’ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno( UAMI). questo prevede una limitata tutela, a differenza della disciplina del codice della proprietà industriale, anche per i disegni e modelli non registrati, i quali sono protetti per un periodo di tre anni dalla data in cui lo stesso è stato divulgato al pubblico della Comunità, vietando a terzi l’imitazione pedissequa.