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Tale dispensa contiene il riassunto, paragrafo per paragrafo, di Diritto commerciale 1 Campobasso "Diritto dell'impresa".
Tipologia: Dispense
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DIRITTO DELL’IMPRESA (Campobasso vol.1) INTRODUZIONE
1. IL DIRITTO COMMERCIALE Nel nostro sistema di diritto privato - Codice civile e leggi speciali – è possibile individuare ed isolare un organico e complesso insieme di norme riferito agli imprenditori. Ai soggetti cioè che esercitano professionalmente l’attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Il perché e la funzione di ciò sono ricercati e colti in scelte istituzionali che caratterizzano il nostro sistema economico. La nostra costituzione riconosce: la proprietà privata (art.41) e la libertà di iniziativa economica (art.42 Cost). Esse permettono di inserire il nostro paese fra quelli che prescelgono in un modello di sviluppo economico basato sull’economia di mercato, il quale presuppone: 1. Tendenziale libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività e di modellare, secondo scelte ispirate dalla logica del tornaconto personale, il proprio comportamento di mercato; 2. La libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici (privati e pubblici) e la libertà di competizione economica di chi opera sul mercato. Esse sono libertà relative , strumentali alla realizzazione del benessere collettivo e perciò indirizzate, ordinate e controllate dalla trama degli interventi dei pubblici poteri nella vita economica, legittimati dalla stessa Costituzione. Sono libertà destinate a svilupparsi nella sfera del diritto privato finquando si resta in una cornice istituzionale che non si basi sulla proprietà collettiva dei mezzi di produzione e sull’esclusiva avocazione della mano pubblica di ogni forma di attività economica, come invece avviene nelle economie collettivizzate. Nel nostro sistema ad economia libera, il fenomeno imprenditoriale è la colonna portante dello sviluppo economico e del processo di razionale utilizzazione delle risorse produttive per il miglioramento del benessere materiale della collettività. In questa funzione del sistema imprenditoriale, trova fondamento e giustificazione la predisposizione di una legislazione economica di diritto privato – ma non solo di diritto privato - volta per un verso a creare un ambiente giuridico propizio allo sviluppo delle imprese mentre, per un altro, ad assicurare un ordinato e razionale funzionamento delle stesse. Obiettivo perseguito nel nostro ordinamento attraverso una normativa che riguarda:
fondamentali della sua evoluzione. Anche perché proprio la prospettiva storica consente di cogliere con chiarezza i caratteri fondamentali del diritto commerciale che lo distinguono dalle altre parti del diritto privato. E cioè:
commerciali. Vi è una disciplina generale dei contratti, delle obbligazioni e dei singoli contratti. L’unificazione del diritto e delle obbligazioni è avvenuta nel segno del diritto commerciale; rendendo diritto generale e comune i principi e le regole che nel sistema dualistico caratterizzavano la disciplina degli atti e delle obbligazioni commerciali. In breve, con il codice del 1942 si completa e viene sancito formalmente il processo di commercializzazione di questa parte del diritto privato, già largamente realizzatosi con il codice di commercio del 1882. Per effetto di eventi legislativi fin qui descritti, il diritto commerciale si spoglia della parte costituita dal diritto speciale delle obbligazioni. Nel contempo riafferma il suo carattere di diritto privato speciale, nella rinnovata veste di diritto delle imprese. La fine del codice di commercio e l’unificazione delle fonti del diritto privato non segna la fine del diritto commerciale: nel diritto privato è identificabile un complesso organico di norme applicabili solo ad una determinata categoria di soggetti, ovvero gli imprenditori, nello svolgimento della loro attività. Un sistema di norme ordinato secondo i principi ispiratori del diritto commerciale: tutela del credito e della rapida e sicura circolazione della ricchezza. Permane, in definitiva, un diritto privato (speciale) delle imprese (statuti professionali, società, contratti di impresa) nel quale si identifica oggi l’odierno diritto commerciale.
5. DIRITTO COMMERCIALE ATTUALE Lungo è ormai l’arco di tempo trascorso dall’emanazione del codice del 1942 e non pochi sono i mutamenti del sistema politico ed economico intervenuti in questo periodo. È mutato il quadro politico-istituzionale con la caduta del regime fascista. La Costituzione repubblicana del 1948, per un verso, ha ribadito il principio fondamentale della libertà di iniziativa economica (art. 41), ha nel contempo individuato nuovi valori da tutelare e fissare:
b. Le società di mercato (non quotate) che fanno comunque appello al mercato del capitale di rischio, così configurando un modello intermedio fra quella compagine quotate in borsa e quella compagine ad azionaria ristretta.
pubblicità legale; la disciplina della <
2. LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE <<È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi>> (art. 2082). È indubbio che tale nozione si richiama al concetto economico di imprenditore. Né diversamente poteva essere dato che, nel definire un fenomeno della realtà economica, il legislatore non poteva non ispirarsi alla ricostruzione dello stesso operata dagli economisti (c.d. metodo dell’economia). Una puntualizzazione è tuttavia necessaria. La derivazione economica della nozione di imprenditore non significa che vi debba essere piena coincidenza fra <
dell’imprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima l’acquisizione da parte dello stesso sull’eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi (profit). E proprio nell’intento di conseguire il massimo profitto si ravvisa il tipico movente dell’attività imprenditoriale. Altro è però individuare funzioni e moventi tipici dell’imprenditore (compito dell’economista). Altro è fissare i requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto ad una data disciplina: la disciplina dell’imprenditore. Dall’art. 2082 si ricava che l’impresa è una attività (serie coordinata di atti unificati fa una funzione unitaria) ed una attività caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità). Altri requisiti non sono espressamente richiesti. Si discute se ciò sia sufficiente ovvero se altri requisiti (pur non enunciati espressamente) siano necessari perché si abbia attività di impresa ed acquisto della qualità di imprenditore. È in particolare controverso se siano altresì indispensabili: a) l’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto dall’esercizio dell’impresa (c.d. scopo di lucro); b) la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti; c) la liceità dell’attività svolta. Una posizione potrà essere assunta solo dopo aver esaminato i requisiti espressamente enunciati e perciò necessari. Si tenga, infine, presente che i requisiti esposti dall’art. 2082 cod. civ. (ed in questa sede esaminati) sono rilevanti ai fini della definizione civilista di imprenditore; ai fini cioè delle norme di diritto privato che fanno riferimento all’impresa e all’imprenditore o a figure qualificate.
3. L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA L’impresa è l’attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. (art. 810 cod. civ.) È, in sintesi, attività produttiva tale potendosi considerare (in senso lato) anche l’attività di scambio in quanto volta ad incrementare l’utilità dei beni spostandoli nel tempo e/o nello spazio. Per qualificare una data attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. È altresì irrilevante che l’attività produttiva possa nel contempo qualificarsi come attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente. Certo, non è impresa l’attività di mero godimento; l’attività cioè che non da luogo alla produzione di nuovi beni o servizi. Classico è l’esempio del proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione. Non vi è però incompatibilità fra attività di godimento ed impresa in quanto la stessa attività può costituire godimento di beni preesistenti e produzione di beni o servizi. Così, è attività di godimento e produttiva (di nuovi beni) quella del proprietario del fondo agricolo che destini lo stesso a coltivazione; è godimento e produzione (di servizi) l’attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo, pensione o residence. In tal caso, le prestazioni locative sono accompagnate dall’erogazione di servizi collaterali (pulizia locali, cambio biancheria, ecc…) che eccedono il mero godimento (indiretto) del bene. Ancora, è godimento o amministrazione del proprio patrimonio e attività di produzione (nella forma della circolazione di beni o del denaro), l’impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) con intenti di investimento o di speculazione, o nella concessione di finanziamenti ai terzi. Perciò, gli atti di investimento, speculazione e finanziamento, quando siano coordinati in modo da configurare una attività unitaria, possono dar vita ad una impresa (commerciale) se ricorrono gli ulteriori requisiti della organizzazione e della professionalità. Non sussistono diverse ragioni per giungere a diversa conclusione quando le attività di investimento, di speculazione e di finanziamento, di gestione coordinata di partecipazioni azionarie di controllo siano svolte da una persona fisica anziché da una società. Vero è solo che per le persone fisiche – diversamente che per le società – non è facile stabilire in concreto se si sia in presenza di
difetto la cosiddetta etero-organizzazione (la capacità di organizzarsi nella relazione con fattori esterni). Il problema assume pratico rilievo nel settore della produzione di servizi e con riferimento specifico ai prestatori autonomi d’opera manuale (elettricisti, idraulici, ecc.) o di servizi fortemente personalizzati (mediatori, agenti di commercio, ecc.). Questi operatori economici sono sempre e comunque imprenditori, sia pure piccoli, dato che tale è chi svolge attività di impresa organizzata prevalentemente col proprio lavoro (art. 2083)? È perciò da escludersi la possibilità di stabilire una linea di confine fra semplice lavoratore autonomo e piccolo imprenditore? Si ritiene che a questi interrogativi si debba dare risposta negativa. La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di <<etero-organizzazione>> deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. Il punto non è tuttavia pacifico e parte della dottrina perviene ad opposta conclusione facendo leva sulla nozione codicistica di piccolo imprenditore. Questa considera anche chi svolge attività <
6. ECONOMICITÀ DELLA ATTIVITÀ L’impresa è <<attività economica>>. È convincimento diffuso che questa qualificazione legislativa sia priva di autonomo rilievo e non individui un elemento caratterizzante ulteriore rispetto agli altri enunciati dall’art. 2082. Si ritiene, infatti, che nell’art. 2082 <<attività economica>> sia sinonimo di <<attività produttiva>> e perciò altro non significhi che attività volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Questa conclusione riduttiva non può essere condivisa. Nell’art. 2082 l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività ed al concetto di <<attività economica>> può e deve essere recuperato un proprio ed autonomo significato. Invero, ciò che qualifica una attività come economica non è solo il fine (produttivo) cui essa è indirizzata. È anche il modo, il metodo con cui essa è svolta. E l’attività produttiva può dirsi condotta con metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati, quando è svolta con modalità che consentano nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi. Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza.
Questo è il significato che si deve attribuire all’espressione <<attività economica>> nella nozione generale di imprenditore. Per aversi impresa è perciò essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico; secondo modalità che consentono quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica. Dati questi da valutare oggettivamente, sulla base di indici esteriori percepibili dai terzi e con riferimento all’attività nel suo complesso e non ai singoli atti di impresa. Non è perciò imprenditore chi – soggetto privato o pubblico – produca beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a <
7. LA PROFESSIONALITÀ L’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’art. 2082 è il carattere professionale dell’attività. L’impresa è stabile inserimento nel settore della produzione e della distribuzione e solo tale stabile inserimento giustifica l’applicazione della disciplina dell’impresa a chi opera nel mondo degli affari. Professionalità significa perciò esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è perciò imprenditore chi produce un’isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci, dato che in tal caso non si può neppure parlare di <<attività>> in senso proprio. Ma imprenditore non è neppure chi compie una pluralità di atti economici coordinati (attività) quando circostanze oggettive palesano in modo inequivoco il carattere non abituale ed occasionale dell’attività. Ad esempio, non è imprenditore chi organizza il singolo servizio di trasporto o un singolo spettacolo sportivo. La professionalità non implica però che l’attività imprenditoriale debba necessariamente essere svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attività cicliche e stagionali (alberghi in località di villeggiatura, stabilimenti balneari, ecc.) è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. La professionalità non implica neppure che quella di impresa sia l’attività unica e principale. È imprenditore anche il professore o l’impiegato che, collateralmente alla sua professione principale, gestisce un negozio o un albergo. È possibile quindi anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa (ad esempio agricola e commerciale) da parte dello stesso soggetto. Impresa si può, infine, avere anche quando si opera il compimento di un <
produzione o dello scambio>> ed offre perciò un (sia pure non decisivo) argomento letterale per sostenere che è imprenditore anche l’imprenditore per conto proprio. È tuttavia largamente prevalente l’opinione contraria. Gioca al riguardo un ruolo significativo la concezione economica dell’imprenditore come soggetto che svolge la funzione intermediaria fra i proprietari dei fattori produttivi e consumatori (1.2). E ciò induce a ritenere che la destinazione allo scambio della produzione sia implicitamente richiesta dal carattere professionale dell’attività di impresa ovvero dalla natura economica della stessa o, quanto meno, dalla funzione della speciale disciplina dell’impresa (tutela dei terzi); funzione che non sussisterebbe quando un soggetto risolve la propria attività produttiva in sé stesso, senza entrare in contatto con terzi. Per una via o per un’altra si arriva alla conclusione che l’impresa per conto proprio non è impresa, pur concedendosi che per l’acquisto della qualità di imprenditore basta una destinazione parziale o potenziale della produzione al mercato. In ogni caso, il rilievo pratico del problema va significatamene ridimensionato in quanto non possono essere considerate imprese per conto proprio sotto il profilo giuridico alcune delle ipotesi prospettate. Tale non è la cooperativa che produce esclusivamente per i propri soci (ad esempio, una cooperativa edilizia). La società cooperativa è soggetta di diritto (persona giuridica) distinto dai soci che la compongono ed i soci che fruiscono dei beni prodotti dalla società in base a rapporti che giuridicamente sono, pur sempre, rapporti di scambio con la cooperativa. Non sono inoltre imprese per conto proprio le <
10. I PROBLEMI DELL’IMPRESA ILLECITA Ulteriore ed ultimo punto controverso è se la qualità di imprenditore possa essere riconosciuta quando l’attività svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Ai sensi dell’art. 2084, è illecita ogni attività di impresa svolta in violazione di norme imperative che subordinano l’accesso all’attività a concessione, autorizzazione o licenza. Orbene, è da ritenersi che l’illiceità dell’attività preclude l’esistenza dell’impresa e l’applicazione della relativa disciplina? In breve, terzi creditori meritevoli di tutela possono esistere anche quando l’attività di impresa è illecita e perciò l’esposizione alla liquidazione giudiziale di chi eserciti l’attività commerciale illecita
non appare più del tutto ingiustificata. Proprio secondo questa considerazione ha avuto il sopravvento di fronte ai casi (reputati meno gravi) in cui l’illiceità dell’impresa è determinata dalla violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa: banca di fatto, commercio senza licenza, ecc. (c.d. impresa illegale). È ormai pacifico che tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti (sia favorevoli che sfavorevoli all’imprenditore), ferma restando l’applicazione delle previste sanzioni amministrative e penali che possono giungere fino all’inibizione dell’esercizio ulteriore dell’attività. In particolare, è pacifico che il titolare di una impresa illegale è esposto a liquidazione giudiziale. Si esita invece a pervenire alla stessa conclusione quando l’illecito sia l’oggetto stesso dell’attività: contrabbando, fabbricazione di droga, ecc. (c.d. impresa immorale). E ciò per il timore che il riconoscimento della qualità di imprenditore porti all’applicazione non solo delle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale (liquidazione giudiziale), ma anche delle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale nei confronti dei terzi (disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale). Si teme cioè che per tutelare i terzi estranei all’illecito si finisca col dover tutelare anche chi dell’illecito è stato autore o complice. Perciò si <
11. IMPRESA E PROFESSIONI INTELLETTUALI Lo svolgimento di attività rispondente ai requisiti fin qui esposti non sempre determina l’acquisto della qualità di imprenditore. Esistono infatti attività produttive per le quali la qualifica di imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislatore. È questo il caso delle professioni intellettuali. I liberi professionisti non sono mai, in quanto tali, imprenditori. Tanto si desume dall’art. 2238, 1’comma, cod. civ., il quale stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se <<l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa>>. I liberi professionisti – e lo stesso vale per gli artisti e gli inventori – diventano imprenditori solo se la professione intellettuale è esplicata nell’ambito di un’altra attività di per sé qualificabile come impresa. È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera; del professore titolare di una scuola privata nella quale insegna. In tutti questi casi si è in presenza di due distinte attività – intellettuale e di impresa – e troveranno perciò applicazione nei confronti dello stesso soggetto sia la disciplina specifica dettata per la professione intellettuale (ad esempio, necessità di iscrizione i albi professionali), sia la disciplina di impresa.
gli imprenditori commerciali. L’unica differenza è che per gli imprenditori agricoli individuali e le società semplici, la pubblicità viene realizzata in una sezione speciale del registro delle imprese, anziché in quella ordinaria. È cambiata anche la posizione dell’imprenditore agricolo nel sistema delle procedure concorsuali, in seguito ad una serie di riforme introdotte recentemente e, soprattutto, con il Codice della crisi e dell’insolvenza. È confermato che l’imprenditore agricolo non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, né può proporre un concordato preventivo (o un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione). Però, a partire dal 2012, oggi possono applicarsi le procedure concorsuali volte a regolare la crisi da “sovraindebitamento” del debitore, e segnatamente quelle che il codice della crisi ha denominato “liquidazione controllata del sovraindebitamento” e il “concordato minore”. Con l’entrata in vigore del nuovo codice (CCI), l’imprenditore agricolo è inoltre soggetto alla disciplina delle misure di prevenzione ed emersione precoce della crisi; per regolare il proprio dissesto può servirsi degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, o del concordato liquidatorio semplificato. Resta tuttavia fermo che l’imprenditore agricolo gode ancora di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale. Stabilire se un dato imprenditore è agricolo o commerciale serve, perciò, a definire l’ampiezza dell’area di esonero dalla più rigorosa disciplina dell’imprenditore commerciale. Area che, oltretutto, è stata significatamene ampliata per effetto della sostituzione dell’originaria nozione di imprenditore agricolo ad opera dell’art.1 del d. lgs. n°1\2018.
2. L’IMPRENDITORE AGRICOLO. LE ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI. Il testo originario dell’art. 2135 cod. civ. stabiliva che “è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse” (1’comma). Specificava poi il secondo comma che “si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”. Le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie: a) attività agricole essenziali; b) attività agricole per connessione. E questa distinzione è stata mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo introdotta dal d. lgs. 228/2001, che ha tuttavia significativamente ampliato rispetto al testo originario sia le une che le altre. Coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attività tipicamente e tradizionalmente agricole, ma che negli ultimi decenni hanno subito profonde trasformazioni , a causa del progresso tecnologico che ha coinvolto anche l’agricoltura e che l’ha trasformata in un’agricoltura industrializzata. Oggi, l’attività agricola può dar luogo ad investimenti ingenti di capitali e ci può far dubitare sulla correttezza della loro disciplina. Che l’imprenditore agricolo sia sempre e comunque esonerato dalla disciplina dell’imprenditore commerciale è una scelta legislativa che dà luogo a molti contrasti. È necessario stabilire fino a che punto l’evoluzione tecnologica dell’agricoltura sia compatibile con la qualificazione agricola dell’impresa agli effetti del c.c. Vi era, infatti, chi riteneva che impresa agricola fosse ogni impresa che produce specie vegetali o animali, cioè ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. Poi, vi era chi riteneva che dovesse essere dato rilievo anche al modo di produzione tipico dell’agricoltore e che doveva essere qualificato imprenditore commerciale chi produce specie animali o vegetali in modo del tutto svincolato dal fondo agricolo o dallo sfruttamento della terra (coltivazioni artificiali e allevamenti in batteria). Una recente riforma ha enormemente ampliato la fattispecie dell’imprenditore agricolo: bisogna tenere conto della sua importanza economica. Imprenditore coltiva il fondo e ne ricava i frutti (differenza con il 1942: prima si parlava di allevamento di bestiame). La recente riforma ha perciò
optato per la prima impostazione , al fine di contrastare l’abbandono dalle campagne e di favorire lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura, ma che non giustifica la sottrazione al fallimento dell’imprenditore agricolo medio - grande. L’attuale nozione di imprenditore agricolo dell’art.2135 al 1 comma che ci permette di definirle:
inteso nel suo significato tecnico-economico , ossia di attività che implichi l’impiego di materie prime e la loro trasformazione in nuovi beni ad opera dell’uomo. Si dovrebbero considerare imprese civili e non commerciali:
a) Anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili ; b) Dall’ assoggettamento al fallimento ; c) Dalle altre procedure concorsuali; d) Mentre l’iscrizione era originariamente esclusa ora ha funzione di pubblicità notizia , art. 8 legge n. 580 /1993. La nozione di piccolo imprenditore ha un rilievo essenzialmente negativo, ossia serve a restringere il campo di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale. La piccola impresa o alcune figure di piccola impresa sono destinatarie di una ricca ed articolata disciplina, cioè di una legislazione speciale, ispirata dalla finalità di favorire la sopravvivenza e lo sviluppo attraverso agevolazioni finanziarie, lavoristiche e tributarie.
7. IL PICCOLO IMPRENDITORE NEL CODICE CIVILE L'art.2083 c.c. definisce il piccolo imprenditore : “ Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ”. L’ultima parte della norma consente di ricomprendere nella categoria figure di piccoli imprenditori diverse da quelle espressamente menzionate. Enuncia però, al tempo stesso, il criterio generale di individuazione della categoria, destinato a valere anche per le tre figure tipiche: coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti. In altri termini, l’art. 2083 va letto come se dicesse: la prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori. 8. IL PICCOLO IMPRENDITORE E LA DISCIPLINA CONCORSUALE. L’IMPRESA MINORE. L’art. 2083 cod. civ. non era la sola norma a definire il piccolo imprenditore. Anche la legge fallimentare fissava una definizione di piccolo imprenditore. Una definizione che ha costituito un vero rompicapo per gli interpreti ed è stata due volte riformata dapprima col d. lgs. 9-1-2006 e il d. lgs.12-9-2007 n.169. Per comprendere la nuova disciplina è dunque opportuno riepilogare le ragioni dei contrasti che aveva sollevato la vecchia: l’art. 1, 2° comma, della legge fallimentare, nel ribadire che i piccoli imprenditori non falliscono, stabiliva una definizione di piccolo imprenditore basata esclusivamente sul mancato superamento di determinate soglie quantitative (avere un reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell’imposta sulla ricchezza mobile; o in mancanza di accertamenti si tale imposta, aver inserito nell’azienda un capitale superiore a lire 900.000); inoltre non erano mai piccoli imprenditori le società commerciali. Nella legge fallimentare, il piccolo imprenditore era individuato esclusivamente in base a parametri monetari e quindi con criterio palesemente non coincidente con quello fissato dal codice civile (prevalenza funzionale del lavoro familiare). Da qui la necessità di trovare un coordinamento fra le due norme, per evitare di dover, nel contempo, riconoscere e negare allo stesso soggetto la qualità di piccolo imprenditore e agli stessi effetti. Questo rebus, di non facile soluzione, era tuttavia venuto meno per effetto di due modifiche intervenute nel sistema normativo: 1. L’imposta di ricchezza mobile è stata soppressa a partire dal 1° gennaio 1974, sostituita dall’ IRPEF. Il criterio del reddito fissato dalla legge fallimentare non era più applicabile, per implicita abrogazione della relativa previsione normativa; 2. Il criterio del capitale investito non superiore a lire 900.000 lire fu dichiarato incostituzionale nel 1989, in quanto non più idoneo vista la svalutazione monetaria. Della nozione originaria data dalla legge fallimentare sopravviveva solo la parte secondo cui in nessun caso erano considerati piccoli imprenditori le società commerciali, essendo stata respinta più volte l’eccezione di incostituzionalità della stessa per disparita di trattamento rispetto al piccolo imprenditore.