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Diritto commerciale 1, Dispense di Diritto Commerciale

Tale dispensa contiene il riassunto, paragrafo per paragrafo, di Diritto commerciale 1 Campobasso "Diritto dell'impresa".

Tipologia: Dispense

2023/2024

In vendita dal 11/06/2025

Gabrielete15
Gabrielete15 🇮🇹

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DIRITTO DELL’IMPRESA (Campobasso vol.1)
INTRODUZIONE
1. IL DIRITTO COMMERCIALE
Nel nostro sistema di diritto privato - Codice civile e leggi speciali – è possibile individuare ed isolare
un organico e complesso insieme di norme riferito agli imprenditori. Ai soggetti cioè che esercitano
professionalmente l’attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di
beni o servizi.
Il perché e la funzione di ciò sono ricercati e colti in scelte istituzionali che caratterizzano il nostro
sistema economico. La nostra costituzione riconosce: la proprietà privata (art.41) e la libertà di
iniziativa economica (art.42 Cost). Esse permettono di inserire il nostro paese fra quelli che
prescelgono in un modello di sviluppo economico basato sull’economia di mercato, il quale
presuppone:
1. Tendenziale libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto
necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività e di modellare,
secondo scelte ispirate dalla logica del tornaconto personale, il proprio comportamento di
mercato;
2. La libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici (privati e pubblici) e la libertà
di competizione economica di chi opera sul mercato.
Esse sono libertà relative, strumentali alla realizzazione del benessere collettivo e perciò
indirizzate, ordinate e controllate dalla trama degli interventi dei pubblici poteri nella vita
economica, legittimati dalla stessa Costituzione. Sono libertà destinate a svilupparsi nella sfera del
diritto privato finquando si resta in una cornice istituzionale che non si basi sulla proprietà collettiva
dei mezzi di produzione e sull’esclusiva avocazione della mano pubblica di ogni forma di attività
economica, come invece avviene nelle economie collettivizzate.
Nel nostro sistema ad economia libera, il fenomeno imprenditoriale è la colonna portante dello
sviluppo economico e del processo di razionale utilizzazione delle risorse produttive per il
miglioramento del benessere materiale della collettività.
In questa funzione del sistema imprenditoriale, trova fondamento e giustificazione la
predisposizione di una legislazione economica di diritto privato – ma non solo di diritto privato -
volta per un verso a creare un ambiente giuridico propizio allo sviluppo delle imprese mentre, per
un altro, ad assicurare un ordinato e razionale funzionamento delle stesse. Obiettivo perseguito nel
nostro ordinamento attraverso una normativa che riguarda:
1. I singoli rapporti economici in cui si sviluppa l’attività di impresa: è predisposta una
disciplina dei singoli atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale (obbligazioni e
contratti) fondata su scelte normative che conferiscono celerità e sicurezza alla circolazione
dei beni e garantiscono un'adeguata tutela del credito. È così stimolata la dinamica degli
scambi e la propensione al credito, fattori essenziali perché le imprese possono
proficuamente operare sul mercato. L’attività di impresa è tipicamente fondata su rapporti
di scambio con gli altri attori del ciclo economico, alimentata e potenziata dal ricorso al
credito.
2. Attività di impresa unitariamente considerata: è predisposto un sistema di norme che
regola l’organizzazione e l’esercizio dell'impresa unitariamente considerata e che dà rilievo
giuridico all’unità teleologica dei singoli atti di impresa. Gli imprenditori, infatti, sono
soggetti a un particolare statuto professionale – in parte omogeneo ed in parte articolato in
base all’oggetto e alle dimensioni dell’impresa – fonte di diritti ed obblighi peculiari e diversi
da quelli riconosciuti o imposti a chi imprenditore non è.
Se questo settore del diritto privato si continua ad etichettare come diritto commerciale la ragione
è essenzialmente storica. È il ricordo del passato che si perpetua nel lessico giuridico. È un ricordo
che rinvia alle origini della nostra materia e che induce a ripercorrere brevemente le tappe
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DIRITTO DELL’IMPRESA (Campobasso vol.1) INTRODUZIONE

1. IL DIRITTO COMMERCIALE Nel nostro sistema di diritto privato - Codice civile e leggi speciali – è possibile individuare ed isolare un organico e complesso insieme di norme riferito agli imprenditori. Ai soggetti cioè che esercitano professionalmente l’attività economica organizzata finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Il perché e la funzione di ciò sono ricercati e colti in scelte istituzionali che caratterizzano il nostro sistema economico. La nostra costituzione riconosce: la proprietà privata (art.41) e la libertà di iniziativa economica (art.42 Cost). Esse permettono di inserire il nostro paese fra quelli che prescelgono in un modello di sviluppo economico basato sull’economia di mercato, il quale presuppone: 1. Tendenziale libertà dei privati di dedicarsi alla produzione e alla distribuzione di quanto necessario per il soddisfacimento dei bisogni materiali della collettività e di modellare, secondo scelte ispirate dalla logica del tornaconto personale, il proprio comportamento di mercato; 2. La libertà di coesistenza di una pluralità di operatori economici (privati e pubblici) e la libertà di competizione economica di chi opera sul mercato. Esse sono libertà relative , strumentali alla realizzazione del benessere collettivo e perciò indirizzate, ordinate e controllate dalla trama degli interventi dei pubblici poteri nella vita economica, legittimati dalla stessa Costituzione. Sono libertà destinate a svilupparsi nella sfera del diritto privato finquando si resta in una cornice istituzionale che non si basi sulla proprietà collettiva dei mezzi di produzione e sull’esclusiva avocazione della mano pubblica di ogni forma di attività economica, come invece avviene nelle economie collettivizzate. Nel nostro sistema ad economia libera, il fenomeno imprenditoriale è la colonna portante dello sviluppo economico e del processo di razionale utilizzazione delle risorse produttive per il miglioramento del benessere materiale della collettività. In questa funzione del sistema imprenditoriale, trova fondamento e giustificazione la predisposizione di una legislazione economica di diritto privato – ma non solo di diritto privato - volta per un verso a creare un ambiente giuridico propizio allo sviluppo delle imprese mentre, per un altro, ad assicurare un ordinato e razionale funzionamento delle stesse. Obiettivo perseguito nel nostro ordinamento attraverso una normativa che riguarda:

  1. I singoli rapporti economici in cui si sviluppa l’attività di impresa : è predisposta una disciplina dei singoli atti di autonomia privata a contenuto patrimoniale (obbligazioni e contratti) fondata su scelte normative che conferiscono celerità e sicurezza alla circolazione dei beni e garantiscono un'adeguata tutela del credito. È così stimolata la dinamica degli scambi e la propensione al credito, fattori essenziali perché le imprese possono proficuamente operare sul mercato. L’attività di impresa è tipicamente fondata su rapporti di scambio con gli altri attori del ciclo economico, alimentata e potenziata dal ricorso al credito.
  2. Attività di impresa unitariamente considerata : è predisposto un sistema di norme che regola l’organizzazione e l’esercizio dell'impresa unitariamente considerata e che dà rilievo giuridico all’unità teleologica dei singoli atti di impresa. Gli imprenditori, infatti, sono soggetti a un particolare statuto professionale – in parte omogeneo ed in parte articolato in base all’oggetto e alle dimensioni dell’impresa – fonte di diritti ed obblighi peculiari e diversi da quelli riconosciuti o imposti a chi imprenditore non è. Se questo settore del diritto privato si continua ad etichettare come diritto commerciale la ragione è essenzialmente storica. È il ricordo del passato che si perpetua nel lessico giuridico. È un ricordo che rinvia alle origini della nostra materia e che induce a ripercorrere brevemente le tappe

fondamentali della sua evoluzione. Anche perché proprio la prospettiva storica consente di cogliere con chiarezza i caratteri fondamentali del diritto commerciale che lo distinguono dalle altre parti del diritto privato. E cioè:

  1. Il carattere di diritto speciale , in quanto costituito da norme diverse da quelle valevoli per la generalità dei consociati e fondate su propri ed unitari principi.
  2. Il carattere di diritto tendente all'uniformità internazionale , per la sostanziale identità delle esigenze giuridiche della vita economica in tutti i paesi ad economia di mercato e la progressiva liberalizzazione dei rapporti commerciali internazionali che contraddistingue la moderna civiltà industriale e l’attuale epoca della globalizzazione. 2.EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO COMMERCIALE. IL DIRITTO STATUTARIO DEI MERCANTI La formazione di un sistema organico di diritto commerciale si fa tradizionalmente risalire al basso Medioevo (XII secolo), epoca in cui tramonta il sistema feudale basato su un’economia di pura sussistenza (economia curtense). Le nostre città si ripopolano e si organizzano in liberi Comuni. Si riaprono i mercati e rifiorisce l’economia di scambio alimentata dalla produzione degli artigiani e dai traffici dei mercanti. Per la difesa dei propri interessi artigiani e mercanti si organizzano in seno al comune su base associativa e danno vita alle diverse Corporazioni di Arti e Mestieri , munite di poteri disciplinari sugli iscritti alle singole matricole. In questo contesto politico e sociale nasce il diritto commerciale: un diritto degli affari mercantili distinto dal diritto comune, che era allora il diritto romano e il diritto canonico. Nasce dall’esigenza del ceto mercantile – protagonista della vita economica del tempo – di una giustizia amministrativa secondo procedure agili, sottratte alle insidie ed alle lungaggini della giustizia ordinaria. E di una giustizia resa secondo gli usi mercantili e non in base al diritto comune. Diritto, quest’ultimo, incerto e soprattutto non rispondente alle esigenze operative dei mercanti ed allo sviluppo dei traffici per i principi che lo dominavano (solennità delle forme negoziali, atteggiamento di favore per il debitore, ecc.). La soluzione delle controversie fra i mercanti è perciò affidata ad organi di giustizia (i consoli formati in seno alle rispettive corporazioni, che decidono in modo celere e sommario secondo regole consuetudinarie ispirate all’equità, alla tutela del credito, allo svincolo delle contrattazioni dalle rigide forme del diritto comune, al rigore nell’adempimento delle obbligazioni contratte. Tali regole, in un primo tempo consuetudinarie e giurisprudenziali, vengono successivamente trasfuse negli statuti delle corporazioni. Inoltre, via via accresce il peso economico e politico del ceto mercantile nella società comunale, e la loro applicazione viene estesa a tutti coloro che esercitano la mercatura, anche se non iscritti ai singoli ruoli delle corporazioni; viene estesa altresì alle controversie mercantili fra mercanti e non mercanti. Si forma, si sviluppa e si consolida in tal modo – in un arco di tempo che giunge sino alla metà del XVI secolo – il ius mercatorum : il diritto professionale dei mercanti distinto e contrapposto rispetto allo ius civile. È questo, nelle sue linee essenziali, il diritto commerciale delle origini. Un diritto speciale perché dotato di proprie fonti (gli statuti mercantili) e di propri organi di giustizia, distinti e separati rispetto a quelli su cui si fonda il diritto comune (specialità formale). Un diritto speciale perché basato su regole e principi – facilità degli scambi e tutela del credito – propri e diversi da quelli del ius civile e che caratterizzano sia la disciplina dei singoli atti mercantili, sia la disciplina dell’attività mercantile globalmente considerata (specialità sostanziale). 3. IL DIRITTO DEGLI ATTI DI COMMERCIO E DEI COMMERCIANTI. La successiva evoluzione del diritto commerciale si caratterizza per una duplice costante di fondo: la progressiva perdita del carattere originario di diritto di classe formalmente separato dal diritto civile; la progressiva espansione del suo ambito di applicazione.

commerciali. Vi è una disciplina generale dei contratti, delle obbligazioni e dei singoli contratti. L’unificazione del diritto e delle obbligazioni è avvenuta nel segno del diritto commerciale; rendendo diritto generale e comune i principi e le regole che nel sistema dualistico caratterizzavano la disciplina degli atti e delle obbligazioni commerciali. In breve, con il codice del 1942 si completa e viene sancito formalmente il processo di commercializzazione di questa parte del diritto privato, già largamente realizzatosi con il codice di commercio del 1882. Per effetto di eventi legislativi fin qui descritti, il diritto commerciale si spoglia della parte costituita dal diritto speciale delle obbligazioni. Nel contempo riafferma il suo carattere di diritto privato speciale, nella rinnovata veste di diritto delle imprese. La fine del codice di commercio e l’unificazione delle fonti del diritto privato non segna la fine del diritto commerciale: nel diritto privato è identificabile un complesso organico di norme applicabili solo ad una determinata categoria di soggetti, ovvero gli imprenditori, nello svolgimento della loro attività. Un sistema di norme ordinato secondo i principi ispiratori del diritto commerciale: tutela del credito e della rapida e sicura circolazione della ricchezza. Permane, in definitiva, un diritto privato (speciale) delle imprese (statuti professionali, società, contratti di impresa) nel quale si identifica oggi l’odierno diritto commerciale.

5. DIRITTO COMMERCIALE ATTUALE Lungo è ormai l’arco di tempo trascorso dall’emanazione del codice del 1942 e non pochi sono i mutamenti del sistema politico ed economico intervenuti in questo periodo. È mutato il quadro politico-istituzionale con la caduta del regime fascista. La Costituzione repubblicana del 1948, per un verso, ha ribadito il principio fondamentale della libertà di iniziativa economica (art. 41), ha nel contempo individuato nuovi valori da tutelare e fissare:

  1. Indirizzo a fini sociali dell’attività economica privata e pubblica;
  2. Promozione delle imprese cooperative a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata;
  3. Tutela e sviluppo dell’artigianato.
  4. Riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle imprese nel quadro di una più generale tutela della loro posizione morale ed economica.
  5. Tutela del risparmio e promozione dell’investimento diretto e indiretto dello stesso nei grandi complessi produttivi. Mutamenti significativi e profondi sono altresì intervenuti nella struttura del sistema economico. L’attività economica pubblica si è prima sviluppata ed articolata in molteplici forme mentre, a partire dagli anni 90, si ha un’inversione di tendenza, con la “privatizzazione” di molte imprese pubbliche. I cambiamenti istituzionali e le modifiche strutturali del sistema economico hanno toccato anche il diritto commerciale liberandosi, con la soppressione dell’ordinamento fascista, delle poche norme in cui tale ideologia si era fissata. È sufficiente ricordare le novità legislative che hanno, più direttamente, interessato il fenomeno della grande impresa, pressoché ignorato dal codice del 1942:
  6. L’istituto della società per azioni era presentato come tipo unitario prima nel codice del 42 mentre oggi tende a polarizzarsi verso due diversi modelli legislativi: a. La società con azioni quotate in borsa , forma organizzativa tipica della grande impresa, assoggettata ad un controllo più penetrante da parte di autonome società di revisione. Viene, inoltre, richiesta maggior trasparenza dell’assetto societario e una più ampia informazione del mercato, garantite dal controllo pubblico della Commissione nazionale per la società e per la borsa (Consob).

b. Le società di mercato (non quotate) che fanno comunque appello al mercato del capitale di rischio, così configurando un modello intermedio fra quella compagine quotate in borsa e quella compagine ad azionaria ristretta.

  1. Le prospettive di finanziamento della grande impresa mediante l’appello al pubblico risparmio sono state potenziate con l’introduzione, nel nostro ordinamento, di organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi di investimento e società di investimento a capitale variabile).
  2. Nel campo del diritto della crisi dell’impresa, l’originaria concezione delle procedure concorsuali, quali procedimenti di esecuzione collettiva con mera finalità di liquidazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente, ha ceduto sempre più il passo verso una prospettiva più moderna volta a privilegiare, fin dove possibile, il risanamento ed il mantenimento in vita del complesso imprenditoriale o di suoi rami. Tali finalità si sono dapprima affermate con riferimento alla crisi delle grandi imprese insolventi, le quali sono state sottratte al fallimento e assoggettate ad un’apposita procedura di amministrazione straordinaria più orientata verso la conservazione dell’attività aziendale e dei livelli occupazionali. A partire dai primi anni del nuovo secolo, però, le riforme hanno iniziato ad interessare con ritmo crescente anche la vecchia legge fallimentare, per adeguarne gli istituti (fallimento, concordato preventivo) all’esigenza di salvaguardare i valori produttivi dell’impresa in difficoltà economica ed introdurre nuovi strumenti di risanamento (accordi di ristrutturazione del debito) basati sulla ricerca di una soluzione concordata della crisi fra l’imprenditore e i creditori. Infine, la stessa legge fallimentare è stata sostituita da un più moderno Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza : con essa è scomparso persino il nome della procedura di “fallimento” (associato ad un significato negativo ed afflittivo per il debitore, non più in linea con il nuovo diritto concorsuale) che è stata ridenominata in modo più neutrale “liquidazione giudiziale”. Dopo una larga vocatio legis, più volte prorogata, e vari interventi correttivi sul testo originale, il nuovo codice è entrato il vigore il 15 luglio 2022.
  3. È stata infine introdotta nel 1990 una normativa nazionale a tutela della struttura concorrenziale del mercato, finalizzata al controllo dei fenomeni che possono determinare posizioni di prepotere economico delle grandi imprese ed alla repressione degli abusi che gli stessi possono generare. Il processo di internalizzazione del diritto commerciale riprende dopo la Seconda guerra mondiale e soprattutto assume nuove forme con l’inserimento del nostro paese nella comunità europea (oggi Unione Europea). La costituzione della Comunità europea dell’Acciaio e del Carbone e della Comunità Economica Europea danno impulso alla realizzazione di un mercato comune europeo. L’obiettivo è perseguito con due diverse tecniche legislative. Innanzitutto, i trattati comunitari introducono una disciplina tesa a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune. Disciplina direttamente applicabile nei confronti delle singole imprese nazionali da parte di organismi espressione della stessa Comunità Europea, che hanno altresì il compito di emanare i relativi regolamenti di attuazione e di risolvere le questioni interpretative sollevate dalla disciplina comunitaria. In tal modo è stato realizzato un vero e proprio ordinamento sovranazionale con proprie fonti di produzione, di cognizione e con propri organi di giustizia. L’unificazione economica è, inoltre, perseguita attraverso la tecnica del riavvicinamento delle singole legislazioni nazionali. A tal fine l’Unione europea formula direttive di armonizzazione delle legislazioni nazionali, cui i singoli Stati sono tenuti ad adeguarsi con propria legge interna. Il processo di armonizzazione ha coinvolto tutti i settori del diritto commerciale. Sono questi i primi passi verso l’ambizioso traguardo della piena armonizzazione delle singole legislazioni nazionali europee. Verso il traguardo del diritto commerciale europeo uniforme già conquistato in un’epoca lontana dal diritto consuetudinario e professionale dei mercanti.

pubblicità legale; la disciplina della <> (artt. 2203-2213); le scritture contabili (artt. 2214-2220); la liquidazione giudiziale e il concordato preventivo disciplinati dal codice della crisi e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. 8-7-1999, n. 270 e d. lgs. 23-12-2003, n. 347). Poche e scarsamente significative solo invece le disposizioni del codice civile specificatamente riferite all’imprenditore agricolo e al piccolo imprenditore. Ed invero, nel sistema del codice, la qualifica di imprenditore agricolo o di piccolo imprenditore ha rilievo essenzialmente negativo in quanto serve a delimitare l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale. Imprenditore agricolo e piccolo imprenditore anche commerciale sono infatti esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, mentre l’iscrizione nel registro delle imprese, originariamente esclusa, è stata oggi estesa anche a tali imprenditori, sia pure con rilievo diverso per l’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore (artt. 2136, 2202, 2214). Diverso rispetto all’imprenditore commerciale è poi anche il sistema di procedure concorsuali che regola la crisi o l’insolvenza dell’imprenditore agricolo e dell’impresa “minore” sotto il profilo dimensionale. Anche la distinzione soggettiva fra impresa individuale, società e impresa pubblica rileva essenzialmente al fine di definire l’ambito di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale. Infatti, le società diverse dalla società semplice (definite società commerciali) sono tenute all0iscrizione nel registro delle imprese, con effetti di pubblicità legale, anche se l’attività esercitata non è commerciale (art.2200). Gli enti pubblici che esercitano impresa commerciale sono, all’opposto, sottratti in misura più o meno ampia alla disciplina dell’imprenditore commerciale (artt. 2093 e 2201). In ogni caso non sono mai esposti alla liquidazione giudiziale (2.12). Su tutti questi punti si tornerà più avanti, ma fin da ora appare chiaro che lo statuto dell’imprenditore commerciale è, almeno nella sua completezza, statuto proprio dell’imprenditore privato commerciale non piccolo. Il sistema delineato dal legislatore del 1942 non brilla certo per linearità e chiarezza e solleva non pochi problemi applicativi, come facilmente si deduce dalla (pur semplificata) esposizione fattane. È indubbio però che in base ai dati legislativi, l’imprenditore commerciale è species della figura generale dell’imprenditore. È perciò dalla nozione generale di imprenditore che si deve partire per identificare chi è imprenditore commerciale. Non si può essere imprenditori commerciali se non si è imprenditori; se l’attività svolta non risponde ai requisiti fissati nella nozione generale di imprenditore (art. 2082).

2. LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE <<È imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi>> (art. 2082). È indubbio che tale nozione si richiama al concetto economico di imprenditore. Né diversamente poteva essere dato che, nel definire un fenomeno della realtà economica, il legislatore non poteva non ispirarsi alla ricostruzione dello stesso operata dagli economisti (c.d. metodo dell’economia). Una puntualizzazione è tuttavia necessaria. La derivazione economica della nozione di imprenditore non significa che vi debba essere piena coincidenza fra <> e <>. Altro è invero il compito dell’economista. Altro è il compito del legislatore e del giurista. L’economista analizza la funzione svolta dai diversi attori della vita economica e la loro reciproca posizione nel sistema di produzione e distribuzione della ricchezza. Ed appunto in termini di funzioni tipicamente svolte gli economisti descrivono la figura dell’imprenditore, identificandola nel soggetto che nel processo economico svolge una funzione intermediaria tra chi dispone dei necessari fattori produttivi e chi domanda prodotti e servizi. Nello svolgimento di tale funzione, l’imprenditore coordina organizza e dirige, secondo proprie scelte tecniche ed economiche, il processo produttivo (funzione organizzativa) assumendo su di se il rischio relativo; il rischio cioè che i costi supportati non siano coperti dai ricavi conseguiti (rischio di impresa) per la mancanza di domanda o per la situazione di mercato. L’esposizione al rischio di impresa giustifica poi il potere

dell’imprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima l’acquisizione da parte dello stesso sull’eventuale eccedenza dei ricavi rispetto ai costi (profit). E proprio nell’intento di conseguire il massimo profitto si ravvisa il tipico movente dell’attività imprenditoriale. Altro è però individuare funzioni e moventi tipici dell’imprenditore (compito dell’economista). Altro è fissare i requisiti minimi necessari e sufficienti che devono ricorrere perché un dato soggetto sia esposto ad una data disciplina: la disciplina dell’imprenditore. Dall’art. 2082 si ricava che l’impresa è una attività (serie coordinata di atti unificati fa una funzione unitaria) ed una attività caratterizzata sia da uno specifico scopo (produzione o scambio di beni o servizi), sia da specifiche modalità di svolgimento (organizzazione, economicità, professionalità). Altri requisiti non sono espressamente richiesti. Si discute se ciò sia sufficiente ovvero se altri requisiti (pur non enunciati espressamente) siano necessari perché si abbia attività di impresa ed acquisto della qualità di imprenditore. È in particolare controverso se siano altresì indispensabili: a) l’intento dell’imprenditore di ricavare un profitto dall’esercizio dell’impresa (c.d. scopo di lucro); b) la destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti; c) la liceità dell’attività svolta. Una posizione potrà essere assunta solo dopo aver esaminato i requisiti espressamente enunciati e perciò necessari. Si tenga, infine, presente che i requisiti esposti dall’art. 2082 cod. civ. (ed in questa sede esaminati) sono rilevanti ai fini della definizione civilista di imprenditore; ai fini cioè delle norme di diritto privato che fanno riferimento all’impresa e all’imprenditore o a figure qualificate.

3. L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA L’impresa è l’attività (serie di atti coordinati) finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. (art. 810 cod. civ.) È, in sintesi, attività produttiva tale potendosi considerare (in senso lato) anche l’attività di scambio in quanto volta ad incrementare l’utilità dei beni spostandoli nel tempo e/o nello spazio. Per qualificare una data attività come produttiva è irrilevante la natura dei beni o servizi prodotti o scambiati ed il tipo di bisogno che essi sono destinati a soddisfare. È altresì irrilevante che l’attività produttiva possa nel contempo qualificarsi come attività di godimento o di amministrazione di determinati beni o del patrimonio del soggetto agente. Certo, non è impresa l’attività di mero godimento; l’attività cioè che non da luogo alla produzione di nuovi beni o servizi. Classico è l’esempio del proprietario di immobili che ne gode i frutti concedendoli in locazione. Non vi è però incompatibilità fra attività di godimento ed impresa in quanto la stessa attività può costituire godimento di beni preesistenti e produzione di beni o servizi. Così, è attività di godimento e produttiva (di nuovi beni) quella del proprietario del fondo agricolo che destini lo stesso a coltivazione; è godimento e produzione (di servizi) l’attività del proprietario di un immobile che adibisca lo stesso ad albergo, pensione o residence. In tal caso, le prestazioni locative sono accompagnate dall’erogazione di servizi collaterali (pulizia locali, cambio biancheria, ecc…) che eccedono il mero godimento (indiretto) del bene. Ancora, è godimento o amministrazione del proprio patrimonio e attività di produzione (nella forma della circolazione di beni o del denaro), l’impiego di proprie disponibilità finanziarie nella compravendita di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di Stato) con intenti di investimento o di speculazione, o nella concessione di finanziamenti ai terzi. Perciò, gli atti di investimento, speculazione e finanziamento, quando siano coordinati in modo da configurare una attività unitaria, possono dar vita ad una impresa (commerciale) se ricorrono gli ulteriori requisiti della organizzazione e della professionalità. Non sussistono diverse ragioni per giungere a diversa conclusione quando le attività di investimento, di speculazione e di finanziamento, di gestione coordinata di partecipazioni azionarie di controllo siano svolte da una persona fisica anziché da una società. Vero è solo che per le persone fisiche – diversamente che per le società – non è facile stabilire in concreto se si sia in presenza di

difetto la cosiddetta etero-organizzazione (la capacità di organizzarsi nella relazione con fattori esterni). Il problema assume pratico rilievo nel settore della produzione di servizi e con riferimento specifico ai prestatori autonomi d’opera manuale (elettricisti, idraulici, ecc.) o di servizi fortemente personalizzati (mediatori, agenti di commercio, ecc.). Questi operatori economici sono sempre e comunque imprenditori, sia pure piccoli, dato che tale è chi svolge attività di impresa organizzata prevalentemente col proprio lavoro (art. 2083)? È perciò da escludersi la possibilità di stabilire una linea di confine fra semplice lavoratore autonomo e piccolo imprenditore? Si ritiene che a questi interrogativi si debba dare risposta negativa. La semplice organizzazione a fini produttivi del proprio lavoro non può essere considerata organizzazione di tipo imprenditoriale e in mancanza di un coefficiente minimo di <<etero-organizzazione>> deve negarsi l’esistenza di impresa, sia pure piccola. Il punto non è tuttavia pacifico e parte della dottrina perviene ad opposta conclusione facendo leva sulla nozione codicistica di piccolo imprenditore. Questa considera anche chi svolge attività <> (art. 2083). E ciò – si sostiene – consente di affermare che è imprenditore anche chi si limita ad organizzare il proprio lavoro, senza impiegare né lavoro altrui né capitali. Imprenditore sarebbe, perciò, sempre e comunque il lavoratore autonomo e il requisito dell’organizzazione richiesto dall’art. 2082 sarebbe uno <<pseudo-requisito>>. La tesi non è condivisibile. Essa contrasta innanzitutto con la comune valutazione sociale che rifiuta di fare un unico fascio di lustrascarpe (lavoratore autonomo) ed imprenditori, in quanto avverte che altro è organizzare il proprio lavoro, altro è organizzare un’attività di impresa. D’altro canto, la nozione di piccolo imprenditore non depone – o quanto meno non depone univocamente – nel senso della superfluità di ogni forma di etero-organizzazione. Piccola impresa è quella organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari (2.7), e convincente sembra il rilievo che <<il concetto di prevalenza postula un rapporto fra gli elementi organizzati e quindi una molteplicità di essi>>. E del resto, l’organizzazione del lavoro dei famigliari è pur sempre organizzazione del lavoro altrui. Sintomatico è poi che il requisito dell’organizzazione sia richiesto per l’imprenditore (art. 2082) e per il piccolo imprenditore (art. 2083) ma non per il lavoratore autonomo. Complessivamente considerati, i dati (articoli e considerazioni fin qui fornite) confermano però che un minimo di organizzazione di lavoro altrui o di capitale è pur sempre necessaria per aversi impresa sia pure piccola. In mancanza si avrà semplice lavoro autonomo non imprenditoriale.

6. ECONOMICITÀ DELLA ATTIVITÀ L’impresa è <<attività economica>>. È convincimento diffuso che questa qualificazione legislativa sia priva di autonomo rilievo e non individui un elemento caratterizzante ulteriore rispetto agli altri enunciati dall’art. 2082. Si ritiene, infatti, che nell’art. 2082 <<attività economica>> sia sinonimo di <<attività produttiva>> e perciò altro non significhi che attività volta alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Questa conclusione riduttiva non può essere condivisa. Nell’art. 2082 l’economicità è richiesta in aggiunta allo scopo produttivo dell’attività ed al concetto di <<attività economica>> può e deve essere recuperato un proprio ed autonomo significato. Invero, ciò che qualifica una attività come economica non è solo il fine (produttivo) cui essa è indirizzata. È anche il modo, il metodo con cui essa è svolta. E l’attività produttiva può dirsi condotta con metodo economico quando è tesa al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati, quando è svolta con modalità che consentano nel lungo periodo la copertura dei costi con i ricavi. Altrimenti si ha consumo e non produzione di ricchezza.

Questo è il significato che si deve attribuire all’espressione <<attività economica>> nella nozione generale di imprenditore. Per aversi impresa è perciò essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico; secondo modalità che consentono quanto meno la copertura dei costi con i ricavi ed assicurino l’autosufficienza economica. Dati questi da valutare oggettivamente, sulla base di indici esteriori percepibili dai terzi e con riferimento all’attività nel suo complesso e non ai singoli atti di impresa. Non è perciò imprenditore chi – soggetto privato o pubblico – produca beni o servizi che vengono erogati gratuitamente o a <>, tale cioè da fare oggettivamente escludere la possibilità di coprire i costi con i ricavi. Così, non è imprenditore l’ente pubblico o l’associazione privata che gestiscono gratuitamente o a prezzo simbolico un ospedale, un istituto di istruzione, una mensa o un ospizio per poveri. È invece imprenditore chi gestisce i medesimi servizi con metodo economico (copertura dei costi con i ricavi), anche se ispirato ad un fine pubblico o ideale ed anche se – ovviamente – le condizioni di mercato non consentono poi in fatto di remunerare i fattori produttivi.

7. LA PROFESSIONALITÀ L’ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall’art. 2082 è il carattere professionale dell’attività. L’impresa è stabile inserimento nel settore della produzione e della distribuzione e solo tale stabile inserimento giustifica l’applicazione della disciplina dell’impresa a chi opera nel mondo degli affari. Professionalità significa perciò esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva. Non è perciò imprenditore chi produce un’isolata operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci, dato che in tal caso non si può neppure parlare di <<attività>> in senso proprio. Ma imprenditore non è neppure chi compie una pluralità di atti economici coordinati (attività) quando circostanze oggettive palesano in modo inequivoco il carattere non abituale ed occasionale dell’attività. Ad esempio, non è imprenditore chi organizza il singolo servizio di trasporto o un singolo spettacolo sportivo. La professionalità non implica però che l’attività imprenditoriale debba necessariamente essere svolta in modo continuato e senza interruzioni. Per le attività cicliche e stagionali (alberghi in località di villeggiatura, stabilimenti balneari, ecc.) è sufficiente il costante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel dato tipo di attività. La professionalità non implica neppure che quella di impresa sia l’attività unica e principale. È imprenditore anche il professore o l’impiegato che, collateralmente alla sua professione principale, gestisce un negozio o un albergo. È possibile quindi anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa (ad esempio agricola e commerciale) da parte dello stesso soggetto. Impresa si può, infine, avere anche quando si opera il compimento di un <>. Non vi è infatti incompatibilità assoluta fra unicità dell’affare e l’attività professionale; ed anche il compimento di un singolo affare può costituire impresa quando – per la sua rilevanza economica – implichi il compimento di operazioni molteplici e complesse e l’utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale e non coordinato dei singoli atti economici. Così, è imprenditore il costruttore del singolo edificio e anche chi acquista allo stato grezzo un immobile per completarlo e rivendere i singoli appartamenti. La professionalità – al pari degli altri requisiti – va accertata in base ad indici esteriori ed oggettivi. Non sempre è però necessario che si abbia reiterazione degli atti di impresa, che l’attività si sia già protratta nel tempo. Indice espressivo di professionalità può essere anche la creazione di un complesso aziendale idoneo allo svolgimento di un’attività potenzialmente stabile e duratura; il compimento di una serie coordinata di atti organizzativi (affitto dei locali, assunzione di dipendenti, acquisto di ingenti quantitativi di materie prime o di merci, ecc.) indicativi del carattere non sporadico ed occasionale dell’attività. Indubbiamente, altro è organizzazione e ben si può avere esercizio non professionale di attività organizzata, come testualmente previsto dall’art. 2070, 3°

produzione o dello scambio>> ed offre perciò un (sia pure non decisivo) argomento letterale per sostenere che è imprenditore anche l’imprenditore per conto proprio. È tuttavia largamente prevalente l’opinione contraria. Gioca al riguardo un ruolo significativo la concezione economica dell’imprenditore come soggetto che svolge la funzione intermediaria fra i proprietari dei fattori produttivi e consumatori (1.2). E ciò induce a ritenere che la destinazione allo scambio della produzione sia implicitamente richiesta dal carattere professionale dell’attività di impresa ovvero dalla natura economica della stessa o, quanto meno, dalla funzione della speciale disciplina dell’impresa (tutela dei terzi); funzione che non sussisterebbe quando un soggetto risolve la propria attività produttiva in sé stesso, senza entrare in contatto con terzi. Per una via o per un’altra si arriva alla conclusione che l’impresa per conto proprio non è impresa, pur concedendosi che per l’acquisto della qualità di imprenditore basta una destinazione parziale o potenziale della produzione al mercato. In ogni caso, il rilievo pratico del problema va significatamene ridimensionato in quanto non possono essere considerate imprese per conto proprio sotto il profilo giuridico alcune delle ipotesi prospettate. Tale non è la cooperativa che produce esclusivamente per i propri soci (ad esempio, una cooperativa edilizia). La società cooperativa è soggetta di diritto (persona giuridica) distinto dai soci che la compongono ed i soci che fruiscono dei beni prodotti dalla società in base a rapporti che giuridicamente sono, pur sempre, rapporti di scambio con la cooperativa. Non sono inoltre imprese per conto proprio le <> costituite dallo stato o da altri enti pubblici per la produzione di beni o servizi da fornire dietro corrispettivo esclusivamente all’ente di pertinenza. È ormai del tutto pacifico che rapporti di scambio possono intercorrere fra autonome strutture organizzative del medesimo ente pubblico. Possono invece considerarsi vere e proprie imprese per conto proprio: a) la coltivazione del fondo finalizzata al soddisfacimento dei bisogni dell’agricoltore e della sua famiglia; b) la costruzione di appartamenti non destinati alla rivendita (c.d. costruzione in economia). La prima è un’ipotesi marginale ma significativa: dimostra che l’attività produttiva può assumere carattere professionale anche se non è rivolta al mercato. Figura più significativa è la seconda e figura risolutiva – è qui in gioco la qualifica di imprenditore commerciale e l’esposizione alla liquidazione giudiziale. Dimostra infatti che non vi è incompatibilità fra impresa per conto proprio ed economicità, dato che l’attività produttiva può considerarsi svolta con metodo economico anche quando i costi sono coperti da un risparmio di spesa o da un incremento del patrimonio del produttore. Dimostra, ulteriormente, che le esigenze di tutela del credito (su cui si fonda la disciplina dell’impresa commerciale) possono ricorrere anche rispetto all’impresa per conto proprio. Si pensi alla posizione dei fornitori delle macchine e dei materiali per la costruzione. La verità è che, ancora una volta, l’applicazione dell’a disciplina dell’impresa non si può far dipendere dalle mutevoli intenzioni di chi produce, ma deve fondarsi esclusivamente su caratteri oggettivi fissati dall’art. 2082. Caratteri che possono ricorrere tutti anche quando i beni prodotti vengono in fatto consumati o utilizzati dallo stesso produttore.

10. I PROBLEMI DELL’IMPRESA ILLECITA Ulteriore ed ultimo punto controverso è se la qualità di imprenditore possa essere riconosciuta quando l’attività svolta è illecita, cioè contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. Ai sensi dell’art. 2084, è illecita ogni attività di impresa svolta in violazione di norme imperative che subordinano l’accesso all’attività a concessione, autorizzazione o licenza. Orbene, è da ritenersi che l’illiceità dell’attività preclude l’esistenza dell’impresa e l’applicazione della relativa disciplina? In breve, terzi creditori meritevoli di tutela possono esistere anche quando l’attività di impresa è illecita e perciò l’esposizione alla liquidazione giudiziale di chi eserciti l’attività commerciale illecita

non appare più del tutto ingiustificata. Proprio secondo questa considerazione ha avuto il sopravvento di fronte ai casi (reputati meno gravi) in cui l’illiceità dell’impresa è determinata dalla violazione di norme imperative che ne subordinano l’esercizio a concessione o autorizzazione amministrativa: banca di fatto, commercio senza licenza, ecc. (c.d. impresa illegale). È ormai pacifico che tale tipo di illecito non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore (commerciale) e con pienezza di effetti (sia favorevoli che sfavorevoli all’imprenditore), ferma restando l’applicazione delle previste sanzioni amministrative e penali che possono giungere fino all’inibizione dell’esercizio ulteriore dell’attività. In particolare, è pacifico che il titolare di una impresa illegale è esposto a liquidazione giudiziale. Si esita invece a pervenire alla stessa conclusione quando l’illecito sia l’oggetto stesso dell’attività: contrabbando, fabbricazione di droga, ecc. (c.d. impresa immorale). E ciò per il timore che il riconoscimento della qualità di imprenditore porti all’applicazione non solo delle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale (liquidazione giudiziale), ma anche delle norme che tutelano i creditori di un imprenditore commerciale nei confronti dei terzi (disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale). Si teme cioè che per tutelare i terzi estranei all’illecito si finisca col dover tutelare anche chi dell’illecito è stato autore o complice. Perciò si <> tale pericolo negando l’esistenza dell’impresa. La preoccupazione è tuttavia ingiustificata in quanto può e deve trovare applicazione in materia un principio generale dell’ordinamento: il principio che da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per l’autore dell’illecito o per chi ne è stato parte. Perciò, anche chi esercita attività commerciale illecita è imprenditore ed in quanto imprenditore commerciale potrà essere sottoposto a liquidazione giudiziale al pari di tutti gli altri imprenditori commerciali. Non potrà però avanzare le pretese del titolare di un’azienda o agire in concorrenza sleale contro gli altri imprenditori, in applicazione del principio della <<non invocabilità della qualificazione per la non invocabilità dell’illecito>>. E se si entra in questo ordine di idee non si vede perché lo stesso principio non debba essere applicato nei casi – forse meno plateali ma certo non meno gravi – di impresa esercitata in violazione di norme abilitanti imperative, negandosi così, ad esempio, che possa avvalersi della tutela dei segni distintivi un imprenditore sprovvisto di autorizzazione o licenza. Identici principi possono e debbono essere applicati quando, nonostante la liceità dell’oggetto dell’attività, l’impresa costituisca lo strumento per il perseguimento di un disegno criminoso, como accade ad esempio, quando essa costituisca mezzo per riciclare denaro di provenienza illecita (impresa mafiosa).

11. IMPRESA E PROFESSIONI INTELLETTUALI Lo svolgimento di attività rispondente ai requisiti fin qui esposti non sempre determina l’acquisto della qualità di imprenditore. Esistono infatti attività produttive per le quali la qualifica di imprenditoriale è esclusa in via di principio dal legislatore. È questo il caso delle professioni intellettuali. I liberi professionisti non sono mai, in quanto tali, imprenditori. Tanto si desume dall’art. 2238, 1’comma, cod. civ., il quale stabilisce che le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se <<l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa>>. I liberi professionisti – e lo stesso vale per gli artisti e gli inventori – diventano imprenditori solo se la professione intellettuale è esplicata nell’ambito di un’altra attività di per sé qualificabile come impresa. È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera; del professore titolare di una scuola privata nella quale insegna. In tutti questi casi si è in presenza di due distinte attività – intellettuale e di impresa – e troveranno perciò applicazione nei confronti dello stesso soggetto sia la disciplina specifica dettata per la professione intellettuale (ad esempio, necessità di iscrizione i albi professionali), sia la disciplina di impresa.

gli imprenditori commerciali. L’unica differenza è che per gli imprenditori agricoli individuali e le società semplici, la pubblicità viene realizzata in una sezione speciale del registro delle imprese, anziché in quella ordinaria. È cambiata anche la posizione dell’imprenditore agricolo nel sistema delle procedure concorsuali, in seguito ad una serie di riforme introdotte recentemente e, soprattutto, con il Codice della crisi e dell’insolvenza. È confermato che l’imprenditore agricolo non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale o all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi, né può proporre un concordato preventivo (o un piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione). Però, a partire dal 2012, oggi possono applicarsi le procedure concorsuali volte a regolare la crisi da “sovraindebitamento” del debitore, e segnatamente quelle che il codice della crisi ha denominato “liquidazione controllata del sovraindebitamento” e il “concordato minore”. Con l’entrata in vigore del nuovo codice (CCI), l’imprenditore agricolo è inoltre soggetto alla disciplina delle misure di prevenzione ed emersione precoce della crisi; per regolare il proprio dissesto può servirsi degli accordi di ristrutturazione dei debiti, la convenzione di moratoria, o del concordato liquidatorio semplificato. Resta tuttavia fermo che l’imprenditore agricolo gode ancora di un trattamento di favore rispetto all’imprenditore commerciale. Stabilire se un dato imprenditore è agricolo o commerciale serve, perciò, a definire l’ampiezza dell’area di esonero dalla più rigorosa disciplina dell’imprenditore commerciale. Area che, oltretutto, è stata significatamene ampliata per effetto della sostituzione dell’originaria nozione di imprenditore agricolo ad opera dell’art.1 del d. lgs. n°1\2018.

2. L’IMPRENDITORE AGRICOLO. LE ATTIVITÀ AGRICOLE ESSENZIALI. Il testo originario dell’art. 2135 cod. civ. stabiliva che “è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e attività connesse” (1’comma). Specificava poi il secondo comma che “si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agricoltura”. Le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie: a) attività agricole essenziali; b) attività agricole per connessione. E questa distinzione è stata mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo introdotta dal d. lgs. 228/2001, che ha tuttavia significativamente ampliato rispetto al testo originario sia le une che le altre. Coltivazione del fondo, silvicoltura ed allevamento del bestiame sono attività tipicamente e tradizionalmente agricole, ma che negli ultimi decenni hanno subito profonde trasformazioni , a causa del progresso tecnologico che ha coinvolto anche l’agricoltura e che l’ha trasformata in un’agricoltura industrializzata. Oggi, l’attività agricola può dar luogo ad investimenti ingenti di capitali e ci può far dubitare sulla correttezza della loro disciplina. Che l’imprenditore agricolo sia sempre e comunque esonerato dalla disciplina dell’imprenditore commerciale è una scelta legislativa che dà luogo a molti contrasti. È necessario stabilire fino a che punto l’evoluzione tecnologica dell’agricoltura sia compatibile con la qualificazione agricola dell’impresa agli effetti del c.c. Vi era, infatti, chi riteneva che impresa agricola fosse ogni impresa che produce specie vegetali o animali, cioè ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. Poi, vi era chi riteneva che dovesse essere dato rilievo anche al modo di produzione tipico dell’agricoltore e che doveva essere qualificato imprenditore commerciale chi produce specie animali o vegetali in modo del tutto svincolato dal fondo agricolo o dallo sfruttamento della terra (coltivazioni artificiali e allevamenti in batteria). Una recente riforma ha enormemente ampliato la fattispecie dell’imprenditore agricolo: bisogna tenere conto della sua importanza economica. Imprenditore coltiva il fondo e ne ricava i frutti (differenza con il 1942: prima si parlava di allevamento di bestiame). La recente riforma ha perciò

optato per la prima impostazione , al fine di contrastare l’abbandono dalle campagne e di favorire lo sviluppo tecnologico dell’agricoltura, ma che non giustifica la sottrazione al fallimento dell’imprenditore agricolo medio - grande. L’attuale nozione di imprenditore agricolo dell’art.2135 al 1 comma che ci permette di definirle:

  1. Coltivazione del fondo;
  2. Selvicoltura;
  3. Allevamento di animali e attività connesse. Queste attività si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, ecc. In base a questa nuova nozione si deve perciò ritenere che la produzione di specie vegetali o animali è sempre qualificabile giuridicamente come attività agricola essenziale, anche se realizzata con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. Quindi si possono far rientrare nella nozione di coltivazione del fondo: l’orticoltura, le coltivazioni in serra e vivai e la floricoltura. Sono coltivazioni anche le coltivazioni fuori terra di ortaggi e frutta. Quanto alla selvicoltura, è l’attività di cura del bosco per ricavarne i relativi prodotti. Non costituisce perciò attività agricola l’estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco. Nell’allevamento di animali, il criterio del ciclo biologico, porta a riconoscere come attività agricola essenziale anche la zootecnia svolta fuori dal fondo o utilizzando il fondo per allevamenti in batteria, oppure allevamenti in cui gli animali sono alimentati con mangimi naturali non ottenuti dal fondo. Rimane attività commerciale l’acquisto di animali all’ingrosso per rivenderli. Per allevamento di animali deve intendersi sia l’allevamento diretto ad ottenere prodotti tipicamente agricoli (carne, latte, lana), sia l’allevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia, l’allevamento dei cani (attività cineteca) e l’allevamento di gatti. La sostituzione nella nuova nozione del termine “bestiame” col termine “animali”, qualifica come impresa agricola anche l’allevamento di animali da cortile e l’apicoltura. È attività agricola anche l’acquacoltura (pesci e mitili). All’imprenditore agricolo (essenziale) è equiparato l’imprenditore ittico, cioè l’imprenditore che esercita l’attività professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, nonché attività connesse. L’imprenditore agricolo ha efficacia di iscrizione differente: pubblicità dichiarativa. 3. ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE Comma 2 art. 2135 troviamo la nuova definizione di attività connesse:
  4. Le attività dirette alla manipolazione , conservazione , trasformazione , commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un’attività agricola essenziale;
  5. Le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche. Entrambe sono, oggettivamente, attività commerciali ma sono considerate, per legge, attività agricole quando sono esercitate in connessione con una delle attività agricole essenziali. È importante precisare quando un’attività intrinsecamente commerciale possa qualificarsi come agricola per connessione. Ci sono due condizioni necessarie:
  6. È necessario che il soggetto che la esercita sia già qualificabile come imprenditore agricolo in quanto svolge, in forma di impresa, una delle tre attività agricole tipiche e sia un’attività coerente con quella connessa ( connessione soggettiva). È imprenditore commerciale chi trasforma o commercializza prodotti agricoli altrui o il viticoltore che produce formaggi (quindi un prodotto fuori dal proprio campo). Mentre è imprenditore agricolo il viticoltore

inteso nel suo significato tecnico-economico , ossia di attività che implichi l’impiego di materie prime e la loro trasformazione in nuovi beni ad opera dell’uomo. Si dovrebbero considerare imprese civili e non commerciali:

  1. Le imprese che producono beni senza trasformare materie prime , come le imprese minerarie e le imprese di caccia e pesca;
  2. Le imprese che producono servizi senza trasformare materie prime e che non siano imprese produttrici ricomprese art. 2195 , come le imprese di pubblici spettacoli, agenzie matrimoniali, investigative. Più in generale, sarebbero imprese civili tutte le imprese ausiliarie di attività non commerciali. Inoltre, visto che attività di intermediazione nella circolazione presuppone sia l’acquisto sia la vendita, sarebbe imprenditore civile chi vende beni propri dietro corrispettivo o l’imprenditore che eroga credito con mezzi propri (impresa finanziaria) e che perciò non esercita attività bancaria. Tale teoria però non è condivisa dalla dottrina prevalente, in quanto questa parte della dottrina ritiene che il significato al requisito dell’industrialità e dell’intermediazione sia un altro. Ritengono che il termine “ attività industriale ” significhi “attività non agricola” e “attività di intermediazione” significhi “attività di scambio”. Si arriva perciò alla conclusione che l’art. 2195 va letto come se dicesse che è attività commerciale quella diretta alla produzione di beni o servizi non agricoli (n.1) e quella rivolta alla circolazione di beni non qualificabile come agricola per connessione (n.2). Quindi, è imprenditore commerciale ogni imprenditore non agricolo, dato che le altre categorie previste dall’art. 2195 sono tutte specificazioni delle prime due. Per le imprese civili non vi è più alcun spazio. Vi è per una serie di altri indici che depone contro l’ammissibilità delle imprese civili:
  3. Alcune delle pretese civili erano sicuramente commerciali sotto l’abrogato codice di commercio (imprese di pubblici spettacoli, agenzie ed uffici in affari civili) e nulla induce a pensare che il legislatore del 1942 abbia voluto restringere l’area della commercialità. Anzi, si è osservato, la logica del sistema è tutta nel senso di ampliare l’ambito di applicazione degli istituti tipicamente commerciali.
  4. Non vi è alcuna disposizione che possa far pensare all’esistenza di imprese diverse da quelle agricole e commerciali. Vi sono, per contro, norme che confermano che per il legislatore il binomio agricolo - commerciale esaurisce la tipologia delle imprese in base all’oggetto dell’attività;
  5. Infine, ammettendo la categoria delle imprese civili si amplierebbe l’area delle attività produttive sottratte allo statuto dell’imprenditore commerciale, senza che vi sia una giustificazione sostanziale. Queste considerazioni fanno propendere per una ricostruzione del sistema che non lasci vuoti fra l’imprenditore agricolo e quello commerciale. È perciò preferibile interpretare il requisito dell'industrialità come sinonimo di attività non agricola , e quindi qualificare come imprese commerciali anche quelle che producono beni o servizi senza dar luogo a trasformazione di materie prime. Altresì, è preferibile interpretare il requisito della intermediazione nella circolazione dei beni come sinonimo di attività di scambio , perciò sarà impresa commerciale ogni attività che comporti circolazione di beni non inquadrabile fra quelle agricole per connessione. Sarà commerciale ogni attività che non è agricola. **_B. PICCOLO IMPRENDITORE. IMPRESA FAMILIARE
  6. IL CRITERIO DIMENSIONALE. LA PICCOLA IMPRESA._** La dimensione dell’impresa è il secondo criterio di differenziazione della disciplina degli imprenditori, che individua la figura del piccolo imprenditore in contrapposizione all’ imprenditore medio - grande. Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell’imprenditore (ma si veda per un’eccezione l’art. 1330). È invece esonerato:

a) Anche se esercita attività commerciale, dalla tenuta delle scritture contabili ; b) Dall’ assoggettamento al fallimento ; c) Dalle altre procedure concorsuali; d) Mentre l’iscrizione era originariamente esclusa ora ha funzione di pubblicità notizia , art. 8 legge n. 580 /1993. La nozione di piccolo imprenditore ha un rilievo essenzialmente negativo, ossia serve a restringere il campo di applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale. La piccola impresa o alcune figure di piccola impresa sono destinatarie di una ricca ed articolata disciplina, cioè di una legislazione speciale, ispirata dalla finalità di favorire la sopravvivenza e lo sviluppo attraverso agevolazioni finanziarie, lavoristiche e tributarie.

7. IL PICCOLO IMPRENDITORE NEL CODICE CIVILE L'art.2083 c.c. definisce il piccolo imprenditore : “ Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia ”. L’ultima parte della norma consente di ricomprendere nella categoria figure di piccoli imprenditori diverse da quelle espressamente menzionate. Enuncia però, al tempo stesso, il criterio generale di individuazione della categoria, destinato a valere anche per le tre figure tipiche: coltivatori diretti del fondo, artigiani e piccoli commercianti. In altri termini, l’art. 2083 va letto come se dicesse: la prevalenza del lavoro proprio e familiare costituisce il carattere distintivo di tutti i piccoli imprenditori. 8. IL PICCOLO IMPRENDITORE E LA DISCIPLINA CONCORSUALE. L’IMPRESA MINORE. L’art. 2083 cod. civ. non era la sola norma a definire il piccolo imprenditore. Anche la legge fallimentare fissava una definizione di piccolo imprenditore. Una definizione che ha costituito un vero rompicapo per gli interpreti ed è stata due volte riformata dapprima col d. lgs. 9-1-2006 e il d. lgs.12-9-2007 n.169. Per comprendere la nuova disciplina è dunque opportuno riepilogare le ragioni dei contrasti che aveva sollevato la vecchia: l’art. 1, 2° comma, della legge fallimentare, nel ribadire che i piccoli imprenditori non falliscono, stabiliva una definizione di piccolo imprenditore basata esclusivamente sul mancato superamento di determinate soglie quantitative (avere un reddito inferiore al minimo imponibile ai fini dell’imposta sulla ricchezza mobile; o in mancanza di accertamenti si tale imposta, aver inserito nell’azienda un capitale superiore a lire 900.000); inoltre non erano mai piccoli imprenditori le società commerciali. Nella legge fallimentare, il piccolo imprenditore era individuato esclusivamente in base a parametri monetari e quindi con criterio palesemente non coincidente con quello fissato dal codice civile (prevalenza funzionale del lavoro familiare). Da qui la necessità di trovare un coordinamento fra le due norme, per evitare di dover, nel contempo, riconoscere e negare allo stesso soggetto la qualità di piccolo imprenditore e agli stessi effetti. Questo rebus, di non facile soluzione, era tuttavia venuto meno per effetto di due modifiche intervenute nel sistema normativo: 1. L’imposta di ricchezza mobile è stata soppressa a partire dal 1° gennaio 1974, sostituita dall’ IRPEF. Il criterio del reddito fissato dalla legge fallimentare non era più applicabile, per implicita abrogazione della relativa previsione normativa; 2. Il criterio del capitale investito non superiore a lire 900.000 lire fu dichiarato incostituzionale nel 1989, in quanto non più idoneo vista la svalutazione monetaria. Della nozione originaria data dalla legge fallimentare sopravviveva solo la parte secondo cui in nessun caso erano considerati piccoli imprenditori le società commerciali, essendo stata respinta più volte l’eccezione di incostituzionalità della stessa per disparita di trattamento rispetto al piccolo imprenditore.