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Diritto Commerciale - Bran e Lonciari, Dispense di Diritto Commerciale

Appunti delle lezioni di Diritto Commerciale (Bran e Lonciari) Anno 2023

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 08/02/2024

chiacato
chiacato 🇮🇹

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DIRITTO COMMERCIALE
Primo modulo (Lonciari)
- L’imprenditore
- Lo statuto dell’imprenditore commerciale
- L’azienda
- I segni distintivi
- La disciplina della concorrenza sleale
DIRITTO COMMERCIALE
È la parte del diritto privato che ha per oggetto e che regola l’attività e gli atti d’impresa.
Il diritto commerciale ha ad oggetto, dunque, sia l’attività degli atti d’impresa, cioè i singoli atti che
intercorrono tra imprenditori, sia l’attività dell’impresa, considerata come un aspetto unitario.
Si occupa poi dell’imprenditore, individuale e collettivo, e contiene regole e disposizioni che devono
essere applicate agli stessi imprenditori.
È ispirato ai principi della tutela del credito e di un’agevole e sicura circolazione dei beni; quindi, della
ricchezza => è un diritto speciale, che si applica solo all’imprenditore, ispirato alla tutela del credito e
alla sicura e rapida circolazione della ricchezza, all’internazionalizzazione e all’evoluzione.
FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE e la SUA EVOLUZIONE STORICA:
Dal 12° secolo c’è stato un forte impulso verso un’evoluzione dal punto di vista economico e della
circolazione dei beni; in seguito, i mercanti si svilupparono attraverso regole e corporazioni, e alla
nascita di società di persone.
A seguito delle politiche di espansione geografica abbiamo la nascita di società di grandi
compagnie (società per azioni).
Nell’800 abbiamo le prime codificazioni anche per il diritto commerciale, trattandosi di un diritto
speciale.
Le fonti del diritto commerciale sono il codice civile ‘42, la costituzione, anche se ma prima si
utilizzava il codice di commercio del 1865 (aggiornato poi nel 1882) che disciplinava in maniera
diversa il rapporto di commercio tra imprese rispetto a quello tra i privati
Solo nel 1942 abbiamo una codificazione unitaria, attraverso cui le norme di commercio dell’82
vengono inserite nel codice civile, in cui troviamo la prima nozione di imprenditore.
Il codice del 1942 unisce, quindi, la disciplina contenuta nel commercio e, in generale, i diritti
della collettività.
Un’ ulteriore fonte è il Trattato di Roma, che creò il mercato unico = unico mercato all’interno
dell’UE dove possano avvenire gli scambi
Esistono poi le direttive di armonizzazione, ossia dei provvedimenti emessi dagli organi europei
e che hanno la finalità di omogeneizzare la disciplina dei vari paesi sulle varie tematiche
La finalità del diritto commerciale, caratterizzato per la maggior parte da scambi commerciali, è
quella di creare un diritto internazionale comune al fine di avere le stesse regole e finalità per
tutte le imprese => è per questo un diritto che si EVOLVE come si evolve la realtà
La figura centrale è quella dell’IMPRESA tanto in forma individuale quanto collettiva e
IMPRENDITORE
L’IMPRENDITORE
Il sistema giuridico previsto dal legislatore si concentra sulla figura dell’imprenditore à Art 2082
del CC ci fornisce una definizione generale e unitaria di imprenditore che ricomprende qualsiasi
forma di imprenditore (agricolo, artigiano, pubblico).
Secondo modulo (Bran)
- La cooperazione fra imprenditori
- La società in generale
- Le società di persone
- La crisi d’impresa
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DIRITTO COMMERCIALE –

Primo modulo (Lonciari)

  • L’imprenditore
  • Lo statuto dell’imprenditore commerciale
  • L’azienda
  • I segni distintivi
  • La disciplina della concorrenza sleale DIRITTO COMMERCIALE È la parte del diritto privato che ha per oggetto e che regola l’attività e gli atti d’impresa. Il diritto commerciale ha ad oggetto, dunque, sia l’attività degli atti d’impresa, cioè i singoli atti che intercorrono tra imprenditori, sia l’attività dell’impresa, considerata come un aspetto unitario. Si occupa poi dell’imprenditore, individuale e collettivo, e contiene regole e disposizioni che devono essere applicate agli stessi imprenditori. È ispirato ai principi della tutela del credito e di un’agevole e sicura circolazione dei beni; quindi, della ricchezza => è un diritto speciale, che si applica solo all’imprenditore, ispirato alla tutela del credito e alla sicura e rapida circolazione della ricchezza, all’internazionalizzazione e all’evoluzione. FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE e la SUA EVOLUZIONE STORICA:
  • Dal 12° secolo c’è stato un forte impulso verso un’evoluzione dal punto di vista economico e della circolazione dei beni; in seguito, i mercanti si svilupparono attraverso regole e corporazioni, e alla nascita di società di persone.
  • A seguito delle politiche di espansione geografica abbiamo la nascita di società di grandi compagnie (società per azioni).
  • Nell’800 abbiamo le prime codificazioni anche per il diritto commerciale, trattandosi di un diritto speciale.
  • Le fonti del diritto commerciale sono il codice civile ‘42 , la costituzione , anche se ma prima si utilizzava il codice di commercio del 1865 (aggiornato poi nel 1882) che disciplinava in maniera diversa il rapporto di commercio tra imprese rispetto a quello tra i privati Solo nel 1942 abbiamo una codificazione unitaria, attraverso cui le norme di commercio dell’ vengono inserite nel codice civile, in cui troviamo la prima nozione di imprenditore.
  • Il codice del 1942 unisce, quindi, la disciplina contenuta nel commercio e, in generale, i diritti della collettività.
  • Un’ ulteriore fonte è il Trattato di Roma , che creò il mercato unico = unico mercato all’interno dell’UE dove possano avvenire gli scambi
  • Esistono poi le direttive di armonizzazione , ossia dei provvedimenti emessi dagli organi europei e che hanno la finalità di omogeneizzare la disciplina dei vari paesi sulle varie tematiche
  • La finalità del diritto commerciale, caratterizzato per la maggior parte da scambi commerciali, è quella di creare un diritto internazionale comune al fine di avere le stesse regole e finalità per tutte le imprese => è per questo un diritto che si EVOLVE come si evolve la realtà
  • La figura centrale è quella dell’ IMPRESA tanto in forma individuale quanto collettiva e IMPRENDITORE L’IMPRENDITORE
  • Il sistema giuridico previsto dal legislatore si concentra sulla figura dell’imprenditore à Art 2082 del CC ci fornisce una definizione generale e unitaria di imprenditore che ricomprende qualsiasi forma di imprenditore (agricolo, artigiano, pubblico). Secondo modulo (Bran) - La cooperazione fra imprenditori - La società in generale - Le società di persone - La crisi d’impresa

Questa norma, assieme ad altre norme, va a costituire lo statuto generale dell’imprenditore, che si applica a qualsiasi tipo di imprenditore

  • Distinguiamo l’imprenditore in base a diverse caratteristiche:
    1. OGGETTO dell’impresa quindi nella diversa attività dell’impresa à si distingue tra: - l’imprenditore commerciale (art. 2195) - l’imprenditore agricolo (art. 2135)

2. DIMENSIONE IMPRESA à distinguiamo quindi:

- PICCOLO IMPRENDITORE

- GRANDE IMPRENDITORE à abbiamo anche in questo caso l’individuazione dei caratteri

generali dell’imprenditore, ma a seconda della dimensione andremo ad applicare la disciplina più adatta alla dimensione di cui stiamo parlando

  1. NATURA di colui che esercita l’attività d’impresa à avremo infatti: - imprenditore individuale (unica persona fisica) - imprenditore collettivo (più soggetti) à parliamo di società privatistica o pubblica, entrambe disciplinate dal Codice Civile. A tutti questi imprenditori si applicano lo STATUTO GENERALE DELL’IMPRENDITORE , che riguarda l’azienda come beni organizzati dall’imprenditore per esercizio dell’attività d’impresa (articolo 2265 e seguenti), e le disposizioni relative ai segni distintivi dell’imprenditore (ditta, insegna e marchio) e alla concorrenza (disciplinata dal codice civile e dalle leggi anti-Trust del 1990). NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE
  • Definizione tratta dall’Art 2082 : “è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”
  • Questi sono i requisiti minimi affinché si possa individuare la figura dell’imprenditore e per distinguere chi è imprenditore da chi non lo è, come ad esempio il semplice lavoratore autonomo Questo perché il lavoratore autonomo, che lavora con le proprie capacità e senza essere sottoposto agli ordini di altri soggetti, non rientra nella categoria degli imprenditori siccome l’attività deve essere svolta dal soggetto con uno specifico scopo e deve poter essere esercitata secondo modello economico. Deve essere un’attività produttiva per cui i ricavi ricoprano i costi. L’attività produttiva deve essere finalizzata a nuova ricchezza e deve caratterizzare l’imprenditore a prescindere dal bisogno che si vuole soddisfare.
  1. L’ ATTIVITÀ PRODUTTIVA deve essere vista come una serie coordinata di azioni per raggiungere uno scopo ossia quello della produzione e scambio di servizi quindi di produzione di nuova ricchezza à ci deve essere un’organizzazione e una professionalità e ci deve essere quella che viene definita economicità
  • Perché è importante dire che l’elemento fondamentale è lo SVOLGIMENTO DI UN’ATTIVITA’? L’attività di mero godimento non attribuisce al soggetto la qualifica di “imprenditore” in quanto non dà luogo alla produzione di nuovi beni e servizi.
  • Di conseguenza possiamo dire che chi svolge un’attività di mero godimento, per esempio il proprietario di un’immobile che dà in locazione, gode dei frutti (il canone), ma non svolge attività produttiva, quindi, non può essere considerato imprenditore, perché si limita a godere i frutti dei propri beni
  • Una situazione diversa sarebbe quella di un soggetto che svolge un’attività di godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi; quindi, immaginiamo una situazione in cui un soggetto che gode di un’immobile adibendolo ad attività alberghiera, erogando servizi accessori; esso può essere considerato imprenditore perché le prestazioni locative sono accompagnate dall’erogazione di servizi collaterali che eccedono il mero godimento del bene
  • Se individuiamo una situazione in cui un soggetto svolge un ‘attività organizzata al fine di produrre ricchezza, possiamo considerarlo imprenditore anche se l’attività è illecita? E’ chiaro che si deve fare una distinzione, infatti ci sono diverse attività lecite che per essere svolte necessitano di alcuni permessi rilasciati dalla pubblica amministrazione, quindi se l’impresa svolge la sua attività senza determinati permessi quindi violando la legge, va a svolgere

Þ che il suo servizio debba essere eseguito in modo personale; Þ che il compenso debba essere adeguato all’opera del professionista. LE VARIE CATEGORIE DI IMPRENDITORI

  • IMPREDNITORE AGRICOLO (Art. 2135 CC) a seguito della riforma: è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.
  • Si contrappone alla figura dell’imprenditore commerciale, la cui distinzione viene applicata a seconda dell’oggetto dell’attività
  • Alcune precisazioni: - il legislatore ha una “preferenza” per quello agricolo attraverso l’istituzione di incentivi, di agevolazioni, in quanto deve sopportare il rischio d’impresa + rischio meteorologico - sottoposto alla disciplina per l’imprenditore generale (disciplina concorrenza + antitrust) - contrapponendosi all’imprenditore commerciale, non si vedrà applicata la parte di normativa definita statuto speciale dell’imprenditore commerciale (registro imprese + scritture contabili + fallimento) - non si applicherà la disciplina relativa all’iscrizione nel registro delle imprese - non è obbligato a tenere le scritture contabili, a differenza dell’imprenditore commerciale - è sottratto alle procedure concorsuali, anche dopo la riforma del fallimento delle procedure concorsuali con la legge sulla crisi dell’impresa;
  • Chiaramente la nozione di imprenditore agricolo data dal codice del 1942 nel corso del tempo è cambiata a seguito di tutta una serie di innovazioni tecnologiche che si sono sviluppate e non corrisponde affatto alla definizione attuale; infatti, nel 2001 venne modificata
  • Infatti, prima della riforma l’imprenditore agricolo era colui che si occupava dell’attività della selvicoltura, della coltivazione del fondo e dell’allevamento di bestiame à faceva riferimento a quelle che erano considerata attività connesse a quella dell’attività agricola intendendo le attività di trasformazione del prodotto agricolo (coltivo viti – produco vino)
  • Successivamente con lo sviluppo tecnologico non esisteva più uno stretto collegamento con la coltivazione del fondo (allevamenti in batteria o le coltivazioni in serra) => il legislatore ha quindi modificato la norma 2135, ampliando il concetto di imprenditore agricolo, considerando come imprese commerciali quelle che non utilizzavano il fondo ma che utilizzavano gli animali Anche se l’attività agricola si è industrializzata e aggiornata, per scelta del legislatore, l’imprenditore agricolo rimane esonerato dalla disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali ATTIVITA’ AGRICOLE ESSENZIALI
  • Al secondo comma troviamo le attività agricole essenziali come: la coltivazione del fondo, tanto coltivazione diretta tanto la coltivazione in serre, la selvicoltura (= cura del bosco) e l’allevamento di animali, pesca, … => attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale
  • Per queste attività possono essere utilizzati il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre e marine vi è un ampliamento della definizione di imprenditore agricolo
  • L’attività che può essere svolta dall’imprenditore agricolo dovrà essere un’attività essenziale, prevalente, caratterizzata dallo sfruttamento della terra o dei suoi prodotti, che può esserci oppure o no => sia lo sfruttamento diretto che lo sfruttamento indiretto della terra (coltivazione in serra), fanno rientrare l’attività svolta nella definizione di imprenditore agricolo.
  • PS: per la selvicoltura dobbiamo fare una distinzione, quindi vediamo che la mera estrazione di legname in modalità autonoma, non è strettamente collegata alla coltivazione del bosco ma sarà un’attività commerciale, mentre la cura e la coltivazione del bosco è attività agricola ATTIVITA’ AGRICOLE CONNESSE
  • Al secondo comma troviamo anche le attività connesse, che sono esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che hanno come oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali => le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda

normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

  • Alle attività connesse si aggiungono anche le attività che possono essere esercitate in diretta connessione con la coltivazione del fondo, con la selvicoltura e con l’allevamento.
  • Precisiamo che queste attività connesse sono oggettivamente commerciali (trasformazione o la commercializzazione di un bene), ma la legge ha voluto considerarle attività agricole facendogli perdere questo carattere commerciale in quanto l’attività agricola è l’attività prevalente
  • Esempio:
  • Coltivazione delle viti à attività essenziale prevalente
  • Trasformazione e vendita del vino à attività minoritaria
  • In ogni caso diventa importante capire quando sussiste o meno la connessione; quindi, parliamo di CONNESSIONE SOGGETTIVA e CONNESSIONE OGGETTIVA:
    • CONNESSIONE SOGGETTIVA prevede che lo stesso soggetto che esercita l’attività agricola essenziale, debba svolgere anche l’attività connessa (l’imprenditore che, ha coltivato le viti, trasforma poi l’uva e la vende, resta sempre un imprenditore agricolo)
    • CONNESSIONE OGGETTIVA si riferisce ad un criterio oggettivo, che stabilisce che l’attività di trasformazione, di alienazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli deve rientrare nell’esercizio normale dell’agricoltura: deve esserci oggettiva connessione tra l’attività di trasformazione, di commercializzazione e l’attività agricola essenziale, sempre tenendo conto che vi deve essere una prevalenza dell’attività agricola essenziale rispetto all’attività connessa E’ una valutazione che può essere fatta in un secondo momento dal giudice; dunque, anche se io svolgo l’attività agricola e l’attività connessa, e ritengo che l’attività agricola sia prevalente e che io sia un imprenditore agricolo, ma un creditore dimostra che l’attività prevalente è quella di commercializzazione, perdo la qualifica di imprenditore agricolo e acquisto la qualifica di imprenditore commerciale.
  • L’imprenditore agricolo può essere sottoposto, dal 2012, alle procedure da sovra-indebitamento; inoltre, esso si iscrive nel registro delle imprese, per godere di agevolazioni e benefici, in una sezione speciale, ma la sua iscrizione non ha l’efficacia di pubblicità legale e di opponibilità che ha l’iscrizione dell’imprenditore commerciale L’IMPRENDITORE COMMERCIALE
  • La definizione di IMPRENDITORE COMMERCIALE (non piccolo) (art. 2195): prevede un elenco degli imprenditori soggetti a registrazione
  • Essi sono soggetti sia alle norme dello statuto generale dell’imprenditore, ma in più sono soggetti anche allo statuto dell’imprenditore commerciale, che impone a questi ultimi la registrazione del registro delle imprese presso le camere di commercio
  • Successivamente saranno soggetti anche alle norme relative alla rappresentanza commerciale, ossia coloro che possono rappresentare giuridicamente l’imprenditore commerciale
  • L’imprenditore commerciale non piccolo è obbligato a tenere le scritture contabili
  • Infine, sono soggetti alla disciplina della liquidazione dell’impresa e delle procedure concorsuali ossia le procedure che si manifestano con la crisi dell’impresa e la sua successiva insolvenza
  • Possiamo quindi dire che l’imprenditore commerciale ha l’obbligo di iscrizione del registro delle imprese per coloro che esercitano:
    1. un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi à attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, tra cui ricordiamo le imprese tessili, chimiche, automobilistiche, …
    2. un’attività intermediaria nella circolazione dei benià attività di commercio

I COLTIVATORI DIRETTI DEL FONDO

  • I coltivatori diretti del fondo sono coloro che svolgono la loro attività quando affittano un determinato fondo e coltivano con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia; il fondo deve avere determinati limiti di estensione a seconda della zona e della coltivazione.
  • Solitamente non sono proprietari del fondo e sono sottoposti a delle limitazioni del fondo.
  • La differenza con l’imprenditore agricolo è che quest’ultimo coltiva un determinato fondo e si avvale di macchinari e di dipendenti, ma non è coltivatore diretto e ad esso si applicherà una disciplina diversa. GLI ARTIGIANI
  • Fra i piccoli imprenditori rientra anche l’imprenditore artigiano.
  • Sono una categoria di lavoratori che sono stati oggetto di una legislazione speciale del 1956 riguardante l’impresa artigiana, che fissava requisiti fondamentali sia dal punto di vista civilistico che fallimentare.
  • Nell’evoluzione si arriva alla “legge quadro per l’artigianato ” del 1985 che definisce l’impresa artigiana per quanto riguarda:

    l’oggetto dell’impresa à costituito dalla produzione di beni o di servizi, ma con alcune limitazioni ed esclusioni; il ruolo dell’artigiano nell’impresa à si chiede che esso svolga la propria attività, anche in modo manuale, prevalentemente rispetto a tutto il processo produttivo

  • La legge ribadisce la prevalenza del lavoro dell’artigiano rispetto al processo produttivo, come avviene nell’articolo 2083.
  • La legge stabilisce anche dei limiti per quanto riguarda il numero di dipendenti all’interno dell’impresa
  • Questa legge non è in contrasto con la definizione che troviamo nel Codice Civile, ma definisce anche come le varie ragioni riconoscono o meno determinati benefici fiscali, contributivi, … per l’artigiano
  • È riconosciuta la qualifica artigiana alle imprese di società di persone, di società a responsabilità limitata e di società cooperativa, che svolgono l’attività secondo i criteri stabiliti dalla legge del
  • Con questa legge si elimina il riferimento che l’impresa artigiana è definita a tutti gli effetti di legge; viene meno l’esclusione dichiarata nella legge del 1956.
  • La domanda da porsi è: l’artigiano fallisce o non fallisce? à vale il criterio dimensionale monetario, dunque se l’artigiano o l’impresa artigiana supera i requisiti stabiliti dalla legge fallimentare può essere dichiarata fallita. L’IMPRESA FAMILIARE
  • Oltre ai coltivatori diretti del fondo, agli artigiani e ai piccoli commercianti (che sono individuati sulla base dimensionale), la disposizione fa riferimento a coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia.
  • Infatti, possiamo dire che l’impresa famigliare è “l’impresa nella quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado (fino ai nipoti) e gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati) dell’imprenditore
  • Prima della riforma del diritto di famiglia, il coniuge che prestava attività all’interno dell’impresa per la maggior parte delle volte non aveva alcune remunerazione e lavorava gratis, quindi per questo si è voluto tutelare questa figura riconoscendogli un diritto patrimoniale su una parte degli utili
  • La tutela legislativa si applica quando l’attività lavorativa viene svolta in modo continuativo e non sporadica, riconoscendo alcuni diritti ai membri della famiglia sul piano patrimoniale: > il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa in proporzione alla quantità del lavoro prestato nell’impresa o nella famiglia > il diritto al mantenimento, anche se non dovuto ad altro titolo > il diritto su beni acquistati con gli utili e sugli incrementi di valore dell’azienda > il diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda stessa.
  • Il capofamiglia, quindi l’imprenditore è colui che si fa carico delle varie obbligazioni che vengono contratte all’interno dell’impresa famigliare, sarà anche lui quello a fallire, non gli altri, sarà lui a prendere le varie decisioni a meno che non si tratti di cose straordinarie per cui serve la maggioranza
  • Sul piano amministrativo, è riconosciuto al familiare che svolge la propria attività all’interno dell’impresa familiare un limitato potere decisionale, soprattutto in ordine alle decisioni di particolare rilievo (impiego di utili, cessazione dell’impresa).
  • A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, bisogna distinguere la piccola impresa dall’impresa familiare. È frequente che la piccola impresa sia anche impresa familiare; si può però avere una piccola impresa che non sia impresa familiare, perché l’imprenditore non ha familiari o non si avvale della loro collaborazione. Anche l’impresa non piccola può essere impresa familiare=> sono 2 situazioni diverse
  • A questo punto possiamo distinguere anche SOCIETA’ PRIVATE. e SOCIETA’ PUBBLICHE
  • Dopo la riforma “del terzo settore” nasce la figura dell’IMPRESA SOCIALE ossia l’impresa che non persegue lo scopo di lucro, quindi per avere degli utili, ma segue delle finalità sociali (culturali, assistenziali, …) à tema attuale per quanto riguarda la “sostenibilità” ARTICOLO 2086 del CC ACQUISTO DELLA QUALITA’ DELL’IMPRENDITORE
  • L’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.
  • Questo comma fa riferimento anche ai membri della famiglia che lavorano all’interno dell’impresa familiare.
  • La disposizione dell’articolo 2086 fa seguito ad un’esigenza di armonizzare la disciplina delle procedure concorsuali del nostro paese alla disciplina degli altri paesi europei; quindi, si può dire che la modifica dell’articolo nasce da una richiesta europea.
  • Prima della legge che ha dato vita al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, l’articolo era rubricato in “direzione e gerarchia nell’impresa”.
  • Il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza è stato emanato nel 2019 con un decreto legislativo, e l’entrata in vigore era prevista per il 2020, tranne che per la parte che ha novellato il Codice civile che era già in vigore dal marzo 2019. L’articolo 2086 ha novellato il Codice civile.
  • L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
  • Il secondo comma mette l’accento sulla creazione di assetti aziendali che dovrebbero permettere di rilevare una situazione di crisi e di perdita della continuità aziendale.
  • Dunque, una parte impone di predisporre assetti adeguati a permettere, dal punto di vista amministrativo, organizzativo e contabile, di rilevare una situazione di crisi; un’altra impone il dovere di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di strumenti individuati dal codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
  • La disposizione di questo articolo deve essere coordinata con le altre norme relative all’imprenditore (collettivo e individuale).

dichiarato fallito? Ci si chiede se il principio della spendita del nome sia applicato (obbligato e responsabile è solo colui che ha agito in proprio nome) o se vi sono delle deroghe.

  • Il prestanome sarà sicuramente dichiarato fallito in caso di insolvenza, ma anche chi domina in fatto l’altrui impresa, attraverso decisioni e scelte, sarà ritenuto responsabile e sottoposto a fallimento.
  • Vista la difficoltà nel dimostrare la presenza di un imprenditore occulto, si è cercato di predisporre ulteriori norme per tutelare i creditori contro eventuali abusi.
  • Se è possibile dimostrare l’esistenza di un imprenditore occulto, esso sarà responsabile dei debiti. INIZIO E FINE DELL’ATTIVITA’ D’ IMPRESA INIZIO DELL’IMPRESA
  • La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività d’impresa.
  • Non è sufficiente l’iscrizione nel registro delle imprese, se non si esercita l’attività di impresa; invece, se pur non essendo iscritto al registro delle imprese, esercito un’attività, posso essere considerato imprenditore.
  • L’effettivo inizio dell’attività di impresa è solitamente preceduto da una fase preliminare di organizzazione; dunque, la domanda da porsi è se posso essere considerato imprenditore già in questa circostanza o solamente con il primo atto effettivo di gestione à tutti quelli che vengono in contatto con l’imprenditore, ma poi non hanno soddisfazione potrei essere già dichiarato fallito ad esempio
  • Dipende dalla rilevanza degli atti posti in essere e dal numero di attività; se compio un unico atto (es. stipula contratto di locazione) non posso dire di avere iniziato attività di impresa, mentre se svolgo ulteriori atti (es. contratti con collaboratori e acquisto macchinari), dato il numero e la rilevanza delle attività, posso essere considerato imprenditore.
  • Per le società il discorso prevede che si tratti di un organismo che avrà durata programmata nel tempo per lo svolgimento di una determinata attività di impresa; già con la costituzione della società e svolgendo l’attività di organizzazione, si potrà dire che la società ha acquisito la qualifica di imprenditore. FINE DELL’IMPRESA
  • Imprenditore individuale: l’impresa termina quando non si esercita più l’attività, quando cessa da un punto di vista concreto l’attività. La fase di cessazione è solitamente preceduta dalla fase di liquidazione, che prevede la disgregazione del complesso aziendale.
  • Bisogna fare un riferimento alla legge fallimentare, infatti prima della riforma del 2007 si affermava che l’attività d’impresa poteva essere dichiarata fallita solo nel momento in cui cessava l’attività d’impresa; ciò creava problema della fissazione di un momento certo. Con la riforma del 2007 è previsto che gli imprenditori (individuali e collettivi) possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, e il requisito fondamentale è che l’insolvenza si sia verificata anteriormente alla cancellazione dal registro o entro l’anno
  • Se si tratta di imprenditori non iscritti nel registro delle imprese si fa riferimento al momento in cui i terzi sono a conoscenza della cessazione dell’attività d’impresa
  • Nelle società di persone nel momento in cui si decide di non svolgere più l’attività di impresa ci sia un’eventuale fase di liquidazione, ma non è obbligatoria => la fase di liquidazione consiste nella monetizzazione di tutti i beni dell’imprenditore al fine di pagare tutti i creditori
  • Sia l’inizio che la fine dell’attività d’impresa sono sottoposti al principio dell’effettività dell’esercizio dell’attività d’impresa.
  • La cancellazione dal registro delle imprese può anche avvenire d’ufficio; infatti, se si rileva che non ci sono i presupposti per l’iscrizione nel registro delle imprese allora può essere cancellato direttamente Bisogna distinguere la situazione in cui il soggetto non ha la capacità di agire (minore, interdetto e inabilitato) dalle situazioni di incompatibilità. Ad esempio, i dipendenti pubblici non possono svolgere attività imprenditoriali di tipo commerciale, infatti se svolgessero dell’attività commerciale

violerebbero la norma professionista sia come dipendente => rimane imprenditore ma verrà sanzionata in quanto la capacitò di agire si ha Nel caso in cui ci sia incapacità di agire, quindi ad esempio nel caso del minore/interdetto/inabilitato avremmo una situazione in cui ci deve essere l’autorizzazione da parte del tribunale per affermare la possibilità dell’esercizio di un’attività di impresa da parte di un rappresentato LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE LA PUBBLICITA` LEGALE

  • Per quanto riguarda l’attività imprenditoriale c’è la necessità di rendere facilmente reperibili le informazioni relative all’impresa. Il legislatore ha introdotto un sistema di pubblicità legale, per cui le informazioni non sono solo rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia), ma diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall’effettiva conoscenza (conoscibilità legale).
  • Il registro delle imprese era già previsto nel codice del 1942, e valeva soprattutto per le imprese commerciali non piccole e per le società commerciali.
  • Tuttavia, anche se era previsto, per molto tempo non è stato concretamente attuato; infatti, dal 1942 al 1993 vigeva un regime transitorio in cui ci si affidava ai registri tenuti nelle cancellerie dei tribunali. Si esoneravano gli imprenditori individuali commerciali dall’iscrizione, che operava dunque solo per le società commerciali.
  • Per gli imprenditori individuali c’era il Registro delle ditte tenuto dalle camere di commercio, sempre per dare pubblicità notizia della propria attività.
  • Nel 1993 si è istituito il registro delle imprese, abrogando le cancellerie delle società commerciali e il Registro delle ditte.
  • La nuova legge prevedeva l’istituzione del registro delle imprese, presso le camere di commercio.
  • Oggi, il registro delle imprese è l’unico strumento di pubblicità legale per le imprese commerciali. Si iscrivono anche imprese che non svolgono attività commerciali.
  • Il registro delle imprese permette di rendere la notizia incontestabile e conoscibile ai terzi; dunque, a prescindere dall’effettiva conoscenza dei terzi, ci si può avvalere della situazione oggetto dell’informazione.
  • Le novità della nuova disciplina del registro delle imprese rispetto al codice del 1942:

La legge del 1993 ha esteso l’iscrizione anche agli imprenditori che secondo il codice civile non dovevano essere iscritti, come gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori e le società semplici; La tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio; Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche per garantire una tempestiva registrazione delle informazioni. IL REGISTRO DELLE IMPRESE

  • Il registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la camera di commercio a partire dal 1997. L’attività dell’ufficio è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
  • Vi sono diverse sezioni che compongono il registro delle imprese: ordinaria e speciali. Nella sezione ordinaria si iscrivono gli imprenditori, ad eccetto degli imprenditori agricoli, e gli effetti sono di pubblicità legale. Quando parliamo di imprenditori non agricoli che devono iscriversi nella sezione ordinaria non intendiamo: _- gli imprenditori individuali commerciali non piccoli;
  • tutte le società (anche se non svolgono attività commerciale) ad eccezione della società semplice;
  • i consorzi fra imprenditori con attività esterna;
  • i gruppi europei di interesse economico con sede in Italia;
  • gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un’attività commerciale;
  • le società estere che hanno in Italia la sede_ Le sezioni speciali sono diverse, e sono: _- la sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori, in cui si iscrivono gli imprenditori agricoli individuali, i piccoli imprenditori, le società semplici e gli artigiani che non utilizzano forme societarie per le quali è prevista l’iscrizione nella sezione ordinaria;
  • la sezione speciale delle società tra professionisti, in cui si iscrivono le società tra avvocati e le altre società tra professionisti con efficacia di pubblicità notizia;
  • la sezione speciale dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento;
  • la sezione speciale delle imprese sociali, che hanno ad oggetto attività di utilità sociale;
  • la sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua straniera, in cui le società di capitali possono pubblicare la traduzione di alcuni atti;
  • la sezione speciale delle start-up innovative e degli_

EFFETTI DELL’ INSERIMENTO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

  • Il registro delle imprese è stato costituito per delle esigenze di informazione del mercato e per opponibilità di quanto iscritto nel registro ai terzi
  • La possibilità di far conoscere ai terzi + opponibilità si definisce come PUBBLICITA’ LEGALE, quindi, viene riconosciuto che quel determinato atto
  • Ad esempio, l’imprenditore commerciale che intende trasferire la propria azienda potrà inscrivere il trasferimento nel registro delle imprese ed opporre ad eventuali terzi la vendita del proprio complesso aziendale
  • Oltre all’opponibilità dell’atto iscritto nel registro delle imprese, si può anche dimostrare che pur avendo omesso di iscrivere nel registro, il terzo ne è comunque venuto a conoscenza => sarà il terzo che si darà da fare per conoscere determinate informazioni Anche se l’imprenditore si dimentica di registrare qualcosa può comunque dimostrare che l terzo è venuto a conoscenza di un determinato atto e quindi può opporlo
  • L’EFFICACIA LEGALE è una caratteristica degli atti che sono iscritti nella sezione ordinaria; infatti, per la sezione speciale vi è solo un’ EFFICACIA DICHIARATIVA di informazione PS: questo vale per tutte le società che si iscrivono nella sezione speciale, tranne che per gli impeditori agricoli, infatti, dal 2001 l’impresa agricola piccola e non piccola che viene iscritta nel registro l’efficacia legale => non informa solo i terzi, ma anche ha il requisito dell’opponibilità
  • Esiste poi l’EFFICACIA COSTITUTIVA , infatti le società di capitali per poter venire ad esistenza devono essere iscritte nel registro delle imprese quindi la loro costituzione mediante il contratto costitutivo di società presso il notaio + devono essere iscritte anche nel registro delle imprese
  • Per quanto riguarda le società di persone parliamo dell’EFFICACIA COSTITUTIVA PARZIALE quindi intendiamo che l’efficacia di un determinato atto inserito nel registro vale solo per determinati soggetti PS: nella società di persone nel caso in cui i soci decidessero di ridurre il proprio capitale sociale, questa decisione contenuto nell’atto va iscritto nel registro delle imprese con decorso di 3 mesi dall’iscrizione se non c’è stata opposizione da parte dei creditori
  • Esiste poi l’ EFFICACIA NORMATIVA che fa riferimento al fatto che se un determinato atto è iscritto o non iscritto nel registro delle imprese si applica una disciplina piuttosto che un’altra
  • Quando vado a costituire una società in nome collettivo/ o semplice e vado a iscrivere l’atto nel registro delle imprese si applicherà la disciplina del Codice civile per quelle società. Se non dovessi iscrivere l’atto costitutivo nel registro delle imprese parlerò di società collettiva irregolare e applicherò la disciplina della società semplice, la quale è meno favorevole specialmente nei rapporti con i terzi LE SCRITTURE CONTABILI
  • Le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e monetari, dei singoli atti di impresa, della situazione del patrimonio dell’imprenditore e del risultato economico dell’attività svolta.
  • Rendono razionale ed efficiente la gestione dell’impresa e per questo motivo sono tenute spontaneamente da qualsiasi imprenditore.
  • È obbligatorio tenere le scritture contabili per gli imprenditori che esercitano attività commerciale (Art. 2214), ad esclusione dei piccoli imprenditori.
  • È obbligatorio anche per le società commerciali, anche se non esercitano attività commerciale.
  • Le scritture contabili sono disciplinate anche dalla legislazione tributaria secondo criteri in parte coincidenti coi criteri del Codice civile => parliamo delle scritture contabili dal punto civilistico; quindi, trattiamo delle scritture contabili obbligatorie; infatti, dal punto di vista fiscale ci possono essere altri tipi di strutture che vanno tenute
  • Nella legislazione tributaria l’obbligo di tenuta delle scritture contabili è esteso anche a soggetti che non sono imprenditori, quali i liberi professionisti.
  • Le scritture necessarie per un’ordinata contabilità variano a seconda del tipo di attività, delle dimensioni e dell’articolazione territoriale dell’impresa.
  • La norma 2214 pone il principio generale che l’imprenditore deve tenere tutte le scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa
  • In ogni caso devono essere tenuti determinati libri contabili: il libro giornale e il libro degli inventari. Oltre ad essi, devono essere conservate la corrispondenza come lettere, le fatture, i telegrammi ricevuti e spediti per un periodo di almeno 10 anni (termine ordinario di prescizione), ovvero sia la corrispondenza commerciale.
  • Il libro giornale è un registro cronologico-analitico, che deve essere tenuto in modo ordinato e corretto; devono essere registrate le operazioni nell’ordine in cui sono compiute.
  • Il libro degli inventari è un registro periodico-sistematico che deve essere redatto agli inizi dell’impresa e successivamente ogni anno. Deve fornire il quadro della situazione patrimoniale dell’imprenditore, deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’imprenditore, anche estranee all’impresa. Il libro è rilevante anche sotto l’aspetto del bilancio, infatti si chiude con il bilancio complessivo dello stato patrimoniale e del conto economico.
  • Il bilancio è un prospetto contabile riassuntivo che fa risultare evidente la situazione complessiva del patrimonio.
  • Oltre alle scritture contabili obbligatorie, ci possono essere altre scritture che devono essere tenute dall’imprenditore : il libro mastro (che tiene conto delle operazioni in modo sistematico), il libro magazzin o (che registra le entrate e le uscite delle merci) e il libro cassa (che contiene le entrate e le uscite di danaro). COME DEVONO ESSERE REDATTE QUESTE SCRITTURE CONTABILI:
  • Devono essere rispettate alcune regole formali e sostanziali.
  • Le regole formali sono state ridotte per agevolare la tenuta con procedure informatiche. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente pagina per pagina.
  • Le scritture devono essere tenute secondo norme di ordinata contabilità.
  • La corrispondenza commerciale e le scritture contabili devono essere conservate per 10 anni.
  • L’imprenditore che non osserva queste disposizioni può essere sanzionato dal punto di amministrativo, ma anche penale.
  • Le scritture contabili, siano esse tenute o meno regolarmente, possono essere sempre utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore.
  • Il terzo come può utilizzare le scritture contro l’imprenditore? Quando devo dimostrare un fatto e la prova non è nella mia disponibilità, posso chiedere al giudice che ordini l’esibizione del documento o della prova; quindi, il terzo chiederà al giudice l’esibizione delle scritture contabili obbligatorie.
  • Inoltre, se io tengo regolarmente le scritture contabili, posso avvalermi di esse nelle controversie con altri imprenditori.
  • Dunque, le scritture contabili possono essere utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro l’imprenditore che le tiene, ma anche, l’imprenditore può utilizzare le proprie scritture contabili come mezzo processuale di prova contro i terzi.
  • Vi sono due situazioni da tenere conto quando i terzi chiedono l’esibizione:
  • l’imprenditore può dimostrare che le scritture non corrispondono a verità;
  • il terzo non può avvalersi solo della parte delle scritture contabili a lui favorevole e non può scindere dunque il contenuto.
  • Quando l’imprenditore vuole utilizzare le proprie scritture contabili come mezzo processuale di prova è necessario che la controparte sia a sua volta un imprenditore e che la controversia sia relativa a rapporti inerenti all’esercizio d’impresa. LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE
  • Oltre all’imprenditore, nello svolgimento dell’attività d’impresa possiamo trovare ulteriori soggetti che collaborano con esso; tra questi rientrano gli AUSILIARI dell’imprenditore commerciale, come lavoratori subordinati o ausiliari interni.
  • È possibile trovare anche ausiliari esterni, come l’agenzia.
  • Il problema della rappresentanza si verifica nella figura dell’ausiliario interno, inserito all’interno dell’organizzazione dell’azienda.
  • La rappresentanza, nell’ipotesi di impresa commerciale, trova una specifica disciplina. La ratio è che non si può imporre ai terzi di verificare se la rappresentanza è stata conferita e i limiti. Per
  • I procuratori sono sempre dipendenti, e hanno un rapporto continuativo con l’imprenditore, e sono ausiliari e subordinati gerarchicamente all’institore. Non possono definirsi a capo dell’impresa, perché sottoposti all’institore. Hanno un potere decisionale limitato e più circoscritto.
  • Ex lege sono investiti di un potere di rappresentanza generale dell’imprenditore. Il procuratore non ha la rappresentanza processuale e non è obbligato all’iscrizione nel registro delle imprese e alle scritture contabili.
  • L’imprenditore non risponde per gli atti che i procuratori compiono senza la spendita del nome, anche se gli atti rientrano nell’esercizio dell’impresa. I COMMESSI
  • Sono coloro ai quali viene attribuita un’attività di esecuzione. Sono per esempio gli impiegati di banca. Hanno limitato potere rispetto agli atri due soggetti; non possono esigere il prezzo della merce qualora non facciano la consegna. L’imprenditore può ampliare o limitare i poteri del commesso.
  • Essi non hanno obbligo di pubblicità o di iscrizione nel registro delle imprese. Le limitazioni possono essere opposte ai terzi solo se portate a conoscenza con mezzi idonei AZIENDA
  • Troviamo la “definizione di azienda” nell’ Art 2555 del Codice Civile, il quale dice che l’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa => qualsiasi persona che vuole svolgere un’attività d’impresa organizza dei beni che tra loro sono eterogenei e questi beni vanno a formare l’azienda
  • L’azienda costituisce l’apparato strumentale (locali, macchinari, materie prime, merci, ecc.) di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attività.
  • Si parla del complesso di beni di diversa natura che permettono l’esercizio dell’attività d’impresa, a prescindere se l’imprenditore sia proprietario o abbia un titolo giuridico diverso.
  • È irrilevante il titolo giuridico che legittima l’imprenditore ad utilizzare un dato bene nel processo produttivo.
  • Per capire se un determinato bene rientra o no nell’azienda si guarda l’unità funzionale, cioè quando attraverso il coordinamento di diversi elementi costitutivi l’imprenditore riesce a realizzare l’attività d’impresa; dunque, uno specifico obiettivo produttivo => si dice universalità di beni, vari beni che compongono un unicum
  • Vendere un bene/ macchinario non è per forza una vendita di un ramo dell’azienda, ma se quei beni o macchinari sono fondamentali per lo svolgimento dell’attività tipica dell’azienda allora in quel caso sarà si una vendita di un ramo dell’azienda
  • Organizzazione e destinazione ad un fine produttivo sono dati rilevanti nel concetto di azienda.
  • La natura dei beni che formano un’azienda è molto varia (beni mobili, immobili, immateriali), e il rapporto di strumentalità e di complementarità fra i singoli elementi costitutivi dell’azienda fa sì che il complesso unitario acquisiti un valore di scambio maggiore della somma dei valori dei singoli beni che in un dato momento lo costituiscono => hanno un valore maggiore che il valore di singoli beni che compongono l’azienda => Tale maggiore valore si dice AVVIAMENTO
  • L’avviamento di un’azienda è in sostanza rappresentato dalla sua attitudine di quel complesso aziendale a consentire la realizzazione di un profitto (i ricavi eccedono i costi) à non è data solo dalla coordinazione dei beni ma anche dalla capacitò dell’imprenditore di attrarre clientela
  • Si fa una distinzione tra avviamento oggettivo e avviamento soggettivo:
    • Avviamento oggettivo fa riferimento ai fattori che costituiscono l’azienda e che sono organizzati in misura tale da essere elementi autonomi a prescindere dal titolare dell’azienda. NB: è l’avviamento ricollegabile a fattori che permangono anche se muta il titolare dell’azienda in quanto insiti nel coordinamento esistente fra i diversi beni;
    • Avviamento soggettivo fa riferimento alle capacità operative dell’imprenditore sul mercato, alla sua abilità nel formarsi, nel conservare e nell’accrescere la clientela.
  • L’avviamento ha un valore economico e perché non venga annullato il valore relativo all’avviamento soggettivo, si impone all’imprenditore alienante di non esercitare la stessa attività d’impresa per un periodo massimo di cinque anni in un luogo che crei concorrenza all’azienda che ha appena ceduto.

CIRCOLAZIONE DELL’AZIENDA: OGGETTO e FORMA

  • Come già detto, posso essere nella disponibilità che formano l’azienda a vario titolo (proprietario, contratti di leasing, ecc.), e nel momento del trasferimento dell’azienda a titolo definitivo (vendendola, donandola, conferendola in società) o temporaneo, bisogna tenere conto in quali forme trasferirla.
  • La regola è che io, a seconda del tipo di negozio che vado a porre in essere (definitivo o temporaneo) per trasferire l’azienda, dovrò guardare a quale forma mi viene richiesta per quel determinato atto. Ad esempio, per quanto riguarda le donazioni, esse devono essere fatte per iscritto mediante l’atto pubblico
  • Una volta che ho individuato la natura dell’atto previsto per la realizzazione del negozio giuridico devo anche guardare se i singoli beni che vado a trasferire non richiedano determinati atti e determinate forme dell’atto. Ad esempio, se io vendo azienda formata da soli beni mobili, l’atto può essere una semplice stretta di mano; mentre se si tratta di azienda nella quale vi sono immobili devo procedere con una scrittura privata autenticata o con un atto pubblico.
  • Dunque, quando si parla di trasferimento d’azienda, si trasferisce il complesso caratterizzato dall’unità di organizzazione e della funzione. Per capire quale forma adottare per l’atto dovrò guardare la natura giuridica dell’atto con il quale vado a trasferire l’azienda, ma anche la natura dei singoli beni.
  • Può succedere che io non sia titolare dei beni della mia azienda e quindi in relazione a questi beni, si prospetterà il problema della successione nei contratti; infatti, per avere la disponibilità di un bene in leasing io avrò stipulato un contratto => se l’imprenditore acquirente subentrerà o meno nel contratto di leasing
  • Infatti, ad esempio se io svolgo attività alberghiera e sono proprietario dell’immobile; decido di concedere in locazione attraverso contratto di locazione dell’immobile. Questo contratto dovrà avere una forma scritta.
  • Solo per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale è previsto che ogni atto di disposizione dell’azienda deve essere provato per iscritto. Ai fini probatori dovranno redigere un atto scritto (per l’articolo 2556).
  • Se vogliono iscrivere al registro delle imprese per rendere opponibile la cessione d’azienda o la costituzione di usufrutto, si dovrà stipulare l’atto nella forma della scrittura privata autentica o nella forma dell’atto pubblico.
  • Bisogna tenere conto che dal punto di vista probatorio e dal punto di vista della iscrivibilità al registro delle imprese è importante che l’atto sia scritto
  • Se io voglio vendere o trasferire solo un ramo dell’azienda posso dire che è un trasferimento vero e proprio se quei beni sono sufficientemente autonomi per l’esercizio di un’attività d’impresa => non necessariamente l’attività d’impresa che i beni trasferiti svolgono è la stessa dell’attività d’impresa alienante VENDITA DELL’AZIENDA: DIVIETO DI CONCORRENZA DELL’ALIENANTE
  • La disciplina dell’azienda impone il divieto di concorrenza che l’alienante deve rispettare per il periodo di cinque anni dal trasferimento, ma può essere inserito nel contratto un termine inferiore.
  • Art 2557 => il divieto di concorrenza è relativo ad un’attività d’impresa che non può essere svolta dall’alienante quando per l’oggetto, per l’ubicazione o per altre circostanze, sia idoneo a sviare la clientela dell’azienda ceduta (a realizzare quindi una concorrenza sleale).
  • Non deve essere un patto limitativo dello svolgimento dell’attività per l’alienante che non gli permetta di sopravvivere; quindi, un primo contemperamento è dato dal termine quinquennale. Inoltre, ci deve essere un’eventuale deroga nel caso in cui l’attività dell’imprenditore alienante è l’unica possibile => potrà svolgere la sua attività, ma non vicino o non andando a sviare la clientela dell’azienda ceduta
  • In ogni caso la regola stabilisce questa situazione, ma le parti possono inserire delle clausole, in cui ad esempio si può stabilire che il divieto di concorrenza non sia limitato all’attività d’impresa ceduta, ma anche ad altre attività complementari che potrebbero portare lo sviamento di clientela

I CREDITI E I DEBITI AZIENDALI

  • Cosa succede quando c’è stata una parziale esecuzione della prestazione?
  • Nel caso dei CREDITI , la regola generale della cessione del credito prevede la notifica al debitore ceduto per essere valida;
  • Questa regola viene sostituita in materia di trasferimento d’azienda dall’articolo 2559 il quale prevede che in questo caso la notizia al debitore ceduto è sostituita dalla pubblicità collettiva che consegue all’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese.
  • Dal momento in cui l’imprenditore iscrive nel registro delle imprese il trasferimento, vi è una notifica collettiva ai debitori per la quale il nuovo creditore è l’imprenditore acquirente. Tuttavia, il debitore ceduto che paga in buona fede all’alienante è liberato.
  • Si tratta di cessione di azienda avente attività commerciale; perché se si tratta di cessione di azienda agricola o di imprese non soggette all’iscrizione nel registro delle imprese si ritorna all’applicazione delle regole generali di notifica al debitore ceduto e alla manifestazione del suo consenso.
  • Nel caso dei DEBITI , si parla di debiti per mancata esecuzione della prestazione da parte dell’alienante. C’è una regola generale che prevede il consenso del creditore alla cessione del debito che trova applicazione anche nel trasferimento d’azienda.
  • L’articolo 2560 prevede che il trasferimento dell’azienda per quel che riguarda i debiti ha effetto solamente con il consenso del creditore.
  • Per i debiti risponde quindi il debitore acquirente anche se, in relazione al trasferimento d’azienda, è previsto ex lege un patto di accollo per cui, in caso di trasferimento di azienda avente ad oggetto l’attività commerciale, si risponderà dei debiti che risultino dalle scritture contabili; SOLO i debiti che risultano dalle scritture avranno come debitori in solido tra loro l’imprenditore alienante e l’imprenditore acquirente => entrambi diventano responsabili in maniera solidale (il creditore può rifarsi sia su l’ uno che sull’altro imprenditore)
  • Manca un vero patto di accollo, perché è previsto già ex lege. Se si tratta di azienda agricola o di piccola impresa, non troverà applicazione perché non sono previste le scritture contabili obbligatorie => cessione di azienda si ritorna alla regola del creditore ceduto
  • I debiti di lavoro sono i debiti che l’imprenditore acquirente, assieme all’alienante, ha nei confronti dei lavoratori, che continuano senza interruzione del rapporto di lavoro.
  • A tutela dei lavoratori, è previsto che l’acquirente dell’azienda risponde in solido con l’alienante anche se i debiti di lavoro non risultano esplicitamente dalle scritture contabili e anche se l’imprenditore acquirente non è stato messo a conoscenza sul fatto che c’erano dei lavoratori non iscritti regolarmente.
  • I lavoratori non devono subire pregiudizi dal trasferimento d’azienda => non ci deve essere nessun interruzione del rapporto di lavoro
  • È previsto anche che la responsabilità solidale tra gli imprenditori, nei confronti dei lavoratori, sussiste anche se si tratta di acquirente di azienda o di un ramo di azienda che non svolge attività commerciale.
  • NB: Tra di loro, l’acquirente e l’alienante, non è previsto un passaggio automatico di crediti e di debiti ma vi dovrà essere un’espressa pattuizione. USUFRUTTO E AFFITTO DELL’AZIENDA
  • L’azienda può essere costituita in usufrutto e può essere concessa in affitto.
  • USUFRUTTO à diritto reale di godimento

    Prendo possesso dei beni aziendali e li uso per l’esercizio dell’attività d’imprese I frutti che io realizzo durante questo periodo resta a me Ottengo un corrispettivo Potere di gestione dell’azienda Può acquistare dei beni ulteriori per incrementare il patrimonio aziendale diventando di proprietà del nudo proprietario Diritto di esercitare ed utilizzare tutto quello che viene utilizzato dal nudo proprietario come ad esempio insegna, marca, brevetti, …

  • AFFITTO à diretto personale di godimento

Si permette di utilizzare i beni di cui l’imprenditore dispone Non ho il potere di usare e disporre delle cose come se fossi il proprietario, ma mi è concessa la possibilità di usare i beni Non posso compiere determinate scelte organizzative, come ad esempio cambiare la destinazione dei beni aziendali, ma devo seguire il contratto

  • PS: non parliamo di locazione perché non parliamo di beni immobili
  • Sia per affitto che usufrutto il destinatario non può cambiare la destinazione dell’azienda + vale la regola della concorrenza + si applica la disciplina dei crediti del subentro automatico + NON si applica la disciplina dei debiti automatici + si applica il discorso dei lavoratori come detto prima
  • La ratio della normativa in tema di azienda è di mantenere l’unità economica; dunque, tanto l’usufruttuario quanto colui che affitta può sfruttare i beni che compongono l’azienda ma mantenendo l’unità e la finalità per la quale l’azienda è stata costituita. IL SISTEMA DEI SEGNI DISTINTIVI
  • La funzione dei SEGNI DISTINTIVI è quella di contraddistinguere l’impresa, l’imprenditore, i beni e i servizi prodotti dall’imprenditore, da altre imprese e altri imprenditori. I segni distintivi diventano collettori di clientela.
  • I segni distintivi sono la DITTA, IL MARCHIO (contraddistingue i prodotti dell’imprenditore) E L’INSEGNA (contraddistingue il luogo in cui i prodotti vengono realizzati).
  • Possiamo anche aggiungere il nome a dominio (demain name), cioè il nome che individua il sito internet utilizzato nell’attività economica --> ha valore economico
  • La DITTA è il nome commerciale dell’imprenditore à almeno dal cognome o dalla sigla dell’imprenditore.

    L’imprenditore ha diritto all’suo esclusivo della ditta da lui scelta siccome i segni distintivi contraddistinguono impresa e imprenditore quindi il loro valore oltre ad essere un valore si cambio, è dato anche dal fatto che l’imprenditore può usarlo in modo esclusivo Si parla di DIRRA REGOLARE quella che contiene almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore, mentre si chiama DITTA IRREGOLARE quella che contiene un nome di fantasia o un simbolo dell’imprenditore Nei casi di omonimia, quindi si deve capire chi ha diritto all’uso esclusivo della ditta; infatti, se sono entrambi imprenditore commerciali/ imprenditori agricoli, dovranno entrambi iscriversi del registro delle imprese, di conseguenza vale quella che si è scritta nel registro delle imprese per prima. Se si tratta di piccoli imprenditori allora ci sarà un'altra regola che sussiste in capo al secondo imprenditore; infatti, se la ditta è uguale o simile che potrebbe in qualche modo creare confusione tra i consumatori / fornitori, allora si avrà un onere di modificazione per il secondo imprenditore, di conseguenza dovrà essere inserito qualche altro elemento per poter contraddistinguere la seconda ditta La ditta può anche essere trasferita quindi ci si chiede se debba essere trasferita anche assieme all’azienda (complesso aziendale) => se il trasferimento avviene per atto tra vivi, la ditta non può circolare da sola, quindi, viene trasferita assieme all’azienda mediante l’espressa volontà dell’imprenditore cedente oppure in alternativa viene trasferita l’azienda, ma non la ditta La ditta può essere anche trasferita mediante atti mortis causa; quindi, nel momento in cui l’imprenditore muore. Per successione ereditaria, azienda + ditta vanno in successione nelle mani dell’erede. Se invece l’imprenditore, non vuole che la ditta vada nelle mani dei suoi eredi allora mediante il testamento potrà escluderla La ditta deve essere anche “veritiera”, quindi il simbolo non deve ingannare nessuno à quindi se ad esempio io sono Rossi e trasferisco la ditta a Bianchi, trasferisco sempre Rossi; quindi, potrebbe non rispettare il carattere di veridicità del secondo imprenditore siccome il nome non corrisponde à basterà quindi indicare che è una DITTA DERIVATA Non è possibile usare il segno distintivo di un altro imprenditore per formare la propria ditta; quindi, esiste un divieto di uso di marchio altrui

  • Il MARCHIO contraddistingue i beni e i servizi dell’imprenditore

    Abbiamo una disciplina nel Codice della proprietà industriale numero 30 del 2005, il quale è stato integrato e modificato da direttive comunitarie per armonizzarla