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Diritto Fallimentare: Esercizi e Quiz - Prof. Bran, Slide di Diritto fallimentare

Slides su diritto fallimentare procedimento concorsuali

Tipologia: Slide

2020/2021

Caricato il 12/06/2022

rachele-codnich-1
rachele-codnich-1 🇮🇹

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Diritto fallimentare
a.a. 2020 - 2021
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Diritto fallimentare

a.a. 2020 - 2021

Di cosa parleremo?

**1. Perché l’imprenditore si indebita?

  1. È razionale indebitarsi?
  2. Cosa succede quando l’imprenditore non**

è più in grado di far fronte ai debiti?

1. Perché l’imprenditore si indebita?

Attivo (investimenti) Passivo (debiti) + Netto

  • Immobilizzazioni
  • Attivo circolante
    • Rimanenze
    • Crediti
    • Liquidità
      • Capitale
      • Riserve
      • Utili / Perdite
      • Debiti^4

2. È razionale indebitarsi?

  • (^) Indebitarsi è possibile (cioè economicamente

sostenibile ) se l’investimento genera un rendimento

sufficiente a pagare il costo del debito, vale a dire gli

interessi.

  • (^) Indebitarsi è conveniente se il rendimento generato

dall’investimento è superiore al costo del debito.

2. È razionale indebitarsi?

Immaginiamo un investimento di 100 che generi ricavi pari al 10%, in un contesto favorevole (il debito costa meno del rendimento dell’investimento).

Ciascuna riga della tabella mostra un diverso mix di capitale e debito per il finanziamento dell’investimento.

Come si vede, il costo del debito (interessi) incide sull’utile, riducendolo in maniera via via più marcata al crescere del debito

Nota: per la definizione di EBIT, v. il Glossario finanziario

Capitale proprio

Debito EBIT (10 % inv.)

Interessi (6 % debito)

Utile netto (EBIT - intt.) 100 0 10 0 10 80 20 10 1,20 8, 50 50 10 3,00 7, 10 90 10 5,40 4, 1 99 10 5,94 4,

2. È razionale indebitarsi?

Ovviamente, non è tutto oro quel che luccica: cosa succede se cambia lo

scenario, cioè se il debito costa più del rendimento dell’investimento?

  • (^) il risultato non è più un utile, ma una perdita, via via crescente al crescere

del debito;

  • (^) il capitale ne risulta eroso;
  • (^) l’imprenditore eccessivamente indebitato non riesce a far fronte

Capitale^ alle proprie obbligazioni proprio

Debito EBIT -10%

Interessi (15% debito)

Risultato (EBIT-intt.)

Capitale dopo utile/perdit e

100 0 -10 0 -10 90

80 20 -10 3 - 13 67

50 50 -10 7,50 - 17,50 32,

20 80 -10 12 - 22,00 - 2

1 99 -10 14,85 - 24,85 - 23,

3.Cosa succede quando l’imprenditore non

è più in grado di far fronte ai debiti?

  • (^) A fronte dell’inadempimento dell’imprenditore, l’ordinamento

mette a disposizione due categorie di strumenti: l’ esecuzione

individuale e le procedure concorsuali

  • (^) La funzione comune alle procedure concorsuali è di consentire la

soddisfazione dei creditori …

  • (^) che può realizzarsi per due vie (che possono essere alternative o

non):

 rimuovere dal mercato un imprenditore insolvente ,

liquidandone il patrimonio, oppure

 favorire il salvataggio , dell’imprenditore e/o dell’azienda.

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segue: cenni storici

  • (^) Nel XVI sec. si introduce la distinzione tra gli insolventi che sono tali

fortunae vitio , quelli che sono tali suo vitio e quelli, infine, che sono tali partim suo partim fortunae vitio : i primi sono trattati con mitezza e il fallimento coinvolge solo il loro patrimonio

  • (^) Nella codificazione di fine ottocento si consolida la disciplina del fallimento

come fenomeno limitato agli imprenditori; le conseguenze sanzionatorie rimangono limitate al piano civile e politico; le sanzioni penali sono riservate a comportamenti limitati (irregolarità contabili, distrazione di beni, pagamenti preferenziali)

  • (^) La disciplina attuale segue alcune linee di tendenza:

 (^) conservazione dell’attività  (^) favore per gli accordi con i creditori  (^) esdebitazione e fresh restart  (^) estensione delle procedure di crisi ai non imprenditori (consumatori)

segue: stato attuale

  • (^) Attualmente le procedure concorsuali sono disciplinate

principalmente dalla legge fallimentare: R.d. 16 marzo 1942, n. 267

  • (^) La legge fallimentare è destina aa essere sostituita dal Codice della

Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII): D.lgs. 12 gennaio 2019, n.

  • (^) Il CCII sarebbe dovuto entrare in vigore ad agosto di quest’anno,

ma la vacatio è stata prorogata a settembre 2021

  • (^) Nel frattempo, a febbraio il Governo ha licenziato una bozza di

decreto correttivo, che però è ancora all’esame del Parlamento.

… e le procedure concorsuali nel CCII

Procedure^ Procedure

Liquidazione giudiziale Liquidazione giudiziale

Concordato preventivo^ Concordato preventivo

Accordi^ Accordi

Accordo di ristrutturazione omologato Accordo di ristrutturazione agevolato Accordo di ristrutturazione con efficacia estesa (artt. 57-61)

Accordo di ristrutturazione omologato Accordo di ristrutturazione agevolato Accordo di ristrutturazione con efficacia estesa (artt. 57-61) Accordo di ristrutturazione in esecuzione di piano attestato (art. 56)

**Accordo di ristrutturazione in esecuzione di piano attestato (art.

Concordato stragiudiziale**

Concordato stragiudiziale (^) 16

Le procedure concorsuali: procedure giudiziali vs.

procedure amministrative

Procedure giudiziali

Procedure giudiziali

Fallimento^ Fallimento

Concordato preventivo^ Concordato preventivo

Accordo di ristrutturazione^ Accordo di ristrutturazione

Procedure amministrative

Procedure amministrative

Liquidazione coatta amministrativa^ Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria – Ristrutturazione industriale (d.lgs. 270/1999 – d.l. 347/2003)

Amministrazione straordinaria – Ristrutturazione industriale (d.lgs. 270/1999 – d.l. 347/2003) (^17)

L’imprenditore – art. 2082 c.c.

I. È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività

economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di

beni o di servizi.

La limitazione all’imprenditore dipende essenzialmente dal minor

impatto che l’insolvenza del non-imprenditore può avere sul

mercato, minore impatto che non giustifica i costi di una

procedura complessa come il fallimento (o il concordato).

Nondimeno, per i soggetti non fallibili sono previste le procedure

di cui alla l. 27 gennaio 2012, n. 3, disciplina oggi trasfusa nel

CCII.

Imprenditori non soggetti a

fallimento/liquidazione giudiziale

Art. 2, lett. «c», CCII - «Definizioni»

Ai fini del presente codice si intende per:

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del

consumatore , del professionista , dell' imprenditore minore ,

dell' imprenditore agricolo , delle start-up innovative di cui al

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non

assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta

amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice

civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

Start-up innovative (art. 25, d.l. 179/2012)