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Slides su diritto fallimentare procedimento concorsuali
Tipologia: Slide
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Di cosa parleremo?
**1. Perché l’imprenditore si indebita?
è più in grado di far fronte ai debiti?
1. Perché l’imprenditore si indebita?
Attivo (investimenti) Passivo (debiti) + Netto
2. È razionale indebitarsi?
sostenibile ) se l’investimento genera un rendimento
sufficiente a pagare il costo del debito, vale a dire gli
interessi.
dall’investimento è superiore al costo del debito.
2. È razionale indebitarsi?
Immaginiamo un investimento di 100 che generi ricavi pari al 10%, in un contesto favorevole (il debito costa meno del rendimento dell’investimento).
Ciascuna riga della tabella mostra un diverso mix di capitale e debito per il finanziamento dell’investimento.
Come si vede, il costo del debito (interessi) incide sull’utile, riducendolo in maniera via via più marcata al crescere del debito
Nota: per la definizione di EBIT, v. il Glossario finanziario
Capitale proprio
Debito EBIT (10 % inv.)
Interessi (6 % debito)
Utile netto (EBIT - intt.) 100 0 10 0 10 80 20 10 1,20 8, 50 50 10 3,00 7, 10 90 10 5,40 4, 1 99 10 5,94 4,
2. È razionale indebitarsi?
Ovviamente, non è tutto oro quel che luccica: cosa succede se cambia lo
scenario, cioè se il debito costa più del rendimento dell’investimento?
del debito;
Capitale^ alle proprie obbligazioni proprio
Debito EBIT -10%
Interessi (15% debito)
Risultato (EBIT-intt.)
Capitale dopo utile/perdit e
100 0 -10 0 -10 90
80 20 -10 3 - 13 67
50 50 -10 7,50 - 17,50 32,
20 80 -10 12 - 22,00 - 2
1 99 -10 14,85 - 24,85 - 23,
3.Cosa succede quando l’imprenditore non
è più in grado di far fronte ai debiti?
11
segue: cenni storici
fortunae vitio , quelli che sono tali suo vitio e quelli, infine, che sono tali partim suo partim fortunae vitio : i primi sono trattati con mitezza e il fallimento coinvolge solo il loro patrimonio
come fenomeno limitato agli imprenditori; le conseguenze sanzionatorie rimangono limitate al piano civile e politico; le sanzioni penali sono riservate a comportamenti limitati (irregolarità contabili, distrazione di beni, pagamenti preferenziali)
(^) conservazione dell’attività (^) favore per gli accordi con i creditori (^) esdebitazione e fresh restart (^) estensione delle procedure di crisi ai non imprenditori (consumatori)
segue: stato attuale
… e le procedure concorsuali nel CCII
Procedure^ Procedure
Liquidazione giudiziale Liquidazione giudiziale
Concordato preventivo^ Concordato preventivo
Accordi^ Accordi
Accordo di ristrutturazione omologato Accordo di ristrutturazione agevolato Accordo di ristrutturazione con efficacia estesa (artt. 57-61)
Accordo di ristrutturazione omologato Accordo di ristrutturazione agevolato Accordo di ristrutturazione con efficacia estesa (artt. 57-61) Accordo di ristrutturazione in esecuzione di piano attestato (art. 56)
**Accordo di ristrutturazione in esecuzione di piano attestato (art.
Concordato stragiudiziale**
Concordato stragiudiziale (^) 16
Le procedure concorsuali: procedure giudiziali vs.
procedure amministrative
Procedure giudiziali
Procedure giudiziali
Fallimento^ Fallimento
Concordato preventivo^ Concordato preventivo
Accordo di ristrutturazione^ Accordo di ristrutturazione
Procedure amministrative
Procedure amministrative
Liquidazione coatta amministrativa^ Liquidazione coatta amministrativa
Amministrazione straordinaria – Ristrutturazione industriale (d.lgs. 270/1999 – d.l. 347/2003)
Amministrazione straordinaria – Ristrutturazione industriale (d.lgs. 270/1999 – d.l. 347/2003) (^17)
L’imprenditore – art. 2082 c.c.
Imprenditori non soggetti a
fallimento/liquidazione giudiziale
Art. 2, lett. «c», CCII - «Definizioni»
Ai fini del presente codice si intende per:
c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del
consumatore , del professionista , dell' imprenditore minore ,
dell' imprenditore agricolo , delle start-up innovative di cui al
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta
amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice
civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
Start-up innovative (art. 25, d.l. 179/2012)