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Documento che spiega il diritto d'autore e i brevetti, le figure nuove nell'ambito dei diritti di proprietà intellettuali. Il documento illustra i requisiti di tutela, la procedura amministrativa e in giudizio, il diritto di recepire, l'esclusiva relativa alle opere dell'ingegno, la disciplina della legge 633 del 1941, l'originalità funzionale alla soluzione di un problema tecnico, il merchandising e i personaggi, i casi speciali di protezione del legislatore europeo, la battaglia sulla proprietà intellettuale negli anni '90, la necessità di proteggere la creatività con la tecnologia, la direttiva 29 del 2001, il software come opera, la codice sorgente e codice oggetto, la distinzione tra codice sorgente e codice oggetto, la differenza tra diritto d'autore e brevetti, l'asimmetria fra brevetto e autore sulla durata dei diritti, il diritto morale e diritto patrimoniale.
Tipologia: Appunti
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Lezione 23 ottobre – Diritto commerciale Figura nuova, diversa nell’ambito dei diritti di proprietà intellettuale = DIRITTO D‘AUTORE , ma anche complemento della disciplina dei brevetti. Il trovato deve essere sufficientemente descritto, sufficiente a consentire a un tecnico medio la realizzazione del trovato. Requisiti di tutela emergono nel momento costitutivo , attraverso una procedura amministrativa ( primo momento ) e nel momento della controversia , quando si è convenuti in giudizio ( secondo momento ). Il ricevente deve essere in grado di recepire. Il diritto d’autore regola l’esclusiva relativa alle così dette opere dell’ingegno, si riferisce a quelle protette dal diritto d’autore, non quelle protette dalle invenzioni e il termine invenzione e trovato li usiamo solo per le entità brevettabili, non quelle tutelate dal diritto d’autore. Il diritto d’autore è disciplinato dalla legge 633 del 1941: elenco di varie opere. L’articolo 1 contiene un‘elencazione esemplificativa , il requisito per comprendere se un’opera sia o meno suscettibile di tutela d’autore è semplicemente il fatto che essa sia creativa e nuova a condizione che questa creatività non sia funzionale a una soluzione di un problema tecnico. Originalità funzionale alla soluzione di un problema tecnico. Sono tutelabili dal diritto d’autore tutti gli altri elementi citati dall’elenco, i film e i romanzi per esempio, possiamo avere varie generazioni di diritto d’autore. Il titolare dei diritti avrà dato il consenso per la riproduzione cinematografica, a sua volta l’autore del film avrà trovato delle soluzioni originali rispetto all’opera, bisogna trasformare il testo di un romanzo in una sceneggiatura e inventare delle soluzioni, anche le singole opere cinematografiche sono tutelate dal diritto d’autore. Merchandising riproduce spesso i personaggi in un’opera cinematografica, necessita di un consenso da parte del titolare del diritto. Anche i personaggi sono soggetti autonomi di titolarità del diritto d’autore. In realtà ci sono casi in cui il diritto d’autore protegge anche delle opere utili, casi molto particolari dove il legislatore è intervenuto usando la protezione del diritto d’autore per tutelare delle creazioni anche utili: caso della disciplina contenuta nella direttiva 250 del 1921 sui programmi per elaboratore, seconda volta in cui il legislatore europeo è intervenuto è stato con la direttiva 9 del 1956. Gli anni 90 sono stati gli anni in cui si è svolta una battaglia in materia di diritto autore, anni del digitale, pericolo di riproduzione di contraffazione ai danni dei titolari del diritto. Hanno inventato il diritto d’autore ( privilegi librari della Venezia del 400 ) perché l’arte prima era manifestata attraverso opere prettamente materiali, questo sistema non aveva bisogno di un diritto d’autore , la tecnologia introduce la capacità di riproduzione industriale. L’arte aveva già rilievo economico, questo rilievo si è servito delle gambe dell’industria, pericolo di contraffazione -> introduzione della stampa a caratteri mobili. Nasce dalla necessità di proteggere la creatività nel momento in cui il mercato introduce delle innovazioni tecnologiche che riducono i costi di realizzazione. Direttiva 29 del 2001 che ha regolato specificatamente il diritto d’autore nel digitale. Anni 90 hanno visto questi interventi, il software è un’opera la cui creatività serve per risolvere anche dei problemi tecnici, può essere interpretato come un’opera letteraria solo che la scrittura del software serve a fare qualche cosa, per esempio gestione di una lampadina, il software non è un’opera puramente creativa, ma anche utile. Codice sorgente e codice oggetto nel caso di software. Il codice sorgente è la prima versione che viene scritta dall’uomo ed è comprensibile all’uomo. In realtà questa scrittura deve essere comprensibile alla macchina, che deve processare il codice sorgente allora il codice viene tradotto in linguaggio macchina da una strumento che si chiama compiler, traduce il codice sorgente in codice oggetto , non è altro che la serie di 1 e zeri; entrambi sono tutelati dal diritto d’autore. Il linguaggio macchina non è mai comprensibile all’uomo, non è mai trasformabile in codice sorgente; distinzione fondamentale per la proprietà intellettuale su cui si basa l’industria del software. Noi non abbiamo mai accesso alla piena conoscenza de software, perché abbiamo solo la disponibilità del codice sorgente, il codice sorgente viene considerato, trattenuto come segreto industriale. L’altra anomalia sono le banche dati , oggetto di una duplice tutela, prima tutela completamente standard laddove la banca dati sia munita del requisito di creatività, la banca dati serve industrialmente a qualcosa, un’altra forma di tutela contenuta nella stessa direttiva è come diritto connesso , anche quando la banca dati non è originale ma è munita di un sufficiente grado di investimento rilevante, allora l’ordinamento riconosce un diritto sul contenuto della banca dati. Nel diritto dei brevetti è necessario svolgere un procedimento amministrativo, nel diritto d’autore no, la mera creazione ci rende proprietari, l’uso del diritto d’autore è stato un grande favore degli ordinamenti nei confronti delle imprese del software in quanto ha goduto di una protezione esclusiva connessa al mero fatto di aver realizzato l’opera dell‘ingegno. Nel diritto d’autore vi è originalità. Requisiti del brevetto sono più stringenti. L’oggetto del diritto d’autore: il diritto d’autore non protegge le idee e le informazioni. Il diritto d’autore non tutela le idee e le informazioni, tutela soltanto l’espressione , la forma
espressiva. Per esempio l’idea che vi è dietro non è tutelata dal diritto d’autore. L’intreccio narrativo è un’idea astratta e non rientra nel diritto d’autore. Il diritto d’autore tutela soltanto l’espressione, per esempio l’espressione di un romanzo è la narrazione, la complicazione nasce nel momento in cui vi è la riproduzione della storia; quando parliamo di espressione non ci riferiamo solo alla forma esterna, ma anche alla forma interna che è la struttura narrativa che pur non coincidendo con l’espressione, con la scrittura costituisce l’elemento originale di un romanzo. La forma interna la possiamo avere sia in un’opera cinematografica, sia nella musica ( tratti essenziali di una melodia ). Non solo mera cristallizzazione della narrazione, ma anche struttura originale del lavoro. Il brevetto protegge una soluzione a un problema tecnico, quindi tutela proprio un’idea inventiva a prescindere dai vari modi concreti di realizzarla. Fra diritto d’autore e brevetti vi è una differenza e in presenza dell‘esclusiva quale delle due privative ha maggiori effetti anticoncorrenziali? Mentre nel diritto d’autore potrò realizzare delle opere che traggono idee dall‘ingegno, nel brevetto vi sarà una violazione, copre tutte le possibili espressioni di quell‘idea. Asimmetria fra brevetto e autore sulla durata dei diritti: 20 anni dopo la registrazione del brevetto e 70 anni dalla morte dell’autore, nel diritto d’autore si aspetta un periodo infinitamente maggiore; l’asimmetria dipende dal fatto che il diritto d’autore ha un effetto anticoncorrenziale minore e perciò si può considerare una maggiore durata del diritto. Diverso impatto che a sua volta dipende dal diverso oggetto della tutela. Il contenuto della tutela: è duplice, è un diritto morale e uno patrimoniale , sono riscontrabili anche nel brevetto e sono due diritti di natura differente, il diritto morale è un diritto della personalità e afferisce alla persona fisica che ha creato l’opera, il diritto morale consiste nell’essere riconosciuto dall’autore del diritto, a opporsi alle modificazioni dell’opera che possano ledere l’onore e la reputazione dell’autore. Il diritto patrimoniale implica il diritto di sfruttare economicamente l’opera, in particolare il diritto di riprodurre l’opera per esempio riproducendo la copia di un dvd ( diritto di riproduzione è un diritto autonomo ), diritto di distribuzione ( si può rivendere il dvd ), diritto di comunicare al pubblico l’opera significa in particolare comunicarla a un pubblico presente ( per esempio nel cinema ) o a un pubblico assente ( per esempio a canale 5 ), questi sono i diritti che compongono il diritto patrimoniale d’autore. Il diritto morale è un diritto della personalità, è irrinunciabile e intrasferibile ( esempio: non si può concludere un contratto di ghost riding, sarebbe un contratto nullo per violazione del diritto morale d’autore poiché riguarderebbe una rinuncia al diritto che è irrinunciabile ). Anche il diritto di modificare l’opera fa parte del diritto patrimoniale d’autore, bisogna avere il consenso di un utilizzo patrimoniale per la modificazione di un’opera per fini cinematografici. Diritto morale non può essere considerato ceduto. Modifica è la violazione di un diritto morale ( area di non negoziabilità, vi è un diritto della personalità ), impedisce alle parti di concludere il negozio anche se queste siano disponibili a farlo. Il diritto morale lo incontriamo anche nel brevetto, abbiamo il titolare dei diritti patrimoniali che è il titolare del deposito, nel brevetto viene indicato l‘autore del brevetto. Titolare dei diritti sia l’autore che il titolare, autore non ci riferiamo per esempio all’impresa, che sarà solo titolare dei diritti. In una dinamica di contraffazione non è necessariamente coinvolto l’autore.