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è il riassunto del libro fornito dal prof nuzzo, e con integrazione degli appunti presi a lezione. (voto 30)
Tipologia: Dispense
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Concetti fondamentali (dai miei appunti): Il diritto commerciale è prima di tutto diritto dell’impresa. L’impresa è attività economica, l’azienda invece è un apparato strumentale. (impresa azione, azienda strumento, soggetto: imprenditore, la ditta è il nome di impresa). L’imprenditore esercita un’attività economica finalizzata allo scambio di beni e servizi.(Art.2082) La società è una forma giuridica dell’imprenditore, quindi la società è soggetto cioè una forma di imprenditore. La società è un ente non personificato che svolge un’attività economica. Il rapporto tra società e azienda: è lo stesso che intercorre tra imprenditore e azienda. Il diritto commerciale è essenzialmente diritto di imputazione della responsabilità, e paga sempre l’imprenditore che si manifesta in diverse forme: imprenditore individuale o società. Perché scegliere modalità collettiva(società)? Le conseguenze dello svolgimento della attività si imputano alla società, e per dare responsabilità alla società serve: -dichiarando ai terzi che si sta agendo per nome e per conto della società.( criterio fondamentale di imputazione di attività di impresa). Si spende il nome dell’imprenditore affinché gli effetti siano imputabili alla società (patrimonio diverso da quello dell’imprenditore). La società è priva di fisicità, quindi occorre che ci sia una persona fisica che compia atto materiale per la società e deve spendere il nome per la società per la quale sta compiendo atto (affinché effetti giuridici ricadano sulla società). La società cerca sul mercato delle risorse finanziarie. Più persone possono mettere più risorse di una per svolgere una data attività. Una terza ragione per la quale scegliere modalità di società riguarda la ripartizione del rischio: ciascuna società ha il suo patrimonio distinto; quindi, ponendo caso che un soggetto abbia più attività economiche, se ha più società e una va male le altre continuano. Se invece l’attività fosse svolta dal singolo imprenditore, il fallimento di una attività potrebbe portare a fondo anche le altre. L’articolo 2082: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195). “descrive una fattispecie. Tutte le norme che riguardano l’imprenditore riguardano anche le società che sono imprenditori. Il legislatore 1942(quando nasce c. civile) guardava la realtà del 42, che è dunque cambiata nel corso del tempo. Si è passati da un’economia molto basata sull’industria e agricoltura, dove vi erano molti imprenditori individuali. Dunque, il legislatore del 42 descrive una realtà basata sui singoli imprenditori. Il mercato dei capitali si sviluppa negli anni 80 circa, ma la struttura del codice rimane la medesima. Molte norme nel Codice civile, che si trovano dopo il 2082, si riferisce all’imprenditore individuale, però tali norme valgono anche per la società (perché la società è imprenditore). Tutte le norme sull’impresa si applicano anche alle società, sostituendo imprenditore persona fisica con forma della società. Ci sono poi norme che si riferiscono a determinate categorie: es. quando si parla di fusione si tratta chiaramente di società. INTRO Nel nostro paese, come negli altri paesi ad economia libera, il fenomeno imprenditoriale costituisce l’asse portante dello sviluppo economico. Gli imprenditori sono assoggettati ad un particolare statuto professionale che è in parte omogeneo e in parte articolato in base all’oggetto e alle dimensioni dell’impresa. Il diritto commerciale moderno è quella parte del diritto privato che ha per oggetto e regola l’attività e gli atti di impresa. Evoluzione storica del diritto commerciale Da sempre vi sono stati rapporti commerciali, tuttavia la formazione di un sistema organico di diritto commerciale si ha solo verso la fine del medioevo. Per la difesa dei propri interessi artigiani, mercanti si organizzano e danno vita alle diverse corporazioni di arti e mestieri. In questo contesto politico e sociale nasce il diritto commerciale: un diritto degli affari mercantili distinto dal diritto comune(che era diritto romano e diritto canonico). Tutto ciò nasce dall'esigenza del ceto mercantile di una giustizia agile e rapida, resa secondo gli usi mercantili e non in base al diritto comune. La soluzione delle controversie fra mercanti è affidata ad organi di giustizia( (consoli). Le regole venivano iscritte negli statuti delle corporazioni e la loro applicazione viene progressivamente estesa: prima tutti coloro che esercitavano la mercatura anche se non iscritti nei ruoli delle corporazioni, successivamente anche alle controversie
mercantili tra mercanti e non mercanti. In 400 anni(in cui si consolida il diritto professionale dei mercanti) nascono nuovi istituti volti a razionalizzare come : scritture contabili, la disciplina della concorrenza e il fallimento. Dunque alle origini il diritto commerciale è un diritto speciale perché dotate di proprio fonti e di proprio organi di giustizia. Inoltre è tendenzialmente diritto internazionalmente uniforme perché teso a favorire un generale sviluppo della ricchezza e dunque si diffonde in ogni zona dell’Europa continentale. Si ha poi una progressiva espansione nel suo ambito di applicazione iniziata con le scoperte geografiche del 400-500: cioè gli scambi mercantili subiscono un gigantesco sviluppo e si afferma una politica interventista dello Stato nella vita economica segnando la fine dell'autonomia normativa delle corporazioni mercantili. Il diritto commerciale diventa quindi diritto statale nazionale, di fatti la giurisdizione mercantile passa ai tribunali dello Stato(anche se tribunali speciali di commercio). Sono nascere i prototipi della società per azioni sorte per le grandi compagnie coloniali nei quali si afferma il principio della responsabilità limitata dei soci e della divisione del capitale in azioni e dunque nascono di riflesso le borse dei valori. Il diritto commerciale conserva il carattere di diritto formalmente distinto dal diritto civile anche nell'ottocento(momento in cui si afferma il principio della libertà di iniziativa nel campo economico). In Francia vengono emanati due distinti codici di diritto privato: il codice civile del 1865(regola rapporti civili)/il codice di commercio del 1865 (regola gli atti di commercio e l'attività dei commercianti). Il codice di commercio realizza però un decisivo ampliamento della sfera di applicazione dei principi di diritto commerciale questo perché la rivoluzione industriale segna il tramonto dell'epoca in cui i mercanti erano al centro della vita economica( diventano importanti gli industriali ,i banchieri). Quindi si ampliano i settori della vita economica regolati dal diritto commerciale e si generalizza l'ambito di applicazione dei suoi istituti: viene definito commerciante chiunque operi abitualmente nel campo della produzione e della distribuzione(industriali, da banchieri, da imprese di trasporto ecc) con la sola eccezione degli artigiani degli agricoltori. Inoltre la legge commerciale è sottoposta a chiunque contratti con un commerciante anche se non è commerciante e dunque il diritto commerciale raggiunge la sua massima espansione, regolando infatti la maggior parte dei rapporti sociali e lo svolgimento dell'intero ciclo economico dal produttore al consumatore. La duplicazione delle fonti di diritto privato(codice civile e codice di commercio) è finita con la riforma legislativa del
Economicità dell’attività e scopo di lucro Impresa è attività economica, e ne consegue che per aversi impresa è essenziale che l'attività produttiva sia condotta con metodo economico, cioè secondo modalità che consentano quantomeno la copertura dei costi con un ricavi. Altrimenti si ha a consumo e non produzione di ricchezza. Non è per ciò imprenditore che produce beni e servizi che vengono erogati gratuitamente o a prezzo politico(no ricavi che coprono costi). Così non è imprenditore l'ente pubblico o l'associazione privata che gestisce gratuitamente ad esempio un istituto d'istruzione, una mensa o un ospizio per poveri. E invece imprenditore che gestisce i medesimi servizi con metodo economico appunto perché l'attività possa dirsi economica non è però essenziale che essa sia caratterizzata anche dallo scopo di lucro (guadagno profitto personale dell'imprenditore). Quest'ultimo non può essere perciò elevato a requisito essenziale dell'attività d'impresa, anche se e normalmente lo scopo che anima l'imprenditore privato. Questo perché non si può far dipendere dal movente dell'imprenditore la definizione di attività d'impresa, è sufficiente che l'attività venga svolta secondo metodo economico. La nozione di imprenditore, infatti,è una nozione unitaria e ciò implica che un requisito essenziale può essere considerato tale solo se è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori. E l'impresa pubblica è tenuta ad operare secondo criteri di economicità ma non è necessariamente né di regola, preordinata alla realizzazione di un profitto. Inoltre, ci sono società cooperative la cui attività d'impresa è caratterizzata dallo scopo mutualistico e non scopo di lucro particolarmente significativa e poi l'impresa sociale. L’impresa pubblica, l’impresa cooperativa e l'impresa sociale dimostrano per ciò che il requisito minimo essenziale dell'attività d'impresa e l'economicità della gestione non lo scopo di lucro la professionalità l'ultimo dei requisiti espressamente richiesti dall'articolo 2082 è il carattere professionale dell'attività. Professionalità significa perciò esercizio abituale e non occasionale di una data attività produttiva.Non è imprenditore chi compie un isolato operazione di acquisto e di successiva rivendita di merci. La professionalità però non richiede che l'attività imprenditoriale sia svolta in modo continuativo e senza interruzioni, basti pensare all'attività stagionali. Difatti è sufficiente il constante ripetersi di atti di impresa secondo le cadenze proprie di quel tipo di attività. La professionalità non richiede neanche che quella di impresa sia l'unica attività o principale del soggetto imprenditore. È possibile anche il contemporaneo esercizio di più attività di impresa da parte dello stesso soggetto. L'impresa si può infine avere, anche quando si opera per il compimento di un unico affare, se questo comporta il compimento di operazioni molteplici ed utilizzo di un apparato produttivo complesso, Ad esempio è imprenditore anche chi acquista allo stato grezzo un immobile per completarlo e rivendere i singoli appartamenti. Ma è imprenditore anche chi costruisce un singolo edificio non per rivenderlo ma per destinarlo ad uso personale? Questo esempio dimostra che se è vero che di regola le imprese operano per il mercato,non può senz'altro escludersi che imprenditore può essere qualificato anche chi produce bene i servizi destinati ad uso e consumo personale(impresa per conto proprio). La destinazione al mercato della produzione non è infatti richiesta da alcun dato legislativo. Imprese e professioni intellettuali I liberi professionisti(avvocati, dottori commercialisti, notai ecc) non sono mai imprenditori, ma le disposizioni in tema di impresa si applicano alle professioni intellettuali solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa: ne è esempio il medico che gestisce una clinica privata nel quale opera o professore titolare di una scuola privata nella quale insegna. In tutti questi casi si è in presenza di due distinte attività, intellettuale ed impresa. Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività per contro, non diventa mai imprenditore. Non è facile trovare una spiegazione del perché i professionisti intellettuali non diventino in alcun caso imprenditore perché l'attività dei professionisti è attività produttiva con metodo economico, nella quale l'organizzazione di capitali e di altrui prestazioni lavorative è importante. Difatti si può concludere che i professionisti non sono imprenditori per libera scelta del legislatore che ha dettato uno specifico statuto per questi ultimi. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI ( oggetto ,dimensione ,natura del soggetto) Imprenditore agricolo vs imprenditore commerciale Sono le due categorie di imprenditori che il codice distingue in base all'oggetto dell'attività chi è imprenditore agricolo è sottoposto solo alla disciplina prevista per l'imprenditore in generale. E’ invece esonerato, salvo quanto si dirà per l'iscrizione nel registro delle imprese, dall'applicazione della disciplina propria dell'imprenditore commerciale. Può essere però sottoposto alle procedure concorsuali da sovraindebitamento. L'imprenditore agricolo gode perciò di un trattamento di favore rispetto all'imprenditore commerciale, che poi è accentuato dalla legislazione speciale(nazionale e comunitaria) attraverso una serie di incentivi di agevolazioni.
Imprenditore agricolo Il testo originario dell'articolo 2135 stabiliva che “è imprenditore agricolo che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, allevamento del bestiame e attività connesse. Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio Norm dell'agricoltura”. Le attività agricole possono perciò essere distinte in due grandi categorie attività agricole essenziali e attività agricole per connessione ( tale divisione è mantenuta anche dalla nuova nozione di imprenditore agricolo). -attività agricole essenziali: coltivazione del fondo ,silvicoltura e allevamento del bestiame sono attività tradizionalmente agricole. Queste però hanno subito una profonda evoluzione dai 42 ad oggi a causa del progresso tecnologico. Difatti ad oggi si ha un'agricoltura industrializzata e il progresso tecnologico consente oggi di ottenere prodotti merceologicamente agricoli con metodi che prescindono del tutto dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti.(Esempio coltivazioni artificiali o fuori terra o allevamenti in batteria). È necessario dunque stabilire fino a che punto l'evoluzione tecnologica dell'agricoltura sia compatibile con la qualificazione agricola dell'impresa agli effetti del codice civile Si ebbe una nuova formulazione dell'articolo 21 35 che cita: “è imprenditore agricolo che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”. Quindi in base alla nuova notazione la produzione di specie vegetali ed animali è sempre qualificabile come attività agricole essenziale anche se realizzata con metodi che prescindono dallo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti. (Possono rientrare quindi orticoltura, coltivazioni in serre, vivai, floricoltura. Quanto alla selvicoltura resta fermo che essi deve essere concepita come attività caratterizzata dalla cura del bosco per avere i prodotti. Non costituisce quindi attività agricola l'estrazione di legname disgiunta dalla coltivazione del bosco). Il criterio del ciclo podologico porta a riconoscere che costituisce attività agricole essenziale anche la zootecnia svolta fuori dal fondo e allevamenti in batteria .Inoltre per allevamento di animali si deve intendere non solo l'allevamento diretto ad ottenere prodotti agricoli come carne , lana,latte ma possono rientrare a far parte della nozione di allevamento di animale anche l'allevamento di cavalli da corsa o animali da pelliccia. Inoltre, bisogna notare la sostituzione del termine bestiame con quello di animali nella nuova notazione, con i quali si intendono sia bovini, ovini, caprini e suini, ma anche l'allevamento di animali da cortile come polli, conigli ecc. -attività agricole per connessione: con la nuova annotazione dell'imprenditore agricolo si realizza un significativo ampliamento rispetto a quella precedente che individuava le attività agricole per connessione come quelle dirette da trasformazione alla donazione di prodotti agricoli che rientravano nell'esercizio normale dell'agricoltura, e tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazione del fondo, la silvicoltura e l'allevamento del bestiame. Con la riforma si ha una formula più ampia. Si tratta di attività a) dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente da un'attività agricola essenziale b) alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese quelle di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività agrituristiche. Quindi è necessario che il soggetto si è imprenditore agricolo (che svolga una delle tre attività). In breve, è sufficiente che l'attività connesse non prevalgano, per rilievo economico, sull'attività agricola essenziale. Imprenditore commerciale è un imprenditore commerciale l'imprenditore che esercita uno o più delle seguenti categorie di attività elencate dall'articolo 2195: “Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:
allo statuto proprio dell'imprenditore commerciale, con una sola eccezione: l'esonero dalla liquidazione giudiziale e dalle altre procedure disciplinate dal codice della crisi, sostituite però dalla liquidazione coatta amministrativa o da altre procedure previste in leggi speciali. iii. Lo stato o altro ente pubblico territoriale (regioni province comuni) possono svolgere direttamente attività di impresa avvalendosi di proprie strutture organizzative. In questi casi l'attività d'impresa è per definizione secondaria ed accessoria rispetto ai fini istituzionali dell'ente pubblico, si parla di imprese organo nei confronti degli enti titolari di imprese organo si applica alla disciplina generale dell'impresa è quella propria dell'imprenditore commerciale stabilendo però che sono Salve le disposizioni di legge. Si ha inoltre l'obbligo delle scritture contabili. Gli enti del terzo settore Le associazioni ( riconosciute o non riconosciute), le fondazioni e in generale, tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività di impresa. L'essenziale è che venga condotta con metodo economico. L'esercizio di attività commerciale da parte di tali enti può costituirne anche l'oggetto esclusivo o principale(Fondazione costituita per lo svolgimento di attività editoriale). Il codice del terzo settore ha introdotto regole speciali che incidono sull'applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale agli enti del terzo settore, vale a dire alle organizzazioni con fine altruistico che rispettano i requisiti del codice sono iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore. In particolare sono soggetti ad obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e solo gli enti del terzo settore che esercitano la loro attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale. Tutti gli enti del terzo settore devono redigere annualmente il bilancio di esercizio mentre solo quelli che svolgono esclusivamente o principalmente attività di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili previste dal codice civile. Nulla stabilisce invece la disciplina del terzo settore per quanto riguarda la disposizione delle relative imprese alla liquidazione giudiziale, salvo per le imprese sociali(che sono soggette a liquidazione coatta amministrativa). Impresa sociale le imprese sociali costituiscono un sottoinsieme delle imprese del terzo settore. L'impresa sociale è una qualifica che gli enti di diritto privato possono assumere certe condizioni virgole che comporta l'applicazione di una normativa speciale. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti privati che esercitano in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale. E’ inoltre richiesto che le imprese sociali operino adottando modalità di gestione responsabile trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori. Sono attività di impresa di interesse generale ad esempio assistenza sociale e sanitaria, educazione istruzione, tutela dell'ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, microcredito, accoglienza dei migranti eccetera. Gli utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, l'incremento del patrimonio dell'ente, oppure impiegati per erogazioni gratuite in favore di altri enti del terzo settore. Sul patrimonio dell'impresa grava poi un vincolo di indisponibilità in quanto né durante l'esercizio dell'impresa né al momento dello scioglimento è possibile distribuire gli utili, fondi o riserve a vantaggio di fondatori, soci o associati. Allo scioglimento dell'impresa sociale, del patrimonio residuo è devoluto ad altri enti del terzo settore o fondi. Il rigido divieto di scopo di lucro del 2006 è stato attenuato dalla normativa di vigente quando l'impresa sociale costituita in forma di società o consorzio,in questi casi è consentito destinare una parte (meno della metà) degli utili netti annuali per rivalutare le partecipazioni dei soci al costo della vita aumentando il capitale gratuito, oppure effettuare distribuzioni di dividendi ai soci, però la rivalutazione non può superare il tasso di inflazione calcolato dall'istat. Le finalità di interesse generale vengono favorite dal legislatore con benefici fiscali come quello di potersi organizzare in qualsiasi forma di ente privato inoltre può essere impiegato qualsiasi tipo di societario sebbene l'impresa non persegue scopo lucrativo. Indipendentemente dalla natura agricolo o commerciale dell'attività esercitata le imprese sociali devono iscriversi in un'apposita sezione del registro delle imprese. Inoltre, devono redigere le scritture contabili, nonché pubblicare il bilancio ad esercizio il bilancio sociale. Inoltre, in caso di insolvenza lo assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa anziché a quella giudiziale. L'atto costitutivo deve prevedere la nomina di uno o più sindaci, incaricati di esercitare il controllo sulla legalità della gestione, sulle osservanza dei principi di corretta amministrazione e sul rispetto delle finalità sociali d'impresa. Le imprese sociali sono soggette alla vigilanza ministero del lavoro ,che può procedere ad ispezioni per accertare il rispetto della relativa disciplina. L’ACQUISTO DELLA QUALITA’ DI IMPRENDITORE
Esercizio diretto dell’attività di impresa L'individuazione del soggetto cui appi cliccabile la disciplina. Dell'attività d'impresa, non solleva problemi quando gli atti di impresa sono compiuti direttamente dall'interessato o da un terzo che agisce come suo rappresentante, quindi in nome dello stesso. E infatti. Principio generale del nostro ordinamento che gli effetti degli atti giuridici ricadono sul soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico. Nel mandato con rappresentanza tutti gli effetti degli atti posti in essere dal mandatario in nome del mandante, si producono direttamente nella sfera giuridica di quest'ultimo. Per contro, quando il mandato è senza rappresentanza. Il mandatario che agisce in proprio nome, acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto col mandante. E’ quindi il principio formale della spendita del nome che domina nel nostro ordinamento l'imputazione dei singoli atti giuridici e dei loro effetti. Imprenditore occulto L'esercizio di attività d'impresa può dar luogo ad un fenomeno analogo a quello determinato dal complimento di singoli atti giuridici tramite un mandato senza rappresentanza. Può cioè dar luogo a dissociazione fra il soggetto cui formalmente imputabile la qualità di imprenditore ed il reale interessato. Sia un soggetto che compie in proprio nome i singoli atti di impresa cioè l'imprenditore palese o prestanome. Poi vi è il soggetto che somministra al primo i necessari mezzi finanziari, dirige di fatto l'impresa e fa propri tutti i guadagni..si tratta dell'imprenditore indiretto o occulto. A questo espediente si può ricorrere per aggirare divieti di legge, ad esempio il divieto per gli impiegati dello stato di esercitare attività d'impresa, oppure per non esporre al rischio di impresa tutto il proprio patrimonio personale. In questa situazione gli atti sono posti in essere in nome della società quindi dell'imprenditore palese, ma nella sostanza ogni decisione sarà adottata dall'imprenditore indiretto. Ciò non reca problemi quando gli affari prosperano, ma ne solleva quando gli affari vanno male. I creditori possono provocare l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del prestanome che ha acquistato da qualità di imprenditore commerciale. Vero è che i creditori possono ben poco ricavare dalla liquidazione giudiziale del prestanome. Nel nostro ordinamento però il dominio di fatto di un'impresa individuale o di una società di capitali non è condizione sufficiente per esporre responsabilità e alla liquidazione giudiziale, né tantomeno, determina di per sé l'acquisto della qualità di imprenditore. Inoltre è bene ricordare che: tra imprenditore palese e occulto c’è un rapporto di mandato senza rappresentanza. Differenza tra mandato con e senza rappresentanza: con rappresentanza significa che c’è la spendita del nome e gli effetti economici si ripercuotono sul nome. Se non si ha rappresentanza invece, il mandatario deve girare al mandante (obbligazione interna),altrimenti gli effetti giudici rimangono in carico al mandatario. I terzi non hanno alcun rapporto con il mandante e quindi difficilmente potrebbe fallire dunque fallirà solo l’imprenditore palese perché è l’unico che i terzi conoscono. Perché i creditori fanno credito in base alla persona a cui lo fanno, non chi ci sta dietro (Altrimenti anche commistione tra creditori di uno e dell’altro). ( non so se ho capito bene) Inizio dell’impresa La qualità di imprenditore si acquista con l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività d'impresa non è invece sufficiente l'intenzione di dare inizio all'attività, anche se manifestata con la richiesta delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie o con l'iscrizione in albi o registri. La stessa iscrizione nel registro delle imprese non è condizione necessaria ne sufficiente per l'attribuzione della qualità di imprenditore commerciale. E da tener presente poi che l'effettivo inizio dell'attività di imprese spesso preceduta da una fase preliminare di organizzazione più o meno lungo complessa da qui il problema si diventa imprenditori già durante la fase preliminare di organizzazione e prima del compimento del primo atto di gestione .La risposta affermativa è preferibile dato che anche l'attività di organizzazione e attività indirizzata ad un fine produttivo. Anche gli atti di organizzazione fanno quindi acquistare la qualità di imprenditore quando, per il loro numero e per la loro significatività, manifestano in modo non equivoco lo stabile orientamento dell'attività verso un determinato fine produttivo. La fine dell’impresa La Consulta dichiarò incostituzionale l'articolo 10 legge fallimentare ad oggi sia all'articolo 33 CCI. Tale articolo dispone che “la liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese oppure, per l'imprenditore non iscritti nel registro, si verifica dal momento in
La nuova disciplina del registro delle imprese ha tuttavia introdotto alcune novità rispetto al sistema previsto dal codice del 1942: l'attuale registro delle imprese non è solo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali ma dal 1993 è diventato anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese. Infatti, l'iscrizione nel registro delle imprese è stata estesa agli imprenditori agricoli, ai piccoli imprenditori e alle società semplici, sia pure inizialmente solo con effetti di mera pubblicità notizia, ma oggi con effetti di pubblicità legale. Inoltre la tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio, e il registro delle imprese tenuto con tecniche informatiche(tempestività dell'informazione). Il registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la Camera di Commercio. L'attività è svolta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. Il registro è articolato in una sezione ordinaria e varie sezioni speciali .Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori per i quali l'iscrizione nel registro delle imprese e produce gli effetti di pubblicità legale previsto dal codice civile. Nella sezione ordinaria: o Imprenditori individuali commerciali non piccoli o tutte le società tranne la società semplice, anche se non svolgo un'attività commerciale o i consorzi fra imprenditori con attività esterna o i gruppi europei di interesse economico con sede d'Italia o gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale o le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione le sezioni speciali sono: o sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori o sezione speciale delle società tra professionisti o sezione speciale dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o sezione speciale delle imprese sociali o sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua straniera o stazione speciale delle startup innovative e degli incubatori certificati o sezione speciale delle piccole e medie imprese innovative o sezione delle informazioni di trasparenza antiriciclaggio I fatti e gli atti da registrare sono specificati da una serie di norme. Riguardano, essenzialmente, gli elementi di individuazione dell’imprenditore e dell’impresa (es ditta, oggetto ,sede) e la struttura e organizzazione delle società ( atto costitutivo, modificazioni, nomina e revoca degli amministratori ecc).Sono poi soggette in via di anticipo a registrazione tutte le modificazioni di elementi già iscritti. L’iscrizione è eseguita su domanda dell’interessato, ma può avvenire anche di ufficio se l'iscrizione è obbligatoria e l'interessato non vi provvede. Di ufficio può anche essere disposta la cancellazione di un'iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge. DI ufficio può infine essere disposta la cancellazione di un'impresa che ha definitivamente cessato l'attività e ciò risulti da una serie di circostanze. Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve controllare che la documentazione è formalmente regolare (regolarità formale) e l'esistenza e la veridicità dell'atto o del fatto (regolarità sostanziale). L'ufficio non può invece rilevare eventuali cause di nullità o annullabilità dell'atto (salvo che per la società per azioni). L'inosservanza dell'obbligo di registrazione e punita con sanzioni pecuniarie amministrative. Per quanto riguarda gli effetti dell'iscrizione, è necessario distinguere fra l'iscrizione nella sezione ordinaria e quella nella sezione speciale. Iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale, serve per renderli conoscibili i dati pubblicati ma anche, a seconda dei casi ha efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa. -efficacia dichiarativa: di regola l'iscrizione nella sezione ordinaria efficacia semplicemente dichiarativa, cioè rileva solo sul piano della conoscenza e dell'opponibilità dell'atto o del fatto. Intervenuta la registrazione, i terzi non possono eccepire l'ignoranza del fatto o dell'atto iscritto. Un parziale temperamento tale regola è previsto per le società di capitali per le quali l'opponibilità diventa piena solo dopo 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese durante tale periodo i terzi sono ammessi a provare di essere stati nell'impossibilità di avere conoscenza dell'atto iscritto. L'imprenditore che ha omesso la registrazione non è tuttavia senza difesa in quanto gli è consentito di provare che, nonostante l'omessa registrazione, i terzi hanno avuto ugualmente conoscenza dell'effettiva del fatto o dell'atto.
-Efficacia costitutiva: in alcune ipotesi previste, l'iscrizione produce effetti ulteriori si può avere efficacia costitutiva totale o parziale. Ha efficacia costitutiva totale l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo delle società di capitali e delle società cooperative. Prima della registrazione, la società per azioni non esiste giuridicamente come tale e lo stesso vale per le altre società di capitali e per le cooperative. Hai invece efficacia costitutiva parziale la registrazione della deliberazione di riduzione reale del capitale sociale di una società in nome collettivo. -efficacia normativa: è il caso delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice. Tali società vengono ad esistenza anche se non registrati, ma come si vedrà in seguito, la mancata registrazione impedisce che operi il regime di autonomia patrimoniale. la società intera il caso si definisce irregolare. L'iscrizione nella sezione speciale del registro ha di regola solo funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia (no opponibilità a terzi). Questa disciplina è stata però in seguito modificata per gli imprenditori agricoli anche piccoli e per le società semplici esercenti attività agricola. Per tali categorie di imprenditori l'iscrizione nella sezione speciale anche efficacia di pubblicità legale. Scritture contabili le scritture contabili sono i documenti che contengono la rappresentazione, in termini quantitativi e monetarie, dei singoli atti d'impresa, della situazione del patrimonio dell'imprenditore e del risultato economico dell'attività. La tenuta delle scritture contabili è elevata ad obbligo ed è disciplinata per gli imprenditori che esercitano attività commerciale, con esclusione dei piccoli imprenditori e degli enti del terzo settore che svolgono attività di impresa in via secondaria o accessoria. Inoltre, le società commerciali(tranne la società semplice) sono obbligata da tenuta degli scrittori contabili anche se non esercitano un'attività commerciale(anche le imprese sociali). Si tenga poi presente che scritture contabili sono disciplinate anche dalla legislazione tributaria secondo criteri che solo in parte coincidono con quelli fissati dal codice civile. Il l'imprenditore deve tenere tutte le scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Inoltre legislatore stabilisce che in ogni caso devono essere tenuti il libro giornale e il libro degli inventari e devono essere ordinatamente conservati, per ciascun affare, gli originali della corrispondenza commerciale(lettere,fatture,telegrammi). Il libro giornale è un registro cronologico-analitico qui devono essere indicati giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa. Il libro degli inventari è invece un registro periodico-sistematico che deve essere redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, ed alla funzione di fornire il quadro della situazione patrimoniale dell'imprenditore. L'inventario si chiude con il bilancio comprensivo dello Stato patrimoniale del conto economico. Il bilancio è un prospetto contabile riassuntivo dal quale risulta la situazione complessiva del patrimonio alla fine di ciascun anno, nonché gli utili conseguiti o le perdite sofferte. La redazione del bilancio è disciplinata in tema di società per azioni, perciò tutti gli imprenditori devono osservare dei disposizioni che disciplinano il bilancio della società per azioni Vi sono poi altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa quali: libro mastro, libero cassa, libro magazzino. Imprenditore dovrà altresì tenere i libri e scritture contabili previsti dalla legislazione tributaria: libro cespiti ammortizzabili, liberi necessari ai fini dell'accertamento dell'iva, libro unico del lavoro. Per garantire la veridicità delle scritture contabili ed in particolare per impedire che le stesse siano successivamente alterate, bisogna osservare delle regole formali e sostanziali nella loro tenuta. Il libro giornale libro degli inventari devono essere solo numerati progressivamente pagina per pagina prima di essere messi in uso. Tutte le scritture contabili devono essere poi tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità(art.2219) in particolare, senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo tale che le parole cancellate restino leggibili.E’ consentita la conservazione con sistemi informatici. Le scritture contabili la corrispondenza commerciale devono essere conservati per 10 anni. L'imprenditore che non tiene regolarmente le scritture contabili non può utilizzarle come mezzo di prova a suo favore. Mentre le scritture contabili, siano o meno regolarmente tenute, possono sempre essere utilizzate dai terzi come mezzo processuale di prova contro l'imprenditore. Il terzo che vuoi trarre vantaggi dalle scritture contabili di un imprenditore non può però scinderne il contenuto( usare solo parte a lui favorevole). E pericolose sono le condizioni previste perché l'imprenditore possa utilizzare le proprie scritture contabili come mezzo processuale di prova contro terzi, difatti sono necessarie tre condizioni: 1. Scritture regolarmente tenute2. La controparte deve essere un imprenditore 3. La controversia deve essere relativa ai rapporti inerenti all'esercizio dell'impresa. Rappresentanza commerciale
per gli atti, pur pertinenti all'esercizio dell'impresa, compiuti da un procuratore senza spendita del nome dell'imprenditore stesso. -commessi: Ad essi sono affidate mansioni esecutive o materiali. Es. Commesso di negozio, cameriere di bar o di ristorante. Ai commessi viene riconosciuto potere di rappresentanza dell'imprenditore anche in mancanza di specifico atto di conferimento… si possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni di cui sono incaricati. I commessi non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, nè concedere dilazioni o sconti che non siano d’suo. Inoltre, se preposti alla vendita nei locali dell’impresa, non possono esigere il prezzo fuori dei locali stessi. L’imprenditore può ampliare o limitare tali poteri. L’AZIENDA L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa---art.2555. L’azienda è quindi l’apparato strumentale (locali, macchinari, attrezzature ecc) di cui l’imprenditore si avvale per lo svolgimento e nello svolgimento della propria attività. Non possono essere considerati beni aziendali i beni dell’imprenditore che non siano da questi effettivamente destinati allo svolgimento dell’attività di impresa. Un bene però può essere aziendale se di proprietà di terzi ma di cui l’imprenditore dispone per attività di impresa ( es.locali presi in affitto, macchinari in leasing). L’azienda è un insieme di beni eterogenei non necessari mente di proprietà dell’imprenditore, che subisce modificazioni qualitative e quantitative nel corso dell’attività. I beni organizzati ad azienda consentono la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori di quelle ricavabili da singoli beni considerati in maniera isolata. Dunque, sul piano stativo l’azienda si risolve nei beni che la compongono, mentre sul piano dinamico essa è un nuovo valore per l’attitudine alla produzione di nuova ricchezza che l’organizzazione le conferisce… L’avviamento di un’azienda è in sostanza rappresentato dalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un profitto e di regola dipende da fattori oggettivi e soggettivi. -è avviamento oggettivo quello ricollegabile a fattori che permangono anche se muta il titolare dell’azienda in quanto insiti nel coordinamento esistente tra i diversi beni -avviamento soggettivo quello dovuto all’abilitò operativa dell’imprenditore sul mercato (abilità nel formare, cons, accrescere la clientela). La circolazione dell’azienda L’azienda può essere: venduta, conferita in società, donata. E costituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi. Inoltre l’imprenditore può anche compiere atti di disposizione che riguardano uno o più beni aziendali.---è importante capire se un atto di disposizione dell’imprenditore è qualificabile come trasferimento di azienda o come trasferimento di singoli beni aziendali. Per aversi un trasferimento di azienda è necessario e sufficiente che sia trasferito un insieme di beni potenzialmente idoneo ad essere utilizzato per l’esercizio di una determinata attività di impresa ( non xforza la stessa del trasferente). Si ha una distinzione tra forma necessaria per la validità del trasferimento e forma richiesta ai fini probatori e per l'opponibilità a terzi. Per la validità del trasferimento, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o la concessione in godimento dell'azienda sono validi solo se stipulati con l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. Ad esempio per il trasferimento in proprietà degli immobili sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità. Inoltre devono essere rispettate le regole di forme previste per il particolare tipo di negozio traslativo posto in essere (ad esempio, del conferimento dell'azienda in una società di capitali dovrà avvenire per atto pubblico). Per le imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale è poi previsto che ogni atto di disposizione dell'azienda deve essere provato per iscritto (art.2556). Infine, per tutte le imprese soggette a registrazione è oggi prescritto che i relativi contratti di trasferimento devono essere iscritti nel registro delle imprese nel termine di 30 giorni. Per ottenere l'iscrizione è necessario che il contratto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’ iscrizione nella sezione ordinaria, sei dovuta, produce tuttavia gli effetti di pubblicità legale dunque opponibilità a terzi. La vendita dell’azienda.il divieto di concorrenza dell’alienante
La vendita dell’azienda produce effetti ulteriori che riguardano :il divieto di concorrenza dell'alienante (art. 2557), i contratti(art.2558) , i crediti (art.2559), i debiti aziendali (art.2560). -concorrenza (2557) Chi è aliena un'azienda commerciale deve astenersi, per un periodo massimo di 5 anni dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze svilirla clientela dell'azienda ceduta .Se l’azienda è agricola il divieto opera solo per attività ad essa connessi. Ciò avviene per due esigenze: quella dell'acquirente di godere della avviamento soggettivo/quella dell'alienante a non vedere compromessa la propria libertà di iniziativa economica oltre 5 anni massimo. Le parti possono anche ampliare la portata dell'obbligo di astensione, ad esempio ad attività non direttamente concorrenziali, ma è vietato prolungare oltre 5 anni la durata del divieto (che è applicabile anche quando la vendita è coattiva). -contratti (2558) La disciplina del trasferimento dell'azienda si preoccupa di favorire il mantenimento dell'unità economica della stessa a tal fine agevolato il subingresso dell'acquirente nei rapporti contrattuali in corso di esecuzione che le alienante ha stipulato con fornitori, finanziatori lavoratori e clienti(per assicurarsi i fattori produttivi e sbocco i prodotti). Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale. Art.2558= “Al terzo contraente riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento se sussiste una giusta causa (spetta al contraente provare che l'acquirente dell'azienda si trova in situazione tale da non dare affidamento sulla regolare esecuzione del contratto), salvo in questo caso la responsabilità dell'alienante.” Un’espressa pattuizione fra alienante ed acquirente è necessaria solo se si vuole escludere la successione in uno o più contratti in corso di direzione. La differenza più importante rispetto ai diritti comuni, è che per quest'ultimo la cessione del contratto non può avvenire senza il consenso del contraente ceduto. Su il contratto stipulato in questo caso, il consenso del terzo contraente non è più necessario per il trasferimento del contratto. Il recesso non determina il ritorno del contratto in testa all'alienante, bensì la definitiva estinzione dello stesso. Resta al terzo contraente solo la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni all'alienante dando la prova che questi non ha osservato la normale cautela nella scelta dell'acquirente dell'azienda. E’ quindi è evidente che il legislatore favorisca il mantenimento dell'unità funzionale dell'azienda. -crediti ( art. 2559), debiti (art.2560) La disciplina esposta sopra si applica ai contratti non integralmente eseguiti da entrambe le parti. Se invece l'imprenditore ha già adempiuto le obbligazioni a suo carico, residuerà un credito a suo favore nei confronti del terzo(ad esempio ha venduto merci con pagamento differito). Viceversa, residuerà un debito (ad esempio l'imprenditore acquistato materie prime ma non è ancora pagate). In tali casi, in sede di vendita dell'azienda troverà applicazione la disciplina dettata dagli articoli 2559 e 2560 e non quella prevista dal 2558. L'iscrizione del trasferimento dell'azienda nel registro delle imprese è fondamentale, da tale momento l'eventuale cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante (quanto appena descritto e ci circoscritto alle imprese soggette a registrazione con effetti di pubblicità legale. Negli altri casi si trova invece la disciplina generale della cessione dei crediti. Per i debiti È mantenuto fermo il principio generale per cui non è ammesso il mutamento del debitore senza il consenso del creditore ed infatti l'alienante non è liberato dai suoi debiti se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Per le aziende commerciali però è previsto che nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. Perciò anche se manca un patto di accollo, l'acquirente di un'azienda commerciale risponde il solido con l'alienante nei confronti dei creditori che non abbiano consentito alla liberazione di quest'ultimo. La responsabilità sussiste però solo per i debiti aziendali che risultano dai libri contabili obbligatori. Si ha invece una disciplina diversa per i debiti di lavoro, di questi l'acquirente dell'azienda risponde insolito con l'alienante, anche se non risultano dalle scritture contabili e anche se l'acquirente non ne ha avuto conoscenza all'atto del trasferimento. Usufrutto e affitto dell’azienda L'azienda può essere costituita in usufrutto o può essere concessa in affitto.
contingentando la produzione). Non tutte le intese anticoncorrenziali sono vietate ma solo quelle intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza. Sono quindi lecite le cosiddette intese minori, che non incidono in modo rilevante sull'assetto concorrenziale del mercato. Inoltre l'autorità può concedere esenzioni temporanee purché si tratti di intese che migliorano le condizioni di offerta del mercato e producono un sostanziale beneficio per i consumatori. Le intese vietate sono nulle, chiunque può agire in giudizio per farne accertare la nullità (e l'autorità deve rimuovere gli effetti già prodotti e irrogare le relative sanzioni). Qualsiasi danneggiato dall'attuazione di un'intesa vietata può agire per il risarcimento davanti alla magistratura ordinaria, solo a Milano Roma e Napoli. Il diritto al risarcimento si prescrive in 5 anni dal momento della cessazione del comportamento illecito ma il termine inizia a decorrere solo dopo che il danneggiato sia venuto a conoscenza del fatto lesivo e dell’identità dell'autore della violazione. II. Abuso posizione dominante: eccezion fatta per il settore dei mezzi di comunicazione, non è vietato il fatto in sé dell'acquisizione di una posizione dominante sul mercato, Ma è vietato lo sfruttamento abusivo di tale posizione. Ad un'impresa in posizione dominante è in particolare vietato di:
La libertà individuale di iniziativa economica e di concorrenza è libertà parzialmente disponibile. Ci possono essere accordi restrittivi della concorrenza, si ha una disciplina di carattere generale fondata su tre regole: 1. Il patto che limita la concorrenza deve essere provato per iscritto.2. Il patto è valido solo se circoscritto ad un determinato ambito territoriale o a un determinato tipo di attività.3. È imposto un limite di durata cioè 5 anni. Libertà di concorrenza e disciplina della concorrenza sleale È fondamentale che la competizione tra imprenditori si svolga in modo corretto e leale. Quindi è necessario fissare alcune regole di comportamento che devono essere osservate nello svolgimento della concorrenza. Queste esigenze è soddisfatta dalla disciplina della concorrenza sleale.I principi base di quest’ultima: è vietato servirsi di mezzi e tecniche non conforme ai principi della correttezza professionale, cioè si tratta di atti di confusione, atti di denigrazione ed atti di vanteria. Tali atti sono repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo colpa, ed anche se non hanno ancora recato un danno ai concorrenti (danno potenziale). L'interesse tutelato dalla disciplina della concorrenza sleale non si esaurisce nell'interesse degli imprenditori a non vedere alterate le proprie probabilità di guadagno per effetto dei comportamenti sleali dei concorrenti, difatti si tutelano anche i consumatori evitando che essi siano tratti di inganno(anche se non tutelati direttamente, infatti a reagire contro tali atti possono essere solo gli imprenditori concorrenti). Per i consumatori si hanno norme contro gli inganni pubblicitari, infatti nel 2007 nel codice del consumo viene introdotta una disciplina contro tutte le pratiche commerciali scorrette nei confronti dei consumatori (ogni interessato può richiedere all'autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità non veritiera ). (ritornando al disc precedente)Gli atti di concorrenza sleale sono definiti dall'articolo 2598; Atti di confusione: si tratta di ogni atto idoneo a creare confusione con i prodotti o con l'attività di un concorrente. Molteplici sono le tecniche e le pratiche che un imprenditore può porre in atto, il legislatore di individua espressamente due: -l'uso di nome o di segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri imprenditori concorrenti. -L'imitazione servile dei prodotti di un concorrente (riproduzione delle forme esteriori o anche dell'aspetto complessivo del prodotto--inducendo il pubblico a supporre che i due prodotti(originale-copia) vengano dalla stessa impresa. Atti di denigrazione: consistono nel diffondere le notizie sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito. Si vogliono falsare gli elementi di valutazione del pubblico e spesso ci si avvale della pubblicità. Quella denigrazione si intende mettere in cattiva luce i concorrenti danneggiando la loro reputazione commerciale. Un esempio classico di concorrenza sleale per denigrazione alla pubblicità iperbolica con cui si tende ad accreditare l'idea anche il proprio prodotto sia il solo possedere specifiche qualità o determinati pregi(non oggettivi). Poi ci può essere la pubblicità comparativa ( che non sempre non va bene): la comparazione è lecita quando è fondata su dati veri ed oggettivamente verificabili e non genera confusione sui mercato e non comporta discredito o denigrazione del concorrente (altrimenti deve essere vietata). Poi si può avere pubblicità menzognera-falsa attribuzione ai propri prodotti di qualità o pregi non appartenenti ad alcun concorrente. Atti di vanteria: con lavanderia si intende invece incrementare artificiosamente il proprio prestigio attribuendo i propri prodotti o alla propria attività pregi e qualità che in realtà appartengono a uno o più concorrenti. Si vogliono falsare gli elementi di valutazione del pubblico e spesso ci si avvale della pubblicità LE SOCIETA’ Il sistema legislativo Le società sono organizzazioni di persone di mezzi create dall'autonomia privata per l'esercizio in Comune di un’ attività produttiva. Sono le strutture organizzative tipiche, anche se non esclusive, previste dall'ordinamento per l'esercizio in forma associata dell'attività di impresa .Le società costituiscono perciò la categoria di imprese collettive nel contempo più numerose e più importante, anche perché questo è l'assetto organizzativo di regola assunto dalle imprese di medie grandi dimensioni. Ci sono 8 tipi di società: società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, le società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata, la società cooperativa e le mutue assicuratrici. A questi si sono di più recente affiancati altri due tipi di società regolati dal diritto comunitario: la società europea e la società cooperativa europea.
Messo infatti che alla società possano partecipare, oltre ai soci professionisti anche soci non professionisti, per la fornitura di prestazioni tecniche o per finalità di investimento (soci capitalisti). Ma al fine di evitare che i soci capitalisti prendano il sopravvento su quelli professionisti è stabilito che il numero e la partecipazione al capitale di questi ultimi deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci punta se viene meno questa condizione, la prevalenza dei soci professionisti deve essere ristabilita in sei mesi altrimenti la società si scioglie. La partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti. La cancellazione del socio professionista dall'albo di appartenenza comporta anche l'esclusione della società. La società tra professionisti è tenuta ad iscriversi in un'apposita sezione speciale nel registro delle imprese, con funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia. Vi sono poi regole speciali per l'esercizio in forma societaria della professione di avvocato: che può essere costituita in forma di società di persone, di capitali o cooperative. Possono diventare soci non solo avvocati, ma anche iscritti negli albi di altre professioni o soggetti privi di requisiti. I soggetti professionisti (avvocati e non) devono essere titolari di almeno 2/3 del capitale dei diritti di voto, pena scioglimento della società ;però la nomina degli amministratori può essere anche di soci capitalisti. La società tra avvocati è iscritta in una sezione speciale dell'albo degli avvocati e ad essa si applicano le norme professionali e deontologiche che disciplinano la professione di avvocato. La radiazione del socio professionista dall'albo costituisce causa di esclusione dalla società. Inoltre, la società fra avvocati non è soggetta a liquidazione giudiziale in quanto non svolge attività d'impresa. Lo scopo della società (3) L'ultimo elemento caratterizzante le società è costituito dallo scopo, l'articolo 2247 enuncia solo uno dei possibili scopi cioè di divisione degli utili. Una società può essere costituita per svolgere attività di impresa con terzi allo scopo di conseguire utili (lucro oggettivo), destinati ad essere successivamente divisi fra i soci(lucro soggettivo). Il legislatore definisce che le società di persone e di capitali come società lucrative. Mi sono però anche società cooperative che devono perseguire per legge uno scopo mutualistico, cioè di fornire direttamente i soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci otterrebbero sul mercato. Il loro scopo tipico è quello di procurare i soci un vantaggio patrimoniale diretto, che può consistere in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro. Un vantaggio patrimoniale che comunque, si produce direttamente nelle sfere individuali di singoli soci. Anche la società cooperativa devo operare con metodo economico, non è però una società istituzionalmente preordinata per la realizzazione di uno scopo di lucro in senso proprio(lucro soggettivo), anche se non le precluso di svolgere attività con i terzi di conseguire utili da tale attività( lucro oggettivo). Inoltre è da tener presente che tutti i tipi di società ( tranne s.semplice) Possono essere utilizzati anche per la realizzazione di uno scopo consortile. Anche una società consortile è tenuta ad operare con metodo economico, per la realizzazione di uno scopo economico dei soci consistente in un particolare vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati: sopportazioni di minor costi o realizzazione di maggior guadagni nelle rispettive imprese. In definitiva le società possono essere distinte in tre grandi categorie: le società lucrative (art.2247), le società mutualistiche(art.2511) e società consortili (art.2615-ter). n.b: Oggi la legge consente alle società che intendono agire in modo socialmente responsabile di segnalarlo all'esterno aggiungendo alla propria ragione o denominazione sociale l'espressione “società benefit”. Tale società è una società che oltre allo scopo lucrativo o mutualistico, persegue anche una finalità di beneficio comune nei confronti della comunità, l'ambiente, cultura, società civile eccetera. Possono avere degli incentivi pubblici e avvantaggiarsi del ritorno d'immagine e dell'apprezzamento del pubblico... L'uso abusivo di denominazione di società benefit costituisce pubblicità ingannevole ed è soggetto alla relativa disciplina sanzionatoria. I tipi di società Si hanno diverse distinzioni:
Hanno personalità giuridica le società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni,srl) e le società cooperative. Non hanno personalità giuridica le società di persone ( ss,società in nome collettivo e società in accomandita semplice). Nelle società di capitali (in quanto società con personalità giuridica) è inderogabile un'organizzazione di tipo corporativo, cioè basata sulla necessaria presenza di una pluralità di organi(assemblea, organo di gestione organo di controllo). Inoltre il funzionamento di organi sociali è dominato dal principio maggioritario, l'assemblea delibera maggioranza anche le modifiche dell'atto costitutivo e le maggioranze sono calcolate in base alle partecipazioni. Quindi il peso di ciascun socio in assemblea è proporzionato all'ammontare del capitale sociale sottoscritto (criterio puramente capitalistico). Nelle società di persone (prive di personalità giuridica) non è prevista un'organizzazione basata sulla presenza di una pluralità di organi. L'attività della società si fonda su un modello organizzativo che riconosce ad ogni socio a responsabilità illimitata il potere di amministrare la società (art.2257) e richiede di regola il consenso di tutti i soci per le modificazioni dell'atto costitutivo. Il singolo socio ha responsabilità illimitata è investito del potere di amministrazione e di rappresentanza della società e ciò indipendentemente dall'ammontare del capitale conferito. Ne consegue che la partecipazione sociale è di regola trasferibile solo col consenso degli altri soci.