
























Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Diritto commerciale - Risposte Aperte - AGGIORNATO E SUPERATO
Tipologia: Panieri
1 / 32
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!

























L’IMPRENDITORE COMMERCIALE LA NOZIONE DI IMPRENDITORE COMMERCIALE PUÒ IDENTIFICARSI COMBINANDO L’ART. 2082 E L’ART. 2195. ART. 2082 C.C. "E’ IMPRENDITORE CHI ESERCITA PROFESSIONALMENTE UN’ATTIVITÀ ECONOMICA ORGANIZZATA AL FINE DELLA PRODUZIONE O DELLO SCAMBIO DI BENI O DI SERVIZI." E NELL’ ART. 2195 C.C DOVE SANCISCE L'OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE. TRA GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE A CARICO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE, PARTICOLARE RILEVANZA HA QUELLO RELATIVO ALLA TENUTA DEI LIBRI E DELLE SCRITTURE CONTABILI INFATTI, L'IMPRENDITORE COMMERCIALE HA L'OBBLIGO DI TENERE REGOLARMENTE: IL LIBRO GIORNALE; IL LIBRO DEGLI INVENTARI; LE ALTRE SCRITTURE CONTABILI PREVISTE IN BASE ALLE DIMENSIONI DELL’IMPRESA. LE SOCIETÀ DI PERSONE E LE SOCIETÀ DI CAPITALI Le società di persone sono disciplinate dagli articoli 2251 a 2324 del Codice Civile. Le società di persone non hanno personalità giuridica; i soci sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali e quindi i creditori sociali possono rivalersi sia nei confronti della società che nei confronti dei singoli soci per il soddisfacimento dei propri crediti. Esistono 3 tipi di società di persone: società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n..c) e la società in accomandita semplice (s.a.s.). La differenza principale è che le prime due sono “commerciali” mentre la società in accomandita semplice può avere un oggetto agricolo o può svolgere una delle attività del piccolo imprenditore o attività non commerciali. Il principio fondamentale delle società di capitali è previsto nell’art. 2325, dove sancisce che per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Una parte fondamentale della disciplina delle società di capitali è dettata a tutela dell’integrità del capitale sociale, che costituisce una fondamentale garanzia per i terzi che vogliono porre in essere dei rapporti giuridica. Esistono tre tipi di società di capitali: società per azione (Spa), società a responsabilità limitata (srl) e società in accomandita per azioni (sapa). Sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei diversi settori produttivi. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria. Gli organi delle società di capitali sono: 1) l’assemblea dei soci; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il collegio sindacale. L’assemblea esprime la volontà della società secondo il procedimento di decisione dei soci che funziona in base alla regola maggioritaria: è la maggioranza dei soci in assemblea che esprime la volontà sociale. GLI ENTI NO-PROFIT Gli enti no-profit sono tutte quelle organizzazioni private senza scopo di lucro che forniscono servizi e che sono parte del Terzo Settore, ossia quello a cui appartengono le istituzioni e le organizzazioni che si collocano tra lo Stato ed il mercato. Questi enti hanno come finalità quelle socialmente rilevanti e di pubblica utilità, la loro natura è privatistica e utilizzano tutte le risorse per realizzare il proprio scopo. Gli enti no profit possono essere strutturati in diverse forme giuridiche, quali ad esempio: associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale. Dal punto di vista fiscale gli enti no profit possono assumere una delle seguenti qualificazioni tributarie: ente non commerciale, ente commerciale, onlus. LA DISCIPLINA DELLA CONCORRENZA Il principio della libertà d’iniziativa economica privata è previsto dall’art. 41 della costituzione. Da qui deriva il riconoscimento della libertà di concorrenza: chiunque può iniziare un’attività economica anche se la stessa è già esercitata da altri imprenditori. Solo una piena competizione può consentire che le imprese più efficienti progrediscano a scapito di quelle meno efficienti. Essa però non deve essere sleale (art. 2598 c.c.) e non deve indurre in confusione: usando nomi o segni distintivi usati da altri, imitando i prodotti di altri, compiendo con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. Non bisogna compiere atti denigratori come discreditare i prodotti o l'attività di un concorrente. La concorrenza perfetta, però, non si è mai completamente realizzata, anzi, in una fase di capitalismo avanzato, come quella attuale, si è imposto un altro tipo di mercato, il mercato oligopolistico che può considerarsi l'antitesi di quello concorrenziale, in questo mercato, infatti: operano poche imprese di notevoli dimensioni; l’ingresso nel mercato di nuove imprese è estremamente difficoltoso poiché sono necessari ingenti investimenti. LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ AGRICOLA L’attività agricola è costituita da un’impresa la cui attività è fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che utilizza o può utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Nessuna rilevanza ha il modo di produzione (e quindi se si utilizzano ingenti capitali). Art. 2135. c.c. Questa attività ha agevolazioni e semplificazioni burocratiche, riguardanti: – l’esclusione dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili; – l'iscrizione al registro delle imprese solo a fini dichiarativi; – la non assoggettabilità al fallimento ed alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza; – la mancanza dell’obbligo di rispettare lo statuto dell'imprenditore commerciale (in quanto la figura dell'imprenditore agricolo è disciplinata da leggi speciali). L'IMPRENDITORE AGRICOLO _ Le attività agricole essenziali Ai sensi dell’art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. ). Svolge un'attività creatrice di ricchezza con determinate agevolazioni e semplificazioni burocratiche, riguardanti: · l’esclusione dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili · l'iscrizione al registro delle imprese solo a fini dichiarativi · la non assoggettabilità al fallimento ed alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza · la mancanza dell’obbligo di rispettare lo statuto dell'imprenditore commerciale (in quanto la figura dell'imprenditore agricolo è disciplinata da leggi speciali).. Oggi il progresso tecnologico può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali anche in agricoltura e può sollevare sul piano giuridico il dubbio se alcuni imprenditori agricoli debbano essere ricompresi sotto la disciplina delle imprese commerciali. L’IMPRENDITORE /La definizione di Imprenditore/ La nozione generale di imprenditore/ Art 2082 cod civ Secondo l’art. 2082 è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Dall’articolo si rileva che l’impresa è attività caratterizzata da uno specifico scopo (la produzione o lo scambio di beni o servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (essa deve essere svolta in maniera organizzata, con metodo economico e con professionalità). L'attività è economica in quanto creatrice di ricchezza. E' economica anche l'attività senza scopo di lucro purchè copra i costi di
produzione tramite i ricavi (pareggio). Chi opera in perdita non è imprenditore. L'attività deve essere esercitata con continuità e stabilità e non in modo occasionale. Non è imprenditore chi produce per l'auto consumo. LE ATTIVITÀ CONNESSE Le attività connesse sono attività oggettivamente commerciali ma che vengono trattate come agricole laddove sussistono delle condizioni: – connessione soggettiva (il soggetto che la svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse); – connessione oggettiva (le attività devono consistere nella trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente nell’esercizio delle attività agricole principali, oppure utilizzando prevalentemente le attrezzature dell’azienda agricola). Esempio di attività connesse sono gli agriturismi. LE DIFFERENZE TRA IMPRESA AGRICOLA ED IMPRESA COMMERCIALE L’Impresa agricola è ogni impresa la cui attività è fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. Nessuna rilevanza ha il modo di produzione (e quindi se si utilizzano ingenti capitali). L’attuale art. 2135 c.c. afferma che: per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. L'Impresa Commerciale è l’Impresa che esercita: – un’attività industriale diretta alla produzione di beni non agricoli (cioè alla creazione di risultato economico nuovo); – intermediazione nella circolazione di beni (attività di vendita di beni all’ingrosso o al dettaglio); – trasporto per terra, acqua ed aria (si tratta di un’attività di specificazione dell’attività industriale in quanto preordinata alla produzione di un servizio); – bancaria sia in termini di raccolta di risparmio che erogazione di credito; – assicurativa finalizzata a consentire la rivalsa degli assicurati, previo pagamento di un premio, al verificarsi del rischio coperto; – ausiliare delle precedenti e, cioè, tutte quelle attività svolte da un imprenditore a favore di un altro e sono attività strumentali e complementari delle precedenti. L’AZIENDA/ La definizione di Azienda L’articolo 2555 c.c. definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Comprende beni materiali (beni mobili ed immobili), beni immateriali (brevetti, segni distintivi), contratti. Non è necessario che i beni appartengano all'imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente che egli ne abbia il godimento. L’azienda ha carattere oggettivo essendo formata da bene e presuppone l’impresa, della quale costituisce lo strumento I CONSORZI FRA IMPRENDITORI Con il contratto di consorzio più imprenditori, istituiscono,in forma scritta,pena nullità, un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive Imprese secondo l’art. 2602 c.c. L’imprenditore commerciale, entro 30 gg. dall’inizio dell’impresa deve chiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese, indicando: • generalità, • sedi, • rappresentanti, • data inizio attività. In genere, gli organi del consorzio sono due: l’Assemblea, composta da tutti i consorziati, e l’Organo direttivo. All’Assemblea sono rimesse le decisioni sull’attuazione dell’oggetto del consorzio, assunte, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati; per le modificazioni del contratto di consorzio occorre, invece, il consenso di tutti i consorziati. All’Organo direttivo competono, invece, le funzioni esecutive e di gestione, che le parti possono autonomamente articolare nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. L GRUPPO EUROPEO DI INTERESSE ECONOMICO Il Gruppo europeo di interesse economico (Geie) che non ha come scopo quello lucrativo, ha carattere ausiliario rispetto alle attività esercitate dai suoi componenti. Si ha la collaborazione tra i soggetti (società, persone fisiche e altro), per consentire la formazione di un centro per l'imputazione dei rapporti giuridici. Si cerca la cooperazione tra imprese appartenenti a diversi Stati membri. Deve avere almeno due componenti di due stati differenti e non per forza imprenditori ed è formato da società ed enti pubblici o privati, persone fisiche esercitanti attività commerciali, nonché liberi professionisti. Delle obbligazioni contratte dal Geie rispondono illimitatamente tutti i soci e la responsabilità dei singoli è sussidiaria rispetto al gruppo. Il Geie si costituisce per mezzo di un contratto formale. LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA Per legge, alcune particolari categorie di imprese, non sono assoggettabili al fallimento, bensì a questa particolare procedura che è concorsuale a carattere amministrativo. Tali categorie di imprese sono quelle sottoposte al controllo dello Stato: banche, imprese di assicurazione, le società cooperative, gli istituti per le case popolari, ecc. La liquidazione presenta diverse particolarità: innazitutto non viene disposta dall'Autorità Giudiziaria, ma da un organo amministrativo; inoltre non presuppone uno stato di insolvenza ed ha come finalità la cessazione dell'impresa attraverso la definizione dei suoi rapporti di tipo debitorio e di altra natura. E' una procedura liquidatoria nel senso che tende a sottrarre l'azienda all'imprenditore tentando una riallocazione della stessa (vendita in blocco) che garantisca il mantenimento dei posti di lavoro. Successivamente si propone il piano di ripartizione dell'attivo. La procedura si può chiudere anche con concordato, ma questo deve essere omologato dal Tribunale. OPERE D’INGEGNO e INVENZIONI INDUSTRIALI Invenzioni industriali Le opere dell’ingegno (idee creative nel campo culturale) e le invenzioni industriali (idee creative nel campo della tecnica) costituiscono le due grandi categorie di creazioni intellettuali regolate dal nostro ordinamento. Le opere dell’ingegno formano oggetto del diritto d’autore. Le invenzioni industriali a loro volta possono formare oggetto, a seconda dello specifico contenuto: • brevetto per invenzioni industriali; • brevetto per modelli di utilità oppure della registrazione per disegni e modelli. Diritto d’autore e brevetti industriali formano anche oggetto di un’articolata disciplina internazionale, che integra ed estende la protezione offerta dalle singole legislazioni nazionali. Chiunque ha fatto uso dell’invenzione nella propria azienda, nei 12 mesi anteriori al deposito della domanda di brevetto, può continuare a sfruttare l’invenzione stessa nei limiti del pre-uso. L’ACQUISTO DELLA QUALITÀ DI IMPRENDITORE La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa. Gli atti di organizzazione fanno acquistare la qualità di imprenditori quando manifestano in modo non equivoco lo stabile orientamento dell’attività verso un determinato fine produttivo. Perciò, un singolo atto non sarà di regola sufficiente perché una persona fisica diventi imprenditore; e anche più atti non potrebbero bastare se risultano
essere messi in uso; devono essere tenute secondo le regole di una ordinata contabilità: senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate siano leggibili. E' oggi possibile la tenuta con modalità informatica e archiviazione virtuale. Conservazione: Vanno conservati per 10 anni le scritture contabili e la corrispondenza commerciale: gli originali delle lettere, telegrammi, fatture, ricevute e copie di lettere, telegrammi, fatture inviate. LE RETI DI IMPRESE Le reti di impresa sono forme di aggregazione di imprenditori attorno ad un progetto condiviso. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co.4- ter, DL. n:5/2009, conv. con Legge 33/2009 e successive modificazioni e integrazioni). Il fine perseguitato e la durata del contratto sono elementi chiave per distinguere le reti di imprese da altre forme aggregative quali i consorzi e le ATI (Associazione Temporanea d’Impresa). LA COMMISSIONE VIETTI (RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE) La legge 366 del 2001 conteneva una delega con tre criteri: – 1 Riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative; – 2 disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali; – 3 nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti relativi al diritto societario e alle materie affini. Per questo motivo venne costituita presso il Ministero della Giustizia una commissione presieduta da Michele Vietti con il compito di fornire “ausilio scientifico per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi”: – 1. d.lgs. 11 aprile 2002, n.61: “Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali”; – 2. d.lgs. 17/1/2003 n.5: “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia”; – 3. d.lgs. 17/1/2003 n.6: “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative”. L’entrata in vigore della riforma fu fissata al 1/1/2004, con una vacatio legis di circa 1 anno, giustificata dalla complessità ed ampiezza dell’intervento. Per provvedere al coordinamento delle norme riformate con altre disposizioni vigenti furono approvati due decreti correttivi: i d.lgs 37/2004 e 310/2004. La legge delega 366/2001, che consta di 12 articoli, innova in 3 settori diversi: – 1. La disciplina civilistica delle società di capitali e delle società cooperative; – 2. La disciplina penale degli illeciti commessi in ambito societario; – 3. La disciplina del rito processuale civile in materia societaria. LA COMMISSIONE RORDORF (RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE) È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, elaborato dalla Commissione Rordorf. Il disegno di legge va a completare e ad integrare le disposizioni normative varate nel decreto 83 del 2015 ed allinea la normativa italiana in tema d’insolvenza a quella presente negli altri Stati membri, salva una successiva attività di armonizzazione normativa su base comunitaria in fase di definizione. Il tentativo è quello di attuare un organico approccio di riforma attraverso un nuovo Testo unico dell’insolvenza. Obiettivo del presente contributo è quello di rappresentare in maniera sintetica i principali interventi normativi inseriti nel disegno di legge delega messo a punto dalla Commissione Rordorf e approvate dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016. Il disegno di legge delega si sofferma ad enunciare i nuovi principi dell’istituto della liquidazione giudiziale chiamata a prendere il posto dell’attuale procedura di fallimento rendendola più rapida e snella nella sua applicazione pur conservando gli attuali caratteri fondamentali. L FALLIMENTO Il fallimento è una procedura concorsuale che può essere attivata per liquidare l’impresa e distribuire il ricavato ai creditori oppure per tentare di salvarla nel caso in cui l’imprenditore commerciale non sia più in grado di pagare i propri debiti (stato di insolvenza). Il fallimento è la più nota delle procedure concorsuali ed è disciplinato dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) significativamente modificato di recente dal D.Lgs 9 gennaio 2006 n.5 e dal D.Lgs 12 settembre 2007 n.169. I presupposti per dichiarare il fallimento sono: lo stato di insolvenza del debitore (Cioè quando l’imprenditore non è più in grado di soddisfare con continuità le proprie obbligazioni); la natura di imprenditore commerciale privato. Il fallimento di per sé non è un reato ma se lo stato di insolvenza dipende da colpe o dà luogo a frodi possono sorgere diverse figure di reato: – bancarotta semplice quando l'imprenditore non ha tenuto o ha tenuto in modo irregolare le scritture contabili prescritte dalla legge. – bancarotta fraudolenta quando l'imprenditore ha distrutto o sottratto o falsificato le scritture contabili allo scopo di procurare a se stesso o ad altri un profitto ingiusto recando danno ai creditori, oppure ha distrutto, nascosto o dissipato i suoi beni. La dichiarazione di fallimento è effettuata al tribunale del luogo dell’impresa su richiesta: del debitore, di uno più creditori, del pubblico ministero. LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI Nello svolgimento dell'attività d'impresa, l'imprenditore può trovarsi in una particolare condizione economico-finanziaria che gli impedisce di poter far fronte al pagamento dei debiti. Tale particolare condizione di crisi realizza quello che viene definito stato di insolvenza dell'imprenditore. Al verificarsi dello stato di insolvenza subentra il diritto dei creditori ad essere soddisfatti nei loro crediti attraverso la garanzia della parità di trattamento. Questa garanzia di pari trattamento viene attuata dall'ordinamento attraverso delle procedure tendenti alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore e alla successiva pari soddisfazione dei creditori. Queste procedure prendono il nome di procedure concorsuali e sono procedure giudiziali in quanto comportano l'intervento dell'Autorità Giudiziaria che provvede alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i creditori. L'INSTITORE L’institore è colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Corrisponde al direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo. E’ posto al vertice della gerarchia del personale. L'institore è investito dall'imprenditore di un potere di rappresentanza generale, che abbraccia tutte le operazioni della struttura alla quale è preposto tranne l’alienazione di beni immobili e la costituzione di ipoteche sui beni immobili del preponente, se non è stato espressamente autorizzato con una procura.
I COLLABORATORI DELL'IMPRENDITORE L’imprenditore commerciale medio grande si avvale di ausiliari (dipendenti o autonomi) ai quali possono essere conferiti poteri di rappresentanza. La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di ausiliari dell’imprenditore commerciale non piccolo, dotati di potere di rappresentanza: institori (colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa), procuratori (in base a un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad essa)e commessi (sono ausiliari subordinati a cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi). IL PROCURATORE I procuratori, in base a un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad essa. Sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore dell'impresa o ad una serie specifica di atti: dirigenti intermedi. In base all'art. 2209 c.c. sono procuratori coloro che in base a un rapporto continuativo, abbiano il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad esso. IL COMMESSO I commessi sono ausiliari subordinati a cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi. Possono compiere gli atti che ordinariamente sono collegati alle operazioni di cui sono incaricati. Salvo espressa autorizzazione, i commessi: non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto; se preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa. L'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA Questa procedura sostanzialmente ricalca la disciplina e lo schema della liquidazione coatta amministrativa e mira a mediare il soddisfacimento dei creditori dell'imprenditore insolvente con la salvezza del complesso produttivo e della sua forza lavoro. Si tratta di una procedura recente, introdotta nel '79, per evitare l'assoggettamento al fallimento di imprese con particolari caratteristiche dimensionali, cioè aventi un numero di dipendenti maggiore di 200 unità. Infatti, applicare il fallimento a queste imprese causerebbe problemi di natura economica e sociale. Caratteristica della procedura è la redazione di un piano di risanamento della struttura aziendale che può prevedere la continuazione dell'esercizio dell'impresa per un tempo massimo di 2 anni. LE ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA L’A.T.I., così come previsto dall’art. 34, D.lgs. n. 103/2006, può essere realizzata da imprese individuali, società commerciali, cooperative, consorzi tra cooperative, consorzi tra imprese artigiane. Talora l’imprenditore non possiede le conoscenze ed i fondamenti di base per la realizzazione di opere e forniture articolate o di grandi dimensioni. Per questi motivi, si rende indispensabile il ricorso ad una collaborazione che, facendo leva sulle peculiarità e capacità dei singoli partecipanti, possa dar luogo ad una sinergia di gruppo che consenta il conseguimento di obiettivi, altrimenti irraggiungibili per i singoli imprenditore. E’ un contratto per cui un soggetto, definito mandatario-capogruppo, si obbliga a compiere determinati atti per conto del mandante. LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE Lo statuto dell'imprenditore stabilisce che egli ha: – l’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese nella Sezione Ordinaria la cui efficacia dichiarativa è opponibile ai terzi a meno che non si prova che erano a conoscenza dell’atto; quella costitutiva, invece, è necessaria per avere effetti verso i terzi; quella normativa è necessaria per applicare il regime giuridico. – Obbligo di tenuta delle scritture contabili – art. 2214 c.c. – documenti che contengono la rappresentazione degli atti d’impresa; – soggezione alla disciplina speciale della rappresentanza commerciale (institori, procuratori e commessi). – soggezione alle procedure concorsuali. Si applicano a tutti gli imprenditori le regole relative all' azienda (art. 2555 ss.), segni distintivi (art. 2.563 ss.) e concorrenza (art. 2.595 ss.). LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ D'IMPRESA Attività caratterizzata da uno specifico scopo cioè quello della produzione o scambio di beni o servizi, e da specifiche modalità di svolgimento: essa deve essere svolta in maniera organizzata, con metodo economico e con professionalità. L’Impresa Commerciale esercita: – un’attività industriale diretta alla produzione di beni NON agricoli o di servizi; – un’attività intermediaria nella circolazione dei beni: attività commerciali/ di distribuzione/bancarie; – un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; – un’attività bancaria o assicurativa; – altre attività ausiliarie alle precedenti: imprenditori che operano a vantaggio di altri imprenditori (mediatore, agente di commercio, agenzie di viaggi o pubblicitarie). L’IMPRESA. NOZIONE ECONOMICA E GIURIDICA L’impresa è l’attività economica organizzata ed esercitata professionalmente dall’imprenditore al fine della produzione e dello scambio. Essa dottrinalmente è un insieme di atti che nel loro insieme comportano l’assoggettamento di chi li esercita anche a una disciplina particolare, ossia lo “statuto dell’imprenditore”. L’impresa ha carattere soggettivo infatti essa è l’attività svolta dall’imprenditore. È attività d’impresa lo svolgimento di un’attività produttiva, cioè di un’attività volta alla produzione di nuova ricchezza grazie alla produzione, o allo scambio, di beni e servizi. Non è impresa l’attività di mero godimento. Classico è l’esempio del proprietario di immobili che li concede in locazione: egli non è imprenditore in quanto si limita a godere i frutti dei propri beni. L'art. 2195 definisce un imprenditore commerciale, e quindi attività commerciale, chi esercita un’attività industriale volta alla produzione di beni non agricoli di servizi; un’attività intermediaria nella circolazione di beni; attività di trasporto; bancaria o assicurativa e attività ausiliarie. Ci sono inoltre imprese agricole, artigiane, familiari. Infine in base alle dimensioni si possono distinguere in piccole o grandi imprese. L’INDIVIDUAZIONE DELL’IMPRESA
Il principio fondamentale delle società di capitali è previsto nell’art. 2325, comma 1 del Codice Civile che stabilisce la responsabilità limitata dei soci con riferimento alle obbligazioni sociali. Dall’art. 2325 c.c. si desume pure un altro principio fondamentale: neanche chi agisce in nome e per conto della società risponde delle obbligazioni sociali. Quest’ultimo principio sottolinea la differenza delle società di capitali rispetto alle società di persone. I creditori sociali, per il soddisfacimento del loro credito verso la società, possono rivalersi soltanto sul patrimonio della società. Per questa ragione, una parte fondamentale della disciplina delle società di capitali è dettata a tutela dell’integrità del capitale sociale, che costituisce una fondamentale garanzia per i terzi che vogliono porre in essere dei rapporti giuridici con la società. Esistono tre tipi di società di capitali: Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (S.a.p.a.). Le società di capitali sono enti forniti di personalità giuridica. La loro esistenza ha inizio con l’iscrizione nel Registro delle Imprese. La regolamentazione delle società di capitali è disciplinata principalmente dalla legge. In quanto persone giuridiche, le società di capitali acquistano in proprio diritti ed obblighi con piena capacità giuridica patrimoniale. La costituzione di una società di capitali consente pertanto la gestione impersonale dell’impresa commerciale. Gli organi delle società di capitali sono l’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. L’assemblea esprime la volontà della società secondo il procedimento di decisione dei soci che funziona in base alla regola maggioritaria: è la maggioranza dei soci in assemblea che esprime la volontà sociale. Essa può essere ordinaria o straordinaria. Al consiglio di amministrazione è affidata la gestione della società. Agli amministratori è affidato anche il potere di rappresentanza della società: gli amministratori che hanno la rappresentanza della società possono compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale; gli amministratori vengono nominati dall’assemblea e possono essere dalla stessa revocati. Possono essere nominati amministratori anche i non soci. Gli amministratori devono adempiere i doveri previsti dalla legge e dall’atto costitutivo con la diligenza del mandatario. Il collegio sindacale è l’organo di controllo interno della società. Il collegio sindacale ha il compito di controllare: l’operato degli amministratori, l’osservanza da parte di questi della legge e dell’atto costitutivo, e la regolare tenuta della contabilità sociale. Le società di capitali come entità patrimoniali sono rappresentate annualmente secondo il sistema della contabilità dell’impresa commerciale, che si chiude con i documenti del bilancio. Anche se il tipo di società di capitali più utilizzato nella prassi commerciale è la società a responsabilità limitata, la società per azioni è il principale istituto del capitalismo italiano per dimensioni del patrimonio, volume di affari e di lavoro. L’ATTIVITÀ PRODUTTIVA È attività d’impresa lo svolgimento di un’attività produttiva, cioè di un’attività volta alla produzione di nuova ricchezza grazie alla produzione, o allo scambio, di beni e servizi. Non è impresa l’attività di mero godimento. Classico è l’esempio del proprietario di immobili che li concede in locazione: egli non è imprenditore in quanto si limita a godere i frutti dei propri beni. Un’attività può, però, costituire allo stesso tempo godimento di beni preesistenti e produzione di nuovi beni o servizi. Ed in tal caso, in presenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 2082, fa acquistare la qualità di imprenditore. Ad esempio l’attività alberghiera. LE SOCIETÀ DI PERSONE Le società di persone sono disciplinate dagli art. 2251 c.c. a 2324 c.c.. Le società di persone non hanno personalità giuridica; i soci sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali e quindi i creditori sociali possono rivalersi sia nei confronti della società che nei confronti dei singoli soci per il soddisfacimento dei propri crediti. Sia i rapporti tra società e soci che i rapporti tra i soci sono condizionati dall’intuitus personae, cioè dall’affidamento e dalla fiducia reciproca; l’essenza personale (di persone fisiche) segna la differenza di natura con le società di capitali. Ai soci è lasciata ampia autonomia di determinazione del rapporto sociale, fatte salve alcune disposizioni che invece sono inderogabili. Esistono tre tipi di società di persone: società semplice (s.s.), società in nome collettivo (s.n.c.) società in accomandita semplice (s.a.s). IL PROBLEMA DELL’IMPRESA CIVILE L’Impresa Civile, NON svolge "attività industriale" in senso tecnico, poiché, non trasforma materie prime e, d'altro canto, non svolgerebbe attività d'intermediazione di cui al n. 2 dell'art. 2195; si osserva, infatti, che le imprese minerarie, per esempio, non trasformano materie prime e che quando un soggetto vende beni propri, non svolgerebbe l'attività "intermediaria nella circolazione dei beni" proprio perché manca l'attività dell'acquistare e rivendere. Di conseguenza l'imprenditore civile non rientrerebbe nella categoria degli imprenditori commerciali e non dovrebbe soggiacere al relativo statuto. La figura dell'impresa civile non è però accettata da parte autorevole (e maggioritaria) della dottrina, oltre a essere praticamente ignorata dalla giurisprudenza; tra le critiche che si pongono a tale figura, la più fondata è quella che riguarda la disparità di trattamento tra le imprese commerciali vere e proprie e quelle civili; queste ultime (spesso di grandi dimensioni) non potendo fallire godrebbero di una posizione di favore di cui non si comprende il fondamento; non si capisce, infatti, perché non dovrebbe fallire una impresa mineraria, magari di grandi dimensioni e con centinaia di dipendenti, mentre potrebbe fallire l'impresa che trasforma i prodotti estratti in miniera; in entrambi i casi, infatti, si pongono gli stessi problemi di tutela dei creditori, delle maestranze etc. PICCOLO IMPRENDITORE. IMPRESA FAMILIARE Art. 2083 c.c., sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per avere un piccolo imprenditore è quindi necessario che: a) l’imprenditore presti il suo lavoro nell’impresa; b) il suo lavoro e quello degli eventuali familiari prevalga (in senso qualitativo -funzionale) rispetto al capitale proprio o altrui investito nell’impresa e rispetto al lavoro altrui. Come conseguenza, ad esempio, non è mai piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali (un gioielliere), anche se non si avvale di nessun collaboratore. I piccoli imprenditori NON falliscono. Le società NON sono considerate, in nessun caso, piccoli imprenditori. Non è un piccolo imprenditore chi ha un numero consistente di dipendenti o un rilevante capitale. È impresa familiare l’impresa nelle quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore: è la cosiddetta famiglia nucleare. LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che vengono trattate come agricole a condizione che sussistano: • Connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse; • Connessione oggettiva: le attività devono consistere nella trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente nell’esercizio delle attività agricole principali, oppure utilizzando prevalentemente le attrezzature dell’azienda agricola. IL RUOLO DELLA DISTINZIONE
Il Sistema dei Segni Distintivi sono collettori di clientela in quanto consentono di individuare una data impresa sul mercato e distinguerla dai concorrenti. Attorno ai segni distintivi ruotano i seguenti interessi: •Tutela per gli imprenditori precludendo ai concorrenti l’uso di segni similari idonei a creare confusione •Tutela per i terzi che entrano in contatto con l’azienda a non essere tratti in inganno sull’identità dell’imprenditore. •Tutela di uno svolgimento ordinato e leale della competizione concorrenziale. In generale l’imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi ma deve pur sempre rispettare determinate regole. Ha diritto all’uso esclusivo dei propri segni distintivi (diritto relativo - strumentale) e può trasferire ad altri i propri segni distintivi. IL CRITERIO DIMENSIONALE. LA PICCOLA IMPRESA Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per avere un piccolo imprenditore è quindi necessario che:
Per avere un’impresa è essenziale che l’attività produttiva sia condotta con metodo economico, cioè secondo modalità che consentano almeno l’autosufficienza economica (pareggio fra i costi e i ricavi). Lo scopo di lucro non è considerato requisito essenziale per l’attività economica. La risposta è decisamente negativa se per scopo lucrativo si intende il movente psicologico dell’imprenditore (lucro soggettivo). Ciò in quanto la disciplina giuridica deve considerare solo elementi oggettivi. La risposta deve essere però negativa anche se per scopo di lucro si intende il lucro oggettivo, cioè il fatto che l’attività deve essere svolta secondo modalità volte a massimizzare i ricavi. La nozione di imprenditore è infatti nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata (fra cui vi è anche l’impresa mutualistica) sia dell’impresa pubblica; e ciò implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori. L’impresa pubblica e l’impresa cooperativa (che ha scopo mutualistico) dimostrano perciò che il requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro. IMPRESA E PROFESSIONI INTELLETTUALI I liberi professionisti (avvocati, dottori commercialisti, notai, etc.) non sono mai in quanto tali imprenditori. Il professionista è imprenditore solo se l’esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma d’impresa. È il caso del medico che gestisce una clinica privata nella quale opera, o del professore titolare di una scuola privata nella quale insegna. In questi casi si è in presenza di due distinte attività, intellettuale e di impresa, e troveranno perciò applicazione nei confronti dello stesso soggetto sia la disciplina specifica dettata per la professione intellettuale (ad es: necessità di iscrizione agli albi professionali), sia la disciplina dell’impresa. Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore (è perciò risulta escluso dallo statuto dell’imprenditore, con i suoi vantaggi quali la sottrazione al fallimento ma con anche i suoi svantaggi, quali l’inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale; divieto per i professionisti di farsi pubblicità, etc.). IL PICCOLO IMPRENDITORE NEL CODICE CIVILE Secondo l'Art. 2083 c.c. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per avere un piccolo imprenditore è quindi necessario che: a) l’imprenditore presti il suo lavoro nell’impresa; b) il suo lavoro e quello degli eventuali familiari prevalga (in senso qualitativo -funzionale) rispetto al capitale proprio o altrui investito nell’impresa e rispetto al lavoro altrui. IL PROBLEMA DELL’IMPRESA ILLECITA Bisogna sempre tutelare i terzi che possono benissimo avere concluso con imprenditori illeciti contratti puliti. A questo punto occorre distinguere imprese illecite ed imprese immorali. Sono illecite le imprese che hanno carenza di requisiti amministrativi pure avendo per oggetto attività meritevoli di tutela, come il negozio aperto senza autorizzazione. Sono invece immorali le Imprese che hanno per oggetto la produzione di beni o servizi che vanno contro le normative, droga, gestione della prostituzione. La qualità di imprenditore è riconosciuta anche quando l’attività produttiva è illecita. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, non vi è alcuna ragione per sottrarre al fallimento un contrabbandiere o un produttore di droga. Chi viola la legge non potrà avvalersi delle norme che tutela. IL PROBLEMA DELL’IMPRESA PER CONTO PROPRIO Si è imprenditori anche se si produce beni per uso personale (impresa per conto proprio). La destinazione al mercato della produzione non è infatti richiesta da alcun dato legislativo. Nell’Art. 2082 c.c., è espressamente prevista l'impresa finalizzata al consumo proprio senza lo scambio, inoltre, in pratica le figure di imprenditori per conto proprio sono pochissime, infatti già facendo distinzioni sulla personalità giuridica delle società cooperative non si può prospettare una impresa per conto proprio, come non lo è lo scambio tra organismi autonomi di uno stesso ente pubblico. Potrebbe invece esserla la costruzione di un immobile in economia, cioè non destinato alla vendita, il problema non sussiste, in quanto lo status di imprenditore edile si ha con la costruzione a prescindere dall'uso che se ne farà dell'immobile. ATTIVITÀ DI IMPRESA E SCOPO DI LUCRO E' attività d'impresa lo svolgimento di un'attività produttiva, cioè di un'attività volta alla produzione di nuova ricchezza grazie alla produzione, o allo scambio, di beni e servizi. Lo scopo di lucro non è considerato requisito essenziale per l’attività economica. Sia lucro soggettivo che oggettivo. L’attività deve essere svolta secondo modalità volte a massimizzare i ricavi.
La società in accomandita semplice s.a.s. è una Società Semplice pertanto quella tipologia di impresa per la quale due o più persone conferiscono beni e/o servizi per l’esercizio in comunione di un’attività economica con lo scopo di dividerne gli utili finali ai sensi dell' art. 2247 c.c.. Nella s.a.s. convivono due categorie di soci indicati nell’atto costitutivo: • Soci accomandatari: responsabili solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali; • Soci accomandanti: obbligati nel limite della quota di capitale sottoscritta. La società, dopo la costituzione deve essere iscritta nel Registro Imprese entro e non oltre 30 giorni dall'atto del notaio dagli amministratori o dal notaio stesso, e all'interno della ragione sociale deve contenere almeno un nome del socio accomandatario (Esempio: Unicoweb di Marco Rossi); la presenza nella denominazione della società del nome di un socio accomandante comporta a questi la perdita della responsabilità limitata al proprio capitale. L’amministrazione della società in accomandità semplice può essere conferita solo ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono, quindi, compiere atti amministrativi, né trattare o concludere affari in nome e per conto della società, se non tramite procura speciale emessa dal socio accomandatario e per singoli affari. I soci accomandanti hanno comunque diritto di aver comunicazione annuale del bilancio di esercizio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. Riguardo le cause di scioglimento, la s.a.s. si scioglie per: • decorso del termine; • conseguimento dell’oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; • volontà dei soci accomandatari; • venir meno della pluralità dei soci, se entro sei mesi questa non è ricostituita; • fallimento; • provvedimento dell’autorità governativa; • altre eventuali cause previste nel contratto sociale. I CONSORZI FRA IMPRENDITORI Il consorzio di imprenditori è un gruppo di imprese munite di una organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, secondo la nozione dell’art. 2602 c.c. I consorzi possono essere limitativi della concorrenza creati da imprese che svolgono attività uguali o simili che si uniscono per stipulare patti di non concorrenza; oppure di coordinamento creati da imprenditori che svolgono diverse attività per svolgere in comune alcune fasi dell’attività di impresa. Si dividono in interni (l’organizzazione comune è volta a regolare i rapporti tra i consorziati) esterni (son quelli destinati a svolgere attività con i terzi). LA SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO La società in nome collettivo (o S.n.c.) è un tipo di società di persone disciplinato dagli artt. 2291-2312 del codice civile in cui tutti i soci rispondono solidalmente, illimitatamente, personalmente e sussidiariamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.).[1] Ha normalmente ad oggetto l'esercizio delle attività commerciali di dimensioni medio-piccole, è tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili e può essere sottoposta a procedura di fallimento. Il codice distingue due tipi di società in nome collettivo: •la "società in nome collettivo regolare" che si ha quando la società sia iscritta nel registro delle imprese. In tal caso l'atto costitutivo della società deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata; •la "società in nome collettivo irregolare", che si ha quando la società non è iscritta nel registro delle imprese. La società si realizza con il deposito dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2295 c.c., che deve essere depositato presso il registro delle imprese (art. 2296 c.c. Pubblicazione): ed è indispensabile che le firme dell'atto siano autenticate da un notaio. LA SOCIETÀ SEMPLICE Si tratta della società più elementari tra tutte quelle contemplate dal nostro ordinamento. La caratteristica fondamentale è data dal fatto che essa può avere ad oggetto esclusivamente l'esercizio di un’attività economica non commerciale e, quindi, prevalentemente l'esercizio di attività agricola, gestione beni immobili e gestione di partecipazioni. L’atto costitutivo non è soggetto a formalità particolari, ma è richiesta almeno la forma scritta a seconda dei beni conferiti nella società. La società deve essere iscritta al Registro delle Imprese. Non è prevista l’esistenza di un capitale minimo. L’IMPUTAZIONE DEI DEBITI DI IMPRESA Le tesi esposte sull’imputazione dell’attività d’impresa, si fondano su due criteri: uno formale della spendita del nome; uno sostanziale del potere di direzione. L’unico principio per l’imputazione dell’attività d’impresa è il criterio formale della spendita del nome, che pecca a volte di essere retto da indici probatori certi. Inoltre, scavando più profondamente del danno che possono avere i creditori terzi dell’imprenditore palese, è pur vero che questi nel concludere l’affare ha comunque fatto affidamento solo sul suo capitale non essendo a conoscenza del dominus, e
Per l’imputazione degli atti d’impresa vige nell’ordinamento nostrano il principio della spendita del nome, cioè è soggetto allo statuto dell’impresa solo chi ha dato dati sufficienti alla riconoscibilità dell’impresa per il traffico giuridico. La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa (ovvero col compimento del primo atto di gestione). ATTIVITÀ COMMERCIALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI Le associazioni riconosciute o meno e le fondazioni, qualora svolgano altre attività con metodologia e requisiti previste dall’art. 2.082 c.c., sono da considerarsi imprese, sia che l’attività imprenditoriale sia l’essenza che l’accessorio dell’associazione, l’importante è che venga seguito un metodo economico che può coesistere con lo scopo ideale dell’impresa. • Anche associazioni e fondazioni possono porre in essere attività che abbiano le caratteristiche dell’impresa ed in particolare di quella commerciale ma devolvono gli utili a scopi altruistici. LA PUBBLICITÀ LEGALE Gli imprenditori hanno bisogno d’informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto. Per le imprese commerciali questa esigenza è soddisfatta con l’introduzione di un sistema di pubblicità legale. È cioè previsto l’obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell’impresa, così da rendere le informazioni accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia) ed opponibili a chiunque (conoscibilità legale). Il Registro delle Imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali. LA PUBBLICITÀ DELLE IMPRESE COMMERCIALI La pubblicità legale rende di pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell’impresa, secondo forme e modalità predeterminate per legge. Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal codice civile del 1942. Il registro delle imprese non è più solo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali ma anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese (imprenditori agricoli,piccoli imprenditori, società semplici,ecc…). la tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio non più alle cancellerie dei tribunali. Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche. L’IMPRESA COMMERCIALE DELL’INCAPACE Il legislatore stabilisce che in nessun caso è consentito l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse del minore, interdetto o inabilitato. È consentita solo la continuazione dell’esercizio di una impresa commerciale preesistente. Intervenuta l’autorizzazione del tribunale alla continuazione dell’esercizio dell’impresa, chi ha la rappresentanza legale (tutore o genitore) può compiere tutti gli atti che rientrano nell’esercizio dell’impresa, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione. Quanto all’inabilitato, intervenuta l’autorizzazione alla continuazione, potrà esercitare personalmente l’impresa, con l’assistenza del curatore. Diversamente, il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuova impresa commerciale. Con l’autorizzazione il minore emancipato acquista la piena capacità di agire. Può esercitare l’impresa senza assistenza del curatore e può compiere da solo tutti gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione anche se estranei all’esercizio dell’impresa. INCAPACITÀ E INCOMPATIBILITÀ La capacità all’esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento dei diciotto anni. Il minore o l’incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore, ferma restando l’applicazione delle norme che regolano la sorte di singoli atti dallo stesso compiuti. ATTIVITÀ DI ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DI ESERCIZIO Per stabilire l’effettivo inizio dell’attività di impresa è necessario distinguere che il compimento di atti tipici di impresa sia o meno preceduta da una fase organizzativa oggettivamente percepibile (esempio affitto di locali, acquisto di macchinari, di attrezzature, assunzione di lavoratori, ecc…-). In mancanza di tale fase preparatoria, solo la ripetizione nel tempo di atti di impresa omogenei e funzionalmente coordinati renderà certo che non si tratta di atti occasionali, bensì di attività professionalmente esercitata. Quando invece venga preventivamente creata una stabile organizzazione, anche un solo di esercizio sarà sufficiente per affermare che l’attività è iniziata. Né è necessario che
sia portato a compimento il primo ciclo operativo con la vendita a terzi dei beni prodotti o con la rivendita delle merci acquistate. LA FINE DELL’IMPRESA La fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di liquidazione. Tale fase costituisce ancora esercizio dell’impresa e la qualità di imprenditore si perde solo con la chiusura della liquidazione. Chiusura che si verifica solo con la definitiva disaggregazione del complesso aziendale. Non è però necessario, si precisa, che siano stati pagati tutti i debiti contratti durante l’esercizio dell’impresa. Per le società, la cancellazione dal registro delle imprese presuppone non solo la disgregazione dell’azienda, ma anche l’integrale pagamento delle passività ad opera dei liquidatori e la definizione dei rapporti fra i soci. Non vi dovrebbero perciò essere dubbi che la cancellazione dal registro delle imprese determina la fine dell’impresa societaria. La Corte Costituzionale, ha affermato che l’anno per la dichiarazione di fallimento decorre dalla cancellazione dal registro delle imprese. CAPACITÀ E IMPRESA La capacità all’esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento dei diciotto anni. Il minore o l’incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore, ferma restando l’applicazione delle norme che regolano la sorte di singoli atti dallo stesso compiuti. L’INIZIO DELL’IMPRESA Per le persone fisiche ed enti pubblici o privati, la qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’esercizio dell’attività di impresa. Non è sufficiente l’intenzione di dare inizio all’attività. L’effettivo inizio fa acquistare la qualità di imprenditore indipendentemente dalle intenzioni del soggetto agente ed anche se l’attività è esercitata in violazione delle norme amministrative abilitanti. La stessa iscrizione nel registro delle imprese non è condizione né necessaria né sufficiente per l’attribuzione della qualità di imprenditore commerciale. Anche per le società, il cui scopo tipico è l’esercizio di attività di impresa, il principio dell’effettività può e deve trovare applicazione. La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa (ovvero col compimento del primo atto di gestione). Tuttavia, l’effettivo inizio dell’attività di impresa è spesso preceduto da una fase preliminare di organizzazione. Gli atti di organizzazione fanno acquistare la qualità di imprenditori quando, per il loro numero e per la loro significatività, manifestano in modo non equivoco lo stabile orientamento dell’attività verso un determinato fine produttivo. LE IMPRESE PUBBLICHE L’attività di impresa può essere anche svolta dallo Stato e dagli altri enti pubblici. Vi sono tre forme di intervento possibili per lo Stato:
imprese in crisi e, infine, la liquidazione coatta amministrativa. Sono procedure a carattere generale perché investono tutto il patrimonio del debitore. Sono procedure a carattere collettivo perché coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore ai quali si garantisce, in linea di principio, una parità di trattamento. Queste procedure prendono il nome di procedure concorsuali e sono procedure giudiziali in quanto comportano l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Sono esclusi dalle procedure concorsuali i piccoli imprenditori commerciali con organizzazione minima e reddito scarsamente significativo. I presupposti per l'assoggettazione alle procedure concorsuali sono: – stato d'insolvenza – gravi irregolarità di gestione – temporanea difficoltà di adempiere alle obbligazioni. CONTROLLI La nozione di controllo di diritto fa riferimento, in via generica, alla disponibilità di voti in sede di assemblea ordinaria della controllata, muovendo dal presupposto che il diritto di voto in capo ai soci valga senza difformità per tutte le delibere. L’art. 2.359 c.c. delinea 3 ipotesi in cui viene ravvisata una situazione di controllo fra società: 1) quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di altra società (c.d. controllo interno di diritto); 2) quando una società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria dell’altra (c.d. controllo interno di fatto); 3) quando una società è sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (c.d. controllo esterno di fatto). Solo il controllo interno, sia di diritto, sia di fatto sussiste anche se indiretto: nel calcolo dei diritti di voto deve tenersi conto anche di quelli spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. LE MODIFICAZIONI DELLO STATUTO Costituisce modificazione dello statuto di una S.p.A. ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale (statuto e atto costitutivo); mutamento che può consistere nella modificazione o soppressione di clausole preesistenti. Esse rientrano nella competenza dell’Assemblea straordinaria e le relative delibere richiedono le maggioranze previste in via generale per la stessa, o le più alte previste per alcune modifiche più rilevanti, e la verifica entro 30 giorni dell’iscrizione nel registro delle imprese, contestualmente al deposito, allegando le eventuali autorizzazioni richieste. LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA La società a responsabilità limitata deve costituirsi con un capitale non inferiore a € 10.000,00. La partecipazione al capitale delle srl è rappresentata da quote. Le quote sono liberamente circolabili anche se il loro trasferimento non ha effetto nei confronti della società se non dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. A differenza degli altri due tipi di società di capitali, la S.r.l. può costituirsi anche con un unico socio (la c.d. S.r.l. unipersonale) e, in deroga a quanto previsto dall’art. 2362, l’unico socio conserverà la limitazione della responsabilità purché si tratti di persona fisica. Dal punto di vista previdenziale e assistenziale occorre: · ottenimento del numero di codice fiscale e della partita IVA · iscrizione presso il Registro delle Imprese · iscrizione all'INPS ed eventualmente all'INAIL · richiesta eventuale di licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie.. · tenuta di una regolare contabilità. Gli organi della S.R.L. sono: L’Assemblea dei Soci, la quale per disposizione dell’art. 2.479 c.c., ha competenza in materia di approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; nomina, qualora prevista nell’atto costitutivo, degli Amministratori; eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore. La S.R.L. si scioglie per le cause contemplate dell’art. 2.484 c.c., per fallimento o per provvedimento dell’autorità governativa. LE SOCIETÀ COOPERATIVE Le cooperative di lavoro sono organizzazioni d'impresa composte solamente da lavoratori che si associano ed assumono collettivamente, per lo più sotto forma di appalti, l'esecuzione di opere e servizi. Esse sono caratterizzate dallo scopo mutualistico, inteso come fornitura di occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Il rapporto tra società e socio ha natura duplice: associativa e lavorativa insieme. Il vantaggio patrimoniale realizzato dalla cooperativa non consiste nella remunerazione del capitale investito, ma nel soddisfare un comune bisogno economico. Accanto ai soci cooperatori, troviamo la figura dei soci sovventori, il cui ruolo consiste nell'apportare il capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell'attività cooperativa. LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI La società in accomandita per azioni deve costituirsi con un capitale non inferiore a euro 50.000,00. Nella società in accomandita per azioni i soci accomandatari rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali
mentre i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritta. Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni che circolano come titoli di credito. La funzione di amministratori può essere esercitata esclusivamente dai soci accomandatari cui spetta quindi una funzione di gestione permanente. La responsabilità illimitata dei soci accomandatari si spiega proprio in ragione del potere di gestione illimitato che essi hanno. Con l’introduzione della L. 40/07, le comunicazioni relative all’iscrizione, modificazione e cessazione di un’impresa da effettuare al Registro Imprese, all’Agenzia delle Entrate , all’Inps e all’Inail sono sostituite dalla “Comunicazione Unica” che l’imprenditore effettua solo presso il Registro Imprese territorialmente competente per via telematica. LO SCIOGLIMENTO DELLE SOCIETÀ PER AZIONI Per quanto riguarda lo scioglimento della S.p.A., può avvenire per:
La pubblicità riguarda l’iscrizione nel Registro delle Imprese ed è una pubblicità costitutiva di personalità giuridica, se iscritte all’albo delle Cooperative, hanno agevolazioni. Nelle società di capitali è pubblicità legale. Il procedimento di costituzione ricalca quello previsto per la S.p.A. (o quello della s.r.l., se prescelta). Le indicazioni dell’Atto Costitutivo, da redigere per atto pubblico, coincidono in buona parte con le SpA. LA NOZIONE DI AZIENDA. ORGANIZZAZIONE ED AVVIAMENTO Art. 2.555 c.c.: “l’Azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. beni aziendali: • beni di proprietà dell’imprenditore che sono destinati allo svolgimento dell’attività d’impresa.
La nullità di un contratto determina il venir meno di tutti gli effetti da esso prodotti, come se lo stesso non fosse mai venuto ad esistenza. Il contratto è nullo: