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Diritto commerciale - Risposte Aperte - AGGIORNATO E CORRETTO
Tipologia: Panieri
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L’imprenditore commerciale. È imprenditore commerciale colui che esercita un’attività tra quelle indicate nell’articolo 2195 c.c. e, cioè,
È imprenditore commerciale ogni imprenditore diverso dal piccolo imprenditore o imprenditore agricolo. Le società di persone e le società di capitali Sia le società di persone che di capitali si basano sul contratto di società (art. 2247 c.c.). Le società di persone sono disciplinate dagli articoli 2251 a 2324 c.c. e, non hanno personalità giuridica in quanto i soci sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali. I creditori, dunque, possono rivalersi sia nei confronti della società che ne confronti dei singoli soci per il soddisfacimento dei propri crediti (questo solo se il patrimonio societario è incapiente). Esistono 3 tipi di società di persone: società semplice (s.s.) , società in nome collettivo (s.n..c) e la società in accomandita semplice (s.a.s.). La differenza principale è che le prime due sono “commerciali” mentre la società in accomandita semplice può avere un oggetto agricolo o può svolgere una delle attività del piccolo imprenditore o attività non commerciali. Le società di persone sono gestite dai soci: solo i soci possono essere gli amministratori della società con poteri di gestione e di rappresentanza nei confronti dei terzi. Se non è espressamente stabilito nel contratto sociale, l’amministrazione spetta a tutti i soci che possono esercitarla l’uno disgiuntamente dall’altro. Il principio fondamentale delle società di capitali è previsto nell’art. 2325, comma 1 del Codice Civile che stabilisce la responsabilità limitata dei soci con riferimento alle obbligazioni sociali. Godono di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della società e dei soci è separato e delle obbligazioni sociali risponde solo il patrimonio societario. Esistono tre tipi di società di capitali: società per azione (Spa) , società a responsabilità limitata (srl) e società in accomandita per azioni (sapa). Sono forme giuridiche assunte da imprese di medie e grandi dimensioni operanti nei diversi settori produttivi. La partecipazione dei soci al capitale sociale può essere rappresentata da azioni o da quote a seconda della specifica tipologia societaria. Vi è la presenza di personalità giuridica e autonomia patrimoniale perfetta (la società risponde soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le S.a.p.A., dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente. Gli organi delle società di capitali sono: 1) l’assemblea dei soci; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il collegio sindacale Gli enti no-profit Gli enti no-profit sono tutte quelle organizzazioni private senza scopo di lucro che forniscono servizi e che sono parte del Terzo Settore, ossia quello a cui appartengono le istituzioni e le organizzazioni che si collocano tra lo Stato ed il mercato. Questi enti hanno come finalità quelle socialmente rilevanti e di pubblica utilità, la loro natura è privatistica e utilizzano tutte le risorse per realizzare il proprio scopo. Gli enti no profit possono essere strutturati in diverse forme giuridiche, quali ad esempio: associazioni riconosciute, associazioni non riconosciute, fondazioni, comitati, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale. Dal punto di vista fiscale gli enti no profit possono assumere una delle seguenti qualificazioni tributarie: ente non commerciale, ente commerciale, onlus. Sono soggetti allo statuto dell'imprenditore commerciale anche se questa attività è solo accessoria rispetto al loro fine principale. Nell'ambito delle organizzazioni no profit il Revisore coadiuva gli amministratori nel loro compito ed assume funzioni di controllo dell'ente. Negli enti no profit la presenza del Revisore è discrezionale non essendo prevista alcuna norma che stabilisce l'obbligo per tali enti di avere un revisore. La disciplina della concorrenza Il principio della libertà d’iniziativa economica privata è previsto dall’art. 41 della costituzione. Da qui deriva il riconoscimento della libertà di concorrenza: chiunque può iniziare un’attività economica anche se la stessa è già esercitata da altri imprenditori. Solo una piena competizione può consentire che le imprese più efficienti progrediscano a scapito di quelle meno efficienti. Essa però non deve essere sleale (art. 2598 c.c.) e non deve indurre in confusione: usando nomi o segni distintivi usati da altri, imitando i prodotti di altri, compiendo con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente. Non bisogna compiere atti denigratori come discreditare i prodotti o l'attività di un concorrente. Compie atti di vanteria chiunque si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente. Questi atti sono repressi e sanzionati anche se compiuti senza dolo o colpa o anche se non hanno ancora provato un danno ai concorrenti. I rimedi sono:
Legittimati ad agire sono solo l’imprenditore o gli imprenditori lesi e non i consumatori. Non è necessario dimostrare né che l’atto è stato compiuto con dolo o colpa, né che ha provocato un danno. E’ sufficiente provare l’idoneità dell’atto a recare un danno potenziale. Se si è verificato un danno e gli atti di concorrenza sleale sono stati compiuti con dolo o con colpa, l'autore è tenuto anche al risarcimento dei danni. La disciplina dell'attività agricola L’attività agricola è costituita da un’impresa la cui attività è fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che utilizza o può utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Nessuna rilevanza ha il modo di produzione (e quindi se si utilizzano ingenti capitali). Art. 2135. c.c. Questa attività ha agevolazioni e semplificazioni burocratiche, riguardanti:
disciplinata da leggi speciali). L'imprenditore agricolo Ai sensi dell’art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla selvicoltura, all’allevamento di animali e attività connesse. La norma è stata modificata dal d. lgs. 228/2001. Coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali sono attività tipicamente agricole. Esse hanno però subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi. Oggi il progresso tecnologico può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali anche in agricoltura e può sollevare sul piano giuridico il dubbio se alcuni imprenditori agricoli debbano essere ricompresi sotto la disciplina delle imprese commerciali (e quindi se è giusto il loro esonero dalla tenuta delle scritture contabili nonché dal fallimento). L’imprenditore Secondo l’art. 2082 è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Dall’articolo si rileva che l’impresa è attività caratterizzata da uno specifico scopo (la produzione o lo scambio di beni o servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (essa deve essere svolta in maniera organizzata, con metodo economico e con professionalità). L'attività è economica in quanto creatrice di ricchezza. E' economica anche l'attività senza scopo di lucro purchè copra i costi di produzione tramite i ricavi (pareggio). Chi opera in perdita non è imprenditore. L'attività deve essere esercitata con continuità e stabilità e non in modo occasionale. Non è imprenditore chi produce per l'auto consumo. Le attività connesse Le attività connesse sono attività oggettivamente commerciali ma che vengono trattate come agricole laddove sussistono delle condizioni:
prevalentemente nell’esercizio delle attività agricole principali, oppure utilizzando prevalentemente le attrezzature dell’azienda agricola). Esempio di attività connesse sono gli agriturismi. Le differenze tra impresa agricola ed impresa commerciale L’Impresa agricola è ogni impresa la cui attività è fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. Nessuna rilevanza ha il modo di produzione (e quindi se si utilizzano ingenti capitali). L’attuale art. 2135 c.c. afferma che: per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. L'Impresa Commerciale è l’Impresa che esercita:
produzione di un servizio);
e complementari delle precedenti. L’azienda L’articolo 2555 c.c. definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa. Comprende beni materiali (beni mobili ed immobili), beni immateriali (brevetti, segni distintivi), contratti. Non è necessario che i beni appartengano all'imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente che egli ne abbia il godimento. L’azienda ha carattere oggettivo essendo formata da bene e presuppone l’impresa, della quale costituisce lo strumento. I consorzi fra imprenditori Con il contratto di consorzio più imprenditori, istituiscono,in forma scritta, un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive Imprese secondo l’art. 2602 c.c. L’imprenditore commerciale, entro 30 gg. dall’inizio dell’impresa deve chiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese, indicando: • generalità, • sedi, • rappresentanti, • data inizio attività. In genere, gli organi del consorzio sono due: l’Assemblea, composta da tutti i consorziati, e l’Organo direttivo. All’Assemblea sono rimesse le decisioni sull’attuazione dell’oggetto del consorzio, assunte, salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati; per le modificazioni del contratto di consorzio occorre, invece, il consenso di tutti i consorziati. All’Organo direttivo competono, invece, le funzioni esecutive e di gestione, che le parti possono autonomamente articolare nel rispetto dei limiti imposti dalla legge. Il gruppo europeo di interesse economico Il Gruppo europeo di interesse economico ( Geie ) che non ha come scopo quello lucrativo, ha carattere ausiliario rispetto alle attività esercitate dai suoi componenti. Si ha la collaborazione tra i soggetti (società, persone fisiche e altro), per consentire la formazione di un centro per l'imputazione dei rapporti giuridici. Si cerca la cooperazione tra imprese appartenenti a diversi Stati membri. Deve avere almeno due componenti di due stati differenti e non per forza imprenditori ed è formato da società ed enti pubblici o privati, persone fisiche esercitanti attività commerciali, nonché liberi professionisti. Delle obbligazioni contratte dal Geie rispondono illimitatamente tutti i soci e la responsabilità dei singoli è sussidiaria rispetto al gruppo. Il Geie si costituisce per mezzo di un contratto formale. La liquidazione coatta amministrativa Per legge, alcune particolari categorie di imprese, non sono assoggettabili al fallimento, bensì a questa particolare procedura che è concorsuale
mancanza dell'iscrizione, la rappresentanza si reputa generale. I limiti alla procura non iscritti non sono opponibili ai terzi, a meno che l’imprenditore provi che i terzi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.
dell'impresa, pur non essendo preposti ad essa. Sono anch’essi ausiliari con funzioni direttive, ma il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore dell'impresa o ad una serie specifica di atti: dirigenti intermedi.
Possono compiere gli atti che ordinariamente sono collegati alle operazioni di cui sono incaricati. Salvo espressa autorizzazione, i commessi: non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano d'uso; non hanno il potere di derogare alle condizioni generali di contratto; se preposti alla vendita nei locali dell'impresa, non possono esigere il prezzo all'interno dell'impresa se alla riscossione è destinata apposita cassa. Il registro delle imprese Il Registro Imprese è un registro pubblico che, già previsto dal Codice Civile (1942), ha avuto completa attuazione a partire dal 1996, con la Legge relativa al riordino delle Camere di Commercio. Egli è regolato dagli articoli 2188 e ss. del codice civile e da numerose norme speciali. È tenuto presso la Camera di Commercio nel capoluogo di provincia, sotto la vigilanza di un Giudice, delegato dal Presidente del Tribunale del capoluogo di Provincia. Il registro ha competenza provinciale; È strutturato in due sezioni:
È un registro pubblico: tutti possono prenderne visione. Modalità iscrizione: L’imprenditore commerciale, entro 30 gg. dall’inizio dell’impresa deve chiedere l’iscrizione indicando: generalità, sedi, rappresentanti, data inizio attività. Il Registro Imprese può essere definito come l'anagrafe delle imprese: vi si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le imprese con qualsiasi forma giuridica e settore di attività economica. Quanto è iscritto nel registro delle imprese si presume noto ai terzi ed è ad essi opponibile (presunzione assoluta di conoscenza). L’omessa iscrizione non consente di opporre i relativi fatti ai terzi, a meno che l’imprenditore provi che i terzi ne siano venuti a conoscenza (presunzione relativa di ignoranza). L’iscrizione nella sezione speciale ha carattere di Pubblicità Notizia che rende conoscibile ai terzi l’esistenza delle imprese iscritte. La mancata iscrizione non incide sulla validità e sull’opponibilità ai terzi ma dà luogo a delle sanzioni. Le sezioni del Registro delle Imprese Il registro delle imprese è composto da due sezioni: ordinaria e straordinaria. Nell’ordinaria troviamo: imprenditori individuali commerciali, tutte le società tranne la s.s., consorzi con attività esterna, enti pubblici economici. Nella straordinaria troviamo: piccoli imprenditori commerciali, imprenditori agricoli e coltivatori diretti, società semplici, società tra professionisti, imprese artigiane. La definizione di Imprenditore Secondo l’art. 2082 è imprenditore colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Dall’articolo si rileva che l’impresa è attività caratterizzata da uno specifico scopo (la produzione o lo scambio di beni o servizi) e da specifiche modalità di svolgimento (essa deve essere svolta in maniera organizzata, con metodo economico e con professionalità). L'attività è economica in quanto creatrice di ricchezza. E' economica anche l'attività senza scopo di lucro purchè copra i costi di produzione tramite i ricavi (pareggio). Chi opera in perdita non è imprenditore. L'attività deve essere esercitata con continuità e stabilità e non in modo occasionale. Non è imprenditore chi produce per l'auto consumo. La definizione di Azienda Il legislatore qualifica l’Azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa ( art. 2555 ). Comprende beni materiali (beni mobili, immobili) beni immateriali (brevetti, segni distintivi), contratti. Non è necessario che i beni appartengono all’imprenditore a titolo di proprietà ma è sufficiente che egli ne abbia il godimento. L’Azienda ha carattere oggettivo: è formata da beni. L’azienda presuppone l’Impresa, della quale costituisce lo strumento. Se non vi è impresa, non vi è azienda: l’attività dell’imprenditore si realizza mediante la combinazione dei beni in funzione di uno scopo produttivo. La funzione del diritto commerciale Per diritto commerciale s’intende quella parte del diritto privato italiano che regola la produzione, individuale o collettiva, di beni e servizi la quale opera secondo criteri di mercato. Il diritto commerciale italiano si occupa dei seguenti argomenti: l’imprenditore commerciale, l’azienda, la società in generale, le società di persone, le società di capitali, le società con azioni quotate e facenti appello al risparmio diffuso, il fallimento e le altre procedure concorsuali, i titoli di credito, i contratti commerciali. Le fonti del diritto commerciale Le fonti del diritto commerciale sono:
da 2082 a 2642 inclusi) e le leggi speciali emanate nel corso degli anni per integrare o modificare il Codice Civile, anche al fine di recepire le Direttive dell’Unione Europea;
Queste fonti del diritto possono definirsi "formali" in quanto sono specificamente identificate nell’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale (contenute nel Codice Civile). In aggiunta ad esse, bisogna pure considerare le fonti di diritto "sostanziali" (cioè non previste specificamente dal Codice Civile). Esse sono: la dottrina; la giurisprudenza. Più precisamente, fonte del diritto "sostanziale" è l’interpretazione offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza sulle disposizioni previste nelle fonti del diritto "formale".
La definizione di Impresa L’impresa è l’attività economica produttiva di una nuova ricchezza, svolta per mezzo del complesso di beni organizzati ed ha carattere soggettivo: è l’attività svolta dall’imprenditore. Se non vi è impresa, non vi è azienda: l’attività dell’imprenditore si realizza mediante la combinazione dei beni in funzione di uno scopo produttivo. La disciplina delle scritture contabili L’imprenditore ha l’obbligo di documentare l’attività attraverso:
dell’attività e, se si tratta di imprenditore individuale, le attività e passività dell’imprenditore estranee all’impresa.
Altre scritture facoltative, richieste “dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa”:
Le scritture contabili possono essere utilizzate come strumento di prova nel processo: possono essere utilizzate contro l’imprenditore (art. 2.709 c.c.), sempre, comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente);possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore (art. 2. c.c.), se: le scritture sono tenute regolarmente, la controparte è un imprenditore. La tenuta delle scritture prevede la regolarità formale: Numerazione in ogni pagina prima di essere messi in uso; devono essere tenute secondo le regole di una ordinata contabilità: senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate siano leggibili. E' oggi possibile la tenuta con modalità informatica e archiviazione virtuale. Conservazione: Vanno conservati per 10 anni le scritture contabili e la corrispondenza commerciale: gli originali delle lettere, telegrammi, fatture, ricevute e copie di lettere, telegrammi, fatture inviate. Le reti di imprese Le reti di impresa sono forme di aggregazione di imprenditori attorno ad un progetto condiviso. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato (art. 3, co.4- ter, DL. n:5/2009, conv. con Legge 33/2009 e successive modificazioni e integrazioni). Il fine perseguitato e la durata del contratto sono elementi chiave per distinguere le reti di imprese da altre forme aggregative quali i consorzi e le ATI (Associazione Temporanea d’Impresa). La Commissione Vietti (Riforma del diritto fallimentare) La legge 366 del 2001 conteneva una delega con tre criteri:
Per questo motivo venne costituita presso il Ministero della Giustizia una commissione presieduta da Michele Vietti con il compito di fornire “ausilio scientifico per la predisposizione degli schemi dei decreti legislativi”:
materia bancaria e creditizia”;
L’entrata in vigore della riforma fu fissata al 1/1/2004, con una vacatio legis di circa 1 anno, giustificata dalla complessità ed ampiezza dell’intervento. Per provvedere al coordinamento delle norme riformate con altre disposizioni vigenti furono approvati due decreti correttivi: i d.lgs 37/2004 e 310/2004. La legge delega 366/2001, che consta di 12 articoli, innova in 3 settori diversi:
La Commissione Rordorf (Riforma del diritto fallimentare) È stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza, elaborato dalla Commissione Rordorf. Il disegno di legge va a completare e ad integrare le disposizioni normative varate nel decreto 83 del 2015 ed allinea la normativa italiana in tema d’insolvenza a quella presente negli altri Stati membri, salva una successiva attività di armonizzazione normativa su base comunitaria in fase di definizione. Il tentativo è quello di attuare un organico approccio di riforma attraverso un nuovo Testo unico dell’insolvenza. Obiettivo del presente contributo è quello di rappresentare in maniera sintetica i principali interventi normativi inseriti nel disegno di legge delega messo a punto dalla Commissione Rordorf e approvate dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2016. Il disegno di legge delega si sofferma ad enunciare i nuovi principi dell’istituto della liquidazione giudiziale chiamata a prendere il posto dell’attuale procedura di fallimento rendendola più rapida e snella nella sua applicazione pur conservando gli attuali caratteri fondamentali. Viene dato, inoltre, spazio all’istituto dell’esdebitazione da applicare alle insolvenze di minor portata. Il fallimento Il fallimento è una procedura concorsuale che può essere attivata per liquidare l’impresa e distribuire il ricavato ai creditori oppure per tentare di salvarla nel caso in cui l’imprenditore commerciale non sia più in grado di pagare i propri debiti (stato di insolvenza). Il fallimento è la più nota delle procedure concorsuali ed è disciplinato dal Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 (cosiddetta legge fallimentare) significativamente modificato di recente dal D.Lgs 9 gennaio 2006 n.5 e dal D.Lgs 12 settembre 2007 n.169. I presupposti per dichiarare il fallimento sono: lo
che può provenire anche da terzi. Le associazioni temporanee di imprese L’A.T.I., così come previsto dall’art. 34, D.lgs. n. 103/2006, può essere realizzata da imprese individuali, società commerciali, cooperative, consorzi tra cooperative, consorzi tra imprese artigiane. Talora l’imprenditore non possiede le conoscenze ed i fondamenti di base per la realizzazione di opere e forniture articolate o di grandi dimensioni. Per questi motivi, si rende indispensabile il ricorso ad una collaborazione che, facendo leva sulle peculiarità e capacità dei singoli partecipanti, possa dar luogo ad una sinergia di gruppo che consenta il conseguimento di obiettivi, altrimenti irraggiungibili per i singoli imprenditori. non ha un’autonoma regolamentazione normativa. Così come previsto dall’art. 1703 c.c., è un contratto per cui un soggetto, definito mandatario-capogruppo, si obbliga a compiere determinati atti per conto del mandante- associato se il mandante associato conferisce al mandatario il potere di rappresentanza, gli atti compiuti da quest’ultimo ricadranno direttamente nella sfera giuridica del primo; nell’ipotesi inversa, ci troveremo di fronte alla rappresentanza indiretta. Lo statuto dell’imprenditore Lo statuto dell'imprenditore stabilisce che egli ha:
che non si prova che erano a conoscenza dell’atto; quella costitutiva , invece, è necessaria per avere effetti verso i terzi; quella normativa è necessaria per applicare il regime giuridico.
Si applicano a tutti gli imprenditori le regole relative all' azienda ( art. 2555 ss. ), segni distintivi ( art. 2.563 ss. ) e concorrenza ( art. 2.595 ss. ). La disciplina dell’attività d'impresa Attività caratterizzata da uno specifico scopo cioè quello della produzione o scambio di beni o servizi, e da specifiche modalità di svolgimento: essa deve essere svolta in maniera organizzata, con metodo economico e con professionalità. L’Impresa Commerciale esercita:
commercio, agenzie di viaggi o pubblicitarie). L’impresa. Nozione economica e giuridica L’impresa è l’attività economica organizzata ed esercitata professionalmente dall’imprenditore al fine della produzione e dello scambio. Essa dottrinalmente è un insieme di atti che nel loro insieme comportano l’assoggettamento di chi li esercita anche a una disciplina particolare, ossia lo “statuto dell’imprenditore”. L’impresa ha carattere soggettivo infatti essa è l’attività svolta dall’imprenditore. È attività d’impresa lo svolgimento di un’attività produttiva, cioè di un’attività volta alla produzione di nuova ricchezza grazie alla produzione, o allo scambio, di beni e servizi. Non è impresa l’attività di mero godimento. Classico è l’esempio del proprietario di immobili che li concede in locazione: egli non è imprenditore in quanto si limita a godere i frutti dei propri beni. L'art. 2195 definisce un imprenditore commerciale, e quindi attività commerciale , chi esercita un’attività industriale volta alla produzione di beni non agricoli di servizi; un’attività intermediaria nella circolazione di beni; attività di trasporto; bancaria o assicurativa e attività ausiliarie. Ci sono inoltre imprese agricole, artigiane, familiari. Infine in base alle dimensioni si possono distinguere in piccole o grandi imprese. Gli ausiliari dell’imprenditore L’imprenditore commerciale medio grande si avvale di ausiliari (dipendenti o autonomi) ai quali possono essere conferiti poteri di rappresentanza. La legge dedica particolare disciplina a tre tipi di ausiliari dell’imprenditore commerciale non piccolo, dotati di potere di rappresentanza: institori (colui che è preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa), procuratori (in base a un rapporto continuativo, hanno il potere di compiere per l'imprenditore gli atti pertinenti all'esercizio dell'impresa, pur non essendo preposti ad essa) e commessi (sono ausiliari subordinati a cui sono affidate mansioni esecutive e materiali che li pongono in contatto con i terzi). Tali ausiliari sono dotati di poteri di rappresentanza indipendentemente dall’esistenza di un’esplicita procura ma per il solo ruolo che ricoprono. L’individuazione dell’impresa L’impresa è l’attività economica produttiva di una nuova ricchezza, svolta per mezzo del complesso di beni organizzati ed ha carattere soggettivo: è l’attività svolta dall’imprenditore. Se non vi è impresa, non vi è azienda: l’attività dell’imprenditore si realizza mediante la combinazione dei beni in funzione di uno scopo produttivo. L'individuazione dell’imprenditore e dell’impresa avviene tramite dati anagrafici, ditta, oggetto, sede principale, etc., nonché la struttura e l’organizzazione della società (atto costitutivo e sue modificazioni, nomina e revoca degli amministratori, etc.). L’individuazione del soggetto è agevole quando l’imprenditore che compie atti d’impresa, o ha un terzo che agisce come suo rappresentante; negli altri casi vale il principio formale della spendita del nome. Vi sono casi in cui vi è dissociazione tra chi è interessato all’impresa (imprenditore occulto) e chi formalmente ha la qualità di imprenditore (prestanome). Le società Sia le società di persone, sia le società di capitali si basano su un contratto: il contratto di società: Art. 2.247 c.c. "Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili". Il contratto di società ha per oggetto l’esercizio in comune di un’attività, cioè la costituzione di diritti e di obblighi reciproci di collaborazione nella
gestione di un’attività; l’attività è economica, cioè è svolta con modalità tali da fronteggiare con i guadagni le spese, generando un utile a vantaggio dei soci. Pertanto, non vi è contratto di società qualora le parti non prevedano l’esercizio in comune, cioè la costituzione di diritti e di obblighi di collaborazione; né vi è società se il contratto ha per oggetto il solo godimento di una o più cose in comunione; non vi è società se il contratto prevede che ogni utile prodotto verrà devoluto a scopo di beneficenza. Sono Società di persone la Società Semplice, in Nome Collettivo ed in Accomandita Semplice. Hanno Autonomia Patrimoniale Imperfetta perché i soci rispondono degli obblighi anche con il patrimonio personale. Sono Società di capitali la S.p.A. (società per azioni), la S.a.p.A. (società in accomandita per azioni), la S.r.l. (società a responsabilità limitata), la S.r.l.s. (società a responsabilità limitata semplificata), Società consortile. Hanno personalità giuridica e Autonomia Patrimoniale Perfetta (la società risponde soltanto con il suo patrimonio). Fanno eccezione le S.a.p.A., dove i soci accomandanti sono obbligati soltanto nei limiti della quota del capitale sociale sottoscritta, mentre i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente. Esercizio collettivo dell’impresa e associazione nell’esercizio dell’impresa La ripartizione delle competenze gestionali fra soci e amministratori non costituisce oggetto di una specifica disposizione nell'ambito della disciplina della S.r.l.. Ciò, anzi, rappresenta uno degli aspetti organizzativi che più marcatamente distingue quest'ultimo modello di esercizio collettivo dell'attività di impresa da quello della S.p.A., nel quale, viceversa, la gestione spetta "esclusivamente agli amministratori" (art. 2.380-bis c.c.). Nella S.r.l., pertanto, i principi dell'"ampia autonomia statutaria" e della "libertà di forme organizzative" (art. 3, comma 1, lett. c), legge delega), nonché lo spazio offerto dalle norme che ne costituiscono attuazione (tra esse, in particolare, gli artt. 2.463, comma 2, n. 7), e 2.479 c.c.), rendono possibile disciplinare liberamente tale ripartizione nel contratto sociale, il che può avvenire nelle opposte direzioni del modello "personalistico" e di quello "capitalistico". L’attività` dell’imprenditore Una serie di atti coordinati tra di loro formano un'attività economica. L'attività ha come scopo la produzione o scambio di beni o servizi, è ORGANIZZATA e indica la coordinazione tra il capitale ed il lavoro, svolta dall'imprenditore per la sua attività e professionalmente l'attività è svolta in modo abituale e non occasionale. Non è necessaria la continuità, come per le attività stagionali. Impresa e lavoro autonomo Non è concepibile attività di impresa la semplice organizzazione ai fini produttivi del lavoro se non c’è impiego di capitali e lavoro proprio e/o altrui. Infatti il legislatore ha sottolineato questo aspetto del fenomeno imprenditoriale quando ha disciplinato il lavoro e l’organizzazione del lavoro nell’impresa (art. 2086-2094) e quando definisce l’azienda come il complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa (art. 2555). Il lavoro autonomo, invece, è un lavoro prevalentemente personale, non vi è vincolo di subordinazione né corresponsione di un corrispettivo. L’organizzazione L’attività organizzata è il requisito dell’organizzazione ed è il più importante in quanto contraddistingue l’imprenditore commerciale sia rispetto al piccolo imprenditore, che rispetto all’imprenditore agricolo oppure ad una qualsiasi persona fisica che non è imprenditore. Per organizzazione s’intende l’organizzazione di fattori produttivi: capitale, lavoro, macchinari. Il legislatore qualifica l’impresa come attività organizzata e definisce l’azienda come il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa. Occorre precisare che affinché una data attività produttiva possa dirsi organizzata in forma d' impresa basta un minimo di organizzazione di lavoro proprio o di capitale, tale per cui si possa ritenere superata la soglia della semplice auto-organizzazione del proprio lavoro. Al di là si diventa imprenditore ed imprenditori piccoli o grandi a seconda del caso concreto. La società cooperativa La società cooperativa viene definita come società a capitale variabile con scopo mutualistico differenziandosi dagli altri tipi di società che perseguono scopi economici; identico è lo scopo mezzo (esercizio in comune di una determinata attività economica). In particolare, lo scopo mutualistico consiste nel fornire beni o servizi od occasioni di lavoro direttamente ai membri dell'organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato. Questo è possibile evitando l'intermediazione di altri imprenditori ed il relativo profitto. Il vantaggio patrimoniale realizzato dalla cooperativa non consiste nella remunerazione del capitale investito, ma nel soddisfare un comune bisogno economico. Accanto ai soci cooperatori, troviamo la figura dei soci sovventori, il cui ruolo consiste nell'apportare il capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell'attività cooperativa (la legge impedisce che gli stessi prendano il sopravvento nella gestione della società). Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalente, ma non esclusivamente mutualistico. Infatti, se previsto dall'atto costitutivo, possono svolgere anche attività con terzi (soggetti diversi dai soci). Tale attività è di regola finalizzata alla produzione di utili. Può verificarsi che l'attività lucrativa con terzi prevalga rispetto a quella mutualistica con i soci. Le società di capitali Il principio fondamentale delle società di capitali è previsto nell’art. 2325, comma 1 del Codice Civile che stabilisce la responsabilità limitata dei soci con riferimento alle obbligazioni sociali. Dall’art. 2325 c.c. si desume pure un altro principio fondamentale: neanche chi agisce in nome e per conto della società risponde delle obbligazioni sociali. Quest’ultimo principio sottolinea la differenza delle società di capitali rispetto alle società di persone. I creditori sociali, per il soddisfacimento del loro credito verso la società, possono rivalersi soltanto sul patrimonio della società. Per questa ragione, una parte fondamentale della disciplina delle società di capitali è dettata a tutela dell’integrità del capitale sociale, che costituisce una fondamentale garanzia per i terzi che vogliono porre in essere dei rapporti giuridici con la società. Esistono tre tipi di società di capitali: Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (s.r.l.) e società in accomandita per azioni (S.a.p.a.). Le società di capitali sono enti forniti di personalità giuridica. La loro esistenza ha inizio con l’iscrizione nel Registro delle Imprese. La regolamentazione delle società di capitali è disciplinata principalmente dalla legge. In quanto persone giuridiche, le società di capitali acquistano in proprio diritti ed obblighi con piena capacità giuridica patrimoniale. La costituzione di una società di capitali consente pertanto la gestione impersonale dell’impresa commerciale. Gli organi delle società di capitali sono l’ assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale. L’ assemble a esprime la volontà della società secondo il procedimento di decisione dei soci che funziona in base alla regola maggioritaria: è la maggioranza dei soci in assemblea che esprime la volontà sociale. Essa può essere ordinaria o
numero consistente di dipendenti o un rilevante capitale. Il criterio della prevalenza del lavoro familiare è applicabile solo all’imprenditore persona fisica. È Impresa Familiare l’impresa nelle quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore: è la cosiddetta famiglia nucleare. Il lavoro familiare nell’impresa era ed è fenomeno largamente diffuso ed era fenomeno che in passato poteva dar luogo ad abusi ed ingiustizie in quanto il lavoro familiare si presumeva prestato a titolo gratuito. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore ha voluto predisporre una tutela minima del lavoro familiare nell’impresa. Il lavoro familiare non ha l’obbligo delle scritture contabili.Deve iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese anche se solo con finalità di pubblicità notizia. Le attività agricole per connessione Si tratta di attività oggettivamente commerciali, ma che vengono trattate come agricole a condizione che sussistano: • Connessione soggettiva: il soggetto che le svolge è lo stesso che svolge attività agricole essenziali coerenti con le attività connesse; • Connessione oggettiva: le attività devono consistere nella trasformazione, conservazione, commercializzazione di prodotti ottenuti prevalentemente nell’esercizio delle attività agricole principali, oppure utilizzando prevalentemente le attrezzature dell’azienda agricola. Il ruolo della distinzione Il Sistema dei Segni Distintivi sono collettori di clientela in quanto consentono di individuare una data impresa sul mercato e distinguerla dai concorrenti. Attorno ai segni distintivi ruotano i seguenti interessi: •Tutela per gli imprenditori precludendo ai concorrenti l’uso di segni similari idonei a creare confusione •Tutela per i terzi che entrano in contatto con l’azienda a non essere tratti in inganno sull’identità dell’imprenditore. •Tutela di uno svolgimento ordinato e leale della competizione concorrenziale. In generale l’imprenditore gode di ampia libertà nella formazione dei propri segni distintivi ma deve pur sempre rispettare determinate regole. Ha diritto all’uso esclusivo dei propri segni distintivi (diritto relativo - strumentale) e può trasferire ad altri i propri segni distintivi. L’imprenditore agricolo. Le attività agricole essenziali È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali sono attività tipicamente agricole. Esse hanno però subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi. Oggi il progresso tecnologico può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali anche in agricoltura e può sollevare sul piano giuridico il dubbio se alcuni imprenditori agricoli debbano essere ricompresi sotto la disciplina delle imprese commerciali (è quindi se è giusto il loro esonero dalla tenuta delle scritture contabili nonché dal fallimento). Al riguardo si è stabilito che è impresa agricola ogni impresa la cui attività è fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. Nessuna rilevanza ha il modo di produzione (e quindi se si utilizzano ingenti capitali). L’attuale articolo 2135 afferma che: per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Il criterio dimensionale. La piccola impresa Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per avere un piccolo imprenditore è quindi necessario che:
hanno riformato il diritto fallimentare e le cui disposizioni si applicano ai fallimenti dichiarati a partire dal 16 luglio 2006 (l'art.150 del D.Lgs n.5/2006 stabilisce che le procedure di fallimento e di concordato fallimentare pendenti alla stessa data sono definiti secondo la legge anteriore). I presupposti per la dichiarazione di fallimento sono:
Regioni), gli imprenditori agricoli e i cosiddetti “piccoli imprenditori” che, in base all'art.2083 C.C., sono i coltivatori diretti, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Il Decreto del 2006 ha però soppresso il riferimento al “piccolo imprenditore” quale soggetto escluso dal fallimento ed ha individuato una serie di requisiti (suscettibili di essere aggiornati ogni 3 anni con Decreto del Ministro della Giustizia) il cui possesso comporta direttamente l'esclusione del fallimento senza il tramite del concetto di “piccolo imprenditore”. Attualmente, quindi, risulta escluso dal fallimento solo l'imprenditore che contemporaneamente:
annuo non superiore a € 300.000,00.
L’impresa familiare È impresa familiare l’impresa nelle quale collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado dell’imprenditore: è la cosiddetta famiglia nucleare. Il lavoro familiare nell’impresa era ed è fenomeno largamente diffuso ed era fenomeno che in passato poteva dar luogo ad abusi ed ingiustizie in quanto il lavoro familiare si presumeva prestato a titolo gratuito. Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 il legislatore ha voluto predisporre una tutela minima del lavoro familiare nell’impresa. La tutela legislativa è realizzata riconoscendo ai membri della famiglia nucleare che lavorino in modo continuato nell’impresa determinati diritti patrimoniali e amministrativi. Diritti patrimoniali : · diritto al mantenimento, anche se non dovuto ad altro titolo; · diritto di partecipazione agli utili dell’impresa; · diritto sui beni acquistati con gli utili; · diritto di prelazione sull’azienda in caso di divisione. Diritti amministrativi. Le decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. Il diritto di partecipazione è trasferibile solo a favore degli altri membri della famiglia nucleare e con il consenso unanime dei familiari già partecipanti. L’impresa familiare resta un’impresa individuale, sia pure caratterizzata da una particolare disciplina delle prestazioni lavorative dei familiari dell’imprenditore. Ne consegue che: i beni aziendali sono di proprietà esclusiva dell’imprenditore; i diritti patrimoniali dei partecipanti all’impresa costituiscono semplici diritti di credito nei confronti dell’imprenditore. Gli atti di gestione ordinaria rientrano nella competenza esclusiva dell’imprenditore. L’imprenditore agisce nei confronti dei terzi in proprio e non quale rappresentante dell’impresa familiare. Come conseguenza, se l’impresa è commerciale (e non piccola), solo il familiare-imprenditore sarà esposto al fallimento. Impresa collettiva L’impresa collettiva è quella:
L’impresa collettiva si individua e si qualifica come tale indipendentemente dalla circostanza che la pluralità di soggetti persone fisiche si sia unificata o meno in un soggetto distinto avente personalità giuridica. La società è la tipica forma associativa per lo svolgimento d’attività di impresa. Le associazioni e le fondazioni possono svolgere attività d’impresa basta che sia rispettato il requisito dell’economicità. Possono porre in essere attività che abbiano le caratteristiche d’impresa ma devolvono gli utili a scopi altruistici. Assumono la qualità di imprenditori commerciali a tutti gli effetti, anche se quest’attività è solo accessoria rispetto al loro fine principale. Impresa pubblica Lo stato e gli enti pubblici possono esercitare l’impresa in tre modi:
pubblici (trasporti urbani, raccolta rifiuti, farmacie, ecc.), azienda autonoma dei monopoli di Stato ,
Imprenditore agricolo e imprenditore commerciale Art. 2135 c.c., è Imprenditore Agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali (attività tipicamente agricole) e attività connesse. Esse hanno però subito una profonda evoluzione dal 1942 ad oggi. Oggi il progresso tecnologico può dar luogo ad ingenti investimenti di capitali anche in agricoltura e può sollevare sul piano giuridico il dubbio se alcuni imprenditori agricoli debbano essere ricompresi sotto la disciplina delle imprese commerciali (e quindi se è giusto il loro esonero dalla tenuta delle scritture contabili nonché dal fallimento). Al riguardo si è stabilito che è impresa agricola ogni impresa la cui attività è fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale. Nessuna rilevanza ha il modo di produzione (e quindi se si utilizzano ingenti capitali). L’attuale articolo 2135 c.c., afferma che: per coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Adesso, è soggetto all’iscrizione nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese (Pubblicità Notizia). Art. 2195 c.c., è Imprenditore Commerciale chi esercita: • un’attività industriale: attività diretta alla produzione di beni non agricoli o di servizi • un’attività intermediaria nella circolazione dei beni: attività commerciali/ di distribuzione/bancarie • un’attività di trasporto per terra, per acqua, o per aria; • un’attività bancaria o assicurativa; • altre attività ausiliarie alle precedenti: imprenditori che operano a vantaggio di altri imprenditori (mediatore, agente di commercio, agenzie di viaggi o pubblicitarie). Per esclusione: è imprenditore commerciale ogni
distinte attività, intellettuale e di impresa, e troveranno perciò applicazione nei confronti dello stesso soggetto sia la disciplina specifica dettata per la professione intellettuale (ad es: necessità di iscrizione agli albi professionali), sia la disciplina dell’impresa. Il professionista intellettuale che si limita a svolgere la propria attività non diventa mai imprenditore (è perciò risulta escluso dallo statuto dell’imprenditore, con i suoi vantaggi quali la sottrazione al fallimento ma con anche i suoi svantaggi, quali l’inapplicabilità della disciplina dell’azienda, dei segni distintivi e della concorrenza sleale; divieto per i professionisti di farsi pubblicità, etc.). Il piccolo imprenditore nel codice civile Secondo l' Art. 2083 c.c. sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Per avere un piccolo imprenditore è quindi necessario che: a) l’imprenditore presti il suo lavoro nell’impresa; b) il suo lavoro e quello degli eventuali familiari prevalga (in senso qualitativo -funzionale) rispetto al capitale proprio o altrui investito nell’impresa e rispetto al lavoro altrui. Come conseguenza, ad esempio, non è mai piccolo imprenditore chi investe ingenti capitali (un gioielliere), anche se non si avvale di nessun collaboratore. I piccoli imprenditori NON falliscono. Le società NON sono considerate, in nessun caso, piccoli imprenditori. Non è un piccolo imprenditore chi ha un numero consistente di dipendenti o un rilevante capitale. Il criterio della prevalenza del lavoro familiare è applicabile solo all’imprenditore persona fisica. Il problema dell’impresa illecita Bisogna sempre tutelare i terzi che possono benissimo avere concluso con imprenditori illeciti contratti puliti. A questo punto occorre distinguere imprese illecite ed imprese immorali. Sono illecite le imprese che hanno carenza di requisiti amministrativi pure avendo per oggetto attività meritevoli di tutela, come il negozio aperto senza autorizzazione. Sono invece immorali le Imprese che hanno per oggetto la produzione di beni o servizi che vanno contro le normative, droga, gestione della prostituzione. La qualità di imprenditore è riconosciuta anche quando l’attività produttiva è illecita. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali, non vi è alcuna ragione per sottrarre al fallimento un contrabbandiere o un produttore di droga. Chi viola la legge non potrà avvalersi delle norme che tutelano l’imprenditore: da un comportamento illecito non possono mai derivare effetti favorevoli per il suo autore. Il problema dell’impresa per conto proprio Si è imprenditori anche se si produce beni per uso personale (impresa per conto proprio). La destinazione al mercato della produzione non è infatti richiesta da alcun dato legislativo. Nell’Art. 2082 c.c., è espressamente prevista l'impresa finalizzata al consumo proprio senza lo scambio, inoltre, in pratica le figure di imprenditori per conto proprio sono pochissime, infatti già facendo distinzioni sulla personalità giuridica delle società cooperative non si può prospettare una impresa per conto proprio, come non lo è lo scambio tra organismi autonomi di uno stesso ente pubblico. Potrebbe invece esserla la costruzione di un immobile in economia, cioè non destinato alla vendita, il problema non sussiste, in quanto lo status di imprenditore edile si ha con la costruzione a prescindere dall'uso che se ne farà dell'immobile. Attività di impresa e scopo di lucro E' attività d'impresa lo svolgimento di un'attività produttiva, cioè di un'attività volta alla produzione di nuova ricchezza grazie alla produzione, o allo scambio, di beni e servizi. Lo scopo di lucro non è considerato requisito essenziale per l’attività economica. Sia lucro soggettivo che oggettivo. L’attività deve essere svolta secondo modalità volte a massimizzare i ricavi. La nozione di imprenditore è infatti nozione unitaria, comprensiva sia dell’impresa privata sia dell’impresa pubblica; e ciò implica che requisito essenziale può essere considerato solo ciò che è comune a tutte le imprese e a tutti gli imprenditori. L’impresa pubblica e l’impresa cooperativa dimostrano perciò che il requisito minimo essenziale dell’attività di impresa è l’economicità della gestione e non lo scopo di lucro. La società in accomandita semplice La società in accomandita semplice s.a.s. è una Società Semplice pertanto quella tipologia di impresa per la quale due o più persone conferiscono beni e/o servizi per l’esercizio in comunione di un’attività economica con lo scopo di dividerne gli utili finali ai sensi dell' art. 2247 c.c.. All'interno di una società di persone, i soci (ad eccezione di quelli accomandanti nella società in accomandita semplice) rispondono illimitatamente e in solido per qualsiasi debito contratto nell’esercizio dell’attività aziendale. Tale responsabilità è sussidiaria nel senso che i creditori sociali possono rivalersi sui patrimoni personali dei soci solo quando il patrimonio sociale si sarà rivelato insufficiente alla copertura dei debiti, nella maggior parte dei casi la causa è il fallimento dell'impresa stessa. La società in accomandita semplice è pertanto una società di persone la quale costituzione deve necessariamente avvenire mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio (l’inosservanza di questo adempimento comporta l'impossibilità d' iscrizione al Registro delle Imprese, con conseguente non regolarità della società). Nella s.a.s. convivono due categorie di soci indicati nell’atto costitutivo:
La società, dopo la costituzione deve essere iscritta nel Registro Imprese entro e non oltre 30 giorni dall'atto del notaio dagli amministratori o dal notaio stesso, e all'interno della ragione sociale deve contenere almeno un nome del socio accomandatario (Esempio: Unicoweb di Marco Rossi ); la presenza nella denominazione della società del nome di un socio accomandante comporta a questi la perdita della responsabilità limitata al proprio capitale. L’amministrazione della società in accomandità semplice può essere conferita solo ai soci accomandatari. I soci accomandanti non possono, quindi, compiere atti amministrativi, né trattare o concludere affari in nome e per conto della società, se non tramite procura speciale emessa dal socio accomandatario e per singoli affari. Il socio accomandante che non rispetta tale obbligo, assume responsabilità illimitata ed in solido verso i terzi per tutte le obbligazioni della società e può addirittura essere escluso dalla società in caso di controversie. La rappresentanza della società spetta ai soci amministratori, quindi sono esclusi dalla rappresentanza i soci accomandanti che risultano essere solamente soci di capitale. I soci accomandanti hanno comunque diritto di aver comunicazione annuale del bilancio di esercizio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società. Per la società in accomandita semplice è previsto che, nessun socio accomandatario può svolgere, un’attività concorrente con quella della società di cui fa parte, né può partecipare in qualità di socio accomandatario o amministratore nella società in nome colletivo in un’altra società concorrente. L’attività concorrenziale potrà essere svolta, solo se c’è il consenso scritto degli altri soci accomandatari. Riguardo le cause di scioglimento, la
s.a.s. si scioglie per:
I consorzi fra imprenditori Il consorzio di imprenditori è un gruppo di imprese munite di una organizzazione comune per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese, secondo la nozione dell’ art. 2602 c.c. I consorzi possono essere limitativi della concorrenza creati da imprese che svolgono attività uguali o simili che si uniscono per stipulare patti di non concorrenza; oppure di coordinamento creati da imprenditori che svolgono diverse attività per svolgere in comune alcune fasi dell’attività di impresa. Si dividono in interni (l’organizzazione comune è volta a regolare i rapporti tra i consorziati) esterni (son quelli destinati a svolgere attività con i terzi). La costituzione avviene attraverso un contratto formale scritto; pena la nullità cosi come le modifiche. Nel caso di trasferimento di azienda da parte di un consorziato, l’acquirente subentra automaticamente. La durata massima se non è fissata, vale 10 anni come limite legale. Lo scioglimento può essere per decorso del termine, deliberato unanime da tutti i consorziati o dalla maggioranza. L’organo del consorzio è l’assemblea con funzioni deliberative, le cui deliberazioni vanno assunte a maggioranza, e organo direttivo che ha funzioni esecutive. La società in nome collettivo La società in nome collettivo (o S.n.c.) è un tipo di società di persone disciplinato dagli artt. 2291-2312 del codice civile in cui tutti i soci rispondono solidalmente, illimitatamente, personalmente e sussidiariamente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.).[1] Ha normalmente ad oggetto l'esercizio delle attività commerciali di dimensioni medio-piccole, è tenuta all'iscrizione nel registro delle imprese, alla tenuta delle scritture contabili e può essere sottoposta a procedura di fallimento. Il codice distingue due tipi di società in nome collettivo:
costitutivo della società deve essere stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
La società si realizza con il deposito dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2295 c.c., che deve essere depositato presso il registro delle imprese (art. 2296 c.c. Pubblicazione): ed è indispensabile che le firme dell'atto siano autenticate da un notaio. Qualora mancasse qualcuna di queste regole si parlerebbe di società irregolare, per la quale si applicano le regole della società semplice, come ad esempio le società di fatto (costituite tacitamente) o le società occulte (il vincolo sociale è tenuto nascosto). L' atto costitutivo deve contenere (art. 2295 c.c.), a pena di invalidità:
La società si scioglie per (2272 c.c.):
prorogato (2273 c.c.) quando, decorso il periodo di durata, i soci continuano a compiere le operazioni sociali;
La società semplice La società semplice (o S.s. ), è un tipo di società di persone e il più elementare tipo di società; essa non può essere utilizzata per l'esercizio di un'attività commerciale.Dal 2000 è soggetta all'iscrizione presso la sezione speciale del registro delle imprese, con finalità di pubblicità legale (con funzione dichiarativa) nel caso in cui svolga attività agricola, oltre alla funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia. L'atto costitutivo può essere concluso anche verbalmente e può essere modificato in ogni momento e, in genere, all’ unanimità , cioè col consenso di tutti i soci. Con la costituzione della società semplice, il socio si assume l'obbligo di effettuare dei conferimenti (art. 2253 c.c.), cioè apportare alla società beni e servizi necessari per l'esercizio comune dell'attività economica:
soggetto che fornisce al primo i necessari mezzi finanziari, o che dirige di fatto l’impresa e fa propri tutti i guadagni (imprenditore occulto). Questo particolare modo di operare non solleva problemi fin quanto gli affari prosperano. Ne solleva di ben gravi quando gli affari vanno male ed il soggetto “utilizzato” dal dominus sia una persona fisica nullatenente. È fuori di dubbio che i creditori potranno provare il fallimento del prestanome: questi ha agito in proprio nome ed ha perciò acquistato la qualità di imprenditore commerciale. È altrettanto indubbio che, data l’insufficienza del relativo patrimonio, i creditori ben poco potranno ricavare dal fallimento del prestanome. L’imprenditore occulto, secondo una corrente presente nella dottrina, dovrebbe fallire in quanto vi è un collegamento inscindibile fra potere e rischio di impresa; ma tale teoria ha scarsi consensi, la premessa su cui si fonda non ha un solido fondamento normativo ed è smentita dai principi che regolano la società di capitali. Infatti, dal 1993, per le Srl e oggi anche per le SpA neppure la qualità di socio unico porta di per sé l’assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. Ne consegue che nel nostro ordinamento il dominio di fatto di un’impresa individuale o di una società di capitali non è condizione sufficiente per esporre a responsabilità e fallimento; né, tanto meno, determina di per sé l’acquisto della qualità di imprenditore. L’Imprenditore Occulto, quindi, non fallisce. L’impresa sociale Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano in via stabile e principale, un' attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale. E' necessaria l'assenza dello scopo di lucro. Non è possibile disporre del patrimonio dell'impresa e distribuire fondi a coloro che fanno parte dell'organizzazione. Inizio e fine dell’impresa. In caso di cessazione dell'impresa, il patrimonio residuo viene davoluto ad altre organizzazioni. La responsabilità dei partecipanti è limitata. Le imprese sociali sono assoggettate allo statuto dell'imprenditore commerciale ad eccezione del fallimento. Si costituiscono per atto pubblico e sono controllate dal Ministero del lavoro. Inizio e fine dell'impresa L’effettivo inizio dell’attività di impresa si ha con il compimento del primo atto di gestione che è spesso preceduto da una fase preliminare di organizzazione. Mentre la fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di liquidazione. Tale fase costituisce ancora esercizio dell’impresa. Non è necessario, che siano stati pagati tutti i debiti contratti durante l’esercizio dell’impresa. Per le società, la cancellazione dal registro delle imprese presuppone non solo la disgregazione dell’azienda, ma anche l’integrale pagamento delle passività ad opera dei liquidatori e la definizione dei rapporti fra i soci. Non vi dovrebbero perciò essere dubbi che la cancellazione dal registro delle imprese determina la fine dell’impresa societaria. L'acquisto della qualità d'imprenditore La qualità di imprenditore si acquista con l’effettivo inizio dell’attività di impresa (ovvero col compimento del primo atto di gestione). Tuttavia, l’effettivo inizio dell’attività di impresa è spesso preceduto da una fase preliminare di organizzazione. Gli atti di organizzazione fanno acquistare la qualità di imprenditori quando, per il loro numero e per la loro significatività, manifestano in modo non equivoco lo stabile orientamento dell’attività verso un determinato fine produttivo. Anche la fine dell’impresa è dominata dal principio di effettività: la qualifica di imprenditore si perde con la cessazione effettiva dell’attività. L’esatta determinazione del giorno di cessazione dell’attività di impresa ha poi particolare rilievo per l’imprenditore commerciale. Ciò in quanto la legge fallimentare prevede che lo stesso può essere dichiarato fallito entro un anno dalla cessazione dell’attività. Al riguardo occorre tenere presente che la fine dell’impresa è di regola preceduta da una fase di liquidazione. Tale fase costituisce ancora esercizio dell’impresa e la qualità di imprenditore si perde solo con la chiusura della liquidazione. Non è necessario, che siano stati pagati tutti i debiti contratti durante l’esercizio dell’impresa. Per le società, la cancellazione dal registro delle imprese presuppone non solo la disgregazione dell’azienda, ma anche l’integrale pagamento delle passività ad opera dei liquidatori e la definizione dei rapporti fra i soci. Non vi dovrebbero perciò essere dubbi che la cancellazione dal registro delle imprese determina la fine dell’impresa societaria. L’imputazione dell’attività di impresa Per l’imputazione degli atti d’impresa vige nell’ordinamento nostrano il principio della spendita del nome, cioè è soggetto allo statuto dell’impresa solo chi ha dato dati sufficienti alla riconoscibilità dell’impresa per il traffico giuridico. Dunque se è agevole individuare il soggetto diretto dell’impresa e riconoscere i suoi atti, non lo è altrettanto in casi diversi. Si potrebbe parlare del mandato con e senza rappresentanza. Nel caso di mandato con rappresentanza, il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, e tutti i negozi giuridici sono imputabili all’ultimo menzionato, mentre se il mandato è senza rappresentanza, tutti i negozi conclusi restano imputabili al mandatario. Nel caso di rappresentanza volontaria o legale, comunque resta il rappresentato imprenditore, pure se i suoi poteri decisori sono limitati nei confronti del rappresentante, è il caso pure dei genitori che curano l’impresa del figlio minore, imprenditore resta sempre il figlio minore. Esercizio diretto dell’attività di impresa La qualità di imprenditore è acquistata - con pienezza di effetti – dal soggetto e solo dal soggetto il cui nome è stato speso nel compimento dei singoli atti di impresa. Diventa imprenditore colui che esercita personalmente l’attività di impresa compiendo in proprio nome gli atti relativi. Non diventa invece imprenditore il soggetto che gestisce l’altrui impresa quando operi spendendo il nome dell’imprenditore, per effetto del potere di rappresentanza conferitogli dall’interessato o riconosciutogli dalla legge. Perciò quando gli atti di impresa sono compiuti tramite rappresentante (volontario o legale), imprenditore diventa il rappresentato e non il rappresentante. L’attività di impresa è sostanzialmente esercitata dal rappresentante. (ad esempio , il genitore che gestisce l’impresa quale rappresentante legale del figlio minore, in seguito ad autorizzazione del tribunale. Gli atti di impresa sono decisi e compiuti dal genitore, ma imprenditore è il minore e solo il minore è esposto a fallimento). Lo statuto dell’imprenditore commerciale Lo statuto dell’imprenditore commerciale è costituito da: Obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese nella Sezione Ordinaria; se non si adempiono gli obblighi di pubblicità si hanno sanzioni pecuniarie amministrative e l’esclusione dal concordato fallimentare e amministrazione controllata.
Si ha efficacia
L'imprenditore commerciale ha:
Si applicano a tutti gli imprenditori le regole relative a: • azienda (art. 2.555 ss.) • segni distintivi (art. 2.563 ss.) • concorrenza (art. 2.595 ss.). Attività commerciale delle associazioni e delle fondazioni Le associazioni, le fondazioni e, in generale, tutti gli enti privati con fini ideali o altruistici possono svolgere attività commerciale qualificabile come attività di impresa. Affinché si abbia impresa, l’attività produttiva deve essere condotta con metodo economico e tale metodo può ricorrere anche quando lo scopo perseguito sia ideale. L’esercizio di attività commerciale da parte di tali enti, può costituirne anche l’oggetto esclusivo e principale. In tal caso l’ente acquista la qualità di imprenditore commerciale e resta esposto a tutte le relative conseguenze, compresa l’esposizione al fallimento in caso di insolvenza, fatta eccezione per le associazioni qualificabili come imprese sociali. Ma è più frequente che l’attività commerciale presenti carattere accessorio rispetto all’ attività ideale costituente l’oggetto principale dell’ente. Il carattere accessorio dell’attività commerciale non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore. Per tali enti non è dettata alcuna norma specifica per quanto concerne l’applicazione dello statuto dell’imprenditore commerciale, perciò essi acquistano la qualità di imprenditori commerciali con pienezza di effetti anche se l’attività commerciale ha carattere accessorio o secondario. La pubblicità legale Gli imprenditori hanno bisogno d’informazioni veritiere e non contestabili su fatti e situazioni delle imprese con cui entrano in contatto. Per le imprese commerciali questa esigenza è soddisfatta con l’introduzione di un sistema di pubblicità legale. È cioè previsto l’obbligo di rendere di pubblico dominio determinati atti o fatti relativi alla vita dell’impresa, così da rendere le informazioni accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia) ed opponibili a chiunque (conoscibilità legale). Il Registro delle Imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali. La pubblicità delle imprese commerciali La pubblicità legale rende di pubblico dominio determinati atti o fatti della vita dell’impresa, secondo forme e modalità predeterminate per legge. Il registro delle imprese è lo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali non piccole e delle società commerciali previsto dal codice civile del 1942. Per oltre cinquant’ anni il nuovo istituto è però restato lettera morta. L’entrata in funzione del registro delle imprese era infatti subordinata all’emanazione del relativo regolamento di attuazione. Durante i lunghi anni dell’attesa ha tuttavia trovato applicazione il regime transitorio. Regime imperniato sull’iscrizione nei preesistenti registri di cancelleria presso il tribunale e soprattutto caratterizzato dall’esonero temporaneo dall’iscrizione, salvo che per alcuni atti, degli imprenditori commerciali individuali e degli enti pubblici economici. Per le società di capitali era inoltre previsto, oltre all’iscrizione nel registro delle imprese anche la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (busarl). Così pure per le cooperative in aggiunta all’iscrizione nel registro delle imprese la pubblicazione nel bollettino ufficiale delle società cooperative e dei consorzi di cooperative (busc). Ne risultava da tutto ciò un sistema di pubblicità delle imprese particolarmente disorganico e complesso. La situazione finalmente si sblocca con la legge 29-12-1993 n. 580 contenente norme per il riordino delle camere di commercio. L’art. 8 di tale legge ed il relativo regolamento di attuazione hanno finalmente istituito il registro delle imprese, che è divenuto pienamente operante agli inizi del 1997. Novità: fine del regime transitorio. soppressi il busarl e il busc. il registro delle imprese non è più solo strumento di pubblicità legale delle imprese commerciali ma anche strumento di informazione sui dati organizzativi di tutte le altre imprese (imprenditori agricoli,piccoli imprenditori, società semplici,ecc…). la tenuta del registro delle imprese è affidata alle camere di commercio non più alle cancellerie dei tribunali. Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche. L’impresa commerciale dell’incapace Il legislatore stabilisce che in nessun caso è consentito l’inizio di una nuova impresa commerciale in nome e nell’interesse del minore, interdetto o inabilitato. È consentita solo la continuazione dell’esercizio di una impresa commerciale preesistente. Intervenuta l’autorizzazione del tribunale alla continuazione dell’esercizio dell’impresa, chi ha la rappresentanza legale (tutore o genitore) può compiere tutti gli atti che rientrano nell’esercizio dell’impresa, siano essi di ordinaria o di straordinaria amministrazione. Quanto all’inabilitato, intervenuta l’autorizzazione alla continuazione, potrà esercitare personalmente l’impresa, con l’assistenza del curatore. Diversamente, il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale anche ad iniziare una nuova impresa commerciale. Con l’autorizzazione il minore emancipato acquista la piena capacità di agire. Può esercitare l’impresa senza assistenza del curatore e può compiere da solo tutti gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione anche se estranei all’esercizio dell’impresa. Incapacità e incompatibilità La capacità all’esercizio di attività di impresa si acquista con la piena capacità di agire e quindi al compimento dei diciotto anni. Il minore o l’incapace che esercita attività di impresa non acquista la qualità di imprenditore, ferma restando l’applicazione delle norme che regolano la sorte di singoli atti dallo stesso compiuti. Ad esempio, il minore che con raggiri ha occultato la sua minore età non diventa imprenditore anche se i contratti conclusi non sono annullabili. Non costituiscono limitazioni della capacità di agire, ma semplici incompatibilità, i divieti di esercizio di imprese commerciale posti a carico di coloro che esercitano determinate professioni (ad es: impiegati dello stato, avvocati, notai). La violazione di tali divieti non impedisce l’acquisto della qualità di imprenditore commerciale, ma espone a sanzioni amministrative e ad un aggravamento delle sanzioni penali per bancarotta in caso di fallimento. Attività di organizzazione e attività di esercizio Per stabilire l’effettivo inizio dell’attività di impresa è necessario distinguere che il compimento di atti tipici di impresa sia o meno preceduta
Le scrittura contabili sono la rappresentazione in termini quantitativi e/o monetari dei singoli atti d’impresa, della situazione patrimoniale dell’imprenditore, del risultato economico dell’attività svolta. Hanno una funzione organizzativa per l’imprenditore (sempre e comunque presente); funzione informativa per i terzi interessati (variabile; non tutte le scritture sono pubblicate, anzi di regola sono soggette ad un principio di riservatezza; ma v. deposito del bilancio e situazioni patrimoniali e finanziarie periodiche nelle società quotate ed altre eccezioni). L’imprenditore ha l’obbligo di documentare l’attività attraverso: libro giornale con il quale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa; libro degli inventari che contiene inventario iniziale e gli inventari compilati ogni anno. Deve contenere le attività e le passività dell’attività e, se si tratta di imprenditore individuale, le attività e passività dell’imprenditore estranee all’impresa. Si chiude con il bilancio e il conto economico. Altre scritture facoltative, richieste "dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa ": Libro magazzino: entrate e uscite merci. Libro cassa: entrate uscite denaro; Libro mastro: operazioni raggruppate sistematicamente (es. in relazione al cliente). Le scritture contabili possono essere utilizzate come strumento di prova nel processo: possono essere utilizzate contro l’imprenditore (art. 2.709 c.c.), sempre, comunque siano tenute (regolarmente o irregolarmente). Possono essere utilizzate a favore dell’imprenditore (art. 2.710 c.c.), se: le scritture sono tenute regolarmente e la controparte è un imprenditore. Devono avere una regolarità formale: numerazione in ogni pagina prima di essere messi in uso e devono essere tenute secondo le regole di una ordinata contabilità: senza spazi in bianco, senza interlinee, senza abrasioni ed in modo che le parole cancellate siano leggibili. È oggi possibile la tenuta con modalità informatica e archiviazione virtuale. Vanno conservati per 10 anni le scritture contabili e la corrispondenza commerciale: gli originali delle lettere, telegrammi, fatture, ricevute e copie di lettere, telegrammi, fatture inviate. Scissione La scissione realizza effetti opposti alla fusione. È l’operazione con la quale una società trasferisce il suo patrimonio o parte di esso ad una o più società beneficiarie. Vi sono diverse tipologie di scissione in base al patrimonio trasferito:
nuova costituzione (costituzioni o scorporo); in questo caso le beneficiarie devono essere almeno due altrimenti si concretizzerebbe un’operazione di fusione;
costituzione e le relative azioni o quote ai propri soci. Distinzione in base alle caratteristiche delle beneficiarie:
Distinzione in base alla modalità di assegnazione delle quote di capitale sociale delle beneficiarie:
stessa proporzione che hanno nella scissa;
proporzioni rispetto a quelle che detenevano nella scissa. I motivi per cui realizzare questa operazione sono diversi: motivi aziendali: ad esempio il vantaggio derivante dalle dimensioni ridotte; natura organizzativa: decentramento dei compiti e delle decisioni. Così facendo si possono ottenere nuovi equilibri e responsabilità; Risanamento delle imprese in crisi: attraverso la separazione di attività operative in perdita da quelle redditizie; Una ristrutturazione finanziaria: con riflessi sulle facilità di accesso al credito; Diversificazione degli investimenti possibilità di cedere singoli rami aziendali, senza dover alienare l’intera impresa. Fusione La fusione di società, disciplinata dagli artt. 2501-2505 quater c.c. si ottiene quando da una pluralità di società se ne sostituisce una sola. Possono verificarsi due situazioni:
La fusione può aver luogo tra società dello stesso tipo (fusione omogenea) o di tipo diverso (fusione eterogenea). Il procedimento consta di tre fasi: 1)· predisposizione del progetto di fusione; 2) · decisione sulla fusione; 3)· stipula dell’atto di fusione. Il procedimento termina, infine, con la stipula dell’atto di fusione il quale deve risultare da atto pubblico e deve essere depositato, ai sensi dell’art. 2.502 bis, unitamente ai documenti indicati dall’art. 2.501 sexies a cura del notaio o degli amministratori della nuova società o della incorporante, entro trenta giorni dalla stessa stipula presso il Registro delle Imprese delle società partecipanti, della nuova società o della incorporante. La nuova società o l’incorporante assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche processuali, anteriori alla fusione. Gli effetti della fusione decorrono, di norma, dall’ultima data delle iscrizioni dell’atto pubblico nel Registro delle Imprese. La società che nasce dalla fusione non può assegnare azioni o quote in sostituzione di quelle delle società partecipanti. Tale divieto si estende anche alla società incorporante. Titoli di credito La loro funzione è quella di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito. Nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento e quindi chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso menzionato. Questa incorporazione si concretizza in 4 principi cardine: 1- Principio dell’autonomia in sede di circolazione: chi acquista la proprietà del documento, diventa titolare del diritto in esso incorporato, anche se ha acquistato il titolo a non domino purché sia in buona fede. 2- Principio della letteralità e dell’autonomia in sede di esercizio: chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento. Acquista inoltre un diritto che è di regola immune dalle eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi fra debitore e precedenti possessori del titolo. 3- Legittimazione: chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle forme prescritte dalla legge è senz’altro legittimato all’esercizio del diritto cartolare. Può cioè pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare l’acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del diritto. D’altro canto il debitore paga bene se paga in buona fede al possessore qualificato del titolo, anche se questi non è il titolare del diritto. 4- Vincoli: i vincoli sul diritto menzionato in
un titolo di credito (pegno, sequestro, pignoramento) devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo. Procedure concorsuali Nel caso in cui l’imprenditore commerciale non sia più in grado di pagare i propri debiti (stato di insolvenza) possono essere attivate delle procedure concorsuali per liquidare l’impresa e distribuire il ricavato ai creditori oppure per tentare di salvarla. Esse sono: il fallimento, il concordato preventivo, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e, infine, la liquidazione coatta ammnistrativa. Sono procedure a carattere generale perché investono tutto il patrimonio del debitore. Sono procedure a carattere collettivo perché coinvolgono tutti i creditori dell’imprenditore ai quali si garantisce, in linea di principio, una parità di trattamento. Questa garanzia di pari trattamento viene attuata dall'ordinamento attraverso delle procedure tendenti alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore e alla successiva pari soddisfazione dei creditori. Queste procedure prendono il nome di procedure concorsuali e sono procedure giudiziali in quanto comportano l'intervento dell'Autorità Giudiziaria che provvede alla liquidazione del patrimonio dell'imprenditore insolvente al fine di garantire la parità di trattamento di tutti i creditori. Pertanto, restano precluse ai singoli creditori le azioni esecutive individuali sui beni. Le procedure concorsuali hanno per oggetto l'intero patrimonio dell'imprenditore e riguardano necessariamente tutti i creditori. Lo scopo principale di ognuna di esse è essenzialmente la drastica riduzione dell'autonomia imprenditoriale mediante la sottrazione all'imprenditore della disponibilità dei beni e la nomina di un organo con funzioni di controllo sull'esercizio dell'attività. Sono esclusi dalle procedure concorsuali i piccoli imprenditori commerciali con organizzazione minima e reddito scarsamente significativo. I presupposti per l'assoggettazione alle procedure concorsuali sono:
Controlli La nozione di controllo di diritto fa riferimento, in via generica, alla disponibilità di voti in sede di assemblea ordinaria della controllata, muovendo dal presupposto che il diritto di voto in capo ai soci valga senza difformità per tutte le delibere. L’art. 2.359 c.c. delinea 3 ipotesi in cui viene ravvisata una situazione di controllo fra società: 1) quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di altra società (c.d. controllo interno di diritto); 2) quando una società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria dell’altra (c.d. controllo interno di fatto); 3) quando una società è sotto l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (c.d. controllo esterno di fatto). Solo il controllo interno, sia di diritto, sia di fatto sussiste anche se indiretto: nel calcolo dei diritti di voto deve tenersi conto anche di quelli spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta. Le modificazioni dello statuto Costituisce modificazione dello statuto di una S.p.A. ogni mutamento del contenuto oggettivo del contratto sociale (statuto e atto costitutivo); mutamento che può consistere nella modificazione o soppressione di clausole preesistenti. Esse rientrano nella competenza dell’Assemblea straordinaria e le relative delibere richiedono le maggioranze previste in via generale per la stessa, o le più alte previste per alcune modifiche più rilevanti, e la verifica entro 30 giorni dell’iscrizione nel registro delle imprese, contestualmente al deposito, allegando le eventuali autorizzazioni richieste. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge ne dà comunicazione tempestiva agli amministratori che nei 30 giorni successivi possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale affinché lo stesso ordini con proprio decreto l’iscrizione. In caso di inerzia degli amministratori la delibera diventa definitivamente inefficace. La delibera produce effetti solo dopo l’iscrizione. La società a responsabilità limitata La società a responsabilità limitata deve costituirsi con un capitale non inferiore a € 10.000,00. La partecipazione al capitale delle srl è rappresentata da quote. Le quote sono liberamente circolabili anche se il loro trasferimento non ha effetto nei confronti della società se non dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci. A differenza degli altri due tipi di società di capitali, la S.r.l. può costituirsi anche con un unico socio (la c.d. S.r.l. unipersonale) e, in deroga a quanto previsto dall’art. 2362, l’unico socio conserverà la limitazione della responsabilità purché si tratti di persona fisica. L’art. 2497 infatti prevede la responsabilità illimitata dell’unico socio di S.r.l. quando sia una persona giuridica ovvero socio unico di altra società di capitali.La società deve essere costituita per atto pubblico · la società può essere costituita a tempo indeterminato · se il conferimento è in denaro è obbligatorio il versamento presso una banca del 25% dello stesso. · il trasferimento delle partecipazioni (quote) può avvenire con atto notarile o, se i contraenti sono dotati di firma digitale, con atto informatico redatto da un commercialista. · l'obbligo di dotarsi di un organo di controllo interno se - sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato;- controlli essa stessa una Società obbligata alla revisione legale dei conti; - ne abbia specificatamente previsto la nomina nell’atto costitutivo; - (obbligatoriamente) ove per due esercizi consecutivi superi anche uno dei nuovi limiti ossia: totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 2 milioni di euro; ammontare delle unità dipendenti impiegate pari a 10. Ma l'art. 14 non esaurisce qui la sua portata riformatrice, chiarendo ulteriormente che: - l’obbligo per le S.r.l. di nominare il revisore (o l’organo di controllo) viene meno quando per tre esercizi consecutivi, la stessa, non superi alcuno dei tre limiti dimensionali indicati al punto precedente. Dal punto di vista previdenziale e assistenziale occorre: · ottenimento del numero di codice fiscale e della partita IVA · iscrizione presso il Registro delle Imprese · iscrizione all'INPS ed eventualmente all'INAIL · richiesta eventuale di licenze o autorizzazioni amministrative, sanitarie.. · tenuta di una regolare contabilità. Il recesso del socio può avvenire, oltre che per le cause contemplate nell'atto costitutivo, a norma dell’art. 2.473 c.c.: nel caso di società a tempo indeterminato in qualunque momento salvo l’obbligo del preavviso con almeno 180 giorni o il maggiore statutariamente previsto, purché non superiore ad un anno; qualora la società, contrariamente all’opinione espressa dal socio stesso, abbia deliberato in merito al cambiamento del tipo o dell’oggetto della società; al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o dei diritti in capo ai soci; alla fusione o la scissione della stessa; al trasferimento della sede sociale all’estero; alla revoca dello stato di liquidazione; alla eliminazione di una delle cause di recesso previste dall’atto costitutivo. Gli organi della S.R.L. sono: L’Assemblea dei Soci, la quale per disposizione dell’art. 2.479 c.c., ha competenza in materia di approvazione del bilancio e