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RIASSUNTI PER PREPARAZIONE ESAME DIRITTO COMMERCIALE
Tipologia: Appunti
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L’imprenditrice Gepy Cucinella gestisce un’alta casa di moda. All’interno del patrimonio aziendale è presente un immobile il cui e che valore ammonta a 500.000 euro viene assicurato contro il dal perito delle rischio di incendio per 250.000 euro. A causa di un corto circuito accidentale l’immobile viene in parte distrutto ed il danno viene valutato assicurazioni in 86.000. Facendo riferimento alle norme sul contratto di assicurazione dite se l’impresa di assicurazione deve pagare detta somma. ( fino a punti 3) Soluzione secondo me l’assicuratore sara tenuto soltanto a risarcire il danno effettivamente subito dall’assicurato in conseguenza del sinistro in principio del fatto che l’indennizzo non puo superare il val0re che le cose perite o danneggiate hanno al tempo del sinistro come disposto dall’art 1909, questo perche la disciplina è dominata dal principio indennitario,volto ad evitare che l’assicurazoione diventi x l’assicurato fonte di arricchimento e di speculazione a danno dell’assicuratore. Entro tre giorni dal sinistro, l’imprenditrice che ha subito il danno, dovra darne avviso all’assizurazione. L’impresa viene dichiarata fallita ed il curatore intende vendere separatamente i beni costituenti l’azienda, anziché venderla in blocco. I rappresentanti sindacali si oppongono alla decisione del curatore perché comporterebbe la chiusura dell’attività imprenditoriale e la perdita di numerosi posti di lavoro. Come si deve comportare il curatore? ( fino a punti 3) II Il Sig. Luca Mazzei è titolare di un’impresa di catering per cerimonie ed eventi. L’impresa, dopo un lungo periodo nel quale ha prodotto rilevanti guadagni, nel 2010 è vittima di una grave crisi e, dopo alcuni tentativi di risanamento non coronati da successo, cade in stato di insolvenza, venendo quindi ad essere dichiarata fallita. Avviata la procedura concorsuale, il Dott. Antonio Curti, curatore del fallimento, si rende immediatamente conto che il patrimonio del Mazzei è insufficiente a soddisfare tutti i creditori insinuati al passivo, e va quindi alla ricerca di soluzioni che gli consentano di incrementare le risorse a disposizione dei creditori dell’impresa fallita. Nel
ricostruire le vicende dell’impresa precedenti la dichiarazione di fallimento, il Dott. Curti accerta che, in realtà, il sig. Mazzei non era che un prestanome a servizio del Sig. Marco Lovisatti, il quale – pur non figurando formalmente all’interno degli atti dell’impresa – era il reale dominus dell’attività: costui, infatti, forniva abitualmente al Mazzei le risorse necessarie per lo svolgimento dell’attività, dettava le relative scelte gestionali e, in fine, si appropriava dei connessi profitti. Sicché, il curatore decide di rivolgersi ad un esperto di diritto dell’impresa per verificare se e in che modo sia possibile addebitare anche al Sig. Lovisatti il deficit fallimentare. Quali sono le azioni a disposizione del fallimento per attingere risorse dal patrimonio del Sig. Lovisatti al fine di soddisfare i creditori dell’impresa insolvente? (fino 6 PUNTI) III Ambrogio è un lavoratore alle dipendenze della Caio s.r.l., assunto per sviluppare un nuovo procedimento per riciclare la plastica. Accade che, per caso, nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, elabora un procedimento per sintetizzare la clorofilla, che non gli sembra sia stato utilizzato prima. A questo punto, Ambrogio vuole capire se questo procedimento possa essere giuridicamente considerato un’invenzione, se lo può brevettare, con quali diritti ed obblighi. Inoltre, Ambrogio si interroga con una preoccupazione sui diritti che la Caio s.r.l. possa vantare su questo risultato, visto che è stato raggiunto in orario di lavoro, utilizzando le apparecchiature della Caio s.r.l. In qualità di consulente, lei cosa dirà ad Ambrogio? (fino 3 punti) Dopo qualche anno, visto il successo del suo risultato, Ambrogio decide non soltanto di mettere su un’attività di impresa propria, ma anche di concludere un contratto di collaborazione per promuovere il suo procedimento di sintetizzazione della clorofilla presso gli altri imprenditori del settore. Tuttavia, prima di “passare dalle parole ai fatti”, vuole capire bene che diritti ed obblighi reciproci interverrebbero con questo collaboratore esterno. Il candidato spieghi nel dettaglio (fino a 3 punti).
I requisiti principali dei marchi sono la liceità, novità, originalità e verità. Il marchio descritto nel testo può esser registrato come marchio d’impresa in Italia poiché, trattandosi di un nome comune ma in lingua greca, gode di originalità. Insorgerebbero alcuni problemi se l’olio con suddetto marchio venisse venduto in Grecia, trattandosi appunto di un marchio privo di originalità. Il marchio potrebbe essere utilizzato come marchio non registrato, ma in questo caso Tizio non potrebbe vietare ad altri imprenditori di registrare il marchio. Se la vendita di olio con suddetto marchio si limita al Salento, altri imprenditori che utilizzano e registrano il marchio successivamente potranno sfruttarlo a livello nazionale, ad esclusione del Salento. Se Tizio vende olio su tutto il territorio nazionale invece, altri imprenditori potranno registrare ed utilizzare il marchio solo per prodotti affini, in tutta Italia.
https://www.docsity.com/it/casi-svolti-diritto-commerciale/5639957/
elettrica può essere considerata come attività d’impresa commerciale; nonostante non ci sia una produzione vera e propria di un bene, l’attività di produzione di energia elettrica comporta investimenti ingenti e dunque non può essere comparata all’attività di un piccolo imprenditore.
Dal momento che l’attività di Arance e Limoni consiste principalmente nella coltivazione di
beni ottenuti mediante le attività principali, e in queste fattispecie ricade anche l’attività di vendita degli agrumi su territorio nazionale. Il comma due dell’art. 2135, inoltre, permette ad Arance e Limoni di svolgere anche altre attività, ovvero: effettuare produzione di beni e servizi, operazioni di valorizzazione del territorio e di accoglienza e ricezione (si pensi ad un agriturismo), purché per offrire tali servizi aggiuntivi
si adoperino le attrezzature e le risorse normalmente impiegate nell’attività agricola giornaliera. Dal momento che l’attività di Arance e Limoni consiste principalmente nella coltivazione di agrumi, essa è classificabile come impresa agricola ex art. 2135 c.c., che afferma che l’imprenditore agricolo è colui che si occupa della coltivazione del fondo, della selvicoltura,
Arance e Limoni di svolgere anche altre attività, ovvero: effettuare produzione di beni e servizi, operazioni di valorizzazione del territorio e di accoglienza e ricezione (si pensi ad un agriturismo), purché per offrire tali servizi aggiuntivi si adoperino le attrezzature e le risorse normalmente impiegate nell’attività agricola giornaliera. Dal momento che l’attività di Arance e Limoni consiste
principalmente nella coltivazione di agrumi, essa è classificabile come impresa agricola ex art. 2135 c.c., che afferma che l’imprenditore agricolo è colui che si occupa della coltivazione del fondo, della selvicoltura, dell’allevamento animale e attività connesse. Tra le attività connesse, tra l’altro, sono incluse anche le operazioni di trasformazione, manipolazione,
agriturismo), purché per offrire tali servizi aggiuntivi si adoperino le attrezzature e le risorse normalmente impiegate nell’attività agricola giornaliera. Dal momento che l’attività di Arance e Limoni consiste principalmente nella coltivazione di agrumi, essa è classificabile come impresa agricola ex art. 2135 c.c., che afferma che l’imprenditore agricolo è colui che si occupa della
coltivazione del fondo, della selvicoltura, dell’allevamento animale e attività connesse. Tra le attività connesse, tra l’altro, sono incluse anche le operazioni di trasformazione, manipolazione, conservazione e commercializzazione dei beni ottenuti mediante le attività principali, e in queste fattispecie ricade anche l’attività di vendita degli agrumi su territorio nazionale. Il
Dal momento che l’attività di Arance e Limoni consiste principalmente nella coltivazione di agrumi, essa è classificabile come impresa agricola ex art. 2135 c.c., che afferma che l’imprenditore agricolo è colui che si occupa della coltivazione del fondo, della selvicoltura, dell’allevamento animale e attività connesse. Tra le attività connesse, tra l’altro, sono incluse anche le operazioni di trasformazione,
manipolazione, conservazione e commercializzazione dei beni ottenuti mediante le attività principali, e in queste fattispecie ricade anche l’attività di vendita degli agrumi su territorio nazionale. Il comma due dell’art. 2135, inoltre, permette ad Arance e Limoni di svolgere anche altre attività, ovvero: effettuare produzione di beni e servizi, operazioni di valorizzazione del territorio e di
l’imprenditore agricolo è colui che si occupa della coltivazione del fondo, della selvicoltura, dell’allevamento animale e attività connesse. Tra le attività connesse, tra l’altro, sono incluse anche le operazioni di trasformazione, manipolazione, conservazione e commercializzazione dei beni ottenuti mediante le attività principali, e in queste fattispecie ricade anche l’attività di
vendita degli agrumi su territorio nazionale. Il comma due dell’art. 2135, inoltre, permette ad Arance e Limoni di svolgere anche altre attività, ovvero: effettuare produzione di beni e servizi, operazioni di valorizzazione del territorio e di accoglienza e ricezione (si pensi ad un agriturismo), purché per offrire tali servizi aggiuntivi si adoperino le attrezzature e le risorse