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Diritto comparato anno 2017, Panieri di Diritto Comparato

Diritto comparato anno 2016 2017 unisa

Tipologia: Panieri

2015/2016

Caricato il 17/06/2022

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alessia-russo-38 🇮🇹

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Parità di genere in Italia
La Costituzione
La Costituzione italiana sancisce il principio di “uguaglianza di genere” riconoscendo pari dignità sociale a uomini e
donne davanti alla legge e rileva, tra i compiti della Repubblica, la rimozione degli ostacoli di ordine economico e
sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana
(art.3). Riconoscendo in particolare, la parità tra donne e uomini in ambito lavorativo (artt.4 e 37), l'uguaglianza morale
e giuridica dei coniugi all’interno del matrimonio (art. 29) e la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive
in condizioni di eguaglianza (art.51), la Costituzione pone le basi per lo sviluppo della normativa futura.
In seguito al riconoscimento del fondamentale diritto all’uguaglianza è seguita una attività legislativa, che ha stabilito
divieti di discriminazione e aperto l’accesso alle donne a tutti i pubblici uffici. Successivamente venne affrontato il
problema della tutela fisica ed economica della lavoratrice, mettendo in primo piano l’interesse al lavoro della donna,
che portò all’emanazione della legge n.860 del 1950 recante “Norme sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici
madri”.
Gli Anni' 70
Negli anni ’70 si aprì un acceso dibattito sul tema del rapporto maternità/lavoro.
La legge n.1024/71 sulla “tutela delle lavoratrici madri” che sostituì la precedente legge n. 860/1950, stabilì il divieto
di licenziamento della lavoratrice madre, la previsione di un periodo di astensione dal lavoro obbligatoria per materni-
tà, la corresponsione di un’indennità di maternità per tutto il periodo di sospensione dal lavoro.
La legge n.1044/71, “sul piano quinquennale per l’istituzione degli asili nido comunali con il concorso dello Stato”,
rappresentò il primo strumento legislativo volto a spostare la cura e la tutela del bambino dalla famiglia alla comunità.
La legge n. 903 del 1977 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro” sancì il passaggio da una
normativa di tutela, di fatto limitante la libera partecipazione delle donna al mondo del lavoro, a favore di una
situazione di parità.
Le Discriminazioni Indirette e le Azioni Positive
Negli anni ’80 tuttavia ci si rese conto che non venivano risolte forme di discriminazione perseguite indirettamente nei
confronti delle donne, ovvero quelle situazioni di trattamento uniforme che in realtà producono effetti differenziati sui
due sessi. Ed è proprio tramite l’acquisizione del concetto di discriminazione indiretta che si delineò, non solo l’obbligo
di astenersi da comportamenti vietati, principio già interiorizzato con la legge 903/77, ma si ravvisò la necessità di
adottare azioni positive. Nel gennaio del 1983 venne presentato al Senato il primo disegno di legge, su iniziativa del
Ministro del Lavoro, inteso a disciplinare la promozione di azioni positive, quale strumento diretto a favorire e
raggiungere le pari opportunità e tutelare la donna dalle discriminazioni indirette. Nel frattempo, nel 1984, la
promozione di azioni positive è anche oggetto di una Raccomandazione del Consiglio dei Ministri della Comunità
Europea agli Stati membri.
Occorrerà tuttavia attendere fino al 1991 perché quel disegno di legge, a seguito di un iter lento e faticoso, si trasformi
nella legge 125 del 10 aprile 1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” che
fornisce una concreta traduzione del concetto di azione positiva, riprendendo ed amplificando i principi e le finalità che
altre leggi avevano introdotto.
Con l’art. 8 viene definita la figura e i rispettivi ambiti di azione della Consigliera di parità presente a livello nazionale,
regionale e provinciale, chiamata a presidiare la condizione femminile nel mercato del lavoro.
Mentre, l’art. 5 istituisce il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di
opportunità tra lavoratori e lavoratrici al fine di eliminare i comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro
ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro, nonché l’avanzamento
professionale e di carriera.
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Parità di genere in Italia

La Costituzione

La Costituzione italiana sancisce il principio di “uguaglianza di genere” riconoscendo pari dignità sociale a uomini e donne davanti alla legge e rileva, tra i compiti della Repubblica, la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l'eguaglianza dei cittadini e che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (art.3). Riconoscendo in particolare, la parità tra donne e uomini in ambito lavorativo (artt.4 e 37), l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi all’interno del matrimonio (art. 29) e la parità di accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza (art.51), la Costituzione pone le basi per lo sviluppo della normativa futura.

In seguito al riconoscimento del fondamentale diritto all’uguaglianza è seguita una attività legislativa, che ha stabilito divieti di discriminazione e aperto l’accesso alle donne a tutti i pubblici uffici. Successivamente venne affrontato il problema della tutela fisica ed economica della lavoratrice, mettendo in primo piano l’interesse al lavoro della donna, che portò all’emanazione della legge n.860 del 1950 recante “Norme sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri”.

Gli Anni' 70

Negli anni ’70 si aprì un acceso dibattito sul tema del rapporto maternità/lavoro. La legge n.1024/71 sulla “tutela delle lavoratrici madri” che sostituì la precedente legge n. 860/1950, stabilì il divieto di licenziamento della lavoratrice madre, la previsione di un periodo di astensione dal lavoro obbligatoria per materni- tà, la corresponsione di un’indennità di maternità per tutto il periodo di sospensione dal lavoro.

La legge n.1044/71, “sul piano quinquennale per l’istituzione degli asili nido comunali con il concorso dello Stato” , rappresentò il primo strumento legislativo volto a spostare la cura e la tutela del bambino dalla famiglia alla comunità. La legge n. 903 del 1977 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro” sancì il passaggio da una normativa di tutela, di fatto limitante la libera partecipazione delle donna al mondo del lavoro, a favore di una situazione di parità.

Le Discriminazioni Indirette e le Azioni Positive

Negli anni ’80 tuttavia ci si rese conto che non venivano risolte forme di discriminazione perseguite indirettamente nei confronti delle donne, ovvero quelle situazioni di trattamento uniforme che in realtà producono effetti differenziati sui due sessi. Ed è proprio tramite l’acquisizione del concetto di discriminazione indiretta che si delineò, non solo l’obbligo di astenersi da comportamenti vietati, principio già interiorizzato con la legge 903/77, ma si ravvisò la necessità di adottare azioni positive. Nel gennaio del 1983 venne presentato al Senato il primo disegno di legge, su iniziativa del Ministro del Lavoro, inteso a disciplinare la promozione di azioni positive, quale strumento diretto a favorire e raggiungere le pari opportunità e tutelare la donna dalle discriminazioni indirette. Nel frattempo, nel 1984, la promozione di azioni positive è anche oggetto di una Raccomandazione del Consiglio dei Ministri della Comunità Europea agli Stati membri.

Occorrerà tuttavia attendere fino al 1991 perché quel disegno di legge, a seguito di un iter lento e faticoso, si trasformi nella legge 125 del 10 aprile 1991 “Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro” che fornisce una concreta traduzione del concetto di azione positiva, riprendendo ed amplificando i principi e le finalità che altre leggi avevano introdotto.

Con l’art. 8 viene definita la figura e i rispettivi ambiti di azione della Consigliera di parità presente a livello nazionale, regionale e provinciale, chiamata a presidiare la condizione femminile nel mercato del lavoro.

Mentre, l’art. 5 istituisce il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici al fine di eliminare i comportamenti discriminatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti di fatto l'uguaglianza delle donne nell'accesso al lavoro e sul lavoro, nonché l’avanzamento professionale e di carriera.

Nel 1992 viene varata un’altra legge di fondamentale importanza, la 215/92, che adotta misure positive ad incentivo e sostegno dell’imprenditoria femminile mediante bandi periodici pubblici aperti a tutte le imprese costituite da donne o con prevalente presenza femminile. La stessa norma istituisce il Comitato per l’Imprenditoria Femminile operante presso il Ministero delle Attività Produttive con funzioni di coordinamento dei rapporti con le Regioni e degli interventi per la promozione dell'imprenditorialità femminile nonché di monitoraggio di quelli posti in essere.

Nuove Strutture per la Promozione delle Pari Opportunità

Nel 1996 viene nominato in Italia il Ministro per le Pari Opportunità e con decreto del Presidente del Consiglio 28 ottobre 1997, n. 405, nasce il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con compiti di indirizzo, proposta e coordinamento trasversali e interdisciplinari a tutte le azioni di Governo.

Presso il Dipartimento opera anche la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna - composta da venticinque membri prescelti nell'ambito delle associazioni e dei movimenti delle donne, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori delle organizzazioni imprenditoriali e della cooperazione femminile maggiormente rappresentative sul piano nazionale - che svolge funzione di organo consultivo e di proposta.

Con Decreto legislativo 196 del 23 maggio 2000 viene istituita la Rete delle Consigliere di parità, composta dalle Consigliere a livello regionale e provinciale e dalla Consigliera nazionale (nominata dal Ministero del Welfare e dal Dipartimento per le Pari Opportunità), che svolge funzione di coordinamento.

La Rete attiva iniziative di supporto alle politiche del lavoro, di controllo del rispetto dei principi di parità e di pari opportunità, di denuncia di eventuali irregolarità e l’impugnazione in giudizio delle azioni di discriminazione sui luoghi di lavoro.

La Conciliazione

La promozione della presenza femminile nel mondo del lavoro pone con forza il tema della conciliazione tra vita professionale e familiare. Il concetto nasce dall’esigenza di favorire, attraverso l’individuazione dei fattori critici che impediscono la piena partecipazione delle donne al mercato del lavoro, le politiche più opportune a ridurre o meglio rimuovere tali criticità.

La responsabilità della custodia dei figli, degli anziani e di persone con bisogni particolari, rappresenta, infatti, un freno alla partecipazione attiva delle donne nel campo del lavoro. In questo ambito, un passo decisivo è stato fatto con il varo della legge 53 dell’8 marzo 2000 “Disposizioni per sostenere la maternità e la paternità e per armonizzare i tempi di lavoro, di cura e della famiglia” , che ha recepito la direttiva sui congedi parentali (96/34/CE) sottolineando la parità di diritto e, dunque, la condivisione delle scelte di sospensione del percorso lavorativo, del padre e della madre.

La L.53/2000 è tra le leggi più innovative in Europa per una piena realizzazione del principio dell’uguaglianza dei diritti tra i due sessi. Rivolgendosi sia alle donne che agli uomini, il legislatore ha voluto così favorire una diversa organizzazione dei tempi di vita e di lavoro ribadendo, da un lato, il valore sociale della maternità e della paternità e ponendo, dall’altro, i presupposti per il soddisfacimento delle diverse esigenze che ciascun individuo può avere nel corso della propria vita (ad esempio attività di cura per anziani e disabili).

Le Ultime Tappe

L’8 marzo 2002, per garantire una maggior presenza delle donne nelle cariche pubbliche, viene modificato l’art.51 della Costituzione. La modifica rende possibile l’adozione di appositi provvedimenti finalizzati all’attuazione delle pari opportunità fra uomini e donne nella rappresentanza all’interno delle istituzioni e, in questo scenario, si riapre il dibattito sull’opportunità di inserire il meccanismo delle quote per la creazione delle liste elettorali.

Il percorso delle pari opportunità in Italia è passato quindi da una fase di lotta alla discriminazione ed è proseguito fino all’affermazione di una uguaglianza piena in tutti gli ambiti della vita della persona (il lavoro, la famiglia, le istituzioni), indipendentemente dal genere. Questo viaggio, ancora lontano dall’essere concluso, offre stimoli e sfide per la costruzione di politiche e strumenti che possano, in un futuro non lontano, interpretare e valorizzare le differenze di genere.

Fonte: Dipartimento delle Pari Opportunità