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Diritto privato comparato - sbobinature lezioni
Tipologia: Sbobinature
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spiegazione storica, poli<ca e socio-economica. Ciò vale anche all’interno di un dato diri$o posi<vo, indipendentemente da una sua comparazione con altri. La comparazione fra civil law e common law è ancora oggi di importanza fondamentale per il diri$o comparato europeo e mondiale, tanto che spesso si afferma che, da cer< pun< di vista, quasi tu 2 i paesi del mondo, almeno per quanto concerne gli is<tu< dei contra 2 e degli affari commerciali, appartengono o alla famiglia del civil law o a quella del common law. E anche i diri 2 dei paesi socialis< dell’Europa orientale vengono classifica< nella famiglia di civil law per quanto concerne forme conce$uali, se non per la sostanza. La “scoperta” del diri$o inglese fu fa$a dai compara<s< con<nentali nel corso dei due primi decenni di questo secolo. Dall’altro lato invece, i giuris< inglesi conoscevano la civil law e ne facevano la comparazione con il diri$o inglese già nei secoli XVI-XIX. I compara<s< con<nentali, dopo quella scoperta, nel corso del secolo XX ebbero a recepire acri<camente la comparazione fa$a dai giuris< anglo-americani nel loro periodo “nazionalis<co” e cioè tra la fine del secolo XIX e i nostri giorni. Recentemente tale comparazione è stata so$oposta ad un “revisi<ng” tendente a ridimensionare le pretese peculiarità del diri$o inglese ed a mostrare la sua appartenenza al mondo del diri$o comune dei secoli XVI-XVIII, di cui conserva ancora le tracce dovute in gran parte ad una partecipazione dei giuris< inglesi a quel diri$o comune.
Ciascuno deve risarcire il danno arrecato per propria colpa e chi trae profi$o da una certa a 2 vità o cosa deve sopportarne anche le conseguenze nega<ve: nel confronto tra il danneggiante e il danneggiato, la gius<zia pende a favore di quest’ul<mo. La responsabilità civile si configura quale norma impera<va e imposi<va, ciò poiché altrimen< il danno resterebbe impunito ed irrisarcito. Il principio è codificato, nell’ordinamento francese, all’art. 1382 del code Napoleon, analogamente all’art. 2043 del codice civile italiano vigente. L’affermazione della responsabilità poggia, pertanto, su una colpa, intesa come inosservanza di un obbligo, negligenza o imprudenza, ed anche su presunzioni, se previste da disposizioni par<colari, cui il danneggiante compete eccepire e rovesciare. Dal modello romanis<co, rivisitato dalla scuola della pande 2 s<ca del 1800, deriva il codice tedesco del 1896. Secondo tale modello giuridico, non ogni interesse viene tutelato ovvero non ogni lesione di un qualsiasi interesse viene sanzionato bensì soltanto quelle condo$e che corrispondono ad una fa 2 specie incriminatrice. I principali criteri-requisi<, secondo l’idea giuridica tedesca, sono tre: o È illecito, con obbligo di risarcimento, soltanto ciò che lede alcuni diri 2 di primaria importanza oppure contrasta con una norma impera<va posta a tutela dei priva<; o Ingius<zia del danno: l’a$o o il fa$o deve essere contrario alla legge; o Elemento sogge 2 vo: colpa. Precisamente, se l’illecito è doloso e, peraltro, contrario al buon costume si prescinde dal requisito della <picità dell’illecito prote$o. Se invece, manca la colpa, è necessaria una speciale disposizione che ne dichiari l’illiceità civile.
delineare i confini della responsabilità civile. Il problema che è stato posto negli ul<mi anni all’a$enzione del legislatore è quello rela<vo all’esigenza di mi<gare il fenomeno della medicina difensiva (is<tuto secondo cui il medico, al cospe$o di un caso par<colare, decide di desistere per evitare casi di responsabilità contra$uale) che, in un sistema sanitario pubblico, grava pesantemente sulle finanze statali. Infa 2 , dinanzi al rischio di richieste di risarcimento, i medici appaiono res<i e re<cen< nel curare i pazien< e dal porre in essere interven< e tra$amen< sperimentali (“medicina difensiva nega<va”). Di converso, non è insolito che gli stessi operatori sanitari prescrivano tra$amen<, cure ed accertamen< non necessari, così gravando sulla fiscalità generale e comprome$endo il percorso terapeu<co del paziente (“medicina difensiva posi<va”). Entrambi i profili della medicina difensiva incidono quindi nega<vamente sul diri$o alla salute garan<to dall’art. 32 Cost., tanto nella sua dimensione individuale quanto in quella colle 2 va. Il decreto Balduzzi, ha previsto un’elevazione e una codificazione della nozione di “linee guida”, ispirandosi alla disciplina statunitense: in par<colare, le linee guida esistevano già in precedenza e sono raccomandazioni che devono essere osservate anche se non coprono tu 2 i rami della medicina; il medico che intenda discostarsi dalle linee guida è tenuto a mo<vare la sua azione; al riguardo, Monatelli tra$a di “ogge 2 vizzazione della colpa”, secondo cui non c’è processo di condanna senza la consultazione di un CTU (consulente tecnico d’ufficio). Per tentare di ovviare alle problema<che risultan< dal decreto Balduzzi, il legislatore, a$raverso la legge 24/2017 Gelli-Bianco, ha introdo$o novità rilevan< rispe$o alla precedente norma<va, tra le quali si segnalano l’obbligo di assicurazione in capo agli esercen< la professione sanitaria (stru$ure, medici, liberi professionis< e dipenden<), il previo esperimento del tenta<vo obbligatorio di conciliazione del Fondo di Garanzia. Il profilo di maggiore interesse della legge, però riguarda la disposizione contenuta nell’art. 7 che tenta di risolvere la ques<one della responsabilità. In ambito sanitario a$raverso la previsione del “doppio binario”. Al riguardo, è opportuno so$olineare che già la precedente legge dis<ngueva, da un lato, la responsabilità contra$uale della stru$ura sanitaria e del medico libero professionista e, dall’altro, responsabilità extracontra$uale del medico dipendente. Una ripar<zione ancora più puntuale di trova nella legge Gelli-Bianco che, peraltro, si chiude affermando la sua natura di norma impera<va. La nuova norma<va assegna alla responsabilità del medico dipendente natura extracontra$uale e ciò al fine di scongiurare il frequente ricorso alla tutela giurisdizionale. Per raggiungere un bilanciamento di interessi, la legge Gelli-Bianco impone alla stru$ura e a tu 2 gli operatori sanitari la predisposizione di misure adeguate di “risk management” e di Governo Clinico per pervenire even< avversi. Queste misure cos<tuiscono il perno dell’intera disciplina, giacché sono dire$e al perseguimento della piena a$uazione del diri$o alla salute. Germania: nel 2013 il legislatore è intervenuto sull’insufficiente formante giurisprudenziale, con la legge sul miglioramento dei diri 2 delle pazien< e dei pazien< che ha novellato il BGB mediante l’introduzione del “contra$o di tra$amento” (par. 630). In questo modo, si è cercato di definire in modo piu$osto chiaro le regole su cui basare le ipotesi di danni cagiona< in ambito sanitario. In par<colare, la presunzione di inadempimento fa sì che l’onere probatorio ricada sopra$u$o sull’erogatore della prestazione. La posizione processuale del paziente, risulta poi alleggerita anche dalla disciplina del “consenso informato” (anche in Italia si discorre di consenso informato in relazione alla legge 219/2017 sul caso Englaro di cui, all’art. 1, è sancito che nessun tra$amento sanitario può essere effe$uato se non in conseguenza del libero e informato consenso del paziente. Al riguardo si può dire che il medico è obbligato ad osservare le volontà del paziente; infa 2 si crea una “alleanza terapeu<ca tra medico e paziente”).
Francia: per un certo tempo è stata affascinata dalla “obliga<on de sécurité”. Questa tendenza, anche in virtù del sistema della responsabilità civile che cara$erizza l’ordinamento francese ha portato il legislatore all’introduzione di un vero e proprio “statuto” in materia di “accident médical”, danno iatrogeno ed infezioni nosocomiali. Il “code de la Santé Publique”, infa 2 , muove dall’ unificazione di responsabilità professionale, eliminando la dis<nzione tra colpa contra$uale ed extracontra$uale e rimuovendo anche la ripar<zione tra se$ore pubblico e privato. UK e USA: anche nei Paesi di common law vige il principio del consenso informato, con le conseguen< “advance direc<ves” (disposizioni preven<ve), conosciute anche so$o il nome di “living will” (dichiarazione di volontà cosciente). Il professionista inglese deve rispe$are quanto statuito nella “pa<ent’s charter” a$enendosi alle disposizioni volte alla tutela del paziente, il quale vedendo leso il proprio diri$o è legi 2 mato ad esperire le vie giudiziali nel caso di violazioni. Infa 2 , anche nelle ipotesi di rilievi giurisdizionali, nel caso in cui il medico inglese fosse sogge$o ad una procedura giudiziale, si applicherebbero i principi di common law con tu$e le conseguenze del caso, sia dal punto di vista del diri$o processuale che da quello del diri$o materiale. Per quanto riguarda i Paesi di common law, si discorre anche di “quan<ficazione dei danni” (o danni puni<vi) che corrisponde, in linea di principio, alla riparazione integrale del danno italiana, con funzione di “deterrenza” degli interessi moratori con la loro funzione risarcitoria. Ritornando in Italia si possono a$uare delle differenze circa due casi emblema<ci: il caso Englaro (sent. Del 2007) e il caso Cappato (ord. Corte cost. 207/2018). Quanto alla prima vicenda, questa ha generato una serie di effe 2 conseguen<, come quello sancito dalla l. 219/2017 a$a a discorrere di proporzionalità e sproporzionalità delle cure, del diri$o di autodeterminazione terapeu<ca e dell’introduzione della tassa<vità del libero e informato consenso del paziente. Anche il caso Cappato ha generato, con la sent. 246/2018, la costatazione che l’aiuto al suicidio, in determina< casi, non contrasta con la Cos<tuzione. Eluana Englaro si è spenta non appena furono staccate le macchine, poiché, già dal 1992, versava in uno stato vegeta<vo: proprio per questo non ha potuto esprimere le proprie volontà al riguardo; differentemente, Antoniani, meglio conosciuto con il nome di Dj Fabo, ha espresso la propria volontà di porre fine alla propria vita tramite suicidio assis<to, poiché, se avesse proseguito il proprio percorso vitale, avrebbe subito atroci sofferenze.
In Europa il matrimonio, a par<re dall’alto Medioevo, è stato considerato un is<tuto esclusivamente religioso: celebrato dal ministro di culto e disciplinato dalle norme del diri$o canonico. Lo Stato a$ribuiva alla chiesa una sorta di monopolio sulla materia matrimoniale. Soltanto con la Riforma luterana e il nascere delle monarche assolute venne rivendicato il diri$o del re a regolare ogni aspe$o della vita dei suddi<, compreso il matrimonio: in questo periodo le norme statali andarono ad affiancarsi a quella canoniche. Il processo di secolarizzazione trovò, poi, grande sviluppo qualche tempo dopo, nel corso dell’Illuminismo, che riteneva l’unione coniugale un contra$o tra due sogge 2 , privo di qualsiasi componente sovrannaturale o sacramentale. La cos<tuzione francese del 1791 e la versione originaria del codice napoleonico qualificarono, di conseguenza, il matrimonio come un contra$o civile. Partendo dalla Francia, ben presto la concezione laica del matrimonio è penetrata in tu 2 gli ordinamen< giuridici europei. Oggi, nei Paesi facen< parte dell’Unione europea, possono individuarsi due diversi sistemi di celebrazione
Il matrimonio in common law, anche chiamato “common law marriage” è una forma di status interpersonale in cui un uomo e una donna risultano legalmente sposa< non di conseguenza ad u matrimonio civile o religioso, ma conseguentemente ad una stabile convivenza. Infa 2 nei paesi anglosassoni la convivenza è di fa$o più importante della celebrazione stessa del matrimonio.
La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio cos<tuiscono gli aspe 2 patologici della vita coniugale. La prima determina una trasformazione del contenuto dei rappor< personali e patrimoniali con cara$ere potenzialmente transitorio, il secondo determina la cessazione del vincolo matrimoniale quando la comunione spirituale e materiale tra coniugi non possa più essere mantenuta o ricos<tuita. In mol< paesi la separazione non è un is<tuto giuridico avente un preciso ed autonomo profilo, ma è semplicemente un mero presupposto del divorzio. in Italia la separazione personale dei coniugi consiste nell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza; essa può essere dichiarata per cause ogge 2 ve, cioè indipendentemente della colpa di uno dei due coniugi. Nel nostro ordinamento, la separazione può essere:
decisioni fondamentali per la vita del figlio. Si discorre di affidamento congiunto, a$o ad evitare la deresponsabilizzazione del genitore non affidatario e assicura la con<nuità del rapporto di cura da parte di entrambi i genitori. È prevista l’audizione del minore, quando abbia raggiunto un sufficiente grado di discernimento e purchè non gliene derivino pregiudizi. Il legislatore ha accolto nel 1970 (legge 898/1970) l’is<tuto del divorzio, benchè la legge non faccia riferimento a questo termine e parli invece di scioglimento del matrimonio per i matrimoni civili e di cessazione degli effe 2 civili per i matrimoni concordatari. Affinchè il giudice possa pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effe 2 civili del matrimonio è necessario che egli abbia accertato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricos<tuita; ricorra almeno uno dei fa 2 specifici previs< dalla legge come, ad esempio, la separazione personale dei coniugi ininterro$a per almeno tre anni o la mancata consumazione del matrimonio. Francia: gli is<tu< della separazione legale (sépara<on de corps) e del divorzio sono regola< dal codice civile. Tu$avia il legislatore francese non ha prescri$o l’obbligo di una successione temporale tra separazione e divorzio ai fini dello scioglimento del vincolo matrimoniale, sopra$u$o in presenza dell’accordo consensuale dei coniugi. Il codice civile francese prevede qua$ro <pi di divorzio:
scioglimento e liquidazione del patrimonio comune. I beni personali dei coniugi sono esclusi dalla divisione. UK: il divorzio è qui disciplinato dal “matrimonial causes act” del 1973, in parte modificato dal “matrimonial and family proceedings act” del 1984. Nuove regole sono state successivamente ado$ate con il “family law act” del 1996, dire$e ad introdurre il “no-fault divorce” e a prevedere l’esperimento preliminare di procedure di conciliazione tra i coniugi; tali disposizioni, contenute nella legge del 1996, non sono però mai entrate in vigore, e di esse il legislatore ha prospe$ato l’abrogazione con il “children and families bill”. Secondo la disciplina vigente, l’azione di divorzio è esperibile, trascorso almeno un anno dal matrimonio, da ciascun coniuge in caso di defini<va ro$ura (irretrievable breackdown) della relazione coniugale. Affinchè tale condizione possa considerarsi sussistente, nell’a$o introdu 2 vo del giudizio (pe<<on for divorce) il ricorrente deve addurre elemen< fa$uali corrisponden< a quelli individua< nel testo norma<vo quali manifestazioni <piche della crisi irreversibile della relazione. Di questa condizione sono indici presun<vi:
Il sec. XIX, oltre ad essere il “secolo del contra$o” è stato il periodo dei grandi tra$a<s< inglesi e nord-americani. Nella seconda metà del secolo scorso sono comparse le prime codificazioni anche in aree di common law. L’esigenza di dare una più coerente sistemazione dell’intera materia ha spinto i giuris< nord-americani ad elaborare, nel 1932, il “Restatement of contract”, recentemente integrato e modificato. La nozione di contra$o che si assume nell’esperienza nord-americana corrisponde solo marginalmente alla nozione di contra$o dell’esperienza con<nentale, cioè di “accordo che crea diri 2 e obblighi tra le par< contraen<”. Si dis<ngue:
tra$a anche di “declino del contra$o”. Secondo A<yah questo fenomento può essere inteso in tre accezioni diverse:
“deeds” sono spesso compiu< non perché necessari, ma perché comportando maggiori oneri di forma, richiedono una maggiore solennità;
La regola è diversa nel caso dei distributori automa<ci. In questa ipotesi infa 2 , è ovvio che il venditore ha rinunciato al diri$o di rifiutare di vendere a quel par<colare cliente, ovvero di precisare che la merce è già venduta e che le scorte sono terminate. o Durata dell’offerta Corbin osserva che il problema “fino a quando è valida l’fferta?” non è posto in modo corre$o; se offerta è espressione di assenso, quando si parla di durata dell’offerta non si ha riguardo al tempo impiegato per esprimerla o al tempo necessario perché l’offerta sia completa, ma piu$osto al tempo impiegato dall’oblato per formulare la sua acce$azione. Si parla quindi di “durata del potere di acce$are”. Vi possono essere casi di offerta permanente (standing offer). Si definisce in questo modo la diffusione di lis<ni di prezzi di merci richieste da de$aglian< e commercian< all’ingrosso; la semplice richiesta dell’indicazione del prezzo della merce (tender) non cos<tuisce offerta di acquisto. Il contra$o si perfezione solo quando la parte che ha richiesto il tender dichiara di acce$arlo. o Acce$azione L’acce$azione è l’a$o con cui si completa il contra$o. L’acce$azione è necessaria sia per i contra 2 bilaterali che unilaterali, che creano obblighi a carico di una sola delle par<. È legi 2 mato ad acce$are l’offerta solo l’oblato, la persona alla quale l’offerta è dire$a; ma l’acce$azione può anche essere condizionata alla approvazione di un terzo. Come l’offerta, anche l’acce$azione con<ene due conce 2 : l’acconsen<mento alle proposte dell’offerente e la promessa richiesta dall’offerente stesso di eseguire una prestazione o di compiere un a$o. È necessaria perciò la corrispondenza tra l’offerta e l’acce$azione, i termini dell’offerta e quelli dell’acce$azione; è necessario che l’acce$azione abbia cara$ere promissorio, che corrisponda ai poteri che l’offerente ha riconosciuto all’oblato. Non sempre però è facile sapere quando l’acce$azione ha cara$ere promissorio. Leading case Brackenbury vs. Hodgkin (commentato anche da Corbin): la convenuta residente nel Maine aveva scri$o una le$era al genero, che viveva nel Missouri, per chiedergli di trasferirsi presso di lei, in modo che la accudisse durante gli ul<mi anni di vita; in cambio, l’a$ore avrebbe avuto l’uso dell’abitazione finchè la suocera era in vita, e la proprietà, dopo la sua morte. Acce$ato l’invito, l’a$ore dove$e poi sospendere l’assistenza, sia per la ca 2 va predisposizione della suocera, sia perché questa, cambiando parere, aveva rivolto la medesima richiesta ad un figlio. Convenuta la suocera in giudizio dal genero, per inadempimento del contra$o, la Corte ritenne che il contra$o si fosse effe 2 vamente concluso in quanto nella fa 2 specie si doveva ravvisare l’esistenza di un contra$o unilaterale, nel quale non vi è una promessa contro l’esecuzione di una prestazione; nel caso di specie, la convenuta doveva considerarsi offerente, e il genero oblato, essendosi spostato dal luogo di residenza secondo la sua richiesta; non si doveva invece accogliere la richiesta della convenuta, che pretendeva di essere mantenuta fino alla morte. Non sempre la risposta dell’oblato può considerarsi acce$azione vera e propria. Ad esempio, la risposta “acce$o la vostra offerta”, può considerarsi semplice invito a tra$are, se l’offerente ha inviato all’oblato il lis<no dei prezzi, o ha promesso di inviargli la merce di determinata qualità nel corso di un determinato periodo, ma l’oblato non indica, nella risposta, la quan<tà di merce richiesta, o la qualità dei prodo 2 desidera<. L’acce$azione non è completa, e quindi viene a
mancare il requisito fondamentale per la perfezione del contra$o: la considera<on. Vi può essere invece acce$azione anche mediante la semplice tolleranza di un’azione (forbearence). Se non c’è corrispondenza tra offerta e acce$azione, e l’acce$azione modifica alcuni termini dell’offerta, l’acce$azione non può considerarsi tale ma. Si trasforma in contro-offerta, cioè in offerta des<nata alla parte che per prima assume l’inizia<va, e che viene considerata ora oblato. Bisogna dis<nguere tra contro-proposta e semplice richiesta di informazioni; nel secondo caso, l’offerta permane, e l’oblato non si trasforma in offerente, vincolato dalla sua offerta. Leading case Stevenson vs. Mc Lean: il convenuto aveva offerto al sabato agli a$ori di vendere loro 3800 tonnellate di ferro “a 40 scellini pronta cassa per tonnellata, offerta aperta sino a lunedì”. Nelle prime ore del lunedì gli a$ori avevano telegrafato al convenuto “per favore, telegrafateci se acce$ate 40 per la consegna entro due mesi, o altrimen< entro quale ul<mo termine potreste fare la consegna”. Non avendo o$enuta alcuna risposta, gli a$ori spedirono un altro telegramma con il quale acce$avano l’offerta a 40, pronta cassa. Nel fra$empo, il convenuto vende$e il ferro ad un terzo, e ne informò gli a$ori con un telegramma spedito contemporaneamente al secondo: i due telegrammi si erano quindi incrocia<. Si poteva considerare inadempiente il venditore? La risposta è nega<va, se il primo telegramma viene inteso come contro-proposta; è posi<va, se il primo telegramma è considerato semplice richiesta di informazioni. La Corte decise nel secondo senso, ritenendo che gli a$ori avevano inviato al convenuto “una semplice richiesta, cui si doveva dare risposta, e non invece a$ribuire il significato del rifiuto dell’offerta”. L’acce$azione so$oposta a condizione non crea alcun obbligo come acce$azione; può essere intesa solo come contro-proposta; se la condizione si avvera, la contro-proposta rimane tale e non si trasforma in acce$azione. La contro-proposta crea però obblighi a carico dell’offerente. o La comunicazione dell’acce$azione L’acce$azione, come nel diri$o italiano, può essere espressa o tacita. In quali casi il silenzio può considerarsi manifestazione di volontà, cioè espressione di acce$azione della proposta? Corbin <ene a so$olineare che “un’an<ca massima stabilisce che il silenzio significa assenso, ma non si tra$a di una regola di diri$o”. Il silenzio cos<tuisce acce$azione solo in casi di eccezione. L’invio di merci non richieste, ad esempio, nel silenzio del ricevente, cos<tuisce offerta ma non dà luogo a vendita se il des<natario non risponde. Allo stesso modo, l’offerente non può avver<re l’oblato dicendogli che il suo silenzio sarà interpretato come acce$azione; l’offerente “non può obbligare l’oblato a prendere una penna, a spendere alcuni cents per un francobollo, o perfino ad aprire bocca” per rispondere. Leading case Felthouse vs. bindley: l’a$ore aveva scri$o al nipote offrendosi di acquistare il suo cavallo per 30 sterline e 15 scellini, aggiungendo: “se non ho più no<zie, considero mio il cavallo al prezzo indicato”. Il nipote non rispose alla le$era, ma in<mò al baditore che intendeva vendere il suo cavallo, e che lo aveva ricevuto dallo zio, di non porlo tra le cose in vendita; il banditore lo vende$e, e l’a$ore lo convenne in giudizio. La Corte riconobbe le buone ragioni dell’a$ore, perché era chiaro che “lo zio non aveva alcun diri$o di imporre al nipote la vendita del suo cavallo a meno che non gli fosse stato risposto in senso nega<vo”. Vi sono casi in cui però il comportamento dell’oblato, che si potrebbe definire “concludente”, lascia intendere la sua acce$azione, anche se essa non è espressa in modo esplicito. La spedizione di merci via mare, a richiesta di controparte, ad esempio, è stata ritenuta offerta, e acce$azione il comportamento del des<natario che, ricevuta la merce, non la res<tuisca. Occorre che controparte
controparte. La contro-proposta è di solito ritenuta un rifiuto dell’offerta. Nel diri$o nord- americano la spedizione di una le$era con il rifiuto dell’offerta non esclude la conclusione del contra$o, se all’offerente perviene per prima una le$era, spedita successivamente, con la dichiarazione di acce$azione. o La revoca dell’offerta Con questa espressione si indica solo una delle ipotesi in cui l’offerta perde la sua efficacia, e quindi una sola delle ipotesi di es<nzione dell’offerta. La revoca dell’offerta è possibile in ogni momento, prima che vi sia acce$azione. La revoca dell’offerta non ha effe$o se non è stata comunicata adeguatamente all’oblato; occorre che la revoca e la sua comunicazione risul<no ogge 2 vamente, non rilevando il semplice mutamento di intenzione dell’offerente. La revoca non solo deve essere adeguatamente comunicata, ma l’offerente, per far valere le proprie ragioni, deve dare anche prova della conoscenza di essa da parte dell’oblato. Non necessariamente, però, l’informazione della revoca deve provenire dall’offerente; l’oblato può anche essere informato da terzi, e se l’offerente riesce a provare in giudizio che controparte sapeva della revoca, il contra$o non può considerarsi concluso. Oltre al caso della revoca, l’offerta si es<ngue, perde cioè efficacia, per rifiuto, per decorso del termine, per esistenza di una condizione, per la morte dell’offerente. L’offerta non può essere acce$ata dopo che sia decorso il tempo indicato dall’offerente per l’acce$azione; se non è indicato alcun termine per l’acce$azione, si ri<ene che l’offerta decada dopo un periodo di tempo ragionevole. L’offerta, a differenza dell’acce$azione che non può mai essere condizionata, può essere so$oposta a condizione; si intende allora che essa dispieghi effe$o dal momento in cui la condizione si è avverata. Mentre la morte dell’offerente toglie effe$o all’offerta, non è de$o che avvenga altre$anto per la morte dell’oblato. Per quanto riguarda la incapacità sopravvenuta dopo la proposta, l’acce$azione non ha efficacia se fa$a dopo che l’oblato abbia avuto conoscenza dell’incapacità dell’offerente. Inten 5 on to create legal rela 5 on e gentleman’s agreement L’intenzione di creare vincoli giuridici riguarda sia la volontà delle par< di amme$ere o di escludere la vincola<vità della loro promessa, sia la ogge 2 va sufficienza dell’accordo concluso a produrre effe 2 giuridici, in quanto l’accordo sia completo o sufficientemente completo, sia meritevole di tutela, sia intellegibile. Questa problema<ca riguarda la disciplina degli elemen< del contra$o (accordo, ogge$o, considera<on, etc.), l’interpretazione del contra$o e l’apprezzamento sovrano del giudice. Corbin stabilisce che ciò che importa acce$are non è se le par< volevano vincolarsi ma piu$osto se le par< abbiano escluso ogni vincolo e cioè ogni effe$o giuridico al loro pa$o, che rimane circoscri$o ai rappor< di cortesia o di corre$ezza. “Le=er of intent” e “contract to make a contract” L’espressione “le$er of intent”, secondo I commentator, è polisensa, infa 2 , il fenomeno oggi assai diffuso di scambio di le$ere, o di invio di una le$era da una parte all’altra, nella fase che precede la conclusione del contra$o, può intendersi, secondo i commentatori, di volta in volta come: mezzo di comunicazione di informazioni; mezzo per disciplinare le fasi del processo di negoziazione; memorandum dei pun< già concorda<; contra$o perfe$o erroneamente definito le$era di inten<. La prima e la seconda ipotesi sono considerate anche nell’esperienza italiana le$ere di inten<; la
terza ipotesi dà luogo alla minuta o puntuazione, e quindi si avvicina o al contra$o preliminare o alla formazione progressiva del contra$o; la quarta ipotesi riguarda le completezze del contenuto dell’accordo. È ques<one di “construc<on” accertare se una le$era di inten< esprima l’intenzione di concludere un accordo e se il suo contenuto sia di per sé già sufficiente a formarlo. Le par< stesse possono precisare nella le$era che essa non è vincolante. La volontà delle par< prevale sulla interpretazione delle Cor<; se le par< espressamente escludono l’intenzione di creare vincoli negoziali, le Cor< si allineano al loro intento. La figura nota nell’ordinamento italiano come contra$o preliminare, si rifle$e nell’esperienza anglo-americana in diverse figure, tu$e ricondo$e all’idea di un contra$o solo parzialmente completo o in a$esa di completamento. La figura più vicina a quella del contra$o preliminare italiano è quella del “contract to make a contract”. Secondo Treitel l’espressione allude ad uno dei casi di incompletezza del testo contra$uale e dell’accordo in sé considerato. Vi si riconducono due ipotesi: