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Diritto comparato delle religioni, Schemi e mappe concettuali di Diritto

Riassunto del Manuale "Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni". Esame sostenuto da non frequentante, voto 30/30.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022
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Emilezola98
Emilezola98 🇮🇹

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Profili generali
Il diritto ebraico
Diritto del popolo ebraico: collegato alla vita giornaliera dei membri della Comunità.
Letteratura rabbinica è divisa in:
- HAGGADA, insegnamento teologico e filosofico
- HALACHA insegnamento giuridico; l’Halacha insegna agli uomini come comportarsi nei vari
frangenti della loro vita.
Secondo il sistema giuridico ebraico, non vi è a differenza sostanziale tra le norme che regolano il
rapporto tra Dio e l'uomo e le norme che regolano il rapporto tra uomo e uomo; uomo; Esse sono
entrambe norme giuridiche. Tuttavia, specialmente negli ultimi due secoli, si è chiamato diritto ebraico.
Quella parte di Halacha che corrisponde alle materie comunemente considerate giuridiche nel mondo
occidentale.
Diritto ebraico NON e’ diritto Israeliano.
Le fonti del diritto ebraico:
-Bibbia, in particolare la Torah, costituita da cinque libri. Anche nella Bibbia, diversi riferimenti di
carattere giuridico. Anche i 7 precetti noachidi: divieto di blasfemia, idolatria, omicidio, furto e rapina,
immoralità sessuale, mangiare arti di animali vivi.
Con il ritorno in terra di Israele dall'esilio da babilonese con l'editto di Ciro (VI secolo a.e.c) Inizia l'epoca del
secondo tempio che dura fino alla distruzione del santuario di Gerusalemme nel 70 dc.
Epoche del diritto ebraico:
1) Ambito impero persiano (538-333 ac)
2) Periodo ellenico (333-166), conquista di Alessandro Magno.
3) Rivolta dei Maccabei (167-33)
4) Orbita romana (37 ac-70 ec), con il Regno di Erode inizia l’ingerenza diretta di Roma; poi un certo
periodo di autonomia terminato con la sfortunata rivolta contro Roma e la distruzione del tempio di
Gerusalemme
Questo è il periodo in cui poniamo le basi del diritto ebraico accanto alla legge scritta contenuta nella Torah,
esiste una legge orale tramandata e ripetuta oralmente. La distruzione del santuario. E la perdita
dell'indipendenza ebraica con la formazione di una vasta diaspora, fecero che si sentiva la necessità di
mettere per iscritto le leggi orali Mishnà: raccolte di leggi orali; iniziate dal maestro rabbì kiva, poi fu
rivisitata e ampliata. La Mishnà Voi raccogli una sorta di tradizioni, riportandole a nome degli. Sapienti che le
hanno riferite, sono riportate anche le opinioni di minoranza, cioè quelle opinioni che non sono state raccolte
come regola legale. La MISNA è un'opera di codificazione divisa in sei ordini che comprendono 60 Trattati,
ciascuno dei quali suddivisi in capitoli e paragrafi. Il terzo e il quarto ordine sono quelli che hanno la
maggiore rilevanza in ambito giuridico, poiché riguardano il diritto privato e penale: persona e famiglia,
matrimonio e divorzio, contratti matrimoniali, proprietà e responsabilità civile, danni, locazione, diritto
processuale, giuramenti e testimonianze, eccetera. Il trattato di Avot è quello che contiene le massime a
contenuto etico.
-Talmud: dopo la redazione della Mishnà, intenso studio svolto nelle accademie talmudiche di Erez
Israel e Babilonia. Da questi studi, redazione del Talmud palestinese (V) e babilonese (VI). sulle
discussioni che si svolgevano. L'opera è considerata di fondamentale importanza, è la fonte
principale del diritto ebraico, una compilazione omnicomprensiva della legge orale, sentita come
vincolante. L'opera è stata tra le più studiate e ancora oggi ogni decisione pratica, ogni responso,
rabbinico e l'udito si apre con la fonte talmudica del caso.
Torah, Mishnà e Talmud fonti primarie del diritto ebraico.
Le codificazioni:
Dopo la chiusura del Talmud, viene meno nell’ebraismo la presenza di un’autorità centrale; attività creativa
meno intensa.
Accanto all’attività halachica, che si propone di fissare il testo vincolante per la vita pratica dell’ebreo, si apre
un’attività di interpretazione dei testi vincolanti:
Commento di Rashì (1040-1105): interpretazione di grande importanza, si accompagna ancora oggi
alle fonti primarie.
Maimonide (1138-1204): elaborazione chiara e sistematica delle regole contenute nel talmud in
ebraico, opera nuova razionale e esatta dal punto di vista giuridico; Mami aveva una enorme
conoscenza del talmud e della letteratura halachica successiva. Chiamò la sua opera MISHNE
TORAH, 14 libri che riguardano aspetti del diritto privato, dello status della donna, della sanità, della
resp civile, contrattualistica.
Mishnè torah ebbe un influsso enorme, ma anche al centro di vive polemiche: MAMI non aveva
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Profili generali

Il diritto ebraico

Diritto del popolo ebraico: collegato alla vita giornaliera dei membri della Comunità. Letteratura rabbinica è divisa in:

  • HAGGADA, insegnamento teologico e filosofico
  • HALACHA insegnamento giuridico; l’Halacha insegna agli uomini come comportarsi nei vari frangenti della loro vita. Secondo il sistema giuridico ebraico, non vi è a differenza sostanziale tra le norme che regolano il rapporto tra Dio e l'uomo e le norme che regolano il rapporto tra uomo e uomo; uomo; Esse sono entrambe norme giuridiche. Tuttavia, specialmente negli ultimi due secoli, si è chiamato diritto ebraico. Quella parte di Halacha che corrisponde alle materie comunemente considerate giuridiche nel mondo occidentale. Diritto ebraico NON e’ diritto Israeliano. Le fonti del diritto ebraico:
  • Bibbia, in particolare la Torah , costituita da cinque libri. Anche nella Bibbia, diversi riferimenti di carattere giuridico. Anche i 7 precetti noachidi: divieto di blasfemia, idolatria, omicidio, furto e rapina, immoralità sessuale, mangiare arti di animali vivi. Con il ritorno in terra di Israele dall'esilio da babilonese con l'editto di Ciro (VI secolo a.e.c) Inizia l'epoca del secondo tempio che dura fino alla distruzione del santuario di Gerusalemme nel 70 dc. Epoche del diritto ebraico:
  1. Ambito impero persiano (538-333 ac)
  2. Periodo ellenico (333-166), conquista di Alessandro Magno.
  3. Rivolta dei Maccabei (167-33)
  4. Orbita romana (37 ac-70 ec), con il Regno di Erode inizia l’ingerenza diretta di Roma; poi un certo periodo di autonomia terminato con la sfortunata rivolta contro Roma e la distruzione del tempio di Gerusalemme Questo è il periodo in cui poniamo le basi del diritto ebraico accanto alla legge scritta contenuta nella Torah, esiste una legge orale tramandata e ripetuta oralmente. La distruzione del santuario. E la perdita dell'indipendenza ebraica con la formazione di una vasta diaspora, fecero sì che si sentiva la necessità di mettere per iscritto le leggi orali Mishnà : raccolte di leggi orali; iniziate dal maestro rabbì kiva, poi fu rivisitata e ampliata. La Mishnà Voi raccogli una sorta di tradizioni, riportandole a nome degli. Sapienti che le hanno riferite, sono riportate anche le opinioni di minoranza, cioè quelle opinioni che non sono state raccolte come regola legale. La MISNA è un'opera di codificazione divisa in sei ordini che comprendono 60 Trattati, ciascuno dei quali suddivisi in capitoli e paragrafi. Il terzo e il quarto ordine sono quelli che hanno la maggiore rilevanza in ambito giuridico, poiché riguardano il diritto privato e penale: persona e famiglia, matrimonio e divorzio, contratti matrimoniali, proprietà e responsabilità civile, danni, locazione, diritto processuale, giuramenti e testimonianze, eccetera. Il trattato di Avot è quello che contiene le massime a contenuto etico.
  • Talmud : dopo la redazione della Mishnà, intenso studio svolto nelle accademie talmudiche di Erez Israel e Babilonia. Da questi studi, redazione del Talmud palestinese (V) e babilonese (VI). sulle discussioni che si svolgevano. L'opera è considerata di fondamentale importanza, è la fonte principale del diritto ebraico, una compilazione omnicomprensiva della legge orale, sentita come vincolante. L'opera è stata tra le più studiate e ancora oggi ogni decisione pratica, ogni responso, rabbinico e l'udito si apre con la fonte talmudica del caso. Torah, Mishnà e Talmud fonti primarie del diritto ebraico. Le codificazioni: Dopo la chiusura del Talmud, viene meno nell’ebraismo la presenza di un’autorità centrale; attività creativa meno intensa. Accanto all’attività halachica, che si propone di fissare il testo vincolante per la vita pratica dell’ebreo, si apre un’attività di interpretazione dei testi vincolanti:  Commento di Rashì (1040-1105): interpretazione di grande importanza, si accompagna ancora oggi alle fonti primarie.  Maimonide (1138-1204): elaborazione chiara e sistematica delle regole contenute nel talmud in ebraico, opera nuova razionale e esatta dal punto di vista giuridico; Mami aveva una enorme conoscenza del talmud e della letteratura halachica successiva. Chiamò la sua opera MISHNE TORAH, 14 libri che riguardano aspetti del diritto privato, dello status della donna, della sanità, della resp civile, contrattualistica. Mishnè torah ebbe un influsso enorme, ma anche al centro di vive polemiche: MAMI non aveva

indicato le fonti su cui fondare la regola—non rendeva così superfluo lo studio del talmud? Per altri 😊 perché una guida pratica. Eventi storici importanti: caduta impero d’oriente, cacciata ebrei dalla spagna—e da altri territori, riforma luterana. Necessità sentita dalle comunità rabbiniche di rinstaurare la piena autorità in campo di Halacha:  Joseph Caro (1488-575): codice ebraico più autorevole, diviso in due parti; una che vede come destinatari i sapienti e l’altra tutto il popolo. Nella prima, Caro fa presente il grave pericolo della frantumazione della torah causata dalle varie diaspore; nella seconda, un lavoro più ristretto (i chiama SHULCHAN ARUCH, “tavola apparecchiata”), fruibile da tutti, in modo tale da non fare dimenticare la torah al popolo ebraico sparso per il mondo. Il testo di Caro fu poi nel XVI secolo accompagnato da alcune glosse da Moshe Isserles, in modo tale da renderlo fruibile agli ebrei provenienti dall’Europa centrale/orientale. I teshuvot: genere letterario conosciuto sin dai tempi romani, e anche nel diritto islamico. Sono responsa, risoluzioni di casi pratici secondo l’halacha. Si crea con i responsa una sorta di diritto giurisprudenziale. Normalmente li emanavano quelli riconosciuti come autorità preposte alla risoluzione dei casi nella comunità di riferimento. Numerosi rispondenti sono autorità halachiche, tipo Maimonide.

Il diritto canonico

Il diritto canonico: diritto divino e diritto umano. Il diritto divino: diritto divino rivelato e diritto divino naturale; il diritto divino rivelato è ciò che dio ha rivelato agli uomini (comandamenti, regole), ed è contenuto nella bibbia, nei vangeli, nelle lettere degli appostoli. Ma vi è anche una traditio orale del diritto divino, dagli apostoli ai loro successori. Il diritto divino naturale: non è oggetto di una rivelazione, esso è insito nell’uomo e si riferisce a tutti gli uomini, risiede nella sua coscienza e nella capacità di essa (poiché uomo immagine di dio) di discernimento giusto e ingiusto. Il diritto umano è invece quello prodotto dalle legittime autorità della chiesa cattolica, subordinato al primo e potenzialmente mutevole. Le fonti:

  1. Fonti di creazione del diritto
  • canoni : norme promulgate dal concilio, ecumenico o di altro tipo. Norme che avevano valore universale o particolare (vs le chiese comprese nello stesso territorio, area geografica). Nella chiesa dei primi secoli le norme più importanti sono i canoni conciliari. Statuti episcopali: sono norme promulgate dai vescovi. Hanno valore solo all’interno della diocesi di riferimento.
  • Decretali pontificie: si sviluppano a partire dal III-IV secolo. Lettere con cui il pontefice fornisce la risoluzione ai casi di maggiore importanza—formano un precedente giurisprudenziale. Infine, diritto degli ordini religiosi: contenuto nella regola dettata dal fondatore (es. benedetto benedettini), nelle costituzioni, codice fondamentale in cui sono contenute le norme principali che riguardano l’organizzazione e il governo di ciascun istituto religioso.
  1. Fonti di trasmissione del diritto : il diritto circola tramite le collezioni canoniche: mano a mano che la produzione di canoni, statuti e decretali si accresce, esigenza di raccogliere e ordinare queste norme. Dapprima raccolta è compiuta da soggetti privati, per finalità di amministrare la giustizia nelle proprie diocesi impiegati nella cancelleria di tribunali episcopali. Nascono cos’ molteplici collezioni canoniche di diverso contenuto, corrispondente alle diverse finalità pratiche perseguite: es. come servivano al loro autore, o alla regione di riferimento. Queste diversità si acuiscono nella considerazione che le collezioni sono poi soggette a contaminazioni e rimaneggiamenti (eliminate norme che appaiono obsolete o superflue, aggiunta di nuove etc). Le collezioni canoniche sono testi viventi, che rispondono a finalità pratiche e dunque liberamente modificabili: forte presenza di interpolazioni ma anche decretali inventate di sana pianta per affermare lo stato pontificio. In tal modo esse diventano in qualche modo fonte di creazione.
  2. Il corpus iuris canonici Il sistema di trasmissione del diritto canonico diverse criticità: collezioni non uniformi, diversità dei criteri di selezione, collezioni elaborate per finalità più disparate senza un coordinamento. Erano testi un po’ limitati: non garantivano certezza del diritto e la chiara conoscibilità normativa. In più, periodo medievale: espansione del diritto della chiesa a nuovi rami non strettamente connessi al canonico (scuola, economia, problemi di guerra). Esigenza di dare una sistemazione organica. Nel XII secolo: si afferma il primato del pontefice su ogni altra fonte di prod del diritto (concili); inoltre,

L’associazione del concetto di dharma e karma è legata primariamente ad una dimensione religiosa ma anche ad una dimensione giuridica: il dharma è capace di guidare il comportamento umano fonda un diritto religioso; in realtà, tanti diritti religiosi quante comunità hindu, tutte accomunate dalla centralità del concetto di dharma. Le fonti del dharma:

  1. Rivelazione Vedica; il veda è la conoscenza avvenuta attraverso la parola, unica conoscenza del dharma concepito nel suo significato macrocosmico. Se invece parliamo della conoscenza del dharma intesa come conoscere ognuno il proprio dharma, allora anche altre fonti di conoscenza del dharma:
  2. Shruti: “ciò che fu udito” forma della rivelazione vedica orale, poi trascritta in delle raccolte vediche. I veda sono considerati eterni e privi di autore non sono di origine né umana né divina⚠!
  3. Smriti: memoria: rientrano i dharmashastra (testi interpretativi che fondano la propria autorevolezza nei veda), considerati memorie di ciò che è contenuto nei veda; e dharmasutra. Nella tradizione hindu sono molto importanti i commentatori dei dharmashastra, o i commentatori di testi di diversi dharmashastra organizzati per materia; lo sviluppo della scienza del dharma commentatori Lingat: i commentatori hanno cercato di trarre dall’insieme dei testi di autorità del dharma la regola che essi ritengono appropriata. Sadachara : regole di comportamento che derivano dalle “pratiche dei virtuosi”, consuetudini che non hanno carattere dharmico ma che vengono tramandate in testi; utili per indagare aspetti concreti della vita. Atmanastusthi : senso di soddisfazione interiore derivante dal comportarsi in modo appropriato in un determinato contesto. Il collegamento con i veda è sempre necessario. Tutte le fonti riconosciute nella tradizione hindu trovano legittimazione nel VEDA strategia di legittimazione di nuove regole che non sono assolutamente presenti nei veda. La teoria del fondamento vedico di tutte le fonti permette di assicurare l’evoluzione della tradizione; questo dà vita ad un sistema molto flessibile, origine comune è nei veda ma poi riconoscimento di una certa varietà interna. La differenziazione nel diritto hindu Dharma appropriatezza del comportamento in una rete di relazioni; il dharma conserva sua differenziazione interna e si definisce sulla base di diversi contesti spazio-temporali, della condizione personale di chi agisce e dei caratteri specifici della situazione. Esso è ontologicamente pluralista ed elastico. Una prima differenziazione dei doveri dell’uomo > gruppo sociale di riferimento (varna). E sistema delle caste (più articolato dei varna). La seconda> (ashrama) stadio dell’esistenza che si è raggiunto—è ina divisione orizzontale: periodo dello studentato, della vita familiare, dell’eremitaggio, del distacco dal mondo, la completa rinuncia al mondo. un’altra divisione tra dharma comune e dharma particolare, che si riconosce in base alle differenziazioni; il dharma comune è una categoria residuale che viene in rilievo solo quando non si trovi una regola particolare. La varietà delle credenze e delle pratiche che rientrano nell’induismo ha dei riflessi anche sul piano organizzativo; induismo non ha autorità centrali, si organizza in modo pluralistico. Durante le dominazione musulmana, possiamo osservare che il diritto hindu non subì particolari trasmutazioni perché i sovrani musulmani decisero di non incide sul diritto dei sudditi hindu in modo radicale. Con la dominazione inglese fenomeno del diritto anglohindu. Nelle materie statuto personale, a ognuno il diritto della religione di riferimento (hindu agli induisti, musli ai musulmani, Anzio agli anziani). Questa struttura caratterizza anche India indipendente: statuo personale--< diritto hindu, + legislazione. Giurisprudenza laica applica regole del diritto hindu. Ma il diritto hindu vive soprattutto nelle consuetudini locali spesso fenomeni massicci di ineffettività del diritto ufficiale.

Il diritto buddista

Buddhismo: tradizione culturale composta da diverse dottrine, regole di comportamento e istituzioni che in una varietà di modi si collegano agli insegnamenti di buddha. Serie di scuole e sotto scuole; distinguiamo tra le più importanti:

 Buddhismo Hinayana  Buddhismo mahayana  Buddhismo vajrayana Le scuole, sviluppatesi l’una a seguito derivano dall’aumento della progressiva complessità interna al buddhismo. L’elemento chiave del buddhismo: triratna: Buddha, Dharma e Sangha. La diversità interna al buddhismo deriva anche dall’enorme diffusione che questa religione ha avuto, pan- asiatica ma anche diffusissima in occidente. Origine del buddhismo: VI-V secolo, Siddharta Gautama. Buddha “il risvegliato”. I caratteri del buddhismo delle origini dagli studiosi, secondo alcuni si trattava di una comunità di rinuncianti esclusivamente concentrata su disciplina di salvezza, mentre secondo altri il suo carattere originario era quello di una religione popolare formatasi intorno a Buddha. Ragionevole presumere che entrambi gli aspetti fossero presenti. Dall'origine, comunque la comunità buddista delle origini non era direttamente coinvolta in problemi di carattere politico o di organizzazione sociale, anche se non è chiaro se si trattasse o meno di una conseguenza della dottrina stessa del buddismo, che ha la centrata sulla disciplina individuale di salvezza, ma inglobava anche elementi di critica sociale. III ac regno di Ashokasovrano che realizzò il primo impero che coincideva con quasi tutta l'estensione del subcontinente indiano a seguito di una guerra sanguinaria, egli, attraverso una profonda crisi spirituale che lo portò ad abbracciare il buddismo. Con questo sovrano si affermò un'idea buddista della legalità che ebbe un'enorme importanza nel passaggio dal buddismo dei rinuncianti delle origini al buddismo cove. Civiltà. Con ashoka si creò una struttura istituzionale del buddismo anche per i laici. Infine, nel periodo del Regno di Ashoka vi furono importanti sviluppi nella letteratura buddista e in altre forme culturali, ad esempio l'arte e l'architettura. Dopo la morte di OSHA, il buddismo continuò a svilupparsi e si diffuse in tutta l'India, nello Sri Lanka, in Asia centrale, in Cina e in morti a parte del sud-est asiatico, in Giappone e in Tibet. Dopo diversi secoli di grande sviluppo, il buddismo cominciò a perdere terreno, ad esempio quasi scomparve in India. La storia del buddismo moderno è una storia di incontri e scontri con le culture occidentali, la cui manifestazione più famosa è costituita dal vicenda del buddismo tibetano attaccato dalla Cina comunista. Da infine, osservato che nel buddismo contemporaneo la forte propensione a confrontarsi con temi riconducibili ai diritti umani e la capacità di essere percepito come una religione il cui patrimonio culturale fornisce importanti risorse per dialogare con diverse aree culturali occidentali e per confrontarsi con la modernità. Il diritto buddista: Il diritto buddista, inteso come espressione della comunità buddiste in senso giuridico, deve essere indagato su una pluralità di punti di vista.

  1. Diritto monastico del vinaya: regole del sangha, della comunità monastica. Vero e proprio ordinamento giuridico autonomo.
  2. Nucleo giuridico delle comunità buddiste laiche, collegato a quello dei monaci. Sotto il profilo del rapporto con il potere politico, si possono brevemente osservare due aspetti, da una parte, storicamente, si sono affermati numerosi regni buddisti, in cui le concezioni buddiste hanno trovato una struttura istituzionale, dall'altra le comunità buddiste hanno di solito potuto regolare la propria vita giuridica. Un certo modo di indipendenza, conformemente al principio tipicamente sud asiatico, per cui il compito del sovrano, anche un sovrano indù, è quello di applicare a ogni comunità le sue regole proprie. Il dharma buddhista: il dharma è sempre visto come insieme di leggi che costituiscono l’ordine della macro e del Microcosmo; è connesso con il concetto di karma pari all’induismo ma nel buddismo trova maggiore enfasi il raggiungimento del fine della liberazione nirvana). Sul piano delle fonti, importante differenza Buddha ha avuto conoscenza diretta del dharma, possibilità esclusa del tutto dal pensiero brahmanico (veda) Il dharma buddista include aspetti etici e dottrinali. Al centro dell'insegnamento del Buddha si trovano le quattro nobili verità: L'esistenza è sofferenza, l'origine della sofferenza e il desiderio, la cessazione della sofferenza può essere ottenuta distaccandosi dal desiderio, La via che conduce la cessazione della sofferenza e il nobile ottuplice pensiero. Il nobile ottuplice pensiero consiste in: Retta, visione, retta, intenzione retta, parola retta, azione, ratti, mezzi di vita retto, sforzo retta, attenzione e retta concentrazione. Questi ideali sono organizzati in tre categorie: la condotta morale, la disciplina mentale e la saggezza. Il dharma buddista trascende ogni distinzione tra etica e diritto. Come categoria comprensiva può essere assunta quella del comportamento doveroso che ha conseguenze sia sul piano spirituale sia sul piano sociale, permettendo il mantenimento di una società ordinata. Le norme di comportamento fondamentale per i laici e i monaci sono 5: non uccidere, non rubare, non dire il falso, non fornicare, non bere alcolici. A questi doveri si aggiungevano poi altri doveri e per i monaci regole più

I secolo dell’Egira:  trasferimento di Maometto da Mecca a Medina, 622 ac. Corrisponde con il compimento della Missione profetica e la fondazione della comunità. Maometto esorta a nuovi comportamenti e forma una nuova morale. La vicinanza al profeta fa sì che il suo insegnamento sia saldo e certo, vive nella tradizione dei suoi compagni. Nel I secol prende forma il diritto dell’Islam; i musli riconoscono sin da subito la rivelazione coranica, la sunna e l’analogia come fonti del diritto.  Alla morte di Momi, il governo sulla comunità passa ai califfi—i primi 4 califfi “ben diretti”, opera di completa islamizzazione dell’Arabia; il terzo promuove la redazione scritta del Corano, finora tramandato nella memoria. Testo super importante del I secolo.  Cambiamento di dinastia: trasferimento della capitale dell’impero arabo a Damasco, struttura di un regime fiscale, di amministrazione della giustizia (primi giudici, qadi), sociale. Super espansione islamica.  Alla fine del I secolo compaiono i primi specialisti di fiqh: pie persone che esprimono pareri sul carattere islamico o meno di alcune consuetudini.  Nascita dei primi hadith: con l’allontanamento dell’epoca in cui momi in vita, e con l’espansione geografica, si sente la necessità di una guida per la risoluzione di una serie di questioni pratiche e teologiche. I musli sono assettato di notizie sul profeta che li guidino e confortino nella fede  hadith, racconti che trasmettono memoria dei detti del profeta. Gli hadith super importanti, i giuristi delle fiqh non possono contraddirli—anzi si mettono essi stessi alla ricerca delle fiqh. II secolo dell’Egire:  Sviluppo delle scuole giuridiche: nascono i fondatori delle maggiori scuole, sciismo, hanafiti. Giuristi che producono letteratura giuridica, i propri fiqh.  Califfato abbaside: trasferimento della capitale a Baghdad+ accoglimento di un notevole numero di musulmani non arabi. Si rafforza il ruolo dei qadi e al contempo perdita definitiva dei califfi sull’autorità religiosa III secolo dell’Egira:  Produzione del commentario per eccellenza del corano  Biografia più prestigiosa di Maometto  Raccolta di hadith, I sei libri. Raccolta più autorevole. IV secolo dell’Egira:  Epoca classica del fiqh: in questo periodo nasce e si diffonde la madrasa, istituto sunnita predisposto all’insegnamento del fiqh. La madrasa si affianca alla moschea, integrava il luogo di studio con quello di residenza. Funzione didattica. Formazione giuridica con metodo dibattimentale, dopo quattro anni lo studente doveva dar prova di quanto appreso poi autorizzato al rilascio di fiqh. Madrase: divise per scuola giuridica di appartenenza (madrasa dei sunniti, sciiti etc).  Fine del igthad: fine dello sforzo interpretativo. Al giurista viene preclusa interpretazione diretta del fiqh, al di fuori della mediazione della dottrina precedente. Non sorgono più nuove scuole; c’è sempre, però, all’interno delle stesse scuole, un’evoluzione: affrontare nuove questioni, perfezionare dottrine vecchie. IV-V secolo:  Le scuole si dotano di grandi trattati che fissano le rispettive dottrine. Essi vengono riassunti in dei testi di facile memorizzazione ma molto difficili sviluppo di commentari e glosse a supporto.  Anche altri generi letterari: fiorire di raccolte di pareri giuridici, opere sulle pratiche giudiziari. La convivenza con le altre fonti del diritto La dottrina islamica non ha mai retto in via esclusiva la vita dei musli; sempre concorrenza con altri complessi di regole:

  1. Consuetudini: che può essere islamizzata o no, restare fuori e contraria ala sharia. Si mantengono soprattutto in ambienti extraurbani, difficile diffusione dei fiqh
  2. XIX secolo: sviluppo dello stato nazionale gli stati, nel tentativo di accentramento del potere, tanta attività di produzione legislativa. Le tradizioni islamiche hanno ancora rilevanza es in materia di statuto personale, i fiqh tradotti in norme. Si avvia un processo di secolarizzazione che però
  3. Si arresta negli anni 70, il risveglio politico islamico. Tornano forti i riferimenti alla sharia, occupa un importante spazio nelle costituzioni fonte principale della legislazione; o ancora, l’attività interpretativa deve seguire i canoni sciaraitici. Mentre il rapporto tra stato e sharia si consolida, lo stato momento di crisi: flussi migratori, apertura al commercio internazionale perdita di efficienza apparati statali. La dislocazione porta il nascere di comunità transnazionali che tendono ad autoregolarsi In questo contesto, scenario super favorevole ala sharia: indipendente da un fattore territoriale, carattere universale. Fonti:
  1. Corano : il corano è la rivelazione che Momi ricevette da Dio. È direttamente Dio che parla agli uomini, come se fosse un dettato; diviso in capitoli (sure), divise in versetti. I versetti di contenuto giuridico sono legati al periodo medinese. Teoria dell’abrogante e dell’abrogato : una serie di versetti del corano ci indicano che, se due versetti si contrastino, il versetto successivo sostituisce automaticamente il primo.
  2. Sunna : tradizione profetica tramandata tramite hadith. Lavoro di grande sforzo per gli studiosi che hanno dovuto valutare la bontà degli hadith, in termini di affidabilità, autorevolezza e veridicità. Diverse classificazioni degli hadith. (i sei libri rimane raccolta super importante). Non c’è un rapporto gerarchico tra hadith e corano secondo alcuni regola dell’abrogazione.
  3. Igma : consenso della comunità, versetto di Momi “la mia comunità non si troverà mai d’accordo su un errore”. Quale comunità? T1 la sfera stretta dei compagni del profeta, T2 anche i successori e la generazione che ha seguito questi. Altre scuole fanno riferimento alla comunità nella sua interezza, contrapposte a chi invece comunità solo di sapienti. Discussa anche la modalità di emersione del consenso: esplicito o tacito?
  4. Qiyas : ragionamento analogico. Applicazione di una regola che e trovi il suo fondamento in un testo. Ragionevolezza. Alcune scuole riconoscono anche le fonti secondarie, es. il ragionamento guidato dal senso di giustizia. Usul al fiqh: studio della scienza del diritto di per sé. Meta studio, utile per capire l’autorappresentazione del diritto musli.

Conversione ed appartenenza religiosa

Conversione e appartenenza nel diritto canonico

L’elemento che determina l’appartenenza alla Chiesa cattolica è la celebrazione del battesimo , fatto religioso e atto di volontà. Esso costituisce la base per tutti gli altri sacramenti e la condizione necessaria per la fruizione di diritti e adempimento di doveri nell’ordinamento canonico. Il battesimo inizialmente si praticava tra adulti, poi fenomeno del pedobattesimo (pratica documentata nel III secolo, ma probabilmente risalente a tempi anteriori). Il Pedobattesimo conosce un periodo di crisi nel IV secolo, in cui ricominciò a diffondersi la pratica di farsi a battezzare in età adulta se non addirittura in punto di morte battesimo come atto remissivo dei peccati (Sant’Ambrogio, Sant’Agostino). Ma il pedobattesimo non fu mai del tutto abbandonato e ritornò ad essere molto diffuso a partire dalla metà del IV secolo. Il pedobattesimo trova la propria ragione teologica nella efficacia oggettiva del battesimo, a prescindere dalla manifestazione personale di volontà. I bambini non hanno l’uso della ragione, ma è grazie alla maternità della chiesa (che li generano) che essi possono godere dell’effetto salvifico del sacramento. XX argomentazioni di carattere giuridico a sostegno del battesimo degli infanti). Concilio di Trento (1545-63) si conferma la legittimità del pedobattesimo; anche Lutero vede 😊 il battesimo degli infanti. Ministri ordinari del battesimo:  Chierici (vescovo, presbitero e diacono) MA in caso di necessità chiunque, mosso da retta intenzione. ☹ canone 868, secondo cui un bambino in pericolo di morte possa essere battezzato anche contro la volontà dei genitori, che siano cattolici o non—in contrasto con la libertà religiosa. Chiese cattoliche di rito orientale Apposito codice nel 1990, codice dei canoni delle chiese orientali. Sono un’esperienza particolare perché si sancisce l’appartenenza sulla base della trasmissione per linea patrilineare*^ fino a 14 anni—poi a 14 anni scelta se ricevere il battesimo. *se la madre è cattolica o se entrambi i genitori manifestino volontà può essere ascritto alla chiesa sui iuris a cui la madre appartiene. Lo statuto del fedele Tramite battesimo qualifica di fedele; per molto tempo c’è stata una distinzione tra i fedeli:

  • Laici e chierici, una sorta di gerarchia ecclesiologica.
  • Oggi si riconosce parità e uguaglianza tra fedeli e, sebbene i chierici rimangano titolari di molte potestà e uffici, sono stati individuati diversi ambiti in cui si richiede la cooperazione attiva dei fedeli. La centralità della posizione dei fedeli è anche evidenziata dal fatto che l’enunciazione degli obblighi e diritti di tutti i fedeli” è prima di quelle inerenti agli obblighi dei fedeli rispettivamente laici e chierici. I diritti dei fedeli possono essere limitati da sanzioni ecclesiastiche: scomunica, interdizione, sospensione Lo scisma d’Oriente
  • recitazione della testimonianza di fede (shahada). Con essa i deve proclamare l’unicità di dio e la missione profetica di Maometto. La shahada racchiude le due verità fondamentali riconosciute dall’islam; ad esse, gli sciiti ne aggiungono una terza, relativa al ruolo dell’imam. La recitazione della shahada non costituisce un rito specifico per la conversione, è la preghiera rituale che ogni musulmano recita più volte al giorno. Essa comporta il riconoscimento di appartenenza nella comunità dei credenti.
  • La testimonianza di fede deve essere libera e volontaria.
  • Necessaria la presenza di testimoni e certificato di conversione, necessario per sposare una donna musulmana, per essere sepolto secondo il rito musli e per entrare in Arabia saudita per compiere il pellegrinaggio.
  • Circoncisione : rito di ingresso all’islam; pochi giuristi la ritengono strettamente obbligatoria, è considerata una sunna (atto conforme a tradizione). È raccomandata il settimo giorno successiva alla nascita o altre età in base a varie interpretazioni, anche il maschio adulto 😊. Alcune comunità islamiche: escissione organi femminili, ma poche. Risvolti sociali della conversione: miglioramento del proprio status, possibilità di entrare in rapporti anche commerciali con i musulmani. Generalmente le reali intenzioni sottese non sono interrogate dal giurista, salvo in casi un po’ limite in cui è generata una certa diffidenza: se un non musulmano accoppa un musulmano legge del taglione. Invece se è un musulmano ad uccidere un non musulmano, solo pagamento del prezzo del sangue. Oppure, all’inizio della storia islamica, conversione per sottrarsi dall’imposta fondiaria. Effetti della conversione:
  • Se il padre ha dei figli impuberi—conversione all’islam.
  • Se si converte la madre per alcuni rimangono della religione del padre, per altri no perché seguono la religione migliore e cioè l’islam.
  • Lo stato giuridico del convertito non si differenza da quello per nascita—regole un po’ diverse nel caso di apostasia, se l’abbandono avviene dopo poco la conversione. Lo status dei fedeli:
  • Uguaglianza tra fratelli, modello della famiglia ì. In realtà ci sono varie gerarchie tra gruppi; alcune trovano un riconoscimento retorico, dove l’uguaglianza si trova a ragionare con logiche diverse, e talora si piega e si adatta ad esse. Esempio: significative posizioni nel dibattito che riguarda l’individuazione del capo della comunità musulmana. I Kharigiti ritengono che qualsiasi status, purché fosse un capo giusto; i sunniti: solo tra i membri della tribù del profeta; per gli scritti, stessa famiglia del profeta. In generale, ai discendenti del profeta sono riconosciute doti spirituali e privilegi, sia in ambiente sciita che sunnita. Ancora, gli arabi certa preminenza nella comunità musli: i primi a ricevere la rivelazione, parlano la lingua del corano e delle scienze religiose. Anche quella giuridica. La conoscenza delle scienze religiose, e in particolare della fiqh, è quanto distingue le comunità religiose dai semplici fedeli: nell’islam non esistono ordini sacri né una gerarchia sacerdotale. Gli esperti di religione godono di autorevolezza in virtù del seguito che riscuotono tra i fedeli. La popolarità tra le personalità religiose ha rappresentato un efficace contrappeso per chi esercita il potere politico. Il maggior grado di esperto, mufti, è quello necessario per poter validare pensieri giuridici. Le conoscenze giuridiche richieste per la nomina a giudice sono meno di quelle richieste al mufti. Donna non ha funzioni pubbliche; qualche apertura in Marocco. Un altro segno di distinzione tra fedeli può essere l’autorità spirituale: vi sono varie confraternite in cui si venera il fondatore e il loro capo attuale, che intercede in favore dei confratelli e dispensa loro forza benefica di origine divina—dotato di poteri spirituali. Queste forme di devozione popolare sono rifiutate da teologi e giuristi l’unico è il profeta Maometto. Il rapporto con i non musulmani:
  • Possono vivere in territori comandati da autorità politica islamica, in virtù di un accordo di protezione: in cambio della imposta di capitazione la comunità musulmana li accoglie e protegge. In principio potevano accedere allo statuto di dhimmi solo le genti del Libro (ebrei e cristiani). Poi anche zoroastriani e hindu, che erano maggioranza nelle terre conquistate dai musulmani. La comunità dei dimmi godono di estrema autonomia: conservano il proprio diritto che è amministrato da autorità comunitarie; devono ovviamente osservare il regime fiscale islamico e preservare ordine pubbliche. Sesso essi possono rivolgersi ai giudici musulmani. Oggi la differenza tra dhimmi e musulmani si affievolisce; nel diritto privato troviamo ancora varie distinzioni in quanto le regole di diritto islamico musulmani; invece, raramente diversa giurisdizione: può accadere che regole di diritto islam siano applicate a tutti in quanto ritenute law of the land, es successioni in Egitto o

diritto di famiglia in Algeria.

La conversione e appartenenza nel diritto hindu

L’induismo è più che una religione un insieme di religioni che condividono alcune concezioni e pratiche (shaiva, vaishnaca e shakta sono le religioni più diffuse). Ma in realtà l’induismo è estremamente inclusivo: viene considerato hindu chiunque non appartenga ad un'altra religione specifica o a gruppi tribali con delle specifiche credenze; questo perché nell’induismo è molto marcato l’aspetto socioculturale. Un importante riflesso di questa inclusività è l’ambito di applicazione del diritto hindu, che si applica anche ad esempio a buddisti e sikh. INOLTRE Gli hindu hanno un senso di appartenenza più specifico da quello dell’essere semplicemente hindu, poiché sono suddivisi in vari gruppi:

  1. Divisione per caste: hindu è chi nasce hindu, da entrambi o un solo genitore (purché cresciuto nella comunità hindu). Se i genitori appartengono a caste diverse: discendenza patrilineare (anche se in alcune zone dell’India meridionale anche matrilineare). Non esistono dei rituali specifici che consacrino l’appartenenza all’induismo, ma troviamo nelle fonti vari riti della nascita (jatakamaran):
  • Imposizione del nome
  • Upanayana: riservato ai maschi delle caste più alte, rituale in cui taglio dei capelli e imposizione del cordoncino sacro. Questo rito rappresenta la seconda nascita spirituale. I varna (caste) sono uno dei gruppi di appartenenza:
  • Brahmana  classe sacerdotale, hanno il dovere di eseguire determinati riti e trasmettere la conoscenza del dharma
  • Kshatriya  classe aristocratica e guerriera, dovere di combattere
  • Vaishya  gente comune, dovere di dedicarsi alle attività produttive, commercio e agricoltura
  • Shudra  classe dei servitori, dvere di servire le altre caste
  • Dalit  FUORI DALLE CASTE, si trovano in altre comunità, definiti gli intoccabili. Le caste sono divise poi in altre sotto caste; un’altra divisione è quella in ASHRAMA, o stadi di vita: che sono il periodo dello studentato religioso, della vita di famiglia, dell’eremitaggio e il periodo segnato dalla completa rinuncia al mondo (FA riferimento al varna dei brahmana principalmente, un po agli altri due sotto). LINGAT: evidenzia che il modello dei varna e ashrama mostra una divisione orizzontale e una divisione verticale (passaggi della vita). Un’altra importante distinzione è l’appartenenza di genere: differenziazione di doveri, oltre che di vari riti es. funebre; differenti norme in tema matrimoniale e successoria. Da questi status e dalla loro correlazione deriva per ciascun individuo una serie di doveri e prerogative, determinando la sua posizione nel cosmo. Il dharma, pur essendo un concetto normativo, tende ad unire nella tradizione hindu la sfera del prescrittivo con quella del descrittivo (ciò che si deve fare/ciò che si è). Adikhara: concetto connesso al dharma, è la legittimazione di ciò che un individuo può o non può fare in base al proprio dharma quanto è proibito per una casta può essere obbligatoria per un'altra. In linea generale: le caste più alte godono di più benefici ma sono quelle tenute a doveri dharmici molto più alti. Per questo i brahmana sono la classe sacerdotale e hanno obblighi nelle celebrazioni. La conversione Nell’induismo esistono varie visioni sulla possibilità di conversione: essa non è accettata dalle teorie più tradizionalista, mentre è ammessa da altri. Ma comunque rimane una pratica poco diffusa che in altre religioni. Per alcuni, occorrono dei rituali specifici; per il neo-hindu invece basta la semplice adesione alla pratica del dharma. Sempre con riguardo alla conversione, è da sottolineare come per l’induismo esistano in realtà diverse vie di salvezza, tutte valide—ognuno può trovare la salvezza secondo la tradizione a cui appartiene, non esiste una via “vera” superiore. È in questa prospettiva per cui il cambiamento di religione non trova un fondamento giustificativo sul piano culturale. Le vie di salvezza possono essere cercare attraverso una certa fluidità nella scelta di pratiche rituali e devozionali Le conseguenze giuridiche della conversione:
  • quando sono dettate da opportunismo (es. la bigamia, per gli hindu è reato per i musulmani no). Coordinamento tra il divieto leg e il diritto islamico.

Apostasia tra diritto e storia: scelte volontarie e conversioni forzate La tematica della conversione forzata molto sentita: da un lato, lo stato di inferiorità che affliggeva gli ebrei della diaspora rispetto alla maggioranza cristo o musli dei paesi in cui si trovavano ha indotto alcuni ebrei ad abbandonare l’ebraismo. Dall’altro, le continue persecuzioni spesso portavano a conversioni di facciata o a conversioni forzate. In questi casi, gli ebrei cercavano comunque di non perdere la loro identità e religione, e praticavano privatamente nelle lore case—mancava chiaramente l’aspetto comunitario della religione. 4 momenti salienti nella storia:

  1. Ascesa del cristianesimo—editto di Costantino, 313 e.c. – fino a circa l’anno mille All’inizio convivenza non problematica, i cristiani erano considerati una delle sette di ebrei—parte del popolo ebraico. Dopo che gli insegnamenti di Paolo divennero maggioritari, gli ebrei che credevano in Gesù furono considerati eretici poi si riconobbe tale scelta come atto di apostasia: seguire un’altra religione. Nei primi secoli del cristianesimo gli ebrei non erano sottoposti alle conversioni forzate, non erano considerati pagato- quando poi il cristianesimo divenne la religione di maggioranza, alcuni ebrei vi si identificarono per una reale scelta di fede e si convertirono il cristianesimo. Si iniziò a porre il problema degli ebrei convertiti che volevano dare ritorno all’ebraismo, accolti favorevolmente. Europa cristianizzata Rabbino Gershom: responsa che dimostrano apertura nei confronti di chi voleva tornare. In una sua decisione halachica definisce la conversione un errore temporaneo che doveva essere cancellato. Il caso riguardava un cohen convertito e poi tornato, se potesse dare la benedizione all’intera comunità. Risposta accolta favorevolmente, per RG l ritorno va sempre incoraggiato anche per fare vedere agli altri convertiti che è possibile rientrare nella comunità. Però il responsa incontrò alcune critiche dalla comunità ebraica, tanto che RG emanò un editto a riguardo accolto sempre con una certa freddezza. RG era convinto che il convertito, finché cristiano, non si potesse considerare ebreo, con alcune conseguenze es. in ambito successorio.
  2. Passaggio della prima crociata nei paesi tedeschi Con la prima crociata: particolare efferatezza contro le comunità ebraiche, in particolare furono colpite le città di Worms e Magonza. Molti ebrei preferirono il martirio alla conversione—casi di suicidi collettivi. Fenomeno affrontato da Rashì, grande commentatore dei testi sacri, e autorevole decisore. Visse nell’XI tra Francia del nord e Germania, al passaggio della prima crociata vide il cambiamento dei rapporti con i cristiani. Per Rashì era importante stabilire con chiarezza delle regole: status giuridico di chi si è allontanato, rispetto a chi è rimasto nella comunità, senza mai chiudere la porta al rientro. Rashì parte dal Talmud, che considera un ebreo sempre un ebreo, anche se ha sbagliato. Abbandonare la propria religione può essere un errore, ma questo non cambia lo status di ebreo di chi ha sbagliato. Secondo Rashì, il legame che lega gli appartenenti al popolo ebraico è di fratellanza non viene mai meno. Rashì vuole tenere la porta sempre aperta. L’apostata dunque è soggetto a tutte le regole che si applicano agli ebrei, tranne X possibilità di accedere al tribunale rabbinico, nelle controversie di vita pratica è un cristiano
  3. Conversioni forzate all’islam Un altro importante autore, questa volta nel mondo sefardita, è MAIMONIDE: si occupa della scelta tra la conversione forzata e il martirio. Egli stesso fu costretto ad abbandonare Cordova, città dove abitava, quando si impose la dinastia Almohadica, che pose gli ebrei di fronte alla scelta forzata tra conversione all’islam o abbandono del territorio, pena uccisione. Il testo è Lettera sulle persecuzioni, o lettera sulla apostasia: La lettera è la risposta ad un rabbino che predicava che l’unica via aperta per gli ebrei fosse costituita dal martirio. Questo rabbino assimila gli ebrei che continuano a praticare tra le mura domestiche agli apostati. Per Maimonide invitare al martirio è un enorme contraddizione poiché si pone in contrasto con uno dei principi fondamentali del diritto, la vita stessa; inoltre, bisogna porre su due piani diversi l’apostasia

volontaria e l’apostasia forzata: storicamente, tanti periodi in cui ebrei sono stati ostacolati nella loro pratica; quindi, gli ebrei che a seguito di conversione forzata praticano di nascosto non possono essere considerati né trasgressori né apostati, se la conversione è solo di facciata. La condanna al criptogiudaismo non può essere secondo MAIMONIDE una soluzione, poiché non lascia la possibilità di adattare la norma al contesto sociale in cui si trova l’individuo. Anche se alla fine consiglia agli ebrei nelle terre in cui c’è questa situazione di fare vento.

  1. Cacciata degli ebrei dalla spagna 1391  inizio elle persecuzioni degli ebrei in Spagna: dapprima conversioni forzate al cristianesimo, e poi cacciata degli ebrei nel 1492. 1391: strage di Siviglia, 4000 ebrei trucidati e i restanti costretti alla conversione. Nel 1492, l’edito di Isabella e Filippo concedeva agli ebrei 4 mesi per poter prendere le loro cose e darsi. In questa situazione tragica, pochi ebrei scelsero il martirio, molto di fuggire, quelli che rimasero conversione forzata criptogiudaismo, praticavano di nascosto. Questi poracci erano visti con sospetto dagli ebrei che erano fuggiti e anche dagli altri cristiani, poiché ritenevano che fossero “macchiati” dalle tracce della religione ebraica. L’atteggiamento dell’ebraismo nei confronti di questi conversos è tuto sommato conciliante (si riprendono le letture di RASHI e MAMI). Distinzione tra conversione forzata poiché unica alternativa e conversione forzata tutto sommato accettata: il punto è la differenza tra azioni e intenzioni. Bisognava indagare e capire il reale sentimento dei marrani che chiedevano di far ritorno all’ebraismo; si partiva dal presupposto che i conversos erano un po’ inaffidabili, poiché avevano già tradito i loro correligionari. Però se il ritorno all’ebraismo era dettato da una sincera convinzione e se comunque NON influenze del cristianesimo, allora possono. Si guarda a sé hanno trasgredito l’halacha mentre erano convertiti> in questo caso, sentimento non sincero. Un altro autore ritiene che invece sia precluso ai marrani il rientro, poiché sono importanti le azioni e non le intenzioni. Il ritorno all’ebraismo nella contemporaneità Recentemente, caso di discendenti ebrei convertiti forzatamente molte generazioni fa che chiedono di ritornare all’ebraismo. Risposte di due importanti rabbini, uno americano e l’altro capo sefardita di Israele, da cui emerge che possono sicuramente tornare: secondo uno, la cerimonia del bagno rituale e dell’ingresso alla religione deve essere compiuta sollo se vuole sposarsi con un ebre*, secondo l’altro in ogni caso. CASI RUFESEIN: RUFESEIN è un apostata, ebreo polacco che aiutò un sacco di ebrei durante la seconda GM—diventa prete in polonia ma poi decide di tornare in Israele chiede la cittadinanza: deve essere ebreo per poter ottenere sulla base della legge del ritorno. In 1 grado dicono ok, perché rufi si è impegnato tanto per i suoi correligionari e quindi si vede che vuole mantenere il contatto con la religione ebraica anche se scelte personali differenti. In secondo grado viene negata questa possibilità poiché still cattolico. Comunque, rufi con un’altra procedura riesce ad avere la cittadinanza. Le conseguenze dell’abbandono:
  • Posto che rimane ebreo chi si converte
  • Il matrimonio tra due apostati è valido; nessuno di loro può contrarre matrimonio ebraico senza che questo sia dissolto. A meno che il primo non sia stato celebrato con rito ebraico, in questo caso è invalido.
  • Il figlio di mamma ebrea apostata è ebreo.
  • Divorzio facilitato per l’uomo se moglie apostata: il GHET avrà effetto dal momento in cui viene consegnato ad un rappresentante del tribunale.
  • Vi sono limitazioni sulla capacità di testimoniare: non è considerato un testimone affidabile tranne nel caso in egli posta testimoniare la morte di un uomo per diventare vedova.
  1. Dichiarazione di defezione dalla comunità ecclesiale portata a conoscenza dell’autorità ecclesiastica mediante atto rilasciato innanzi all’autorità competente (parroco o ordinario del luogo). Questo è il caso dello “sbattezzo”, tramite cui il fedele chiede di prendere atto della propria volontà nei registri del battesimo. Lo sbattezzo è un atto pubblico di abbandono. Se non si integrano tali condotte, peccato di apostasia-> solo sul piano della morale. Il reato si consumerà solo nel momento in cui la legittima autorità avrà avuto percezione del rifiuto della fede da parte del soggetto agente. Tentativo di apostasia disciplinato al canone 1328. Benedetto XVI nel 2009 ha abolito la necessità di un atto formale di separazione dalla chiesa in alcune fattispecie previste dal codice alcuni studiosi hanno concluso che sarebbe impossibile allora la consumazione del reato di apostasia, visto che l’atto formale è una condizione MA un occhio più attento, vuol dire che è venuta meno solo una modalità di consumazione del reato. È ancora necessario che l’atto di volontà dell’apostata sia tale da poter essere portato a conoscenza dell’autorità, così che possa valutarne la gravità e la applicazione della sanzione. Scomunica latae sententiae e rimozione dall’ufficio ecclesiastico ricoperto(in caso sia un chierico). Pena massima possibile dell’ordinamento canonico. Per i chierici, applicazione di pene ulteriori, anche alcune pene espiatorie fino alla dimissione dallo stato chiericale. 1324 10 attenuanti. Sanzionare con la scomunica è la più grave delle pene, espunge il reo dalla comunità ecclesiastica. La possibilità di pene espiatorie eliminare gli effetti negativi della condotta dall’ordinamento ecclesiastico. Se apostata è pubblico negazione delle esequie cristiane pox di reale pentimento con conseguente possibilità di celebrare i funerali religiosi. La riammissione dell’apostata nel corpo ecclesiale: pentimento è sicuramente stimolato e accompagnato dalla pena della scomunica che dovrà essere revocata dall’autorità che abbia applicato la norma. Se invece la pena non sia ancora stata dichiarata (apostasia solo come peccato), spetta al confessore rimetterla all’apostato pentito. In questo caso, il confessore potrà comminare all’apostata pentito anche una penitenza. NB LA scomunica non ha nella società occidentale alcuni riflessi nella sfera civile e politica del cittadino.  Codice dei canoni delle Chiese orientali: disciplina sostanzialmente identica, ma la procedura prevista per l’irrogazione della pena è parzialmente diversa: la scomunica non avviene latae sententiae, perché si prevede che quando autorità venga a conoscenza deve ammonire il reo, per dagli la possibilità di pentirsi prima della pena e per accertare il delitto. Solo dopo comminata la pena. Rimane comunque la natura pubblica del reato.

L’apostasia nel diritto islamico

 Allontanamento dall’islam o nella rescissione del legame con l’Islam  Sia con dichiarazioni esplicite che con comportamenti inequivocabili (es. gettare il corano nella spazzatura). Anche le affermazioni di contenuto meramente religioso, come es. negare l’unicità del profeta Maometto, o la confutazione difatti attestati dal corano sono indice di apostasia rinnegare la parola di dio = rinnegare la fede. Apostasia reato, peccato, ed esercizio di libertà religiosa:  L’apostasia è un peccato maggiore: condotte proibite dal Corano e dalla sunna; chi abbandona la fede per il corano è destinato ad essere dannato al fuoco eterno e maledetto da dio, gli angeli e gli uomini. Castigo cocente. PERO’ il corano fa salvi coloro che sono costretti a forza all’apostasia ma di cui il cuore è “tranquillo nella fede”  L’apostasia è un reato contro la saldezza della comunità islamica, l’apostata potrebbe indurre alti ad abbandonare l’Islam; l’unica apostasia che interessa ai musulmani è quella vs l’islam, al contrario accetta con favore chiunque abbandoni la propria fede. Il corano non dà indicazioni precise sul piano sanzionatorio; due sono le tradizioni irrilevanti in materia:

  • Hadith, secondo cui il profeta avrebbe detto “colui che cambia la sua religione, uccidetelo”
  • Hadith in cui si ritiene possibile attentare la vita di uno salvo: la miscredenza dopo la fede, l’adulterio dopo il matrimonio e l’omicidio senza ragione. La pena di morte è la sorte che spetta all’apostata. La dottrina sciita differenzia due tipi di apostasia:
  • Fitri, apostasia del musulmano nato da due musulmani: deve essere punito con la morte
  • Milli, il convertito all’Islam che poi cambi idea—a lui viene data la possibilità di pentirsi entro tre giorni trascorsi i quali, se rimane nell’errore, deve essere ucciso. Diritto sunnita:
  • I sunniti ammettono la possibilità di pentimento, concedendo al reo tre giorni in cui non deve essere né sottoposto a pene corporali. Né privato di cibo o acqua. La scelta del pentimento deve essere libera e volontaria. Il corano nega l’efficacia del pentimento in alcuni passaggi. La dottrina, anche alla luce degli accadimenti dei primi quattro secoli dell’islam, non ha adottato una posizione unanime sul punto (come abbiamo visto su). In assenza di ravvedimento la pena è la condanna a morte, decapitazione a mezzo spada—prova di

diverse tecniche in passato. Invece, se il convertito si pente è riammesso nella comunità e torna nella pienezza dei diritti dapprima concessi. La donna apostata NO condannata a morte ma deve essere trattata come una serva, privata del cibo e dell’acqua salvo quello necessario alla sopravvivenza e picchiata ogni giorno al momento delle cinque preghiere anche se esistono alcune tradizioni che prescrivono la condanna a morte della donna. Il giudice—prove sufficienti ad accertare il fatto. Sanzioni civili:

. assoluta incapacità giuridica - Perdita del patrimonio - Nullità dei lasciti testamentari e beni devoluti all’erario musulmano (alcuni anafiti ritengono invece che rimanga la disponibilità patrimoniale e che le sue ricchezze siano distribuite ai suoi eredi dopo che è decapitato). - Il matrimonio con l’apostata è nullo ipso iure—il matrimonio con donna convertita al cristianesimo o all’ebraismo rimane invece valido, finché essa non sia eventualmente soggetta a condanna di morte. Apostasia del minore: affinché si realizzi la fattispecie il soggetto deve essere sano di mente, pubere e libero di scegliere. L’apostasia del minorenne: secondo alcuni non è mai valida, secondo altri sì poiché è ammessa la conversione all’islam del minore e quindi la scelta di abbandonare la fede anche. Per i giuristi sciiti: il figlio di matrimonio interreligioso in cui mamma NO musli deve essere cresciuto nella religione musulmana e se raggiunta la maggiore età sceglie di rifiutare la fede allora deve essere ucciso. Conversioni forzate Corano non ha una posizione definitiva sulla questione, pur ammettendo che si possa negare la fede in caso di necessità cuore quieto nella fede. SUNNITI: se vi è una forte pressione (da verificare casisticamente) per il cambiamento e se la persona rimane nel cuore autenticamente islamica (accertamento anche in questo caso) attenti che non sia influenzato dalla nuova fede, allora si può salvare dalla condanna a morte. SCIITI: ammettono la dissimulazione della fede per salvare la propria vita o l’incolumità della propria gente; comportamenti finalizzati a tenere segreta l’essenza della fede e fare finta di essere ciò che è accettato dagli altri per evitare la persecuzione e il pericolo. Stati islamici contemporanei: in alcuni stati processo di laicizzazione, in altri di reislammizzazione del diritto penale; oggi solo alcuni paesi membri della organizzazione della cooperazione islamica hanno in vigore il diritto penale della sharia: Iran, Mauritania, Yemen si disciplina la condanna a morte ma molto raramente viene effettivamente comminata. ABUSO DEL SUDAN: nel 1985, il teologo Taha fu condannato a morte per apostasia dal presidente con cui era in rottura; l’accusa era nata dalle sue posizioni di difesa della comunità cristiana in Sudan; benché questa condotta non rientri tra quelle previste, fu condannato per levarsi di torno un personaggio scomodo. INDONESIA: disposizioni a tutela del sentimento religioso o relative alla blasfemia; reclusione per chi ponga in essere comportamenti ostili o diffamatori nei confronti di una delle religioni ammesse, ovvero agisca per allontanare le persone dalla fede nell’unico dio onnipotente. Tutela di altre religioni, ma di fatto norma spesso applicata per punire il proselitismo di altre fedi dirette ai musli. Effetti civili dell’apostasia: - Tipo in Egitto annullamento del matrimonio - Ovunque esclusione dalla successione - Decadenza dall’incarico pubblico, nei paesi in cui sia previsto che debba essere investito un musulmano (es. capo di stato delle Maldive, sovrano del Marocco. MAROCCO: dibattito del consiglio superiore dell’Ulama. In Marocco l’apostasia non è reato. La tutela della religione islamica avviene sanzionando con la reclusione chi detenga comportamenti quali rompere il digiuno in luogo pubblico durante il mese di ramadan senza che ricorra una delle legittime motivazioni unica disposizione che si indirizza direttamente ai musli per punire una condotta considerata rilevante solo se compiuta in pubblico. In questo contesto il consiglio Ulam ha espresso un parere nel 2012 in cui ammette che unica sanzione possibile è la pena di morte. Nel 2017 il parere è stato un po’ rivisto da alcuni componenti del consiglio, che hanno suggerito una lettura di apostasia diversa: sanzione solo per cui agisca direttamente per nuocere all’islam. Comunque, non inculato dal governo marocchino.

L’apostasia nel diritto hindu e nel diritto buddista:

il diritto hindu, che si basa sul dharma e sul sistema elle caste, è un sistema sociale che esiste ancora oggi. Durante il colonialismo, problema di convivenza tra i vari ordinamenti per le controversie hindu-musulmani. Dopo l’indipendenza dell’india 1947 si riapre il dibattito circa la riforma dei diritti personali, alcuni atti che

L’apostasia nel diritto buddista Non esiste apostasia anche in questo caso si prevede un approccio personale alla salvezza, ognuno può cercare attraverso le modalità che ritiene più opportune. Tuttavia, anche in questo tema di applicazione tema del significato della religione quale elemento identitario di uno stato. Per cui, sotto il profilo politico- istituzionale, negli stati in cui il buddismo svolga un ruolo politico sono state emanate delle leggi anticonversione (In Myanmar addirittura persecuzioni delle minoranze musulmane). Sri Lanka:

  • Stato al 70% buddista, art. 9 Cost. riconosce il ruolo preminente del buddismo quale bene da tutelare e promuovere. Ma stabilisce anche la libertà religiosa, come convivono i due principi? INCORPORATION CASES: tre casi riguardanti il riconoscimento di personalità giuridica alle associazioni religiose cristiane che operavano in situazioni di bisogno. La principale accusa si sostanziava nel fatto che tali organizzazioni, poiché svolgevano attività economiche con quella religione, operavano per indurre alla conversione al cristianesimo. La corte suprema decise il senso favorevole in tutti i casi, sostenendo che la diffusione del cristianesimo non era ammissibile in quanto comprometteva l’esistenza stessa del buddismo. Ultimo caso nel 2003, nel 2004: leggi anticonversione, divieto di mezzi di adescamento finalizzati alla missione proposta di legge non approvata; secondo tentativo nel 2009, scarso anche questo; 2018: attacchi dei buddisti fondamentalisti alle comunità musulmane, la violenza diventa uno strumento di promozione della religione della maggioranza. Myanmar: anche qui budd è riconosciuta come religione della maggioranza. Nel 2015 approvazioni delle leggi anticonversione: norme che vietano la poligamia, che vietano matrimonio misto donne buddiste, ed è previsto che chi si voglia convertire interrogato da una commissione che esamini le motivazioni sottese alla scelta. La ratio è favorire la maggioranza e la crescita buddista. Bhutan: Monarchia in cui il sovrano deve essere buddista. La costituzione: libertà religiosa, ma c’è anche disposizione secondo cui nessuno può essere obbligato ad appartenere ad una religione attraverso la coercizione ha dato vita a norme che ostacolano il proselitismo tramite “mezzi illeciti”, promesse di ricompense o incentivi. È di fatto uno strumento per discriminare le religioni di minoranza.

I matrimoni interreligiosi

I matrimoni interreligiosi nel diritto canonico

Divieto dei matrimoni interreligiosi nell’Halacha- è un matrimonio nullo, un’unione meramente di fatto. La ratio è la paura che il coniuge non ebreo possa far allontanare l’altro dalla comunità ebraica; però questo non vale per chi nasce ebreo e poi si converta ad altra religione rimane ebreo, matrimonio valido possibilità di divorzio tramite ghet. I figli nati a un matrimonio interreligioso seguono la trasmissione matrilienare. Fonti del divieto: Sia nella Genesi che nell’ Esodo che nel Deuteronomio si vieta il Matrimonio con figli “non ebrei”; nel D si fa proprio riferimento al pericolo che potrebbe allontanare da Dio e nell’E a spingere all’Idolatria. Dopo il ritorno a babilonia, tema che prende grande importanza perché durante l’esilio erano state sposate donne non appartenenti alla comunità ebraica. Nella Mishnà si legge che se la donna si converte, il matrimonio acquista automatica validità. MAMI: ribadisce molto decisamente il divieto del matrimonio interreligioso e la sua nullità; anche RAV Joseph Caro. Conversione a scopo di matrimonio:  La conversione: leshem shamain, amore per il signore; quindi, si diffida della conversione a mero scopo matrimoniale, perché non si ha certezza né sul rispetto degli obblighi da parte del proselita né sulla sua capacità di educare la prole all’ebraismo  XIX: indebolimento delle regole religiose. Alle richieste di conversione a scopo di matrimonio rispondono così i decisori:

  1. Impostazione tradizionale: rifiuto delle conversioni a scopo di matrimonio; ma ogni decisione deve guardare al caso concreto per verificare se la proselita, oltre allo scopo matrimoniale, abbia l’amore per la fede e si prospetti che osservi gli obblighi (si fa riferimento nel caso concreto al fatto che il pros non frequentava nessuno della comunità ebraica, e quindi probabilmente sarebbe tornato a condurre la sua vita abituale
  2. Responsa favorevoli: 2A) Basati sulla considerazione che la conversione sarebbe preferibile rispetto che evitare trasgressioni più gravi, quali:
  • La convivenza more uxorio
  • Il possibile allontanamento dell’ebreo dalla vita della comunità.
  • Le reazioni negative della comunità per la mancata conversione: argomentazione che acquista particolare rilievo negli anni 70, in cui URSS permise agli ebrei di emigrare in Israele: dato che queste persone alcune nate da matrimoni misti, altri da matrimoni in cui era incerta la discendenza, poiché per le persecuzioni erano state eliminate le prove, si valuto che un comportamento troppo rigido nei confronti dei matrimoni con questi immigrati avrebbe potuto scatenare un’opinione pubblica negativa.
  • Considerazione dell’intero contesto familiare, in particolari ai figli: donna ebrea incinta di marito civile non ebreo. Il rabbino in questo caso prende in considerazione che, sebbene il bambino ebreo, la delusione del padre per essere stato escluso dalla religione avrebbe potuto inficiare la sua educazione ebraica. Per un altro rabbino, nel caso opposto di madre non ebrea, non si può ignorare che questi poracci abbiano comunque un legame con l’ebraismo e quindi la conversione della madre è 😊. 2B) Approccio adattivo che vede una reinterpretazione della leshem shamain: in particolare, alcuni responsa credono che si possa riconoscere questo sentimento amorevole verso la fede nella scelta di chiedere la conversione per sposarsi. Un rabbino fa riferimento ad un caso di una copia in cui la ragazza chiede di convertirsi. Lui si sarebbe potuto convertire al cristianesimo, ma invece no, scelgono (come coppia) l’ebraismo. Allora quando una coppia potrebbe comunque convivere con un matrimonio civile e, ciò nonostante, uno dei due chiede di convertirsi, lo fa per amore del signore. Comunque, problema molto attuale e pregnante.

I matrimoni interreligiosi nel diritto canonico

  • Matrimonio: istituto del diritto naturale, comune a tutte le genti questo fa sì che anche nei matrimoni misti si mantengano intatti i calori insiti nell’atto di consenso, di fedeltà incondizionata e di apertura all’accoglienza della prole.
  • Nel diritto canonico il matrimonio simboleggia l’unione di Cristo con la chiesa: la comunione di vita dei coniugi rappresenta l’amore con cui cristo offrì salvezza agli uomini, un Amore divino che spesso nella bibbia è paragonato metaforicamente all’amore sponsale. Il IV libro del Codice di diritto canonico (canoni 1055-1057) elementi costitutivi del matrimonio:
  • Il bene dei coniugi
  • L’amore coniugale
  • La generazione ed educazione della prole L’amore coniugale non viene espressamente ripreso nel canone 1057. L’unione coniugale si stabilisce validamente solo se il legame è sorretto da libera e piena volontà, nasce con l’intenzione dei coniugi di concorrere al perfezionamento spirituale e materiale l’uno dell’altro in senso alla società familiare, MA non rileva ai fini della validità giuridica del legame matrimoniale il fatto che i beni dei coniugi si sia effettivamente realizzato esso si consegue dopo, durante il rapporto matrimoniale. Il riconoscimento che lo scopo naturale del consorzio coniugale sia la trasmissione della vita è invece immancabile in tutti i diritti religiosi. I coniugi hanno il dovere di curare secondo le proprie forze l’educazione della prole, morale fisica e religiosa in questo senso si capiscono le difficoltà per la Chiesa ad accettare i matrimoni interreligiosi, disparitas cultus. Nel 1966 la Chiesa “in ogni modo si adopera a che i cattolici non si uniscano in matrimonio che con i cattolici”. La differenza con i matrimoni misti:  Il matrimonio misto è descritto nel codice di diritto canonico come l’unione di due persone battezzate di cui una è cattolica mentre l’altra è solo cristiana (es. valdese). Questo tipo di unione è ammessa tramite espressa licenza da parte dell’ordinario diocesano, che può concederla laddove vi sia una causa giusta e ragionevole ma non vengono considerati generalmente problematici. Matrimonio interreligioso: disparitas cultus  Matrimonio con una persona non battezzata. In generale questi matrimoni la disparitas cultus è una