Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto comune prof Gigliotti, Schemi e mappe concettuali di Diritto Comune

I formanti del diritto comune, fondamenti epistemologici, approfondimento su Dante

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 24/05/2023

chiaraTravaglia
chiaraTravaglia 🇮🇹

4.6

(5)

8 documenti

1 / 28

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Chiara Travaglia
A.S. 2021/2022
IL DIRITTO NELLA LETTERATURA
(approfondimento)
Introduzione
La norma giuridica presenta due dimensioni strettamente congiunte: quella
positiva, e quella meta-giuridica (la c.d “norma etica”), la quale è assolutamente
collegata alla norma giuridica. La giustizia è un elemento meta-giuridico, la
giustizia come principio etico. E la morale non coincide con l’etica, ma è la
conseguenza nei comportamenti umani del principio etico. C’è quindi differenza
tra il principio (la sfera dell’etica) e la prassi (la sfera della morale).
Il sistema del diritto comune si può caratterizzare di tre elementi:
1. Fattulità del diritto: il diritto nasce da un fatto (ex facto oritur ius). È la realtà
che crea il diritto. Quando leggo una norma (generale e astratta) devo poi far
rientrare in questa un evento reale
2. Storicità del diritto: il diritto non è un elemento che può essere svincolato dal
percorso storico dell’uomo. Il diritto è infatti calato nel momento in cui lo
contestualizziamo, alle problematiche di quel luogo, di quel tempo. Oggi non
potremmo mai pensare di applicare le norme di Giustiniano, usiamo i Codici). Il
diritto è infatti magmatico, e il pensare di voler interpretare la società e la realtà
alla luce delle leggi non è possibile: lo si fa ma sono modelli astratti prima o poi
fallimentari. L’unico vantaggio è quello di affidare le norme all’esperienza
concreta umana.
3. Il ruolo del giurista cambia profondamente e non si trova un filo conduttore
comune a tutte le varie esperienze del suo ruolo nella storia. Il giurista è
innanzitutto un interprete della realtà e si deve rapportare con due elementi in
particolare: il bagaglio tecnico della cultura giuridica e la dimensione valoriale
in cui egli partecipa.
Individuiamo quattro esperienze giuridiche, che ci aiutano a capire cosa cambia
nel corso della storia:
Esperienza giuridica classica, medievale e proto-moderna —> improntata sulla
fattualità del diritto
-Dal mondo greco-latino fino alle soglie del Quattrocento
di 1 28
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
Discount

In offerta

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto comune prof Gigliotti e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Comune solo su Docsity!

Chiara Travaglia A.S. 2021/

IL DIRITTO NELLA LETTERATURA

(approfondimento)

Introduzione

La norma giuridica presenta due dimensioni strettamente congiunte: quella positiva, e quella meta-giuridica (la c.d “norma etica”), la quale è assolutamente collegata alla norma giuridica. La giustizia è un elemento meta-giuridico, la giustizia come principio etico. E la morale non coincide con l’etica, ma è la conseguenza nei comportamenti umani del principio etico. C’è quindi differenza tra il principio (la sfera dell’etica) e la prassi (la sfera della morale). Il sistema del diritto comune si può caratterizzare di tre elementi:

  1. Fattulità del diritto: il diritto nasce da un fatto (ex facto oritur ius). È la realtà che crea il diritto. Quando leggo una norma (generale e astratta) devo poi far rientrare in questa un evento reale
  2. Storicità del diritto: il diritto non è un elemento che può essere svincolato dal percorso storico dell’uomo. Il diritto è infatti calato nel momento in cui lo contestualizziamo, alle problematiche di quel luogo, di quel tempo. Oggi non potremmo mai pensare di applicare le norme di Giustiniano, usiamo i Codici). Il diritto è infatti magmatico, e il pensare di voler interpretare la società e la realtà alla luce delle leggi non è possibile: lo si fa ma sono modelli astratti prima o poi fallimentari. L’unico vantaggio è quello di affidare le norme all’esperienza concreta umana.
  3. Il ruolo del giurista cambia profondamente e non si trova un filo conduttore comune a tutte le varie esperienze del suo ruolo nella storia. Il giurista è innanzitutto un interprete della realtà e si deve rapportare con due elementi in particolare: il bagaglio tecnico della cultura giuridica e la dimensione valoriale in cui egli partecipa.
  • Individuiamo quattro esperienze giuridiche, che ci aiutano a capire cosa cambia nel corso della storia: Esperienza giuridica classica, medievale e proto-moderna —> improntata sulla fattualità del diritto

- Dal mondo greco-latino fino alle soglie del Quattrocento

  • (^) Vale il principio della norma a due dimensioni
  • (^) Caratterizzata da un forte pluralismo giuridico ( e quindi di una molteplicità di foti del diritto e non esclusivamente leggi, ma spesso intese come norme morali)
  • (^) Altro carattere tipico è la sua dimensione di condivisione all’interno della comunità di valori e obiettivi. Il sistema giuridico di questo periodo è si plurale ma coerente e ordinato, rivolto sempre al bene della comunità (dal piccolo villaggio fino l’impero). Esperienza giuridica moderna —> improntata sull’imperatività del diritto Per pensare alla modernità da un punto di vista istituzionale-giuridico dobbiamo risalire all’inizio del XVI sec con la Riforma Protestante, con la spaccatura dell’unità del SRI e con la conseguente nascita degli Stati nazionali e la frammentazione dell’unità di fede.
  • (^) Una prima fase della modernità risale alla fine del XIX sec (illuminismo)
  • (^) Una seconda fase a partire dal 1804 sino alle soglie della Seconda Guerra Mondiale
  • (^) Cosa cambia con la modernità, quali idee porta?
  1. La secolarizzazione: ossia il progressivo tentativo di liberarsi da una dimensione religiosa teorizzata da un’élite di intellettuali molto ristretta
  2. Cambia l’idea di giusnaturalismo a favore di un diritto riconosciuto nella natura della ragione umana (vedremo Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu)
  3. Si aprono nuove frontiere geografiche, i traffici commerciali ed economici si espandono
  4. Nasce un’idea formalizzata di legge: sparisce il pluralismo delle fonti e si inizia a parlare di eguaglianza formale della legge
  5. Cambia l’idea di sovranità da pluricentrica tipica del Medioevo, a monistica. La loro sovranità si esprimerà proprio attraverso la legge (principe-legislatore) Tutte queste serie di operazioni sono compiute in nome di qualcosa di estremamente nobile e positivo. Il medioevo era stato infatti un periodo fatto di diritti propri, in cui i nobili godevano di privilegi di ordine fiscale e giudiziario diversamente dai contadini. Esperienza post-moderna —> improntata sull’indifferenza del diritto
  • (^) Categoria individuata da Paolo Grossi, il quale fece risalire l’esperienza proto- moderna dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, fino ad oggi
  • (^) Cateterizzata da un certo ottimismo: viene emanata la nostra Costituzione, promulgati la maggior parte dei Codici e la legislazione assume nuovi adattamenti in virtù dei nuovi principi fondamentali costituzionali.

Testo di Francesco Carnelutti —> giurista positivo ( Discorsi intorno al diritto ): “diritto e giustizia sono due cose diverse. Di una legge o di una sentenza la gente da sempre uno di questi due giudizi: è giusta o ingiusta”. Inoltre specifica:

  • (^) La giustizia è come la bellezza, è qualcosa che trascende l’uomo ma che poi riusciamo concretizzare
  • (^) E paragona il diritto con una moneta “ vale quel tanto di oro, argento o bronzo che ha dentro”. Una volta che ci poniamo di fronte al giusto e all’ingiusto, bisogna chiedersi se questa regola ha qualcosa che la giustifichi al di sopra di sé, ossia che vi sia una regola superiore al diritto. Altro personaggio illustre è Hans Kelsen, conosciuto per i suoi studi sulle fonti del diritto costituzionale. Egli è il campione del positivismo giuridico che influenza tutt’oggi la dottrina giuridica italiana ed europea. In Italia, il suo pensiero lo ritroviamo in Norberto Bobbio. Nell’opera “ Le Metamorfosi delle idee di giustizia ” Kelsen tratta in maniera speculare e contraria il discorso di Carnelutti e dice: “Se la giustizia ci fosse non ci sarebbe bisogno del diritto positivo, saremmo già tutti felici non sarebbe necessario costringere il popolo ad essere felice” —> riferimento all’illuminismo e alle costituzioni francesi e americane.

La contemporaneità nichilista : Nella contemporaneità molte cose sono

cambiate, grazie alla digitalizzazione e alla fine della guerra fredda. I positivi (e Kelsen) davano per scontato che si potesse utilizzare la scienza del diritto parallelamente ai principi etici e morali, e questo anche perché la società era ancora integrata da un punto di vista sociale. Oggi non è più così perché la nostra contemporaneità ha assunto tratti liquidi, per cui ogni aspetto del reale è fluido. Sono venuti a crollare i presupposti: primo fra tutti la dimensione comunitaria, che lo stesso Kelsen riconosce come necessaria per l’applicazione del diritto. —> oggi esiste la comunità del web, quella globalizzata. Questo meccanismo influisce direttamente sulla libertà umana. Oggi si pensa che la libertà sia l’essere svincolati da tutti, no! La libertà ha piuttosto un senso molto più pieno: la felicità.

  • (^) La felicità degli illuministi e di Kelsen è la felicità del progresso, che mira al miglioramento della qualità della vita
  • (^) La felicità nel mondo classico è invece la realizzazione piena di se stessi.
  • (^) Oggi l’uomo è più felice? Non è cambiato molto rispetto a prima. Quello che una tempo era la malinconia, oggi è la depressione ma il risultato è lo stesso. Una delle caratteristiche della nostra società è la solitudine; ed è un paradosso poiché siamo collegati con tutto il mondo attraverso i mass media ma ci sia ente soli.

I tre formati del diritto comune : Come tutto il diritto occidentale, il diritto

comune si compone di tre formanti, ossia quegli elementi strutturali che danno

forma al fenomeno giuridico.

  1. Romanistico
  2. Cristiano- canonico
  3. Germanistico N.B: Secondo Rodolfo Sacco, esponente dei sistemi giuridici comparati, ogni fenomeno giuridico si compone di 3 formanti:
  • (^) Dottrinale, cioè l’interpretazione
  • (^) Legale, cioè il dato normativo
  • (^) Giurisprudenziale, cioè l’applicazione della norma Il formante romantico : Per quanto riguarda il formante romantico dobbiamo partire da una specificazione e classificarlo come “classico-romantistico” in quanto ha una premessa nel mondo classico. Pensiamo alla Grecia del V-VI sec dove abbiamo tre grandi pensatori: Socrate, Platone e Aristotele. Il tema del rapporto diritto-giustizia ricorre anche nel teatro, in cui non sempre vi è una soluzione univoca. Una delle più antiche tragedie greche è l’Antigone, che presenta al centro del discorso il dibattito tra leggi scritte e leggi naturali. In essa vi è l’idea per cui esiste un elemento meta fisico: la giustizia, che non è solo ciò che giustifica le norme positive, ma ciò a cui ogni essere umano, mediante la propria capacità razionale, può e deve conformarsi. —> Esiste quindi un diritto naturale , scritto nelle cose che è inviolabile e immutabile. Nell’ “ Etica Nicomachea ”, in cui viene trattato il tema della giustizia e delle sue forme, Aristotele raffigura la giustizia sotto due profili:
  • (^) Come giustizia commutativa: cioè quella giustizia che interviene fra le persone reciprocamente

=> L’intera opera sarà ricordata nella storia come CORPUS IURIS CIVILS. Delle raccolte giustinianee si perderà traccia nell’alto medioevo, soprattutto del Digesto. Solo nel XI sec le migliorate condizioni culturali fecero riemergere dall’oblio i libri legales, studiati nella scuola di Bologna. Quale fondamento ha il diritto romano? : si tratta di un diritto pratico. Mentre Aristotele parlava di metafisica, virtù; il diritto romano è il diritto degli istituti : la traditio, la manomissio, le disposizioni sulle successioni. Come è impostato questo diritto? : secondo Celso (giurista del II sec) il diritto è la disciplina che per oggetto il bene è l’equità (ars boni et aequi). E chi si occupa di diritto è aliquis sacerdos (coloro che sono separati dal resto della popolazione in quanto gli unici a rendere il sacrificio). Il giurista venera la Giustizia e professa la conoscenza del bene e dell’equità, distinguendo ciò che è lecito da ciò che illecito. All’interno del Digesto, oltre a spiegare cosa sia il diritto, quale sia il ruolo dei giuristi, viene data una definizione di giustizia naturale. —> = è la volontà costante e perpetua di attribuire a ciascuno il suo diritto, ciò che gli spetta. Quali sono i fondamenti di ciò che viene definito “diritto naturale” nell’epoca romana? :

  • (^) Vivere in modo virtuoso (dimensione riflessiva del diritto);
  • (^) Vivere in modo onesto (dimensione relazionale del diritto);
  • (^) Dare a ciascuno il suo. Tra il VI e l’VIII sec il formante romanistico incomincia a incrinarsi ed emergono con prepotenza il formante germanico e quello cristiano-canonico. Il formante germanico : I germani erano popolazioni nomadi, molto violente, il cui diritto era a base orale e fortemente consuetudinario. Tuttavia si tratta di una cultura giuridica con delle peculiarità, caratterizzata dal primitivismo, semplice ed originario come lo definisce Paolo Grossi. L’impatto di queste popolazioni sul mondo occidentale fu forte. Cosa apportò il diritto germanico?
  • (^) Dimensione consuetudinaria
  • (^) Dimensione feudale (il feudo nasce in ambito franco-longobardo e ispirerà tutta la civiltà occidentale fino alla Rivoluzione francese: 4 agosto 1789 vengono aboliti i diritti feudali). Il feudo consisteva in un beneficio (un territorio o una

carica) concesso da un signore a colui che sovente era un suo subalterno e tra i due vi era un vincolo di fedeltà. Dalla componente germanica del diritto comune possiamo trarre alcuni elementi che troveremo costantemente nel diritto comune medievale:

  • (^) La trasmissione orale della norma: destinato a scomparire per primo. Già in epoca longobarda iniziarono ad essere messe per iscritto le consuetudini orali dai primi legislatori longobardi e poi con i franchi (i capitolari)
  • (^) La personalità del diritto progressivamente abbandonata, permarrà sino alle soglie dalla Renovatio Imperii (fine X secolo) quando verrà reintrodotto il diritto romano. L’idea di Carlo Magno era quella di ridare il primato all’applicazione territoriale del diritto (un solo diritto, voluto dal capo territoriale). Elemento che invece perdura è quello consuetudinario. La consuetudine infatti rimarrà tratto caratterizzante del diritto comune. Ciò che invece scompare è la figura del giurista tecnico, grande patrimonio della iuris prudentia romana. Quello del V secolo è il periodo di un diritto senza giuristi, ne avvocati. La giurisprudenza è infatti esercitata dai signori feudali, del re, i quali giudicavano in virtù della loro autorità. Tutto era quindi basato sui rapporti di forza. —> si ricordi la frase di Liutprando nei capitolari: “ prevarrà una parte sull’altra per pugnam sine iustitia " Il formante cristiano-canonico : L’origine di questo formante va trovata alla base del fenomeno cristiano. Esso trova le proprie fondamenta in una persona, e in quello che questa persona ha rappresentato nel corso della storia, cambiando la società occidentale. Il formante cristiano opera con una potenza dirompente nel mondo antico. A partire dal I sec d.C questo elemento normativo cristiano inizia ad impattare direttamente sulle società, sia nel medioriente, sia in Occidente quando si formarono le prime comunità cristiane. Una in particolare ci racconta una storia: la comunità di Roma dove Paolo di Tarso e Pietro anziano la predicazione del messaggio di Gesù di Nazareth. Siamo in pieno periodo imperiale. Queste comunità erano gruppi di persone che incontrando gli appostoli e ascoltando il loro messaggio cambiano il loro stile di vita, a livello familiare, lavorativo e sociale. Molti sono addirittura pronti a morire come martiri e questo spaventa l’impero. Le comunità erano dotate di una struttura ben specifica: a capo l’episcopos (il vescovo), aiutato nelle funzioni liturgiche da un collegio di anziani (i presbiteri) e infine i diaconi, uomini e donne che collaboravano nell’assistenza sociale.

È chiaramente tutto il contrario che l’istinto umano farebbe. Tutto si potrebbe riassumere “amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi”. Questo comandamento fa riferimento all’agape dei greci, quell’amore disinteressato, privo di egoismo.

  • (^) La dimensione sociale e familiare
  • (^) Il rapporto con lo Stato e le istituzioni civili : nell’epoca imperiale l’imperatore evoca su di sé anche le questioni sacre e spirituali. In risposta Gesù disse: “Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio”. Infatti al di sopra dell’imperatore c’era sicuramente qualcosa di superiore e che doveva essere garantito. San Paolo affronta il problema con l’autorità imperiale e riprende la separazione tra le due sfere. Nel capitolo secondo si sofferma sulla legge, intesa come l’alleanza tra Dio e l’uomo. Chi non ha avuto accesso a questa alleanza morirà senza legge e non avrà modo di avere un giudizio equo; al contrario chi avrà conosciuto Dio sarà giudicato sulla base di tale legge. Non basta però conoscere la legge, ma questa dovrà essere anche applicata. Quando degli stranieri che non hanno legge adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi sono legge a se stessi. Si tratta di norme fortemente strutturanti. Il diritto divino si divide in diritto divino naturale (le norme che ha scritto Dio nella natura e che esistono a prescindere dalla loro positivizzazione) e diritto divino positivo (quello che viene reso conoscibile all’uomo tramite la Sacra Scrittura e la tradizione).

Il sistema del diritto comune : Paolo Grossi, nell’ ”Ordine giuridico

medievale”opera una grande suddivisone:

  • (^) Periodo della fondazione (tardo-antico e alto medioevo)
  • (^) Laboratorio sapienziale (basso medioevo, sec XIII e XIV) Il primo dato che Grossi sottolinea nell’età della fondazione sono alcune caratteristiche che identificano un’età del diritto che porteremmo definire “senza giuristi”. Perché? :
  • (^) È crollato il grande edificio dell’impero romano
  • (^) Sono giunte le popolazioni germaniche
  • (^) C’è un diritto in cui prevale la forza
  • (^) Si sta sviluppando il cristianesimo con una normatività di natura etica che influenzerà quella tecnica del diritto positivo

Elementi caratterizzanti del periodo di fondazione:

  • (^) Il primitivismo: la spontaneità del diritto, il quale è semplice e nasce appunto da uno spontaneismo sociale
  • (^) Il naturalismo: un diritto strettamente legato alla natura, dove per natura non intendiamo solo l’ambiente, ma anche la dimensione costitutiva dell’uomo. Ad esempio, in merito al formante cristiano abbiamo visto che l’accento era posto sulla natura dell’uomo in rapporto alla legge e alle relazioni umane.
  • (^) Il rei-centrismo (o realismo giuridico): cioè il mettere al centro del fenomeno giuridico la realtà (la res); l’opposto dell’astrattismo giuridico e il suo porre al centro l’idea o la norma (elemento astratto della realtà).
  • (^) Dal rei-centrismo Grossi lega un altro elemento: la fattualità del diritto, al cui centro vi è la fattualità della cosa. Il che significa che esistono fatti giuridici da cui nasce la normatività. Paolo Grossi nella sua opera evidenzia che il fatto non è mai neutro, la fattualità impone sempre un intervento valutativo umano, perché possa entrare nella sfera del normativamente rilevante. Ogni fatto della nostra vita ha due elementi caratterizzanti: la conoscenza del fatto e la valutazione morale di quel fatto.

I tre fatti normativi fondamentali : Paolo Grossi individua tre fatti normativi

fondamentali, i quali sono alla base del primitivismo giuridico, della fattulità..

  1. La terra
  2. Il sangue
  3. Il tempo

—> LA TERRA

  • (^) Nel formante romanistico, l’espansione di un territorio è fortemente legata alla dimensione territoriale (la pax romana si estende territorialmente).
  • (^) Nel formante germanistico, la terra è vista come elemento di passaggio, che deve essere conquistata con la forza. Pensiamo anche solo al feudo, grande costruzione giuridica per cui era prevista un’organizzazione strutturale
  • (^) Nel formante cristiano, ha un ruolo fondamentale già nell’ebraismo (in nome di quell’antica alleanza tra Javè e Abramo: “ Ti libererò dalla schiavitù e di darò una terra ”), la terra definisce l’appartenenza di un popolo (dimensione identitaria) e per i cristiani non è diverso in quanto la terra è quel luogo in cui deve essere comunicato il messaggio “universale”.

La comunità per il medioevo è: protezione, cultura (nel senso di etos di un popolo) e sopravvivenza. Con San Paolo, preceduto dal monologo di Mennenio Agrippa, nasce la teoria della rappresentazione organicistica dell’istituzione. La comunità (la Chiesa per San Paolo) è concepito come un corpo umano: c’è un capo, in questo caso Gesù Cristo (la guida della comunità) e ci sono poi le membra, diversa l’una dall’altra ma inconcepibili l’una senza l’altra. => Ogni particolare rende più ricco l’universale potremmo dire. Questa metafora organicistica utilizzata soprattutto per la Chiesa viene ripresa nel medioevo da due correnti: la Scolastica di San Tommaso d’Acquino e la corrente di Giovanni Salisbury. Per il medioevo sono tre le comunità importanti:

  • (^) La comunità di fede
  • (^) La famiglia, il cui scopo è la realizzazione di sé attraverso la condivisone dell’amore con il nostro marito
  • (^) La comunità giuridico-politica (i gruppi religiosi, le università, i comuni) E qual’è il fine di queste comunità? : il bene comune e la realizzazione passa attraverso la felicità, intesa come la realizzazione del singolo nella comunità. La ricerca dell’ordine : Tutto il medioevo si regge sul principio dell’ordine (<ordo, regolare), lo stesso manuale di Grossi è intitolato “ L’ordine giuridico medievale ”. Ci sono due aspetti di ordine:
  • (^) Ordine come principio ordinante
  • (^) Il prodotto finale dell’azione di ordine —>l’ordinamento L’ordinamento giuridico è per medioevo soluzione che viene data ad una dimensione antropologica, sociale e politica di disordine. Si fa strada sin dall’antichità fino al basso medioevo, l’idea secondo cui esistono regole interne ai rapporti sociali, religiosi che rispondono ad un ordine, l’ordine divino. Queste regole sono applicate attraverso la ragione umana al bene della comunità e sono lo strumento per garantire la sicurezza all’interno della convivenza sociale. È una visone differente rispetto quella di Hobbes: c’è un ordinamento sovraordinato che si manifesta nella legge promulgata dal principe. Dunque il criterio ordinante non è umano ma metafisico.

Nel “ De Ordine ” Agostino individua due forme di ordine rilevanti per l’uomo, la società e la comunità:

  • (^) L’ordo pacis (=l’ordine della pace): secondo Agostino, ogni essere umano realizza la propria pace quando realizza se stesso. E questo significa appianare gli elementi di contrasto interni, di disordine, malessere, ansia. La pacificazione interna si tradurrà in pacificazione sociale
  • (^) L’ordo amoris (=l’ordine dell’amore): l’uomo ha la capacità di amare. Agostino riprende qui il pensiero platonico, in quanto Platone diceva che l’Eros fosse di Poros (la ricchezza) e Penia (la mancanza). Chiaramente si tratta di una contraddizione: l’amore come figlia di troppo e troppo poco (vedi Paolo e Francesca dell’inferno dantesco). Agostino individua l’ordo amoris come un principio di priorità, l’amore come prendersi cura di qualcuno. Questo “prendersi cura” parte innanzitutto dall’interno, dall’ io. È un amore che descrive l’uomo come “creatura di Dio”. Successivamente ci sarà l’amore per gli altri: la famiglia, gli amici, la politica. In questa dimensione di relazionalità emerge l’eccezione di comunità che è “communio”(= una condivisione, un guardare all’altro in vista del bene comune). Altro teorico dell’ordine è Tommaso d’Acquino, il quale identifica la ragione come uno strumento di conoscenza del reale. “ Ogni parte ha la sua autonomia soltanto in connessione con il tutto ”. —> principio fondamentale per il medioevo. Ogni persona, è autonoma e libera ma in relazione a tutto, e questo non vuol dire essere schiavi di un gruppo. Dall’ordo iuris Tommaso d’Acquino fonda l’ordine del diritto basato sulla legge. Egli sembra quasi un “positivista”, crede profondamente nell’utilità delle legge, del diritto positivo. La legge è il prodotto dell’ordinamento della ragione per perseguire il bene comune. La giustizia è la virtù direttiva della società umana. Il fondamento della legge non può essere legislativo, ma piuttosto metalegislativo. La consuetudine : La consuetudine è un elemento intrinseco del diritto comune, tanto che Paolo Grossi parla di “ordinamento costituzionale della consuetudine”, quasi come fosse la costituzione del diritto comune. La consuetudine è un comportamento, un fatto che ripetuto nel tempo produce una norma e si declina in diversi elementi come la fattualità del diritto. Attraverso il ruolo del giurista, le norme sono applicate secondo gli usi del tempo. L’interpretazione del giurista è dunque quella clausola strumentale che permette un adeguamento della norma al periodo storico.

La misura : La misura possiamo definirla anche regola o equità. Questi due ultimi termini ci rimandano ad altri due concetti di fondo del diritto. L’idea di regola è il corrispettivo dell’ordine, il quale serve a regolare la dimensione comunitaria che altrimenti sarebbe confusionaria. La “regola” diviene l’elemento primo del fenomeno giuridico. Il diritto canonico ad esempio, prende il nome da “canon”(=regola —> pensiamo al canone estetico). Questa idea di elemento che regola il fenomeno sociale (corrispettivo dell’ordine) rinvia all’idea di misura o di giustezza. La giustezza è il criterio di adeguamento della giustizia alla legge, cioè la norma positiva. Come avviene questo adeguamento? : attraverso un criterio che è la giustezza (o “regula” o “mensura”). Per equità intendiamo il principio di equità costitutiva, non solo a livello di giudizio ma anche di forma della norma, essendo la norma stessa ispirata a un principio di equità. Aristotele ad esempio, nel V libro dell’Etica nicomachea afferma che vi sono dei casi in cui non tutto può essere definito legge. Aristotele sostiene che la norma sia la parte rigida e necessaria del diritto, mentre l’equità la ragione della norma positiva (come il regolo di piombo sull’isola di Lesbo). —> L’equità è dunque quel principio di duttilità della norma, per cui essa si adatta alla concreta situazione di fatto. Anche San Tommaso si si è espresso in merito (Prima Secundae, Summa Teologica). Secondo San Tommaso, il compito della giustizia è: ordinare l’uomo nei rapporti con gli altri, di alterità. L’osservanza : Con “osservanza” possiamo intendere l’atto di guardare, oppure l’abitudine. “Osservanza” = “ob” + “servare”. Ob è una preposizione che indica la posizione davanti; servare invece significa conservare. —> L’osservanza è dunque qualcosa che sia tiene fermo davanti a se stessi. All’interno del discorso sulle virtù, Cicerone individua una categoria particolare di virtù, che potremmo definire ausiliari alle principali. Queste “piccole” virtù sono: la religio (intesa come culto), la pietas, la gratitudine, la punizione del male, la veracità e l’observantia. Agostino riprenderà la definizione di Cicerone, secondo cui “ la legge è il diritto naturale messo per iscritto ed esposto ala popolo per essere osservato ”. —> Il

diritto positivo è dunque una traduzione, una messa per iscritto del diritto naturale, il quale sappiamo è alla base del paradigma classico. Siamo nel II-III sec d.C Tertulliano è il primo ad insistere sull’importanza delle observationes all’interno della dimensione liturgica. Spesso troviamo un’identità fra observationes e traditio. Nel diritto canonico, e in particolare nel diritto divino l’elemento consuetudinario è la tradizione, ossia questo trasmettere ad altri qualcosa che si è ricevuto. Anche Tommaso d’Acquino riprenderà questa definizione di Cicerone e Sant’Agostino —> l’osservanza come elemento in cui noi ritroviamo la percezione di una norma consuetudinaria o positiva, la riconosciamo e attraverso la ragione e la volontà decidiamo di metterla in pratica.

Le virtù cristiane : Nel medioevo le virtù che vengono prese in considerazione

sono quelle cristiane, le quali si distinguono in:

  • (^) Virtù teologali: I. Fede: significa riporre la propria fiducia nella divinità, credere in Dio; II. Speranza: proietta la nostra dimensione in una dimensione trascendente, che non si esaurisce qui ed ora. È la speranza nella vita eterna; III. Carità: è Dio stesso, è l’amore supremo, la totale dedizione.
  • (^) Virtù cardinali (e sono 7 come le peni capitali): I. Prudenza: (< prudens) è l’utilizzo della ragione applicata ad una valutazione saggia; II. Temperanza: è il tenere fede ad un impegno che si è presi, senza cedere ai vizi; III. Fortezza: è la persistenza nei nostri ideali e valori. Collegati alla fortezza vi sono il coraggio e il martirio; IV. Giustizia: considerata la virtù più nobile. La giustizia nella forma di “equitas” era considerata come Dio stesso. I giuristi medievali facevano riferimento al diritto romano, riprendendo però i principi della teologia. L’impianto teologico rifletteva soprattutto su due campi: la giustizia come virtù e la sua manifestazione come legge. Questa riflessione ebbe la sua massima espressione con la Scolastica, che parte da Abelardo e arriva a San Tommaso D’Acquino.

Tommaso D’Acquino e il suo pensiero : Tommaso D’Acquino era una

religioso, il quale in quanto figlio cadetto si dedicò alla vita religiosa entrando

termini: giovanetto, villanello, pecorelle —> Tutti elementi di piena positività e speranza persino nel luogo della disperazione come l’inferno dantesco. Altro esempio di diminutivo virtuoso è all’inizio del Purgatorio (Canto IV) in cui Dante misura l’immensa distanza tra le poche forze a disposizione dell’uomo per purgare se stesso e l’altura della montagna. Egli quindi immagina un paragone in cui il contadino per difendere la sua uva matura prende la forcatella (rametti di pruni) per provare a tappare l’ingresso del vigneto —> qui si nota la sfida impari che il contadino assume. Ultimo esempio, sempre del Purgatorio è il Canto X. Il soggetto è Traiano. Traiano dice alla vedovella di confrontarsi; lui farà il suo dovere perché così vuole Giustizia, la quale è al di sopra dell’imperatore stesso e perché lo trattine la pietà. Giustizia e Pietas vanno insieme: la prima infatti sovradetermina l’uomo in quanto anche l’imperatore non rende giustizia ma obbedisce a giustizia, con pietas. Questo esempio ci esprime al meglio l’interpretazione della giustizia secondo Dante, il quale parla di “vedovella” e “miserella”, è dentro un sistema di diminutivi che si esercita la giustizia. Nel Canto XVI del Purgatorio, Dante definisce filosoficamente la natura umana, in particolare la creazione di Dio dell’animo umano.

La creazione dell’animo umano : La creazione dell’anima è rappresentata da

Dante attraverso due diminutivi affettivi:

  1. L’anima semplicetta , la quale non ha ancora esperienza;
  2. Piangendo e ridendo paroleggia , come i bambini. —> vi è una letizia infantile, di origine biblica. Dante rappresenta l’anima dunque come un bambino, poiché si rifà al messaggio cristiano. Questo consistere nel poco è per Dante la forza stessa che egli attribuisce al conoscere. Nel Convivio , capitolo XIV, Dante rappresenta le galassie come emblemi del minimo. Come sappiamo Dante non può parlare delle cose divine, perché di Dio non sa nulla, ma può parlare degli effetti che vede. —> Il diminutivo preso come effetto di una realtà invisibile diviene il modo stesso di conoscere le cose che stanno al di là della natura sensibile. Dante inoltre inventa una linea filosofica che avrà sviluppo fino a Kant: “ La coscienza dentro di me e il cielo stellato sopra ”. —> L’uomo si è autorizzato a parlare degli effetti che lui stesso vede nella sua esperienza. Se il cielo stellato è paragonabile alla metafisica, il nostro mondo allora è in una misura molto più piccola: lo ricorda lo stesso Ulisse dantesco, il quale ha provato a varcare i confini della conoscenza umana. Il modo in cui Ulisse definisce la sua

esperienza è “piccola”—> il grande si conquista infatti con il piccolo. Questa grande lezione all’interno della Commedia sarà ripresa da Dante anche nel Paradiso. Nel Canto XXIII il poeta si paragona infatti ad Atlante che regge sulle spalle il mondo, ma torna alla piccola barca. Dante applica a se stesso ciò che aveva fatto pronunciare ad Ulisse. Dante utilizza il termine “minimo” una sola volta in tutta la Commedia: siamo nel Paradiso, nella rosa dei beati. Dante vede la Vergine, la quale produce letizia a tutti gli angli e i santi che sono intorno. Questo “minimo” di cui parliamo è un po’ il granellino di sesamo. Il regno di Dio è come il granellino di sesamo, il quale è il più piccolo tra tutti i semi della terra ma quello che cresce e tra tutti diventa il più grande. Dunque non è umilis colui che si piega, ma piuttosto virtuoso.

L’atto virtuoso per San Tommaso : Per San Tommaso D’Acquino, la giustizia

è sì un alto ideale da raggiungere, ma è anche l’elemento che entra nella vita

quotidiana di ogni uomo e donna.

Egli introduce due qualità su cui si regge l’agire umano (virtuoso):

  1. La razionalità, cioè capire che si tratta di un atto virtuoso
  2. La volontà, di scegliere e mantenere con costanza il proposito di compiere un atto virtuoso Naturalmente, San Tommaso si rifà all’Etica nicomachea di Aristotele, il quale afferma che l’atto virtuoso deve essere compiuto: coscientemente, deliberatamente, per un fine debito (il bene della comunità) e costantemente. Chiaramente il primo requisito è incluso nel secondo, in quanto secondo Aristotele ciò che si fa per ignoranza lo si fa involontariamente. La razionalità è uno di quegli elementi trascurati nella nostra società, a favore dell’emotività e della sensazione. Dunque ciò che si fa senza volontà è ignoranza: quando non si conosce qualcosa si è trasportati da una volontà non padroneggia. Molto spesso, influenzati dalle mode, facciamo cose che non conosciamo e in queste condizioni la nostra volontà è diminuita poiché ignoriamo delle alternative a quel comportamento. E quando si ignora, si è anche meno liberi.

La definizione di giustizia : “La giustizia è l’abito mediante il quale

qualcuno attribuisce a ciascuno il suo (diritto) con volontà costante e perpetua”. —> è una sintesi della tradizione classica, che parte dal diritto romano, passa attraverso Aristotele e giunge al medioevo cristiano. Si tratta della teoria degli abiti di Aristotele e che San Tommaso fa sua. Cos’è questo abito? : vuol dire che la virtù (in particolare la giustizia) deve essere un’atteggiamento che noi non vediamo al di fuori di noi stessi, ma piuttosto