
AUSTRIA
CENNI STORICI
FORMA DI STATO E ASSETTO FEDERALE
FORME DI GOVERNO
GIURISDIZIONE COSTITUZIONALE
Anche in Austria i fermenti rivoluzionari del 1848 hanno indotto l'imperatore, a
consentire l'elezione di
un'assemblea costituente, col compito di elaborare un progetto di costituzione,
che tuttavia non entrò mai
in vigore .
Dopo la sconfitta dell'Austria ad opera della Prussia di Bismarck, l'impero
austriaco adottò una
costituzione,formata da 5 leggi fondamentali ,che tuttora è dotata di rango
costituzionale.
Dopo il primo conflitto mondiale e la dissoluzione della monarchia
austroungarica, i rappresentanti tedeschi
dell'impero deliberarono, attraverso un'assemblea nazionale provvisoria, una
serie di leggi proclamando la
Repubblica austro-tedesca
Successivamente venne eletta a suffragio universale un'assemblea
costituente, i cui lavori, avrebbero
prodotto la LEGGE COSTITUZIONALE FEDERALE DEL 1920, attualmente
vigente ,seppure modificata da
successive revisioni, e affiancata da numerose leggi e disposizioni
costituzionali ulteriori:
-> ma fu la revisione del 1929 a
determinare il passaggio dalla forma di governo parlamentare caratterizzata
da notevole instabilità a
una forma di governo semipreside nziale, con e lezione diretta de l
presidente federale
-> o altre revisioni che hanno avuto ad oggetto il sistema federale e i diritti
fondamentali->Dopo la guerra, l’Austria riacquisisce la sovranità
internazionale dopo un decennio, ad opera degli
Alleati, precisamente con la stipulazione del Trattato di Vienna 1955, che
sancì la neutralità
permanente della Repubblica Austriaca
La Legge costituzionale federale austriaca si caratte rizza
1) per la sua prevalente vocazione a disciplinare gli aspetti organizzativi e
procedurali,
2) e per L’ASSENZA di una parte organicamente dedicata alla garanzia dei
diritti fondamentali.
I principi che delineano la forma di Stato austriaca, possono essere modificati
solo attraverso un
procedimento di revisione totale della legge fondamentale .
ART 44 REV ISIONE COSTITUZIONALE:l procedimento di approvazione
delle leggi di revisione costituzionale prevede che siano,
1) approvate dal consiglio nazionale, con la presenza di almeno la metà dei
membri e con la maggioranza dei
2/3 dei voti espressi;
2) sottoposte a referendum popolare
3) promulgate dal Presidente federale,
La REVISIONE è TOTALE quando:
1)concerne la revisione dell'intero testo costituzionale,
2) quella conseguente alla sua trasformazione progressiva attraverso una
pluralità di revisioni
successive,
3) quella conseguente alla modifica o deroga “di principi supremi” o di
“costruzione”, qualificanti
ASSETTO FEDERALE DELLO STATO
Il sistema federale austriaco è considerato “DEBOLE”,
A) sia per la quantità e qualità delle materie attribuite al legislatore periferico,
B) sia per la limitata autonomia finanziaria dei soggetti periferici,
C) sia per la debolezza della camera rappresentativa dei Lander (il Consiglio
federale, Bundesrat,
eletto dalle Diete provinciali, che non è in grado di condizionare il
procedimento legislativo
nazionale e dunque finisce per riprodurre le dinamiche della politica
nazionale, espresse dal
Consiglio nazionale, il Nationalrat, rappresentativo del corpo elettorale
nazionale, e può superare il
veto del consiglio federale con la sola maggioranza semplice).
I Lander austriaci sono dotati di autonomia costituzionale, anche se la
Legge costituzionale federale
contiene “clausole di omogeneità” particolarmente stringenti.
La costituzione del Land deve essere adottata con
1) la presenza della metà dei membri della dieta provinciale
2) e a maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.
Il potere le gislativo dei Lander, viene ese rcitato dalle DIETE, i cui
membri devono essere eletti con il sistema della
rappresentanza proporzionale.
Il potere esecutivo viene e sercitato da un “governo prov inciale” e letto
dalla Dieta, i cui membri non devono
necessariamente appartenervi.
La disciplina del riparto de lle funzioni le gislative e d esecutive tra
BUND e LANDER, è contenuta negli
artt. 10, 11, 12 e 15 della Legge costituzione federale , che contie ne:
1) un elenco di materie nelle quali spettano alla federazione ,sia la
competenza legislativa, che
l'esecuzione che la giurisdizione;
2) un elenco di materie in cui la legislazione è di competenza della
federazione, mentre l'esecuzione è
di competenza dei Lander;
3) un elenco di materie in cui, spettano alla federazione la “legislazione di
leggi di principio(cosa fare o non fare)” e ai Lander
“l'adozione di leggi di attuazione” e “le funzioni amministrative”;
4) inoltre è prevista una “CLAUSOLA RESIDUALE” a favore dei Lander, su
ciascuna materia che non è
espressamente attribuita dalla costituzione alla federazione.
La corte costituzional e ha contribuito all a deline azione di principi e criteri per i l concreto
funzionam ento
del sistema fe derale a ustria co, adottando un canone interpreta tivo tendenz ialme nte “centrista” ,
definito
anche "teoria de lla pie trificazione " , che ha portato la Corte a privilegiare l'interpretazione di
disposizioni
costituz ionali attributive di competenza, nel significato a esse attribuito, alla luce della legislaz ione di
settore, vigente al momento dell'introduzione della disposizione interpretata.
La rigidità del riparto intersoggettivo delle competenze risulta TEMPERATA “ dall’ obbligo di reciproca
considerazione ”, c he impone di ponderarne la rispett iva consist enza e rilevanza in una prospettiva di
bilanciamento e di necessario coordinamento tra i diversi ambiti di competenze. (P rincipio analogo alla
lealtà
federal e)( ART 22)
RAPPORTO COMUNITARIO
Una fase di rafforzamento costituzionale dei Lander austriaci si è avuto in
occasione di alcune importanti
revisioni costituzionali ,tra le quali va ricordata
quella riguardante IL POTERE ESTERO dei Lander “di stipulare trattati
internazionali con gli Stati
confinanti con l'Austria o con loro enti territoriali"
I Lander possono partecipare ai procedimenti di decisione del Consiglio
dell'Unione europea,
qualora un'iniziativa nel quadro dell'unione riguardi "anche" materie di
competenza legislativa
dei Lander;
o nelle materie di loro competenza, i Lander sono tenuti ad adottare le
disposizioni che si
rendono necessarie per l'attuazione di atti giuridici, e in caso di mancato
adempimento entro il
termine stabilito accertato dal tribunale dell'unione europea, si ha un
passaggio di competenza
alla federazione ,che tornerà ad essere in capo ai Land ,qualora adotti le
misure necessarie.
LA GARANZIA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI
La forma di governo austriaca ha funzionato nel secondo dopoguerra
all’interno di un sistema politico
dominato dalla <<Grande coalizione>> tra i due maggiori partiti,
socialdemocratico e popolare.Questa formula si è nuovamente presentata nel
2006.Si tratta infatti di una FORMA DI GOV ERNO DI TIPO
SEMIPRESIDENZIALE e rapporto fiduciario tra
Esecutivo federale e Nationalrat.
Il sistema parlamentare austriaco ( l’Assemblea federale) assegna la
prevalenza al Consiglio nazionale o Nationalrat, la Camera
rappresentativa del corpo elettorale della
Federazione, eletta attraverso un sistema proporzionale con soglia di
sbarramento al 4 %.
La durata della legisl atura è ,oggi ,di 5 anni ( così come modificato dalla
revisione costituzionale, che ha
anche abbassato a 16 anni l’età per ’elettorato attivo).
Opera come camera politica, in quanto è titolare del rapporto di fiducia con il
governo federale, la
quale può essere votata alla presenza della metà dei componenti. Dunque
può essere presentato un voto di
sfiducia per revocare il cancelliere o l'intero governo federale senza che sia
necessaria alcuna
proposta da parte del presidente federale, nonostante sia stato quest'ultimo a
nominarli!
Si riunisce in seduta comune con il Bundesrat( seconda cam era del parl.
che rapp i 9 Lander), per
1) il giuramento del presidente federale
2) per deliberare una dichiarazione di guerra
Al Presidente eletto ( sei anni) direttamente dal popolo spetta:
Tutti gli atti del presidente federale sono proposti dal governo federale o
dal ministro federale da questo
autorizzato e, per essere validi, devono essere controfirmati dal Cancelliere
federale o dal ministro federale
competente (a eccezione del potere presidenziale di nomina e revoca del
cancelliere e del governo)
Il presidente può essere DESTITUITO, tramite referendum popolare su
richiesta:
-> dell'assemblea federale,
e deve essere deliberato
-> dal Nationalrat a maggioranza di 2/3.
Il RIGETTO DELLA DESTITUZIONE ha l'effetto di rielezione del presidente,
che produce lo scioglimento del
consiglio nazional
1) potere di nomina e revoca de l Cancellie re e del Governo,
2) il potere di scioglim ento anticipato dal Consiglio nazionale, anche se
una sola volta per lo stesso
motivo;
3) su proposta del Governo fede rale, il potere di adottare atti con forza
di legge <<per evitare un
danno grave e irreparabile per la colle ttività>> qualora il Consiglio
nazionale non sia
riunito o non possa riunirsi tempestivamente.
Nell’odierno sistema austriaco di giustizia costituzionale non è possibile
affermare la <<priorità>> dii
un procedimento tra i diversi previsti per il controllo della costituzionalità delle
leggi.
Nell'ambito del controllo concreto, la legittimazione a impugnare provvedimenti
legislativi spetta:
al governo federale, per la de nuncia di leggi fe derali
ai governi dei Lander, per la denuncia di leggi prov inciali
a 1/3 dei membri del consiglio nazionale, in re lazione a le ggi fede rali
a 1/3 dei me mbri di una Dieta provinciale, in relazione alle leggi del
Land di appartenenza
LEGITTIMATI A PROMUOVERE IL GIUDIZIO davanti alla corte
costituzionale sono:
o La stessa corte, d’ufficio (è un procedimento
tra i più utilizzati per il controllo di costituzionalità,
che consente alla corte di sottrarsi all'obbligo di
applicare leggi costituzionali, nel corso di
procedimenti principali davanti a essa dipendenti);
o La corte di giustizia amministrativa;
o la corte suprema,
o gli organi giurisdizionali chiamati a
pronunciarsi in secondo grado,
o le sezioni amministrative indipendenti,
o l'ufficio federale per gli appalti,
o i singoli, attraverso il ricorso individuale
(E’ piuttosto ridotta la percentuale di questi
ricorsi, riferendosi il ricorso per
l'impugnazione di provvedimenti
amministrativi applicativi di leggi contrarie
alla costituzione, suscettibili di annullamento
attraverso il meccanismo della sollevazione
d'ufficio della questione di costituzionalità) .
Qundi nella prassi, il procedimento d’ufficio è quello che ha finito per imporsi
come struento per il
controllo di costituzionalità delle leggi ( è quello solitamente usato ).
La legge costituzionale federale austriaca prevede una gamma assai
articolata di strumenti per la
modulazione e limitazione degli effetti nel tempo di una dichiarazione di
incostituzionalità. La
disciplina costituzionale conferisce alla Corte, il potere di derogare a 3
principi generale:
- L’annullamento ( o abrogazione ) opera ex nunc dal giorno della
pubblicazione;
- Tale legge dichiarata incostituzionale continua ad applicarsi alla fattispecie
verificatasi prima
dll’annullamento dichiarato dalla Corte, con la sola eccezione del caso
oggetto della pronuncia di
incostituzionalità.
- Se una legge è dichiarata incostituzionale, tornano in vigore le disposizioni
di legge abrogate
dalla legge incostituzionale.
Il prinicio di efficacia ex nunc, può , attraverso la Fristsetzung( scadenza),
derogare il termine di decorrenza degli
effetti caducatori ( con una derogabilità massima di 18 mesi però )
La corte di giustizia costituzionale è competente a controllare
1) la costituzionalità e la legittim ità dei REGOLAMENTI
DELL'ESECUTIVO
2) decide sulla MESSA IN STATO D'ACCUSA DEL PRESIDENTE
FEDERALE, per violazione della Costituzione,
deliberata dall’assemblea federale.
3) Decide riguardo ai CONFLITTI DI GIURISDIZIONE
4) decide riguardo all'interpretazione delle disposizioni legislative sulla
competenza della corte dei
conti
5) DECIDE SUI RICORSI ELETTORALI.
6) giudica delle CONTROVERSIE RELATIVE A DIRITTI PAT RIMONIALI fatti
valere nei confronti della
Federazione, dei Lander, dei distretti, dei comuni e consorzi di comuni, che
non possono essere risolte dai
Tribunali Ordinari né da una decisione dell’autorità amministrativa.
I diritti fondamentali non sono oggetto in Austria di un’organica codificazione
costituzionale, ma trovano
garanzia in una serie di ulteriori fonti di rango costituzionale, quali:
A) la Convenzione europe a per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali (CEDU) e i
Protocolli addizionali, utilizzati come parametro costituzionale
B) La convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale, New
York 1965
C) trattato di Vienna, disciplinante la cessazione del regime di occupazione
post bellica è dotato di rango
costituzionale
D) giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dalla quale l'Austria ha tratto
indicazioni circa la consolidazione
di modelli di sindacato, basati sui principi di eguaglianza, oggettività e
proporzionalità.
E) giurisprudenza della Corte Europea de i Diritti dell’Uomo (Corte EDU)
che ha contribuito a
modificare la stessa concezione dei diritti di libertà, configurandoli non solo,
secondo la tradizionale
accezione astensionista, come diritti di difesa, ma anche come diritti ad
adeguate misure di protezione
che lo Stato deve positivamente assicurare per una piena attuazione della
loro garanzia
costituzionale