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La Costituzione tedesca: monista o dualista? - Prof. Cassella, Appunti di Diritto Costituzionale Comparato

Nello studio della costituzione tedesca, si verifica che la repubblica federale tedesca, con la costituzione di bonn del 1949, si è estesa alla ex repubblica democratica tedesca e ai territori oggetto dell'unificazione. Questo passaggio storico è evidente nella costituzione perché il popolo tedesco, non coincidendo con i cittadini della repubblica federale tedesca, è il popolo di tutta la germania. In questo contesto, i due organi che partecipano all'indirizzo politico nella costituzione federale tedesca sono classificati come monista, poichè solo uno di essi è sostenuto direttamente dall'elettorato. Questo articolo esplora i concetti di monismo e dualismo nella costituzione tedesca, i sistemi elettorali e i loro effetti sulla forma di governo.

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 08/12/2019

Marcello.Marini
Marcello.Marini 🇮🇹

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Lezione 4
Mercoledì, 7 Ottobre 2015
DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO
Prof. Cassella
Programma della lezione:
1. Esercizio di classificazione
2. Si parlerà di quelle componenti non strettamente giuridiche che incidono sulle
classificazioni, seguendo un po' il libro. Essa presenterà un esempio di classificazione
trombonista dualista e a pag. 156 troveremo gli elementi di integrazione, che sono
appunto i sistemi politici e i sistemi elettorali (il professore per quanto riguarda i sistemi
elettorali farà solo degli accenni).
La costituzione tedesca
Utilizziamo la Costituzione tedesca per fare un'ulteriore verifica sulle modalità di classificazione
delle due ipotesi che abbiamo detto prima: monista e dualista, giusto come dato di minima
partenza.
La costituzione, quella che oggi chiamiamo costituzione della Germania, è la cosiddetta
Costituzione di Bonn del 1949: tale costituzione era la costituzione della sola Repubblica
federale tedesca, non per niente si chiamava costituzione di Bonn.
Se voi vi ricordate la Germania era divisa in seguito al secondo conflitto mondiale:
a) Repubblica federale tedesca = essa presentava una striscia in alto verso la Francia e il
corpo del sud, che apparteneva al corpo occidentale e presentava come capitale Bonn.
Per questo stato valeva questa costituzione detta, appunto, Costituzione di Bonn del
1949.
b) Repubblica democratica tedesca = per la Germania appartenente al blocco sovietico,
cioè, per capirci, l'angolo in alto a destra, quella con capitale Berlino, valeva un'altra
costituzione che era la costituzione dello Stato che si chiamava Repubblica
democratica tedesca.
Attenzione perché la costituzione di Bonn si definiva, già nel 1949, come una costituzione
provvisoria, dove la provvisorietà non era sulla vigenza della costituzione, ma sulla nazione a
cui essa si riferiva. Tant'è vero che la integrazione della Germania, anzi meglio l'unificazione
della Germania nel 1989 dal punto di vista costituzionale portò alla creazione di uno Stato
unico lo stato federale di Germania attuale, a cui è stata estesa la vigenza della costituzione di
Bonn. Quindi in pratica è come dire che è esplosa la ex Repubblica federale tedesca
unificandosi con il territorio della ex Repubblica democratica tedesca e sui territori oggetto
dell'unificazione si è estesa la valenza della costituzione federale di Bonn che a questo punto è
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Lezione 4 Mercoledì, 7 Ottobre 2015 DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO Prof. Cassella Programma della lezione:

  1. Esercizio di classificazione
  2. Si parlerà di quelle componenti non strettamente giuridiche che incidono sulle classificazioni, seguendo un po' il libro. Essa presenterà un esempio di classificazione trombonista dualista e a pag. 156 troveremo gli elementi di integrazione, che sono appunto i sistemi politici e i sistemi elettorali (il professore per quanto riguarda i sistemi elettorali farà solo degli accenni). La costituzione tedesca Utilizziamo la Costituzione tedesca per fare un'ulteriore verifica sulle modalità di classificazione delle due ipotesi che abbiamo detto prima: monista e dualista , giusto come dato di minima partenza. La costituzione, quella che oggi chiamiamo costituzione della Germania, è la cosiddetta Costituzione di Bonn del 1949: tale costituzione era la costituzione della sola Repubblica federale tedesca , non per niente si chiamava costituzione di Bonn. Se voi vi ricordate la Germania era divisa in seguito al secondo conflitto mondiale: a) Repubblica federale tedesca = essa presentava una striscia in alto verso la Francia e il corpo del sud, che apparteneva al corpo occidentale e presentava come capitale Bonn. Per questo stato valeva questa costituzione detta, appunto, Costituzione di Bonn del 1949. b) Repubblica democratica tedesca = per la Germania appartenente al blocco sovietico, cioè, per capirci, l'angolo in alto a destra, quella con capitale Berlino, valeva un'altra costituzione che era la costituzione dello Stato che si chiamava Repubblica democratica tedesca. Attenzione perché la costituzione di Bonn si definiva, già nel 1949, come una costituzione provvisoria, dove la provvisorietà non era sulla vigenza della costituzione, ma sulla nazione a cui essa si riferiva. Tant'è vero che la integrazione della Germania, anzi meglio l'unificazione della Germania nel 1989 dal punto di vista costituzionale portò alla creazione di uno Stato unico lo stato federale di Germania attuale, a cui è stata estesa la vigenza della costituzione di Bonn. Quindi in pratica è come dire che è esplosa la ex Repubblica federale tedesca unificandosi con il territorio della ex Repubblica democratica tedesca e sui territori oggetto dell'unificazione si è estesa la valenza della costituzione federale di Bonn che a questo punto è

la costituzione tedesca a tutti gli effetti. Questo passaggio storico lo ritroviamo nella costituzione perché vedete che nel preambolo ci dice che “…il popolo tedesco ha adottato…”, il popolo tedesco non coincideva nella stessa previsione della costituzione di Bonn del 1949 solo con i cittadini della Repubblica federale tedesca, ma il popolo tedesco era il popolo di tutta la Germania. Anche se la Germania era divisa in due stati con due costituzioni diverse, per le vicende di politica internazionale che conoscete, il popolo tedesco considerava già al tempo la divisione come provvisoria. Esso si considerava culturalmente e quindi come nazione unico. Questa è la vicenda del popolo tedesco e la conseguenza costituzionale è la presente legge fondamentale che era quella del 1949 e perciò valida ora per l'intero popolo tedesco. Abbiamo quindi un'estensione di efficacia della costituzione di Bonn. Dal punto di vista organizzativo Mi fa piacere se vuoi passate in rassegna questi testi costituzionali, perché vi è una precisa arte tecnica che si differenzia moltissimo in base alla cultura dei popoli ed essa si trasferisce nelle costituzioni. La costituzione tedesca è una costituzione molto puntuale , molto tecnica e molto precisa, ma contiene fiumi di disposizioni. Ciò va ad aumentare il valore letterario della nostra costituzione che ha la stessa densità e tecnica giuridica di quella tedesca, la concretezza di quella spagnola, ma è scritta in poche parole, si presenta quindi come molto densa e molto comunicabile. Ciò che ci interessa dal punto di vista dell'organizzazione ai fini della classificazione sono gli articoli dal 38 in avanti. Da tale articolo troviamo la disciplina del Bundestag che è una delle due camere del parlamento tedesco ed è quella che definiremmo la camera bassa , la camera della rappresentanza popolare. Articolo 38 Bundestag - elezioni “ I deputati del Bundestag sono eletti a suffragio universale, diretto libero, uguale e segreto. Essi sono rappresentanti di tutto il popolo e non sono vincolati da mandati né da direttive e sono soggetti soltanto alla loro coscienza ”. Ritroviamo:

  • Il principio della rappresentanza politica
  • Il divieto di mandato imperativo A noi, ai fini della classificazione del primo comma, ci interessa solo il dato riguardante la modalità di elezione.

5. Dopo la fine della legislatura il termine del comma IV, alinea 1 decorre dalla prima convocazione _delBundestag.

  1. E' eletto chi riceve i voti della maggioranza dei membri della Assemblea federale. Se tale maggioranza non viene raggiunta dopo due votazioni da nessun candidato, viene eletto chi raccolga il maggior numero di voti in una successiva votazione.
  2. I particolari sono regolati da una legge federale”._ Nell' art. 54 vediamo che il Presidente Federale è eletto dall'assemblea federale senza dibattito. L'assemblea federale non è il parlamento tedesco, essa è composta da un misto tra: il Bundestag (la camera bassa)

un numero uguale di membri eletti con criterio proporzionale dalle assemblee elettive (o meglio dai corpi legislativi) dei Landers Vedremo che i Lander , essendo degli stati, a loro volta hanno delle costituzioni che attribuiscono il potere tradizionale ai loro organi interni: quindi avremo la costituzione di Baden-Wurttemberg che istituisce il Parlamento di Baden-Wurttemberg, il governo di Baden- Wurttemberg e la magistratura di Baden-Wurttemberg, che non ha niente a che fare con quella federale. Dal punto di vista della forma di governo lo considero elettivo? Assolutamente no, o meglio è elettivo ma non dai cittadini direttamente. Diciamo che, in forma diversa, è assimilabile al presidente della Repubblica italiana. Se vi ricordate abbiamo detto che il presidente della Repubblica italiano è eletto dal parlamento in seduta comune e quindi è un’investitura di secondo grado. I cittadini eleggono il Parlamento e il Parlamento (deputati e senatori integrati con i rappresentanti delle regioni) eleggono il presidente della Repubblica. Quindi non è un'elezione diretta da parte dei cittadini. Però non vi è nessun vincolo di mandato per il parlamento italiano in seduta comune nell’elezione del presidente della repubblica. Il mandato lo ritroviamo invece nell’elezione del presidente degli Stati Uniti, e proprio per questo siamo arrivati a dire che il presidente americano è eletto (indirettamente) dai cittadini. Nella costituzione italiana abbiamo quindi un presidente che non è sopportato dalla legittimazione politica degli elettori. L’elezione del presidente non crea problemi, perché non lo si considera ai fini della classificazione della forma di governo.

Articolo 62 Il governo federale “Il Governo federale è composto dal Cancelliere federale e dai ministri federali”. In tale articolo trovo il Governo Federale , quindi un terzo organo che partecipa all'indirizzo politico. Mi suona come quello italiano perché mi dice che il governo è attribuito ad un organo collegiale composto dal cancelliere dai ministri federali. In Italia il governo è composto dal presidente e dai ministri che insieme compongono il consiglio dei ministri. Qui mi dice solo che insieme (= cancelliere e ministri federali) si chiamano governo federale. Vediamo da dove scaturiscono il cancelliere e i ministri :

  • Il cancelliere federale viene eletto senza dibattito dal Bundestag su proposta del presidente federale, quindi anche il cancelliere federale, cioè il capo del governo non è eletto direttamente da parte degli elettori, cioè non è supportato nel suo ruolo istituzionale dalla legittimazione politica da parte degli elettori.
  • I ministri vengono eletti dal presidente su proposta del cancelliere. Passati in rassegna gli organi di indirizzo politico, io ne ho uno solo il Bundestag che è eletto direttamente dagli elettori, tutti gli altri non hanno legittimazione diretta da parte degli elettori. Quindi posso serenamente dire che classifico questa forma di governo come monista. Ci posso fare anche un ragionamento sopra: io avevo capito che le forme di governo moniste sono le forme di governo in cui un organo (il parlamento) è elettivo -che almeno il parlamento sia elettivo è una certezza nella nostra cultura occidentale-. Quando trovo un solo organo, tendenzialmente quello legislativo, regolarmente eletto classifichiamo la forma di governo come monista. Essendo il parlamento non del tutto elettivo ci chiediamo se esiste come per gli spumanti il brut, il sec e il demi-sec, e quindi ci chiediamo se esiste una forma semimonista. Nessuno ha sentito la necessità di costituire la via di mezzo tra il monista e quello un po’ meno monista. Il caso che si trova in una via di mezzo lo classifichiamo comunque monista, perche l’organo di rappresentanza è elettivo. In Germania abbiamo quindi una parte del parlamento che rappresenta gli stati e una parte i cittadini. In realtà della seconda camera, ai fini della classificazione, potrebbe non interessarci nulla. Ora vi dico il perché. Quando io vi ho detto che la classificazione la facciamo monista e dualista sulla base dell’elettività o meno degli organi di indirizzo politico, io non vi ho detto che la facciamo sulla base delle due camere del parlamento, del presidente e dell’esecutivo, io ho infatti parlato di organi di indirizzo politico, cioè quegli organi che sulla base del testo costituzionale risultano protagonisti dell’attività di definizione e attuazione dell’indirizzo politico. Quindi sono quelli che in un rapporto dialettico di pesi e contropesi, di ripartizione dei ruoli, interagiscono per attuare l’indirizzo politico di

con l’esecutivo il Bundesrat non partecipa in fase attiva per l’elezione ne partecipa in fase, diciamo negativa, per la revoca. Quindi, dal punto di vista classificatorio, dico che gli organi che partecipano all’indirizzo politico nella costituzione federale tedesca sono due:

  1. Il Bundestag (= la camera bassa del parlamento )
  2. Il cancelliere federale (= il capo dell’esecutivo ) Con riferimento a questi due organi, che ai fini classificatori se uno o tutti e due sono sostenuti da legittimazione politica diretta da parte degli elettori, come abbiamo visto prima, solo uno dei due lo è, e quindi io classifico tale forma di governo come monista. [Questo è l’esercizio. Sulla pagina del corso troviamo nei materiali didattici le verifiche di fine corso degli anni precedenti. Se andate a vedere sono dei ritagli di singoli articoli di documenti costituzionali, di cui non cito nemmeno a quale costituzione appartengano, perché desidero che vi concentriate sul documento tecnico e non sulla storia del paese -spesso sono costituzioni non in vigore-. Da quegli articoli o da parti di questi mi interressa che analizzandoli voi facciate determinate considerazioni mirate e una classificazione. Ovviamente l’esercizio è facilitato perché non abbiamo 50 pagine di costituzione da leggere.] Componenti non strettamente giuridiche che incidono sulle classificazioni Il libro ci dice che quando abbiamo quell’ipotesi classificatoria: monista e dualista e proviamo a considerare tutta una serie di elementi di contorno. Ci sono una serie di aspetti che non sono squisitamente costituzionali e che,ovviamente, interagiscono con l'applicazione delle norme costituzionali, sono quegli aspetti cosiddetti “di contesto”, cioè “come faccio a circostanziare una attuazione della Costituzione?” la devo calare dentro la realtà di una comunità dinamica da vari punti di vista e quindi ci sono alcuni aspetti che non necessariamente sono costituzionalizzati e che incidono sull'attuazione della Costituzione e che, diremmo noi, sono la vera essenza della Costituzione, la cosiddetta “ Costituzione materiale ”, che è un'idea di produzione giuspubblicistica tedesca, ma che è stata poi meglio elaborata negli anni quaranta da Costantino Mortati, che fece parte della assemblea costituzionale e che è quindi, in ultima analisi, uno dei padri della nostra Costituzione. Questi elementi che, diciamo, “integrano” i criteri classificatori sono sostanzialmente due, che vi cita il libro, e sono:
    • Sistemi politici
    • Sistemi elettorali Allora, io vorrei partire dal fondo, cioè partire dai sistemi elettorali, nei confronti dei quali non ho nessun genere di simpatia. Non mi appassiona la classificazione dei sistemi elettorali , non mi appassiona il dibattito sulle leggi elettorali in qualunque Paese si svolga, compreso il nostro, cerchiamo quindi, tolti gli aspetti di scarsa passione di definire in che misura i sistemi elettorali interagiscono con le forme di governo. Allora, prima di tutto i sistemi elettorali sono un elemento della organizzazione costituzionale? Può essere. Non ho nessuna regola certa, quindi non può essere un criterio

classificatorio quello relativo alla classificazione delle regole elettorali. Allora, ovviamente, quando si parla di regole elettorali si parla in primissima battuta delle regole che sostengono le modalità di selezione dei componenti degli organi costituzionali, in questo caso quelli che ci interessano ai fini della classificazione, quelli di indirizzo politico, e si intende, prevalentemente, le regole elettorali di quegli organi eletti a suffragio universale. Allora premesso che, quando si parla di regole elettorali possiamo anche considerare le regole elettorali, che so io, per la rappresentanza studentesca o dei professori, insomma tutte le regole elettorali, ai fini nostri quando si parla di sistemi elettorali si parla di quella parte, come dire “ampia” delle regole elettorali che è quella che riguarda la chiamata alle urne dei cittadini, quindi suffragio universale, ai fini della composizione degli organi costituzionali di indirizzo politico : Parlamento-Governo laddove la forma di governo fosse classificabile di tipo politico. Quindi stiamo parlando di queste regole elettorali. Queste regole elettorali, ripeto, sono presenti in Costituzione, cioè costituisce un principio della nostra cultura giuridico-costituzionale che siano scritte in Costituzione? No. Quindi, può essere che le trovi in Costituzione, può essere che non le trovi. Allora, vi faccio un esempio come sempre sul noto, quindi partendo dall'Italia. E lo dico, tra l'altro, per esperienza diretta, nel senso rispetto ad una piccola posizione personale che avevo ottenuto, poi ho realizzato che tecnicamente era insostenibile. Allora, voi sapete che, beh allora in Italia possiamo scegliere se è la stagione delle riforme elettorali o delle riforme costituzionali. Noi abbiamo una Costituzione del 1948, l'abbiamo subito dichiarata effettivamente è una Costituzione di qualità, dopodiché ci siamo subito, a partire dagli anni sessanta, preoccupati di capire se fosse riformabile e, ripeto, a seconda delle stagioni vogliamo o riformare la Costituzione o la legge elettorale. E la gran parte degli anni della vita costituzionale italiana sono trascorsi tra la riforma dell'uno o la riforma dell'altro. Per fortuna che sono riforme “all'italiana” ovvero, “all'italiana” non è un modo valutativo eh, la cultura italiana, voi sapete che la cultura italiana è un po' gattopardesca, l'affermazione del principe Salina nel Gattopardo è che “tutto cambia per non cambiare nulla”, che era l'espressione del conservatorismo del ceto dominante nel regno delle due Sicilie, nel regno Borbonico, che stava, come dire fronteggiando dei tentativi di destabilizzazione dell'ordine costituito da parte dei moti rivoluzionari e quindi diciamo il Gattopardo è colui che, descritto letterariamente, resiste nella sua posizione dando però quella sensazione agli oppositori di cambiare, ma, diciamo, la sua strategia, la sua intelligenza è quella di cambiare in modo da non cambiare nulla e quella di conservarsi nella sua posizione, nel suo ruolo. Quindi ha una sua valenza di organizzazione, in questo caso, sociale. Allora più o meno dal punto di vista delle riforme costituzionali fino a adesso sono state abbastanza gattopardesche, quelle elettorali un po' meno. Ci sono stati dei tentativi di effettiva modifica delle modalità di computo dei voti e della assegnazione dei seggi, però torniamo al nostro tema: sono costituzionalizzati o meno? Allora tra le varie stagioni una molto intensa dal punto di vista delle riforme elettorali è stata quella della metà degli anni 90, una stagione che politicamente ha segnato, diciamo, una trasformazione politica. È la stagione della crisi ormai consumata del pentapartito, dell'alleanza quindi tra le forze laiche e la democrazia cristiana; lo sfaldamento del ruolo dominante nell'ambito del pentapartito come forza sociale più che politica del partito socialista; la democrazia cristiana stava recedendo significativamente nello scontro con il partito comunista, che invece, al contrario, stava avanzando; cade la conventio lex prudendum , il fatidico compromesso storico pensato e difficilmente attuato, era Aldo Moro, la democrazia cristiana, con la controparte politica

pervenire ad una decisione perché ai costituenti è molto chiaro che il funzionamento di una macchina come quella delle costituzioni contemporanee democratica non può prescindere dalla decisione finale. Cioè in pratica dibattere sì, confrontarsi pure, ma alla fine ci deve essere una decisione e questa decisione come la si raggiunge? Tramite il voto. E quindi il voto necessita di contare,quantificare quanti a favore e quanti contro al fine di definire il contenuto della decisione. Allora assumere la minima maggioranza come parametro di riferimento per decidere non contiene in sé un particolare tecnicismo, una particolare scelta di valore. Ragioniamo in termini di minimi, se 100 è il numero dei componenti della assemblea diciamo che la assemblea è validamente costituita e quindi opera e quindi può decidere, anche lì attestandoci sul minimo sindacale, cioè la metà+1 dei componenti perché senza questo limite una assemblea di 100 persone con 20 persone in aula decide per tutti, un po' esagerato. Sono 100, 51 sono il quorum per la valenza della decisione. Su 51 il 50%+1 , quindi facendo il conto con arrotondamenti, si arriva a 27, sono il quorum decisionale, cioè la maggioranza semplice. Per cui siete cento, la assemblea è rappresentativa di 50 milioni di cittadini, per la sintesi, attraverso lo strumento della delega della rappresentanza politica 50 milioni di cittadini delegano 100 a decidere per tutti. Questi 100 però per poter decidere, perché se tutti e 100 sempre presenti e votando all'unanimità non decideranno mai. Allora bisogna studiare delle forme di razionalizzazione, queste forme di razionalizzazione sono le maggioranze. o Quanti almeno presenti per decidere?  50% + 1 o Quanti di quelli presenti almeno necessari per dire che il consenso è stato raggiunto?  50% + 1 dei presenti

Quindi siamo arrivati da cinquanta milioni a ventisette: non è molto proporzionato. Il

senato di nuova rappresentazione è questo e i milioni non sono 50, ma 55. Qui più o meno

stiamo parlando di questo. Questo è il minimo sindacale. Poi però le Costituzioni, nel

nostro caso la Costituzione italiana contengono delle soglie superiori, che hanno una

finalità, cioè attenzione, ricordatevi sempre che ogni regola è funzionale a uno scopo, una

regola fine a stessa non esiste, non è una regola, perché una regola disciplina un comportamento, una situazione, una circostanza. In assenza dell'oggetto da disciplinare, da regolare stiamo facendo chiacchiere da bar. Nel mondo del diritto io ho la circostanza, il comportamento da disciplinare e quindi la regola. Quando la regola è efficace rispetto al fine? Quando consente la realizzazione di quell'obiettivo. Allora, nel caso delle regole per il calcolo delle maggioranze in assemblea la funzione non è quella di individuare quella maggioranza piuttosto che quell'altra, ma di consentire alla assemblea di fare il suo dovere, cioè di dibattere e dopo il dibattito di sinterizzarne il contenuto e pervenire a una decisione. Quindi le regole relative al quorum costitutivo e deliberativo delle assemblee sono funzionali a pervenire ad una decisione. Poi possiamo dirla un po' meglio, quale tipo di decisione? Una decisione che possa essere, in qualche misura, rappresentativa di una ampia volontà, di una volontà diffusa, quindi non di un singolo, di pochi singoli in quanto deve essere, secondo il principio di rappresentanza politica, deve essere imputabile alla totalità dei cittadini, perché con il sistema della delega, ricordatevi, 55milioni delegano 100 a prendere una decisione che vincola i 55milioni, e tra quando vengono delegati i 100 dai 55 milioni e quando i 100 decidono e vincolano i 55milioni i 55 milioni non hanno strumenti, capite? Quindi il passaggio non è di poca rilevanza. Allora, ripeto, regola minima perché si decida. Ma poi ci sono delle sensibilità e in forza di tali sensibilità le

costituzioni prevedono dei quorum, delle maggioranze qualificate ai fini di considerare deliberato, cioè di pervenire alla decisione,cioè sostanzialmente alzano l'asticella. L'avete visto facendo diritto costituzionale, come alzo l'asticella? In tanti modi. Per esempio prevedendo una riserva di assemblea, sapete che l'art70 quarto comma della Costituzione dice “alcune materie, tra cui quella elettorale, non possono essere discusse e votate con voto finale nelle commissioni, che sono una partizione della assemblea che è a sua volta una micro-partizione della comunità politica di riferimento, ma devono essere almeno,va bene discusse, ma almeno votate in aula”, quindi da parte della assemblea, oppure ci sono dei quorum qualificati, delle maggioranze qualificate per considerare raggiunto il consenso, allora ne trovate “n” in costituzione, ma quella che rileva di più la trovate nel procedimento di revisione costituzionale, dove il quorum qualificato ha un preciso obiettivo di conservazione della comunità politica. Cioè la premessa è che la Costituzione ci sta dicendo, nell' art.139 , “io mi piego, ma non mi spezzo”, cioè “ se io fossi troppo rigida, finché vado bene, vado bene, quando vado male mi buttate via. Non ritengo che sia questo il mio ruolo, il mio ruolo come costituzione è quello di accompagnarvi, sono il vostro vestito, quello che vi abbraccia, sempre. Sono la vostra seconda pelle e quindi lotto e vivo insieme a voi accetto ovviamente dei cambiamenti per essere continuamente adeguata a farvi da vestito, da guscio protettivo e quindi sono modificabile, ma a quale condizione? A parte limiti intrinseci e espliciti, ma ai fini nostri a quali? A condizione che la volontà di modificarmi e il contenuto della modifica siano, nei limiti del possibile, supportati dal maggior consenso possibile (poi capiamo cosa vuol dire) tale che chi non è d'accordo non consideri che si spacca la comunità politica, perché a quel punto non ci sono più io come costituzione. Quindi io devo essere in un certo modo manipolabile, ma fino al punto in cui rimane l'unità politica che è alla mia base e quindi io rimango la Costituzione della Repubblica Italiana. Perché se si spacca l'unità politica non c'è più la Repubblica Italiana. Ma se non si potrà modificare la Costituzione si arriverà a un momento in cui andrà buttata via.”. Questo complessissimo equilibrio è stato raggiunto dai costituenti con i quorum previsti dall'art. 139 : quindi con la doppia lettura in entrambe le camere, con maggioranze qualificate in entrambe le camere, con il doppio livello di maggioranza, se sufficientemente elevato addirittura mi esonera la chiamata alle urne degli elettori, perché lo considero già sufficientemente elevato il consenso, se non così esteso, ma comunque superiore alla maggioranza semplice necessaria per provare una qualunque legge ordinaria, quindi una maggioranza superiore alla maggioranza semplice (essendo diverso l'impatto della modifica di una legge costituzionale), ma non così elevata da poter esonerare dalla possibilità di chiamare alle urne gli elettori. Quindi è vero che hanno approvato le due camere, ma è vero altresì che chiediamo anche agli elettori di esprimersi. E lì di nuovo, calcolo di maggioranze sul referendum costituzionale, sia per considerarlo valido e poi, a sua volta, per calcolare i voti a favore o contro la riforma. Ebbene tutti questi numeri, questi che sono strumenti quantitativi di attuazione, di funzionamento e di attuazione attraverso la modifica della costituzione, partono tutti dal presupposto che ci sia una composizione del Parlamento che è, ripeto, l'organo destinatario della delega dei cittadini sovrani, che ha una composizione, ripeto, variegata, differenziata, perché se io invece prevedo una legge elettorale che porta ad una certa ripartizione dei seggi, perché la lette elettorale proporzionale non è certa,è certo, ovviamente, il criterio,ma non è certo il risultato. Con una legge elettorale di tipo maggioritario invece, è certo il risultato, cioè so quanto è il numero di seggi del vincitore. Cioè in sostanza una graduatoria. È un po' come dire il premio prestabilito al primo in una gara. C'è una

rispecchia i principi di quella sopra, poi il resto è un algoritmo. I principi devono essere attuati, chi li attua? Il tecnico attraverso algoritmi, che sono contenuti nelle leggi elettorali, ma questi algoritmi sono, come tutte le funzioni matematiche, astratti, quindi non è detto che quell'algoritmo corrisponda a quel principio, nel senso che io, una volta che metto l'algoritmo alla prova dei fatti, poi saprò dire, se corrisponde a quel principio o meno. La realtà è che più o meno funziona così, si parla di leggi elettorali e quindi di leggi del parlamento. Lunghissime discussioni e si arriva a una sintesi. Tale sintesi si traduce nell'algoritmo. Diventa legge, quella è la legge elettorale. Quando essa si applica è quello strumento lì. Corrisponde o no alla guerra che si sono fatti i parlamentari non importa, è una roba che non esiste più, resta l'algoritmo, coincide o no non importa, ma è su algoritmo poi alla fine che si fanno i conti.