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diritto costituzionale comparato, Dispense di Diritto Costituzionale Comparato

- Riassunto completo dei libri: diritto costituzionale dal capitolo V al XIII inclusi e Lezioni di diritto costituzionale comparato,I-XIII (pp. 1-279) + XIV, XVI, XVIII. Integrati con appunti e slide del corso di scienza politica

Tipologia: Dispense

2025/2026

In vendita dal 01/02/2026

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LEZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO
CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI GENERALI
Diritto oggettivo (law): l’insieme delle norme che appartengono ad un ordinamento giuridico.
Diritto soggettivo (right): è la situazione di vantaggio che deriva e viene concessa dal diritto oggettivo, riconosciuta
al singolo individuo.
Diritto premiale: se un individuo compie una certa azione, la norma non prevede una sanzione negativa ma un
premio; in campo penale però crea problemi. Es. Un ladro se restituisce la refurtiva entro 24h riceve 500€.
Ordinamento giuridico: sistema di regole che disciplina la vita di una comunità.
Nella Costituzione (1o48) i diritti sono quasi tutti per i cittadini, cioè coloro che possiedono la cittadinanza, tuttavia,
anche i residenti (senza cittadinanza) godono degli stessi diritti.
In qualunque società sono presenti varie regole:
-Morali, basate sulla coscienza individuale;
-Religiose, fondate su principi di fede;
-Di costume, legate alle tradizioni sociali;
-Giuridiche, fatte valere con la forza organizzata dello Stato e accompagnate da una sanzione;
-Sociali.
Il primo interprete della Costituzione è il Parlamento. La Corte Costituzionale è un altro organo che interpreta la
Costituzione, su leggi già in vigore
Prima definizione di diritto: insieme di regole che servono a disciplinare la vita sociale e organizzare la convivenza
all’interno di una comunità: reprimere i comportamenti pericolosi (diritto privato), distribuire beni e servizi (si rifà
ad Adam Smith), regolamentazione dell’istruzione e istituzione dei poteri pubblici.
-Law indica la norma agendi (regola oggettiva che disciplina i comportamenti),
-right indica la facultas agendi (potere del singolo di agire e far valere i propri diritti).
Il diritto ha quindi due poli:
-autorità (il potere che emana la norma)
-libertà (la possibilità di agire entro i limiti fissati dalla norma).
Secondo la teoria sanzionatoria se la norma viene violata si applica una sanzione anche con la forza, che solo lo
Stato può esercitare legittimamente, ma esistono anche norme prive di sanzione.
Il diritto si articola in tre livelli: regola, principio e valore.
Distinzione tra disposizione e norma:
-Disposizione è il testo scritto della legge
-Norma è il significato interpretato dal giurista quando applica quella disposizione ad un caso concreto. Da una
disposizione possono nascere più norme.
Ne esistono due tipi: norme sociali (non sono previste sanzioni in caso di trasgressione) e norme giuridiche (in caso
di trasgressione è prevista una sanzione; è legittima perché lo Stato ha il monopolio.
Fonti del diritto: troviamo: norme scritte (atti giuridici) e non scritte (consuetudini, convenzioni, prassi).
Distinzione tra diritto privato e pubblico:
Diritto privato: norme che regolano i rapporti tra i singoli individui (es. Diritto civile, di famiglia, commerciale...). Ha
come obiettivo l’utilità dei singoli, che stanno in posizione di parità. Le norme sono dispositive e le controversie
vanno davanti al giudice civile, con risarcimenti in caso di violazione. Il diritto privato ha carattere dispositivo, ossia
può essere derogato dalla volontà delle parti. La fonte principale del diritto privato è il Codice civile —> raccolta di
norme che riguardano i rapporti con i privati.
Diritto pubblico: norme che regolano l’organizzazione e la funzione dello stato e i rapporti tra Stato e individui, Il
soggetto principale è lo Stato con i suoi organi e le pubbliche amministrazioni, ha norme cogenti e inderogabili, in
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LEZIONI DI DIRITTO COSTITUZIONALE COMPARATO

CAPITOLO 1 - DEFINIZIONI GENERALI

Diritto oggettivo (law): l’insieme delle norme che appartengono ad un ordinamento giuridico. Diritto soggettivo (right): è la situazione di vantaggio che deriva e viene concessa dal diritto oggettivo, riconosciuta al singolo individuo. Diritto premiale : se un individuo compie una certa azione, la norma non prevede una sanzione negativa ma un premio; in campo penale però crea problemi. Es. Un ladro se restituisce la refurtiva entro 24 h riceve 500 €. Ordinamento giuridico : sistema di regole che disciplina la vita di una comunità. Nella Costituzione ( 1 o 48 ) i diritti sono quasi tutti per i cittadini, cioè coloro che possiedono la cittadinanza, tuttavia, anche i residenti (senza cittadinanza) godono degli stessi diritti. In qualunque società sono presenti varie regole:

  • Morali, basate sulla coscienza individuale;
  • Religiose, fondate su principi di fede;
  • Di costume, legate alle tradizioni sociali;
  • Giuridiche, fatte valere con la forza organizzata dello Stato e accompagnate da una sanzione;
  • Sociali. Il primo interprete della Costituzione è il Parlamento. La Corte Costituzionale è un altro organo che interpreta la Costituzione, su leggi già in vigore Prima definizione di diritto : insieme di regole che servono a disciplinare la vita sociale e organizzare la convivenza all’interno di una comunità: reprimere i comportamenti pericolosi (diritto privato), distribuire beni e servizi (si rifà ad Adam Smith), regolamentazione dell’istruzione e istituzione dei poteri pubblici. - Law indica la norma agendi (regola oggettiva che disciplina i comportamenti),
  • right indica la facultas agendi (potere del singolo di agire e far valere i propri diritti). Il diritto ha quindi due poli : - autorità (il potere che emana la norma) - libertà (la possibilità di agire entro i limiti fissati dalla norma). Secondo la teoria sanzionatoria se la norma viene violata si applica una sanzione anche con la forza, che solo lo Stato può esercitare legittimamente, ma esistono anche norme prive di sanzione. Il diritto si articola in tre livelli : regola, principio e valore. **Distinzione tra disposizione e norma:
  • Disposizione** è il testo scritto della legge
  • Norma è il significato interpretato dal giurista quando applica quella disposizione ad un caso concreto. Da una disposizione possono nascere più norme. Ne esistono due tipi: norme sociali (non sono previste sanzioni in caso di trasgressione) e norme giuridiche (in caso di trasgressione è prevista una sanzione; è legittima perché lo Stato ha il monopolio. Fonti del diritto: troviamo: norme scritte ( atti giuridici ) e non scritte ( consuetudini , convenzioni, prassi ). Distinzione tra diritto privato e pubblico: Diritto privato: norme che regolano i rapporti tra i singoli individui (es. Diritto civile, di famiglia, commerciale...). Ha come obiettivo l’utilità dei singoli, che stanno in posizione di parità. Le norme sono dispositive e le controversie vanno davanti al giudice civile, con risarcimenti in caso di violazione. Il diritto privato ha carattere dispositivo, ossia può essere derogato dalla volontà delle parti. La fonte principale del diritto privato è il Codice civile —> raccolta di norme che riguardano i rapporti con i privati. Diritto pubblico : norme che regolano l’organizzazione e la funzione dello stato e i rapporti tra Stato e individui, Il soggetto principale è lo Stato con i suoi organi e le pubbliche amministrazioni, ha norme cogenti e inderogabili, in

caso di violazione ci sono sanzioni pecuniarie o penali, fanno parte del diritto pubblico il diritto costituzionale, amministrativo, tributario e penale. Le sue norme hanno carattere imperativo e non possono essere derogate.

  • Diritto penale è un ramo del diritto che disciplina comportamenti illeciti, per i quali prevista una sanzione penale. La vittima del reato non fa parte del rapporto., a differenza del diritto privato che disciplina i rapporti tra soggetti privati. Il diritto penale è diritto pubblico.
  • Diritto amministrativo , che regola l’attività della Pubblica Amministrazione e i rapporti con i cittadini;
  • Diritto costituzionale : insieme di norme giuridiche che disciplinano l’organizzazione dello Stato e i rapporti tra autorità pubblica e cittadini. Le norme di diritto pubblico sono cogenti e inderogabili: non si possono modificare con accordi privati e la loro violazione comporta sanzioni pecuniarie o detentive. L’oggetto specifico del diritto costituzionale può essere diviso in quattro argomenti:
    1. Le fonti del diritto —> i meccanismi con cui si producono le norme giuridiche nell’ordinamento italiano;
    2. L’organizzazione costituzionale dello Stato —> rapporti tra gli organi costituzionali e quelli tra l’apparato dello Stato e il monopolio;
    3. Le libertà e i diritti costituzionali;
    4. La giustizia costituzionale. La Costituzione può essere intesa in due modi principali:
  • Concezione descrittiva: La Costituzione viene vista come l’insieme degli elementi che caratterizzano un determinato sistema politico. Non si concentra su ciò che dovrebbe essere, ma su come il potere è effettivamente organizzato e esercitato.
  • Concezione prescrittiva: La Costituzione è un documento che stabilisce come devono essere organizzati gli organi dello Stato e quali diritti e doveri hanno i cittadini. È una regola che indica ciò che deve essere perseguito, quindi ha una funzione normativa. Questa concezione è quella alla base del costituzionalismo moderno. Distinzione tra diritto costituzionale e Costituzionalismo Diritto costituzionale: Insieme delle norme giuridiche che regolano l’organizzazione e la funzione dello Stato e i rapporti tra Stato e cittadini/individui. Esso diventa un ramo del diritto con il costituzionalismo. Costituzionalismo: Movimento politico e culturale che ha caratterizzato i secoli del ‘ 700 e le sue rivoluzioni borghesi(inglese, americana, francese). È una teoria che vuole limitare il potere del governo e garantire i diritti; art. 16 della Dichiarazione del 1789 : "ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha una Costituzione" Secondo cui la società nella quale la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha Costituzione. È un articolo fondamentale per l'affermazione del costituzionalismo moderno. Rappresenta la condizione necessaria perché un atto normativo possa considerarsi Costituzione. La nascita del costituzionalismo avviene con la rivoluzione inglese, americana e francese: - Gloriosa Rivoluzione inglese: Nasce il Bill of Rights, documento che limita il potere del re e tutela i diritti dei cittadini.
  • USA: Costituzione rigida e vincolante. il potere costituente viene considerato esaurito con l'approvazione della Costituzione - Francia: Introduce i principi della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino ( 1789 ). abbiamo una Costituzione flessibile, viene spesso modificata o sospesa. il potere rivoluzionario costituente non viene mai considerato esaurito, cioè lo Stato può continuamente ridefinire se stesso attraverso, ad esempio, modifiche radicali. Entrambe le costituzioni sono scritte. **Principi fondamentali introdotti
  • Separazione dei poteri** (Montesquieu, Lo spirito delle leggi): Poteri legislativo, esecutivo e giudiziario separati e Il Parlamento ottiene più mansioni, distinguendosi dal potere esecutivo.
  • Diritti civili e politici: Diritto di voto e di essere eletti (anche se inizialmente con suffragio ristretto), Proprietà

finzione, poiché i sovrani non potevano né abrogarle né limitarle (in quanto questa tipologia riconosceva l'esistenza di limiti al potere del monarca); e costituzione deliberata da un'assemblea costituente rappresentativa del corpo elettorale → si affermano a partire dalla fine del primo conflitto mondiale (es. Costituzione di Weimar – 1919 ).

  • costituzioni pattizie → fondate su un patto tra sovrano e assemblea.
  • costituzioni imposte → redatte sotto la supervisione di potenze straniere.
  • costituzioni rigide → per la cui revisione è necessario ricorrere a una procedura aggravata e costituzioni flessibili , revisionabili con la normale procedura legislativa. Storicamente le costituzioni nascono come rigide, ma nel costituzionalismo dell'Ottocento prevalgono quelle flessibili. Nel ‘ 900 invece la rigidità diviene un carattere incrollabile dei testi costituzionali.
  • costituzione-garanzia → incentrata sulla garanzia dei diritti individuali e sulla dottrina del governo limitato e costituzione-indirizzo →la vita politica sociale è volta alla trasformazione della società (riguarda un progetto futuro).
  • costituzioni ordinative →sono espressione della supremazia di un unico patrimonio culturale e di un'unica classe sociale; costituzioni convenzionali → espressione della confluenza e del compromesso fra vari pensieri e fra contrapposti interessi socio-economici.
  • costituzione programma (di stampo occidentale) →caratterizzato da una progettualità verso il futuro; costituzione bilancio (sistemi socialisti) →processo verbale delle tappe che lo stato socialista stava percorrendo.
  • costituzioni confessionali →attribuiscono a una religione uno status del tutto differenziato rispetto alle altre; costituzioni laiche.
  • costituzione vivente →si fa riferimento all’interazione tra istituzioni e pratica politica.
  • Lunghe/brevi : a seconda del testo, se limitato a disciplinare l’organizzazione o se contiene i diritti principali in materia di rapporti sociali o economici. In linea generale, la lunghezza è andata aumentando con il tempo. La costituzione italiana può essere considerata di lunghezza media (composta da 139 articoli).
  • In base al contenuto : puramente organizzative , garantistiche (trattano delle libertà civili, economiche e personali); programmatiche (norme dei poteri pubblici, garanzie delle libertà, diritti sociali e imposizione di programmi d’azione/obblighi a fornire prestazioni).
  • Costituzione in senso materiale : nozione non giuridica con la quale si allude alla struttura del potere effettivo, il modo in cui la comunità politica è organizzata in un periodo storico. Ha pretese descrittive poiché descrive uno Stato di fatto in un preciso momento storico ed il suo sistema di potere. L’utilizzo del termine “costituzione” è quasi in senso metaforico, che allude al corpo di una comunità.
  • Costituzione in senso sostanziale : nozione giuridica che indica l’insieme di regole e istituti in base a dei principi fondamentali che definiscono in che modo l’autorità sia organizzata, quali sono i suoi poteri, limiti e come si articolano i rapporti tra essa e i suoi sottoposti. Definisce gli ambiti di applicazione delle norme sulla base di dati formali. Muta col tempo in base alle diverse interpretazioni.
  • Costituzione in senso formale : nozione giuridica che allude ad un particolare atto normativo scritto per l’istituzione di un nuovo ordine politico e ne fissa i principi fondamentali. Essa evoca il soggetto che agisce e la sua autorità suprema. Fa riferimento al potere costituente per l’organizzazione della comunità politica.
  • Costituzione in senso storico-ideologico : ispirata a dei principi liberal-democratici che impongono la garanzia dei diritti individuali, l’uguaglianza, la libertà e la separazione dei tre poteri. La comparazione Il diritto comparato è l’operazione intellettuale che mette a confronto ordinamenti giuridici diversi o singoli istituti e normative di differenti sistemi giuridici.Se questo confronto viene fatto con metodo e rigore scientifico, allora diventa una vera e propria disciplina scientifica. La comparazione del diritto è stata praticata fin dall’antichità, ad esempio da Aristotele, che confrontava le leggi delle diverse polis. Storicamente, il diritto comparato si afferma come scienza autonoma con due avvenimenti principali: Parigi, 1900 – Primo Congresso internazionale di diritto comparato: Organizzato da Lambert e Saleilles.
  • Lambert: il diritto comparato avrebbe dovuto creare un diritto universale, capace di unificare le regole tra i popoli.
  • Saleilles: la comparazione serve a trovare punti di contatto tra ordinamenti diversi, mettendo in luce l’unità fondamentale della vita giuridica.
  • Critiche : Visione troppo utopistica: non teneva conto dei diritti dei popoli colonizzati o di culture diverse dalla classe europea occidentale. Torino, 1979 – “Giornate Gorla”: Convegno dedicato ai metodi e alle funzioni del diritto comparato. Si sottolinea l’aspetto pratico e scientifico della comparazione, più realistico e concreto. Le famiglie giuridiche Nel diritto comparato si distinguono principalmente due grandi famiglie giuridiche: Civil law (o famiglia romano-germanica) e Common law:
  • Civil law: Origini : si fonda sul diritto romano, specialmente quello codificato da Giustiniano nel Corpus iuris civilis ( 535 d.C.), riscoperto e reinterpretato nel Medioevo dagli studiosi della Scuola di Bologna (glossatori e commentatori come Accursio). Evoluzione : dal XIX secolo si è rafforzata con le codificazioni (es. Code Napoléon 1804 in Francia, ABGB 1811 in Austria). Caratteristiche principali: 1. Forte tendenza all’astrazione (regole generali, principi astratti). 2 .Il diritto è di formazione parlamentare → centralità della legge. 3 .Codificazione come strumento fondamentale. 4 .Ruolo ridotto del giudice: Montesquieu lo definiva «bocca della legge», cioè un semplice applicatore della norma. Dove si applica: Europa continentale (Italia, Francia, Germania, Spagna, ecc.), America Latina e Africa francofona
  • Common law: Origini : nasce in Inghilterra dopo la conquista normanna ( 1066 ). Le corti di Westminster (dal XII sec.) erano suddivise in Court of Common Pleas, Court of Exchequer, Court of King’s Bench. Formazione dei giuristi: avveniva fuori dalle università, nelle Inns of Court. Caratteristiche principali: 1. Il diritto si forma caso per caso attraverso la giurisprudenza (case law). 2 .Principio dello stare decisis → il giudice deve rispettare i precedenti vincolanti.
  1. Poteva essere: Verticale (tribunali inferiori vincolati da quelli superiori) o Orizzontale (le stesse corti devono rispettare i propri precedenti, anche se con eccezioni → es. Practice Statement 1966 della House of Lords che ha ammesso la possibilità di discostarsi). 4 .Produzione del diritto prevalentemente giurisprudenziale, ma non si deve dire che è “non scritto”: esistono anche leggi parlamentari. Dove si applica: UK e Irlanda, USA, Ex domini britannici (Canada, Australia, Nuova Zelanda, India, Sudafrica, ecc.) Differenze fondamentali: Civil law → legge scritta (codici, legislazione). Common law → giurisprudenza (precedenti vincolanti). Ruolo del giudice Civil law → applicatore della legge. Common law → creatore del diritto insieme al legislatore. Formazione giuridica Civil law → università. Common law → pratica nelle corti e Inns of Court. Metodo Civil law → astratto, sistematico, deduttivo. Common law → concreto, casistico, induttivo. Negli ultimi decenni le differenze si sono attenuate, perché: anche nei sistemi di civil law la giurisprudenza ha assunto importanza crescente, soprattutto con le costituzioni rigide; nei sistemi di common law si è diffusa la legislazione scritta in misura sempre maggiore.

Italia - comparatum), con altri ordinamenti (es. Germania - comparandum). Il fine è quello di individuare concordanze, discordanze, affinità e differenze tra i Paesi. In linea generale, quando la comparazione è operata da uno studioso, non possono porsi limiti teorici alla sua libertà di ricerca. È di importanza il ruolo decisivo della comparazione nell'esercizio del potere costituente e di revisione costituzionale. Due altri aspetti vanno considerati a proposito del rapporto fra comparazione e processo costituente :

  • comparazione: riguarda il fatto che la comparazione può dar luogo alla presa di coscienza della negatività di un certo assetto costituzionale, e dunque del suo rifiuto (es. Repubblica di Weimar);
  • processo costituente: riguarda il rilievo che assume un particolare genere di studi, l’ingegneria costituzionale , volto alla modifica di architetture costituzionali vigenti in Paesi diversi da quello “dell'ingegnere”, nella prospettiva di migliorare il rendimento del sistema costituzionale del proprio Paese. Altre funzioni accessorie della comparazione Per il legislatore:
  • mera coscienza - fornire materiali d’ausilio (utili) nella preparazione di testi normativi;
  • ausilio per l'armonizzazione (rendere più simili) o anche l'unificazione e interpretazione di normative vigenti in ordinamenti diversi. Funzione importante nell'ambito degli organismi sovranazionali (es. Ue);
  • fondamentale nella predisposizione di trattati e convenzioni internazionali, che si basano spesso su un lavoro comparativo preliminare per trovare soluzioni condivise. Per il giudice: La comparazione rientra ormai pacificamente tra le tecniche interpretative usate dai giudici (e in particolare dalle corti supreme) per risolvere i casi a loro sottoposti. Il fine della comparazione giuridica è la conoscenza. Il referendum abrogativo Il referendum è la richiesta fatta al corpo elettorale di esprimersi direttamente su una questione. Strumento di democrazia diretta, il popolo ha la possibilità di esercitare la propria sovranità senza l’introspezione di rappresentati. Il primo referendum abrogativo effettuato in Italia fu quello del 1974 che aveva come oggetto la legge sul divorzio. È definito come una forma di legislazione negativa in quanto può solo abrogare. L’art. 75 della Costituzione italiana : ‘’È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.’’ L’articolo ne regola alcuni punti come la richiesta, che può essere:
  • Popolare : che parte da un gruppo di almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali, quali depositano presso la cancelleria della Corte di Cassazione il quesito che intendono sottoporre, in seguito pubblicato sulla GU e devono, entro 3 mesi, essere raccolte su fogli vidimati 500. 000 firme di elettori autenticate per depositare il tutto presso la cancelleria della Corte di Cassazione.
  • Regionale : i consigli di almeno cinque regioni devono approvare la richiesta di referendum a maggioranza assoluta e depositarla presso la cancelleria della Cassazione. Presso la Cassazione si costituisce l’ufficio centrale per il referendum, i quesiti dichiarati legittimi vengono trasmessi alla Corte costituzionale per il giudizio di ammissibilità.
  • Se la Corte dichiara ammissibile il referendum , il Presidente della Repubblica deve fissare il giorno della votazione a cui deve prendere parte la maggioranza degli aventi diritto al voto. - Se i voti contrari sono maggiori , lo stesso quesito non può essere riproposto prima di cinque anni.
  • Se il risultato è favorevole all’abrogazione il Presidente della Repubblica, con proprio decreto, dichiara l’avvenuta abrogazione della legge, dell’atto o della disposizione; tale decreto viene immediatamente pubblicato sulla GU e

l’abrogazione ha effetto dal giorno successivo, può ritardare l’entrata in vigore su proposta del Governo per un termine non superiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione. Materie non soggette al referendum sono: leggi tributarie e di bilancio, leggi di amnistia e indulto, leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. CAPITOLO 2 - FORME DI STATO Stato : principale cosa pubblica, forma di organizzazione politica che esercita la propria sovranità su soggetti che si trovano sul territorio. I suoi elementi caratterizzanti sono: 1 ) è un ordinamento politico dotato di fini generali, autorizzato ad occuparsi degli interessi della comunità. 2 ) è un ordinamento originario , trova la sua legittimazione in sè stesso. 3 ) è un ordinamento sovrano , detiene il potere supremo (monopolio della forza e l’autolimitazione di essa). 4 ) è un ordinamento territoriale , non ne ha la proprietà totale, ma vi esercita il monopolio della forza. 5 ) è un ordinamento istituzionale , si identifica con una collettività umana stabile. 6 )ha personalità giuridica, è soggetto del diritto con proprio patrimonio e capacità di agire. Oltre a questi elementi, ne possiamo individuarne altri: a) territorio: porzione di terra che comprende anche il mare e lo spazio aereo sovrastante. - immunità territoriale → una porzione di territorio di uno stato che è immune da questo potere di comando (ad esempio le ambasciate).

  • vaticano → forma di stato assoluto. piazza san pietro è soggetta al potere di polizia dello stato italiano fino ai piedi della basilica di san pietro che fa parte della città del vaticano. b) popolo: non è la nazione e non è la popolazione. è l’insieme di tutti i cittadini, cioè di tutti coloro che hanno la cittadinanza in un determinato stato, e che non necessariamente risiedono in italia.
  • popolazione → insieme di coloro che vivono stabilmente sul territorio italiano (hanno la residenza).
  • nazione → insieme di persone che sono accomunate dall’avere valori, tradizioni linguistiche e religiose o culturali comuni. con questo ci riferiamo all’esistenza di stati plurinazionali al cui interno convivono più nazioni (esempio spagna, svizzera e belgio). c) sovranità (chiamato dai giuristi “elemento giuridico”): potere di fare e abrogare leggi senza bisogno del consenso dei sudditi. questo potere è un potere originario, assoluto, indivisibile nonché inalienabile (che non può essere trasgredito). oggi potremmo dire che la sovranità è un potere supremo di comando su un determinato territorio ( sovranità interna ) che deriva da un insieme di contratti con cui conferiscono poteri ad un’altra persona (stato) anche garantisca la pace.
  • sovranità esterna → è l’indipendenza dello stato dagli altri stati dotati dello stesso potere di indipendenza e parità. gli stati non sono uguali riguardo le finalità che si pone l’azione dei pubblici poteri. si distinguono le forme di stato a seconda dell’interesse pubblico generato e dal rapporto tra cittadini e potere pubblico. Stato assoluto Lo stato assoluto è la prima forma di stato che troviamo nella storia ( 1500 - 1600 ). Ha origine con la crisi del feudalesimo. H diverse caratteristiche:
  • concentrazione del potere : processo attraverso cui si esercita la sovranità con l’esercitazione dei poteri. Qui sono tutti nelle mani di una persona, che è il sovrano, e sono esercitati o da lui direttamente o da funzionari che dipendono da lui → struttura a piramide fortemente gerarchizzata; onnipotenza del sovrano, seppur limitata.
  • accentramento : processo di progressivo smantellamento/eliminazione di ordinamenti di movimenti o giuridici inferiori. Non c’è più pluralismo giuridico (cioè tanti sistemi di regole diversi), ma una sola fonte di potere: il sovrano.
  • verticalizzazione : al centro dello stato c’è il sovrano, considerato vicario di dio, con potere di origine divina. Stato di polizia Lo stato di polizia, variante evolutiva dello stato assoluto, si afferma nella seconda metà del ‘ 700 in alcuni paesi europei (Prussia, Austria). il termine polizia è da intendere come poleis, ossia il governo della città. Viene anche

regola della maggioranza numerica (assoluta) vale sia per le elezioni che per le decisioni collettive; nessuna decisione presa a maggioranza deve limitare i diritti della minoranza. “democrazia” = potere del popolo. lo stato liberal-democratico è una forma di stato mista, in cui i valori della democrazia, del liberalismo e del costituzionalismo sono in equilibrio. Stato sociale - welfare state Lo stato sociale intende realizzare una saldatura dei diritti civili e politici con quelli comunemente definiti “diritti sociali”. Esso garantisce standard minimi di reddito, alimentazione, salute, abitazione, educazione, assicurati ad ogni cittadino come diritto politico, non come carità. Nella seconda metà degli anni 40 entrano in vigore tre testi fondamentali ai fini della costituzionalizzazione del welfare state: la costituzione della quarta repubblica francese (’ 46 ), la costituzione italiana (’ 48 ) e la legge fondamentale tedesca (’ 49 ). in questo periodo vi è l’estensione del suffragio e si affermano grandi organizzazioni - partiti e sindacati -. L’obiettivo è creare i presupposti sociali che possono rendere effettiva la libertà della persona. Stato totalitario Lo stato totalitario è lo stato presente in Italia durante il fascismo. Si parla anche di stato autoritario, ossia quella forma di stato presente durante il nazismo in Germania. Ha diverse caratteristiche importanti:

  • forte concentrazione del potere.
  • riduzione dell’opposizione.
  • proclamazione di un’ideologia ufficiale di stato, che è verità assoluta e deve essere accettata da tutti
  • presenza di un partito unico in cui gli organi si sovrappongono a quelli statali.
  • presenza di un campo carismatico (culto del capo) Stato socialista Lo stato socialista è in netta contrapposizione allo stato liberale. è una forma di totalitarismo manifestatosi nel corso del ‘ 900. ispirata al pensiero marxista-leninista, fa riferimento all’ istituzione dell’urss ( 1922 ). caratterizzato da:
  • negazione della separazione dei poteri,
  • modo di produzione collettivistico, non c’è proprietà privata dei mezzi di produzione (terre, fabbriche, aziende): tutto appartiene allo Stato o alla collettività.
  • centralità del paradigma di uguaglianza sostanziale e al contempo dalla compressione di molte libertà civili: L’obiettivo dichiarato è creare una società più egualitaria, eliminando le differenze economiche e sociali. Però, per ottenere questa uguaglianza, vengono spesso compresse le libertà civili (es. libertà di parola).
  • livelli elevati di repressione del dissenso (chi si oppone viene, ad esempio, perseguitato) Stati non democratici Possiamo definire “autocratici” (potere assoluto e non limitato) gli stati non afferenti alla forma di stato democratico-liberale. Caratteristiche:
  • monolitismo, accompagnato dalla concentrazione del potere in capo a un solo individuo o una ristretta oligarchia; molto spesso sono dotati di costituzioni senza costituzionalismo, ovvero non accompagnate da organi e istituzioni di garanzia per i cittadini.
  • I regimi personali sono connotati dalla assoluta centralità di un leader politico carismatico che agisce secondo le modalità tipiche dei sistemi assolutistici → caratterizzati da sistemi a partito unico.
  • la monarchia assoluta è la versione non repubblicana del regime personale. anche in questo caso il sovrano è il fulcro dell’ordinamento: egli agisce al riparo da contropoteri. Dittatura La dittatura coincide, secondo parte della dottrina, con una fase transitoria che può approdare al modello democratico come a quello autoritario. Altri non escludono che possa protrarsi nel tempo ed acquisire caratteristiche stabili e durevoli.
  • dittatura militare , affermatesi nel recente passato in America Latina → il leader si afferma in seguito a pronunciamenti e colpi di stato; l’autorità militare si è costituita alla politica e la persecuzione del dissenso è stata condotta con ferocia. Democrazie imperfette Le democrazie Imperfette presentano alcuni aspetti significativi propri delle liberal democrazie contemporanee, uniti però ad altri connotati in misura più o meno intensa. Si tratta di ordinamenti che prevedono procedure democratiche, ma che in realtà sono inquinati da interferenze di varia natura, in cui vengono violate libertà civili. Sono sistemi solo parzialmente liberi. Si possono dividere gli stati in unitari e composti. Il criterio che usiamo è quello di vedere com’è distribuito territorialmente il potere → intendiamo la forma di stato con principi e regole che disciplinano i rapporti tra lo stato centrale e gli enti territoriali autonomi che sono presenti al suo interno.
  • stato composto è quello stato in cui ci sono enti territoriali minori (stati federali o regionali).
  • separazione del potere verticale : lo stato centrale ha dei poteri, ma altri sono attribuiti ad enti territoriali dotati di un certo potere (questo perché gli enti territoriali minori sono più vicini ai cittadini, che sono i destinatari delle norme). la prima esigenza che il federalismo o il regionalismo cercano di consolidare è il funzionamento dello stato, provando a risolvere il problema della rappresentanza (maggiore vicinanza tra governo e cittadini). Invece, io decentramento del potere viene usato come antidoto alla globalizzazione. CAPITOLO 3 - LA CLASSIFICAZIONE DELLE FORME DI GOVERNO forma di governo : riguarda l’assetto del potere al livello più alto dello Stato, cioè chi prende le decisioni principali e come viene esercitata l’autorità. Studiando una forma si governo, si studiano le diverse regole che presiedono all’allocazione del potere politico fra gli organi costituzionali dello Stato cui compete la decisione dell’indirizzo politico e dei rapporti che instaurano tra di loro parlamento, governo e capo dello Stato (chiamasi triangolo politico) Le forme di governo possono essere: Presidenziale, Parlamentare, Semi presidenziale o a tendenza presidenziale, Neoparlamentare, Direttoriale (come nel caso della Svizzera) Forma di governo parlamentare Se è vero che dopo lo Stato assoluto si afferma lo Stato liberale, è vero che parliamo di forme di governo solo dall’affermarsi dello Stato liberale. Sono ancora quelle che troviamo oggi. La monarchia costituzionale non possiamo dire che non esista più, poiché si può parlarne per certi ordinamenti africani. La maggior parte delle monarchie odierne sono parlamentari. La monarchia costituzionale è la forma di governo che si afferma nel passaggio dallo Stato Assoluto allo Stato Liberale. Il passaggio dalla monarchia costituzionale alla monarchia parlamentare lo si può intravedere in Inghilterra tra il 1700 e il 1800 tramite una trasformazione per via consuetudinaria con tre tappe importanti:
  1. Regno di Giorgio I Hannover →Primo Ministro Sir Walpole
  2. 1782 : Dimissioni del primo ministro Lord North accettate da Re Giorgio II
  3. 1834 : ultima volta in cui un Re revoca un ministro (Lord Melbourne). Nell’Europa orientale si afferma solo dopo la Rivoluzione Francese. La monarchia costituzionale si caratterizza per la netta separazione dei poteri tra il Re e il Parlamento, titolari rispettivamente del potere esecutivo e del potere legislativo. Possiamo dire perciò che la monarchia costituzionale si fonda sull’equilibrio tra due centri di potere, ovvero il Re e il Parlamento; ciascuno di questi due organi si basava su un principio diverso di legittimazione politica. Il Re si appoggia sul principio monarchico ereditario condiviso dalla nobiltà, mentre il Parlamento si appoggia sul principio elettivo seppur ai tempi era circoscritto ai cittadini abbienti e istruiti. Per questo, il dualismo dei centri di autorità rifletteva su un equilibrio destinato a mutare. In questa
  1. A prevalenza del Parlamento: spetta ai partiti in Parlamento giungere ad accordi per la formazione del Governo, che non ha una compatta maggioranza precostituita direttamente dalle elezioni. La fiducia iniziale può essere esplicita o presunta:
  • Esplicita quando espressamente il Parlamento è chiamato ad investire il Governo con la fiducia iniziale (il caso Italiano).
  • Presunta quando non avviene una votazione vera e propria in Parlamento della fiducia iniziale (questo è il caso del Regno Unito). Può essere rivolta al governo come organo collegiale oppure al suo vertice.
  • Rivolta al suo vertice quando il destinatario della fiducia parlamentare è solo al vertice del governo (pensiamo al premier inglese oppure al cancelliere tedesco).
  • Rivolta al governo come organo collegiale, invece, quando sia la camera che il senato si esprimono mediante una mozione di fiducia all’intero governo e non soltanto al presidente del Consiglio dei Ministri (caso italiano). Può essere a maggioranza relativa oppure a maggioranza assoluta.
  • Viene votata a maggioranza relativa quando prevale il voto più numericamente consistente (caso italiano).
  • Viene votata a maggioranza assoluta , invece, quando si ha la necessità del voto della metà + 1 di coloro che compongono la camera in questione (caso tedesco). Può essere votata da entrambe le camere oppure dalla camera bassa.
  • Votata da entrambe le camere è il caso italiano. Viene definito bicameralismo perfetto o paritario.
  • Votato dalla camera bassa è il caso della Germania, dove soltanto la Camera bassa è legata al cancelliere tedesco dal rapporto di fiducia. Modalità di funzionamento della forma parlamentare La razionalizzazione della forma di governo parlamentare avviene quando si giuridicizza il rapporto di fiducia tra l’esecutivo e il legislativo, sancendo le regole che bisogna seguire. L’obiettivo è la stabilità del governo di una certa durata, con forza ed efficacia della sua azione e che non dipendano gerarchicamente dagli umori del Parlamento e dalla maggioranza parlamentare. La razionalizzazione la possiamo trovare:
  • Debole: è il caso Italiano. Art. 94 della Costituzione Italiana: ‘’il Governo deve avere la fiducia delle due Camere’’ e che, se la perde, deve dimettersi. Però non ci sono molte regole dettagliate: il Parlamento ha ampia libertà di togliere la fiducia al Governo, e questo ha prodotto una forte instabilità (tanti governi in pochi decenni).
  • Forte: quando viene accentuata la disciplina giuridica, ossia le regole scritte (molto più rigide) a cui il Parlamento deve attenersi nel rapporto con il governo. Possiamo trovare tre strumenti della razionalizzazione della forma parlamentare:
  • Sfiducia votata a maggioranza assoluta : Germania, Grecia e Svezia.
  • Fiducia votata a maggioranza assoluta: Germania (elezione del cancelliere).
  • Meccanismo della sfiducia costruttiva: in base al quale la Camera politica può votare la sfiducia al Cancelliere solamente se contestualmente elegge a maggioranza assoluta un suo successore. Germania (articolo 67 della Costituzione); Spagna (articolo 113 della Costituzione) oppure il Belgio, post 1994 , (articolo 96 della Costituzione). La fiducia Il governo è finalmente nella pienezza dei suoi poteri dopo aver ottenuto da entrambe le Camere il voto di fiducia. Art. 94 Costituzione: - Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
  • Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale (parlamentari votano uno per uno)
  • Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
  • Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
  • La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione La crisi di governo L’espressione crisi di governo indica la situazione nella quale un governo presenta le proprie dimissioni a causa della rottura del rapporto di fiducia con il Parlamento. È possibile distinguere le crisi parlamentari dalle crisi extraparlamentari.
  • Le crisi parlamentari nascono da una votazione contraria sulla questione di fiducia, sul voto di fiducia o favorevole ad una mozione di sfiducia
  • Le crisi extraparlamentari, invece, si aprono in conseguenza di una crisi politica all’interno della maggioranza che sostiene il governo, a causa della quale quest’ultimo non ha la possibilità di far approvare i provvedimenti necessari alla propria azione e quindi si dimette, pur in assenza di un voto formale. Nella storia della Repubblica italiana, tutte le crisi di governo sono state di tipo extraparlamentare, tranne quelle che hanno investito i due governi presieduti da Romano Prodi, il quale ha chiesto in entrambi i casi un voto esplicito del Parlamento. Il presidente della Repubblica, in Italia, non governa direttamente (quello è compito del Governo), ma svolge una funzione di garanzia e di equilibrio, è colui che ricostituisce la fisiologia del “circuito democratico” attraverso i suoi poteri, egli fa sì che il sistema democratico torni a funzionare in modo corretto, soprattutto nei momenti di crisi o di blocco politico. Parlamentarismo maggioritario e compromissorio
  • Parlamentarismo maggioritario (a prevalenza del Governo) nel quale vi è la presenza di due partiti o due poli tra di loro alternativi (Sistema politico bipolare). Le elezioni permettono di dare vita ad una maggioranza politica, il cui leader assume il ruolo di Primo Ministro (nell’ambito del Capo di Governo, esso assume nomi diversi a seconda del Paese: Cancelliere, Presidente del Consiglio) sostenuto dalla suddetta maggioranza (che di regola lo sostiene per tutta la durata della legislatura). Il Primo Ministro gode della forte legittimazione giunta dal Parlamento, a sua volta giunte dai cittadini che hanno votato per il partito politico a loro favorito. L’elettore, quindi, non vota per il primo ministro, ma per i candidati del Parlamento. Al partito o alla coalizione dei partiti che costituisce la maggioranza politica, si contrappone il partito o la coalizione di partiti di minoranza che costituisce l’opposizione parlamentare. La funzione di opposizione trova il suo fondamento in regole consuetudinarie e nei regolamenti parlamentari. Il parlamentarismo maggioritario è diffuso in numerosi Paesi, come il Regno Unito, il Canada, la Svezia e la Spagna.
  • Parlamentarismo compromissorio (a prevalenza del Parlamento) è caratterizzato da un sistema politico multipolare. L’elettore non ha la facoltà di scelta né della maggioranza né del Governo, piuttosto vota il partito che egli trova più congeniale. Sono i partiti dopo le elezioni a concludere accordi attraverso cui si forma la maggioranza politica e si individua la composizione che dovrà guidare il governo e la persona che dovrà guidarlo. Il governo può contenere esponenti di tutti i partiti che lo sostengono votando la fiducia. La stabilità del governo dipende dal mantenimento degli accordi fra i partiti della maggioranza, ciascuno dei quali ha un potere di pressione e di ricatto, se gli accordi vengono meno si apre una crisi di governo. In certi sistemi la procedura parlamentare è regolata in modo da favorire la ricerca del compromesso fra maggioranza e minoranza, attraverso di esso si stabilisce un rapporto di fiducia che precedentemente non vi era. È diffuso in numerosi Paesi, come il Belgio, i Paesi Bassi e la Danimarca.

parte, il governo come semplice comitato esecutivo , cioè un organo che si limita ad attuare ciò che il Parlamento decide. In questo caso è il Parlamento ad avere la vera centralità politica e il governo si riduce a un ruolo quasi tecnico. Dall’altra parte, invece, il governo può diventare il comitato direttivo della maggioranza , cioè il motore dell’attività politica: decide l’agenda, propone le leggi e la maggioranza parlamentare, essendo compatta, le approva quasi automaticamente. Tra questi due poli ci sono situazioni intermedie, che dipendono dalla stabilità della maggioranza e dalla capacità di leadership del premier. Gli studiosi parlano anche di diversi gradi di protezione delle politiche governative. Nei sistemi ad alta protezione , i progetti del governo passano in Parlamento quasi intatti, senza subire modifiche rilevanti: è il caso delle democrazie maggioritarie come la Gran Bretagna. Nei sistemi a bassa protezione , invece, le proposte del governo vengono spesso modificate, rallentate o addirittura bloccate: qui pensiamo all’Italia della Prima Repubblica, con le sue coalizioni fragili e frammentate. Un ruolo fondamentale lo gioca anche il capo dell’esecutivo. Nelle democrazie maggioritarie, il premier non è soltanto il presidente del Consiglio, ma anche il leader del partito o della coalizione di maggioranza: questo gli conferisce una grande forza politica e lo rende il vero punto di riferimento. Nei sistemi più frammentati, al contrario, il premier è spesso solo un mediatore, un “primus inter pares”, che deve cercare ogni giorno il compromesso fra partiti diversi. Forma di governo presidenziale

  • Forma di governo in cui il principio della separazione dei poteri è stato applicato in modo rigido: si ha una netta distinzione tra il potere legislativo e il potere esecutivo.
  • Origine: monarchia costituzionale inglese (forma di Governo inglese post 1869 fondata su due centri di poteri separati e indipendenti: il Re titolare del potere esecutivo e il Parlamento titolare del potere legislativo. Re e Parlamento hanno una diversa legittimazione e fanno riferimento ad una base sociale diversa).
  • Prototipo: Stati Uniti. Caratteristiche: 1 .Identificazione del ruolo di Capo dello Stato e Capo del Governo nella stessa persona (Presidente). 2 .Sia il capo dello Stato che il Parlamento risultano da un’elezione popolare. 3 .La durata dei rispettivi mandati è fissa: non sono previsti istituiti in grado di accorciarla (il presidente non può essere sfiduciato dal congresso e il congresso non può essere sciolto anticipatamente). 4 .Sistema di check and balances (controlli e bilanciamenti): le funzioni di un organo non possono essere esercitate senza il consenso dell’altro. Potere legislativo
  • L’elezione del Presidente non è formalmente diretta, il popolo elegge i grandi elettori che a loro volta eleggono il presidente. Prima di questa fase vi sono le primarie, ossia la scelta dei candidati alla presidenza.
  • Il congresso - parlamento - stati uniti - Camera dei rappresentanti : Il Congresso degli Stati Uniti si compone della Camera dei Rappresentanti e del Senato. Secondo l’articolo I della Costituzione, la Camera dei Rappresentanti è formata da 435 membri , eletti direttamente dal popolo ogni due anni. I seggi sono ripartiti tra i 50 Stati in proporzione alla loro popolazione , e i rappresentanti, pur provenendo da singoli distretti, devono tutelare gli interessi dell’intera nazione. Senato:
  • 100 membri.
  • Rappresentativa dei cinquanta stati.
  • Mandato di sei anni.
  • 1 / 3 dei senatori rinnovati ogni due anni.
  • Fino al 1913 (XVIII emendamento) erano eletti dai Parlamenti degli Stati. La camera dei rappresentati e il senato non possono sfiduciare il Presidente, ma possono costringerlo alle dimissioni con l ’impeachment, uno strumento nelle mani del parlamento ma può essere istituito solo per accuse di alto tradimento, corruzioni e altri gravi reati. L’accusa di impeachment deve essere formulata dalla camera dei rappresentanti e deve essere approvata con il 50 %+ 1 dei voti, tale accusa successivamente deve essere approvata dal senato con i 3 / 4 dei voti favorevoli. Governo presidenziale e la sua degenerazione presidenzialista Il modello della forma di governo presidenziale rimane rappresentato esclusivamente dagli Stati Uniti, ma va ricordato che essa non è stata concepita come tale dai framers (padri fondatori della Costituzione degli Stati Uniti), ma è evoluta in tal senso nel corso della storia passando attraverso diverse declinazioni di costituzioni. Essa ha avuto successo anche in altri ordinamenti: in particolare in ordinamenti latino-americani. Nei paesi latino-americani abbiamo uno spostamento di potere a favore del presidente e a discapito del Parlamento. Tali paesi appaiono con una forma di governo presidenzialista (e non presidenziale) al fine di insistere sul ruolo del presidente a svantaggio dell’organo legislativo. Non abbiamo forme di governo presidenziali in Europa. Caratteristiche principali del sistema statunitense
  1. Non esiste un rapporto di fiducia fra Presidente e Congresso. 2 .Non esiste lo scioglimento anticipato del Congresso. 3 .Esecutivo monocratico (il Capo dello Stato è anche Capo del Governo). 4 .Il Presidente è eletto dal corpo elettorale. 5 .È un sistema di poteri separati e bilanciati. 6 .Sistema di controlli reciproci (checks and balances). Dai suddetti elementi si evince che i costituenti di Filadelfia (padri fondatori) hanno dato vita a un sistema a forte impronta dualista , che combina il principio della separazione degli organi con quello di una loro reciproca interdipendenza, al fine di garantire l'equilibrio fra gli essi. Quello che a prima vista potrebbe sembrare un rigido bipartitismo è in realtà uno pseudo-bipartitismo: si tratta di partiti scarsamente omogenei, essendo il loro radicamento su base statale, debolmente strutturati e ben lungi dalla centralizzazione e ideologizzazione tipiche dei partiti europei. Va detto che il bipartitismo morbido , appena delineato, risulta l'assetto più adatto al funzionamento di un governo separato come quello statunitense. Al contrario, la flessibilità dei partiti americani produce l'effetto di rendere faticoso il processo decisionale. Situazione che assume particolare gravosità durante i periodi di divided government , nei quali a un Presidente repubblicano si affianca un Congresso (o anche una sola delle Camere) a maggioranza democratica e viceversa. Si delinea una sorta di paradosso: un sistema che nel momento elettorale si presenta come una democrazia di investitura a competitivo-maggioritaria che diventa, nel momento operativo, un sistema ad alto tasso di negoziazione. Si può dire che sia un governo di istituzioni separate che competono per un potere condiviso. La forma di Governo in America Latina: l’Iperpresidenzialismo I presidenti latino-americani hanno poteri impensabili per il presidente nordamericano, come quello di scioglimento del Parlamento o di indizione (avviso) del referendum. Anche l’assetto dei partiti è differente nei paesi dell’America Latina, ben lungi dal bipartitismo statunitense in quanto qui ci si trova spesso di fronte ad un multipartitismo polarizzato e sostanziato di partiti deboli, frammentati e scarsamente istituzionalizzati, non in grado di assicurare un solido sostegno alle politiche presidenziali. Per queste motivazioni spesso il presidenzialismo sudamericano funziona male e lascia spazio alle dittature militari. Forma di governo semipresidenziale - caratteristiche principali
  2. Il potere esecutivo ha una struttura di vertice duale (CdS non è estraneo all’indirizzo politico, non sempre avviene la controfirma ministeriale).
  3. Due organi elettivi, indipendenti l’uno dall’altro.
  1. Sistema a guida politica duale (l’indirizzo politico è formalmente determinato dal Parlamento e dal Governo), ma sostanzialmente il Direttorio (sette membri) è il centro motore del sistema politico.
  2. Stabilità dell’esecutivo + durata fissa della legislatura ( 4 anni)
  3. La fiducia iniziale non si prolunga in un rapporto fiduciario continuativo (no sfiducia, no scioglimento anticipato).
  4. È un sistema che valorizza al massimo il principio della separazione dei poteri e assicura, come quello nordamericano, una ferrea stabilità dell'esecutivo e una durata fissa della legislatura. Centralità e inabilità dell'esecutivo non significano però trascurare il potere legislativo: c'è un forte attivismo parlamentare nel rimodulare ed emanare i testi legislativi del governo e, corrispondentemente, una modesta capacità di quest'ultimo di proteggere le proprie politiche.
  5. È il più limpido esempio di democrazia consensuale (nella quale i partiti non competono per la conquista del governo, ma per la spartizione del potere all'interno del governo). Quindi, vige un sistema a competizione limitata. Di conseguenza, viene a trovarsi in una situazione di sofferenza la funzione oppositoria.
  6. È il più importante esempio di democrazia semi-diretta. Tratti comuni alle quattro forme di governo considerate: Parlamentare (es. Italia, Germania), Presidenziale (es. USA), Semipresidenziale (es. Francia), Direttoriale (es. Svizzera):
  • Forma di stato liberal-democratica
  • Stato democratico di derivazione liberale
  • Opposizione garantita cioè in tutti i sistemi citati il ruolo dell’opposizione è un ruolo garantito (tranne che in Russia). CAPITOLO 4 – ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E TIPI DI STATO La natura democratica dell'ordinamento si presenta come precondizione indispensabile per l'instaurarsi di un autentico decentramento che alla più tradizionale separazione dei poteri in senso orizzontale affianca quella sul piano verticale (tra i diversi livelli di governo), a compimento del progetto di partecipazione e garanzia dei cittadini rispetto allo Stato. Laddove non sia assicurato il paradigma liberale dello Stato di diritto, infatti, non è pensabile svolgere alcuna considerazione circa la possibile evoluzione di un governo multilivello. Il decentramento inteso come aspirazione al riconoscimento di autonomia delle entità periferiche, e al progressivo alleggerimento dell'apparato centrale, è fondamentale per il costituzionalismo contemporaneo. Diversi sono i fattori che hanno contribuito a questa tendenza:
  • La separazione dei poteri verticale contribuisce al consolidamento della democrazia, favorendo la partecipazione politica da parte dei cittadini (la prima esigenza che il federalismo o il regionalismo cercano di consolidare è risolvere il problema della rappresentanza). Lo Stato Centrale ha dei poteri, ma altri sono attribuiti ad enti territoriali dotati di una certa autonomia (questo perché gli enti territoriali minori sono più vicini ai cittadini, nonché destinatari delle norme).
  • Il decentramento come antidoto al disorientamento provocato dalla globalizzazione (riscoperta del “locale” e non solo del più diffuso “globale”);
  • Il decentramento come risposta alla crisi dello Stato e della rappresentanza nello Stato-nazione, per mezzo della valorizzazione delle differenze e dell’asimmetria. Decentramento: processo di distribuzione del potere centrale verso la periferia che determina la creazione di uno spazio di autonomia, ovvero di un ambito in cui il potere di determinarsi consente all'entità di assumere decisioni che, pure in un regime limitato, potrebbero risultare se non contrastanti, quantomeno diverse da quelle assunte dalle altre entità decentrate o dallo stesso governo centrale. Può essere di due tipi: amministrativo o legislativo. Due tipi di asimmetria:
  • de facto : discende dalla possibilità di “darsi una regola”, anche quando l'autonomia concessa alle diverse entità periferiche è identica nel grado e contenuto, una certa differenziazione potrebbe comunque nascere ed è verosimile che nasca dal diverso uso che di quella autonomia sarà fatto dalle singole entità;
  • ex lege: deriva dalla concessione, attraverso un atto normativo, di prerogative diverse per ciascun ente autonomo nel grado e contenuto. Si tratta di politiche di specialità volte alla differenziazione e non alla discriminazione, ad esempio politiche geografiche, economiche, storiche (lingua, etnia). È importante dividere gli Stati in unitari e composti. Il criterio è quello di vedere com’è distribuito territorialmente il potere → intendiamo la forma di Stato con principi e regole che disciplinano i rapporti tra lo Stato Centrale e gli enti territoriali autonomi che sono presenti al suo interno. Stato composto Lo stato composto è quello Stato in cui ci sono enti territoriali minori (Stati Federali o Regionali).
  • Uno Stato composto è uno Stato unitario decentrato.
  • Quando parliamo di Stato Composto spesso si parla di federazione. Nello Stato composto possono crearsi entità sub-statali.
  • Componenti dello Stato composto sono due principi: di leale collaborazione e quello di sussidiarietà (= strumento per allocare le diverse competenze nel livello di governo più appropriato). Confederazione →Unione politica di Stati che sono e rimangono sovrani decidendo di formare un’unione per vari motivi. Questi Stati sovrani stipulano un trattato con cui decidono quali sono le funzioni da lasciare all’Unione. Il primo esempio di confederazione è quella Americana ( 1776 Confederazione; 1787 Stato Federale). Altri esempi sono la Germania e la Svizzera, entrambi diventati Stati Federali. Sistema che si fonda su un patto di diritto internazionale. Nella confederazione, gli Stati godono del diritto di recesso (abbandono di essa), quello di non applicare la legislazione confederale se ritenuta lesiva, o di apporre il proprio veto. Organizzazione basica e paritaria. Stato unitario - assenza di un Progetto statale comune (principale differenza con la confederazione). Può essere accentrato o decentrato.
  • Accentrato →non prevede formule di articolazione periferica del potere, pur in presenza del rispetto dei canoni della separazione dei poteri in senso orizzontale. Vi è una distribuzione territoriale degli uffici e dei servizi statali secondo le logiche della deconcentrazione = sistema di rappresentazione dello Stato nella periferia attraverso la creazione di uffici dislocati nel paese, privi di autonomia decisionale, ma muniti di discrezionalità tecnico-amministrativa.
  • La deconcentrazione risponde a esigenze di efficienza e di prossimità dello Stato rispetto ai cittadini. Può presentarsi anche nei casi di Stato composto, accanto a formule di decentramento (es. uffici del prefetto). Nel caso dello Stato accentrato, la deconcentrazione esaurisce la possibilità di coinvolgimento del territorio nella gestione del potere pubblico.